Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2113 du 6 décembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2113/XIII - Inizio della votazione del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali". (Reiezione di un ordine del giorno)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E ALTRE MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 1

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali a favore dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera ebis) dello stesso che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis del medesimo decreto, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

2. Le aliquote ridotte si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.

3. Limitatamente al periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Articolo 2

(IRAP - Nuove agevolazioni)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 ridotte nella misura seguente:

a) 0,92 per cento per il primo anno d'imposta;

b) 0,46 per cento per i tre periodi d'imposta successivi al primo.

2. Ai fini delle riduzioni di cui al comma 1, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 sono ridotte nella misura di 0,92 punti percentuali. La riduzione è fruibile per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari ad almeno il 40 per cento del tempo pieno. La riduzione di aliquota è fruibile per un massimo di tre periodi d'imposta, con ciò intendendosi il periodo d'imposta di effettuazione delle nuove assunzioni e i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione di cui al presente comma non è fruibile dalle nuove imprese per il primo periodo d'imposta.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, ivi comprese quelle di verifica dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre misure di agevolazione Irap fruibili a diverso titolo.

Articolo 3

(Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), le parole: "l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica" sono sostituite dalle seguenti: "le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applicano".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), le parole: "succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza," sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è inserito il seguente:

"3bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo.".

Articolo 4

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2012, alle condizioni ivi previste, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);

b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

c) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

d) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

e) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inoltre prorogati, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 3 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 33/1973, limitatamente al capo II (Provvidenze per il turismo) e al capo III (Provvidenze per l'industria);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

e) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

f) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

g) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

h) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

i) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

j) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

k) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

l) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

m) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

3. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

4. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 24 febbraio 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 24 febbraio 2012 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2012 ed entro il 27 aprile 2012 per le rate con scadenza successiva.

Articolo 5

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Articolo 6

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2012 in complessivi euro 1.800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

4. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla l.r. 48/1995.

Articolo 7

(Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.

Articolo 8

(Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46)

1. Agli articoli 15bis, 15ter e 21bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.".

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Articolo 9

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), si applicano anche per l'anno 2012, avuto riguardo ai posti vacanti della dotazione organica al 1° gennaio 2012 e a quelli che si renderanno vacanti nella medesima annualità.

2. Resta esclusa dall'ambito di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1, la copertura dei posti degli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Articolo 10

(Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)

1. Per il triennio 2012/2014, fermo restando il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la spesa a carico del bilancio regionale:

a) per le campagne pubblicitarie non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

b) per le attività espositive non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

c) per le sponsorizzazioni di cui al capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), non può essere superiore al 40 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

2. Non rientrano nelle limitazioni di cui al presente articolo le spese dirette alla promozione e alla veicolazione dell'immagine turistica della Regione.

Articolo 11

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

2. Entro il 31 dicembre 2012, le funzioni dei Comuni che non siano svolte per il tramite delle Comunità montane sono esercitate obbligatoriamente attraverso le altre forme di collaborazione di cui alla parte IV del titolo I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da parte dei Comuni, di norma contermini, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, lettera c). In caso di mancato adempimento e sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995 restano sospesi.

3. Le forme di collaborazione individuate per l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali in applicazione di quanto disposto al comma 1 possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni associate in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo.

4. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Rinvio)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). A tal fine, i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto.".

5. Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 23/2001 sono abrogati.

Articolo 12

(Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "previsti nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

3. Al comma 3 dell'articolo 89bis della l.r. 54/1998, dopo le parole: "stabiliti dal regolamento" sono aggiunte le seguenti: ", e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 13

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente e 2870 unità di personale di cui 141 unità con qualifica di dirigente, ivi comprese 10 unità assegnate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013), e 2 unità assegnate all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 401 unità di personale;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2012, per euro 915.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 102.450 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 131.292.687 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 127.034.600 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 126.271.000 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 71.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per l'anno 2009 ed euro 763.600 per il personale della direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) euro 4.258.087 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale della direzione Agenzia del Lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010 che risultino in esubero a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto costituiscono economia di spesa.

7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 250.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 235.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della l.r. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 50.000 a carico dell'Amministrazione regionale (UPB 1.01.01.11 Giunta regionale e Presidente della Regione - parz.) e per euro 50.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 176.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

10. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della l.r. 22/2010 e dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è autorizzata la spesa per complessivi euro 18.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/2009.

Articolo 14

(Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Al comma 4bis dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "Con effetto dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto dal 1° gennaio 2009".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a).

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 15

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 48/1995 in euro 247.574.750 per l'anno 2012.

2. Per l'anno 2012, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2012, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 109.845.046 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di Finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 21.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 116.295.699 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Trasferimenti di Finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 98.315.389, al finanziamento dei comuni;

c) per euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per euro 1.338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

5. Per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:

a) per euro 8.311.024, a spese d'investimento;

b) per euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;

c) per euro 500.000 a spese di investimento, per il finanziamento dei comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".

Articolo 16

(Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 48/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.".

Articolo 17

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 21.090.909, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 40/2010, è rideterminata in euro 17.894.132 ed è così suddivisa:

a) anno 2012 euro 429.087;

b) anno 2013 euro 0;

c) anno 2014 euro 17.465.045.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della 1.r. 48/1995, la spesa per il triennio 2012/2014 è determinata in euro 1.289.000 per l'anno 2012, in euro 500.413 per l'anno 2013 e in euro 1.500.000 per l'anno 2014.

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015, già determinata complessivamente in euro 21.090.909 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l.r. 40/2010, è rideterminata in complessivi euro 15.000.000 ed è indicativamente suddivisa in euro 260.338 per l'anno 2013 e in euro 34.955 per l'anno 2014. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2013/2015.

4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2014/2016 è determinata in euro 15.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2014/2016.

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2012/2014, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale Investimenti Occupazione FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 100.000, interamente previsti nell'anno 2012.

Articolo 18

(Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari)

1. Gli oneri a carico degli enti locali correlati alla gestione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della l.r. 22/2010, sono determinati per l'anno 2012 in euro 100.000 e ad essi si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico - parz.).

Articolo 19

(Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2012, in deroga alla l.r. 54/1998, il trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai posti della dotazione organica del personale delle istituzioni scolastiche trasferito dal 1° gennaio 2010 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

2. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 4.700.000, di cui euro 68.400 relativi ai premi di anzianità dovuti al personale (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Articolo 20

(Trasferimento ai comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia)

1. La Regione provvede ad erogare un trasferimento ai comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto al personale insegnante regionale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia durante la refezione scolastica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 300.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Articolo 21

(Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari)

1. A decorrere dall'anno 2012, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), a servizio dell'intera collettività valdostana, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Articolo 22

(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, in deroga alla medesima legge.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 5.630.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Articolo 23

(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale)

1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: "risorse" è sostituita dalle seguenti: "eventuali risorse".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

"d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;".

3. Per le finalità della l.r. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l'anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).

Articolo 24

(Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29. Trasporto pubblico locale)

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"1bis. I servizi di cui al presente capo sono considerati di rilevanza locale nel caso di linee di trasporto a percorrenza urbana o suburbana, o di rilevanza regionale, nel caso di linee di trasporto a lunga percorrenza o interurbane.".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, le parole: "apposito capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "appositi capitoli".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

"2bis. Al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, si provvede:

a) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per i servizi di rilevanza locale;

b) mediante risorse di finanza regionale, per i servizi di rilevanza regionale.".

4. Dopo il comma 2bis dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"2ter. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, i finanziamenti di cui al comma 2bis, lettera a), sono gestiti direttamente dalla Regione.".

5. Per le finalità di cui alla l.r. 29/1997, è autorizzata la spesa di euro 26.899.400 per l'anno 2012, di euro 27.449.400 per l'anno 2013 e di euro 27.999.400 per l'anno 2014 (U.P.B. 1.4.2.14. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei trasporti; U.P.B. 1.13.2.10. - Interventi per la gestione dei trasporti pubblici - parz., U.P.B. 1.13.3.10. - Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario - parz.).

Articolo 25

(Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13. Obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 13/2007, è inserito il seguente:

"3bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

3. Per le finalità di cui alla l.r. 13/2007, è autorizzata la spesa di euro 2.400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Articolo 26

(Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie)

1. In considerazione della rilevanza generale dei servizi di trasporto funiviario e ferma restando, ove già esistente, la partecipazione azionaria dei comuni nelle società operanti nel settore al fine di assicurarne il collegamento con i rispettivi territori, la Regione è autorizzata ad effettuare, per garantire la continuità aziendale, aumenti di capitale a favore delle società di capitali da essa partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione.

2. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, la spesa è determinata in euro 1.500.000 per l'anno 2012 e, per gli anni successivi, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.26 Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico sportive e impianti a fune - parz.).

Articolo 27

(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 40/2010, già determinata in complessivi euro 30.900.000, è rideterminata in complessivi euro 36.400.000, di cui euro 6.500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Articolo 28

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2012, euro 2.558.000 per l'anno 2013 ed euro 1.953.785 per l'anno 2014 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Articolo 29

(Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono prorogate anche per il triennio 2012/2014.

2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

Articolo 30

(Imposta di soggiorno)

1. In attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), a decorrere dal 2012 i comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Articolo 31

(Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi)

1. La partecipazione dei comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali, prevista dalla normativa statale vigente, è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.

2. La partecipazione dei comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione, nell'ambito dei quali sono disciplinati, in particolare, le modalità di trasmissione alla Regione delle segnalazioni di atti, fatti e negozi che manifestino comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Articolo 32

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 24 della l.r. 40/2010, è rideterminata in euro 95.000 per l'anno 2012 e in euro 100.000 dall'anno 2013 ed è determinata in euro 100.000 per l'anno 2014 (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

Articolo 33

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei comuni della valle del Lys)

1. Alle istituzioni scolastiche dei comuni della Valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sono concessi finanziamenti specifici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e l'insegnamento della lingua tedesca.

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei predetti comuni.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 13.000 per l'anno 2012 e in euro 14.500 per l'anno 2013 ed è determinata in euro 14.500 a decorrere dall'anno 2014 (U.P.B.1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione parz.).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Articolo 34

(Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria anni 2007/2009), già determinato in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per l'anno 2013 dall'articolo 27 della l.r. 40/2010, è rideterminato in euro 870.700 per l'anno 2012, in euro 874.000 per gli anni 2013 e 2014 (U.P.B. 01.06.02.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.; U.P.B 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento e U.P.B. 1.6.1.11 Spese per a promozione dell'istruzione universitaria).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Articolo 35

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, prevista in annui euro 3.400.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 28 della l.r. 40/2010, è rideterminata in annui euro 3.350.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

Articolo 36

(Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è rideterminata, per il triennio 2012/2014, in complessivi euro 700.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2013 e 500.000 euro per l'anno 2014 (UPB 01.07.03.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

Articolo 37

(Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"Articolo 2bis

(Collaborazioni con associazioni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione può:

a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni culturali riconosciute dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane);

b) erogare a tali associazioni appositi finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse comune.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato a decorrere dall'anno 2012 in 75.000 euro (UPB 01.07.01.12 Interventi nel settore etnografico e linguistico - parz.).

Articolo 38

(Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Al comma 2bis dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), le parole: "Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli esercizi 2009/2013".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB 01.07.05.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).

