Objet du Conseil n. 320 du 9 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 320/78 - PROPOSTA DI LEGGE STATALE RECANTE: "NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di legge statale presentata dai Consiglieri Pollicini, Lanivi, Chanu e Lustrissy, recante: "Norme in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica nella Regione Valle d'Aosta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, e successive modificazioni, con cui fu disposta la nazionalizzazione dell'industria elettrica mediante l'istituzione e la regolamentazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), al quale fu riservato il monopolio di tale industria, sorsero vari e importanti problemi di carattere giuridico, amministrativo e finanziario derivanti principalmente dalla questione della compatibilità, o meno, delle nuove norme di legge con le norme degli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
I problemi di ordine giuridico connessi all'attuazione della legge 6-XII-1962 n. 1463 in diretto rapporto con lo Statuto speciale valdostano sono stati esaminati, in sede di motivazione della sentenza n. 13 del 24-2 / 7-3-1964, dalla Corte Costituzionale la quale ha ammesso la compatibilità della legge stessa con il predetto Statuto, ma nello stesso tempo ha riaffermato la permanenza dei diritti e poteri statutari della Regione nella materia di cui si tratta, diritti e poteri che una legge ordinaria non avrebbe potuto sopprimere, essendo costituzionalmente garantiti.
Pertanto, con detta sentenza, la Corte Costituzionale ha auspicato l'emanazione di una legge statale intesa a contemperare le esigenze nazionali con quelle regionali, al fine di non sacrificare, oltre ai limiti richiesti dalla riforma i diritti e poteri regionali già compressi per effetto della nazionalizzazione e di assicurare alla Regione il massimo di autonomia, derivante dallo Statuto speciale, compatibile con la nuova disciplina unitaria in materia.
In mancanza di iniziativa statale, fu promossa, su iniziativa regionale, l'emanazione della legge statale 5-7-1975 n. 304, recante norme per l'esercizio da parte della Regione delle attribuzioni di sua competenza, con l'osservanza dei principi della legge di nazionalizzazione della industria elettrica.
Con la legge 5-7-1975 n. 304 furono in parte risolti i problemi di ordine giuridico e amministrativo riguardanti la subconcessione, da parte della Regione, di acque pubbliche ad uso di produzione e distribuzione di energia elettrica in Valle d'Aosta.
Non furono, invece, risolti alcuni problemi derivanti dalla necessità di promuovere e favorire iniziative di Enti pubblici locali in materia di produzione e consumo di energia elettrica per i servizi pubblici; così pure non fu affrontato il grave problema di ordine finanziario relativo alle minori entrate annue derivanti alla Regione e ai Comuni dalla particolare situazione finanziaria ed organizzativa unitaria dell'ENEL.
È noto che i bilanci delle varie aziende elettriche operanti in Valle d'Aosta ed assorbite dall'ENEL presentavano redditi annui imponibili ai fini dei tributi erariali, il cui gettito veniva ripartito tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali.
È pure noto che i bilanci dell'ENEL non presentano, purtroppo, redditi annui imponibili, con conseguente grave pregiudizio per le finanze della Regione e degli Enti locali, particolarmente in seguito all'emanazione della legge statale 5-12-1964 n. 1269, con la quale si ripristinava a carico dell'ENEL, dal 1° gennaio 1966, l'obbligo (di fatto non sussistente) di corrispondere l'imposta di ricchezza mobile, l'imposta sulle Società, l'imposta ICAP, l'imposta camerale e relative addizionali.
Venne, così, implicitamente abolito l'obbligo (di fatto sussistente) di corrispondere l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'ENEL, imposta istituita a vantaggio delle Regioni e degli Enti locali interessati con l'articolo 8 della legge 6-12-1962 n. 1643 e stabilita in misura di lire 1,30 per ogni KW/h di energia elettrica prodotta (D.P.R. 17-9-1964 n. 741).
Si rende quindi necessaria l'emanazione di norme atte a porre rimedio a quanto sopra, nonché a consentire a Enti locali di provvedere, mediante proprie aziende, alle necessità di energia elettrica per i servizi pubblici locali.
Per quanto riguarda il problema di ordine finanziario, si può provvedere alla sua risoluzione sia mediante il giustificato aumento della misura dei canoni e dei sovracanoni per le concessioni e le subconcessioni idroelettriche nel territorio della Valle d'Aosta, - misura rimasta invariata dal 1° febbraio 1962 ad oggi -, sia mediante l'istituzione di una imposta regionale sulla produzione di energia elettrica, ai sensi del 2° comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione.
