Objet du Conseil n. 316 du 8 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 316/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI RURALI A USO TURISTICO-RICETTIVO".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi in conto interesse sui mutui contratti per la sistemazione di fabbricati rurali a uso turistico-ricettivo", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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L'allegato disegno di legge integra le provvidenze previste al Capo I° della legge regionale 8.10.1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".

Si è reso necessario proporre tale provvedimento in seguito al fatto che la legge sui fondi di rotazione, pur rimanendo in vigore, è divenuta, almeno nel settore in questione, quasi inoperante in quanto tutti i fondi inizialmente assegnati sono stati impiegati ed il meccanismo di rientro, tenuto conto della lunghezza dei periodi di ammortamento, fa rifluire annualmente somme assai modeste, sufficienti al più a finanziare una o due iniziative di ridotta entità.

Si ritiene pertanto necessario far ricorso al credito ordinario per quanto riguarda la disponibilità di capitali, mentre l'intervento regionale consisterà nel versamento di un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di mercato, portando il costo dell'operazione a livelli analoghi a quelli previsti dalla legge sui fondi di rotazione per gli interventi di recupero di fabbricati rurali a scopo turistico-ricettivo.

Sondaggi preliminari effettuati con alcuni istituti bancari operanti sulla piazza di Aosta hanno consentito di accertare una disponibilità di principio a mettere a disposizione adeguate somme per la concessione dei mutui previsti dall'allegato disegno di legge.

Nulla verrebbe invece innovato per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione delle provvidenze, la disciplina dei vincoli di destinazione, i casi di revoca, i meccanismi di valutazione e di concessione e, in genere, i principi ispiratori della disciplina degli interventi previsti dal Capo I° della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

A tale fine il disegno di legge proposto riproduce o richiama in molti punti la normativa stabilita dalla sopracitata legge.

Per quanto concerne l'abbattimento del tasso di mercato a carico del mutuatario, esso si realizzerebbe attraverso il versamento anticipato agli istituti bancari convenzionati di una somma pari all'attualizzazione della percentuale di interesse facente carico alla Regione.

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti CHABOD illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.

Il Consigliere FOURNIER mette in evidenza i limiti del presente disegno di legge che, dati gli scarsi stanziamenti presenti, non consente di mettere in moto il processo di sistemazione dei fabbricati rurali ad uso turistico-ricettivo e di conseguenza non permetterà di evadere le numerose domande di ammissione a mutui agevolati attualmente giacenti presso l'Assessorato del Turismo.

A suo giudizio sarebbe stato più opportuno procedere al rifinanziamento della legge 8.10.1973, n. 33.

L'Assessore CHABOD, pur concordando sull'opportunità di un rifinanziamento della legge regionale, compito che dovrà affrontare il Consiglio che scaturirà dalla prossima consultazione elettorale, ritiene comunque che il disegno di legge in questione, nella sua limitatezza, possa consentire l'effettuazione di alcuni interventi.

Il Consigliere FOURNIER chiede delucidazioni sul numero delle domande di ammissione ai mutui agevolati attualmente giacenti presso l'Assessorato.

L'Assessore CHABOD informa il Consiglio che sono giacenti presso l'Assessorato domande di ammissione a mutui agevolati per un importo di circa un miliardo.

Il Consigliere FOURNIER ribadisce le perplessità già espresse nel suo precedente intervento ritenendo che con il disegno di legge in questione potrà essere evaso solo un numero ristretto di domande di ammissione di mutui.

Il Consigliere BORBEY, pur concordando sulla necessità di un più consistente intervento regionale che consenta l'accoglimento delle domande attualmente giacenti presso l'Assessorato del Turismo, ritiene che con il presente disegno di legge si potrà evadere un congruo numero di pratiche di finanziamento per la sistemazione di fabbricati rurali ad uso turistico-ricettivo.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articoli da 2 a 16

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Il Consigliere FOURNIER, premesso che il Gruppo D.P. dà un giudizio positivo sugli interventi previsti per il recupero del patrimonio storico-ambientale costituito dai fabbricati rurali esistenti nella nostra Regione, annuncia l'astensione del Gruppo D.P. in quanto il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale è un inutile doppione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 10. A suo giudizio si sarebbe dovuto procedere al rifinanziamento della sopracitata legge utilizzando eventualmente i maggiori introiti derivanti dalla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent registrati in questi ultimi tempi.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sedici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Quey, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: uno;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi in conto interesse sui mutui contratti per la sistemazione di fabbricati rurali a uso turistico-ricettivo".

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Disegno di legge regionale n. 408

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................................... n. ......... : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI RURALI A USO TURISTICO-RICETTIVO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione per la concessione di contributi in conto interessi e spese accessorie relativi a mutui bancari, assunti con istituti appositamente convenzionati, e finalizzati alla sistemazione, parziale o totale, dei villaggi rurali compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, o compresi in zone degli strumenti urbanistici comprensoriali o regionali a queste assimilabili, oppure compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale deliberati dalle rispettive amministrazioni comunali a norma di legge.

Detti contributi sono, altresì, concessi per mutui finalizzati alla sistemazione di singoli fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore comunale.

Le sistemazioni finanziate ai sensi della presente legge devono essere dirette a realizzare strutture ricettive a uso turistico.

