Objet du Conseil n. 313 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 313/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 30, RECANTE NORME PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, recante norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, prevede la corresponsione ai coltivatori diretti, residenti in Valle d'Aosta, che hanno subito infortunio sul lavoro in agricoltura, di una indennità giornaliera per inabilità temporanea, dell'importo stabilito dall'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, adeguato automaticamente, ogni triennio, a norma dell'articolo 234 del Decreto suddetto.
Con decreto ministeriale 28 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea è stata fissata in lire 6.750 per i lavoratori di età superiore ai 16 anni e in lire 3.830 per i lavoratori di età non superiore ai 16 anni; quando il periodo dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, le predette misure sono elevate, a decorrere dal 91° giorno, rispettivamente a lire 8.650 e a lire 5.040.
Per l'adeguamento della misura dell'indennità da corrispondere dalla Regione secondo le norme contenute nel sopracitato Decreto Ministeriale, è prevista una maggiore spesa annua di circa L. 70 milioni, per cui occorre aumentare di pari importo la spesa annua autorizzata dalle vigenti leggi regionali.
Per quel che concerne il finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge regionale proposto, si precisa che il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 70 milioni è già stato previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 sul capitolo 2175 del bilancio predetto "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)".
La Giunta propone, pertanto, l'adozione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale.
(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 e 3
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Tamone e Tonino, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, recante norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura".
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Disegno di legge regionale n. 405
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................. n. ........... : APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTI NORME PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire settanta milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1978.
Art. 2
L'onere di lire settanta milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 8495 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 17 dell'allegato E al bilancio stesso).
Per gli anni futuri, l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione: |
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
L. 70.000.000= |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 8495 |
Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta. (Leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30; 8 novembre 1974, n. 38; 29 dicembre 1975, n. 45 e 30 novembre 1976, n. 60) |
L. 70.000.000= |
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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