Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3339 du 27 mars 2018 - Resoconto

OGGETTO N. 3339/XIV - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali".

Farcoz (Président) - Point n° 20.03 de l'ordre du jour. La Vice-présidente Morelli demande la parole, pour?

Morelli (ALPE) - Ci è giunta notizia che è in corso un incontro con una delegazione di OSS, quindi conferma l'Assessore Marguerettaz che è stata richiesta da parte di una delegazione di OSS un incontro? Di solito, il bon ton institutionnel prevede di coinvolgere i Capigruppo in questo tipo di decisione e di incontro... quindi confermate che c'è in corso una riunione con una delegazione di OSS, che abbiamo visto tutti arrivare in tribuna? Noi riteniamo sia opportuno, come si fa di solito, coinvolgere i Capigruppo.

Presidente - Procediamo con l'illustrazione. La parola al relatore Bianchi.

Bianchi (UV) - Il presente disegno di legge reca delle modificazioni alla legge regionale del 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (la legge regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) e sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)) e, in subordine, alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette) e all'articolo 3 della legge 4 agosto 2009, n. 24 (la cosiddetta "legge casa").

Il disegno di legge, che si compone di 42 articoli, è frutto della collaborazione tra la struttura regionale competente in materia di urbanistica per gli aspetti urbanistico-territoriali, la struttura regionale competente in materia di valutazione ambientale per gli aspetti strettamente correlati alla procedura di VAS, la Soprintendenza per i beni culturali per gli aspetti correlati alla tutela del patrimonio paesaggistico e architettonico, l'Azienda sanitaria locale per gli aspetti strettamente inerenti ai requisiti igienico-sanitari e delle abitazioni, la struttura regionale competente in materia agricolo-territoriale per gli aspetti relativi al rilascio del parere di razionalità e la struttura regionale competente per la tutela delle aree protette per la revisione degli aspetti vincolistici interessanti le stesse. Inoltre il testo normativo è stato oggetto di un confronto costante e collaborativo con il CELVA e gli ordini professionali.

Le finalità che hanno sostenuto il presente disegno di legge sono illustrate dai seguenti punti:

- semplificare l'iter delle varianti ai piani regolatori comunali e migliorare l'integrazione della procedura con il processo di valutazione ambientale strategica;

- promuovere la revisione del procedimento per l'ottenimento del permesso di costruire principalmente allo scopo di tenere conto delle recenti riforme statali riguardanti il procedimento amministrativo e, in particolare, l'istituto della conferenza dei servizi (riforma Madia);

- precisare meglio i termini di inizio e di fine lavori;

- riordinare la disciplina relativa ai centri storici;

- favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, differenziando i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione concernenti gli edifici realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975;

- consentire l'accesso ai benefici volumetrici previsti nell'ambito della normativa del cosiddetto "piano casa" ad un maggior numero di edifici;

- precisare l'ambito di competenza del parere vincolante di razionalità per i progetti di edifici rurali e a destinazione agrituristica;

- individuare le destinazioni d'uso relative alle attività direzionali ed espositive;

- precisare i vincoli cui sono soggetti i territori classificati come aree naturali protette.

Più in particolare si possono esaminare le modificazioni introdotte riguardanti alcuni aspetti di maggior interesse: modificazioni riguardanti i piani regolatori (i primi 11 articoli del disegno di legge), che sono finalizzate alla semplificazione dell'iter delle varianti ai piani regolatori generali e a migliorare l'integrazione degli stessi con la procedura di VAS. In particolare, l'attuale unica fattispecie di variante sostanziale è stata suddivisa in due distinte procedure: una riguarda la variante sostanziale generale, l'altra concerne una nuova categoria di variante urbanistica: la "variante sostanziale parziale". La prima attiene a modifiche al piano regolatore generale tali da interessare l'assetto complessivo del piano regolatore, le seconde invece hanno obiettivi più puntuali, pur condizionando la trasformazione del territorio in modo più significativo di quanto non faccia la variante non sostanziale. Inoltre la variante sostanziale generale prevede sempre il contributo della VAS, mentre per la variante sostanziale parziale è richiesta solo la verifica di assoggettabilità a VAS.

Il duplice obiettivo di semplificare e integrare i procedimenti di approvazione urbanistica e di VAS è stato ottenuto eliminando la predisposizione della bozza e la preventiva concertazione con la Soprintendenza per i beni culturali, conseguendo così un'importante riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento. Queste nuove fattispecie di varianti e collegate procedure riguardano la generazione dei piani regolatori già adeguati al PTP. I Comuni che non hanno ancora compiuto l'iter di adeguamento dovranno quindi sempre fare riferimento alle procedure ad oggi vigenti.

