Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3340 du 27 mars 2018 - Resoconto

OGGETTO N. 3340/XIV - Disegno di legge: "Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)".

Farcoz (Président) - Point n° 20.04 de l'ordre du jour. La parole au collègue Bianchi pour l'illustration.

Bianchi (UV) - In collaborazione con le strutture regionali competenti e con la condivisione dell'Associazione valdostana impianti a fune è una proposta di disegno di legge per il finanziamento dei comprensori di interesse sovralocale (ad oggi Cervinia, La Thuile e Courmayeur Mont Blanc Funivie, ma presumibilmente potrebbe aggiungersi anche la Monterosa nei prossimi anni), andando quindi a finanziare i comprensori non rientranti nella legge regionale n. 8/2004.

Il disegno di legge prevede anche il rifinanziamento della legge regionale n. 8/2004 almeno per le richieste strategiche avanzate nel 2017 e da realizzarsi nel 2018 e nel 2019. La legge n. 8/2004 aiuta i comprensori di interesse locale, con percentuali di aiuto (attualmente al 70 percento), per diversi settori di attività nei comprensori sciistici: impianti, innevamenti, mezzi battipista, sicurezza delle piste e strutture funzionalmente connesse. Con le recenti restrizioni sul bilancio regionale, le ultime due categorie dal 2011 non sono più state finanziate.

Per le società di interesse sovralocale, dal 2004 non sono invece previsti aiuti, anche perché, essendo considerate in concorrenza internazionale, gli aiuti non sono compatibili con l'articolo 107 del Trattato europeo. Infatti i finanziamenti che rientrano nel criterio di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato che recita: "salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

Se la legge regionale n. 8/2004, notificata, è stata considerata compatibile, perché riguarda i soli comprensori di interesse locale, una legge di aiuto per i comprensori sovralocali non lo sarebbe. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del Trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4 del Trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento dell'Unione europea n. 651/2014 della Commissione dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Tra le categorie di attività escluse dai vincoli sulla concorrenza vi sono le strutture per lo sport. Ci si è poi domandati se lo sci di discesa potesse rientrare nella categoria; la Conferenza Stato-Regioni nelle linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dice che l'articolo 55 non definisce le infrastrutture sportive, ciononostante si può ritenere che tali siano, ad esempio, stadi, impianti a fune destinati ad attività sportive, palasport, eccetera. Si rammenta in tal senso che la comunicazione della Commissione è indirizzata agli Stati membri e agli Stati interessati in merito all'aiuto di Stato n. 376/2001 ("Regime di aiuti in favore degli impianti a fune"), l'autorizzazione della Commissione sulla base degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità europea, come pure in decisioni successive definisce "gli impianti a fune quali infrastrutture finalizzate allo sport, che possano talora essere destinate anche a soddisfare esigenze generali di trasporto". Il disegno di legge è dunque attuativo per lo sport dello sci di discesa del regolamento dell'Unione europea n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Il disegno di legge riprende i vincoli previsti dal regolamento e definisce modalità e regolare peculiarità per il territorio valdostano. Con questa legge sarà possibile finanziare anche le attività sui grandi comprensori sovralocali nelle percentuali previste dal regolamento europeo. I criteri di finanziamento, le percentuali di aiuto derivano dal regolamento europeo stesso e quindi poco margine di manovra è lasciato alla Regione. Il regolamento impone un tetto massimo dell'80 percento per gli investimenti inferiori a 2 milioni di euro, mentre quelli superiori sono finanziati attraverso il metodo funding gap di deficit di finanziamento. Il deficit di finanziamento rappresenta il metodo per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere ad un investimento sull'infrastruttura. Esso è rappresentato dalla differenza tra i costi ammissibili di un intervento e il risultato operativo dell'investimento che si vuole finanziare, quest'ultimo definito dal punto 39 del regolamento n. 651/2014 come la differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento. La valutazione delle percentuali contributive viene effettuata ex ante. Nella pratica gli aiuti ai comprensori più virtuosi per grandi investimenti saranno commisurati alle entrate dei comprensori stessi e quindi avranno presumibilmente percentuali modeste. Va sottolineato che il regolamento europeo prevede anche degli aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive. Durante i lavori di stesura del testo si è deciso di non attuare tale norma, ciò anche alla luce dei contenuti della legge Madia che, per quanto concerne le società partecipate, pone limiti sugli aiuti in caso di crisi d'impresa. Si segnala che l'analoga legge di Bolzano non prevede questo tipo di aiuto. Si segnala poi che una medesima legge è stata adottata dalla Provincia di Bolzano e già circa 6 milioni di euro sono stati impegnati per il settore alla fine del 2017.

La legge prevede anche la possibilità di erogare mutui come forma di aiuto in aggiunta al contributo in conto capitale. I fondi per il finanziamento della legge sono presi: per i contributi in conto corrente, sia a valere sulla nuova legge che per il rifinanziamento della legge regionale n. 8/2004 dai fondi di rotazione dell'abrogata legge regionale n. 46/1985, attualmente disponibili (6,1 milioni di euro); per i mutui, dai rientri previsti sul medesimo fondo in 1,7 milioni di euro. Alla legge seguirà una deliberazione attuativa, in fase avanzata di redazione, che declinerà gli aspetti più tecnici e le modalità di istruttoria. I due testi saranno quindi comunicati a Bruxelles. La legge contiene dunque anche una modificazione alla legge regionale n. 8/2004, finalizzata al suo rifinanziamento, necessario per contribuire alle sole iniziative strategiche presentate nel 2017 e da realizzarsi nel 2018 e nel 2019. Si tratta del completamento di un impianto di innevamento strategico e di quattro revisioni generali di impianti a fune.

Presidente - Siamo in discussione generale. Non ci sono interventi, passiamo all'esame dell'articolato del nuovo testo predisposto dalla IV Commissione. Procediamo con l'articolo 1. Non ci sono interventi, lo metto in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 20

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2: stesso esito. Articolo 3. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 20

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 4: stesso esito. Articolo 5: stesso esito. Articolo 6: stesso esito. Articolo 7: stesso esito. Articolo 8: stesso esito. Articolo 9: stesso esito. Articolo 10: stesso esito. Articolo 11: stesso esito. Articolo 12: stesso esito. Articolo 13: stesso esito. Articolo 14: stesso esito. Articolo 15: stesso esito. Articolo 16: stesso esito. Articolo 17: stesso esito. Vi è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Marguerettaz che introduce l'articolo 17bis. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 18, comprensivo dell'emendamento n. 2 dell'Assessore Marguerettaz, che introduce il comma 7bis. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

Non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il nuovo testo predisposto dalla IV Commissione del disegno di legge n. 126. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.