Objet du Conseil n. 565 du 29 décembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 565/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI CREDITIZI NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi creditizi nel settore dei miglioramenti fondiari", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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L'articolo 16 della legge 17.10.1966, n. 910 prevedeva la concessione di contributi in conto interessi a favore di operatori agricoli per la stipulazione di mutui trentennali destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

Le provvidenze di cui alla citata legge hanno incontrato il particolare favore da parte degli agricoltori per cui i fondi a disposizione si sono esauriti senza che si siano potute soddisfare tutte le richieste presentate.

Esauriti i fondi messi a disposizione della Regione da parte dello Stato, allo scopo di non bloccare l'attività in un settore tanto importante qual è quello del credito agrario a favore di opere di miglioramento, ed in attesa che entrassero in vigore nuove disposizioni legislative in materia, l'Assessorato Agricoltura ha continuato ad emettere nulla osta per un importo complessivo di £. 120 milioni per il pagamento di interessi sui mutui da contrarsi per opere di miglioramento fondiario da parte degli operatori agricoli.

L'allegato disegno di legge ha appunto lo scopo di integrare i fondi statali assegnati ai sensi dell'articolo 12 della legge 27.10.1966, n. 910, in modo da evitare che sugli agricoltori, i quali hanno realizzato costose opere di miglioramento fondiario, gravino ingenti spese di interessi passivi.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge che ha lo scopo di pagare gli interessi dei mutui contratti, tra il 1971 e il 1974, dagli agricoltori per opere di miglioramento fondiario, essendo venuti a mancare i fondi erogati a tale scopo dallo Stato.

Il Consigliere CARRAL reputa inaccettabile che il Consiglio sia chiamato solo oggi a sanare una situazione di questo genere che presenta un vuoto legislativo dal 1971 e chiede all'Assessore in base a quale disposizione legislativa si è continuato a erogare simili finanziamenti, visto che i fondi di rotazione sono entrati in vigore solo nel 1974. In proposito dichiara di ritenere opportuno che sia nominata la Commissione di inchiesta per esaminare a fondo la questione e si riserva di presentare una iniziativa in tal senso.

Il Consigliere NEBBIA critica la relazione presentata dalla Giunta che non fornisce gli elementi necessari per dare una valutazione positiva al disegno di legge.

Rileva pertanto l'opportunità che nelle Commissioni consiliari sia presente l'Assessore per spiegare tutto ciò che non è evidenziato nella relazione, e chiede alla Presidenza del Consiglio di riunire la Commissione per il Regolamento affinché si possano ristrutturare le Commissioni per superare intoppi di questo genere.

Concludendo ritiene sia necessario approvare il disegno di legge per porre termine alla situazione che si protrae da anni, ma evidenzia la necessità di verificare il perché si è arrivati a questo punto, per cui si associa alla richiesta fatta dal Consigliere Carral di nominare una Commissione d'inchiesta.

Il Consigliere MAQUIGNAZ invita il Presidente della Commissione Agricoltura a convocare la commissione quando si presentano disegni di legge di questo genere anche perché, stante la scarsità della relazione allegata, l'Assessore avrebbe potuto chiarire i problemi emersi.

Rileva la necessità di approvare il disegno di legge per evitare che gli agricoltori debbano pagarsi gli interessi su mutui autorizzati dall'Assessore sebbene non vi fosse più la possibilità di ottenere i finanziamenti erogati dallo Stato.

Il Consigliere TONINO critica il modo con cui la Giunta gestisce la finanza regionale, concedendo mutui per un ammontare di circa 1 miliardo e mezzo senza alcun provvedimento legislativo.

Annuncia l'astensione del Gruppo Comunista dalla votazione perché reputa necessaria la sanatoria per evitare di far cadere sugli agricoltori responsabilità appartenenti ad una gestione disordinata e casuale come quella dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE non esclude l'eventualità che avvenimenti di questo genere possano essere molto frequenti in futuro, visto che vi sono leggi statali che prevedono finanziamenti per un certo periodo di tempo e poi cadono senza essere rifinanziate, creando così ingiustizie fra i cittadini che non hanno ottenuto in tempo certe provvidenze.

Dichiara di non aver nulla in contrario alla costituzione della Commissione di inchiesta proposta dal Consigliere Carral e spiega inoltre che per il momento il Credito Agrario non ha voluto esigere le quote giunte a maturazione né dalla Regione né dai privati. Pertanto le prime pratiche di pagamento inizieranno il 1° gennaio 1979, allo scopo di permettere di fare tutti i calcoli e giungere quindi alle sanatorie in discussione.

Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: diciannove; astenutisi i Consiglieri: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand e Tonino).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventidue; astenutisi i Consiglieri: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand e Tonino).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 viene proposto il seguente emendamento aggiuntivo di carattere tecnico:

- All'articolo 3 è aggiunto il seguente nuovo comma: "Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge."

Si dà atto che l'articolo 3 emendato è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi i Consiglieri: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand e Tonino).

Articolo 4

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi i Consiglieri: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand e Tonino).

Il Consigliere TONINO, prendendo la parola per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione dalla votazione del Gruppo Comunista ed auspica che la Regione non continui a rilasciare autorizzazioni per mutui finanziati da leggi statali non più in vigore.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentuno;

- Consiglieri votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Voti contrari: uno;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand e Tonino.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi creditizi nel settore dei miglioramenti fondiari".

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Disegno di legge regionale n. 39

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................. n. .... : "INTERVENTI CREDITIZI NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di soddisfare le richieste presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste volte ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 27.10.1966, n. 910, regolarmente istruite e per le quali è stato rilasciato il previsto nulla osta all'esecuzione delle opere da parte dell'Assessorato stesso, l'Amministrazione regionale concorre nel pagamento degli interessi relativi all'ammortamento dei mutui trentennali per opere di miglioramento fondiario nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di £. 120 milioni a decorrere dall'anno 1978, per la durata di anni trenta oltre al preammortamento previsto in due annualità.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4138 che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del Fondo Speciale per l'onere derivante da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 del bilancio stesso (punto n. 8 all'allegato E della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Capitolo 2175:

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti e allegato E)"

£.

120.000.000=

Variazioni in aumento

Capitolo 4138:

(di nuova istituzione) - "Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiari da concedersi in base alle norme previste dalla legge 27.10.1966, n. 910 (legge regionale ....................... n. ....)"

£.

120.000.000=

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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