Per quanto concerne il riordino della materia urbanistica ed edilizia relativa ai nuclei storici (contenuto in quattro articoli del disegno di legge), le nuove norme riorganizzano e aggiornano la disciplina relativa ai centri storici di cui all'articolo 52 del testo di legge vigente. Due nuovi articoli permettono di chiarire meglio i principi generali, contenuti e procedure di approvazione degli strumenti attuativi dei piani regolatori disciplinati per i nuclei storici, "normativa di attuazione" e piano urbanistico di dettaglio. Un nuovo articolo specifico disciplina poi la classificazione di edifici e aree libere e l'estensione della classificazione anche all'esterno delle zone A (centri storici). È stato inoltre modificato l'articolo 52 relativo alla disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A e, in particolare, le declinazioni degli interventi consentiti in assenza di strumento attuativo, di cui al vigente comma 4 (ora comma 2) sono state integrate con aggiornamenti e chiarimenti: gli edifici non più integri sono stati divisi tra ruderi e diroccati, definendo le relative discipline in base al livello di degrado; sono stati inseriti gli interventi relativi alla demolizione dei bassi fabbricati.

Nuovo procedimento del permesso di costruire (articolo 60bis del testo vigente). Il disegno di legge contiene anche una complessiva revisione del procedimento per l'ottenimento del permesso di costruire, principalmente allo scopo di tenere conto delle recenti riforme statali riguardanti il procedimento amministrativo e, in particolare, l'istituto della conferenza dei servizi, questo sempre in funzione della riforma Madia. La riforma del procedimento è finalizzata a:

- definire il più possibile tempi certi nelle varie fasi del procedimento e nell'iter del suo insieme (90 giorni);

- definire con chiarezza i perimetri di intervento delle diverse competenze in gioco (il progettista e l'utente interessato, il responsabile del procedimento/tecnico comunale, le amministrazioni alle quali è richiesta la formulazione di atti di assenso nell'ambito delle conferenze per il rilascio del permesso di costruire, la commissione edilizia qualora istituita);

- assicurare all'utente interessato la possibilità di intervenire nelle varie fasi del procedimento con specifico contraddittorio o partecipando alle conferenze di servizi previste;

- rendere possibile, attraverso il dialogo costruttivo tra le parti, l'integrazione delle diverse posizioni, in caso di pareri non ostativi, per addivenire alla formulazione di un eventuale permesso di costruire sia pure condizionato all'introduzione di modificazioni di progetto.

Ci sono delle modificazioni puntuali:

- alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 (relativo alle zone territoriali) della legge regionale n. 11/1998, lettera e) che definisce le condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura;

- all'articolo 60 (relativo al permesso di costruire) della legge n. 11/1998, è stato soppresso il termine intermedio non superiore ai tre anni per l'ultimazione delle strutture portanti, viene prolungato a due anni il termine per l'inizio dei lavori anche per quelli privati, equiparandoli ai lavori pubblici;

- all'articolo 61, sempre della legge n. 11/1998, il termine di fine lavori per le opere soggette a SCIA è prolungato a tre anni;

- all'articolo 73, relativo alle destinazioni d'uso, è stata inserita tra le destinazioni d'uso declinate dalla legge quella relativa alle attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;

- all''articolo 95, riguardante i requisiti igienico-sanitari, sono state introdotte modificazioni ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione concernenti gli edifici realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 5 luglio 1975, è stato modificato, in particolare per quanto attiene alle altezze interne nelle zone dei centri storici (altezza minima 2,20 metri) e ai rapporti aero-illuminanti (si passa da un ottavo ad un sedicesimo).

Président - Nous sommes en discussion générale. La parole au collègue Cretier.

Cretier (PD-SIN.VDA) - Scusate, ieri ho lavorato anche per questo, quindi reputo doveroso leggerlo almeno a voi. Ringrazio il relatore della legge, il collega Bianchi.

Il disegno di legge n. 132 ha come obiettivo la modifica della legge regionale n. 11/1998 in materia di urbanistica e pianificazione, come anche l'importante modifica della data di riferimento per accedere ai benefici volumetrici in aumento fino al 35 percento in caso di demolizione e ricostruzione, come ha citato il collega. Inoltre presenta una serie di semplificazioni sulla parte documentale e sulle tempistiche della presentazione delle domande di varianti ai piani regolatori generali e l'approvazione degli strumenti e del piano urbanistico di dettaglio. Il patrimonio urbanistico storico regionale necessita di un recupero importante attraverso azioni e procedure semplificative, com'è previsto in questa legge, soprattutto con tempistiche precise e soprattutto nei centri storici le abitazioni devono diventare vivibili, cosa che abbiamo anche discusso in commissione. In Valle d'Aosta è necessario recuperare i nostri centri storici, i ruderi, i diroccati che, da una parte, hanno delle volumetrie importanti, dall'altra, spesso deturpano e vincolano il recupero integrale di edifici storici e dei villaggi rurali. Le norme danno la possibilità di demolizione in base al degrado. Negli anni i ruderi diventano anche pericolosi per il transito delle aree frazionali, ponendo a rischio il passante, ma anche il proprietario per sua responsabilità.

