Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2560 du 26 juillet 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2560/XIII - Disegno di legge: "Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

Articolo 2

(Tipologie degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;

b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3

(Criteri)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:

a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;

c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;

d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

e) svolgano attività di formazione o addestramento;

f) non abbiano fine di lucro;

g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

h) abbiano, in proprietà o in esercenza, la disponibilità di almeno due aeromobili.

2. In caso di associazioni o federazioni i requisiti di cui al comma 1 possono essere posseduti da ciascuno degli aeroclub associati o federati.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

a) numero di iscritti;

b) numero di dipendenti;

c) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza;

d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

a) numero di iscritti;

b) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Articolo 4

(Limiti)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

Articolo 5

(Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi)

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.

2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.

3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Articolo 6

(Procedure per l'allocazione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali)

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.

2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.

3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

Articolo 7

(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:

a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;

b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;

c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.

2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:

a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;

b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;

c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;

d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;

e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;

f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

Articolo 8

(Revoca del contributo e decadenza della concessione)

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.

5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno 2012:

a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;

b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;

c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.

2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Articolo 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 aprile 1991, n. 14;

b) l'articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

c) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.

3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Crétaz.

Crétaz (UV) - Merci M. le Président.

La Regione sostiene da oltre 20 anni il settore del volo amatoriale, disciplina che, attraverso le attività degli aeroclub, promuove la cultura aeronautica e l'avvicinamento al volo, richiamando numerosi appassionati da tutta Europa, con rilevanti ricadute sulle attività turistiche e sul tessuto economico e sociale valdostano. Negli ultimi anni il contesto è cambiato e si è passati da un unico aeroclub operante in Valle d'Aosta ad una realtà in cui ci sono tre soggetti riconosciuti dall'Aeroclub d'Italia e dal CONI, così che il sistema normativo impostato nel 1991 e successivamente implementato va adeguato alla nuova realtà.

Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale ridisegna e razionalizza l'attuale quadro normativo, abrogando le diverse disposizioni attualmente vigenti, destinate a specifici aeroclub, e passando ad un nuovo unico testo di carattere generale, che affronta e disciplina gli interventi di sostegno al settore prescindendo dai singoli soggetti e dalle loro dinamiche associative. Il tipo di sostegno fornito dalla Regione consiste in un contributo annuo a copertura delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali e nell'assegnazione quinquennale di spazi, quali aviorimesse ed uffici, all'interno dell'aeroporto regionale, il tutto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, come predisposto dal nuovo testo emendato della V Commissione. La norma mantiene l'entità degli stanziamenti attualmente in essere, pari a 110.000 euro annui.

Il disegno di legge prevede un unico beneficiario da individuarsi di volta in volta nel soggetto, singolo o associato, maggiormente rappresentativo nella realtà valdostana; si tratta di una scelta che evita la polverizzazione del contributo, che incentiva la competitività e quindi la crescita dei soggetti esistenti e ne disincentiva la frammentazione, nella consapevolezza che i migliori risultati per la comunità possono essere raggiunti laddove i vari soggetti operino in sinergia. Uno degli obiettivi del disegno di legge è lo stimolo all'aggregazione tra gli operatori del settore, in modo da promuovere le possibili sinergie tra gli stessi, ma prescindendo dall'evoluzione del contesto regionale degli aeroclub.

Passando da leggi ad hoc per specifici aeroclub ad una norma di portata generale, è stato introdotto un procedimento di tipo concorsuale, che prevede specifici requisiti di ammissione e criteri di selezione. Rispetto ai requisiti di ammissione, la norma proposta è rivolta ai soli soggetti riconosciuti dal CONI ed affiliati all'Aeroclub d'Italia, ovvero ad analoghi organismi dell'Unione europea, che non abbiano fine di lucro e che siano caratterizzati da una minima "dimensione critica", richiedendo altresì che operino da almeno cinque anni nella nostra regione, in modo da valorizzare l'esperienza accumulata da chi vola regolarmente tra le montagne valdostane. La legge prevede esplicitamente anche l'ammissione di associazioni o federazioni, così da incentivare meccanismi di aggregazione tra i vari operatori. Nella scelta fra coloro che sono dotati dei requisiti di ammissione, del soggetto più rappresentativo, ovvero del beneficiario degli interventi di sostegno previsti, la norma individua, in un'ottica di semplificazione, pochi parametri: il numero degli iscritti e quello degli aeromobili a disposizione, il numero dei dipendenti e gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, criteri che incentivano evidentemente la crescita degli aeroclub.

