Objet du Conseil n. 315 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 315/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
---
La legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, recante "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale" ha rinviato ad una successiva legge regionale la determinazione delle sottoelencate indennità.
A) - Indennità per la partecipazione ai corsi di formazione per sottufficiali, di cui all'art. 12 della legge in parola. Tenuto conto della varietà delle situazioni che si possono presentare (corsi organizzati nel territorio della Regione o fuori dal territorio regionale, spese di soggiorno a carico dei partecipanti o della Regione, ecc.), la Giunta ha ravvisato l'opportunità di stabilire che ai partecipanti ai corsi in parola non sia corrisposta una speciale indennità, ma il normale trattamento di missione spettante al personale regionale.
B) - Indennità forfettaria sostitutiva del trattamento saltuario di missione, comprensiva anche dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alla particolare attività e qualifica del personale forestale, prevista dall'articolo 46 della legge. Si propone che l'indennità in parola, comprensiva anche degli eventuali compensi per prestazioni straordinarie, sia fissata in lire cinquantamila mensili lorde, che sia ridotta in caso di assenza dal servizio del personale per qualsiasi motivo e che non spetti al personale distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.
C) - Indennità di alloggio di cui all'articolo 47 della legge. Poiché l'ammontare dei fitti varia in relazione alla località ed alla entità del nucleo familiare si è ritenuto opportuno stabilire che l'indennità di cui trattasi sia commisurata al canone di locazione corrisposto dal dipendente o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al canone medio di locazione corrente nella zona sede della stazione forestale presso la quale il dipendente presta servizio, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del dipendente stesso.
---
Disegno di legge regionale n. 407
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................. n. .......... : "DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche nonché dei compensi per eventuali prestazioni straordinarie, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire cinquantamila mensili lorde.
L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio del personale effettuate per qualsiasi causa e non spetta al personale trasferito o, comunque, distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, al quale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni.
Art. 2
Alle Guardie forestali partecipanti ai corsi di formazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, oltre all'indennità di cui all'articolo precedente, sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dalla legge stessa.
Art. 3
Al personale indicato all'ultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto o, in via subordinata, dei canoni medi di affitto correnti nella zona, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del personale interessato.
L'indennità di cui al comma precedente è liquidata dalla Giunta regionale, sentito l'Assessore alle Finanze.
Art. 4
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 93.000.000, graveranno per L. 73.000.000 sul capitolo 3100, e per L. 20.000.000 sul capitolo 3055 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:
a) quanto a L. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
b) quanto a L. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3100 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
c) quanto a L. 72.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 5
Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in aumento: |
|||
Cap. 3100 |
"Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei Servizi Forestali" |
L. 72.000.000 |
|
Variazione in diminuzione: |
|||
Cap. 3055 |
"Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Forestali" |
L. 72.000.000 |
|
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
---
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge in oggetto.
Il Consigliere MONAMI chiede se, oltre ai componenti il Corpo Forestale Valdostano, altro personale regionale fruisca del trattamento forfettario per prestazioni di lavoro straordinario.
Il Consigliere FOURNIER chiede delucidazioni in ordine ai criteri seguiti nella determinazione degli importi dell'indennità forfettaria da corrispondersi a particolari categorie di dipendenti regionali per prestazioni di lavoro straordinario.
Il Consigliere PARISI sollecita l'estensione dell'indennità di cui all'art. 1 del presente disegno di legge anche al personale del Corpo Forestale Valdostano trasferito o comunque distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.
Il Consigliere CLUSAZ, nell'esprimere il proprio compiacimento per la sollecitazione nel presentare il disegno di legge in oggetto che viene incontro alle attese del Corpo Forestale Valdostano, auspica che il Consiglio accolga gli emendamenti migliorativi proposti dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che vi sono particolari categorie di dipendenti che, per ragioni di praticità amministrativa e contabile, fruiscono di indennità forfettaria per le prestazioni di lavoro straordinario, essendo a volte necessaria la loro disponibilità anche al di fuori degli orari normali di servizio.
Non concorda sulla proposta avanzata dal Consigliere Parisi di estendere le indennità previste all'art. 1 del presente disegno di legge al personale del Corpo Forestale Valdostano distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, in quanto non ritiene applicabile la forfettizzazione delle trasferte al personale che, per particolari condizioni, effettua missioni.
Conclude sostenendo l'opportunità di verificare nella concreta applicazione la validità del principio della forfettizzazione delle trasferte e delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale componente il Corpo Forestale Valdostano.
Il Consigliere MONAMI esprime la preoccupazione che con il ricorso al sistema della forfettizzazione delle trasferte e delle prestazioni di lavoro straordinario per determinati dipendenti si verifichi la possibilità di una sperequazione di trattamento economico tra dipendenti di uno stesso Ente.
Il Consigliere FOURNIER, pur concordando sulla opportunità di determinare con apposita legge la misura delle indennità spettanti al Corpo Forestale Valdostano, ritiene che il problema della corresponsione del trattamento di missione dovrebbe essere visto in un contesto generale per tutti i dipendenti.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:
- le parole finali del primo comma: "cinquantamila mensili lorde", sono sostituite dalle seguenti: "sessantacinquemila mensili lorde".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 1, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:
- dopo le parole: "legge regionale 11 novembre 1977, n. 66", sono inserite le seguenti: "che si terranno fuori dal territorio regionale,..."
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 2, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articolo 3
Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento sostitutivo:
- L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 113.600.000, graveranno per L. 93.600.000 sul capitolo 3100, e per L. 20.000.000 sul capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:
a) quanto a L. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
b) quanto a L. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3100 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
c) quanto a L. 92.600.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.".
Si dà atto che l'articolo 4, nel nuovo testo, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:
- Le variazioni di spesa, sia in aumento che in diminuzione, vanno rettificate in L. 92.600.000.
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 5, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Crétier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano".
---
Disegno di legge regionale n. 407
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. .......... : DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche nonché dei compensi per eventuali prestazioni straordinarie, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire sessantacinquemila mensili lorde.
L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio del personale effettuate per qualsiasi causa e non spetta al personale trasferito o, comunque, distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, al quale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni.
Art. 2
Alle Guardie forestali partecipanti ai corsi di formazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, che si terranno fuori dal territorio regionale, oltre all'indennità di cui all'articolo precedente, sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dalla legge stessa.
Art. 3
Al personale indicato all'ultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto o, in via subordinata, dei canoni medi di affitto correnti nella zona, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del personale interessato.
L'indennità di cui al comma precedente è liquidata dalla Giunta regionale, sentito l'Assessore alle Finanze.
Art. 4
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 113.600.000, graveranno per L. 93.600.000 sul capitolo 3100, e per L. 20.000.000 sul capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:
a) quanto a L. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
b) quanto a L. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3100 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
c) quanto a L. 92.600.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 5
Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in aumento: |
|||
Cap. 3100 |
"Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei Servizi Forestali" |
L. 92.600.000 |
|
Variazione in diminuzione: |
|||
Cap. 3055 |
"Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Forestali" |
L. 92.600.000 |
|
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
______