La emananda legge regionale stabilirà le norme per l'accertamento e la riscossione della predetta imposta, con l'osservanza dei principi dell'ordinamento tributario vigente.
La produzione annua media di energia elettrica in Valle d'Aosta è di circa 2 miliardi e 800 milioni di KW/h.
Per quanto riguarda l'esigenza di promuovere e favorire iniziative di Enti locali in materia di produzione e di consumo di energia elettrica per le necessità dei servizi pubblici locali, il problema può essere risolto consentendo agli Enti stessi di provvedervi mediante la istituzione di aziende ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578 e successive norme di legge, nonché in relazione alle norme vigenti in materia (art. 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta; legge regionale 8 novembre 1956 n. 4; legge statale 5-7-1975 n. 304; articolo 4 - numeri 5 e 8 - della legge 6-XII-1962 n. 1643; articoli 17 e 18 del D.P.R. 18-3-1965 n. 342).
È stato, pertanto, predisposta e viene sottoposta all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge statale - da inoltrare al Parlamento, con eventuali modificazioni ed aggiunte -, recante norme necessarie per la risoluzione dei problemi sopraindicati.
Si tratta di norme compatibili con la legislazione sulla nazionalizzazione dell'industria idroelettrica e che non possono essere considerate come di particolare privilegio per la Valle d'Aosta ove si consideri:
1°) che i comuni della Valle d'Aosta avevano a suo tempo acquisito, mediante onerosi atti di affrancamento, il dominio delle acque e dei canali irrigui, complesso di beni che vennero a fare parte del demanio dei Comuni valdostani e di cui lo Stato dichiarò - in violazione delle norme del Codice Civile e delle stesse leggi sulla nazionalizzazione delle acque pubbliche -, l'appartenenza al demanio statale, perpetrando di fatto ed illegittimamente a danno dei Comuni valdostani la espropriazione dei suddetti beni senza la corresponsione di alcuna indennità.
Le norme del D.L.L. 7-9-1945 n. 546 e degli articoli 5, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta hanno potuto porre solo in parte rimedio a una così palese e grave ingiustizia commessa a danno dei Comuni valdostani;
2°) che, con D.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, sono state approvate per le Province di Trento e Bolzano norme assai più importanti nella materia di cui si tratta, norme che hanno attuato in quelle due Province un regime normativo speciale, in deroga a quello introdotto con le leggi istitutive dell'ENEL e regolatrici delle attività elettriche nel territorio nazionale.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Proposta di legge statale n. 4
Legge regionale ................................ n. ...... : NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nella Regione Valle d'Aosta i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane e gli Enti di cui all'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed i loro Consorzi hanno facoltà, anche in deroga all'articolo 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica occorrente per le necessità dei pubblici servizi e per la popolazione locale, mediante aziende istituite a' sensi del testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e delle successive norme di legge.
Art. 2
Per la subconcessione di derivazioni a scopo idroelettrico è data preferenza, rispetto all'ENEL, agli Enti pubblici locali di cui al precedente articolo.
Art. 3
La Regione può stabilire l'obbligo, da parte dell'ENEL, di fornire a prezzo di costo alle aziende elettriche istituite dagli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge l'energia elettrica necessaria per i servizi pubblici locali.
In tale caso, l'energia elettrica sarà consegnata alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente per l'azienda elettrica dell'Ente locale.
Il prezzo di costo dell'energia elettrica da fornire alle aziende di cui ai commi precedenti sarà determinato dal Comitato Misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, integrato da un rappresentante dell'ENEL.
Art. 4
La misura dei canoni e dei sovracanoni quale risulta dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 è triplicata per le concessioni idroelettriche nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 5
Gli aumenti stabiliti all'articolo precedente si applicano anche ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni.
Art. 6
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175, non può essere inferiore a lire cinquantamila.
Art. 7
Per le variazioni assentite alle subconcessioni in atto per derivazioni idroelettriche in Valle d'Aosta, i titolari sono tenuti a integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, a' sensi dell'articolo 11 del testo unico approvato 11 dicembre 1933, n. 1175, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del provvedimento di variazione della subconcessione.
La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire cinquantamila.
Art. 8
La Regione Valle d'Aosta può istituire, con legge, a carico dei concessionari di derivazioni idroelettriche nel suo territorio una imposta regionale nella misura di lire una per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta, stabilendo le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta stessa, con l'osservanza dei principi dell'ordinamento tributario vigente.
Art. 9
La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Il Consigliere POLLICINI illustra ampliamente la proposta alla luce della sopracitata relazione, annuncia però la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli 3, 4 e 8.
