Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 370 du 8 juillet 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 370/81 - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI".

Presidente - Relatore è il Consigliere De Grandis, il quale ha facoltà di svolgere la relazione.

De Grandis (PRI) - Abbiamo ritenuto di presentare in Consiglio questo disegno di legge per la riapprovazione ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, per due ordini di motivi: uno di carattere tecnico-giuridico, e uno di carattere morale.

Sul piano tecnico-giuridico mi sembra di poter affermare con una certa tranquillità che le osservazioni mosse dal Presidente della Commissione di Coordinamento hanno ben poca consistenza, o, meglio ancora sono senza fondamento.

L'Organo di controllo osserva che l'iniziativa legislativa in argomento esula dalla competenza della Regione in quanto pone a carico dei Consiglieri regionali un obbligo che va oltre la regolamentazione della mera attività interna del Consiglio, sconfinandosi così nello status di Consigliere regionale, che non è compreso nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto. Oppone inoltre che è all'esame del Parlamento un disegno di legge, già approvato da una delle Camere, inteso a disciplinare in modo uniforme, per tutto il territorio nazionale, la materia di che trattasi.

La prima osservazione mossa dal Presidente della Commissione di Coordinamento sembra discendere dall'art. 122 della Costituzione, articolo che si limita a stabilire la riserva di legge statale per il sistema di elezione il numero dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali. La norma costituzionale quindi non fa riferimento in senso lato allo status di Consigliere regionale, ma si limita a riservare alla normativa statale il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. È che questi siano i limiti della riserva statale posta dall'art. 122 della Costituzione lo dimostra il fatto che lo status, inteso come complesso di diritti e obblighi inerenti alla carica di Consigliere regionale, è regolato in larga parte da fonti diverse dalla legge statale. Infatti sono numerosi i diritti e i doveri che noi abbiamo in funzione dello Statuto regionale, del Regolamento interno del Consiglio, e di leggi regionali: si vedano, ad esempio, la facoltà di partecipare alle Commissioni, il diritto di iniziativa, il diritto di informazione, l'obbligo di partecipare ai lavori, l'ammontare e le modalità di erogazione delle indennità che noi percepiamo. D'altro canto va anche precisato che questo disegno di legge pone sì a carico del Consigliere regionale un obbligo, però, in caso di inadempienza, non prevede la decadenza dalla carica; non solo, ma non prevede alcun tipo di sanzione.

La seconda osservazione mossa dal Coordinamento si riferisce ad un'ipotetica, futura legge dello Stato, ragione per cui mi sembra inammissibile che si ricorra a quella che potrà essere - potrà essere, non sarà - una norma statale futura per negare il visto a una norma di carattere regionale.

Sul piano morale vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sull'importanza che ha la questione morale che travaglia il nostro paese. Io non vorrei che in un futuro molto prossimo, parlando della questione morale, incominciassimo i nostri discorsi così che incominciavano le favole che raccontavano le nostre nonne: c'era una volta la questione morale... ma poi i politici se ne dimenticarono; e i cittadini vissero non felici e contenti come nelle favole, ma amareggiati e delusi. Non dobbiamo dimenticare, che la questione morale non è una prerogativa di questo o di quel Consigliere, non è una prerogativa di questo o di quel partito: è una questione che ci riguarda tutti perché, quasi evangelicamente, nel campo pubblico ma anche in quello privato, ognuno dovrebbe sentirsi responsabile di quello che fa il suo vicino. Ma questo occorre farlo, a mio avviso, non solo qui, nel "palazzo", perché anche tra i cittadini esiste una questione morale che non è solo quella dell'evasione fiscale. C'è l'evasione quotidiana dal proprio dovere, che provoca danni alla collettività; c'è l'assenteismo, la scarsa diligenza nel lavoro, che spesso alcuni praticano convinti di coprirsi a vicenda, ma sbagliando tutti. La questione morale consiste anche nel ristabilire la democrazia, basata mazzinianamente sui doveri oltre che sui diritti dei cittadini e dei lavoratori.

Come si vede, il problema è ampio e coinvolge tutti;

oserei dire che ci aggredisce tutti e ci coinvolge dal profondo della nostra coscienza. E io credo che sarebbe particolarmente colpevole assuefarsi ai richiami della coscienza e ricacciarli nel silenzio, dimenticandoci di una questione che invece dobbiamo sempre tenere ben presente; per cui io credo che noi dobbiamo operare perché la moralità si ridiffonda dal vertice alla base, perché senza forza morale non si costruisce niente.

