Objet du Conseil n. 456 du 11 mars 2014 - Resoconto
OGGETTO N. 456/XIV - Interrogazione: "Verifica del rispetto della disciplina delle attività di volo alpino sul territorio regionale".
Presidente - Ha chiesto la parola, per la risposta del Governo, l'Assessore Bianchi; ne ha la facoltà.
Bianchi (UV) - Merci Président.
Vi fornirò una risposta complessiva per quanto riguarda i quesiti dell'interrogazione ai punti 1, 2 e 4.
Se sono stati effettuati sul territorio valdostano voli con elicotteri non conformi alla legge regionale; due, in caso di risposta affermativa, le ragioni per le quali non è stata impedito da parte degli organi deputati alla vigilanza sull'applicazione della legge regionale 15/1988, il volo degli elicotteri non conformi alla citata normativa regionale; quattro, se esistono a oggi elicotteri utilizzati per voli sul territorio regionale non conformi all'articolo 1, comma 5 bis della legge regionale 15/1988.
La legge regionale 15 dell'88 come modificata con la legge regionale 35 del '99, prevede all'articolo 1, comma 5 bis, quanto segue: "Entro il 31 dicembre del 2004, devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri e cose, elicotteri di tecnologia silenziosa, a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso sedicesimo volume, organizzazione dell'aviazione civile internazionale o di norme equivalenti". Si rileva che il termine del 31 dicembre del 2004 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre del 2006. La norma vigente non prevede tuttavia sanzioni in caso di inadempienza a tale comma, prevedendole invece in altri casi come indicato nell'articolo 5. Lasciando da parte gli importi, elenco le fattispecie sanzionate da tale articolo:
- la violazione dei divieti dell'articolo 1, primo e secondo comma, (ossia volo senza autorizzazione ove necessario o mancato avviso alle stazioni forestali di volo per trasporto di cose) o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza avere stipulato la convenzione, di cui gli articoli 2 e 3 della legge;
- l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- la violazione dell'obbligo di segnalazione, di cui al terzo comma dell'articolo 1.
In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo, responsabile della violazione, viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto, disciplinata dalla legge.
Tornando all'interrogazione, dalla data indicata, per tutti i voli autorizzati per delega dall'Assessore al territorio ambiente, ex articolo 1, comma 4, della legge regionale 15/1988 e per tutte le attività di elisky esercitate sulla base delle convenzioni stipulate con i Comuni, è esplicitamente richiesto e verificato l'impiego di elicotteri di tecnologia silenziosa. Si può, quindi, affermare che per il trasporto di passeggeri nelle due casistiche indicate, non sono mai stati usati elicotteri non conformi a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5bis, della norma regionale di riferimento. E a quanto ci risulta non sono presenti sul territorio regionale elicotteri non conformi a quanto detto.
Per quanto concerne, invece, le altre tipologie di volo e, in particolare, il trasporto di cose, si evidenzia che il controllo da parte degli organi competenti è reso particolarmente complesso dal fatto che la prevista comunicazione di volo viene spesso trasmessa con anticipo minimo, causa esigenze lavorative, programmazione di cantieri, aspetti metereologici. Quindi, non come specificato nell'interrogazione, con largo anticipo, che di fatto impediscono l'effettuazione di puntuali controlli sul territorio. Non si hanno elementi per affermare che nel periodo considerato siano stati effettuati sul territorio valdostano voli con elicotteri non conformi alla legge regionale 15 dell'88.
Si precisa, peraltro, che tali ipotesi non può essere esclusa in assoluto.
Tornando al punto 3 dell'interrogazione: "quali provvedimenti adotta il Corpo forestale nel caso accerti il volo di elicotteri non conformi alla normativa", si premette che la verifica relativa alle rispondenze degli elicotteri, rispetto a quanto dall'articolo 5ter della legge regionale 15/1988, in merito alla conformità ai "requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore all'annesso sedicesimo volume o di norme equivalenti", non sono di facile esecuzione. In ogni caso, si tratta di un divieto per il quale non è prevista alcuna sanzione. In tale contesto, l'attività di vigilanza da parte del corpo forestale della Valle d'Aosta risulta fortemente limitata, mentre vengono periodicamente applicate sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 5 sopra citato, che ho specificato all'inizio. Grazie.
