Objet du Conseil n. 319 du 9 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 319/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO PER LA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del servizio socio-psico-pedagogico per la scuola materna e dell'obbligo", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con il presente disegno di legge si istituisce presso il Centro di medicina preventiva dell'Assessorato regionale alla sanità e assistenza sociale il servizio socio-psico-pedagogico per la scuola materna e dell'obbligo, già operante di fatto da alcuni anni nella Regione. L'iniziativa si colloca nel quadro dei nuovi indirizzi socio-sanitari della Regione di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.
In particolare, il disegno di legge, nel delineare le funzioni del personale addetto al servizio, tiene conto:
- della necessità di un rapporto di collaborazione intensa tra operatori scolastici e operatori socio-sanitari;
- delle nuove attribuzioni in materia degli organi collegiali della scuola, ai diversi livelli;
- delle strutture socio-sanitarie esistenti, con le quali, deve essere instaurato un organico collegamento.
Il disegno di legge stabilisce la dotazione organica del servizio, individuando tre figure essenziali di operatori: il sociologo, lo psicologo e il logopedista. La determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica è in relazione alla ripartizione territoriale dei circoli didattici e alla suddivisione del territorio in comunità montane. Si prevede, inoltre, la possibilità di avvalersi dell'opera di medici specialistici e di tecnici della riabilitazione, secondo le modalità previste per le prestazioni professionali di medici specialisti e psicologi presso il centro di medicina preventiva.
Per la copertura dei posti di nuova istituzione in fase di prima applicazione, il disegno di legge contempla la possibilità per il personale docente dei ruoli regionali, già distaccato a prestare servizio nei posti medesimi, di ottenere, a domanda, l'inquadramento nel posto occupato per comando, purché in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti, secondo modalità analoghe a quelle applicate in occasione di precedenti inquadramenti di personale insegnante in ruoli amministrativi.
Infine, in analogia con quanto previsto dalla recente legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo le suesposte operazioni di inquadramento, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale con compiti corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso.
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Disegno di legge regionale n. 410
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................... n. ......... : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO PER LA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Presso il Centro di medicina preventiva dell'Assessorato regionale della Sanità e assistenza sociale è istituito il servizio socio-psico-pedagogico per la scuola materna e dell'obbligo.
L'Assessore alla pubblica istruzione e l'ufficio scolastico regionale promuovono il necessario coordinamento delle attività del servizio di cui al successivo art. 2, sulla base delle indicazioni fornite, secondo le rispettive competenze, dai consigli scolastici distrettuali e dal consiglio scolastico regionale.
ART. 2
Il personale addetto al servizio socio-psico-pedagogico concorre con gli operatori scolastici e con gli operatori socio-sanitari presenti sul territorio a determinare l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e la formazione sociale di tutti gli alunni della scuola materna e dell'obbligo e in particolare di quanti, fra essi, siano predisposti per ragioni socio-ambientali o per deficit psico-fisici o sensoriali, a processi di disadattamento e di emarginazione.
In particolare, spetta a detto personale:
a) collaborare con gli organi collegiali della scuola, ai vari livelli di competenza;
b) partecipare alle attività che, nell'ambito delle strutture scolastiche e socio-sanitarie esistenti, vengono promosse e realizzate dalla scuola e da questa in collaborazione con gli enti locali;
c) realizzare nella scuola e presso i centri socio-sanitari esistenti gli interventi specifici necessari per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo;
d) agevolare l'orientamento e la formazione professionale dei portatori di handicap.
ART. 3
Nella pianta organica dell'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza sociale, di cui alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti posti:
n. 1 posto di sociologo (gruppo regionale A/3);
n. 7 posti di psicologo (gruppo regionale A/3);
n. 7 posti di logopedista (gruppo regionale B).
L'allegato A alla legge 9 febbraio 1978, n. 1 è modificato in conformità.
Le qualifiche e i posti di nuova istituzione sono inseriti, secondo il gruppo regionale, rispettivamente nel ruolo speciale della carriera direttiva e di quella di concetto, di cui all'allegato C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, che è modificato in conseguenza.
