Objet du Conseil n. 2559 du 26 juillet 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2559/XIII - Disegno di legge: "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche".
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicità, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonché le modalità e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.
2. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità; per le costruzioni esistenti, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di adeguamento o di miglioramento, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.P.R. 380/2001.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e).
Articolo 3
(Funzioni della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:
a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento nel territorio regionale;
b) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
c) assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
d) promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alla gestione dei procedimenti in materia sismica.
2. La Regione può, altresì, promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
a) definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;
b) stabilisce le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente;
c) individua, ai fini di cui all'articolo 9, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
d) stabilisce le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'articolo 8 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti;
e) definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.P.R. 380/2001;
f) definisce i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla presente legge, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi;
g) definisce la documentazione tecnica necessaria all'avvio degli interventi di cui all'articolo 2, commi l e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all'articolo 7, comma 3;
h) definisce le modalità di presentazione in formato elettronico e in via telematica della documentazione di cui alla lettera g);
i) definisce ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a svolgere le attività connesse alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e alla trasmissione della stessa alla struttura regionale competente in materia sismica, di seguito denominata struttura competente, ai sensi dell'articolo 7;
b) alla gestione e all'aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93, comma 6, del d.P.R. 380/2001.
Articolo 5
(Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.P.R. 380/2001, trovano applicazione su tutto il territorio regionale per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
Articolo 6
(Rapporto con il titolo abilitativo edilizio)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, soggetti a segnalazione di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) di cui all'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è allegata alla segnalazione medesima.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che possono essere realizzati previo rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 60 della l.r. 11/1998, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è effettuata dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Articolo 7
(Presentazione della documentazione)
1. La documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è presentata in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h).
2. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), i Comuni, in forma singola o associata, procedono alla verifica formale della completezza e della regolarità dell'elenco della documentazione e restituiscono al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione presentata con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
3. I Comuni, in forma singola o associata, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), trasmettono una scheda informativa recante gli estremi e la classificazione di ogni progetto depositato, alla struttura competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito.
4. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001.
Articolo 8
(Procedure di controllo)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica da parte della struttura competente con il metodo del sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento dei progetti depositati.
2. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), comunica al soggetto che ha effettuato il deposito e al Comune territorialmente competente se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 1, è sottoposto a verifica.
3. I Comuni, in forma singola o associata, trasmettono alla struttura competente la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), relativa ai progetti che sono stati sorteggiati per la verifica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d).
4. L'esito positivo della verifica è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e ai Comuni, in forma singola o associata, interessati dal dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data del deposito medesimo e può contenere eventuali prescrizioni. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.
5. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente sospende i lavori con provvedimento notificato al proprietario, al direttore dei lavori, al costruttore o appaltatore delle opere, e comunicato al Comune territorialmente competente. Gli ulteriori provvedimenti sono adottati dagli organi competenti in conformità al d.P.R. 380/2001.
Articolo 9
(Edifici di interesse strategico)
1. La struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).
Articolo 10
(Costruzioni di legno e di muratura)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, relativi ad opere costituite da strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale oppure con struttura portante di muratura, sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e alla verifica di cui all'articolo 8.
Articolo 11
(Edifici di speciale importanza artistica e centri storici)
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e alla relativa normativa tecnica, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o, comunque, di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente a quelli che comportano l'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83 del d.P.R. 380/2001, e comma 2, riguardanti gli edifici situati nelle zone A dei piani regolatori generali comunali (PRG), si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, gli interventi possono essere meno efficaci in termini di sicurezza sismica ai soli fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e di conservazione degli elementi di pregio degli edifici.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il progettista assevera che l'intervento previsto per il miglioramento sismico dell'edificio è quello tecnicamente più efficace rispetto alle esigenze di tutela e di conservazione dell'edificio medesimo.
Articolo 12
(Collaudo statico)
1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è necessario effettuare il collaudo statico.
