Objet du Conseil n. 567 du 29 décembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 567/78 - SUBCONCESSIONE ALLA DITTA QUINSON VITALE PER RINNOVO DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ARPY PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA CENTRALINA SITA IN LOCALITÀ PRÉVILLAIR DEL COMUNE DI MORGEX, SCADUTA IL 16 GIUGNO 1973.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione alla Ditta Quinson Vitale per rinnovo di derivazione d'acqua dal torrente Arpy per produzione di energia elettrica nella centralina sita in località Prévillair del Comune di Morgex, scaduta il 16 giugno 1973", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Con decreto del Prefetto di Torino n. 9218 in data 17.6.1913 venne concesso alla ditta Gabencel Gerolamo e Quinson Guglielmo di derivare dal torrente Arpy, in Comune di Morgex, mod. 0,35 di acqua per produrre, sul salto di m. 76,90, la potenza nominale media di KW 26,38.

Tale concessione, senza aver subito variazioni alle sue caratteristiche, è scaduta in data 16.6.1943 ed è stata rinnovata per anni trenta con D.M. n. 866 in data 26.2.1944, portando così al 16 giugno 1973 la nuova scadenza della derivazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 in data 31.3.1967 il Sig. Quinson Vitale, figlio di Quinson Guglielmo, titolare dell'originaria concessione, è stato autorizzato a portare delle varianti alla derivazione e precisamente ad aumentare il salto da m. 76,90 a m. 311,56, onde produrre, con la portata di mod. 0,35, la potenza nominale media di KW 106,90, mantenendo invariata la scadenza del 16.6.1973, per cui, a partire da tale data la derivazione è venuta ad essere sprovvista di regolare titolo.

Onde sanare questo stato di fatto e regolarizzare la posizione amministrativa della citata derivazione, la ditta Quinson Vitale con domanda in data 16.3.1977 ha chiesto a questa Amministrazione regionale il rinnovo della concessione di derivare mod. 0,35 di acqua dal torrente Arpy, in Comune di Morgex, allo scopo di produrre, nell'esistente centralina di Prévillair, sul salto di m. 311,56 la potenza nominale media di KW 106,90 alla ditta stessa assentita con D. Pref. n. 9218 in data 17.6.1913, D.M. n. 866 in data 26.2.1944, D.P.G.R. n. 110 in data 31.3.1967 e scaduta in data 16.6.1973.

La domanda è corredata dal relativo progetto, bollato in pari data, a firma Geom. Renato Savoie, costituito da uno stato di consistenza e da sette tavole di disegni.

ISTRUTTORIA

Premesso che la ditta Quinson Vitale è stata esonerata dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4 n. 8) della legge 6.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, l'Amministrazione regionale ha ammesso in istruttoria la domanda 16.3.1977 della ditta sopracitata e ne ha trasmesso copia all'ENEL, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 18.3.1965 n. 342, senza che l'ENEL presentasse, nei termini prescritti, osservazioni e richieste alle quali dovrebbe essere vincolata la subconcessione ai fini del coordinamento delle attività elettriche.

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 15.10.1977, n. 30 e riprodotto nel n. 333 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 7 dicembre 1977, senza dar luogo alla presentazione di domande concorrenti.

Il Magistrato per il Po di Parma ha rilasciato il proprio nullaosta all'accoglimento della domanda 16.3.1977 della Ditta Quinson Vitale, con nota n. 9448/3a in data 28.7.1977.

Con ordinanza n. 94 in data 31.1.1978 dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10 febbraio 1978, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'ordinanza è stata affissa, senza che siano state presentate opposizioni, per il predetto periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune di Morgex e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, al Magistrato per il Po di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali d'Irrigazione Cavour, all'ENEL-Compartimento di Torino, alla Direzione del Demanio della 1a Zona Aerea Territoriale di Milano, alla Ditta Quinson Vitale di Morgex.

La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il giorno 20 marzo 1978 ed anche in sede di visita d'istruttoria non sono state presentate eccezioni ed opposizioni.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota in data 11 ottobre 1978 n. 10194/3a, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

DELIBERI

1) di subconcedere alla ditta Quinson Vitale, con sede in Morgex, giusta la domanda presentata in data 16.3.1977, il rinnovo della derivazione d'acqua dal Torrente Arpy, nella misura costante e continua di mod. 0,35 (litri al minuto secondo trentacinque), per produrre nella centralina del Prévillair, su di un salto di metri 311,56, la potenza nominale media di KW 106,90.

Tale quantitativo d'acqua dovrà essere derivato dal Torrente Arpy secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione.

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Sig. Quinson Vitale o di un suo legale rappresentante.

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte del Sig. Quinson Vitale, presso la Tesoreria della Regione:

a) L. 701.275 (settecentounmiladuecentosettantacinque) per canoni arretrati dal 17 giugno 1973 al 16 giugno 1978, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrata del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

b) L. 70.125 (settantamilacentoventicinque) pari a mezza annualità del canone annuo, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775), somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) L. 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone ai sensi dell'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

d) L. 200.000 (duecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 2140 della parte Entrata del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione di fondi per spese di istruttoria domanda concessioni e subconcessione di acque e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'art. 10 del disciplinare di subconcessione, in L. 140.255 il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dal 17.6.1978 in poi, somme da introitare al capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

(Segue: disciplinare di subconcessione riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore ai Lavori Pubblici BORBEY invita il Consiglio ad approvare la proposta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);

DELIBERA

1) di subconcedere alla Ditta Quinson Vitale, con sede in Morgex, giusta la domanda presentata in data 16 marzo 1977, il rinnovo della derivazione d'acqua dal torrente Arpy, nella misura costante e continua di mod. 0,35 (litri al minuto secondo trentacinque), per produrre nella centralina del Prévillair, su di un salto di metri 311,56, la potenza nominale media di KW 106,90.

