Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2139 du 21 décembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2139/XIII - Disegno di legge: "Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)".

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e di servizi da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli acquisti effettuati con la cassa economale.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di valore della soglia comunitaria.

Articolo 2

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) mediante cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell'Amministrazione regionale, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Articolo 3

(Limiti di applicazione)

1. Il sistema di acquisizione in economia è utilizzabile per l'acquisto di beni e di servizi che presentano caratteristiche tali da rendere impraticabile, antieconomico o pregiudizievole il ricorso alle ordinarie procedure di appalto ad evidenza pubblica.

2. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita per importi non superiori alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'allegato A, tabella II, lettera m).

3. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e di servizi, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti.

4. Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa è di 40.000 euro.

5. La soglia comunitaria di cui al comma 2 è adeguata, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice dei contratti, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo Codice.

6. È fatto divieto di frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina della presente legge.

7. Ove per l'acquisizione di beni e di servizi non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri qualità-prezzo contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 4

(Responsabile del procedimento)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti, è il dirigente della struttura preposta all'acquisto del bene o del servizio che può svolgere i propri compiti anche delegando singole fasi del procedimento al responsabile dell'istruttoria di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il responsabile del procedimento svolge, di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 14.

Articolo 5

(Tipologia di beni e di servizi)

1. È ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione in economia per le tipologie di beni e di servizi di cui all'allegato A.

2. L'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti, per qualsiasi tipologia di bene o di servizio, nei limiti di importo di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro può essere effettuata tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, selezionati tramite indagini di mercato ovvero attraverso un elenco di operatori economici costituito ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei contratti.

2. L'indagine di mercato di cui al comma 1 è svolta, di norma, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve riportare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare l'offerta e la descrizione degli elementi essenziali della procedura accompagnata dall'invito a prendere contatti con il responsabile del procedimento.

3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.

4. In caso di affidamento diretto, il responsabile del procedimento, prima di procedere all'affidamento, valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.

5. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni caso, che le procedure in economia avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori modalità procedurali per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario.

Articolo 7

(Contenuto della lettera d'invito)

1. Per procedere all'acquisizione in economia di beni e di servizi, il responsabile del procedimento procede alla consultazione degli operatori selezionati mediante lettera di invito che deve riportare:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

j) l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi.

2. La lettera di invito di cui al comma 1 riporta, ove necessario, le indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e al documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Articolo 8

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata.

3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.

4. Il contratto, nelle forme previste dall'articolo 12, deve essere stipulato successivamente alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali in capo all'affidatario.

Articolo 9

(Criteri di selezione delle offerte)

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi la migliore offerta è selezionata con uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso;

b) offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il responsabile del procedimento sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nella lettera di invito il criterio applicato per la selezione dell'offerta.

3. Nel caso in cui venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito precisa i criteri di valutazione, con i relativi pesi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione giudicatrice.

Articolo 10

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti di servizi e di forniture sotto soglia.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiori ai 20.000 euro è comunque soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 11

(Garanzie)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere richieste, a discrezione del responsabile del procedimento, tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione, cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti.

Articolo 12

(Formalizzazione del contratto)

1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

2. La formalizzazione del rapporto contrattuale deve essere coerente con il contenuto della lettera d'invito e del capitolato.

Articolo 13

(Buoni d'ordine)

1. In caso di amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, per acquisizioni di beni e di servizi in pronta consegna, può emettere buoni d'ordine datati e numerati progressivamente.

Articolo 14

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal Codice dei contratti e dal d.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Articolo 15

(Varianti in corso di esecuzione del contratto)

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino circostanze impreviste che richiedano variazioni alle prestazioni, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto affidatario una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura o del servizio nella misura massima di un quinto dell'importo di affido, fermo restando il rispetto delle soglie previste all'articolo 6 e all'allegato A, tabella II, lettera m).

Articolo 16

(Verifica di conformità)

1. I beni e i servizi acquisiti con le procedure di cui alla presente legge sono soggetti alla verifica di conformità al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione, o dal diverso termine previsto dal contratto, dal direttore dell'esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla particolare complessità della prestazione, da altro soggetto esterno appositamente nominato in base alla normativa vigente.

