Objet du Conseil n. 2142 du 22 décembre 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 2142/XIII - Reiezione della proposta di legge: "Disposizioni in materia di soppressione di facilitazioni e liberalità connesse all'assunzione della carica di Consigliere regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 2)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:
"3. L'indennità di carica non può cumularsi con altri compensi, indennità e gettoni di presenza, comunque denominati, oltre a quelli previsti dalla presente legge, né con qualsivoglia liberalità o facilitazione concessa dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione o dalle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla stessa.".
Articolo 2
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali);
b) articolo 9 della l.r. 33/1995;
c) commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 33/1995.
Presidente - Passiamo all'esame delle diverse proposte di legge, a cominciare dalla proposta di legge n. 156 presentata dai colleghi del Partito Democratico.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 6
Contrari: 25
Il Consiglio non approva.
Presidente - Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno, essendo stato respinto l'articolo 1, la proposta di legge decade.
Il Consiglio
respinge pertanto la proposta di legge n. 156: "Disposizioni in materia di soppressione di facilitazioni e liberalità connesse all'assunzione della carica di Consigliere regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33".