Objet du Conseil n. 388 du 10 juillet 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 388/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1980, N. 59".
Presidente - Ha facoltà di illustrare la sua relazione il Presidente della Giunta.
Andrione (UV) - Si tratta di un disegno di legge che conclude la lunga vicenda dell'avvio e poi dei provvedimenti che hanno messo in opera la riforma sanitaria. Fin dal '74 un certo numero di funzionari di mutue o comunque di Enti che dovevano essere soppressi con la riforma sanitaria, sono stati messi a disposizione della Regione che li ha utilizzati per le prime pratiche e poi per tutto quanto è seguito alla riforma sanitaria.
Questi funzionari, secondo quanto viene disposto da leggi nazionali e regionali, hanno la facoltà di scegliere di entrare nell'organico dello Stato dove vengono addetti evidentemente alla riforma sanitaria, oppure di fare un'opzione per la Regione; al tempo stesso la Regione aumenta proporzionalmente i propri quadri in relazione alle sue necessità e alle scelte indicative di preferenze fatte dagli interessati, per cui su cinque persone, quattro verranno inquadrate nella Sanità e una all'Assessorato al Turismo.
Si è mantenuto il principio di inquadramento a dei livelli corrispondenti con esclusione del livello dirigenziale, per evitare che questo con il prosieguo di tempo e l'assorbimento - forse - da parte della Regione di ulteriori piccoli uffici dove tutti sono dirigenti, aumentasse in maniera indiscriminata ed eccessiva. All'art. 1 è indicato come viene inquadrato dalla Regione il personale proveniente dai vari Enti; sono previsti posti di corrispondenti alla Sanità e all'Assessorato al Turismo e per legge sarà indetto un concorso per ricoprire il posto di dirigente per le questioni ospedaliere all'interno dell'Assessorato alla Sanità.
Presidente - È aperta la discussione.
Colleghi Consiglieri, oltre al parere dell'Assessorato alle Finanze e a quello della Commissione, devo informarvi che in data di ieri, 9 luglio 1981, anche la Commissione consultiva paritetica ha espresso parere favorevole a maggioranza.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Siamo d'accordo sul provvedimento; pongo una sola domanda: qui si bandisce un concorso per Direttore dell'Ufficio Studi e Programmazione Socio-sanitaria e vorrei sapere come mai si chiede il diploma di laurea in giurisprudenza e poi si pongono condizioni restrittive come l'aver esercitato in via esclusiva ed in modo continuativo per almeno sei anni, compiti dirigenziali nell'Amministrazione, in quanto questa è già un'indicazione molto precisa.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Andrione (UV) - Questa indicazione è più che giustificata perché, mentre all'interno dell'Amministrazione regionale potranno concorrere quelli che hanno un'anzianità di servizio di 5 anni, non vorremmo che chi ha il titolo di studi universitari, ma ha sempre fatto lavori diversi, possa concorrere direttamente al posto di dirigente.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Che non sia la prima volta che ci si trova di fronte a casi del genere, mi fa piacere che sia il Presidente a dirlo, perché così non avrò bisogno di dire alla Sig.na Viglino quanto avrei dovuto dirle a seguito di un colloquio avuto a suo tempo fuori di quest'aula.
Ho preso la parola per dire che non voterò a favore di questo disegno di legge e mi spiace che l'Assessore non sia presente, perché probabilmente sarebbe in grado di spiegarmi la necessità di istituire questi posti; non capisco come mai questa riforma sanitaria che dovrebbe praticamente svuotare di tutta una serie di competenze, di personale, di obblighi, di problemi, l'Amministrazione regionale, fa invece aumentare l'organico - soprattutto a certi livelli - proprio all'interno dell'Amministrazione. Non sarebbe più opportuno che fosse l'USL a preoccuparsi di certe cose e noi ci limitassimo alle competenze specifiche che sono proprie del Consiglio regionale? Questa domanda so benissimo che ha una risposta affermativa, ma che poi in realtà le cose vanno diversamente. Ed è con dispiacere che dico che non potrò votare a favore di questo disegno di legge, che a mio avviso nasconde ben altro che l'altezza precisa ed il numero di scarpe.
Quindi, ripeto, è con dispiacere che vedo che questa riforma sanitaria non è servita per migliorare l'assistenza nei confronti dei cittadini, ma serve ancora una volta come tanti interventi, a favorire questo o quel settore, questo o quel tipo di persona. Speriamo che l'approvazione di questo disegno di legge non ci porti troppi danni.
Presidente - Possiamo considerare chiusa la discussione generale?