2. Il collaudo statico è normalmente eseguito in corso d'opera, tranne nei casi in cui tutti gli elementi portanti principali sono ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), il costruttore è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore e la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo.
4. Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune territorialmente competente, alla struttura competente e al collaudatore che, nei sessanta giorni successivi, provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso il medesimo Comune.
5. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001.
6. Il collaudo è effettuato da ingegneri e architetti, abilitati ai sensi della normativa statale vigente, che non abbiano svolto alcun ruolo nelle attività di progettazione e di direzione dei lavori e non siano collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.
Articolo 13
(Sistema sanzionatorio)
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto nella parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.P.R. 380/2001.
Articolo 14
(Diritti e spese di istruttoria)
1. Per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all'articolo 8 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti e di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente.
2. L'importo e le modalità di versamento dei diritti e delle spese di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale e fissati con riferimento all'entità e alla tipologia dell'intervento.
3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità della domanda.
4. Sono escluse dalla corresponsione dei diritti e delle spese istruttorie di cui al comma 1 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da enti pubblici e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Articolo 15
(Disposizione di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente.
Articolo 16
(Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il cui permesso di costruire sia assentito o la cui SCIA edilizia sia presentata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la vigente classificazione sismica del territorio regionale.
Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro), UPB 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazione in ambito informatico e telematico - parte investimenti) e UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Servizi e spese generali).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Prola.
Prola (UV) - Grazie Presidente.
I fenomeni sismici sono, con tutta probabilità, quelli che più colpiscono la mente dell'uomo, con il far sì che egli metta in dubbio il concetto innato della stabilità del suolo su cui vive, su cui edifica, a cui affida la parte più cara dei suoi ricordi. Il terremoto è la testimonianza sfacciata, cruda e reale della forza dinamica di un pianeta che è vivo e che muta costantemente i suoi equilibri.
Gli eventi dell'Abruzzo e quelli che recentemente hanno colpito la regione Emilia-Romagna, regione non considerata dalle carte sismiche ad alto rischio, hanno richiamato e focalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica sul rischio sismico anche in aree, come quella valdostana, dove i livelli di pericolo sono bassi. Vi è da precisare però che il rischio sismico utilizza i risultati dell'analisi del pericolo sismico includendovi le probabilità di occorrenza dell'evento. Il rischio sismico è stato definito come conseguenza di un potenziale economico, sociale e ambientale di eventi pericolosi che possono succedere in un periodo specificato di tempo. Un edificio localizzato in una zona di alto pericolo sismico è a più basso rischio se costruito secondo i principi dell'ingegneria sismica; dall'altra parte, un edificio in mattoni localizzato in una zona con una storia di minore sismicità, su un terreno soggetto a frane può essere ad alto o a più alto rischio. Si può quindi definire rischio sismico come il prodotto di occorrenza dell'evento sismico e il livello atteso di scuotimento del suolo.
La determinazione del rischio sismico è fondamentale per le decisioni prese a riguardo alla mitigazione del rischio ed è un passo chiave per la gestione del rischio. Il rischio sismico quindi può essere ridotto da programmi attivi che migliorano, da un lato, la risposta dell'emergenza e, dall'altro, la conoscenza delle infrastrutture di base e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, la definizione e l'applicazione di norme tecniche per le costruzione in zone sismiche.
A seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2009, del decreto ministeriale delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, nasce l'esigenza di disciplinare ed armonizzare la materia riguardante le nuove norme tecniche per le costruzione nelle zone sismiche. Precedentemente, sulla base delle normative in vigore, la Giunta regionale aveva recepito e classificato, in conseguenza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, 71 comuni della Regione in bassa pericolosità sismica: zona 4, e 3 comuni in zona 3, dove è fatta d'obbligo la progettazione antisismica.