3. Qualora le particolari caratteristiche del bene o del servizio non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione effettua adeguati controlli a campione.

4. In caso di frazionamento della prestazione del contratto è possibile attestare la verifica di conformità separatamente per ciascuna parte funzionalmente autonoma.

5. Le acquisizioni in economia di importo inferiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, non sono soggette alla verifica di cui al presente articolo.

Articolo 17

(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità di cui all'articolo 16, ovvero, se successivi, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 16 giugno 2005, n. 13;

b) l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;

c) l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

d) l'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

Articolo 19

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge viene fatto rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti e del d.P.R. 207/2010.

Articolo 20

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi avviate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima.

2. I regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano le acquisizioni in economia di beni e di servizi, continuano a trovare applicazione se compatibili con i principi di cui alla presente legge.

Allegato A

(omissis)

Presidente - Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole, a maggioranza, della II Commissione, il parere favorevole con osservazioni e proposte modificative del Consiglio permanente degli enti locali, sono stati presentati otto emendamenti dal gruppo ALPE.

La parola al relatore, Consigliere Salzone.

Salzone (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

II presente disegno di legge persegue lo scopo di adeguare la disciplina regionale relativa alle acquisizioni in economia di beni e servizi al mutato quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, introducendo alcuni elementi innovativi di semplificazione.

Le procedure in economia si configurano come una procedura di affidamento semplificata rispetto alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, attuabili mediante l'utilizzo della procedura negoziata del cottimo fiduciario, ovvero in amministrazione diretta, per acquisti di beni e servizi per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria. Il sistema di acquisizione in economia è caratterizzato da due elementi sostanziali: il limite massimo della spesa e la definizione precisa delle prestazioni acquisibili mediante cottimo fiduciario (tassatività delle voci di spesa). Le acquisizioni in economia di beni e servizi devono rientrare quindi nei limiti di valore e nell'ambito degli oggetti definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione. Il presente disegno di legge costituisce allora un importante strumento per la gestione dell'attività contrattuale dell'Amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi strumentali al funzionamento della stessa.

Nell'ottica della semplificazione, che permea l'impianto della nuova disciplina regionale, è stata introdotta l'amministrazione diretta che insieme al cottimo fiduciario rappresentano lo strumento con cui si effettuano le acquisizioni in economia. Sono state elevate le soglie per l'affidamento diretto da 20.000 euro a 40.000 euro, sono state riviste le tipologie delle prestazioni acquisibili mediante le procedure in economia di cui all'allegato A), uniformandole il più possibile al vocabolario comune per gli appalti pubblici; sono stati previsti nell'elenco delle prestazioni acquisibili in economia i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - ciò permetterà l'affidamento diretto di incarichi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad un importo non superiore ai 40.000 euro - ed infine è stato introdotto il rinvio ai servizi dell'allegato II B del Codice dei contratti, che amplia notevolmente le tipologie dei servizi per i quali è possibile il ricorso alle procedure in economia.

Ulteriore elemento di semplificazione è l'introduzione prevista all'articolo 8, comma 3, della possibilità per l'Amministrazione di procedere, per le acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 20.000 euro, all'accertamento dei requisiti di ordine generale mediante controlli, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 19/2007. Questa disposizione è sicuramente innovativa rispetto a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, che dispone invece l'obbligatorietà dei controlli sui requisiti generali anche per gli acquisti in economia a prescindere dall'importo contrattuale.