Articolo 39

(Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont)

1. La Regione, considerato l'interesse regionale ai fini sportivi e in deroga alla l.r. 48/1995, provvede con propri fondi alla progettazione e all'esecuzione degli interventi funzionali alla riqualificazione del poligono di tiro di proprietà del Comune di Aosta sito in località Saumont.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.7.5.20 Interventi di edilizia sportiva- parz.).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 40

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 61.620.000, di cui annui euro 20.540.000 (Area omogenea 01.08.01 Fondo regionale per le politiche sociali).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

Articolo 41

(Interventi a sostegno della previdenza complementare)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2010 per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è prorogata sino al 2014 ed è determinata per lo stesso anno in euro 500.000 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

Articolo 42

(Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo regionale meccanismi incentivanti volti ad assicurare un'attuazione coerente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), e alla l.r. 27/2006, la Giunta regionale, per il triennio 2012/2014, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima di euro 100 per ogni nuova iscrizione, alle piccole e medie imprese aventi unità produttive in Valle d'Aosta, che assicurano e favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare sul territorio valdostano. I contributi sono concessi in regime de minimis, ai sensi della normativa vigente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con riferimento alle sole adesioni effettuate nei confronti di forme pensionistiche complementari di tipo collettivo ed in relazione alle quali è previsto, su base contrattuale o volontaria, anche il versamento contributivo a carico del datore di lavoro. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di informazione e formazione e per la concessione dei contributi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 150.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014, è finanziato nell'ambito del fondo di dotazione per il sostegno della previdenza complementare e di iniziative di natura assistenziale di cui alla l.r. 27/2006 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

Articolo 43

(Finanziamento della Cittadella dei Giovani)

1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), in deroga alla l.r. 48/1995, già autorizzato in annui euro 450.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 33 della l.r. 40/2010, è confermato in euro 450.000 per l'anno 2012, rideterminato in euro 400.000 per l'anno 2013 e determinato in euro 350.000 per l'anno 2014 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Articolo 44

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per il triennio 2012/2014 in annui euro 282.872.620, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi annui euro 269.299.500 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) annui euro 6.910.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi annui euro 13.573.120 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) annui euro 12.180.000 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica e in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'Azienda USL assicura una riduzione della spesa totale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali e somministrazione di lavoro, di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, considerata al netto della spesa di personale correlata alle nuove attività avviate a decorrere dall'anno 2010 e individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e di quella derivante dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2008/2009.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5, l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2012/2014, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 40 per cento.

7. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite dalla Regione nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a).

8. Dopo l'articolo 41 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"Articolo 41bis

(Misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale dell'Azienda USL)

1. In applicazione dei principi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, approva gli indirizzi cui l'azienda USL deve uniformarsi per lo sviluppo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, al fine del miglioramento della qualità dei servizi, della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, della trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate.

2. La Giunta regionale definisce, inoltre, gli indirizzi per la dotazione da parte dell'azienda USL di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche mediante l'adattamento del nucleo di valutazione già esistente all'interno della stessa, ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa statale vigente.".

Articolo 45

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa complessiva di euro 396.000 di cui annui euro 132.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

2. Per interventi di edilizia sanitaria è autorizzato, per il triennio 2012/2014, il trasferimento all'Azienda USL di complessivi euro 900.000, di cui annui euro 300.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

3. Il finanziamento all'Azienda USL vincolato all'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari regionali previsto dalla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), è determinato in annui euro 1.500.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

4. Per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell'Azienda USL è autorizzato un trasferimento alla stessa di annui euro 350.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

Articolo 46

(Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), sono prorogate per l'anno 2012.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2012 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 47

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, è rideterminata per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 18.281.600, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 6.203.400

anno 2013 euro 6.119.900

anno 2014 euro 5.958.300

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

Articolo 48

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea 2007/3867/CE, del 7 agosto 2007, del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 44.142.584, così suddivisa:

a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 2.635.727, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 1.304.816;

anno 2013 euro 1.330.911;

anno 2014 euro 0;

b) euro 35.356.671, di cui euro 12.541.197 già autorizzati nelle annualità 2010 e 2011 - quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 14.215.474, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 3.814.104;

anno 2013 euro 4.271.370;

anno 2014 euro 6.130.000.

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 parz.).

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 31.051.443, così suddivisa:

a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2012/2014, in euro 8.185.049 annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 4.510.414;

anno 2013 euro 3.674.635;

anno 2014 euro 0;

b) euro 9.649.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2012/2014, viene annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 0;

anno 2013 euro 2.793.323;

anno 2014 euro 6.856.651.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2012/2014, in complessivi euro 3.868.091, annualmente così suddivisi:

anno 2012 euro 1.210.960;

anno 2013 euro 1.387.131;

anno 2014 euro 1.270.000.

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.333.126 annualmente così suddivisi:

anno 2012 euro 860.715;

anno 2013 euro 1.472.411;

anno 2014 euro 0.

(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).

Articolo 49

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con Decisione C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, una spesa a carico della Regione di euro 23.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:

a) euro 1.720.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 860.000;

anno 2013 euro 860.000;

anno 2014 euro 0;

b) euro 21.280.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 6.140.000;

anno 2013 euro 7.140.000;

anno 2014 euro 8.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 1.025.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 325.000;

anno 2013 euro 350.000;

anno 2014 euro 350.000.

Articolo 50

(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa annua di euro 6.612.000 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.; UPB 1.9.2.12 Interventi nel settore sanitario - parte corrente - parz.; UPB 1.6.3.10 Interventi nell'ambito delle strutture universitarie - parte corrente - parz.).

2. L'autorizzazione all'indebitamento, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., prevista per il triennio 2011/2013 in euro 180.000.000 dall'articolo 40 della l.r. 40/2010 è rideterminata in complessivi 371.000.000 fino al 2016.

3. L'onere a carico del bilancio della Regione derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 7.500.000 per il 2012, in euro 14.000.000 per il 2013 e in euro 21.000.000 per l'anno 2014 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

4. A decorrere dal 2015, gli oneri di cui al comma 3 sono determinati con legge di bilancio.

Articolo 51

(Contributo alla società Autoporto S.p.a per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale)

1. Per la realizzazione del nuovo polo fieristico in località Autoporto nel Comune di Pollein e della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di Brissogne, è autorizzato un contributo annuo di euro 1.500.000, per anni venti, a decorrere dal 2012, a favore della società Autoporto S.p.A. per il concorso agli oneri di ammortamento di un mutuo di pari durata.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 30.000.000, di cui annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.11.01.22 Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).

Articolo 52

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2012, un nuovo limite di impegno di euro 6.100 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla l.r. 6/2003, sono autorizzati, per l'anno 2012, in euro 99.556 per le imprese industriali e in euro 53.493 per le imprese artigiane (UPB 1.11.3.20 Interventi di investimento nel settore dell'industria - parz.; UPB 1.11.4.20 Interventi di investimento nel settore dell'artigianato - parz.).

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 53

(Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), le strutture regionali competenti possono procedere, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ad affidamenti in appalto dei relativi lavori e servizi a imprese private, indicando nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto che l'impresa, in caso di aggiudicazione, è tenuta, al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, ad avvalersi, per l'esecuzione degli interventi oggetto dei contratti di appalto, del personale già utilizzato dalla Regione o dalla Società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), attingendo dagli elenchi formati ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/2010 è abrogata.

Articolo 54

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2012, in euro 5.410.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2014 ed è rideterminata in annui euro 290.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Articolo 55

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2012, in euro 1.000.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013 in annui euro 50.000 ed è determinata in euro 50.000 per l'anno 2014 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2012/2014.

Articolo 57

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegati

(omissis)

Presidente - Adesso passiamo all'esame dei due disegni di legge: prima di entrare nell'esame dell'articolato, passiamo ad esaminare l'ordine del giorno presentato dal gruppo ALPE in merito al servizio sanitario regionale, a seguire ci saranno i disegni di legge n. 165 e n.166.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise per l'illustrazione dell'ordine del giorno.

Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente.

Sarò molto sintetico, questo ordine del giorno riprende i contenuti dell'interpellanza che avevamo presentato ieri, relativa alla tempistica delle liste di attesa e, di conseguenza, l'abbiamo voluto riproporre in tale contesto, anche perché il bilancio prevede delle importanti risorse destinate alla sanità pubblica e al contesto socio-sanitario. Come avevamo detto, non ci sottrarremo mai a sostenere le risorse che vanno in questa direzione, ma auspicheremmo che i miglioramenti dei servizi fossero proporzionali alle risorse allocate. Oggi nella discussione generale sia la collega Morelli, sia il collega Louvin hanno sottolineato che non sempre la qualità del servizio è proporzionale alle risorse investite. Sinceramente, Assessore, dobbiamo prendere atto della sua onestà intellettuale poiché ieri, nel rispondere all'interpellanza, ha riconosciuto che in questo contesto i ritardi ci sono, che è necessario mettere mano alla situazione per risolvere tale problematica. È una problematica che non è marginale, ripeto, è vero, ieri lei diceva che sicuramente le liste di attesa così lunghe sono legate a delle patologie che non hanno riflessi diretti sulla salute, di questo ne siamo convinti, ma credo che il fatto di limitarsi a questo...riprendo il mio caso, non per riproporlo, ma per dire che di cataratta non si muore, però magari passare 12-14 mesi senza avere la piena facoltà della vista è un limite. Una volta in questa sala il collega Rigo ha detto una cosa che mi è rimasta impressa in testa: "se la sanità ti salva la vita, ma poi non ti aiuta a vivere, ha perso la sua funzione"; di conseguenza, uno può godere di buona salute, ma la sanità dovrebbe aiutarti a vivere questa vita in pieno. Di conseguenza abbiamo presentato questo ordine del giorno, per rafforzare l'impegno che lei ha dichiarato ieri di voler mettere mano a tale situazione, senza alcuna polemica richiama tutto quanto è stato detto e praticamente è un sostegno che chiediamo al Consiglio di darle, proprio come una spinta ulteriore alla dichiarazione di intenti da lei fatta ieri. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente.

Abbiamo già avuto modo ieri di fare alcune puntualizzazioni, quindi non si tratta di intenti che ho preannunciato ma di impegni che avremmo preso. Abbiamo già adottato il 3 giugno una delibera che recita "Programma regionale di contenimento delle liste di attesa", in base a questo programma stiamo attuando con l'Azienda USL delle azioni concrete che prevedono, come ho già avuto modo di dire, l'organizzazione delle liste di attesa secondo classi di priorità che daranno importanza alle persone che hanno più bisogno dal punto di vista clinico, per evitare che ci sia l'intasamento delle liste di attesa per casi che possono essere dilazionati.

Seconda cosa: abbiamo previsto l'incremento di fondi per mettere in piedi dei progetti speciali, progetti obiettivo, che vadano a sostenere determinati settori critici come la diagnostica per immagini, risonanza magnetica, eccetera. Quindi anche in questo caso abbiamo previsto un incremento. Occorre ricordare le azioni concrete che abbiamo già compiuto, richiamo le nove sedute al mese in più sull'oculistica per le operazioni di cataratta, ricordo che sarà inserito da quest'anno un nuovo macchinario che si chiama OCT, che è una TAC per l'occhio che evita ai valdostani di andare ad Ivrea. Ricordo inoltre che c'è un nuovo protocollo, che nel corso della settimana prossima sarà spiegato nel dettaglio, fra i medici di medicina generale e gli specialisti. Questo protocollo, che inizierà a metà dicembre per il percorso diabete e nefrologico, prevederà una presa in carico diversa dei pazienti. Quest'ultimi, che avranno determinati valori di diabete, saranno presi in carico direttamente dal medico di famiglia e, se avranno delle criticità particolari, saranno presi in carico dal diabetologo, stessa cosa avverrà per la nefrologia.

Da fine gennaio andrà a regime tutto il dipartimento delle medicine e da giugno i restanti dipartimenti. L'idea è quella che lo specialista si faccia carico, fin dalla prima visita, di fare tutte le richieste e le ricette necessarie al paziente per evitare di farlo tornare nello studio di medicina generale. Quando la risposta clinica al quesito del medico di famiglia sarà sciolta, il paziente verrà rimandato al medico di medicina generale; questo ritengo che potrà portare ad un miglioramento epocale relativamente alla presa in carico dei pazienti più bisognosi.

Per quanto mi riguarda, le iniziative idonee le stiamo già prendendo, quindi ci asteniamo su questo ordine del giorno.

