Objet du Conseil n. 564 du 29 décembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 564/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Gli obiettivi di maggiore importanza che si è inteso perseguire con il disegno di legge che viene sottoposto all'attenzione dell'organo legislativo sono quelli di ovviare a talune difficoltà riscontrate in sede di concreta applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, nonché di adattare la normativa alla nuova situazione venutasi a creare in conseguenza dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale.

La maggior parte delle modifiche e integrazioni proposte con il disegno di legge in questione (in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) sono infatti specificamente volte al conseguimento di tali obiettivi; va tuttavia chiarito che, al di là della complessità, peraltro solo apparente, del testo, le accennate proposte non modificano la sostanza e i presupposti fondamentali della normativa originaria, ma sono semplicemente strumentali ad una sua più efficiente e agevole applicazione.

Sotto questo profilo, sono da considerarsi di particolare rilevanza i provvedimenti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 con i quali, in esecuzione di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene tra l'altro attribuito ai Comuni il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida o portatore alpino.

Di notevole interesse sono altresì le modifiche di cui all'articolo 14, finalizzate a consentire una maggiore elasticità nell'impiego dei fondi specificamente stanziati per il funzionamento dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Con il disegno di legge in questione ci si è inoltre proposti di dare al Soccorso Alpino Valdostano una propria personalità giuridica nettamente distinta da quella dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Tale impostazione si rende necessaria in primo luogo per ragioni di carattere fiscale, che impongono al Soccorso di adottare una struttura amministrativa del tutto autonoma; essa si giustifica tuttavia anche sotto altri aspetti, sia logici che funzionali, alla luce del diverso oggetto che caratterizza l'attività dell'Unione e del Soccorso. Il necessario collegamento tra i due enti è comunque assicurato dal fatto che i soci effettivi, con potere deliberante, del Soccorso sono esclusivamente le guide e i portatori in attività di servizio soci dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Nell'ambito dell'articolo 9 della proposta in questione, interamente dedicato al Soccorso Alpino Valdostano, sono individuate le principali caratteristiche organizzative, strutturali e operative del nuovo ente.

Ultimo, ma non per questo meno importante obiettivo della proposta di legge allegata, è infine quello di incrementare le disponibilità di cui alla legge 11 agosto 1975, n. 39, così da consentire non solo il ripianamento dei passivi accumulatisi negli ultimi due esercizi nelle gestioni del fondo di previdenza, dell'Unione e del Soccorso Alpino, ma anche di evitare il riprodursi, almeno a breve scadenza, dei passivi medesimi.

Le cause fondamentali di tale difficile situazione finanziaria vanno essenzialmente ricercate nel fatto che la mole di impegni cui le accennate gestioni hanno dovuto far fronte è andata via via crescendo in misura notevole da un esercizio all'altro, senza che peraltro venissero analogamente ritoccati gli stanziamenti annualmente previsti nell'ambito della legge del 1975.

Particolarmente significativa a questo riguardo la situazione del Soccorso Alpino Valdostano, servizio pubblico di importanza essenziale, il cui contributo è rimasto fino ad oggi immutato pur a fronte non solo di un sensibile aumento degli interventi di soccorso, conseguenti al sempre maggiore sviluppo della pratica alpinistica, ma anche di un incremento dei compensi ai soccorritori, in quanto ancorati alle tariffe professionali delle guide, nel frattempo ritoccate.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti RAMERA illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.

Il Consigliere MAQUIGNAZ si congratula con la Giunta per aver presentato all'approvazione del Consiglio un disegno di legge a favore delle guide di alta montagna dopo tanti provvedimenti a favore dell'industria.

Rileva che in questo caso non si può parlare di assistenzialismo poiché la Regione non si rende garante dell'attività svolta da un qualsiasi imprenditore, ma valorizza l'attività delle guide alpine che, appunto per la difficoltà del mestiere, tendono a scomparire.

Dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, manifesta il suo compiacimento per la distinzione operata tra l'Unione Valdostana delle Guide e il Soccorso Alpino, che permette una maggiore autonomia, una maggiore elasticità e, di conseguenza, una migliore funzionalità dei due enti.

Il Consigliere RICCARAND valuta positivamente la legge 11 agosto 1975, n. 39 che ha creato l'Unione Guide di alta montagna e che ha permesso di andare oltre all'impostazione tradizionale delle singole società chiuse nel loro interno e legate a metodi di lavoro e di attività tradizionali.

Evidenzia però come sia fortemente assente il ruolo del Consiglio regionale, sia nella legge iniziale che nel testo delle modifiche in approvazione.