ART. 4
Per la nomina ai posti di ruolo di cui al precedente art. 3 sono prescritti i seguenti titoli di studio:
1) Diploma di laurea in sociologia o altro diploma di laurea con indirizzo sociologico o con specializzazione in sociologia: sociologo;
2) Diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea con indirizzo psicologico, o con specializzazione in psicologia o in psicopedagogia: psicologo;
3) Titolo di specializzazione specifica: logopedista.
ART. 5
Nella prima attuazione della presente legge, il personale insegnante di ruolo della Regione distaccato a prestare servizio nei posti previsti dal precedente art. 3 alla data di entrata in vigore della legge medesima, può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, previe dimissioni dal ruolo di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.
Gli insegnanti predetti saranno inquadrati con l'intero riconoscimento, ai fini economici e di carriera, dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla copertura dei posti di nuova istituzione, rimasti vacanti al termine delle operazioni di cui al precedente 1° comma, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale che, in possesso dei prescritti titoli studio, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio senza demerito, presso l'Amministrazione regionale, per almeno tre mesi, anche non consecutivi, nell'ultimo biennio, con compiti corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso.
ART. 6
L'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza sociale, d'intesa con l'Assessore alla pubblica istruzione, provvede all'assegnazione del personale del servizio socio-psico-pedagogico e dispone in ordine all'utilizzazione del personale del Centro di medicina preventiva nel numero e con le qualificazioni professionali richieste dalle esigenze di espletamento dei compiti di cui al precedente art. 2. Non sono consentiti trasferimenti del predetto personale nel corso dell'anno scolastico.
Il servizio socio-psico-pedagogico, per il conseguimento delle finalità della presente legge, può avvalersi dell'opera di medici specialisti e di tecnici della riabilitazione; l'incarico conferito sarà a carattere strettamente professionale, escluso ogni rapporto di pubblico impiego, secondo la disciplina vigente per le prestazioni professionali di medici specialisti e psicologi presso il centro regionale di medicina preventiva.
ART. 7
L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire centrotrentacinquemilioni, graverà sul capitolo 7400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede:
- quanto a L. 38.400.000 mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 7400 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 33.200.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 7615 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 38.400.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 7010 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 25.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 19 all'allegato E del bilancio stesso).
Per gli anni successivi, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.
ART. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione |
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
L. 25.000.000= |
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Cap. 7010 |
Spese per il pagamento delle rette per posti gratuiti, semigratuiti in collegi e convitti |
L. 38.400.000= |
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Cap. 7615 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale addetto ai servizi del Centro medicina preventiva (D.P.R. 11.2.1961 n. 241) |
L. 33.200.000= |
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L. 96.600.000= |
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Variazioni in aumento |
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Cap. 7400 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 96.600.000.= |
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Totale |
L. 96.600.000.= |
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Il fondo di L. 50.000.000 iscritto al n. 19 all'allegato E al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 è ridotto di L. 25.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge mettendone in risalto i punti salienti e annunciando, nello stesso tempo, la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 1.
Il Consigliere MONAMI, pur concordando sull'opportunità dell'istituzione del Servizio socio-psico-pedagogico, ritiene comunque che detto servizio non debba essere istituito al di fuori delle strutture sanitarie operanti sul territorio come prevede il disegno di legge in oggetto. Annuncia la presentazione di emendamenti agli articoli 1, 2 e 6.
Il Consigliere MAQUIGNAZ, pur dando atto all'Assessore alla Pubblica Istruzione della sensibilità dimostrata nel cercare di dare una soluzione al problema dei bambini handicappati attraverso un'opera di intensa rieducazione, esprime però riserve in ordine al contenuto di alcuni articoli del disegno di legge per i quali preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo Democratici Popolari.
Ritiene opportuna un'accurata scelta del personale addetto a questo servizio che dovrebbe avere una particolare e specifica competenza nel campo della rieducazione e riabilitazione dei soggetti portatori di handicap.