Il testo legislativo prevede inoltre all'articolo 10 l'esclusione delle procedure in economia dagli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti dei servizi e forniture sotto soglia, anche se garantisce il rispetto del principio di massima trasparenza con l'obbligo dell'avviso post-informazione degli affidamenti a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 20.000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

All'articolo 14 è disciplinata la figura del direttore dell'esecuzione del contralto, introdotta dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici anche per gli appalti di servizi e forniture, mentre all'articolo 15 sono disciplinate in modo più flessibile rispetto alla normativa statale le varianti in corso di esecuzione. È previsto infine all'articolo 16 che il collaudo o la verifica di conformità sia effettuato direttamente dal direttore dell'esecuzione, salvo il caso in cui la particolare complessità della prestazione renda necessaria la nomina di un altro soggetto esperto esterno. L'ultimo comma dell'articolo esclude da tali verifiche le acquisizioni in economia di importo inferiore ai 5.000 euro. Gli ultimi tre articoli (18, 19 e 20) dispongono, infine, rispettivamente l'abrogazione della legge regionale n. 13/2005, il rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti e del D.P.R. n. 207/2010, e il regime transitorio. Grazie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Alcune brevi considerazioni su una legge che probabilmente non scalda gli animi, perché sono normative di adeguamento a direttive comunitarie, al Codice dei contratti pubblici. Siamo su un terreno sul quale si è asciugata moltissimo la competenza normativa della Regione, da qualche parte sta scritto nello Statuto speciale che abbiamo una competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, ma sappiamo bene che lo sviluppo del diritto comunitario e interpretazioni estensive dei principi generali in materia di contrattualistica pubblica hanno ridotto non poco la nostra possibilità di ritagliare in forma diversificata la normativa che seguiamo in questa materia. Siamo quindi su un terreno in cui i margini sono stretti e all'interno di questi il lavoro che rimane da fare, e che può residuare in capo alla politica regionale - e ai colleghi Consiglieri che intendano applicarsi sulla tematica -, sta nel vedere in che modo eventualmente far sì che i margini di discrezionalità siano adeguatamente collocati come asticella, che non residuino troppo ampi margini di arbitrio e di libera valutazione che non siano collocati su dei giusti binari di regolarità e di controllabilità da parte del Consiglio regionale. Non mi dilungherò molto perché, nel rivedere attentamente questa normativa per come ci è stata proposta e nell'analizzare anche il senso del confronto che c'è stato fra la componente tecnica della Presidenza della Regione e degli enti locali, abbiamo individuato quella che, a nostro avviso, può essere una via più adeguata, con un leggero scostamento. Non si tratta di emendamenti stravolgenti: si tratta di emendamenti che riposizionano l'asticella in modo diverso dalle valutazioni che ha effettuato il Governo regionale nel sottoporre alla nostra attenzione la questione. Voglio dire semplicemente dell'impressione che abbiamo ricavato in particolare dall'apporto dialettico degli enti locali; la posizione che è stata riferita dal rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali ci sembra aver puntato ad una richiesta di ancor maggiore allargamento delle maglie e di rimettere molto più liberamente alla decisione degli organi amministrativi ed esecutivi la decisione in favore di procedure che non hanno evidenza pubblica, o che hanno modalità molto blande di confronto fra proposte economiche diverse. Ci sembra quindi, tutto sommato, di aderire nella sostanza alla linea proposta dal Governo regionale, pur con dei distinguo significativi in ordine alla soglia, che abbiamo individuato ad un livello inferiore a quella proposta. Ci pare che la soglia di 20.000 euro sia già nel nostro contesto regionale una soglia significativa per il ricorso a queste procedure di acquisizione in economia di beni e servizi...per mezzo essenzialmente di interventi in economia e in cottimo fiduciario, accanto a questo - ma penso che più opportunamente le segnaleremo man mano che verranno all'attenzione dell'aula - delle proposte correttive che riguardano aspetti più puntuali, in particolare tesi a ricondurre un minimo di verifica da parte del Consiglio regionale sia sui criteri che vengono adottati nell'individuazione di queste procedure, sia nell'informazione almeno a valle sul numero, sulla frequenza e in qualche modo rappresentando un quadro generale sulle condizioni di applicazione di queste norme, ottenendone una sommaria rendicontazione, che poi è solo di natura di puro e semplice elenco, alla fine di ogni esercizio finanziario, in modo da avere un quadro anche noi come amministratori pubblici sulla frequenza, sull'opportunità o meno di ricorrere a determinati strumenti. Questo è il senso del nostro piccolo apporto all'esame di tale disegno di legge con un certo numero di emendamenti - in realtà, il numero è perfino esorbitante rispetto al peso degli stessi, che sono riassumibili nei termini in cui li ho richiamati -: sono otto emendamenti a diversi articoli del disegno di legge n. 170.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio il relatore che ha dato la possibilità a tutti noi di leggere in modo coordinato e sintetico un provvedimento molto tecnico, come ha richiamato il collega Louvin.

