Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 459 du 11 mars 2014 - Resoconto

OGGETTO N. 459/XIV - Interrogazione: "Requisiti per l'accesso al ruolo di operatore tecnico specializzato di autista di ambulanza".

Président - Pour la réponse, la parole à l'Assesseur Fosson.

Fosson (UV) - Merci Président. Buongiorno a tutti.

La figura dell'autista ambulanziere è una problematica molto discussa soprattutto a livello normativo romano e che, purtroppo, non ha ancora una soluzione proprio per il conflitto che c'è stato, nell'ultimo anno, tra Stato e Regioni.

È una figura di un operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e di trasporto infermi che, nel nostro sistema di emergenza, è molto importante. Il fatto cioè che un autista faccia solo l'autista e ci sia un'altra figura di soccorritore che non possa guidare, a sua volta, un'ambulanza, resta per noi proprio una duplicazione incomprensibile. Dividere i compiti e prevedere due figure nell'ambito dell'emergenza non ci sembra un utilizzo corretto delle professionalità, anche se poi il propositore di questa interpellanza lo sa benissimo che nelle altre regioni, invece, spesso succede che l'autista faccia anche il soccorritore. Comunque, la storia di questo problema è che nel 2003 il Ministero della salute fece un accordo con la Regione (atto 1711), in cui emanava delle linee guida per la formazione di diverso personale operante nei sistemi di emergenza tra cui, appunto, l'autista ambulanziere. Le Regioni hanno recepito questo accordo in modo difforme: noi lo abbiamo recepito, mi sembra, in un modo corretto, soprattutto con l'esigenza di ricapitolare in un'unica figura queste due funzioni e, nel 2004, abbiamo fatto un primo corso di formazione.

Non solo, ma, con la legge sull'emergenza, n. 4 del 13/3/2008, si era normato il ruolo e la formazione dell'autista ambulanziere. Questa legge è poi stata impugnata ed è stata tolta la funzione dell'autista ambulanziere, a detta dei Dirigenti ingiustamente, che erano dispiaciuti della bocciatura di questa legge perché sarebbe andata bene per tutta l'Italia. Successivamente noi abbiamo poi rifatto un'altra legge sull'emergenza del 6/4/2009, in cui si riscriveva la formazione anche se non si attribuivano più le funzioni all'autista soccorritore come avevamo previsto e come secondo logica.

In seguito a questo, si è poi replicato, il 21/6/2013, con la DGR 1084 che prevedeva una nuova riorganizzazione del corso che è attualmente in atto. Tra l'altro, come scritto nella delibera, il 10/6/2013, venivano preventivamente contattati l'azienda e i sindacati per un corso di 200 ore. Ma questo, come si dice nella delibera, in modo corretto, mi sembra, in attesa sempre che il Governo, il quale doveva essere in linea di arrivo, definisse questa figura. A tal riguardo, le dico che è una disposizione di legge a firma del Senatore Tommasini che configurava proprio l'istituzione di questa figura. Su questa legge avevamo avuto un confronto con i sindacati della Valle d'Aosta, nazionali, sia con il Ministro Fazio sia con il Ministro Balduzzi i quali si erano dichiarati d'accordo nell'istituire questa figura.

Questa delibera, quindi, e questo corso è stato intrapreso attendendo che il Governo istituisse questa figura e sostituisse il problema. Al momento, quindi - e poi le darò una lettera appena arrivata dal Ministero - il corso di 200 ore è stato istituito ed è partito. Esso prevede un titolo obbligatorio: il superamento del corso è obbligatorio per poi partecipare al concorso di assunzione. Tuttavia, l'azienda, al punto "l" della delibera 1084, scrive che potrà riconoscere come equipollenti altri corsi analoghi di formazione. Purtroppo, questo corso non è sostituito, al momento, dai requisiti previsti dalla vigente disposizione normativa del CCNL, i 5 anni eccetera e questo è ancora scritto correttamente al punto "l" della delibera 1084 del 21/6/2013.

Mi chiede se ci sia bisogno di questo personale. Ebbene, l'azienda USL della Valle d'Aosta ha richiesto un nuovo corso proprio per formare una graduatoria in virtù del fatto della previsione di pensionamenti nell'ambito del suo organico. Si tratterà certamente di un'assunzione con concorso e questo verrà fatto a seconda della delibera del 14/2/2014 in cui si danno le indicazioni all'USL, con il blocco dei concorsi, ma si prevedono anche delle deroghe sull'assunzione. Quanti sono gli operatori? Sono 88, 82 a tempo indeterminato e 6 con contratto di somministrazione. Per quanto riguarda il rapporto con il Ministero...volevo precisare questo perché la confusione dipende proprio da una non soluzione a livello ministeriale dell'istituzione di questa figura che a noi è sempre sembrata molto importante. Si aspettava la definizione della figura e della formazione dell'autista soccorritore, anche in vista di eventuali percorsi di riqualificazione e un'eventuale auspicata modifica di quanto è previsto dal CCNL. Lo Stato e le Regioni, però, purtroppo, hanno rinunciato e definire questa figura a livello nazionale. Ora mi permetto di darle una lettura che è appena arrivata e che riconosce un percorso fatto da noi e che, forse, apre delle possibilità nuove: in data 21/2/2014, il Ministero della salute a firma del Direttore generale Leonardi che era prima il Capogabinetto di Balduzzi ci scrive:

"Proposta di istituzione del profilo professionale di autista soccorritore.