Tale quantitativo d'acqua dovrà essere derivato dal torrente Arpy secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Sig. Quinson Vitale o di un suo legale rappresentante;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte del Sig. Quinson Vitale, presso la Tesoreria della Regione:

a) Lire 701.275 (settecentounmiladuecentosettantacinque) per canoni arretrati dal 17 giugno 1973 al 16 giugno 1978, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

b) Lire 70.125 (settantamilacentoventicinque) pari a mezza annualità del canone annuo, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775), somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone ai sensi dell'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

d) Lire 200.000 (duecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc.., somma da introitare al capitolo 2140 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione di fondi per spese di istruttoria domanda concessioni e subconcessione di acque e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'art. 10 del disciplinare di subconcessione, in Lire 140.255 il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dal 17 giugno 1978 in poi, somme da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

"Ufficio Acque e Miniere"

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolato il rinnovo della subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Arpy, in Comune di Morgex, per produzione di energia elettrica nella centralina del Prévillair, chiesto in data 16.3.1977 dalla ditta Quinson Vitale.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare, come per il passato, in sponda sinistra del torrente Arpy, in Comune di Morgex, è fissata in misura costante e continua di mod. 0,35 (litri/secondo trentacinque).

L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centralina del Prévillair.

Art. 2

Dislivello del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione

Il dislivello del pelo d'acqua, fra la quota 1273,74 del ciglio dello sbarramento di presa e la restituzione nel torrente Arpy a quota 955,45, risulta in m. 318,29.

Art. 3

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone

Il dislivello fra il pelo d'acqua nella camera di carico a quota 1273,58 ed il pelo d'acqua a valle nei meccanismi motori a quota 962,02 è di m. 311,56.

In conseguenza la potenza nominale media dell'impianto in base alla quale è stabilito il canone è di 311,56 x 35 / 102 = KW. 106,90.

Art. 4

Luoghi e modi di presa dell'acqua - Canali di carico e di scarico

Le acque di presa dell'acqua, i canali di carico e di restituzione, saranno i medesimi della derivazione concessa alla stessa Ditta Quinson Vitale con il Decreto del Prefetto di Torino n. 9218 in data 17.6.1913, il Decreto Ministeriale n. 866 in data 26.2.1944 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 in data 31 marzo 1967.

Tali opere dovranno essere mantenute conformi allo stato di consistenza in data 16.3.77 a firma Geom. Renato Savoie che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5

Regolazione della portata

Affinché la portata di subconcessione non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a mod. 0,35, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti risultanti dallo stato di consistenza di cui al precedente art. 4.

L'amministrazione subconcedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento, in sede di esercizio, quelle ulteriori previdenze e quei dispositivi tecnici che riterrà necessari siano attuati, a suo insindacabile giudizio, al fine di modulare le portate entro i limiti di subconcessione.

Art. 6

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Si intendono applicate alla presente subconcessione tutte le disposizioni contenute nei disciplinari 29 aprile 1943 n. 610 e 5 dicembre 1966 n. 2622 di repertorio, registrato ad Aosta il 12 dicembre 1966 al n. 16328 Vol. 175 mod. 2°.

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Sono a carico della Ditta Quinson Vitale tutte le spese per la manutenzione delle opere già eseguite, o che dovrà eseguire, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere di cui, in qualsiasi momento si rilevasse la necessità, con facoltà dell'Amministrazione Regionale di stabilire le modalità a tutela dei pubblici interessi.

Art. 8

Collaudo

Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato.

Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Art. 9

Durata della subconcessione

Salvo in casi di rinuncia, decadenza o revoca la durata della subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, sarà di anni trenta decorrenti dal 17 giugno 1973, giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione.

Qualora alla scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l'utenza sarà rinnovata con quelle modificazioni che si renderanno necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta Quinson è tenuta a rimuovere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e nelle arginature del torrente Arpy e ad eseguire, a proprie spese, i lavori occorrenti per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 10

Canone

La ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dal 17 giugno 1978 l'annuo canone di L. 140.255 in ragione di L. 1312 per KW (1312 x 106,90 = 140.252,80 arrotondato in L. 140.255) anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.2.1942 n. 1434.

Inoltre, avendo l'impianto continuato ad essere in esercizio anche dopo la scadenza del 16.6.1973, dell'originaria concessione, il debito della ditta subconcessionaria per canoni arretrati, relativo al periodo 17.6.1973-16.6.1978 risulta di L. 701.275 (140.255 x 5), calcolato in ragione di L. 140.255 per ogni anno.

Art. 11

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta subconcessionaria, ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di L. 701. 275 per canoni arretrati relativi al periodo 17 giugno 1973-16 giugno 1978;

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di L. 70.125 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 10, come da quietanza n. ..... in data ..........................., a titoli di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione stessa;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di L. 10.000, come da quietanza n. ..... in data ..........................., pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;

d) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di L. 200.000, come da quietanza n. ..... in data ..........................., per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, registrazione di atti ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

Art. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la ditta subconcessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte la disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 e della legge regionale in materia di acque pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Art. 13

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Morgex dove ha luogo la derivazione.

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