Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2138 du 21 décembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2138/XIII - Elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Presidente - La legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse. L'avviso pubblico di avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, in data 30 agosto 2011. Sono pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale le proposte di candidatura dei Signori Bonino Dario, Chiofalo Salvatore, Formento Dojot Enrico, Gentile Fabrizio, Prelle Nevio, Ragno Catena e Villani Giuseppe. A seguito della verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 17/2001 effettuata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 147/2011, in data 8 novembre 2011, ha disposto l'esclusione del candidato Prelle Nevio e, in seguito all'esito della prova di accertamento della lingua francese, con deliberazione n. 160 in data 2 dicembre 2011, ha disposto l'esclusione dei candidati Chiofalo Salvatore e Ragno Catena. Risultano pertanto in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge regionale n. 17/2001 i candidati Bonino Dario, Formento Dojot Enrico, Gentile Fabrizio e Villani Giuseppe.

Il Consiglio deve procedere all'elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione; se dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, ossia 18 voti. Si vota al banco?

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - A nome dei gruppi ALPE e PD, chiedo la votazione segreta in cabina.

Presidente - La parola al Consigliere Empereur.

Empereur (UV) - Grazie Presidente.

Intervengo a nome delle forze di maggioranza per proporre al ruolo di Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta il dottor Formento Dojot Enrico.

Presidente - Non ci sono altre proposte? Il Consigliere Segretario svolgerà l'appello, ogni Consigliere si recherà in cabina, riceverà il foglio dall'usciere e con la penna posizionata lì scriverà il nome del candidato.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Per dichiarazione di voto, su questa votazione noi ci asterremo. Ci rincresce che non ci sia stata una condivisione preventiva sul candidato scelto, non abbiamo nessun giudizio preconcetto nei confronti della persona, tuttavia riteniamo che ci sarebbe potuta essere una condivisione nei giorni scorsi. Ci rincresce anche di constatare che alla fine la rosa dei candidati si restringe a dei dipendenti regionali, riteniamo che sia una rosa un poco troppo ristretta.

Presidente - Si procede alla votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Schede nulle: una;

- Schede valide: trentatré;

- Schede bianche: sette.

Hanno riportato voti:

- Enrico Formento Dojot: venticinque;

- Fabrizio Gentile: uno.

Presidente - In base all'esito della votazione, è proclamato eletto Difensore civico il dottor Formento Dojot Enrico.

Il Consiglio

Premesso che la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse;

Considerato che la l.r. 17/2001 stabilisce i requisiti e le procedure per l'elezione del Difensore civico negli articoli sottoriportati:

Articolo 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;

c) età superiore a quarant'anni;

d) non aver riportato condanne penali;

e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis;

f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titoli di studio;

c) curriculum professionale;

d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Articolo 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione.

1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.

2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.

(...omissis...)

Articolo 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta.

Ricordato che, con deliberazione n. 2354/XII del 20 dicembre 2006, il Consiglio aveva provveduto ad eleggere il Sig. Flavio CURTO quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta per cinque anni;

Visto che, a seguito dell'avviso pubblico di avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale, pubblicato, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 17/2001, sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, in data 30 agosto 2011, sono pervenute presso la Presidenza del Consiglio regionale le sottoindicate proposte di candidatura:

- Dario BONINO, residente a Châtillon, strada Sarmasse, 21;

- Salvatore CHIOFALO, residente ad Aosta, via Monte Solarolo, 26;

- Enrico FORMENTO DOJOT, residente a Saint-Vincent, via Trento, 19

- Fabrizio GENTILE, residente a Saint-Pierre, via Corrado Gex, 59;

- Nevio PRELLE, residente a Pont-Saint-Martin, via Roma, 89;

- Catena RAGNO, residente ad Aosta, via Petigat, 17;

- Giuseppe VILLANI, residente ad Aosta, regione Saraillon, 15;

Rilevato che le summenzionate proposte di candidatura sono state sottoposte, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 17/2001, all'esame della segreteria generale del Consiglio regionale che ha provveduto all'accertamento del possesso dei requisiti;

Atteso che, dalla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della l.r. 17/2001 effettuata dalla segreteria generale del Consiglio regionale, è stato accertato che il candidato Nevio PRELLE, alla data di scadenza del bando (29 settembre 2011), non possiede il requisito della residenza nella Regione da almeno cinque anni, e che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 147/2011, in data 8 novembre 2011, ha, pertanto, disposto l'esclusione del candidato stesso per l'elezione all'Ufficio di Difensore civico per difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della l.r. 17/2001;

Considerato che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 17/2001, i candidati Dario BONINO, Enrico FORMENTO DOJOT, Fabrizio GENTILE e Giuseppe VILLANI hanno già superato un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, e che i candidati Salvatore CHIOFALO e Catena RAGNO sono stati invitati ad effettuare, in data 22 novembre 2011, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese;

Preso atto che, in relazione all'esito della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 160/2011, in data 2 dicembre 2011, ha disposto l'esclusione, per difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 17/2001, dei candidati Salvatore CHIOFALO e Catena RAGNO, in quanto non sono risultati idonei;

Considerato che risultano, pertanto, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale i candidati Dario BONINO, Enrico FORMENTO DOJOT, Fabrizio GENTILE e Giuseppe VILLANI, e visti i relativi curricula professionali;

Ritenuto opportuno procedere all'elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, e ricordato che se, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente deliberazione;

Delibera

di eleggere Enrico FORMENTO DOJOT quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta per cinque anni.