Objet du Conseil n. 136 du 1er avril 1975 - Verbale

OGGETTO N. 136/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3, 30 AGOSTO 1967 N. 26, 22 GENNAIO 1970 N. 6 E 31 AGOSTO 1972 N. 33, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648 E 30 GIUGNO 1965 N. 1124, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI".

Con la legge regionale 12.11.1959 n. 5 vennero approvati provvedimenti, a favore degli invalidi affetti da silicosi ed asbestosi, consistenti nella corresponsione di una rendita mensile, ragguagliata a quella liquidata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a favore di coloro che, avendo contratto la malattia in ambiente silicotigeno nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2.1.1934), non hanno diritto alle prestazioni assistenziali da parte dell'Istituto sopracitato.

Le rendite corrisposte dall'INAIL vengono rivalutate ogni triennio a norma dell'articolo 116 del Testo Unico, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'Amministrazione regionale, attraverso una propria legge, ha ogni volta adeguato l'importo delle rendite liquidate ai propri assistiti a quello previsto per i lavoratori indennizzati dall'INAIL.

Con Decreto Ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 23.11.1974, le rendite per l'inabilità permanente liquidate ai malati di silicosi ed asbestosi e le rendite ai superstiti sono state rivalutate a decorrere dal 1° luglio 1974 ed il massimale della retribuzione annua è stato elevato da Lire 1.740.000 a Lire 2.503.800.

Ha precisato che gli invalidi, attualmente assistiti dalla Regione, ai sensi della legge regionale 12.11.1959 n. 5 e successive modificazioni, sono in numero di trentotto e che sono in corso di istruttoria e di accertamento sei domande di ammissione all'assistenza regionale. Per l'adeguamento delle rendite corrisposte dalla Regione alle disposizioni contenute nel sopracitato Decreto Ministeriale deve essere riformata la normativa regionale.

A tal fine è stato predisposto un apposito disegno di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

È da tener presente che la maggiore spesa annua per l'applicazione delle nuove norme ammonta a circa L. 10.000.000 e che il relativo finanziamento è già stato previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 sul capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - allegato E".

Si sottopone, quindi, all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale apposito disegno di legge regionale.

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 109

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE..............N..........: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3, 30 AGOSTO 1967 N. 26, 22 GENNAIO 1970 N. 6 E 31 AGOSTO 1972 N. 33, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648 E 30 GIUGNO 1965 N. 1124, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Consiglio Regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967 n. 26, 22 gennaio 1970 n. 6 e 31 agosto 1972 n. 33, ai malati riconosciuti affetti da silicosi ed asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successiva revisione è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1974, in base alla retribuzione massimale rivalutata a Lire 2.503.800 annue.

ART. 2

La maggiore spesa annua di Lire dieci milioni derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

ART. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- variazione in aumento:

Capitolo 744:

"Spese per l'assistenza (rendite assegni e concorso in spese) agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi, sprovvisti di assistenza di invalidità"

£. 10.000.000

- variazioni in diminuzione

Capitolo 206:

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti allegato E)"

£. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 6 dell'ordine del giorno.

Andrione (U.V.) - Non credo che valga la pena di illustrare questa legge. Si tratta semplicemente di un adeguamento, poiché ogni tre anni l'INAIL rivede le rendite liquidate agli affetti da asbestosi e silicosi, per la Valle d'Aosta sono 38 più 6 che stanno ultimando le pratiche per passare alla spesa prevista, che è di 10 milioni, non è forte ed è semplicemente un adeguamento al decreto del 15 novembre 1974, preso dallo Stato.

Caveri (U.V.) - Per questa legge c'è il parere favorevole unanime della Commissione Affari Generali. Interventi?

Procediamo alla votazione articolo per articolo. Articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Procediamo allo scrutinio segreto per la votazione della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO:

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 109.