Altro annoso problema è la frammentarietà della proprietà, che storicamente vincola il recupero e la definitiva utilizzazione di complicate strutture rurali. Esistono situazioni per cui il solo vano ha una quota di proprietà infinita e sono interessati dal punto di vista urbanistico e storico. Inoltre tali azioni si concretizzano anche nel risparmio di suolo non ancora antropizzato, un chiaro riferimento allo sviluppo sostenibile del territorio e al contenimento del consumo di suolo... orientamenti precisi di pianificazione nazionale. Inoltre la norma tende a dare tempi certi per il permesso di costruire. Spero che dalla teoria si passi alla pratica, definendo gli attori e le competenze. La possibilità di specifici contraddittori con conferenze di servizi, come citati dal collega nella relazione, ove il confronto reale delle parti potrebbe contenere i tempi che, attraverso fasi epistolari, hanno da sempre portato l'allungare i tempi dei procedimenti. È interessante l'articolo 22 che ricorda la funzione strategica dell'agricoltura, legata al parere di razionalità per aziende con rapporti tra carico animale e le superfici di terreno.

È quindi un disegno di legge che tenta di semplificare una serie di situazioni, che migliorerebbero decisamente una serie di fatti urbanistici necessari e che potrebbe essere da esempio per altre situazioni analoghe sia all'interno dello stesso settore che in altri settori, dove la "committenza" dei professionisti, dei Comuni e di tutti gli attori che intervengono talvolta è molto complicata.

Presidente - Non ci sono altri interventi, procediamo con l'esame dell'articolato. Articolo 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 19

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2: stesso esito. Articolo 3: stesso esito. Articolo 4: stesso esito. Articolo 5 con l'emendamento n. 1 della III Commissione: stesso esito. Articolo 6: stesso esito. Articolo 7: stesso esito. Articolo 8: stesso esito. Articolo 9: stesso esito. Articolo 10: stesso esito. Articolo 11: stesso esito. Articolo 12: stesso esito. Articolo 13: stesso esito. Articolo 14: stesso esito. Articolo 15: stesso esito. Articolo 16: stesso esito. Articolo 17: stesso esito. Articolo 18: stesso esito. Articolo 19: stesso esito. Articolo 20: stesso esito. Articolo 21: stesso esito. Articolo 22: stesso esito. Articolo 23: stesso esito. Articolo 24: stesso esito. Articolo 25: stesso esito. Articolo 26: stesso esito. Articolo 27: stesso esito. Articolo 28: stesso esito. Articolo 29: stesso esito. Articolo 30: stesso esito. Articolo 31: stesso esito. Articolo 32: stesso esito. Articolo 33: stesso esito. Articolo 34: stesso esito. Articolo 35: stesso esito. Articolo 36: stesso esito. Articolo 37: stesso esito. Articolo 38: stesso esito. Articolo 39: stesso esito. Articolo 40: stesso esito. Articolo 41: stesso esito. Articolo 42: stesso esito. Chiedo ora se ci sono delle dichiarazioni di voto prima di procedere al voto finale.

La parola all'Assessore Baccega.

Baccega (EPAV) - Giusto perché rimanga a verbale. La materia urbanistica è complessa e dispiace che siano usciti i colleghi della minoranza, poi, quando si va a chiedere un permesso edilizio: "ah, ma siamo in difficoltà!". Io semplicemente per ringraziare il collega Bianchi, Presidente della III Commissione, e tutti i colleghi della commissione che hanno approfondito questa materia, il collega Bianchi che ha avviato questo processo, un iter lungo e complesso - con l'intermezzo dell'Assessore Borello - che abbiamo portato a termine quest'oggi.

Direi che, dopo le disposizioni in materia di agibilità che hanno normato l'istituto dell'agibilità introducendo la segnalazione certificata di agibilità in una logica di semplificazione amministrativa, (approvata il 30 gennaio 2017), oggi approviamo, dopo un iter così lungo e complesso, un disegno di legge di ampia riforma per quanto riguarda le materie di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il relatore ha già detto ampiamente, dal punto di vista tecnico, che cosa si rileva in questi 42 articoli, voglio solo ringraziare la struttura, la dottoressa Chantal Treves con l'architetto Gallucci e tutto lo staff. Voglio ringraziare gli ordini che hanno fortemente collaborato alla stesura di questa normativa, i colleghi della commissione. Diciamo che la mission di sburocratizzazione delle procedure in questo settore ha fatto importanti passi avanti, ce lo siamo detti all'inizio della legislatura e abbiamo fatto dei passi avanti importanti. Il futuro vedrà impegnato chi arriverà in una modifica delle norme sulle distanze e nell'introduzione di un nuovo titolo abitativo per ottenere il permesso di costruire. Grazie per l'attenzione.

Presidente - Non ci sono altri interventi, metto in votazione il disegno di legge. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 19

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Il Consiglio approva all'unanimità.