Propone che le tariffe non siano solo stabilite dall'Assessore regionale al Turismo, sentita l'Unione Guide, ma che siano discusse anche dalla Commissione consiliare permanente Turismo, Antichità e Belle Arti. Auspica poi delle agevolazioni particolari per i corsi di roccia, di ghiaccio o di sci d'alpinismo organizzati da Scuole, Comuni o Associazioni ricreativo-sportive. Chiede che la stessa procedura di approvazione sia seguita per le tariffe del Soccorso Alpino con la differenza che queste ultime, stante appunto il carattere umanitario del Soccorso, dovrebbero essere sensibilmente inferiori a quelle previste per le prestazioni professionali delle guide e dei portatori alpini.

Chiede inoltre che l'approvazione degli Statuti e del Regolamento di previdenza venga fatta dal Consiglio regionale, come era già previsto nella legge n. 39 del 1975, perché consente di esprimere un indirizzo politico complessivo da parte dell'Amministrazione regionale.

Infine, poiché la Regione contribuisce anche al pagamento delle spese di assicurazione, chiede che sia prevista la possibilità di un controllo regionale sui contratti di assicurazione. In proposito osserva che le polizze attuali sono stipulate con una società avente sede in Sondrio e ritiene che sarebbe opportuno conoscere i motivi che hanno determinato tale scelta.

Conclude presentando alcuni emendamenti al testo del disegno di legge.

Il Presidente DOLCHI dichiara chiusa la discussione generale.

L'Assessore RAMERA respinge gli emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand confermando che le tariffe debbano essere stabilite con decreto dell'Assessore al Turismo su proposta dell'Unione Guide, e non reputa necessario il parere della Commissione consiliare, visto che non è composta da tecnici e non è quindi in grado di valutare le difficoltà dei vari percorsi.

Circa l'assicurazione spiega che il Direttivo dell'Unione Guide ha scelto la Società con sede a Sondrio perché questa ha praticato dei prezzi particolari ed inoltre perché il Presidente della stessa è un accademico della montagna.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica che questa legge è sorta essenzialmente per regolamentare l'attività dei professionisti. Circa i prezzi reputa quasi impossibile l'adozione di un tariffario data la difficoltà di certi percorsi e data anche la diversità di preparazione dei clienti.

Fa presente inoltre che vi è la proposta, ancora in discussione tra le guide, di ampliare il campo di azione della guida come accompagnatore su itinerari di tipo escursionistico.

Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Si dà altresì atto che dopo l'articolo 7 è stato presentato dal Consigliere Riccarand il seguente emendamento:

- Art. 7bis

L'articolo 6 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è così modificato: "Le tariffe e le prestazioni professionali delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su proposta dell'Unione Valdostana guide di alta montagna, sentita la Commissione consiliare permanente Turismo, Antichità e Belle Arti. Esse sono vincolanti per tutte le guide ed i portatori alpini esercenti stabilmente in Valle d'Aosta.

Tali tariffe dovranno prevedere agevolazioni particolari per corsi di roccia, di ghiaccio e di sci-alpinismo organizzati su richiesta di organismi scolastici, amministrazioni comunali, associazioni sportive e ricreative".

Il Consigliere RICCARAND, nel ribadire i concetti espressi durante la discussione generale, critica le dichiarazioni fatte dall'Assessore e dal Presidente della Giunta sulle sue proposte di emendamento, che non modificano sostanzialmente la legge, ma garantiscono un maggiore controllo della Regione nei confronti di questi organismi ed hanno inoltre un ruolo di guida, di indirizzo politico che permette di armonizzare le esigenze dell'Unione Guide e del Soccorso Alpino con le esigenze della Comunità valdostana.

Il Consigliere TONINO, concordando su quanto esposto dal collega Riccarand, annuncia il voto favorevole del Gruppo Comunista.

Si dà infine atto che l'articolo 7 bis non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventotto; astenutisi i Consiglieri: Dujany, Lanivi, Maquignaz, Nebbia e Pollicini).

Articolo 8

Si dà atto che all'articolo 8 è stato presentato il seguente emendamento da parte del Consigliere Riccarand:

- al termine del primo comma sostituire l'espressione "approvazione della Giunta regionale" con "approvazione del Consiglio regionale".

Il Consigliere RICCARAND chiede perché si vuole modificare la legge n. 39 del 1975 che prevedeva l'approvazione degli Statuti e del Regolamento di previdenza da parte del Consiglio regionale.

L'Assessore RAMERA precisa che non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, ma preferisce demandare all'Esecutivo il compito di approvare gli Statuti e il Regolamento di previdenza dell'Unione Guide e del Soccorso Alpino per non appesantire i lavori del Consiglio che sono già così gravosi da non permettere di esaurire ogni volta l'ordine del giorno.