Sono improntati ai principi di semplificazione anche i procedimenti previsti dalla norma per l'accesso agli aiuti e per la gestione degli stessi, inclusi il controllo dei soggetti beneficiari e gli eventuali meccanismi sanzionatori, indispensabili per garantire la corretta ed efficiente applicazione della norma.

Il disegno di legge prevede una disciplina transitoria, con scadenze ravvicinate per consentire l'erogazione dei contributi già nel 2012 e con una proroga dei contratti di comodato in essere relativi agli hangar ed uffici presso l'aeroporto, in modo che possano essere attivati in tempo.

Alla Giunta regionale la definizione degli aspetti procedimentali di dettaglio, così da rendere possibile una maggiore facilità di gestione della norma nel tempo e da consentire eventuali future ottimizzazioni dei procedimenti.

In conclusione si tratta di un disegno di legge semplice, composto di soli 11 articoli, ed organico, che abroga tre diverse norme, con il quale, nei limiti individuati dalla disciplina comunitaria e bilanciando il diritto alla non discriminazione con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza di chi lavora da anni sul territorio valdostano, si fornisce un supporto concreto nei confronti delle attività amatoriali svolte dagli appassionati del volo, che promuovono i valori dello sport e della cultura aeronautica e valorizzano la nostra Regione, e se ne incentiva la crescita, nell'ambito di uno sviluppo equilibrato delle varie attività riconducibili all'aeroporto regionale. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

Il disegno di legge n. 193 ha l'indubbio merito di fissare alcuni punti fermi, chiari, nel settore del volo amatoriale, settore che, per le implicazioni di ordine sociale, sportivo, economico, turistico che genera, giustifica il sostegno economico da parte della Regione. Con questo disegno di legge, contrariamente a quanto avveniva in passato, quando i singoli aeroclub ricevevano dei contributi in virtù di provvedimenti specifici sulla base dello storico, si vanno a stabilire dei criteri a cui gli aeroclub devono conformarsi, dei criteri ben definiti che si riferiscono alla territorialità, all'affiliazione al CONI, allo svolgimento delle attività aviatorie, alla formazione e alla disponibilità di aeromobili. Si tratta quindi di criteri che saranno validi per tutti e in questo senso accogliamo con favore il sub-emendamento proposto dall'Assessore, che meglio esplicita una norma che nella legge era ambigua e si era prestata a qualche discussione in commissione.

La scelta di individuare un solo soggetto beneficiario, sia esso un singolo aeroclub o una federazione, presenta sia aspetti positivi che aspetti negativi. Evita la dispersione delle risorse fra una moltitudine di soggetti, permettendo una maggiore finalizzazione del contributo e quindi un utilizzo più appropriato, ma riteniamo che impedisca di fatto la nascita di nuove aggregazioni che potrebbero apportare nuovi valori, diversificarsi rispetto a quelle esistenti. Anche se l'Assessore in commissione ha precisato che non c'è l'obbligo stretto di fusione in una federazione, concretamente la scelta di premiare un unico soggetto in base alle dimensioni e al numero degli iscritti, dei dipendenti e degli aeromobili costringe i soggetti più piccoli a confluire verso l'aggregazione con i soggetti più grandi. Questo è opportuno, oppure no? Dipende dai punti di vista. È più facile per l'Amministrazione regionale rapportarsi ad un unico soggetto, tuttavia non possiamo negare che tale disposizione "ingessi" il settore forse togliendoli anche un po' di vivacità.

Riguardo alla tipologia degli interventi, il fatto che il contributo sia concesso in regime de minimis, nei limiti della normativa vigente, ha generato forti perplessità in commissione, poiché, secondo la versione resa da uno dei club auditi, un'associazione sportiva senza fini di lucro non dovrebbe essere assoggettata al regime de minimis. Alla richiesta successiva di approfondimento la struttura competente non ha però saputo dare risposte chiare e definitive, tutto è stato rimandato a successive verifiche e nel dubbio intanto gli aeroclub sarebbero assimilati a degli operatori economici in attesa di futuri approfondimenti che vadano a definire meglio la questione; naturalmente questo va a ridurre l'entità del contributo. Ci sembra che questa procedura sia quanto meno approssimativa, perché rende questo disegno di legge già zoppo in partenza, non saldo nei suoi presupposti. A nostro avviso, sarebbe stato più corretto fare tutte le verifiche in precedenza e poi, a condizioni ben definite, licenziare il testo, perché, a seconda che il contributo venga assoggettato o meno al regime de minimis, evidentemente, l'importo annuo varia. Rimaniamo perplessi di fronte al fatto che il club che ha sollevato in commissione questo problema sembri poi avere accettato la formulazione del disegno di legge, formulazione che invece non ci convince.