Qui sicuramente paghiamo lo scotto di una normativa che sta avanzando più a livello comunitario che a livello nazionale, a livello regionale ormai è residuale perché su questo tema, come abbiamo visto in altre condizioni di appalto per i lavori pubblici, quando abbiamo tentato forzature, sono sorte delle difficoltà applicative. Ora noi riteniamo che questo lavoro, svolto dagli uffici che ringrazio, e per averlo sottoposto, da un punto di vista tecnico per un adeguamento. Voglio ricordare - adesso mi riferisco ad uno degli emendamenti che vuole riportare la cifra da 40.000 a 20.000 - che l'entità dei servizi porta sempre più a spese che si trovano vincolate nel limite dei 20.000, quindi il fatto di portare da 20 a 40.000 ci sembrava un'operazione interessante. Per il resto credo che si vada nella logica di non appesantire troppo l'attuazione di provvedimenti che comportano una spesa molto ridotta, ma che evitano le gare di appalto che adottano il cottimo fiduciario, accelera e abbrevia i tempi, altrimenti rischiamo anche qui una serie di formulazioni molto pesanti per così poco e con dei risultati molto negativi. Riteniamo che la proposta nel suo complesso, come ha ricordato il relatore, risponda all'esigenza di attuazione con un risparmio di tempo e dando la possibilità operativa agli uffici di lavorare meglio e nell'interesse generale e, per quanto riguarda gli emendamenti, interverremo quando verranno illustrati uno ad uno, quindi non sto ad anticipare la proposta che è, a nostro giudizio, possibile. Grazie.

Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato. All'articolo 1 c'è l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Per dichiarazione di voto. Riteniamo che queste modifiche siano rese necessarie dall'ordinamento, sicuramente in un momento di difficoltà anche la necessità di accelerare certe procedure e di sburocratizzare non ci può vedere che favorevoli, ma ravvisiamo le preoccupazioni che ha ravvisato il gruppo ALPE rispetto al fatto che in un territorio piccolo come la Valle d'Aosta, dove l'incidenza del pubblico è molto forte...una particolare attenzione come quella espressa dall'ALPE nell'emendamento n. 8 all'articolo 10 ci vede molto favorevoli, ossia che ci sia molta trasparenza e chiarezza nel risultato finale di questa operazione. Da parte nostra quindi nulla osta all'adeguamento e all'accelerazione dei tempi di affidamento previsti dalla legge, però condivido l'impostazione del gruppo ALPE soprattutto rispetto all'emendamento n. 8, perché in una realtà piccola come la nostra, dove l'incidenza della Regione è fortissima nel rapporto con le piccole realtà produttive, è importante che questo avvenga nel massimo di trasparenza e di rendicontazione possibile, per evitare che possa apparire agli occhi di alcuni un atteggiamento che privilegia alcuni erogatori di servizi piuttosto che altri...questo soltanto.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Non fosse altro che perché ogni tanto magari o preso dall'insonnia, o da altri raptus qualcuno segue anche i dibattiti consiliari e non si sa mai di cosa si sta trattando, mi hanno fermato per strada per dirmi: "votate emendamenti, nessuno sa di cosa state parlando...", quindi non fosse altro che per quell'unica persona credo sia onesto dire... Chiediamo con questo emendamento che l'acquisizione in economia di beni e servizi non riguardi solo la Regione Valle d'Aosta e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, come prescrive in questo caso il terzo comma di tale articolo, ma che si estenda l'applicazione di queste regole, che danno una guida anche per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di cottimo e di amministrazione diretta anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione e dagli Enti locali. Forse qualcuno ha avuto notizia che il giornale dell'ALPE ha dato ampio risalto alla problematica delle società controllate in questa regione, alla loro estensione numerica, al peso economico che hanno in Valle d'Aosta, pertanto riteniamo giusto che ci sia, per quanto possibile, un quadro normativo di regolare attività riguardante anche queste società e non solo la Regione in quanto tale. Lo riteniamo un passaggio rafforzativo di un quadro legalitario condiviso in questa nostra regione. Facciamo riferimento in questa legge in particolare con l'allegato A, che esamineremo alla fine della legge, all'acquisizione di arredi, mobili, fotocopiatori, libri, riviste, autoveicoli, motoveicoli, carburanti e quant'altro, insomma abbiamo una gamma enorme di approvvigionamenti, è giusto, per quanto è possibile, seguano anche nelle società controllate dalla Regione o dagli enti pubblici regionali dei criteri analoghi a quelli che vogliamo darci come pubblica amministrazione. Questo è il senso del nostro emendamento.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Il ragionamento ci fa dire che la preoccupazione del collega è solo in parte giustificata, in quanto, a parte il fatto che l'"indirettamente controllate" creerebbe dei problemi non indifferenti, perché in società "indirettamente" sarebbe quasi impossibile applicare, ma anche nel "direttamente" le consuetudini che abbiamo sono che di norma seguono per quanto possibile, ma possono esserci in alcuni settori delle deroghe, quindi non riteniamo sia utile allargare - in quanto a livello di riferimento né il decreto legislativo n. 163, né gli altri fanno riferimento a questa tipologia - la base di applicazione della norma.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Intervengo per una puntualizzazione tecnica: il senso della nostra indicazione "indirettamente" è molto semplice e significa per il tramite della società Finaosta S.p.A., che è notoriamente lo snodo attraverso il quale la maggior parte delle società controllate regionali sono detenute dal punto di vista azionario, poi possono esserci migliori formulazioni. Naturalmente non abbiamo stuoli di giuristi alle spalle, li ha il Governo, noi siamo pochi e facciamo quello che possiamo; a noi sembrava che fosse corretta e tecnicamente comprensibile questa formulazione.