Auspica inoltre una più equilibrata distribuzione del personale addetto che tenga particolarmente conto delle richieste avanzate dalle Comunità Montane e dai Circoli Didattici sulla base dell'effettiva necessità di intervento.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO in sede di replica ai Consiglieri intervenuti nel dibattito ritiene inaccoglibili gli emendamenti testé annunciati dal Consigliere Monami, a nome del Gruppo Comunista, che rischierebbero di snaturare l'aspetto essenzialmente scolastico del Servizio socio-psico-pedagogico di cui si propone la realizzazione con il presente disegno di legge.
Rispondendo alle osservazioni avanzate dal Consigliere Maquignaz concernenti la necessità di adibire a detto servizio personale altamente qualificato e specificatamente preparato nel settore, fa presente che attualmente la Regione dispone di personale che, avendo frequentato appositi corsi di specializzazione, ha tutti i titoli di specializzazione richiesti per consentire una positiva erogazione dei servizi previsti.
Ritiene che il problema di un effettivo decentramento del servizio sia esaurientemente affrontato e risolto con gli emendamenti proposti dall'Assessorato della Pubblica Istruzione che prevedono l'erogazione dei servizi secondo criteri di decentramento territoriale che tengono conto della ripartizione in Circoli Didattici e delle dislocazioni delle singole scuole.
Non concorda con la proposta contenuta nell'emendamento presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari che prevede l'istituzione di 5 nuovi posti di fisio-chino-terapista e di tre posti di psico-motricista, in quanto questo personale non è al momento reperibile in loco.
Il Consigliere MAQUIGNAZ, nel contestare le affermazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione circa la penuria in loco di personale specializzato, insiste per l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo.
Il Consigliere MONAMI fa presente che il Gruppo Comunista mantiene tutti gli emendamenti presentati, ribadendo l'orientamento già espresso nel precedente intervento, favorevole ad un decentramento del servizio previsto dal disegno di legge in oggetto alle organizzazioni sanitarie operanti sul territorio, anziché ai Comuni e ai Circoli Didattici.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.
Si dà atto che alla rubrica del disegno di legge è stato presentato dal Consigliere Monami, a nome del Gruppo Comunista, il seguente emendamento:
- Modificare il titolo della legge sopprimendo le parole "per la scuola materna e dell'obbligo" le quali vanno sostituite con la frase: "di assistenza all'infanzia ed all'età evolutiva".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli cinque e contrari quindici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) del Consigliere Monami a nome del Gruppo Comunista:
- L'art. 1 è sostituito con il seguente:
"Nel quadro di applicazione dell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65, è istituito il servizio socio-psico-pedagogico di assistenza all'infanzia ed all'età evolutiva, il quale opera ai sensi della sopracitata legge, nell'ambito e secondo le modalità di funzionamento dell'organismo consultoriale.".
b) del Consigliere Maquignaz, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari:
- Comma aggiuntivo dopo il 1° comma:
"Tale servizio viene espletato secondo criteri di decentramento, tenendo conto della ripartizione territoriale dei Circoli Didattici e della suddivisione del territorio regionale in Comunità Montana".
c) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
- Art. 1
1° comma - Frase aggiuntiva dopo "dell'obbligo": "Esso opera secondo criteri di decentramento territoriale, tenuto conto della ripartizione in circoli didattici e della dislocazione delle singole scuole."
2° comma - frase aggiuntiva dopo "regionale": "e avvalendosi della collaborazione degli Enti locali".
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Monami non è approvato con voti favorevoli cinque e contrari quindici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Maquignaz non è approvato con voti favorevoli otto e contrari quindici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione al 1° comma dell'articolo 1 è approvato con voti favorevoli sedici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: sedici; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione al 2° comma dell'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 1, così emendato, è approvato con voti favorevoli diciassette e contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 1bis
Si dà atto che è stato presentato dal Consigliere Maquignaz il seguente nuovo articolo:
- Art. 1bis - Nuovo
"La distribuzione del personale addetto al servizio socio-psico-pedagogico sul territorio regionale verrà stabilita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle richieste avanzate dalle Comunità Montane e dai Circoli Didattici, sulla base della effettiva necessità di intervento sia in relazione al numero dei soggetti portatori di handicap e della organizzazione sanitaria ed assistenziale esistente nelle singole zone".