Vorrei aggiungere che, a mio avviso, abbiamo anche lo obbligo di rivotare questo disegno di legge, per sottolineare ancora una volta quelli che sono i diritti che ci provengono dallo Statuto speciale, quelli che sono i diritti che ci provengono dalla nostra autonomia. E mi sembra abbastanza spiacevole che proprio su una questione di questo genere ci vengano opposte questioni giuridiche come quelle che ci ha opposto la Commissione di Coordinamento, che avrebbe dovuto avere una mano molto più leggera nel valutare l'importanza degli obiettivi che questo disegno di legge vuole raggiungere.

Presidente - È aperta la discussione.

Si iscrive a parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - È abitudine del Gruppo comunista riapprovare sempre i disegni di legge che sono stati adottati dal Consiglio regionale, quando vengono respinti dalla Commissione di Coordinamento, ed è una posizione di principio. In questo caso, alla questione di principio si aggiungono considerazioni di merito. È evidente - e dobbiamo dire che la relazione allegata alla riapprovazione del disegno di legge è fatta particolarmente bene - è evidente in questo caso che la Commissione di Coordinamento - direi meglio, il Presidente della Commissione di Coordinamento - ha commesso un arbitrio. In effetti c'è una tendenza, che secondo noi è molto pericolosa, a limitare la potestà legislativa delle Assemblee regionali, vincolando la possibilità di legiferare a provvedimenti statali ancora in elaborazione: quello che la relazione definisce un "ipotetico, futuro provvedimento di legge statale", credo con parole estremamente appropriate. Credo che sia effettivamente da respingere una tesi di questo tipo che, se ricordo bene, è già stata avanzata per altri disegni di legge approvati dal Consiglio regionale: mi riferisco alle legge sull'artigianato, per prendere l'esempio più recente. Questa perciò è una prima considerazione di merito di grossa importanza.

La seconda considerazione riguarda la validità della legge. Una legge con la quale il Consiglio e i Consiglieri autoregolamentano la necessità - perché di necessità si tratta - di dare trasparenza per l'opinione pubblica sui redditi, sulla situazione patrimoniale. Una legge di questo tipo non può assolutamente essere tacciata di provvedimento che esula dalle competenze di questo Consiglio. Oserei dire che autoregolamentare in proprio questa possibilità è un diritto di questo Consiglio. Direi che al limite potremmo farlo senza una legge, potremmo farlo con un qualsiasi provvedimento che rende pubblica la situazione patrimoniale dei Consiglieri; del resto alcuni Consiglieri lo hanno fatto, su richiesta di un settimanale o di un periodico valdostano. Mi sembra che queste siano ragioni che ci permettono di dire che sono competenze, queste, che noi abbiamo il dovere e la possibilità di esercitare. Provvedimenti come quello assunto dal Presidente della Commissione di Coordinamento in una materia di questo tipo, per i riflessi che ha su quella che è la battaglia per la questione morale, sono in effetti pericolosi; se cominciamo a fare in modo che l'opinione pubblica veda un disimpegno degli eletti in un settore così importante, credo diamo un ulteriore colpo alla credibilità delle Assemblee elettive. Questa è una preoccupazione per noi molto importante, ed è questa soprattutto la ragione per la quale riapproveremo questa proposta di legge di iniziativa del Consigliere De Grandis.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Nebbia, ne ha facoltà.

Nebbia (PSI) - Anche noi riapproveremo questo disegno di legge, con le motivazioni che erano già state adottate quando si è fatta la discussione originaria. Condividiamo le cose dette in quest'aula dal proponente e dal Consigliere Tonino; vorremmo solo osservare che non possiamo pensare di risolvere la cosiddetta questione morale, o i problemi di moralità, con una legge. La moralità è un qualcosa di diverso, di personale, di insito nei convincimenti di ciascuno. Io quindi farei una proposta, molto semplice: se per ipotesi, malgrado le motivazioni adottate, il disegno di legge non dovesse passare, nulla vieta che i Consiglieri, autonomamente, vi si attengono per loro preciso convincimento e per loro precisa adesione al testo della legge, e quindi si attengano comunque a quanto la legge prevede.

Presidente - Altri che intendono prendere la parola?