Per quanto riguarda il fatto che di norma si segua questo tipo di impostazione, io vorrei solo segnalare che nel prosieguo di tale disegno di legge chiederemo la soppressione del "di norma", perché questo consente poi margini di discrezionalità che riteniamo non necessari. In ogni caso questa è la linea di dissenso sul punto, che mi pare sufficientemente esplicitata. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: "Gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione" con le parole: "Gli enti locali, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta".

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 5

Contrari: 25

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. All'articolo 3 c'è l'emendamento n. 2 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Con questo emendamento chiediamo l'abbassamento della soglia dell'importo richiesto per interventi in amministrazione diretta al limite di 20.000 euro, invece che di 40.000 euro come previsto nel disegno di legge. Grazie.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Ci stupisce un po', perché in genere questo innalzamento è sentito e voluto da tutti, quindi ci sembra veramente un po' in controtendenza, tanto più che questa è una richiesta specifica di tutti i settori. Rimaniamo quindi della posizione assunta con il disegno di legge.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: "Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa è di 40.000 euro." con le parole: "Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa è di 20.000 euro.".

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 5

Contrari: 25

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 4: stesso risultato. All'articolo 5 c'è l'emendamento n. 3 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

La proposta che avanziamo è di sopprimere il secondo comma, che autorizza la Giunta regionale con propria delibera a modificare l'allegato A, che è la lista delle attività per le quali è consentito fare ricorso alla procedura di acquisizione in economia. L'allegato A è già molto vasto, è pressoché l'intero campo di azione della pubblica amministrazione, non vediamo la necessità di consentire alla Giunta regionale a proprio piacimento di allargare ulteriormente delle maglie che sono già particolarmente larghe. Rientra questo, fra l'altro, nella stessa filosofia che avanziamo nel corso delle nostre proposte: quella di mantenere un minimo di sguardo da parte del Consiglio regionale su quanto avviene anche nello svolgimento di queste attività. La proposta quindi è che venga soppressa la facoltà della Giunta con propria deliberazione di procedere alla modificazione dell'elenco dei beni e servizi sottoponibile ad acquisizione in economia.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - La lista è consistente e lunga, ma molte volte, proprio quando ci sono delle elencazioni troppo puntuali, si rischia di dimenticare qualcosa: il senso è unicamente quello di un adeguamento, che può essere legato a delle necessità per nuovi servizi che in qualche modo oggi non sono compresi.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 5 ("L'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.") è soppresso.