Si dà atto che l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand all'articolo 8 non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli uno (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventuno; astenutisi i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Pollicini e Tonino).

Si dà atto che l'articolo 8, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli trentadue (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenutosi il Consigliere Riccarand).

Articolo 9

Si dà atto che l'articolo 9 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 sono stati presentati dal Consigliere Riccarand i sottoriportati emendamenti:

- Al termine del quinto comma sostituire l'espressione "approvati dalla Giunta regionale" con "approvati dal Consiglio regionale";

- Aggiungere all'ultimo comma: ", sentita la Commissione consiliare permanente Turismo, Antichità e Belle Arti. Tali tariffe, stante il carattere umanitario del servizio prestato del Soccorso Alpino Valdostano, dovranno essere sensibilmente inferiori a quelle previste per le normali prestazioni professionali delle guide e dei portatori alpini".

Il Consigliere RICCARAND esprime il desiderio di mantenere gli emendamenti proposti sebbene la maggioranza non li approvi indipendentemente dal contenuto. In merito all'affermazione fatta dall'Assessore circa il troppo lavoro del Consiglio non ritiene che l'Esecutivo ne abbia di meno.

Il Consigliere TONINO dichiara l'astensione del Gruppo Comunista dalla votazione dell'emendamento sostitutivo del 5° comma dell'articolo 10 perché condivide le preoccupazioni di portare in Consiglio adempimenti di non rilevante importanza.

Dichiara, invece, il voto favorevole all'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 10 perché consente, attraverso il parere della Commissione Turismo, Antichità e Belle Arti, un maggior controllo regionale.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE si dichiara contrario alla riduzione delle tariffe del Soccorso Alpino proprio per i gravi pericoli che le guide devono affrontare durante le operazioni di soccorso.

Si dà atto che il primo emendamento del Consigliere Riccarand sull'articolo 10 non è approvato con voti contrari venti e favorevoli uno (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventuno; astenutisi i Consiglieri: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Pollicini e Tonino).

Si dà altresì atto che il secondo emendamento del Consigliere Riccarand sull'articolo 10 non è approvato con voti contrari venti e favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventotto; astenutisi i Consiglieri: Dujany, Lanivi, Maquignaz, Nebbia e Pollicini).

Si dà infine atto che l'articolo 10 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli trentadue (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenuto Riccarand).

Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).

Il Consigliere RICCARAND, prendendo la parola per dichiarazioni di voto, annuncia la sua astensione dalla votazione sulla legge nel suo complesso perché, pur non essendo contrario al testo, ritiene ingiustificato l'atteggiamento della Giunta che ha respinto gli emendamenti che volevano essere di carattere migliorativo.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i venti articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: trentuno;

- Voti contrari: uno;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Riccarand.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39".

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Disegno di legge regionale n. 35

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............................................. n. .... : "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

(Ordinamento alla professione)

"Alla disciplina e all'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sovraintende l'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti in conformità alle norme della presente legge".

Art. 2

L'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di guida alpina e di portatore alpino, di cui all'art. 123 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e agli artt. 234 e 237 del R.D. 6.5.1940, n. 635, e successive modificazioni, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'apertura di corsi e scuole di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal Comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi terzo e quarto".

Art. 3

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis - Esercizio saltuario della professione

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza".

Art. 4

L'art. 3 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, primo comma e 23, secondo comma del R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art. 9 - secondo comma - lettera a), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore a tre mesi;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera c) o, per coloro che provengono da altre Regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 3, e una dall'Associazione Guide Alpine Italiane;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni".

Art. 5

L'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Procedura per l'autorizzazione

Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma della presente legge.

Il Comune rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla domanda.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell'Amministrazione comunale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente il silenzio della Giunta regionale, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dell'interessato".

Art. 6

Dopo l'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4 bis - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo, con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 3.

Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio della Giunta regionale protratto per oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato".

"Art. 4 ter - Tessera personale

Le guide e i portatori esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale, ove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal Comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale del turismo, ed è soggetta a vidimazione biennale da parte del Comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a), b) e d).

Per le guide e i portatori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età è prescritto ogni anno l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 3, secondo comma, lettera d), con conseguente vidimazione annuale della tessera personale".

Art. 7

Il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Le società locali riconosciute a norma del successivo art. 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo art. 8, stabiliscono, per le rispettive zone, quali salite debbono considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine".

Art. 8

Il 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto e i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale".

Il 5° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano cessato dall'esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14".

Il 10° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"La revisione dei conti dell'Unione è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto dell'Unione stessa disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo".

Art. 9

Il 7° comma dell'art. 10 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e dall'Assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa.