Riguardo poi all'assegnazione degli spazi all'interno dell'aeroporto, ci sembra che questi dovrebbero essere opportunamente previsti e non lasciati, come dice il disegno di legge, all'eventuale disponibilità, come enunciato alla lettera b), comma 1, dell'articolo 2, poiché se, come definito nelle finalità della legge, si ritiene che il volo amatoriale abbia una valenza, perché portatore di ricadute sportive ed economiche nella regione, esso va opportunamente sostenuto anche attraverso l'allocazione a titolo oneroso di spazi adeguati. Con il disegno di legge ci si limita a provvedere il sostegno economico, sicuramente utile ed importante anche solo a pagare le retribuzioni del personale, ma probabilmente, per favorire realmente lo sviluppo del volo leggero, sarebbero necessarie politiche che vadano a favorirlo, maggiori servizi offerti agli aeroclub, delle politiche aeroportuali più favorevoli per gli aeroclub. Attualmente sappiamo che la gestione dell'aeroporto è alquanto criticabile, c'è la radioassistenza che funziona solo di giorno, quando non ce n'è bisogno praticamente...da una parte, non esiste il volo commerciale e, dall'altra, però, quello che potrebbe essere generato dall'aeroclub non è sufficientemente favorito. Riteniamo che bisognerebbe forse operare con scelte più chiare e politiche che favoriscano realmente un settore che in passato aveva delle consistenti ricadute economiche. Sappiamo che attualmente gli stranieri sono diminuiti notevolmente proprio a causa delle politiche aeroportuali, quindi in questo senso invitiamo la Giunta ad operare per favorire...affinché il nostro aeroporto torni ad acquisire l'importanza che aveva in passato per il volo amatoriale. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Grazie Presidente.

Sicuramente è apprezzabile lo sforzo da parte nostra - come giudizio nostro - di procedere in modo più ordinato alla concessione di contributi a questo settore del volo amatoriale, un settore che per noi ha un'importanza che va al di là di quello che può essere percepito all'esterno di volo amatoriale come uno spazio esclusivamente ludico, oppure hobbistico. Importanti possono essere le ricadute dello sviluppo di questo settore in ambito turistico; è riconosciuto nell'ambiente di chi pratica il volo amatoriale che i cieli della Valle d'Aosta si prestano in modo particolare a praticare queste tecniche per i piloti più abili, quindi è un luogo di notevole interesse per alcune discipline del volo amatoriale che anche in questo si distingue: ecco l'interesse che ha un provvedimento di tale tipo. Va rilevato però, come accennava la collega Morelli, che, se è apprezzabile la procedura semplificatrice per cui la Regione, anziché distribuire a pioggia dei finanziamenti, cerca di individuare un soggetto che, per caratteristiche, numero di iscritti, attività che svolge, è quello da privilegiare e sostenere, sicuramente andranno introdotte o verificate da parte dell'Assessorato le normative che i singoli aeroclub e le federazioni si daranno, al fine che queste normative non siano in contrasto con una libera adesione e partecipazione nell'ambito di regole che sono quelle che qualsiasi statuto di federazione si dà. Traduco il concetto: qualora nascano più soggetti e qualora questi intendano associarsi, non è che la federazione dica: "no, non voglio essere associato con te perché non mi sei simpatico". Devono esserci norme e criteri negli statuti delle federazioni che siano dei criteri oggettivi per l'accoglimento o meno di un aeroclub all'interno della federazione, altrimenti si potrebbe incorrere in quel pericolo - ci accennava la collega Morelli - che andiamo ad una limitazione dello sviluppo naturale dell'associazionismo locale. Ripeto: la legge questa cosa non la indica, ma ritengo che dovrebbe essere indicata negli statuti degli aeroclub e delle federazioni, in modo che non ci siano norme discriminatorie per l'accesso a tali pratiche. Visto che le federazioni, o aeroclub godono di un finanziamento regionale, è giusto che gli statuti non contengano norme di carattere discriminatorio.

Su alcune questioni c'è stato un dibattito vivace in commissione, mi rallegro che su un punto, che a noi è parso ostico nella comprensione del testo, l'Assessore abbia convenuto su un sub-emendamento all'emendamento che avevamo presentato. Il nostro fine principale non era quello di contestare lo spirito della norma, ma quello di rendere una norma più leggibile al cittadino, ovvero che la norma valdostana non consente trucchi da parte di soggetti che non hanno i requisiti di aggregazioni con importanti aeroclub a livello nazionale per avere i numeri per superare quelli degli aeroclub locali. In questo caso ringrazio davvero l'Assessore per aver accolto questa nostra preoccupazione.