Si dà atto che l'articolo 1bis non è approvato con voti favorevoli sette e contrari sedici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato dal Consigliere Monami, a nome del Gruppo Comunista il seguente emendamento:
- All'art. 2, primo comma, alla seconda alinea, dopo la parola "concorre" inserire l'inciso "tra l'altro".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli cinque e contrari quindici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 2, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciassette e contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato dal Consigliere Maquignaz a nome del Gruppo Democratico Popolare il seguente emendamento:
- Aggiungere:
n. 5 posti di fisio-chino-terapista
n. 3 posti di psico-motricista.
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli sette e contrari quindici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 3, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciassette e contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articoli 4 e 5
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Consigliere Monami:
- L'articolo 6 è soppresso.
b) da parte del Consigliere Maquignaz:
- al 2° comma dopo la parola "specialisti" aggiungere "e nei casi di effettiva necessità, di altri".
Il Consigliere MAQUIGNAZ rileva una contraddizione nella formulazione del 2° comma dell'articolo 6 che prevede per i tecnici il conferimento di incarichi di tipo professionale, con esclusione di ogni rapporto di pubblico impiego, mentre, con altra legge, pare sia prevista l'assunzione dei tecnici della riabilitazione alle dipendenze della Regione.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO comunica in risposta che la possibilità di incarichi professionali è stata prevista per ovviare alle difficoltà di reperimento di personale tecnico.
Si dà atto che l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 presentato dal Consigliere Monami non è approvato con voti favorevoli cinque e contrari sedici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Maquignaz non è approvato con voti favorevoli sette e contrari sedici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 6, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articoli 7 e 8
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari cinque (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Il Consigliere LANIVI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, sottolinea la necessità della istituzione del Servizio socio-psico-pedagogico sul territorio regionale, ma annuncia l'astensione del Gruppo Democratici Popolari in quanto il disegno di legge presentato dalla Giunta non è ispirato ad una logica di decentramento dei servizi sul territorio e non tiene conto del ruolo delle Comunità Montane.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto contrario del Gruppo del P.C.I..
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trenta;
- Consiglieri votanti: ventidue;
- Voti favorevoli: diciotto;
- Voti contrari: quattro;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del servizio socio-psico-pedagogico per la scuola materna e dell'obbligo".
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Disegno di legge regionale n. 410
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................... n. ......... : "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO PER LA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Presso il Centro di medicina preventiva dell'Assessorato regionale della Sanità e assistenza sociale è istituito il servizio socio-psico-pedagogico per la scuola materna e dell'obbligo. Esso opera secondo criteri di decentramento territoriale, tenuto conto della ripartizione in circoli didattici e della dislocazione delle singole scuole.
L'Assessore alla pubblica istruzione e l'ufficio scolastico regionale promuovono il necessario coordinamento delle attività del servizio di cui al successivo art. 2, sulla base delle indicazioni fornite, secondo le rispettive competenze, dai consigli scolastici distrettuali e dal consiglio scolastico regionale e avvalendosi della collaborazione degli Enti locali.
ART. 2
Il personale addetto al servizio socio-psico-pedagogico concorre con gli operatori scolastici e con gli operatori socio-sanitari presenti sul territorio a determinare l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e la formazione sociale di tutti gli alunni della scuola materna e dell'obbligo e in particolare di quanti, fra essi, siano predisposti per ragioni socio-ambientali o per deficit psico-fisici o sensoriali, a processi di disadattamento e di emarginazione.