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 5

Contrari: 25

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 ci sono quattro emendamenti: il n. 4, il n. 5, il n. 6 e il n. 7 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie. Non credo sia decaduto l'emendamento, perché siamo nell'ambito del cottimo fiduciario, non dei lavori in economia...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...mi rendo conto che il concetto è uguale, ma si tratta di una serie di emendamenti che non riguardano solo la questione della soglia dei 40.000 o 20.000 euro, questo è il contenuto del primo di questi quattro emendamenti, ossia dell'emendamento n. 4. Lei ha detto che c'è la necessità di accelerare, noi condividiamo la necessità che l'Amministrazione viaggi veloce, credo che non sia né un piacere, né un masochistico atteggiamento da parte di un qualsiasi componente di questo Consiglio auspicare che l'Amministrazione viaggi lentamente. Riteniamo che a volte ci sia anche una strana abitudine in qualche piega dell'Amministrazione a lasciare correre le cose, per andare verso situazioni di procurata urgenza, per cui ci si muove all'ultimo momento, non c'è tempo per fare una gara e bisogna fare di corsa le cose. A noi pare che, per una serie di attività al di sopra di una certa soglia, che noi varieremmo rispetto alla vostra proposta, sia possibile fare...e che, quando si prescrive, ad esempio, un'indagine di mercato, di nuovo lasciare qui la fisarmonica del "di norma"...

(interruzione di un consigliere, fuori microfono)

...sì, ma ogni tanto poi può essere che non serva...ma lo si faccia, un periodo di 10 giorni di preavviso sul sito, se ci sono offerte...credo sia una cosa abbastanza praticabile. Lasciare questi meccanismi elastici nel senso di slabbrati, di poco rigorosi a noi sembra non opportuno. Non stiamo ragionando di questioni capitali, ma è un nostro modo di vedere l'Amministrazione che credo non farebbe male tenere in termini di relativo rigore. Questo riguarda gli emendamenti n. 4 e n. 6.

L'emendamento n. 5 riguarda la questione del "di norma".

L'emendamento n. 7 riguarda invece l'opportunità che si mantenga un attimino se non proprio il boccino, almeno un minimo di supervisione da parte della commissione, perché nel disegno di legge si scrive: "la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori modalità procedurali per lo svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario". Su queste cose e sulla normativa secondaria, sul fatto che la Giunta regionale intervenga a regolare le modalità applicative, ci siamo interrogati e ci interroghiamo anche alla luce di quello che sta succedendo in alcuni settori. Noi portiamo un caso, uno fra tanti, di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di collaborazione tecnico-giuridica, è pervenuta in questo Consiglio un anno fa una norma a cui noi abbiamo dato voto favorevole, che prescrive che per la chiamata di consulenti nell'Amministrazione si faccia ricorso ad una procedura di avviso e ad una selezione. Noi abbiamo detto: ci vuole una cosa del genere e l'abbiamo convintamente sostenuta. Prendiamo a caso un allegato di deliberazione della Giunta del novembre 2010, da cui apprendiamo che i pesi nella valutazione per decidere a quale dei candidati attribuire questo incarico di consulenza sono del 20 percento per i titoli di studio e professionali posseduti, del 20 percento per le risultanze dell'esame e per il 60 percento del possesso di una precedente esperienza in quello specifico settore. Se lo specifico settore fosse un settore nel quale sguazzano decine di persone, la cosa può andare bene, ma se il settore è, per esempio, scarichi idrici, gestione dei rifiuti e autorizzazioni integrate ambientali, in Valle d'Aosta non sono migliaia di persone. Il succo della questione allora è: il Consiglio regionale, nella specie una commissione consiliare, può tenere uno sguardo sulle procedure che vengono seguite per lo svolgimento di queste procedure, oppure no? A nostro avviso, senza che questo disturbi troppo il funzionamento della Giunta, perché è un passaggio procedurale che poi non fa morire nessuno, consente alla commissione di fare un minimo di riflessione su alcuni aspetti tecnico-procedurali. Non polemizzo, segnalo semplicemente che a volte la comodità degli uffici e anche la voglia di andare sempre nelle stesse direzioni fa prendere delle vie, mentre magari il confronto in commissione potrebbe aiutare a tenere più ampie le vie della provvidenza ogni tanto e se possono essere di maggior larghezza, non è così male. Grazie.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Per quanto riguarda i primi tre emendamenti, a parte il "di norma", che lascia aperto il caso straordinario dell'eccezione, ma "di norma" vuol dire che generalmente lo si fa, quindi è una dizione che sicuramente lascia aperta una via. Relativamente agli altri due emendamenti, dai 40.000 ai 20.000 abbiamo già spiegato perché siamo contrari.