Il testo in esame alla III Commissione è stato oggetto di una particolare attenzione dei commissari. È stato eseguito un confronto con il D.P.R. n. 380/2001 con l'obiettivo di semplificare il più possibile ed evitare appesantimenti burocratici o sovrapposizioni con la normativa statale. Il documento iniziale, presentato dal Governo regionale il 28 giugno 2010, dopo un primo approfondimento in sede di commissione consiliare con l'Assessore competente, gli enti locali e gli ordini professionali e in seguito alle numerose osservazioni pervenute, è stato oggetto di riflessioni e confronti con gli enti competenti.
In seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 254/2010 ha confermato la competenza dello Stato per le disposizioni sulle costruzioni in zona sismica nei centri storici e per le competenze sui bacini con carattere vincolante per le amministrazioni e di sovra ordinazione ai piani territoriali e ai programmi regionali. Si è reso quindi necessario un approfondimento tecnico per verificare ed adattare la normativa alle luce dei contenuti presenti nella sentenza. Il parere richiesto al Ministero delle infrastrutture e di trasporti ha ritenuto l'articolo 10 presente nel precedente testo in esame in materia di centri storici suscettibile di censure di incostituzionalità e ha formulato una serie di proposte di modifica al testo di legge stesso. La normativa che oggi è in discussione recepisce le osservazioni e definisce il percorso necessario per individuare le modalità per l'esercizio della funzioni di vigilanza su opere e costruzioni, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni.
L'intervento legislativo che si sottopone all'attenzione del Consiglio si compone di 17 articoli In dettaglio:
- si individuano le finalità, gli strumenti, le modalità e i criteri per garantire la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni;
- si definiscono gli indirizzi e le linee operative per esercitare le funzioni di controllo indispensabili per verificare la capacità di resistenza sismica delle opere;
- si precisa che tutto il territorio regionale è interamente classificato a bassa sismicità;
- vengono ripartite le competenze tra Regione e Comuni e definite le funzioni di vigilanza su opere e costruzioni;
- l'ambito di applicazione è relativo a tutti i lavori di nuova costruzione di edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e ad altre costruzioni;
- per le costruzioni esistenti, le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano ai lavori relativi ad interventi di miglioramento o adeguamento secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- vengono esclusi gli interventi privi di rilevanza ai fini dell'incolumità pubblica in conformità al D.P.R. n. 380/2001;
- alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento, diffusione della conoscenza delle problematiche, aggiornamento, formazione e consulenza ai Comuni, ordini professionali e le procedure di sviluppo del sistema informatico;
- la Regione dovrà individuare i criteri generali per definire i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché la relativa documentazione necessaria;
- compito della Giunta regionale è di definire la classificazione delle zone sismiche, stabilire le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni da applicare su tutto il territorio regionale, individuare gli edifici e le infrastrutture sensibili e di interesse strategico per le finalità di protezione civile e decidere le modalità di controllo;
- la Regione definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed indicare la tipologia delle attività edilizie di adeguamento o miglioramento in conformità con le normative nazionali;
- l'Amministrazione comunale definisce la documentazione tecnica necessaria per l'avvio degli interventi;
- ai Comuni, che di fatto diventano gli interlocutori unici nei confronti dei cittadini, lo svolgimento delle attività di gestione connesse al deposito dei progetti e alla trasmissione alla struttura regionale competente;
- ai Comuni l'aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti e la verifica formale della completezza e regolarità dell'elenco dei documenti necessari all'avvio degli interventi;
- le norme tecniche di costruzione sono quelle previste dall'articolo 83, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e trovano applicazione su tutto il territorio regionale per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo;
- vengono definiti i rapporti con i titoli abilitativi siano essi segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire;
- ai progettisti la chiara responsabilizzazione per gli interventi da effettuare attraverso la dichiarazione che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e la congruità del progetto esecutivo riguardante le strutture, quelle architettoniche, nonché il rispetto delle prescrizioni sismiche.