Per quanto concerne alcune considerazioni, stamani sono stati fatti degli interventi puntuali sulla sanità che personalmente non condivido, perché, quando si dice che abbiamo una sanità eccellente, non è un'autoreferenza, ma sono i dati di fatto, che lo dimostrano perché, quando si parla di 484 interventi di emodinamica di cui 252 angioplastiche e 65 infarti nell'anno, non sono dati inventati per farsi belli. Quando si parla di 210 trattamenti di tomoterapia più quelli di Ivrea; quando si parla di 77 interventi di neurochirurgia, queste sono le nostre eccellenze che noi teniamo a mantenere; quando si parla di interventi di radiologia interventistica per gravi aneurismi che vengono trattati ad Aosta, mentre una volta venivano mandati a Torino o Milano con rischio grave di morte dei pazienti...queste sono le nostre eccellenze che ci possiamo permettere. È chiaro che hanno dei costi maggiori, ma abbiamo ritenuto in tale bilancio di mantenere tali risorse, perché questi sono considerati servizi di eccellenza, che danno alla nostra regione un valore aggiunto. Ricordo come a breve verranno emanati i dati dell'AGENAS (Agenzia del Ministero della salute) sugli esiti in sanità, questi dati sono stati illustrati in una delle ultime riunioni di questa estate a Roma e non sono ancora stati resi pubblici, perché vi erano Regioni che in quel momento avevano difficoltà nel rendere noti determinati risultati. Quando verranno resi pubblici, fornirò personalmente a tutti i colleghi questo importante rapporto, che mi rende felice, perché sono dati dell'Agenzia del Ministero che ci valutano positivamente su tutta l'attività ospedaliera e chirurgica. È di cinque giorni fa il dato di accreditamento del CIPOMO (Collegio Italiano Primari di Oncologia Ospedaliera) che ha assegnato il 98 per cento dei punti al reparto oncologico dell'ospedale di Aosta. Non siamo autoreferenziali, ma sono i dati messi in campo che ci daranno la possibilità di dimostrare come l'eccellenza non è solo autoreferenziata.

Abbiamo organizzato diverse inaugurazioni, ma non di "mercatini di Natale", bensì di reparti ospedalieri, dell'hospice, abbiamo inaugurato il nuovo reparto punto prelievi, eccetera e credo che non saremo noi a giudicare, ma saranno gli utenti che a migliaia andranno a fare il prelievo in questa struttura con cinque diversi punti, visto che, come è stato sottolineato altre volte, c'era la necessità di migliorare questo servizio.

Aggiungo un'ultima cosa: per quanto riguarda la questione sollevata dalla collega Morelli, quando si parlava di questi presunti eventi negativi che sarebbero stati sette dal 2008 al 2010, avevo risposto al quesito posto. Vi erano non poche reazioni negative da parte degli Assessori di tutte le Regioni rispetto a questo atteggiamento di rendere pubblici dei dati presunti; cito la replica dell'Assessore siciliano, che è un magistrato, il quale dice: "i casi strombazzati da Orlando si sono avverati per la maggior parte negativi e quindi su 52 casi loro, 38 decessi, solo 8 erano critici". Per quanto riguarda i nostri sette casi, attualmente non vi è alcun contenzioso civile e non si è a conoscenza di sentenze emanate dal tribunale locale. Effettivamente quindi, quando si parla di casi presunti, bisogna stare attenti a dare dei giudizi così negativi. Ci sono delle criticità che cerchiamo di risolvere il più possibile, ma ci tenevo solo a puntualizzare alcuni aspetti e soprattutto che abbiamo ritenuto di mantenere adeguati i fondi per la sanità e le politiche sociali e, rispetto a quasi tutte le Regioni, abbiamo garantito un sistema di welfare come gli altri anni. Tale scelta politica è stata fatta proprio per i valdostani. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Non intervengo per cercare di modificare l'orientamento del Governo regionale in questo settore, voglio solo far presente una cosa. Sicuramente il settore sanitario è importante, lo abbiamo detto tutti, sia perché coinvolge tante persone, sia perché impegna professionalmente tanti operatori, sia perché impegna tante risorse del bilancio regionale, quindi un settore delicato che va curato con particolare attenzione. Lo stesso Presidente ha detto che sulla sanità è bene sempre più interrogarci e riflettere, valutare le ricadute di ogni nostro atto per quanto riguarda le innovazioni che vengono introdotte. Fra poco arriverà in Consiglio la proposta di nomina di nostri rappresentanti in seno al Consiglio sanitario e credo importante il lavoro di questo organismo anche per l'attività che potrebbe dare alle commissioni consiliari...per le valutazioni, le cose che hanno chiesto i colleghi rispetto alla mobilità, alle liste di attesa e agli interventi che via via sono dati. Se in quella occasione, da parte dell'Assessore, venissero date anche alcune linee di come si muoverà il Consiglio sanitario, quali saranno i rapporti fra il Consiglio sanitario e il Consiglio regionale, potrebbe essere un piccolo passo avanti rispetto ad una valutazione collettiva che i consiglieri regionali delegati potranno fare all'interno del Consiglio. È un impegno che chiedo al Consiglio, oltre a dichiarare che voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dal gruppo ALPE.

Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - L'Assessore nella sua risposta ha approfittato per allargare l'intervento non unicamente in riferimento all'ordine del giorno, ma anche agli interventi che si sono svolti stamani nel corso della discussione generale sul bilancio. Non vogliamo con questo ordine del giorno mettere in discussione la sua sensibilità e gli impegni della Giunta in tale contesto; come ho detto anche sinteticamente, le risorse ci sono, noi diamo pieno sostegno su questa linea.

Lei giustamente dice che il piano che ci consegnerà evidenzierà tutte queste eccellenze, noi saremo felici di gioire con lei di tale riconoscimento, ma, se lei ha ascoltato quanto è stato detto ieri e se ha letto attentamente l'ordine del giorno, di eccellenza ne parliamo anche noi. Rimarchiamo il livello professionale del personale medico e paramedico, dell'attrezzatura e di tutto quanto è il servizio in generale, quello che mettiamo in discussione è il discorso dell'organizzazione perché abbiamo capito, parlando con gli operatori, che manca una riorganizzazione globale del sistema. È in questo senso che manteniamo il nostro ordine del giorno, a sostegno suo e della Giunta per dare una forza maggiore a lei, che è il responsabile politico di tale sistema, affinché possa avere un'incisione la più concreta possibile. Tutto lì.

Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

Non approfitterò di questo intervento per allargarmi, come ha detto il collega Cerise, quanto avevo da dire l'ho detto stamani pacatamente, citando dei dati; acquisiremo volentieri i dati che lei vorrà fornirci, Assessore. Per quanto concerne la denuncia della malasanità, ho detto che sono casi presunti e sono casi presunti per tutte le Regioni con le quali ho fatto il confronto. Detto questo, riguardo all'ordine del giorno e alla delibera da lei citata, la n. 1293/2011, vorrei fare una puntualizzazione e una richiesta, perché nel deliberato al secondo punto si dice di dare atto che il piano attuativo aziendale dovrà essere adottato entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione della presente deliberazione. Ho fatto richiesta all'USL di questo piano attuativo, non ho avuto risposta e non ho quindi potuto leggerlo; gradirei acquisire tale atto, se esiste.

Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno del gruppo ALPE, che recita:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Preso atto del preoccupante dilatarsi dei tempi delle liste di attesa per prestazioni ed interventi del Servizio Sanitario regionale;

Atteso che tale situazione condiziona diversi pazienti anche titolari di modesti redditi a richiedere prestazioni a pagamento in quanto improcrastinabili per ragioni varie;

Rilevato che, a fronte di un aumento di 15 milioni di € delle spese dell'azienda sanitaria regionale nel 2010 rispetto all'anno precedente, non si è percepito un sensibile miglioramento del servizio e delle prestazioni sanitarie, sotto il profilo organizzativo;

Considerate le ricadute negative che tale situazione provoca nel contesto della sanità valdostana;

Ricordati gli importanti trasferimenti all'U.S.L. previsti dal bilancio di previsione 2012-2014;

Ritenendo indispensabile nell'interesse generale rivedere alcuni aspetti organizzativi che compromettono l'elevata professionalità degli operatori sanitari;

Reputando improcrastinabili iniziative concrete idonee ad invertire celermente la tendenza in atto;

Impegna

la Giunta regionale a promuovere tutte quelle iniziative idonee a superare quei limiti organizzativi che spesso ostacolano il pieno utilizzo dell'eccellenza rappresentata dalla professionalità delle risorse umane di cui il servizio sanitario regionale dispone.

F.to: Bertin - Giuseppe Cerise - Chatrian - Louvin - Patrizia Morelli

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 26 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Procediamo ora all'esame del disegno di legge n. 165, che ha avuto il parere favorevole a maggioranza, con emendamenti, della II Commissione e il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali condizionato all'accoglimento di proposte modificative. Sono stati presentati sei emendamenti dalla II Commissione, cinque emendamenti dall'Assessore Lavoyer, sette emendamenti dal gruppo PD e sedici dal gruppo ALPE.

La parola al Vicepresidente Chatrian sull'articolo 1.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Qualche considerazione in merito all'articolo 1 e anche qualche riflessione sul disegno di legge n. 165. Questa mattina abbiamo affrontato in discussione generale sia il disegno di legge n. 165, sia il disegno di legge n. 166, proprio per affrontare un momento di grande difficoltà. Nessuno ha voluto fare demagogia, né buttare sul tavolo solo delle provocazioni, l'obiettivo era un altro.

Qualche considerazione in merito alle esplicitazioni effettuate dall'Assessore Lavoyer. Non penso di avere la bacchetta magica, ma se sono intervenuto in merito, penso di avere puntualizzato sui singoli dossier, sulla riforma dell'Amministrazione regionale, che deve essere ancora messa in campo, iniziando dalla riduzione delle strutture, che durante questa legislatura sono aumentate.

Sull'IRAP forse non è stato molto attento, ho fatto un'analisi dicendo che il Governo ne ha confermato la riduzione, sono partito da quel presupposto; poi noi riteniamo interessante il dispositivo inserito nell'accordo di Milano fra lo Stato e le Province di Trento e Bolzano che stabilisce relativamente ai tributi erariali...laddove è prevista la possibilità di poter modificare le aliquote. Ho citato anche come loro abbiano messo in campo delle riduzioni sull'IRAP, quindi era un invito, un auspicio al Governo regionale di fare un'ulteriore riduzione al 2,5 percento per le imprese virtuose, che aumentano il valore della produzione e investono in ricerca e un'ulteriore riduzione del 50 percento per imprese che fanno ricerca su fonti rinnovabili.

Il nostro obiettivo non era solo costruttivo, ma andava al di là; stessa cosa per i tempi delle procedure, continuiamo a dirci le stesse cose e noi mai in quest'aula ci siamo permessi di dire qualcosa sui tempi di pagamento, gli ultimi tre, quattro, cinque giorni, ma sovente abbiamo affrontato la procedura intera: da quando inizia al termine, che è un'altra cosa, ma il cittadino fa fede non sul pagamento del bilancio, ma da quando inizia l'iter strutturale.

E quando parlo di modificazione, piaccia o non piaccia il termine...nel mio intervento ho cercato di motivare riconoscendo l'abilità del Presidente Rollandin nel fare approvare quasi all'unanimità questo documento - a mio avviso, una mortificazione -, l'abilità nel far digerire alla finanza locale tale cambiamento di rotta, poi al 99 percento i sindaci valdostani hanno accettato la proposta di questo Governo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, nel mio intervento di stamani ho detto: va bene la rimodulazione, ma, nel momento in cui impegniamo tanti milioni di euro, l'obiettivo è anche avere quella capacità di spesa e di spenderli in un tempo utile; quindi abbiamo rilevato delle criticità, Assessore, non abbiamo portato sul tavolo degli argomenti a vanvera.

Stessa cosa sugli appalti, possiamo non condividere la filosofia dell'articolo 8? Noi abbiamo spiegato, non è un discorso di semplificazione, la nostra opinione è diversa, argomentata e non ci siamo presentati dicendo: la procedura negoziata...no, abbiamo spiegato quali erano le nostre motivazioni; stessa considerazione per le partecipate.

Sui tempi delle procedure piantiamola lì di parlare dei tre, quattro giorni di pagamento, quando il Presidente Rollandin sa perfettamente quali sono le criticità della macchina amministrativa, che ancora adesso è molto lenta.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Intervengo solo per chiarire il nostro atteggiamento rispetto alla questione dell'anticrisi, che alle volte viene strumentalizzato. Siamo stati quelli che abbiamo partecipato nel 2009 a sostenere l'avvio di certe misure, quello che abbiamo visto negli anni è che queste misure hanno una certa staticità e noi invece volevamo maggiore dinamismo. Solo per fare degli esempi, interveniamo nel settore degli alberghi a dire: "è soltanto esentato d'ora in poi dal pagamento della seconda rata", ossia la prima rata e dalla seconda si è esentati. Capisco che ci sono delle difficoltà, bisogna far quadrare i numeri, ma il nostro ragionamento è che bisogna valutare di più gli aspetti economici, perché ci sono delle aziende che non hanno difficoltà economiche eccessive, ma hanno comunque diritto ad essere esentate dal pagamento di una rata e altre invece che sono veramente allo stremo delle forze e noi le esentiamo di una sola rata...per spiegare questo ragionamento. Così come per esempio nel settore dell'agricoltura non è stato preso in considerazione un grido di allarme proveniente da alcune aziende, che si trovano a dover restituire gli anticipi avuti rispetto ai contributi che dovevano ricevere e arrivavano in ritardo, per esempio lì c'era un grido di allarme e bisognava intervenire su alcune realtà per consentire la proroga della restituzione di questi anticipi. Non la faccio lunga, perché ci sarà la dichiarazione finale di voto ma, per spiegare l'atteggiamento rispetto alle misure anticrisi, che meritavano una maggiore differenziazione a livello di famiglie con fasce di reddito più differenziate, per cogliere meglio la realtà specifica delle singole famiglie e soprattutto di quelle numerose. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato.