Per quanto concerne l'ultimo emendamento, non riteniamo che il passaggio in commissione sia particolarmente complicato, solo che la questione come è scritta definisce le ulteriori modalità procedurali; allora da cosa è nata questa dizione? È nata dal fatto che se le procedure ex 163 o riferite alla stessa vengono modificate, possano essere fatte direttamente con una delibera di Giunta. Non perché si voglia modificare ad arte, o per chissà quale refuso, o volontà, ma questi sono proprio gli adattamenti. Non so quale indirizzo particolare e quale funzione anche di indirizzo ispettivo possa essere dato dalla commissione, francamente non riteniamo che questo sia indispensabile e siamo contrari a tali emendamenti per questi motivi. In altri casi abbiamo accettato di portare in commissione degli atti quando era necessario avere uno scambio di vedute o un'informativa che potesse rendere cosciente la commissione di quello che succedeva. Queste sono le motivazioni per cui su tali temi saremo contrari.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "L'acquisizione in economia di beni e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro" con le parole: "L'acquisizione in economia di beni e di servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro".

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 29

Favorevoli: 5

Contrari: 24

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

All'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: "di norma".

Stesso risultato. L'emendamento n. 6 del gruppo ALPE è decaduto; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

All'articolo 6, comma 3, sostituire alle parole: "Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro" le parole: "Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 20.000 euro".

Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "con propria deliberazione", aggiungere: "adottata previo parere della competente commissione consiliare regionale".

Stesso risultato. Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo: 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. All'articolo 10 c'è l'emendamento n. 8 del gruppo ALPE.

La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Non per non lasciare illustrare, ma credo sia il collega Louvin, sia il collega Donzel su questo argomento avevano già in precedenza parlato dell'importanza di avere un resoconto dell'attività, quindi riteniamo, soprattutto in una fase di prima applicazione, poi vediamo come procedere, di accogliere questa indicazione di dare un riferimento in modo da rendersi conto dell'applicabilità della norma e di vedere come essa procede. Accogliamo quindi l'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Intervengo solo per esprimere apprezzamento in merito a questo segnale di attenzione da parte del Governo regionale.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 8 del gruppo ALPE:

Emendamento

All'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. L'elenco degli affidamenti per l'acquisizione di beni e di servizi avvenuti nel corso di ogni anno, comprendente il nominativo delle ditte aggiudicatarie, la natura dei beni e servizi affidati e l'importo degli stessi è comunicato, per informazione, unitamente alla lista dei buoni d'ordine emessi ai sensi dell'articolo 13, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Commissione consiliare competente.".

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti di servizi e di forniture sotto soglia.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiori ai 20.000 euro è comunque soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

3. L'elenco degli affidamenti per l'acquisizione di beni e di servizi avvenuti nel corso di ogni anno, comprendente il nominativo delle ditte aggiudicatarie, la natura dei beni e servizi affidati e l'importo degli stessi è comunicato, per informazione, unitamente alla lista dei buoni d'ordine emessi ai sensi dell'articolo 13, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Commissione consiliare competente.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Allegato A: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.