Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2425 du 16 mai 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2425/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012".

Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico,".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, è aggiunto il seguente:

"5bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato.".

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esercizio".

4. L'articolo 9 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.

2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8.

3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.".

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico".

6. All'articolo 12 della l.r. 29/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere g) e h), le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) al comma 2, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione della SCIA".

7. L'articolo 13 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività agrituristica.

2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.".

8. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: "titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti l'attività agrituristica".

9. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 29/2006, le parole: ", ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.

10. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo sportello unico.".

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le parole: "della salute" sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

"dbis) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, quando non operano in seduta pubblica.".

Articolo 3

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali), è aggiunto il seguente:

"4bis. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

Articolo 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1:

a) il comma 6 dell'articolo 7;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10;

c) il comma 4 dell'articolo 10;

d) l'articolo 12.

2. Sono, altresì, abrogati:

a) l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;

b) l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;

c) l'articolo 10 della l.r. 29/2006;

d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006;

e) l'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

f) il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

g) l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;

h) l'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;

i) l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.

Presidente - Prima di dare la parola al relatore, ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza della III Commissione e parere favorevole con proposte modificative del Consiglio permanente degli enti locali.

La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

L'ordinamento italiano ha provveduto, per lungo tempo, ad adeguarsi alle direttive comunitarie con provvedimenti ad hoc. Nel 1989 la legge "La Pergola" ha introdotto un importante strumento di razionalizzazione delle procedure di adeguamento, imponendo l'adozione ogni anno della cosiddetta "legge comunitaria", oggi regolata dalla legge n. 11/2005, che disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione stessa. La legge comunitaria contiene, quindi, i provvedimenti volti a conformare l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari sorti nell'anno in questione, abrogando o modificando le disposizioni contrastanti con il diritto comunitario.

Il nuovo titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, attribuisce alle Regioni, nelle materie di propria competenza e secondo le procedure stabilite dalla legge statale, il potere/dovere di procedere all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, pur mantenendo in capo allo Stato ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento di obblighi comunitari, e riservando a quest'ultimo la valutazione circa la necessità di un intervento in via sostitutiva, in caso di eventuale inerzia delle Regioni.

La nostra Regione ha disciplinato la sua partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari con la legge regionale n. 8/2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento la legge comunitaria regionale, finalizzata a dare tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle materie di competenza regionale.

Passando ai contenuti della proposta in discussione, il presente disegno di legge reca disposizioni modificative ed abrogative di leggi regionali in attuazione di obblighi comunitari. Come verificato dalle competenti strutture dell'Amministrazione regionale, il nostro ordinamento è sostanzialmente conforme all'ordinamento comunitario. Tra le poche eccezioni rimaste c'è la normativa regionale in materia di agriturismo, disciplinata dalla legge regionale n. 29/2006, la quale necessita di alcune modifiche per dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

L'articolo 1 del presente disegno di legge reca, per l'appunto, modificazioni alla citata legge regionale n. 29/2006, prevedendo che la domanda per poter esercitare l'attività agrituristica sia presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda e non più al Comune. Inoltre si chiarisce che i corsi di qualificazione professionale, necessari per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici e per l'eventuale subentro da parte dei coadiuvanti familiari nell'esercizio dell'attività, sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 percento del valore del servizio agevolato, dal momento che gli stessi configurano aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria vigente. Oltre a questo, si sostituisce la disciplina della domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con una nuova disposizione che introduce la "segnalazione certificata di inizio attività agrituristica (SCIA)", sempre nell'ottica di recepimento della direttiva servizi ed ai fini di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione amministrativa. È stata inoltre prevista la possibilità di autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti cui normalmente è subordinato l'esercizio dell'attività agrituristica. L'articolo 2 contiene alcune modificazioni alla legge regionale n. 19/2007 in materia di SCIA ed in materia di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, in linea con le modificazioni da ultimo apportate alla legge statale n. 241/1990. L'articolo 3 modifica la legge regionale n. 2/2011, recante la disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, disciplinando i corsi regionali di formazione organizzati in collaborazione con l'Institut agricole régional. In particolare si prevede che, nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, tali corsi siano finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 percento del valore del servizio agevolato. L'articolo 4 contiene infine alcune abrogazioni finalizzate al corretto recepimento di obblighi comunitari, con particolare riferimento a disposizioni regionali in materia di tariffe delle professioni turistiche (nello specifico, si abrogano alcuni articoli contenuti nella legge n. 7/1997, nella legge n. 44/1999 e nella legge n. 1/2003).

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Volevo ringraziare anzitutto il relatore, la commissione per il lavoro svolto, per aver illustrato le ragioni di questa sessione comunitaria, che ci permette ogni anno di analizzare le eventuali norme che non sono allineate con le direttive comunitarie.

Questo lavoro negli anni sta creando i suoi effetti, di fatto abbiamo norme che sono sempre più allineate con le norme comunitarie; quelle che possono avere dei problemi come in questo caso, vengono sottoposte all'attenzione durante questa sessione specifica del Consiglio, per vedere le modifiche da apportare e che le riallineino con le misure che a livello comunitario sono previste per i campi di appartenenza. In questo caso è il discorso dell'agriturismo, che è oggetto di questa riforma.

Con questo spirito, ringraziando ancora per il lavoro svolto, credo che il disegno di legge possa essere approvato.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.