La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 4.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Su tale articolo avrei un chiarimento da chiedere ed è di natura tecnica. Stiamo parlando della sospensione delle rate dei mutui, che sarebbe applicabile a quei mutui stipulati al 24 febbraio 2012, mi incuriosisce questo aspetto di concedere la sospensione di mutui ancora da stipularsi. Capisco venire incontro a chi ha stipulato in passato non conoscendo situazioni di criticità, ma l'idea di applicare la sospensione dei ratei di mutuo anche a chi deve ancora decidere di farlo...e credo sappia da tre anni, se è mediamente informato, che siamo in periodo di crisi...mi sembra singolare. Volevo chiedere per quale ragione non era stata apposta una data anteriore o più in linea con la logica che presiede a questa forma di agevolazione, connessa con la temporaneità della situazione di crisi. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Tecnicamente mi viene detto che la formulazione è uguale a quella degli anni scorsi, perché non è che tutti i mutui scadano a giugno, quindi diciamo che, a seconda della scadenza del mutuo, sappiamo che la sospensione è per una rata, ma non potevamo mettere una formulazione diversa.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Sono basito, Assessore, non stiamo parlando di mutui in scadenza, ma di mutui stipulati e vuol dire che, se io stipulo il 31 dicembre dell'anno prossimo un mutuo, ho diritto ad entrare in sospensione e la cosa la trovo surreale, almeno la leggo così: "la sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012...". "Stipulati" vuol dire che possono essere stati stipulati a gennaio 2012, non vedo altra logica; comunque il y a des raisons que la raison ne connaît pas, si vede che a lei danno delle referenze tecniche diverse, ma noi, come comuni mortali, la interpretiamo così.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Mi riferisco, per capirci, agli ultimi tre commi dell'articolo, giusto? Allora "la sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012...", ossia prima, sono quelli per la casa che possono completarsi e che possono essere fatti entro quella data, perché, se si leggono i commi successivi, vediamo che è scritto: "la sospensione si applica anche ai mutuatari..." sempre al 24 febbraio 2012, e in più si dice che la domanda di sospensione presentata entro il 24..., quindi sono le tre modalità. È per dare la possibilità di avere il tempo necessario per fare la domanda, quelli che sono i mutui già stipulati o quelli che si completano entro...

Presidente - Articolo 4: stesso risultato.

La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 5.

Louvin (ALPE) - Qui è inserita la variante più rilevante rispetto alle misure anticrisi, quindi l'interruzione del meccanismo sospensivo alla fine del primo semestre di quest'anno. Su questo le sarei grato se potesse ricostruirci la situazione della fruizione di tali provvidenze da parte delle varie categorie, perché sono abbastanza articolate. Lei ha fatto un riferimento di ordine generale rispetto a queste disarmonie in commissione, non tutti gli ambiti e nella stessa misura ne hanno approfittato, ci sono dei settori nei quali la fruizione è al 100 percento, al 99 percento, altri nei quali è alla metà o molto meno. Questo perché? Non per venire a tediarla o tediare i colleghi, ma perché, anche sentendo alcune categorie economiche, abbiamo percepito che non tutti sono nella stessa condizione. Sarebbe stata più gradita - e anche possibile a nostro modo di vedere - un'articolazione diversa di questa sospensione: chi ne ha particolare bisogno, chi versa in condizioni di particolare criticità come settore, manteniamola per intero durante l'esercizio finanziario 2012; le categorie che invece ne hanno minore necessità si riallineino in modo diverso. Voi avete fatto una scelta di tipo orizzontale in questo, una scelta di interruzione di blocco temporale che potrà creare qualche problema ad alcune categorie in particolare. La ricollegheremo più avanti, quando procederemo nella discussione, con situazioni che vengono a gravare in particolare su alcuni settori, fra cui quello turistico.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Le farò avere la tabella, mi sono sempre portato dietro la tabella riassuntiva anche in commissione, in questo momento non ce l'ho, ma gliela farò avere. Sul fatto della scelta, le sofferenze sono minime dal punto di vista del pagamento delle rate di mutuo, parliamo da quando c'è stata la sospensione; andare a fare una distinzione in questo senso mi sembra un percorso non dico impraticabile, ma quasi impossibile. D'altro canto, non è obbligatorio chiedere la sospensione dei mutui, quindi chi non ha bisogno non chiede la sospensione, mentre chi chiede la sospensione si presume che ne abbia bisogno, perché tanto deve comunque restituire, l'unico vantaggio è che restituirà alla fine senza oneri aggiuntivi; molti infatti non hanno chiesto la sospensione. Molti di coloro che hanno chiesto la sospensione - questo è un dato positivo soprattutto nel settore degli alberghi - hanno utilizzato tale ammortizzatore per mettersi di nuovo in linea con le rate precedenti che erano in sofferenza. Questo dato ci è stato fornito da Finaosta e riteniamo che sia positivo in quanto sottolinea un senso di responsabilità di chi ha usufruito di tale agevolazione.

Presidente - Articolo 5: stesso risultato. All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo PD.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Grazie Presidente.

Devo riconoscere che su questo articolo la collega Carmela Fontana si è impegnata molto...di fronte ad una situazione sempre più difficile per le famiglie, vi è stata la necessità di incrementare l'importo del bonus per quelle meno abbienti. Avremmo voluto una cifra anche più alta, ma si è cercato di fare un ragionamento di contenimento alla luce delle difficoltà che sono state oggetto di questo lungo dibattito sul bilancio. Resta ferma comunque la necessità di una risposta a tali famiglie, che pensavamo potesse essere più forte, ma vorrei ricordare a tutti che l'andamento dei prezzi degli idrocarburi ci fa pensare che l'implementazione che chiediamo in realtà non riuscirà a dare sollievo alle famiglie, perché quando abbiamo formulato questo emendamento...l'aumento viene riassorbito in parte già dall'innalzamento dei costi degli idrocarburi. Sottoponiamo alla vostra attenzione tale emendamento con la speranza che possa venire accolto, visto che ci rivolgiamo alle famiglie meno abbienti.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie Presidente.

Indirettamente penso di aver già risposto nella mia replica per sottolineare qual era la posizione della maggioranza. Capisco anche la motivazione che sottintende questa proposta, d'altro canto anche se non c'era un parere ostativo dal punto di vista delle Finanze, dal punto di vista della procedura, sarebbe complesso. Al di là del fatto che sottolineavo prima, ossia l'aver mantenuto in bilancio, nella situazione in cui ci troviamo, tutto quanto era negli anni precedenti, ricordo che a tali famiglie vanno sommati circa 450 euro del bon chauffage. Dico questo perché, guardando al bilancio da un punto di vista tecnico, se andiamo a creare dei presupposti, bisogna poi andare a reperire i soldi. Prevedere una spesa di circa 1.400.000 di euro verrebbe finanziato togliendo le risorse destinate al finanziamento ordinario del CELVA...tale finanziamento già è stato ridotto nel 2012 rispetto al 2011, una contrazione di questo importo vorrebbe dire non far funzionare il CELVA. Al di là della sostanza, alla quale siamo contrari, riteniamo che non sia praticabile l'utilizzo delle risorse per andare a coprire questa iniziativa sottraendola al CELVA.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Non è nostra intenzione mettere in difficoltà il CELVA, ma la sensazione che abbiamo è che ci sia una perdita di vista della reale situazione di gravità in cui vivono alcuni nuclei familiari in Valle d'Aosta. Questo forse non è percepibile in prima battuta, ma mi è arrivata notizia che - per quanto possano valere tali indagini, ma visto che i politici locali ne tengono conto quando in un'indagine de Il Sole 24Ore vanno nelle prime posizioni, bisogna tenere conto anche delle indagini che danno risposte non proprio positive - la qualità della vita nel comune di Aosta scende in modo significativo, quindi vuol dire che c'è un'emergenza. Lo dimostra il fatto che è cresciuta la raccolta del Banco alimentare, si lamenta la Caritas sempre più delle famiglie che accedono ai suoi servizi, quindi è nostra intenzione mantenere questo emendamento anche a fronte del suo ragionamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo PD, che recita:

Emendamento

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste, ad eccezione dell'importo del bonus, il cui ammontare è pari a 500 euro.

2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2012 in complessivi euro 3.200.000, trova copertura mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Al suo finanziamento si provvede quanto a euro 1.800.000 mediante le risorse già presenti nell'UPB 1.4.2.11 e quanto a euro 1.400.000, mediante la riduzione, per pari importo, delle risorse iscritte nell'UPB 1.4.2.10 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico) a valere sulla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 - articolo 16. L'allegato A è conseguentemente modificato.

4. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla l.r. 48/1995.".

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 8

Contrari: 27

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è ora l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Questo emendamento va nella direzione di trarre ulteriori agevolazioni...per premiare nuovi impianti fotovoltaici in Valle d'Aosta, nel modo o nel come viene demandato al Governo regionale con una delibera. Lo spirito dell'emendamento è quello di premiare il più possibile l'uso delle energie da fonti rinnovabili, premiare soprattutto la ristrutturazione - ripeto: il modo e il come sarà la Giunta a determinarlo -, ma l'obiettivo è quello di alzare al massimo l'asticella utilizzando tutta la possibilità, quindi non inferiore alla percentuale di contributo stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. In sintesi, in questo momento l'Amministrazione regionale sostiene con un 20 percento l'incentivazione sulla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici; con tale emendamento e con le modifiche che ci sono state a livello nazionale l'Amministrazione regionale potrebbe aumentare questo aiuto fino al massimo del 30 percento. Non vorrei entrare nel dettaglio, perché l'emendamento è di principio, poi sarà il Governo regionale a modificare ed eventualmente aiutare di più il pacchetto integrativo sulle piccole falde, piuttosto che aiutare in maniera minore delle falde magari di dimensioni più grandi. Questo è un emendamento di principio nel senso di alzare l'asticella al massimo rispetto al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, quindi creare tutte le condizioni demandando alla Giunta l'adozione di una delibera applicativa.

Riteniamo che le priorità siano due: da un lato, agire sul risparmio energetico, penso che lì, ossia le misure da mettere in campo, sia veramente la battaglia più difficile, ma più importante; in seconda battuta, l'aiuto nel settore delle energie rinnovabili.

Questo emendamento è anzitutto di principio: creare le condizioni per un aiuto al massimo, poi sarà la Giunta a declinare come, a chi, che sia inserito, che sia nel pacchetto, ma adesso non entro negli aspetti tecnici. Penso che il dibattito su tale emendamento sia di tipo politico. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie Presidente.