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Andrione (UV) - Vorrei informare il Consigliere Viberti che non è che con questo disegno di legge si aumenti l'organico, in realtà trasferiamo questo personale da una posizione di stallo - perché non si sapeva da chi dipendessero gli uffici stralcio e altro - nelle funzioni che esercitano in questo momento.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59, è inquadrato, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° gennaio 1981, nelle qualifiche e nei livelli funzionali previsti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, secondo quanto disposto dai seguenti commi.
Il personale con la qualifica di collaboratore è inquadrato nella qualifica vice-dirigenziale di cui all'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
Il personale con le qualifiche di assistente coordinatore e di assistente è inquadrato, con la qualifica di Segretario, nel 5° livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
Il personale con la qualifica di archivista dattilografo è inquadrato con la qualifica di coadiutore, nel 4° livello funzionale della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
L'inquadramento è disposto con provvedimento della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È escluso dall'inquadramento il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia effettuato la richiesta di cui all'art. 10, primo comma, della legge regionale 22 dicembre n. 59.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere bandito il concorso interno per la copertura del posto di Direttore dell'Ufficio Studi e programmazione socio-sanitaria. A tale concorso può partecipare anche il personale di cui al precedente articolo con la qualifica vice-dirigenziale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbia esercitato invia esclusiva ed in modo continuativo per almeno sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge compiti dirigenziali nell'Amministrazione della Regione.
Il concorso, per titolo ed esami, consisterà in:
a) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:
- diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento, nazionale e regionale, sanitario;
- organizzazione sanitaria italiana, regionale ed internazionale;
- ordinamento della Regione Valle d'Aosta;
b) una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:
- economia e pianificazione sanitaria;
- legislazione nazionale e regionale sanitaria e socio-assistenziale.
Le prove anzidette sono precedute da una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese consistente in una conversazione.
Agli atti necessari per l'espletamento del concorso di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale.
In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina di Dirigente dell'Ufficio Studi e Programmazione socio-sanitaria non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.
Presidente - Pongo in approvazione l'art. 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Favorevoli: 21
Maggioranza: 12
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Al fine degli inquadramenti disposti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze operative dei servizi ed uffici dell'Amministrazione regionale, nonché dei compiti espletati dal personale interessato e del contenuto di professionalità delle qualifiche attribuite, nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A e C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni sono istituiti i seguenti nuovi posti:
Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale:
- un posto di direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);
- un posto di vice-direttore dell'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria (qualifica vice-dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);
- due posti di segretario (5° livello, ruolo del personale amministrativo);
- un posto di coadiutore (4° livello, ruolo del personale amministrativo).
Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti:
- un posto di segretario (5° livello, ruolo del personale amministrativo).
Presidente - Pongo in votazione l'art. 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuti: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
Nell'elenco dei servizi e degli uffici dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 è aggiunto l'ufficio studi e programmazione socio-sanitaria.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuti: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Al personale inquadrato ai sensi della presente legge è riconosciuta per intero a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
Qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica o livello risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 6.
Al personale di cui alla presente legge, iscritto a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle del personale dell'Amministrazione regionale, per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso l'Ente di provenienza si applica l'art. 6 della legge dello Stato, 7 febbraio 1979, n. 29.
A tale personale, previa intesa con l'Ente previdenziale interessato, è data altresì la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso l'Ente di provenienza.
L'opzione deve essere esercitata entro i termini concordati con l'Ente di cui al comma precedente e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento di inquadramento di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 7.
L'onere di £ 80.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
per il 1981 mediante aumento di pari importo delle entrate di cui al cap. 300 già accertato sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.
Per gli anni 1982-1983 con il previsto incremento delle entrate provenienti dallo Stabilimento speciale di Saint-Vincent.
Per gli anni successivi, l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 7 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 8.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 00300 |
Tassa di concessione della Casa da Gioco di St. Vincent |
£. 80.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 20900 |
Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente |
£. 80.000.000 |
Al bilancio pluriennale 1981-1983, per gli anni 1982-1983, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE.
Categoria 1^ |
Tributi propri anno 1982 |
£. 80.000.000 |
anno 1983 |
£. 80.000.000 |
|
£. 160.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Spese di funzionamento istituzionale
1 - 2 |
Personale regionale anno 1982 |
£. 80.000.000 |
anno 1983 |
£. 80.000.000 |
|
£. 160.000.000 |
Presidente - Pongo in approvazione l'art. 8 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 9.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 9 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.
Presidente - Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi con votazione segreta sul complesso della legge.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Astenuto: 1 (Viberti)
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva.