Objet du Conseil n. 314 du 8 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 314/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1974, N. 16, A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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A' sensi della legge regionale 5 giugno 1974 n. 16, la Regione provvede alla corresponsione, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, di una indennità giornaliera a favore delle unità attive dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici della Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, nonché a favore degli artigiani, titolari di imprese e rispettivi collaboratori, iscritti alla Cassa Mutua per gli Artigiani, residenti in Valle d'Aosta.

La misura dell'indennità è parificata all'ammontare dell'indennità dovuta ai lavoratori in agricoltura, per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro ed è concessa per un periodo massimo di 180 giornate di degenza nell'anno solare, attualmente stabilita nella misura di L. 6.750 giornaliere, circa.

L'Associazione regionale del Commercio e del Turismo, il Patronato regionale di Assistenza Sociale (E.N.A.S.C.O.) e la Cassa Mutua regionale per gli esercenti Attività Commerciali hanno, a più riprese, inoltrato istanza alla Regione, tendente ad ottenere l'estensione dell'indennità di cui sopra anche a favore della categoria dei commercianti iscritti alla Cassa Mutua stessa.

In un paese in cui la tutela sociale sta subendo notevoli trasformazione ed è all'esame del Parlamento l'approvazione della legge sulla assistenza nazionale, assistenza uguale per tutti i cittadini, non è logico che alla sola categoria dei commercianti non le sia riconosciuta da parte della Regione quell'indennità che in caso di ricovero ospedaliero usufruiscono tutte le altre componenti sociali della Valle.

Sono iscritti alla Cassa Mutua regionale Malattia per gli esercenti Attività Commerciali, tra gli altri, i commercianti ambulanti, le guide alpine, le guide turistiche, i portatori alpini, i maestri di sci, gli interpreti e tutti i piccoli commercianti dei Comuni della Valle i quali compensano il reddito agricolo od altro, con la conduzione di una piccola e modesta attività commerciale.

Si ricorda, in proposito, che l'età media del commerciante è di 50 anni, che gli orari di lavoro e l'impegno operativo son certamente stressanti, che la categoria ha dimostrato nella gestione mutualistica di attenersi a principi di assoluta economia, che in caso di spedalizzazione il commerciante si trova non solo a perdere il reddito in termini più immediati e diretti degli altri lavoratori autonomi ma subisce anche la conseguenza indiretta della perdita della clientela e che la maggior parte delle aziende operano nel lavoro esclusivo del titolare.

In relazione a quanto sopra, si propone di accogliere la richiesta suddetta, mediante l'estensione dell'indennità sopracitata a tutti i commercianti titolari e collaboratori iscritti alla Cassa Mutua regionale per gli esercenti attività commerciali e a tal uopo la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge che inserisca i commercianti nella sfera di applicazione della legge 5 giugno 1974 n. 16.

Per quanto concerne il finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge regionale proposto, si precisa che la maggiore spesa di lire venti milioni è già stata prevista in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 sul capitolo 2175 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Tamone e Tonino, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta".

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Disegno di legge regionale n. 406

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............................. n. ......... : ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1974, N. 16, A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, inerenti alla concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta, sono estese anche ai commercianti, titolari e collaboratori di impresa, iscritti negli elenchi nominativi per gli esercenti attività commerciali ed alla rispettiva Cassa Mutua regionale di malattia e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2

L'onere annuo di lire venti milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 8525 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi, la cui dicitura viene così modificata: "Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta".

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 20 dell'allegato E del bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l'onere sarà iscritto con legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)

L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8525

Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta.

L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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