L'8° comma dell'art. 10 della predetta legge regionale è abrogato.

Art. 10

L'art. 11 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

(Soccorso alpino valdostano)

"Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito, con decorrenza 1 gennaio 1979, il "Soccorso Alpino Valdostano", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale al turismo.

Esso opera da solo o d'intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.

Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente "Soccorso Alpino Valdostano" tutte le guide e i portatori in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide alta montagna; sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano a norma di statuto.

Partecipano all'assemblea del Soccorso Alpino Valdostano con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi, e sono approvati dalla Giunta regionale.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del Soccorso Alpino Valdostano è affidato ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su proposta del Soccorso Alpino Valdostano".

Art. 11

Il 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Presso l'Unione Valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera d) del successivo art. 13, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dalla Giunta regionale".

Art. 12

All'art. 14 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli assegni ordinari e speciali di invalidità non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui al precedente art. 13.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, sempreché in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13.

I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, anche se non siano in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13".

Art. 13

Il 1° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge".

Il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente o, nel caso in cui l'invalidità risulti in sede di accertamento periodico dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale accertamento ha avuto luogo. Decorrono peraltro dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegni di anzianità e reversibilità a favore delle guide o dei portatori o dei loro familiari che vi abbiano diritto ai sensi rispettivamente dell'art. 13, 6° comma e dell'art. 15, 7° comma".

Dopo il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Salvo il caso delle guide e dei portatori iscritti all'Unione ai sensi del successivo art. 21, sono computati come periodi di anzianità di servizio utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi per i quali la guida o il portatore ha adempiuto agli obblighi di contribuzione al fondo di cui all'art. 12".

Art. 14

La lettera b) dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"b) eroga un contributo annuo all'ente "Soccorso Alpino Valdostano" a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso Alpino Valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo".

La lettera d) del 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'art. 12, in misura non superiore all'80% della cifra totale da erogare sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, aumentata dei costi generali di gestione del fondo di previdenza, nonché dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione stipulata dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'art. 12, lettera d) e dall'art. 17".

All'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"I contributi di cui al presente articolo sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale".

Le modifiche di cui al precedente secondo comma trovano attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Art. 15

A partire dall'anno finanziario 1979 gli stanziamenti per le spese per i contributi di cui all'art. 18, lettere a) e c), della predetta legge regionale n. 39 del 1975 sono unificati in un solo capitolo di spesa con la seguente denominazione:

"Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione Valdostana guide di alta montagna (art. 18 lettere a) e c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)".

La Regione è autorizzata ad erogare contributi anche per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento da svolgersi in esercizi successivi a quelli in corso, fermo restando che l'ammontare globale del contributo regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo rendiconto, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera a) dell'art. 18, 1° comma della legge regionale 11.8.1975, n. 39.

Art. 16

Il 5° comma dell'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"I portatori iscritti all'Unione e alle società locali riconosciute a norma rispettivamente del 1° e del 4° comma del presente articolo possono continuare a farne parte anche se non abbiano ottemperato e non ottemperino alle condizioni di cui al 6° comma dell'art. 8".

All'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Alle guide e ai portatori iscritti all'Unione ai sensi del precedente 2° comma, e che abbiano cessato dall'esercizio della professione a seguito di sopraggiunta invalidità permanente, è riconosciuto, in deroga al disposto di cui al 1° comma dell'art. 14, il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità permanente, anche se non abbiano esercitato la professione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa".

Art. 17

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'Assemblea delle guide e dei portatori soci dell'Unione valdostana guide di alta montagna in attività di servizio per l'approvazione dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano.

Il Soccorso Alpino Valdostano subentra, appena costituiti i suoi organi direttivi a norma di statuto, in tutti i diritti, attività e passività già pertinenti alla sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana guide di alta montagna.

Fino a quando non siano costituiti gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, al servizio di soccorso alpino provvede la sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione valdostana guide di alta montagna, e si applica la disciplina prevista nel testo originario degli artt. 11 e 13 lettera b) della legge regionale 11.8.1975, n. 39, nonché nello statuto e nei regolamenti dell'Unione valdostana guide di alta montagna.

Art. 18

Per l'attuazione della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è autorizzata la maggior spesa annua di lire 93.000.000= il cui onere graverà sui capitoli 9340, 9385 e 9400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggior spesa di lire 93.000.000= è assicurato da una maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 195 -

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent

93.000.000=

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 9340 -

Contributo per il finanziamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)

18.000.000=

Cap. 9385 -

Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano (art. 18, lettera b) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)

45.000.000=

Cap. 9400 -

Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera d), legge regionale 11.8.1975, n. 39)

30.000.000=

TOTALE LIRE

93.000.000=

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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