All'inizio di questa legislatura avevamo una scarsa adesione allo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il fotovoltaico e avevamo pensato di incentivare, al di là delle novità che erano state introdotte con il conto energia, la diffusione dei pannelli fotovoltaici. Avremmo avuto l'intenzione di poter sostenere con un contributo a fondo perso tutto ciò, ma questo non era stato possibile sulla base delle disposizioni statali vigenti. Ciò si è reso possibile a partire dal 2010, cosa che abbiamo fatto introducendo il contributo del 20 percento a fondo perso. Siamo stati la prima Regione italiana e forse, se non l'unica, siamo ancora una delle pochissime che ha fatto tale tipo di scelta. Fornisco alcuni numeri. Nel 2010 furono presentate - ricorderete che abbiamo modificato la legge n. 3, poi abbiamo fatto le disposizioni applicative - 123 domande; nel 2011, secondo noi grazie a questa incentivazione e ad una più diffusa coscienza generale da parte dei cittadini nei confronti dello sviluppo delle fonti rinnovabili, ne sono state presentate 450, per un totale di spesa nel 2011 ad oggi di 1.700.000 di euro. Ho provato a fare due calcoli, se noi oggi passassimo da un'incentivazione del 20 al 30 percento a fondo perso per quanto riguarda il fotovoltaico, ci servirebbero ulteriori 850.000 euro (fra l'altro, non previsti in bilancio). Siccome finanziamo a sportello, non sappiamo ancora quante domande ci saranno, ma se andassimo ad aggravare questa procedura a sportello per l'anno successivo, questa spesa diventerebbe non sostenibile. Dobbiamo poi tenere conto che questo aumento che dal 20 al 30 percento significherebbe, in base al costo medio di un impianto di 3 kW, ulteriori 800 euro. Io segnalo che va bene incentivare e noi lo abbiamo fatto. Certo, il conto energia scende un po', ma prima o poi dovremo fare un piccolo ragionamento sul conto energia, perché qui parliamo sovente delle fasce deboli e facciamo tutti finta di ignorare che gli incentivi di quel conto vanno sulle bollette elettriche che pagano anche i pensionati a 500 euro. Il finanziamento al conto energia lo pagano poi quei Signori lì, compresi noi, quindi bisognerà che lo Stato studi un rapporto diverso se non si vuole andare sempre ad insistere sulle categorie economicamente più deboli. Al di là di questo, ho fatto fare una piccola media dai miei uffici e segnalo che il costo per il posizionamento di pannelli fotovoltaici è calato, c'è una riduzione media sui 3 kW di posizionamento di 2.000 euro, quindi, da un lato, abbiamo mantenuto il 20 percento, è vero che il conto energia è calato, ma è anche calato il costo totale di queste realizzazioni. Questo per dire che non ci trova d'accordo il fatto di aumentare progressivamente tale costo a fondo perduto, non solo per una questione legata al fotovoltaico, perché il collega Chatrian ha detto giustamente che il ragionamento è più complesso: riguarda il risparmio energetico, l'utilizzo di tante altre fonti di energia rinnovabili. Ricordo che noi diamo contributi sulle rinnovabili in genere fino a 50.000 euro in conto capitale come agevolazioni. Rammento ancora che finanziamo gli isolamenti delle pareti e dei tetti solai, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di caldaie a gas GPL, l'installazione delle pompe di calore e degli allacciamenti al teleriscaldamento. Su sollecitazione della collega Fontana, abbiamo introdotto il finanziamento degli apparecchi di contabilizzazione del calore. Nelle energie rinnovabili sosteniamo il solare termico, il fotovoltaico, eccetera, quindi il discorso è complessivo. Siamo disponibili ad affrontare tutti i ragionamenti che si vogliono fare, ma andare a mettere ulteriori risorse qui significherebbe avere delle difficoltà a sostenere dei discorsi complessivi che devono essere tenuti in maggior conto, considerato che il fotovoltaico in questo momento in Valle d'Aosta, rispetto a tutto il resto dell'italica penisola, non è svantaggiato, anzi. Voteremo quindi contro tale emendamento.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

L'argomento è molto interessante e andrebbe dettagliato in maniera più approfondita. Il nostro approccio era soprattutto di principio sull'articolo 6 bis, ossia comunque a livello normativo creiamo le condizioni, per il resto non abbiamo voluto mettere dei paletti. Lei ci ha fatto un conto brutale dicendo che dovremmo trovare le risorse: circa 800.000 euro; sa meglio di me che su questo si può modulare, non tutti devono essere aiutati al 30 percento. Perché la politica su delle cose così semplici e piccole in un momento di difficoltà non può osare? Non dico che lasciamo la delega in bianco, in Giunta noi non ci siamo, però lei prima ha citato le famiglie deboli, il carico indiretto che potrebbero avere...proprio per questo l'obiettivo è di elevare tale possibilità. La possibilità arriva dallo Stato, alziamola e poi lasciamo a voi la modulazione: perché aiutare di più in certi casi...non aiutare le speculazioni; tutto questo potrebbe rientrare in quel ragionamento che stamani cercavamo di dettagliare meglio, una filosofia diversa anche su una cosa così semplice.

Prima lei ha portato dei dati: nel 2010 123 domande, nel 2011 450; ci fossero 500 domande nel 2012 di cui 100 aiutate con il 30 percento e le altre 400 al 20 perché non rientrano in certi parametri, oggi avremmo mosso leggermente la classifica, ma per chi? Per l'indotto, per i posti di lavoro, per dei posti di lavoro indiretti e legato anche ad una filosofia di risparmio da una parte e, dall'altra, per andare a premiare chi in questo momento crede nelle energie rinnovabili e in una sostenibilità ambientale più allargata. Mi rammarico, perché c'erano tutte le condizioni; non mettiamo però davanti lo specchietto per le allodole che, dal punto di vista economico, avremmo dovuto cercare 800.000 euro, qui non sono d'accordo, perché si potevano modulare gli aiuti in maniera del tutto diversa. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Articolo 6bis

(Fonti energetiche rinnovabili. Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici in misura non inferiore alla percentuale di contributo stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici), emanato in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.".

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 8

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 7.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Abbiamo già evocato en passant questo tema nella discussione generale, adesso siamo sulla norma puntuale, che è l'articolo 7: "Sospensione pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti". Vorremmo sottolineare tale articolo affinché chi, preso da raptus, da insonnia, o altro, ci vuole seguire in questo momento possa capire che il pagamento dei diritti proporzionali...in sostanza un'imposta che grava in funzione della superficie occupata e della quantità di acqua prelevata da parte della società Sorgenti Monte Bianco, che sta in questo momento sfruttando una concessione di acqua minerale in Valle d'Aosta per quantitativi comunque rilevanti...che il pagamento di tale tassa fra virgolette - usiamo il termine in modo improprio, ma questo aiuta a capirci - è sospeso per un periodo piuttosto lungo. Questa norma era già stata introdotta nella finanziaria dello scorso anno e riproposta per il 2011-2012-2013 ed è stato corrisposto entro il marzo 2014 un primo rateo.

Qui allora ci sono vari profili. Per tutte le altre categorie abbiamo detto: "si ricomincia a pagare", qui abbiamo una norma che individua un soggetto che, a nostro avviso, non è un soggetto debole del mondo economico, è un soggetto che opera in un ambito nel quale ci sono margini di utile elevatissimi e che si trova a beneficiare di questo sconto. Ci siamo presi la briga di andare a vedere cosa succede fuori dalla nostra regione, la situazione al momento delle concessioni in Italia e della tassazione segue un indirizzo che ha dato la Conferenza delle Regioni in materia di acque minerali naturali nel 2006.

In seguito, rispetto a quello che doveva essere un regime armonizzato, si è creato un Far West dei canoni di concessione, le Regioni hanno cominciato ad andare in tutte le direzioni: chi lo ha applicato, chi no e noi siamo in una condizione che viene ritenuta mediamente buona dal punto di vista di una valutazione ambientalistica, di giusto corrispettivo nei confronti della comunità territoriale e della Regione, da parte di chi sfrutta una risorsa naturale. Ci sono veramente situazioni un po' scabrose, che non tassano neppure un metro cubo imbottigliato, ce ne sono altre che sono più pesanti della nostra. Noi di colpo entriamo in sospensione prolungata e ci viene detto che è per una logica di concorrenza, anzi il Presidente ha detto precisamente: per abbattere un differenziale. Ecco noi siamo cauti su questo, perché fra poco ci porterete su un terreno dove noi facciamo il discorso dell'abbattimento del differenziale in termini di concorrenza: parlo della tassa di soggiorno e lì ci direte: qui ce n'è bisogno.

Sono due partite che, dal punto di vista della logica, per quanto ha detto poco fa il Presidente Rollandin, devono essere trattate con una certa coerenza. Qui in particolare, non perché ce l'abbiamo con questa azienda, anzi siamo ben contenti che sia qui, ma non deve passare la logica del ricatto generalizzato per cui tutto quello che si può ottenere dall'ente locale bisogna ottenerlo purché rimanga qui, no, ma in questo caso - ripeto - c'è una concezione di equilibrio sulla risorsa ambientale che deve essere salvaguardata. Noi quindi insistiamo affinché tale tipo di tassazione venga rispettato; se deve essere sospeso per ragioni contingenti, lo sia per un breve periodo, ma non in modo così prolungato e indeterminato come avviene con questo articolo 7.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

In parte avevo già anticipato alcune delle ragioni che andavano a correggere una penalizzazione dello stabilimento, che quest'anno, i camion che trasportavano l'acqua in Francia, avendo la strada chiusa - come lei sa, il mercato è soprattutto quello francese -, dovevano scendere fino a Villeneuve, prendere l'autostrada per tornare verso il Bianco...

(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)

...no, l'abbiamo sospesa adesso. Vede che nell'articolo c'è 2011-2012-2013, abbiamo dovuto mettere 2011, perché è a sanatoria, quindi i tre anni sono 2011-2012-2013, ma dico che il periodo è stato piuttosto lungo finché non si è trovato il sistema per aprire una via dal lato sicurezza, per cui si sono lasciati circolare i camion direttamente da Morgex verso il Bianco.

Lei ha ragione che una generalizzazione non va bene, ma, quando si era messa questa norma, correttamente si era detto: "è giusto che si paghi un tot". Siamo poi entrati in un periodo difficile, la società ha dei problemi di riorganizzazione pesanti, si rischiava anche che abbandonasse la zona. Sul riassetto dell'impresa, che dà lavoro a più di 60 persone, abbiamo ritenuto che questa era la parte che si poteva per un periodo giocare, ecco perché abbiamo dato tale garanzia: per non reiterare ogni anno, abbiamo aggiunto anche il 2012 e il 2013. Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a questo, pur comprendendo i ragionamenti che sono stati fatti e che sono corretti; nelle concessioni oggi c'è una situazione molto diversificata che potrebbe essere studiata in modo diverso. Voglio precisare ancora che - perché lei ha fatto il ragionamento: dall'altra parte abbiamo chiesto che non venisse introdotta l'imposta di soggiorno, invece voi la volete - noi non è che vogliamo quella imposta, ma abbiamo dovuto, in quanto avevamo le competenze con gli enti locali, inserire questa clausola che non dice nulla se non dare la possibilità ai Comuni di... Il Comune che non vuole attuarla, può farlo.

Non abbiamo incentivato quindi, ma c'era l'obbligo di dare tale possibilità, un Comune qualsiasi poteva dirci: "io non posso". Su questo abbiamo cercato di verificare e, se un Comune voleva mettere la tassa e non mettevamo tale possibilità, non poteva attuarla. Il problema allora era la violazione di un diritto che da altre parti c'era, quindi su questo abbiamo cercato di spiegare il perché.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 2 di ALPE e gli emendamenti n. 1 e n. 2 dell'Assessore Lavoyer, che penso saranno ritirati.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Questi emendamenti vengono ritirati in quanto la nuova finanziaria abroga la legge, alla quale tali emendamenti volevano adeguare...la legge è di 20 giorni fa, il "decreto Monti" la abroga e noi non possiamo più portare avanti questi emendamenti che adeguavano la nostra finanziaria a quella norma.

Presidente - Gli emendamenti dell'Assessore Lavoyer sono ritirati; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 8, le parole ", 15ter e 21bis" sono sostituite dalle seguenti: " e 15ter".

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 8, è inserito il seguente:

" 1bis. All'articolo 21bis della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "alla soglia comunitaria";

b) al comma 3, le parole: "non sia superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sia inferiore a 40.000 euro".".

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Il nostro emendamento è abbastanza sintetico e chiaro. Due considerazioni, questa mattina nell'intervento globale ho cercato di declinare quali sono le motivazioni per cui oggi abbiamo presentato tale soppressione dell'articolo 8. In questi tre anni e mezzo più volte abbiamo discusso di procedure con il Presidente Rollandin e più volte abbiamo cercato di mettere sul tavolo le difficoltà di procedure che sono sempre e solo degli strumenti, quindi in quanto tali si possono integrare e modificare. Forse due anni fa in sede di discussione della finanziaria 2009 discutemmo proprio sulla somma urgenza, sulla possibilità in un momento di grande difficoltà di far partecipare più aziende, di creare le stesse condizioni a tutte quelle aziende che possono partecipare a certi bandi. Questa è la nostra filosofia, Presidente Rollandin: ecco perché ci trova contrari su tale articolo 8. Ci sembra anche pericoloso, oltre ad eliminare la possibilità a tutte quelle aziende che possono, di partecipare.