Art. 2

Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 1 e residenti, da almeno tre anni, nel comune in cui sono ubicati detti immobili;

c) i proprietari da data anteriore al 23 ottobre 1971 di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 1, non residenti nei comuni in cui sono ubicati detti immobili. Ai fini della sussistenza dell'anzidetta condizione, non costituiscono elemento interruttivo i seguenti trapassi di proprietà:

c1) la successione "mortis causa" a favore dei soggetti di cui all'art. 565 del codice civile;

c2) l'acquisto della proprietà degli immobili per atto "inter vivos" fra ascendenti e discendenti in linea retta;

c3) l'acquisto della proprietà su parte dell'immobile per atto fra collaterali fino al terzo grado, quando da tale acquisto derivi l'accentramento della proprietà dell'immobile, esteso dalle fondazioni al tetto, in uniche mani;

d) i soggetti aventi singolarmente diritto, ai sensi delle lettere a), b), c) del presente articolo, riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;

e) i comuni della Valle d'Aosta.

Art. 3

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse per interventi interessanti:

- la totalità dei fabbricati compresi nelle singole zone di cui all'art. 1;

- uno o più fabbricati, compresi nelle stesse zone, liberi su quattro lati;

- almeno una porzione di fabbricato, estesa dalle fondazioni ed eventuali locali interrati al tetto compreso, ritenuta idonea ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.

Art. 4

I mutui di cui alla presente legge hanno durata massima di anni 15.

L'intervento regionale consiste nel versamento in unica soluzione anticipata di un importo pari all'attualizzazione del contributo per interessi fissato a carico della Regione secondo le seguenti proporzioni:

1) per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, il tasso a carico del mutuatario è pari a 1/3 del tasso complessivo dell'operazione quale risulterà da apposite convenzioni con gli istituti bancari; le spese considerate ammissibili ai fini del mutuo possono comprendere, limitatamente al presente caso, anche la spesa per l'acquisto parziale o totale del fabbricato da sistemare;

2) per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, il tasso a carico del mutuatario è pari a 2/5 del tasso complessivo dell'operazione quale risulterà da apposite convenzioni con gli istituti bancari;

3) per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2 il tasso a carico del mutuatario è pari a 1/3 del tasso complessivo dell'operazione quale risulterà da apposite convenzioni con gli istituti bancari.

In sede di determinazione del tasso a carico del mutuatario, calcolato secondo i rapporti di cui al comma precedente, si opera un arrotondamento per eccesso al mezzo punto.

L'entità del mutuo agevolato non può eccedere il 60% e il 70% della spesa ammissibile a mutuo, rispettivamente per i casi di cui alle lettere b), c) e per i casi di cui alle lettere a), d), e) del precedente art. 2.

La Giunta regionale provvede, con deliberazione, a modificare le percentuali di intervento in conto interessi ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi a carico del mutuatario per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

In tali casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino a un massimo del 7% dell'ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva.

Art. 5

I mutui previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da Enti da esso delegati o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.

I beneficiari delle provvidenze stabilite dalla presente legge possono fruire delle agevolazioni di natura fiscale previste, per i singoli casi, dalla normativa in vigore.

Art. 6

I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti rimborsando le annualità residue, attualizzate al tasso di interesse praticato per l'attualizzazione del contributo regionale di cui alla presente legge.

Art. 7

Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dall'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio, sono sottoposte, con la documentazione relativa, al parere della commissione di cui all'art. 18 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

Il funzionamento della predetta commissione è regolato dalle norme della citata legge e dalle relative disposizioni applicative.

Art. 8

La Giunta regionale delibera l'ammissibilità delle domande di mutuo stabilendo, in relazione alla spesa ammessa, l'importo massimo del mutuo concedibile e l'ammontare del relativo contributo in conto interessi e spese accessorie.

Di tale deliberazione viene data comunicazione all'istituto di credito prescelto dal mutuatario, per gli adempimenti necessari per la stipulazione del mutuo.

L'istituto di credito dà comunicazione alla Regione del perfezionamento dell'operazione, segnalando l'importo definitivo del mutuo concedibile sulla base delle garanzie offerte.

Art. 9

L'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio provvede ad accertare la conformità delle opere eseguite al progetto approvato; a tale scopo, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

In caso di comprovata irregolarità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, può richiedere che l'istituto di credito convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo.

Gli istituti di credito convenzionati devono dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti di eventuali provvedimenti cautelari o conservativi di cui abbiano richiesto l'adozione all'autorità giudiziaria nei confronti dei mutuatari.

Art. 10

Gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione per la quale venne concessa la provvidenza né essere alienati per atto tra vivi per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento.

I mutuatari devono assumere e costituire formalmente tali vincoli in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo: i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, nei registri immobiliari.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40% del debito residuo.

Art. 11

Con deliberazione della Giunta regionale saranno approvate disposizioni procedurali eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni con gli istituti di credito approvati dalla Giunta ai sensi della presente legge.

Art. 13

Fino alla data di approvazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 11 della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni particolari per l'applicazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 14

Le domande di mutuo presentate ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, Capo I, in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge e non accolte per insufficienza di fondi sono considerate, previo assenso scritto degli interessati, validamente presentate ai fini della presente legge.

Art. 15

Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge è approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa nel bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1978 e per gli anni successivi:

Titolo II, Sez. IV, Cat. III - Trasferimenti

Cap. 9875

"Contributi in conto interessi e spese accessorie relativi a mutui bancari contratti per la valorizzazione di villaggi rurali a scopo turistico-ricettivo", con lo stanziamento di lire 100.000.000, mediante prelievo di corrispondente somma dal Cap. 2745 (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F - provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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