Il testo in esame prevede inoltre la verifica sui progetti depositati a campione, con il metodo del sorteggio, sul 10 percento dei progetti presentati, nonché le modalità, i tempi di svolgimento del controllo e le prescrizioni per i collaudi statici. La struttura regionale competente avrà inoltre l'onere di procedere alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di tutti i progetti relativi agli edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità è fondamentale per l'attività di protezione civile.
Per quanto riguarda gli edifici di importanza artistica, rimangono ferme le disposizioni previste del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (il Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per gli edifici collocati nei centri storici si sottolinea che vengono applicati i medesimi principi del miglioramento sismico, ma possono essere adottati interventi meno efficaci in termini di sicurezza sismica, quando le esigenze della tutela e conservazione degli elementi di pregio architettonico-culturale richiedano un intervento meno invasivo. In ultimo da segnalare che le costruzioni in legno e muratura sono comunque assoggettati alla denuncia e al deposito del progetto secondo le modalità stabilite per tutte le opere. Il regime sanzionatorio è stabilito ai sensi del D.P.R. n. 380 e vengono introdotti i diritti e le spese di istruttoria.
In conclusione chiedo di valutare positivamente il testo in esame, che sicuramente non migliorerà immediatamente il rischio sismico della nostra comunità, ma permetterà di attivare un percorso attivo di miglioramento effettivo della sicurezza delle persone e dei beni, ma soprattutto una maggiore sicurezza delle infrastrutture di base per una positiva risposta in caso di emergenza. L'Italia intera è uno dei Paesi più giovani e geologicamente attivi, sarebbe un bene adattarsi a questa condizione, che non dipende in nessun modo da noi: da noi dipende la possibilità di convivere armonicamente con la natura di questo Paese, se non trascuriamo la memoria e se a ricordarcelo non fossero sempre le tragedie. Grazie.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo predisposto alla III Commissione.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Merci M. le Président.
Come credo abbia già ricordato il collega Prola, gli eventi dell'Abruzzo e quelli recenti dell'Emilia-Romagna hanno richiamato l'attenzione sul rischio sismico. È cosa abbastanza comprensibile che gli eventi calamitosi coinvolgano così emotivamente la popolazione, che poi sempre si attiva con grandi slanci di solidarietà di diversa natura, che poi si affievoliscono progressivamente con il trascorrere del tempo e il diminuire del martellamento dei media, in particolare della televisione. Abbiamo potuto constatare come il problema dell'Abruzzo abbia ceduto la prima pagina all'Emilia, pur essendo anche questo un evento drammatico, non è comparabile a quello dell'Abruzzo e l'Aquila ne è la testimonianza. Naturale il coinvolgimento emotivo della gente, dicevo, ma le istituzioni devono guardare oltre e porsi l'interrogativo: si poteva evitare? Non il fenomeno, ma le conseguenze che questo produce soprattutto in termini di vite umane e poi di beni materiali, che hanno ricadute disastrose sull'economia prima delle aree colpite e poi in generale. Ben vengano norme che limitino gli effetti che questi eventi producono, in primo luogo garantire l'incolumità delle persone.
Nel giugno 2010 la commissione competente aveva esaminato il disegno di legge predisposto dalla Giunta con una serie di audizioni con l'Assessore e i dirigenti, con gli ordini professionali, con il Consiglio permanente degli enti locali, il cui iter è stato stoppato in seguito alla ricordata sentenza della Corte costituzionale relativa alla legge regionale del Friuli. In quel primo percorso in commissione una delle preoccupazioni condivise era legata agli interventi nei centri storici. Sappiamo che un intervento antisismico su un edificio del centro storico anche sotto il profilo tecnico è fattibile, ma comporta dei costi insostenibili. Credo che con la formulazione dell'articolo 11 del disegno di legge in oggetto il problema dovrebbe essere attenuato, perché prevede che, per gli edifici nelle zone A dei piani regolatori comunali, si faccia riferimento ad una normativa nazionale che disciplina l'esecuzione di qualsiasi intervento di natura sismica su edifici e manufatti di carattere monumentale o di interesse archeologico, storico, artistico sia pubblico che privato. Questa norma estesa ai centri storici è un modo intelligente di contemperare l'esigenza primaria: garantire la pubblica incolumità senza penalizzare gli interventi di recupero. I terremoti e gli effetti che producono poi sono difficilmente controllabili, ciò non ci esime di mettere in atto tutte quelle misure che possono mitigare i danni. Abbiamo visto l'ultima scossa che si è percepita in Valle, che è stata avvertita più intensamente, quella della Bassa Valle: la zona ritenuta la meno sensibile dal punto di vista del rischio sismico.