Presidente - La parola al collega Guichardaz per la replica, ne ha la facoltà.
Guichardaz (PD-SIN.VDA) - Grazie Presidente.
Grazie per la disquisizione dell'Assessore Bianchi che ci ha spiegato come funziona la legge. Ha risposto in maniera piuttosto incompleta e un po' vaga alla nostra interrogazione.
L'abbiamo proposta, e contiene in qualche modo un'iniziativa già affrontata dal collega Roscio nel mese di luglio dello scorso anno, per capire se in Valle d'Aosta si rispettano le norme fatte dai legislatori o, se come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Anche noi abbiamo una nostra sensibilità rispetto ai beni ambientali e crediamo che la regolamentazione del volo in elicottero, in questo caso sia giusta, anzi opportuna, anzi opportunissima e, soprattutto, che la legge vada applicata. Nell'ascoltare il collega Roscio, che discuteva la sua interpellanza, mi è venuto in mente un evento accaduto anni or sono. Ho cercato negli archivi e ho trovato un articolo di un giornale locale che raccontava la vicenda di un imprenditore che accusava la forestale di non far rispettare la legge regionale che impone l'obbligo di volo con elicottero a tecnologia silenziosa, con riferimento a un avvenimento, a un incidente avvenuto nel 2009, con elicottero non conforme.
Probabilmente, quindi, non siete bene informati rispetto al fatto che sono successi degli eventi e hanno volato degli elicotteri non conformi. Devo dire che la vicenda mi ha lasciato perplesso per due motivi. Intanto perché, pur sapendo che la legge regionale aveva dei problemi nel suo impianto sanzionatorio, nessuno dal 2007 si è preoccupato di correggerla. E mi ha stupito, poi, in questo articolo, la risposta degli ispettori della forestale interpellati che dicono che la legge consiglia e che loro si limitano a scrivere il verbale di volo e basta.
Il comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del'88 dice: "Devono essere utilizzati elicotteri a tecnologia silenziosa indicando anche le specifiche tecniche". Non mi pare che dica "è consigliato l'uso di elicotteri a tecnologia silenziosa". Si evince dalla norma citata che la forestale è uno degli organi incaricati della vigilanza e dell'applicazione della legge nella sua interezza e non solo degli articoli sanzionati e che tutti coloro che intendono mettersi in volo devo segnalare, preventivamente - c'è scritto - alla stazione forestale competente gli itinerari di volo, per dare modo agli operatori e a coloro che effettuano la vigilanza di effettuare evidentemente le opportune verifiche e di assumere ogni provvedimento utile e necessario.
La non comunicazione, come lei ha ribadito, è addirittura nota e sanzionata, mi pare con 500 e rotti euro. Ora, nessuno ha obbligato la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha inventarsi questa disposizione sugli elicotteri silenziosi. Dal momento, però, che ha legiferato in tal senso, è tenuta a fare il possibile affinché la norma sia rigorosamente rispettata. Sono qui, quindi, a sollecitare chi di dovere al fine di provvedere immediatamente a implementare o a modificare la norma. Basta l'aggiunta o la correzione di un comma nella parte relativa all'impianto sanzionatorio e di disporre con atti di diffida che le stazioni forestali facciano ciò che avrebbero dovuto fare dal primo gennaio del 2007 e cioè che neghino l'autorizzazione al volo per coloro che non usano i mezzi prescritti, cioè i mezzi a tecnologia silenziosa.
Se la ratio della norma è di preservare l'ambiente naturale, così come è scritto in premessa, di difenderlo dall'inquinamento acustico, non si giustifica la non adozione di provvedimenti interditivi di qualche sorta. La sola presa d'atto da parte delle stazioni forestali competenti è totalmente inutile quando vi sia una disposizione imperativa che fissi divieti. Se non esiste sanzione esiste comunque il potere di vietare, esiste il potere di interdire da parte dell'autorità incaricata, a far valere una disposizione. In quel caso, la mancata ottemperanza a un ordine impartito dall'autorità, trova sanzione penale e cito l'articolo 650 del codice penale che prevede la possibilità di disporre d'autorità una interdizione e se l'interdizione non viene rispettata, l'articolo 650 prevede delle pene severe compreso anche l'arresto. Grazie.
Presidente - Punto 8 all'ordine del giorno.