Codesto coordinamento, in data 25 novembre 2013, ha comunicato la mancata condivisione da parte delle Regioni e Province Autonome della proposta ministeriale di istituzione della figura di autista soccorritore. Al riguardo - questo mi sembra molto importante - preso atto della decisione, si rappresenta che la figura dell'autista soccorritore risulta istituita solo nelle Regioni Veneto e Valle d'Aosta - e adesso mi sembra anche in Lombardia - in virtù di specifiche leggi regionali, a suo tempo valutate dallo scrivente dicastero, rispettose del riparto di competenza".

Ancora aggiunge il Ministero: "Per le rimanenti Regioni e Province autonome, si rappresenta la necessità di attivare le idonee procedure di corretto utilizzo del personale assunto come autista che, ai sensi dell'ordinamento vigente, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso".

Infine, dice ancora: "Con riferimento all'istituzione della figura del solo soccorritore auspicata da diverse Regioni, si rappresentano forti perplessità di questa amministrazione, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento in merito".

Questa è la situazione. Questa è una circolare che, chiaramente, riconosce un nostro percorso e lo riconosce come corretto, però, in pratica, dice che questa figura non sarà istituita. Non so che cosa voglia dire - questo è un approfondimento che faremo e questa lettera la fornisco molto volentieri ai proponenti - perché dice che questa figura risulta istituita solo nelle Regioni Veneto e Valle d'Aosta. Non so se a livello di bando concorsuale per l'assunzione, questa dicitura possa avere una valenza sul superamento di determinati requisiti. Comunque, è stato bloccato quanto ci auspicavamo e quanto si auspicava anche il Ministero di un non riconoscimento di una figura di autista e soccorritore che ci sembra logica e normale in un sistema di emergenza come il nostro e anche nazionale. Grazie.

Président - Pour la réplique, la parole au collègue Guichardaz.

Guichardaz (PD-SIN.VDA) - Grazie Presidente.

Grazie per i dati e chiedo se poi mi può fare la cortesia di farmi avere copia della lettera. Questa interrogazione si pone come obiettivo sia di evitare la facile illusione, da parte di chi effettua il corso per autisti soccorritori, di un posto pubblico sia di evitare che un qualsivoglia ricorso, da parte di chi avesse - anzi, avrà - un legittimo interesse, possa vanificare una procedura concorsuale e mesi di studio e di applicazione da parte dei corsisti, oltre che l'investimento di decine di migliaia di euro di denaro pubblico. Per informazione, solo la fase di avvio del corso è costata, senza considerare le docenze da gennaio in poi, oltre 16.000 euro. Mi piacerebbe essere d'accordo con lei sul fatto che una certificazione che attesti una preparazione a un rigoroso percorso di formazione - visto che trattiamo del tema della salute - possa diventare titolo obbligatorio del quale non si può e non si deve fare a meno. Ma, per fortuna o purtroppo, come diceva il cantautore, noi siamo in Italia e vigono principi generali di rango costituzionale, statutario e legislativo che non possono in alcun modo essere derogati. Come lei sa bene, la definizione dei profili e dei requisiti propri delle figure professionali non è in capo alla Regione.

Il decreto legislativo 30/2006 prevede infatti che l'individuazione delle figure professionali con i relativi titoli e profili abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Tra l'altro, esiste una moltitudine di sentenze di Cassazione che va in quella direzione e anche il nostro Statuto speciale precisa che restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle professioni sanitarie, alle professioni sanitarie ausiliarie e altri ausiliari delle professioni sanitarie. Lei sa bene - e ce lo ha spiegato - che il Governo nazionale, nel 2009, ritirò il ricorso per legittimità costituzionale contro la legge 4/2008, in quanto la norma fu modificata dalla Regione proprio nelle parti in cui si individuano compiti e attribuzioni non propri del profilo di autista di ambulanza, accogliendo così le motivazioni alla base del ricorso. Non c'è qui il tempo per approfondire questo aspetto, ma l'unica cosa certa è che la Regione non può disporre che il possesso dell'attestato costituisca specifico requisito di ammissione ai concorsi perché è ciò che scrive l'USL nella sua delibera di avviso pubblico per l'ammissione al corso di autista soccorritore. Né, tantomeno, può un USL o una ASL prevedere l'obbligo del suddetto attestato nelle more dell'approvazione della figura a livello nazionale di autista soccorritore, figura sulla quale, come lei ha ben puntualizzato, la discussione va a vanti da decenni in tutte le sedi istituzionali, in tutti i tavoli sindacali, commissioni sanitarie, conferenze Stato-Regione, tavoli intersindacali Ministero e Regione, senza mai trovare una quadra.

Non ho problemi a dire che mettere un cancello di accesso a questo genere di concorsi pubblici è un abuso o, come direbbe l'Avvocatura dello Stato, è un'esorbitanza rispetto alle proprie competenze e attribuzioni. Peraltro, Signor Assessore, lei lo sa benissimo, lo ha specificato nella sua esposizione che, per accedere al ruolo di autista di ambulanza, la normativa prevede, oggi, solo il titolo prescritto per la guida dei mezzi di emergenza, cioè la patente B e 5 anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubblica amministrazione o imprese private, esperienza che gli allievi del corso non hanno e che difficilmente potranno avere in futuro.

Riguardo alla sua considerazione circa il fatto che solo due Regioni abbiano deliberato, abbiano istituito un profilo di autista soccorritore, glielo dico io cosa fa la Regione Veneto: la Regione Veneto fa concorsi, questa è l'USL di Vicenza, in cui fissa come condizione per poter partecipare al concorso il possesso della patente B e 5 anni di esperienza in imprese pubbliche o private. I bandi di concorso della Regione che lei ha citato non accennano al possesso del titolo di autista soccorritore o di altri titoli abilitanti perché, attualmente, non sono previsti per legge.

Président - Point 11 à l'ordre du jour.