Objet du Conseil n. 317 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 317/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI".
Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il commercio - Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con deliberazione n. 155 del 24 giugno 1967 il Consiglio regionale approvò le norme per la concessione di contributi alle imprese commerciali, consistenti nel pagamento di interessi su finanziamenti erogati da istituti di credito, di intesa con la Regione.
In proposito si osserva che dalla data della suddetta deliberazione è rimasto invariato l'ammontare massimo dei citati finanziamenti bancari per i quali la Regione interviene nel pagamento degli interessi nella misura massima corrispondente al tasso dell'8% e per la durata massima di anni cinque.
Mentre la continua lievitazione dei costi di macchinari, attrezzature, fabbricati ed infrastrutture verificatasi soprattutto negli ultimi anni rende necessario aumentare il limite dell'intervento regionale, occorre anche tenere presente la nuova normativa commerciale, in particolare la legge 11 giugno 1971, n. 426, che mira a favorire la creazione di un apparato distributivo più moderno ed efficiente.
Con il presente disegno di legge si propone pertanto che i limiti dell'intervento regionale - ferma restando la concessione di contributi di pagamento degli interessi nella misura massima corrispondente al tasso dell'8% - si riferiscono al 70% della spesa ammissibile per i finanziamenti pari ad un massimo di lire 20 milioni per ciascuna impresa e di lire 100 milioni per le piccole e medie imprese commerciali in varie forme associate tra loro, le cooperative di consumo ed i gruppi di acquisto.
Considerata la rilevante importanza che il sistema distributivo ha nell'economia locale, si sottopone il presente disegno di legge alla approvazione del Consiglio.
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Disegno di legge regionale n. 409
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....................................... n. ........ : PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali individuali e societarie aventi sede ed esercizi operanti nella Regione contributi in conto interessi su finanziamenti da concedersi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da parte di istituti di credito convenzionati con la Regione nella misura massima corrispondente al tasso dell'8%.
Art. 2
I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi per le seguenti finalità:
a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) acquisto di scorte nella misura massima del 20% dell'ammontare complessivo ammesso al contributo.
Art. 3
Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:
1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 4
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a 10 anni e per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile. Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare, per ogni impresa, l'ammontare di lire 20 milioni e, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) dell'art. 3 della presente legge, l'ammontare di lire 100 milioni.
I programmi di investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.
In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.
Art. 6
Il Consiglio regionale autorizza la Giunta a concedere garanzia fideiussoria agli Istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.
La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80% del finanziamento.
La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 7
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.
Art. 8
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.
Art. 9
La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.
Ai finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano le agevolazioni di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24 giugno 1967.
Art. 10
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4893 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato F della legge di bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione: |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) |
L. 30.000.000 |
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Cap. 4893 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale ............................)" |
L. 170.000.000 |
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Totale |
L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale ..................................... 197..., n. ....
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore degli operatori commerciali".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere FOURNIER, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari al disegno di legge in oggetto, ritiene però inadeguato alle esigenze della legge il finanziamento previsto ammontante a lire duecentomilioni.
Il Consigliere TONINO, premesso che il Gruppo P.C.I. aveva da circa due anni sollecitato attraverso la presentazione di mozioni l'intervento regionale per il miglioramento delle attività e delle imprese commerciali, esprime piena soddisfazione per l'avvenuta presentazione all'approvazione del Consiglio del disegno di legge che regolamenta detti interventi.
L'Assessore DI STASI, pur concordando con la perplessità esternate dal Consigliere Fournier in ordine alla esiguità del finanziamento previsto in lire duecentomilioni, ritiene che, nel corso dell'anno in corso, verificata la validità del disegno di legge in questione e tenendo conto delle sollecitazioni dei commercianti, potrà essere presa in considerazione l'eventualità di un rifinanziamento della legge stessa.
Illustra brevemente gli emendamenti proposti dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio agli articoli 3 e 4 del disegno di legge.
Il Vice Presidente CHANU, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 sono stati presentati dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio i seguenti emendamenti:
- a) al punto 1) del II comma sopprimere la frase "Le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato" e sostituirla con la seguente: "Le società, le cooperative, i loro consorzi e i gruppi di acquisto".
- b) dopo il punto 3) aggiungere il seguente nuovo punto 4):
"4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali."
Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 3, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio il seguente emendamento:
- al 1° comma sono aggiunte le seguenti parole finali: "e, per le imprese del paragrafo 4) dell'art. 3, l'ammontare di L. 150.000.000."
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 4, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articoli da 5 a 11
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: quattro.
Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il commercio - Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali".
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Disegno di legge regionale n. 409
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................... n. ........ : "PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali individuali e societarie aventi sede ed esercizi operanti nella Regione contributi in conto interessi su finanziamenti da concedersi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da parte di istituti di credito convenzionati con la Regione nella misura massima corrispondente al tasso dell'8%.
Art. 2
I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi per le seguenti finalità:
a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) acquisto di scorte nella misura massima del 20% dell'ammontare complessivo ammesso al contributo.
Art. 3
Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:
1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali.
Art. 4
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a dieci anni e per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile. Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare, per ogni impresa, l'ammontare di lire 20.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) dell'art. 3 della presente legge, l'ammontare di lire 100.000.000 e, per le imprese del paragrafo 4) dell'art. 3 l'ammontare di L. 150.000.000.
I programmi di investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.
In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.
Art. 6
Il Consiglio regionale autorizza la Giunta a concedere garanzia fideiussoria agli Istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.
La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80% del finanziamento.
La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 7
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.
Art. 8
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.
Art. 9
La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.
Ai finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano le agevolazioni di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24 giugno 1967.
Art. 10
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4893 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato F della legge di bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione: |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) |
L. 30.000.000 |
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Cap. 4893 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale ..........................)" |
L. 170.000.000 |
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Totale |
L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale .............................. 197....., n. .....
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore degli operatori commerciali".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Vice Presidente CHANU, stante l'ora ormai avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e minuti trenta.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore venti e minuti trenta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giorgio Chanu)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)