Possiamo passare allora all'articolato. La riapprovazione nello stesso testo ci impone anche la votazione dell'articolato.

Presidente - Do lettura dell'art. 1:

Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita l'anagrafe patrimoniale dei membri del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ne cura l'impianto ed il periodico aggiornamento.

Presidente - C'è qualcuno che chiede la parola sull'art. 1?

Metto in approvazione l'art. 1:

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'art. 2:

Ogni Consigliere regionale, entro 60 gg. dalla sua elezione, deve presentare alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione dalla quale risultino lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere e natura. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia debitamente firmata dei modelli che il Consigliere regionale è tenuto a presentare annualmente agli Uffici delle Imposte Dirette ai fini fiscali.

Qualora uno dei familiari iscritti nel Mod. 740 si opponga, il Consigliere regionale lo farà risultare con apposita dichiarazione e si limiterà a presentare i quadri del Mod. 740 che lo riguardano.

Ogni Consigliere regionale deve presentare annualmente la dichiarazione di cui al presente articolo, debitamente aggiornata, entro il termine previsto dalle norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2:

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'art. 3:

Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta al Presidente del Consiglio.

Ogni cittadino, inoltre, può richiedere al Presidente del Consiglio, con istanza scritta e motivata, che si accerti la veridicità di quanto dichiarato da un singolo Consigliere.

L'istanza deve contenere le generalità e la residenza dell'istante, deve essere sottoscritta con firma autenticata e corredata dai seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza italiana;

- certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici.

Presidente- Metto in approvazione l'art. 3:

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4:

Il Presidente del Consiglio sottopone l'istanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, all'esame della Conferenza dei Capi Gruppo, che ne verifica la regolarità e l'ammissibilità ai sensi dell'articolo precedente.

Se l'istanza è regolare ed ammissibile, il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o inammissibile la Conferenza dei Capi Gruppo deve motivare la reiezione e il Presidente del Consiglio provvede a comunicarla per iscritto al presentatore dell'istanza.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4:

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 5:

Il Consiglio può respingere l'istanza solo con voto palese e la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio regionale, qualora ritenga sufficientemente motivata l'istanza, nomina una Commissione speciale di inchiesta composta da cinque Consiglieri, di cui due della minoranza, e da tre cittadini scelti tra sei nominativi segnalati dal Sindaco del Comune di residenza del Consigliere sottoposto ad inchiesta che li sorteggia nelle liste dei giudici popolari del proprio Comune.

Ai cittadini nominati membri della Commissione speciale di cui al comma precedente compete, a carico dell'Amministrazione regionale, lo stesso trattamento previsto dalla legislazione statale vigente per i giudici popolari di Corte d'Assise di primo grado.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5:

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 6:

La Commissione speciale d'inchiesta procede a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Consigliere nei cui confronti viene effettuata l'indagine.

Dell'esito dell'inchiesta viene redatta, a cura della Commissione, relazione scritta e documentata, che deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Qualora l'inchiesta non possa concludersi con un documento esauriente e probatorio per effetto della mancata collaborazione del Consigliere che ne è l'oggetto, la Commissione provvede a redigere un documento informativo finale di cui viene data lettura pubblica nella prima seduta successiva del Consiglio da parte del Presidente del Consiglio stesso. Analoga comunicazione viene data dei nominativi dei Consiglieri inadempienti all'obbligo di presentare la denuncia nei termini di cui alla presente legge.

Qualora i fatti accertati dalla Commissione speciale d'inchiesta possano costituire reato, l'intera documentazione relativa all'inchiesta deve essere trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, alla Magistratura e ai competenti Uffici finanziari dello Stato.

La documentazione acquisita dovrà essere in ogni caso trasmessa agli Uffici finanziari dello Stato nel caso che questi ne facciamo richiesta.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di nominare Commissioni di inchiesta sull'operato di singoli Consiglieri sulla base del vigente regolamento interno.

Presidente - Metto in approvazione l'articolo 6:

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 7:

In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7:

Il Consiglio approva.

Presidente - Ci sono dichiarazioni di voto, oltre a quelle già fatte in sede di discussione generale? Non ce ne sono; si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

Votazione a scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 24

Magg. richiesta: 18

Voti favorevoli: 18

Voti contrari: 6

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo alla trattazione dell'oggetto n. 27, sempre dell'ordine del giorno del 29 giugno 1981.