In particolare, spetta a detto personale:
a) collaborare con gli organi collegiali della scuola, ai vari livelli di competenza;
b) partecipare alle attività che, nell'ambito delle strutture scolastiche e socio-sanitarie esistenti, vengono promosse e realizzate dalla scuola e da questa in collaborazione con gli enti locali;
c) realizzare nella scuola e presso i centri socio-sanitari esistenti gli interventi specifici necessari per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo;
d) agevolare l'orientamento e la formazione professionale dei portatori di handicap.
ART. 3
Nella pianta organica dell'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza sociale, di cui alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti posti:
n. 1 posto di sociologo (gruppo regionale A/3);
n. 7 posti di psicologo (gruppo regionale A/3);
n. 7 posti di logopedista (gruppo regionale B).
L'allegato A alla legge 9 febbraio 1978, n. 1 è modificato in conformità.
Le qualifiche e i posti di nuova istituzione sono inseriti, secondo il gruppo regionale, rispettivamente nel ruolo speciale della carriera direttiva e di quella di concetto, di cui all'allegato C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, che è modificato in conseguenza.
ART. 4
Per la nomina ai posti di ruolo di cui al precedente art. 3 sono prescritti i seguenti titoli di studio:
1) Diploma di laurea in sociologia o altro diploma di laurea con indirizzo sociologico o con specializzazione in sociologia: sociologo;
2) Diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea con indirizzo psicologico, o con specializzazione in psicologia o in psicopedagogia: psicologo;
3) Titolo di specializzazione specifica: logopedista.
ART. 5
Nella prima attuazione della presente legge, il personale insegnante di ruolo della Regione distaccato a prestare servizio nei posti previsti dal precedente art. 3 alla data di entrata in vigore della legge medesima, può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, previe dimissioni dal ruolo di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.
Gli insegnanti predetti saranno inquadrati con l'intero riconoscimento, ai fini economici e di carriera, dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla copertura dei posti di nuova istituzione, rimasti vacanti al termine delle operazioni di cui al precedente 1° comma, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale che, in possesso dei prescritti titoli studio, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio senza demerito, presso l'Amministrazione regionale, per almeno tre mesi, anche non consecutivi, nell'ultimo biennio, con compiti corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso.
ART. 6
L'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza sociale, d'intesa con l'Assessore alla pubblica istruzione, provvede all'assegnazione del personale del servizio socio-psico-pedagogico e dispone in ordine all'utilizzazione del personale del Centro di medicina preventiva nel numero e con le qualificazioni professionali richieste dalle esigenze di espletamento dei compiti di cui al precedente art. 2. Non sono consentiti trasferimenti del predetto personale nel corso dell'anno scolastico.
Il servizio socio-psico-pedagogico, per il conseguimento delle finalità della presente legge, può avvalersi dell'opera di medici specialisti e di tecnici della riabilitazione; l'incarico conferito sarà a carattere strettamente professionale, escluso ogni rapporto di pubblico impiego, secondo la disciplina vigente per le prestazioni professionali di medici specialisti e psicologi presso il centro regionale di medicina preventiva.
ART. 7
L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire centrotrentacinquemilioni, graverà sul capitolo 7400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede:
- quanto a L. 38.400.000 mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 7400 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 33.200.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 7615 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 38.400.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 7010 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978;
- quanto a L. 25.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 19 all'allegato E del bilancio stesso).
Per gli anni successivi, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.
ART. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione |
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
L. 25.000.000.= |
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Cap. 7010 |
Spese per il pagamento delle rette per posti gratuiti, semigratuiti in collegi e convitti |
L. 38.400.000.= |
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Cap. 7615 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale addetto ai servizi del Centro medicina preventiva (D.P.R. 11.2.1961 n. 241) |
L. 33.200.000.= |
|
L. 96.600.000.= |
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Variazioni in aumento |
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Cap. 7400 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 96.600.000.= |
|
Totale |
L. 96.600.000.= |
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Il fondo di L. 50.000.000 iscritto al n. 19 all'allegato E al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 è ridotto di L. 25.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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