Il Consigliere PARISI, premesso che il suo Partito si era tenacemente battuto al momento dell'approvazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, con cui fu disposta la nazionalizzazione dell'energia elettrica per la tutela e gli interessi della Valle d'Aosta promossa da detta legge, annuncia il voto favorevole del M.S.I. alla proposta di legge in oggetto.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, annunciando la presentazione da parte della Giunta di alcuni emendamenti agli articoli 1 e 8, esprime la preoccupazione che con la proposta di legge in oggetto venga incentivata la creazione di nuovi invasi per lo sfruttamento di piccoli salti d'acqua, i cui costi di realizzazione sarebbero troppo alti rispetto ai vantaggi che se ne ricaverebbero in termine di produzione di energia idroelettrica.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo del P.C.I. alla proposta in oggetto.
Il Consigliere POLLICINI dichiara la disponibilità dei Consiglieri proponenti ad accogliere gli emendamenti annunciati dal Presidente della Giunta.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato dal Presidente della Giunta il seguente emendamento:
- Dopo le parole "hanno facoltà" aggiungere "con la possibilità di consorziarsi anche con la Regione".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente l'emendamento in oggetto che consentirà agli Enti abilitati ad esercitare l'attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica, di consorziarsi con la Regione per l'esplicazione di tali attività.
Si dà atto che l'articolo 1, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato dal Consigliere Pollicini il seguente emendamento:
- Al 3° comma sopprimere le parole finali "integrato da un rappresentante dell'ENEL".
Si dà atto che l'articolo 3, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato dal Consigliere Pollicini il seguente emendamento:
- Dopo la parola "concessioni" aggiungere "e subconcessioni".
Si dà atto che l'articolo 4, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articoli 5, 6 e 7
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 8
Si dà atto che all'articolo 8 sono stati presentati rispettivamente dal Presidente della Giunta e dal Consigliere Pollicini i seguenti emendamenti:
- a) 1° comma, sostituire le parole "può istituire" con "istituisce";
- b) dopo la parola "concessionari" aggiungere la parola "e subconcessionari".
Si dà atto che l'articolo 8, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 9
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Il Presidente DOLCHI pone quindi ai voti l'approvazione della proposta nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
- preso atto che i singoli articoli ed il testo nel suo complesso della proposta di legge statale in esame sono stati approvati;
- ai sensi del 2° comma dell'art. 121 della Costituzione;
- ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque);
DELIBERA
di proporre alla Camera dei Deputati l'allegato progetto di legge statale, concernente: "Norme in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica nella Regione Valle d'Aosta".
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Proposta di legge statale n. 4
Legge regionale .............................. n. ...... : NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nella Regione Valle d'Aosta i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane e gli Enti di cui all'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed i loro Consorzi hanno facoltà, con possibilità di consorziarsi anche con la Regione, in deroga all'articolo 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica occorrente per le necessità dei pubblici servizi e per la popolazione locale, mediante aziende istituite a' sensi del testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e delle successive norme di legge.
Art. 2
Per la subconcessione di derivazioni a scopo idroelettrico è data preferenza, rispetto all'ENEL, agli Enti pubblici locali di cui al precedente articolo.
Art. 3
La Regione può stabilire l'obbligo, da parte dell'ENEL, di fornire a prezzo di costo alle aziende elettriche istituite dagli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge l'energia elettrica necessaria per i servizi pubblici locali.
In tale caso, l'energia elettrica sarà consegnata all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente per l'azienda elettrica dell'Ente locale.
Il prezzo di costo dell'energia elettrica da fornire alle aziende di cui ai commi precedenti sarà determinato dal Comitato Misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
Art. 4
La misura dei canoni e dei sovracanoni quale risulta dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 è triplicata per le concessioni e subconcessioni idroelettriche nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 5
Gli aumenti stabiliti all'articolo precedente si applicano anche ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni.
Art. 6
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175, non può essere inferiore a lire cinquantamila.
Art. 7
Per le variazioni assentite alle subconcessioni in atto per derivazioni idroelettriche in Valle d'Aosta, i titolari sono tenuti a integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, a' sensi dell'articolo 11 del testo unico approvato 11 dicembre 1933, n. 1175, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del provvedimento di variazione della subconcessione.
La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire cinquantamila.
Art. 8
La Regione Valle d'Aosta istituisce, con legge, a carico dei concessionari e subconcessionari di derivazioni idroelettriche nel suo territorio una imposta regionale nella misura di lire una per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta, stabilendo le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta stessa, con l'osservanza dei principi dell'ordinamento tributario vigente.
Art. 9
La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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