Quello che invece resta un problema aperto per noi è quello che dichiarava il relatore in premessa della sua relazione, dicendo: "questa legge garantisce il finanziamento del passato agli aeroclub"; se così fosse, noi non avremmo nessuna esitazione a sostenere a spada tratta questa legge già in commissione, dove invece ci siamo astenuti.

Il problema deriva dall'interpretazione data all'articolo 2, che è stato emendato proprio in commissione a seguito di sollecitazione degli stessi aeroclub; l'articolo 2 al comma 2 richiamava che il contributo, come riportato nella relazione allegata alla legge, faceva riferimento al de minimis, nel comma che è stato introdotto si dice in modo molto più vago: "gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato", come dire...si introduce una norma che è pleonastica: è ovvio che bisogna rispettare la normativa europea! Quello che non siamo riusciti a capire nel dialogo con le strutture è se effettivamente si applica il de minimis, allora tanto valeva lasciarlo scritto, o, se non si applica...si potrebbe non applicare il de minimis. Perché questa disquisizione? Perché, se si applica il de minimis, l'entità della cifra erogata agli aeroclub non è più quella...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...ma qui sta il punto della situazione, abbiamo una riduzione del finanziamento. Presidente, siamo qui per parlarci. Allora la norma così corretta, anche cambiando la parola de minimis, non cambia la sostanza. Non siamo riusciti, almeno personalmente, nel dibattito in commissione a capire quali erano le ricadute organizzative e di possibilità di esercitare le attività dell'aeroclub o della Federazione di aeroclub alla luce di una contrazione del finanziamento.

Mi rendo conto che il Presidente è a conoscenza di cose che io non conosco, adesso che glielo sento dire in aula, mi verrebbe da dire perché non abbiamo chiesto l'audizione del Presidente, ma, quando chiediamo l'audizione, ci massacrano...perché il meccanismo era: ci sono dei dipendenti, alcuni di essi ci è parso di capire sono indispensabili per esercitare alcune attività di volo, ad esempio dei meccanici che devono eseguire delle verifiche alle apparecchiature di volo che sono previste dalle normative che disciplinano il volo anche quello amatoriale...volevamo capire se questa cosa poteva pregiudicare la retribuzione dei questi dipendenti, che sono indispensabili per poter esercitare tali attività. Questo è rimasto un aspetto che non abbiamo potuto chiarire neanche con gli aeroclub competenti, perché abbiamo ballato fra "de minimis sì" e "de minimis no" e non abbiamo approfondito il loro budget, quanto possono implementare tale attività, eccetera. Siccome la nostra idea era di implementare questa attività del volo amatoriale, il fatto che tale norma riduca le risorse messe a disposizione degli aeroclub è una cosa che non ci fa dire che siamo contrari al 99 percento degli articoli della legge, ma, per quanto riguarda la questione finanziaria, esprimiamo tutte le nostre riserve che già in commissione ci hanno fatto astenere sul provvedimento.

Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Brevemente per ringraziare il relatore che ha voluto dare un'ottima rappresentazione della legge ed altresì la commissione ed i commissari che hanno contribuito ponendo una serie di riflessioni, che hanno portato a presentare un disegno di legge più aderente ai bisogni della nostra comunità.

Solo un paio di riflessioni, perché probabilmente non è giusto dire che questo tipo di formulazione, per quel che attiene i limiti e la normativa degli aiuti di Stato, sia stato affrontato in modo superficiale. Abbiamo presentato un disegno di legge dove veniva indicato il de minimis; ora, come è accaduto per altre situazioni - vedi gli aiuti per le piste da fondo -, dove avevamo una certa impostazione, certi limiti e per anni abbiamo applicato il de minimis, ad un certo punto la normativa europea è evoluta ed è stato manifestato che si poteva non applicare per le piste da fondo il de minimis e quindi in quella situazione abbiamo dovuto cambiare la norma. Introducendo questo tipo di dizione, si lascia la porta aperta, ovviamente i colleghi non hanno avuto riscontro, ma posso dirvi che anche in virtù delle considerazioni fatte in commissione...sono state riprese le osservazioni fatte tempo fa e con la struttura regionale che si occupa di aiuti di Stato, coordinata dal professor Baldi, è emerso che ad oggi il de minimis è la norma di riferimento, a tal proposito arriverà anche un'espressione di parere formale. Ripeto: ad oggi è emerso in questa riunione, presenti anche i rappresentati degli aeroclub che avevano espresso tale dubbio, che il de minimis è il riferimento, esattamente come avevamo scritto nella legge, però, se vi saranno delle evoluzioni più generose, si potrà prenderle in esame, ad oggi è così.