Chiediamo di sopprimere questa modifica quindi per due motivi. Ad oggi a livello di procedura si possono fare le procedure negoziate, senza bando, con un tetto di 500.000 euro, ci sembra già una soglia importante (il vecchio miliardo di lire) e un affidamento diretto per quanto riguarda l'affidamento dei servizi a 20.000 euro (i vecchi 40.000.000 di lire). Queste ci sembrano già soglie importanti, non mescoliamo se possibile la semplificazione della macchina regionale con tale articolo, perché sono due cose del tutto diverse, penso che su questo concordiamo e, in un momento di grande difficoltà, alzare tale soglia senza bando è molto pericoloso.

Chiediamo al Governo regionale di tornare su questi passi e accogliere il nostro emendamento. Stamani parlavamo di filosofia alternativa; in un momento di difficoltà, in un momento di riduzione di capacità di spesa, abbiamo detto non vogliamo fare la classifica di chi è più bravo o meno bravo, o a chi è stato ridotto di meno a livello di dicastero, ma di poter mettere sul tavolo una filosofia diversa. Penso che tale emendamento voglia evidenziare una filosofia diversa, le briglie ci sono, ma non smolliamole del tutto, perché, se c'è la necessità, ci sono le procedure, ho citato prima la somma urgenza, c'è la vecchia normativa e i 500.000 euro mi sembrano una soglia dignitosa per procedere a livello negoziale, quindi chiedo al Governo Rollandin di accettare questa nostra proposta.

Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

Volevo solo ricordare al collega Chatrian che questo non è altro che un mero adeguamento alla normativa nazionale, come volevamo fare in merito all'ultima normativa che si adeguava a quella europea, di 20 giorni fa, per quelli che erano gli emendamenti che abbiamo ritirato. Non abbiamo fatto quindi cose in più, ma quello che altri hanno già attuato per risolvere vari problemi, fra cui quello che lei ha più volte sollecitato: maggiore semplificazione e più efficienza. Su tale fatto vorrei leggere una nota che mi hanno preparato gli uffici, per dimostrare che vogliamo giungere ad una migliore semplificazione e soprattutto una migliore efficienza, inserendo anche tali modifiche. La possibilità di esprimere una gara ufficiosa fra soggetti preventivamente selezionati rispetto all'effettuazione di una gara a procedura aperta, costituisce un'indubbia semplificazione in termini di documentazione, sia per la stazione appaltante che per i concorrenti (è quello che ci chiedono tutti i soggetti interessati oggi), oltre a migliorare l'efficienza, consentendo notevoli risparmi di tempo per tutti. La scelta dei soggetti da invitare deve avvenire sulla base di apposite indagini di mercato dandone pubblicità e assicurando i principi di rotazione; questo è quello che dice la normativa. Altri criteri di scelta possono essere introdotti al fine di tutelare al meglio l'amministrazione, ad esempio escludendo soggetti che abbiano in corso contenziosi con le stazioni appaltanti, che abbiano accumulato gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, il ritornello che ci ripetiamo spesso quando i lavori sono a rilento: come mai non mandate via l'impresa e così via; oppure - riprendo sempre le parole dei tecnici - pur non essendo possibile in osservanza dei principi comunitari discriminare le imprese sulla base della loro sede, è comunque ammissibile prevedere una minimizzazione degli effetti dei trasporti sul territorio, dando maggiore opportunità al comparto locale, ossia noi daremmo in questa maniera maggiori opportunità alle aziende locali. È noto che invece in una procedura di gara ad evidenza pubblica non è possibile escludere un concorrente che abbia in essere un contenzioso con l'amministrazione non concluso con provvedimenti definitivi; ossia anche se abbiamo delle aziende che hanno dei contenziosi, che hanno dimostrato di non essere affidabili o che sono in contenzioso fra di loro (le ATI) o con l'amministrazione, noi, se loro partecipano, dobbiamo accogliere la loro partecipazione. In questo modo ci infiliamo in percorsi tortuosi del lavoro pubblico. Questa modifica dà la possibilità di meglio identificare, da parte della dirigenza, la serietà delle imprese, che non è alta, come lei ha sempre richiesto in questi anni, assicurando nel contempo i concetti di rotazione previsti dalla normativa europea e dalla normativa statale. Si fa infine presente che i contenuti dell'articolo 8 sono stati verificati in seno alla Consulta dei lavori pubblici, la quale ha unanimemente espresso una valutazione positiva su un loro possibile recepimento nell'ordinamento regionale. È stata quindi una richiesta fatta di concerto con tutte le categorie interessate.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Assessore, lei non ci ha convinto per niente, però non facciamo passare questo articolo 8 come mero adeguamento, perché di adeguamento non ha nulla: è una scelta politica. Le citazioni che ha fatto ci fanno piacere, ma lasciano il tempo che trovano. È una scelta politica e le voglio leggere solo una nota dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture: "Dall'esame degli elementi acquisiti attraverso le indagini compiute nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Autorità emergono dati preoccupanti circa il ricorso disinvolto allo strumento della procedura negoziata, effettuato da alcune stazioni appaltanti e sempre più messe in campo, nello specifico fra l'altro vengono in rilievo le problematiche relative all'obbligatorietà della motivazione, all'artificioso frazionamento dell'importo degli appalti, all'insussistenza dei motivi d'urgenza". Aggiungo oltre a questo che così facendo, a nostro avviso, vengono meno i principi su cui si dovrebbe basare la buona gestione del denaro pubblico, principi su cui l'Unione europea vigila e dà direttive sempre più puntuali: libera concorrenza, pari opportunità, trasparenza, economicità. Noi capiamo se ci sono delle esigenze...abbiamo amministrato anche noi piccoli Comuni, sappiamo bene che una soglia di 500.000 euro con procedura negoziata è già una soglia dignitosa a nostro avviso; andare oltre dal punto di vista politico non solo è pericoloso, ma non va a creare delle condizioni da noi auspicate. Chiedo, a nome del gruppo ALPE, la votazione segreta sul nostro emendamento.

Presidente - Pongo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento n. 2 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

L'articolo 8 è soppresso.

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 11

Contrari: 24

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 27

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 9.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Per un'informazione e una puntualizzazione da parte del Governo regionale: se si intenda nel corso dell'anno venturo bandire, ed eventualmente in che ordine di grandezza, concorsi per il Corpo forestale e per il Corpo dei vigili del fuoco valdostani.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Confermo che per i vigili del fuoco abbiamo aspettato di completare il corso per ispettori che adesso verrà bandito, viene nel frattempo presentata una modifica della legge per quanto riguarda l'età - lo dico come comunicazione - che adegua il tutto. Per quanto riguarda i forestali, è già bandito, sono state fatte le prime prove, quindi vanno avanti già con l'anno prossimo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 10: stesso risultato. All'articolo 11 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 della II Commissione.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Non vorrei dire delle imprecisioni perché non ho in questo momento il testo esatto degli emendamenti approvati in commissione, ma mi pare che in questo punto non siano stati modificati. C'è un'espressione molto singolare in tale articolo, che riguarda l'obbligo di esercizio in forma associata di determinate funzioni da parte di Comuni di norma contermini; allora "contermine", se non capisco male, vuol dire confinante. La differenza fra un Comune di norma contermine e di norma non contermine non mi è chiara, perché o è contermine, o non è contermine: è un fatto oggettivo il fatto di essere confinanti e non capisco il significato di della dizione "di norma". Non so se si intende introdurre una forma di discrezionalità, francamente non sono riuscito a cogliere tale aspetto, ma questo è sicuramente formale.

Dal punto di vista sostanziale, c'è stata su questo una presa di distanza netta del Consiglio permanente degli enti locali, che aveva chiesto la modifica di tale articolo, ossia chiedeva di riportare la situazione allo stato precedente ed evitare che ci fosse questa ghigliottina. Qui siamo sulla logica della quota 1.000, ossia sotto i 1.000 sei obbligato ad andare verso questa logica di lavoro comune, di condivisione anche di uffici comuni da parte degli enti locali, mentre sopra quota 1.000 sei salvo. Su questo avremmo avuto disponibilità a ragionare più a fondo di altri meccanismi, perché il dato puramente numerico potrebbe essere in qualche caso limitante o particolarmente rigido.

Volevamo chiedere al Governo regionale se intende mantenere questa linea rispetto alle posizioni che sono state evidenziate dagli enti locali e quali valutazioni abbia fatto alla luce del parere che ha espresso il CPEL.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Con gli enti locali abbiamo chiarito che gli emendamenti vanno nella direzione da loro auspicata. Comunque, per ulteriori precisazioni, al collega voglio dire che è già stata individuata una procedura, che permetterà di dare le linee di indirizzo per i Comuni legati agli interventi che faranno parte delle possibili associazioni. All'inizio veniva interpretato come se questa obbligatorietà fosse per tutti i Comuni, tutti quanti, trasversale per tutti; abbiamo spiegato che nelle linee di indirizzo si vanno a delineare i margini di manovra, ossia tutte le varie possibilità legate a tale esercizio di funzione associata, obbligatoria. Questo non vuol dire che sono tutte le funzioni, si comincerà con alcune: ad esempio, quella del segretario, del responsabile di alcune funzioni, alcune funzioni associate che non sia solo quella idrica, ma altre...si procederà per gradi; questo è legato a norme di indirizzo che andranno in tale direzione, questo ha tranquillizzato tutti i Comuni, che su tale linea si sono detti disponibili.

Presidente - Do lettura degli emendamenti n. 1 e n. 2 della II Commissione:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: "le funzioni dei Comuni" sono inserite le seguenti: "individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1".

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 11, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:

Articolo 11

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

2. Entro il 31 dicembre 2012, le funzioni dei Comuni individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 che non siano svolte per il tramite delle Comunità montane sono esercitate obbligatoriamente attraverso le altre forme di collaborazione di cui alla parte IV del titolo I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da parte dei Comuni, di norma contermini, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie di cui all'articolo 16, comma 5, lettera c). In caso di mancato adempimento e sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995 restano sospesi.

3. Le forme di collaborazione individuate per l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali in applicazione di quanto disposto al comma 2 possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni associate in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo.

4. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Rinvio)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). A tal fine, i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto.".

5. Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 23/2001 sono abrogati.

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 12.

Louvin (ALPE) - Presidente, ma c'era bisogno di un articolo di legge per questo tipo di disposizione? Se leggo bene, le riunioni dei Consigli comunali dei Comuni fino a 15.000 abitanti "si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti". Sulla linea di principio siamo più che d'accordo, ma intanto il "preferibilmente" mi spieghi, Presidente, che tipo di normatività ha. Sicuramente ci saranno dei motivi, ma a me sfuggono perché, quando si dice "di preferenza", vuol dire che la cogenza non c'è. La cosa singolare su cui ci siamo interrogati riguarda la coincidenza con l'orario di lavoro dei partecipanti, perché? Se in un organismo ci sono dei partecipanti che lavorano la sera, come facciamo? Secondo noi, qualche problemino può sorgere nel dare applicazione, qualche segretario comunale si trova a cercare di mettere ordine in questo...e quale sia il tipo di stringenza normativa di questo tipo di indicazione mi sfugge, forse è un mio limite. Magari voi avete dato un'altra impostazione, noi avremmo immaginato che fosse più che sufficiente una circolare del Presidente della Regione, un atto di indirizzo, o un'intesa interna del Consiglio permanente degli enti locali. Questa è una legge di auspicio, ma non è una legge vera, secondo noi.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Il problema, se bastava una circolare, ce lo siamo posti anche noi. Tenuto conto che il riferimento alle adunanze...i permessi legati alle adunanze sono riferiti alla legge regionale che stabilisce i permessi; abbiamo dovuto mettere questa norma in legge e spiego anche perché abbiamo inserito "preferibilmente": per quello che lei ha già detto, ossia noi non potevamo mettere "obbligatoriamente", perché ci può essere un discorso di opportunità. Il problema di non far coincidere...è perché il tema sostanziale è quello di dire che si torna alle vecchie maniere, ossia di solito i Consigli comunali si facevano la sera, adesso vengono convocati nel primo pomeriggio e a fruire dei permessi ci sono tanti dipendenti della Regione, che sono legittimamente eletti e che ad oggi prendevano l'intera giornata. Con questo si cerca di far capire che, se vogliono partecipare alla riunione di Giunta o di Consiglio, lo facciano la sera, per cui fanno l'orario di servizio normale e poi vi partecipano senza fruire di alcun permesso. Vedremo quali saranno i risultati di questa indicazione, che abbiamo dovuto mettere in legge, perché anche noi avremmo preferito non metterlo, proprio in riferimento al provvedimento che è alla base di tali permessi.