A parte l'aspetto che citavo prima, questa legge è squisitamente tecnica, scelte politiche qui non ce ne sono purtroppo e, se per quanto riguarda le nuove costruzioni il problema non si pone, già oggi la normativa viene applicata in fase di progettazione e con dei costi contenuti si può costruire un edificio che risponde alle norme antisismiche, questo nei centri storici è più difficile. Noi auspichiamo che, data la formulazione dell'articolo 11, così come è stato esteso, i tecnici incaricati siano in grado di contemperare quelle esigenze che citavo prima; di conseguenza, il nostro voto di fronte a questa legge non può che essere favorevole.
Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie Presidente.
Sono d'accordo con quello che diceva il collega Cerise: è una legge che è arrivata in commissione dove sono stati auditi tutti gli attori per vedere il da farsi su questa legge, hanno dato tutti parere favorevole. Diciamo che, dopo i recenti eventi che si sono verificati nelle regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna, non potevamo non affrontare questo problema. La legge dà una maggiore sicurezza, anche se è una legge molto tecnica, comunque c'è la volontà di andare in quella direzione. L'unico dubbio che ho riguarda i capannoni che sono stati costruiti in precedenza, visto che in Abruzzo è successo il disastro in quei capannoni, questa legge non lo prevede, ma magari sarebbe opportuno con una delibera vedere se si può fare qualcosa, perché non succeda anche qui il disastro verificatosi in Abruzzo; l'unica preoccupazione che è emersa è stata proprio questa.
La legge, a nostro avviso, è molto positiva, il nostro voto sarà favorevole.
Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente. Su questo disegno di legge parto con dei ringraziamenti proprio per l'iter che i colleghi hanno illustrato: un iter molto tecnico, più che politico, che è stato molto importante. Ringrazio il collega Prola, che ha ben ripreso nella relazione tutti gli aspetti inerenti questo disegno di legge: norme nazionali, nostre competenze e relativi obiettivi; così come ringrazio il collega Cerise, che ha integrato con i dubbi emersi in commissione per cercare di migliorare la nostra situazione; ringrazio anche per l'intervento la collega Fontana. Ringrazio le strutture dell'Amministrazione regionale, in particolare i nostri uffici, che si sono resi disponibili ad affrontare qualsiasi tematica con i colleghi della commissione, e l'Ufficio legale della Regione, che ci è stato di supporto in questa difficile materia.
La III Commissione ha lavorato in sincronia con uffici e Assessorato e ha partorito questo disegno di legge, che di politico ha poco, ma è prettamente tecnico. Ricordo solo un passaggio importante: questo nuovo testo è frutto dell'esperienza delle altre Regioni ed è fortemente improntato alla responsabilizzazione del progettista ed alla semplificazione per il cittadino, con particolare attenzione sui centri storici, come ha ricordato il collega Cerise. Direi che è un lavoro che deve essere da esempio, che può essere fatto anche su altri temi e, ringraziando ancora tutti, credo che non ci sia altro da dire.
Presidente - Passiamo alla votazione del disegno di legge, articolo per articolo, nel nuovo testo predisposto dalla III Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.