Così come quando abbiamo parlato di radioassistenza, stante le nostre informazioni e le autorizzazioni, la radioassistenza ha una funzione diurna e notturna e, a meno che la collega Morelli conosca cose che non conosco, ad oggi questa è la carta formale, tant'è che nella conferenza dei servizi fatta solo un mese fa in presenza del Ministro e dell'ENAC AVDA ha confermato che la procedura di radioassistenza è funzionale sulla base delle richieste dell'ente.

Sicuramente, collega Donzel, non abbiamo fatto questa norma per ridurre le risorse; è vero che lei ha fatto una sommatoria dei contributi che oggi vengono erogati, ma noi auspichiamo che, a fronte di un processo di aggregazione, di sinergia, certi costi generali possano anche diminuire, perché il nostro obiettivo non è quello di aumentare le associazioni o gli aeroclub, ma è quello di aumentare la pratica del volo non commerciale. Riteniamo che queste sinergie possano consentire notevoli risparmi per tutte quelle attività che sono comuni, quindi non precludere l'attività, ma razionalizzarla ed avere un unico soggetto che attua delle economie di scala e che può dare una mano a tale attività che tutti riteniamo preziosa e utile.

Concludo ringraziando le strutture dell'Assessorato che hanno lavorato su questo dossier e l'interlocuzione con i vari aeroclub.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo della V Commissione.

La parola al Consigliere Donzel sull'articolo 1.

Donzel (PD) - Per dichiarazione di voto. Ringrazio l'Assessore per aver fornito alcuni chiarimenti.

Il nostro partito ha visto bene questa operazione di individuare un soggetto unico a cui fornire il contributo tramite procedura concorsuale, fatto salvo - nonostante io venga da una cultura socialista, non voglio dare lezioni di liberismo a nessuno - il principio che non possono esservi negli statuti norme ostative a che libere aggregazioni di cittadini possano concorrere e partecipare a questa federazione...come dire che l'erogazione corretta dell'Amministrazione sia gestita in modo serio da parte della società civile. È un principio che sarebbe interessante estendere ad altri soggetti, mi sembra che in altre leggi ci sia questo principio in cui si affida ad un gruppo di associazioni la gestione del denaro pubblico e queste lo amministrano senza che ci sia dall'alto la definizione del contributo; questo principio è valido dove non ci sono negli statuti norme ostative.

L'unico dubbio che mi rimane, l'Assessore è stato molto chiaro su questo...il cumulo delle risorse, poi però giustamente ha parlato di una razionalizzazione. Ora tutte queste cose dal mio punto di vista non mi sono state chiarite dagli aeroclub, lei magari ha avuto la possibilità di interloquire meglio con loro, ma, dal mio punto di vista, la parola "razionalizzazione", il mettere in ordine, è bellissima, ma alle volte ha degli effetti che non sempre vanno nella direzione voluta. Rimane per noi su questo tema delle risorse un'astensione.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 22

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 1 del Partito Democratico e il sub-emendamento presentato dall'Assessore Marguerettaz e dal Consigliere Donzel a tale emendamento; do lettura per il verbale dell'emendamento del Partito Democratico:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 3 del nuovo testo della V Commissione è sostituito dal seguente:

"2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti interamente da almeno uno degli aeroclub associati o federati.".

Do lettura del sub-emendamento presentato dall'Assessore Marguerettaz e dal Consigliere Donzel:

Sub-emendamento

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di associazioni o federazioni i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.".

Pongo in votazione l'articolo 3 così come emendato dal sub-emendamento soprariportato:

Articolo 3

(Criteri)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:

a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;

c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;

d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

e) svolgano attività di formazione o addestramento;

f) non abbiano fine di lucro;

g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

h) abbiano, in proprietà o in esercenza, la disponibilità di almeno due aeromobili.

2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

a) numero di iscritti;

b) numero di dipendenti;

c) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza;

d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

a) numero di iscritti;

b) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

Per dichiarazione di voto. Riconosciamo a questo disegno di legge il merito di fare chiarezza sull'allocazione di contributi agli aeroclub, rimaniamo tuttavia perplessi riguardo alla modalità su cui fino ad oggi non avevamo avuto le spiegazioni, che invece all'Assessore erano note. Rimane anche l'invito a far seguire a questo disegno di legge anche una più incisiva politica di promozione del volo amatoriale, quindi il nostro voto sarà un'astensione.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.