Presidente - Articolo 12: stesso risultato.

La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 13.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Qui siamo su due articoli - il 13 e il 14 - in materia di personale regionale, che intervengono su una serie piuttosto articolata di altre normative: in particolare sulla n. 22/2010 e abbiamo dovuto faticare un po' - già siamo duri... - per riuscire a raccapezzarci. Nello specifico, la nostra attenzione è caduta sulla dinamica che introduce il terzo comma dell'articolo 13, dove si dice: "il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2...", eccetera, è tutto un articolo molto esoterico, per il quale siamo ricorsi, da un lato, alle indicazioni che ci sono in relazione, che sono però di un certo tenore, il comma 3 specifica che il contingente di personale con qualifica dirigente è comprensivo delle figure di capo e vicecapo di gabinetto, di segretario generale e degli incarichi fiduciari dell'articolo 11 e degli altri incarichi conferiti con le modalità di cui all'articolo 21...leggendo questo da profani, sembrerebbe trattarsi di un articolo esplicativo.

In qualche modo però ci pare - siamo andati a ricostruire la filiera - che la filiera abbia portato dalla legge n. 45 in avanti ad un'espansione progressiva delle attribuzioni di carattere fiduciario e discrezionali; eravamo a 11 fiduciari e massimo 15 percento degli incarichi di qualifica dirigenziale unica come esterni pari a 19 a metà degli anni '90, abbiamo, per effetto di tali normative successive fino a quest'ultima, che verrebbe introdotta con l'articolo 13 e con la specifica dell'articolo 14 bis, una situazione che grosso modo dovrebbe essere quella di avere 22 esterni più 11 fiduciari, a cui andrebbero aggiunti tutti i segretari particolari, che adesso, essendo aumentati gli assessorati, sono ulteriormente aumentati e arriveremmo a 10 segretari particolari, quindi avremmo 43 - secondo i nostri calcoli, ma dovremmo essere in quell'ordine di grandezza - figure fiduciarie. Si tratta di figure reperibili in deroga a requisiti particolarmente stringenti di titoli e competenze particolari da parte dell'Amministrazione regionale; a noi sembra che tale polmone si sia espanso oltre misura, ma vorrei che su questo ci desse la sua opinione l'Esecutivo, comunque questo è quanto siamo riusciti a ricostruire a fatica nella concatenazione di tali normative e riteniamo che invece, come ha sottolineato recentemente la Corte costituzionale in relazione ad una questione sollevata per la Regione Piemonte, l'ambito delle scelte discrezionali e fiduciarie debba rimanere racchiuso entro limiti più severi.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Se quello che è scritto coincide con l'intenzione, credo che, come ha detto il collega, qui si fa la fotografia dell'esistente dal primo comma in poi, tant'è che ad ognuno dei commi si dice a quali si fa riferimento, in ognuno di questi si dice qual è il riferimento specifico, precisando che anche le figure come capo gabinetto e vicecapo gabinetto sono inserite in tale logica, mentre prima non lo erano. Questa è la ricostruzione puntuale per ognuno degli articoli di quella che è la situazione ad oggi esistente.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 3 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

È maturata in una discussione in commissione una valutazione circa la possibilità di tenere le maglie più larghe per quanto riguarda il requisito dell'esperienza professionale maturata in precedenza per poter accedere ai concorsi dirigenziali. A noi è sembrato che il tenore della recente legge n. 22/2010 fosse riduttivo da questo punto di vista, perché limitava al periodo triennale precedente la maturazione dell'esperienza almeno triennale in aziende ed enti pubblici o privati con contratto di lavoro dirigenziale. La chiacchierata che è stata fatta in commissione ci ha convinto dell'opportunità di tenere aperto il campo e di non restringere solo a questa finestra così breve il periodo di maturazione di tale requisito e quindi di andare ad operare adesso una piccola correzione per consentire per il futuro di avere un campo più ampio di accesso alla funzione dirigenziale.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - L'emendamento è volto ad eliminare il limite temporale di riferimento del periodo di esperienza professionale, valutabile ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale negli enti del comparto. La legge n. 22/2010, sotto questo profilo, è stata sottoposta in fase di predisposizione al vaglio della funzione pubblica, perciò si ritiene inopportuno modificarne i contenuti, che, per quanto concerne i requisiti di accesso alla dirigenza, sono meno rigorosi rispetto alla normativa nazionale.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Il richiamo fatto alla discussione per la legge n. 22 è legato alle osservazioni che in un primo tempo erano state fatte alle proposte che avevamo inserito nei requisiti per l'assunzione personale di cui facciamo conto...già allora c'era stata questa proposta, per quanto ci riguarda, libera...ci avevano detto che la logica portava, in armonia con quanto succede altrove, a questa impostazione. Non riteniamo quindi per tali ragioni di doverla modificare, proprio perché già allora c'era stata una trattativa, o comunque un'interlocuzione con il Ministero competente, che su questo aveva preso tale posizione.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Mi sento poco brunettiano in questo, se la funzione pubblica vedeva forse nella persona del Ministro Brunetta l'inopportunità di allargare un poco tale spettro, noi invece la vediamo; senza avere presunzioni di onniscienza sul tema, ci sembra che l'opzione sia più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale, con una sottolineatura di principio (almeno per come noi ricostruiamo il quadro della vicenda). Se pensiamo che si debba avere avuto maturazione di questo requisito in una finestra così ristretta (un triennio), è evidente che nella seconda metà di una qualsiasi legislatura un Governo regionale restringe sempre e solo a chi ha prestato l'opera anche sotto la propria guida la possibilità di partecipare a concorsi dirigenziali. Riteniamo in una logica di possibile auspicabile futura alternanza di poter tenere aperto lo spettro e far sì che concorrano anche persone che hanno maturato la dirigenza presso altri soggetti, cosa che è sempre possibile, tenendo poi presente un ulteriore aspetto. Oggi gli sviluppi di carriera, Presidente, ma lei questo lo sa, sono meno continuativi, sono più alternati, si entra e si esce, si lavora presso un soggetto e poi si torna nell'ambito del lavoro autonomo, quindi ci sono delle cesure che possono rendere problematico il conseguimento di tale requisito. Non ne facciamo delle battaglie epocali, ma ci pareva di buon senso; il limite concettuale del dissenso del Ministro Brunetta è un limite che mette l'asticella abbastanza bassa per noi per poterla saltare. Chiediamo una votazione segreta, grazie.

Presidente - Pongo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento n. 3 del gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Articolo 13bis

(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

"b) i soggetti, in possesso di laurea magistrale, con un'esperienza professionale almeno triennale maturata in aziende o enti, pubblici e privati, con contratto di lavoro dirigenziale;".

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 11

Contrari: 24

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è adesso l'emendamento n. 3 della II Commissione, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 22/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles" sono inserite le seguenti: ", di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile"."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 15 vi l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer, che è sostitutivo dell'emendamento n. 4 della II Commissione, di cui do lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo il comma 9 dell'articolo 15, è aggiunto il seguente:

"9bis. Per l'anno 2012, gli incrementi dei sovracanoni introitati dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in applicazione dell'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasferiti al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per la costituzione di un fondo vincolato al finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Non devono essere illustrati prima gli emendamenti della Giunta? Non voglio togliere la parola a nessuno.

Siccome c'è stato già un confronto di posizioni su questa problematica nel corso della discussione generale, volevo solo riprenderla rapidamente, perché il dato lo abbiamo illustrato molto fugacemente, ma non abbiamo "bucato" in termini comunicativi, abbiamo fatto una piccola evidenziatura, ma c'è materia, c'è trippa, Presidente, perché nel veder crescere o consolidarsi la finanza locale come pacchetto complessivo in questo ordine di grandezza, che si attesta su 251.000.000 di euro quest'anno contro i 246 dello scorso anno, quello che abbiamo sottolineato è la dinamica rovesciata tra i trasferimenti senza vincolo, e qui ricordo la scansione perché non ci si sbagli, stiamo parlando del 2010, 2011 e 2012, la scansione di quelli senza vincolo, ossia liberamente disponibili da parte degli enti locali e 127, 117, 109, quindi i Comuni della Regione ogni anno perdono le piume per 10.000.000 di euro rispetto a quanto possono spendere liberamente. La quota di loro competenza con vincolo settoriale, quella sulla quale poi penso che negli articoli successivi che sono una sventagliata di scaricamento di oneri..."scaricamento" non nel senso brutto, ma nel senso che vengono trasferiti, diciamolo solo per rapidità di comprensione, di passaggio dalla finanza regionale a quella locale, vede salire queste somme vincolate da 55 a 92 a 116; insomma sono dinamiche molto forti. Il FOSPI ha invece fra il 2010 e il 2012 un dimezzamento brutale da 42 a 21, quindi siamo proprio nell'ordine matematico di decisione. La nostra sottolineatura allora non è di enfasi comunicativa, è di sostanza politica: i Comuni della Valle d'Aosta si trovano sempre più nella condizione in cui erano le Regioni a statuto ordinario in passato, forse saranno portati da questi chiari di luna a tornare...ad avere dei bilanci ingessati, perché hanno tot per fare questo in campo sociale, tot per il settore del trasporto, eccetera, quindi il loro bilancio sarà sempre più compartimentato. Quello che vogliamo sottolineare è che si perde la possibilità per l'ente locale di avere un'autonoma determinazione di fine, ma se se ne discute in termini generali, non serve, se se ne discute con delle cifre davanti e si vede che vengono più che raddoppiate in due anni le somme che vengono vincolate, vanno da 55.000.000 a 116.000.000 di euro, a finanza locale costante...questo per noi rappresenta qualcosa. Questo è uno dei motivi del nostro dissenso sull'impostazione di tale manovra, quello che dicevamo essere il "fatti più in là", non è che ti tolgo le risorse, te le vincolo, ti obbligo a seguire un certo percorso.

Più tardi ci soffermeremo sull'altro versante: quello della logica in deroga, ma non anticipo la cosa, perché lo affronteremo con la debita attenzione. Nello specifico anche se possibile un chiarimento, perché per il secondo anno di fila abbiamo un meccanismo di possibilità di utilizzo da parte di Comunità montane e di BIM dell'avanzo di amministrazione non per spese di investimento, come normalmente avviene, ma per spese correnti. In particolare per il BIM, che ha una latitudine totale di poter utilizzare dei fondi che sono in avanzo di amministrazione anche per spese correnti, la cosa ci pare singolare, ma se cortesemente su questo si può avere una spiegazione tecnica che sia sostenibile...grazie.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Le osservazioni fatte non sono corrette. Le spese senza vincolo di destinazione si riducono da 117 a 109, questa è la riduzione vera che è fatta e questo lo abbiamo sempre detto, anche per i Comuni. Per gli altri la forbice è una forbice che taglia male, perché non ha tenuto conto che l'aumento dell'IRPEF negli anni è passato da 196.000.000 a 247.000.000, tale aumento quindi lei non lo ha considerato. Logicamente se avessimo dovuto attivare quel meccanismo dell'articolo 7 che prima ho letto: nel momento in cui ci sono le modifiche, c'è la possibilità di intervenire a modificare la legge n. 48, noi non l'abbiamo modificata, ma, in accordo con i Comuni, abbiamo detto che ci sono una serie di funzioni legate all'attività dei Comuni, tutti gli interventi che sono qui ripetuti (lei ha il foglio, non li dico), come gli interventi per le calamità, per i movimenti franosi, per i quali utilizzano quel delta che si è creato nell'aumento dell'IRPEF. Dall'anno scorso a quest'anno siamo passati da 236 a 247, sono aumentati 11.000.000 di euro, attenzione non siamo ancora al discorso del decimo in più, come lei ha detto prima, ma questo è il ragionamento che è stato fatto con i Comuni: portare una serie di funzioni che sono prettamente collegabili con l'attività comunale e che vengono spostate sulla finanza locale.

Per quanto riguarda il BIM, la parte che fa riferimento all'emendamento di cui lei parlava è solo una fetta del sovracanone che è sempre stato utilizzato e distribuito ai Comuni come spese senza vincolo di destinazione, quindi erano spese correnti e non spese per investimento. Il BIM ha il suo metodo di ripartizione, di solito è 80-20 secondo dei Comuni rivieraschi o non; queste sono una parte di quelle spese a cui facciamo riferimento adesso, che vengono utilizzate per i settori sanitari che sono collegate con le attività legate al Comune, ma non andiamo a prendere spese per investimenti per mettere nelle spese correnti, sono già spese che andavano nelle spese correnti e che finalizziamo secondo quel punto che permette di sostenere una parte dei servizi legati all'assistenza alla persona.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - A scuola quando ti tirano le orecchie, dici: "ma è stato lui...", ma la forbice che taglia male è quella che ci ha fornito l'Assessorato delle finanze, io mi sono limitato a citare i dati che sono venuti da quella fonte, quindi non credo di averli male interpretati: sono dati trasparenti e fanno riferimento ad un ammontare complessivo, che - ripeto - è costante: 246.000.000 di euro per il 2010, 251 per il 2011, 249 per il 2012. Ad ammontare costante abbiamo una dinamica totalmente opposta di spesa vincolata o di spesa non vincolata. Di più non saprei cosa dire. Sulla questione dell'IRPEF e del decimo credo che vi torniamo all'articolo 16. Grazie per l'altra spiegazione.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 3 presentato dall'Assessore Lavoyer, sostitutivo dell'emendamento n. 4 della II Commissione:

Emendamento

Il comma 9bis dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"9bis. Per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali".

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo così emendato:

Articolo 15

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 48/1995 in euro 247.574.750 per l'anno 2012.

2. Per l'anno 2012, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2012, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 109.845.046 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di Finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 21.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 116.295.699 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Trasferimenti di Finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 98.315.389, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per euro 1.338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

5. Per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:

a) per euro 8.311.024, a spese d'investimento;

b) per euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;

c) per euro 500.000 a spese di investimento, per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".

10. Per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 27

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Adesso c'è l'emendamento n. 4 dell'Assessore Lavoyer.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - L'emendamento autorizza l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali valdostani entro il 31 gennaio 2012, anziché il 31 dicembre 2011, in deroga alla legge regionale n. 40/1997. L'emendamento è coerente con la facoltà concessa ai Comuni di introdurre e regolamentare l'imposta di soggiorno.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Volevamo solo precisare che il nostro dissenso non è legato all'agrément da fare o non fare ai Comuni...di avere più tranquillità...ma al fatto che questo si collega con una tassa sulla quale dissentiamo nella sua introduzione. Avendo visto che questa richiesta era esplicitata dal CPEL proprio per poter avere la possibilità già nell'arco di poche settimane di stabilire se introdurre o meno tale tassa di soggiorno, anticipiamo una nota di dissenso radicale sull'introduzione non in termini di principio, ma adesso in questo momento congiunturale, della tassa di soggiorno e quindi votiamo contro l'articolo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

"Articolo 15bis

(Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali)

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), approvano il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 entro il 31 gennaio 2012.

2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della 1.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Stesso risultato.

La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 16.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Sono veramente poco ferrato in matematica, ma ci ha colpito e abbiamo provato a fare qualche simulazione anche dell'operatività di questo articolo, perché la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, quindi non dall'anno venturo, ma da quello successivo, perché fa riferimento all'anno precedente, il 95 percento dei 9/10 del gettito dell'imposta...

(interruzione de Presidente della Regione, fuori microfono)

...secondo noi, non rimane come adesso, perché una proporzione di una proporzione dà un effetto riduttivo, adesso è il 95 percento, a regime sarà 86,5 percento...

(nuova interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...guardi, Presidente, il 95 percento di 9/10 dà 86,5 percento, questa è una delle poche cose su cui possiamo trovarci d'accordo tutti. Oggi, quindi, i Comuni prendono il 95 percento della quota IRPEF che arriva alla Regione, dall'anno successivo ne prenderanno l'86,5 percento, perché l'IRPEF della Regione è cresciuta, ma nel fare questo aggiustamento con un'operazione singolare, quella di fare la proporzione della proporzione, ai Comuni sono stati sfilati un po' di soldini. Noi chiediamo perché non si è messo chiaramente che, invece del 95 percento della quota IRPEF spettante alla Regione, si prende il 90 percento? Credo che in questo meccanismo ci sia stata disattenzione o scarsa valutazione; poi, quando discuteremo l'anno prossimo, penso che avremo altre occasioni per tornarci. Volevamo solo sottolineare che questo ci è sembrato un giochetto alla napoletana, quindi apparentemente sta tutto in piedi, il risultato è pesantemente negativo per i Comuni.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian sull'articolo 17.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Una considerazione: già l'anno scorso e due anni fa abbiamo criticato questa impostazione, perché, a nostro avviso, i fondi per speciali programmi di investimento era l'unica possibilità per un Comune piccolo di potersi programmare e fare degli interventi di rilievo. È una scelta dei Sindaci valdostani quella di ridursi la possibilità di pianificare e programmare investimenti importanti, a mio avviso, questa era una reale autonomia dei piccoli e medi Comuni fino a due anni fa, si riduce ulteriormente la possibilità di mettere in campo dei lavori importanti, con delle quote 80-85-90 percento di finanza locale e 10 percento del Comune. Il fatto di limitare del 50 percento questi fondi va a scapito di una programmazione e di una reale autonomia del singolo Comune.

Presidente - Articolo 17: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato.

La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 22.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Siamo nella sequenza degli articoli, già iniziata con il 19, del trasferimento di oneri sulla finanza locale e chiedo alla vostra cortesia di soffermarvi sulla problematica dell'articolo 22, perché credo introduca un problema di natura generale, di orientamento che si vorrà tenere da adesso in poi. Cerco di esprimermi nel modo più comprensibile possibile. Qui stiamo parlando degli interventi economici di sostegno sociale, in particolare dell'erogazione dell'assegno post-natale, del voucher per il servizio di tata familiare, degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione, dei contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, ossia una gamma abbastanza articolata di strumenti di sostegno a fasce in difficoltà temporanea o per esigenze particolari. Qui, oltre al trasferimento finanziario in capo alla finanza locale, che ci sta tutto dal punto di vista della logica, perché sono funzioni che normalmente vengono svolte dagli enti locali, fuori dalla Valle d'Aosta non ci sono sportelli regionali, perché dalle "leggi Bassanini" in poi sono oggetto di trasferimento agli enti locali...questi invece vengono gestiti direttamente, in deroga alla medesima legge. Qui, come in casi successivi, si istituzionalizza la logica per cui "paghi tu, gestisco io". Oggi è già così in buona misura, abbiamo conoscenza del funzionamento di questi servizi, ma la questione ci sembra che si stia complicando anche alla luce di quello che abbiamo approvato come obbligo di trasferimento dai Comuni sotto i 1.000 abitanti ad un ufficio comunale intermedio, per cui abbiamo onere di finanza locale, competenza del Comune, esercizio in deroga della Regione, ma interlocuzione con l'ente locale, perché l'ente locale continua a fare attività di predisposizione di queste pratiche.

Noi poniamo la questione in duplice termine, il primo è: se questo è il modo di funzionamento generale, perché ormai si sta generalizzando in questo tipo di servizi, perché continuare a considerarlo in deroga? Andiamo ad identificare chiaramente una delle tipologie di servizi che vengono svolte in modo centralizzato, il che non significa fare un torto agli enti locali; insomma, per loro tipologia se c'è una sola persona nel Comune o magari neanche una ogni anno che ha una certa necessità...tenere aperta una funzionalità, una persona attrezzata per quel tipo di pratica, quando oggi con le tecnologie informatiche potremmo avere qualche interlocuzione per internet, anche via video, senza far fare la raccolta ai Comuni...ci sono delle modalità più semplici, quindi questo è un aspetto. L'altro è capire dove si vuole effettivamente andare a parare; continuiamo a mantenere l'apparato regionale, o trasferiamo ai Comuni magari in modo consorziato, o attraverso un'intesa loro orizzontale questo settore? Oppure terremo sempre tendenzialmente una gestione regionale di questa tipologia di servizi? Siamo in una fase, Presidente, che si sta prolungando da tempo in cui non siamo né carne, né pesce. È la prima volta che c'è questa norma, è vero, ma la situazione è già ibrida da tempo, siamo in una fase intermedia credo da almeno tre anni. In ogni caso qual è la direzione di marcia? Dove andiamo?

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Se posso, giusto per non portarmi anche l'epiteto di napoletano, vorrei che il collega Louvin avesse la cortesia, io gli do l'articolo, solo mezzo secondo, che è riferito al finanziamento regionale degli enti locali, che riporta esattamente la stessa dizione dell'articolo 16, quello del finanziamento dei 9/10. È la stessa cosa, ossia la traduzione è che la Regione si tiene il decimo in più; abbiamo detto che veniva mantenuto tal quale, quindi non è l'86,5, ma rimangono i 9/10 di quello che è il 95 percento, ossia nulla è cambiato rispetto a prima. Non ne arrivano di più, ma nulla di meno, questo è il testo dell'originale.

Per quanto riguarda la richiesta fatta correttamente, non solo su tale tema c'è da fare una riflessione, collega Louvin; in questo anno di passaggio, mentre guardiamo i servizi associati...lei ha detto bene, ossia il fatto di capire fino a dove possiamo spostare l'asse dal centro alla periferia, fino a dove il sistema deve essere pronto a reggere per evitare di disseminare uffici. L'esempio classico è quando abbiamo detto ai Comuni: "per i tetti in lose gestitevelo voi". Il discorso era che gestivano loro e tutti regolarmente mandavano su la richiesta comunque in Regione, per cui c'erano due passaggi invece che uno. Noi vorremmo capire come organizzarci, la tendenza è quella che lei ricordava: di andare progressivamente...tutto quello che può essere gestito in forma associata, in modo più funzionale da parte dei Comuni non deve più essere gestito dalla Regione, tanto più se la linea è quella di poter avere gli strumenti per interloquire senza passaggi di persone e di carta. La tendenza è quella.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Bisogna trovare il bacino corrispondente. Per quanto riguarda Aosta, da tempo è il Comune di Aosta direttamente che istruisce le pratiche e paga direttamente, ovviamente con i soldi dell'Amministrazione regionale. Credo che la comunità montana sia il bacino ottimale, anche perché il post-natale è il Comune che lo fa, quindi avrebbe difficoltà a gestire la pratica, mentre per l'istituzionalizzazione già gestisce l'assistenza domiciliare, già gestisce tutte le strutture residenziali e semiresidenziali...potrebbe essere il bacino di riferimento, però dobbiamo cominciare da qualche parte.

Presidente - La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Ho preso nota con attenzione dell'osservazione, leggerò il documento, ma non vorrei rimanere in debito e contraccambio con il documento relativo all'altra questione che era rimasta in sospeso: quella dei mutui e della loro sospensione solo per una semestralità. Gentilmente l'Assessore Lavoyer ha fatto pervenire i dati e completo anch'io il riferimento. Abbiamo una situazione per cui a pesare molto sulle rate in sospensione sono dei mutui che interessano alla fine della fiera noi, ossia le controllate regionali. Abbiamo il 99 percento delle società di impianti a fune che approfittano della sospensione di mutui. Siccome gravano per 3.500.000 di euro, che sono poco meno di quanto gravano gli alberghi, qui l'81 percento delle aziende che hanno dei mutui in essere ha chiesto la sospensione, a noi pare che fosse possibile uno scambio au pair, ossia noi paghiamo, perché ne abbiamo ancora abbastanza, ma se possiamo lasciare tranquillo qualche albergatore, facciamo in modo di lasciarlo sopravvivere. Lo stesso dicasi dal nostro punto di vista e per una cifra ancora minore di quella per la quale siamo investiti come società controllate regionali...per i mutui prima casa. È vero che solo il 10 percento ne ha approfittato, ma non vorrei che fossero proprio un 10 percento di famiglie che hanno situazioni particolarmente delicate. Era solo per chiudere...

(interruzione dell'Assessore Lavoyer, fuori microfono)

...per i privati rimane escluso? Rimane valida allora l'osservazione sull'alberghiero. Era solo per chiudere l'argomento.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Con l'articolo 23 chiudiamo i lavori dell'odierna seduta del Consiglio regionale, che riprenderanno domani mattina alle ore 9,00.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 21,32.