Objet du Conseil n. 551 du 21 décembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 551/78 - SUBCONCESSIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.) IN VIA DI SANATORIA, DI DERIVARE ED UTILIZZARE PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA LE ACQUE DELLA DORA DI VALGRISENCHE ED AFFLUENTI, NEI COMUNI DI VALGRISENCHE, ARVIER E AVISE.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) in via di sanatoria, di derivare ed utilizzare per produzione di energia elettrica le acque della Dora di Valgrisenche ed affluenti, nei Comuni di Valgrisenche, Arvier e Avise", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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La Società idroelettrica Piemonte (S.I.P.) era titolare della concessione, assentita con decreto reale 20 agosto 1923 n. 8833, contemplante l'attuazione nel bacino della Dora di Valgrisenche di un impianto idroelettrico con centrale ad Arvier.

Per la realizzazione dell'anzidetto impianto la Società presentò varie domande di varianti, l'ultima delle quali in data 14 febbraio 1951, corredata di progetto esecutivo 31/12/1950, prevedeva notevoli variazioni alla concessione di cui al decreto reale 20 agosto 1923. Con decreto ministeriale 28 luglio 1951 n. 3108 fu accordata l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere contemplate nell'anzidetta domanda di varianti 14 febbraio 1951. Il nuovo impianto, detto di Beauregard-Avise, fu così costruito ed entrò in parziale esercizio il 16 marzo 1954.

Senonché, in base ad una esatta interpretazione del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale valdostano, fu emesso il decreto interministeriale 18 luglio 1962 n. 2305 che prese atto del passaggio alla Regione Valle d'Aosta della concessione 20 agosto 1923 n. 8833 perché non utilizzata dalla data del 7 settembre 1945, annullò il decreto ministeriale di autorizzazione provvisoria 28 luglio 1951 n. 3108 e dichiarò non esservi luogo a procedere sulle istanze presentate dalla S.I.P. al Ministero dei Lavori Pubblici concernenti l'estinta concessione.

Allo scopo di regolarizzare la posizione amministrativa dell'impianto Beauregard-Avise, costruito, ma privo di titolo, la S.I.P. presentò all'Amministrazione regionale valdostana la domanda 28 gennaio 1963, corredata di progetto 20 dicembre 1962 a firma dell'ing. Giulio Gentile, intesa ad ottenere:

a) la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare e utilizzare nell'impianto stesso le acque del bacino della Dora di Valgrisenche con invaso delle stesse nel serbatoio di Beauregard;

b) l'esonero totale del canone, ai sensi dell'art. 73, punto 1, del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

La diga per l'invaso del serbatoio di Beauregard, in data 19/4/1969, venne collaudata dalla Commissione di collaudo nominata dalla IV Sezione - Servizio dighe - del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il collaudo venne approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota n. 1325 in data 25/11/1969 e venne, fra l'altro, fatto obbligo all'E.N.E.L. di fissare il livello di ritenuta normale del serbatoio a quota 1.710 m.s.m. (pari ad un invaso di 7 milioni di mc.).

L'anzidetta domanda 28 gennaio 1963 della S.I.P. ora E.N.E.L., e gli atti relativi, furono sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale con voto 17 febbraio 1977 n. 63 espresse parere che sulla domanda di subconcessione in argomento dovesse essere esperita la regolare istruttoria prevista dal Testo Unico 11/12/1933 n. 1775 per le nuove domande di concessione.

In conformità di tale parere la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha esperito la normale istruttoria durante la quale non sono state presentate opposizioni.

Il Magistrato per il Po ha, con nota 25 gennaio 1978 n. 18834, espresso parere favorevole sull'esperita istruttoria ed ha trasmesso i relativi atti alla Direzione Generale delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - IV Sezione - con voto n. 98 in data 21 settembre 1978, ha espresso parere favorevole alla richiesta subconcessione, in via di sanatoria, da assentirsi all'E.N.E.L. secondo le modalità indicate nel sottoriportato schema di disciplinare e che sia da respingere, invece, la richiesta di esonero dal pagamento del canone.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

DELIBERI

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - di derivare ed utilizzare le acque del torrente Dora di Valgrisenche, a mezzo del serbatoio artificiale con sbarramento in località Beauregard, in Comune di Valgrisenche, nonché di derivare, per essere utilizzate nell'impianto predetto, le acque dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval affluenti di sinistra della Dora di Valgrisenche, nella misura complessiva non superiore a moduli 165, corrispondente ad una portata media di moduli 41,33, per produrre sul salto di m. 1.010, nella centrale di Avise, la potenza nominale media di Kw 40.924,80, sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'E.N.E.L.;

3°) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 160.477.042 (centosessantamilioniquattrocentosettantasettemilaquarantadue) a titolo di canoni arretrati per il periodo 16 marzo 1954 al 19 aprile 1978 da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26/2/1948 n. 4 e legge 5/7/75 n. 304");

b) pagamento presso la stessa Tesoreria Regionale, della somma di Lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc. da introitarsi al capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni d'acqua e miniere");

4°) di stabilire, come specificato all'art. 13 del disciplinare di subconcessione, in £. 46.910.271 (quarantaseimilioninovecentodiecimiladuecentosettantuno) il canone annuo da corrispondere alla Regione a decorrere dal 20 aprile 1978 fino a trenta mesi dalla data del decreto di subconcessione o fino all'utilizzazione delle derivazioni secondarie dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval, nonché in Lire 51.701.367 (cinquantunmilionisettecentounmilatrecentosessantasette) il canone annuo da corrispondere alla Regione a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei trenta mesi suddetti o dal giorno dell'utilizzazione delle suddette derivazioni secondarie.

(Segue disciplinare riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il provvedimento.

Il Consigliere DUJANY afferma di voler cogliere l'occasione offertagli dall'argomento in questione per riproporre il problema più vasto dei rapporti fra l'Amministrazione regionale e l'E.N.E.L..

In particolare chiede quali iniziative abbia assunto la Giunta per far sì che la proposta di legge statale di iniziativa dei Democratici Popolari e votata da tutto il Consiglio sia sollecitamente esaminata dal Parlamento.

Chiede inoltre quando si intenda dare l'avvio ai lavori della Commissione consiliare speciale per l'Energia nominata dal Consiglio su proposta del Consigliere Faval, che fra le sue incombenze avrebbe anche quella di intavolare delle trattative con l'E.N.E.L. in vista della risoluzione dei numerosi problemi ancora aperti.

Uno di questi problemi consiste nella possibilità che la Regione, produttrice di una notevole quantità di energia idroelettrica, ne possa utilizzare una certa quantità a particolari condizioni, mentre oggi l'energia idroelettrica viene redistribuita alla popolazione valdostana a prezzi di costo, e cioè a prezzi identici a quelli praticati in campo nazionale; d'altra parte i cittadini valdostani sono assoggettati al pagamento di tutte le imposte.

Fa presente che l'avvenuta approvazione della legge n. 304 del 1975 ridà alla Regione la piena facoltà di subconcedere le acque pubbliche, facoltà che, in pratica, era venuta meno con l'istituzione dell'E.N.E.L..

Dopo il 1962 infatti la subconcessione diventava un atto dovuto, una semplice formalità burocratica, mentre ora, con il ristabilimento del regime di concorrenza, la Regione dovrebbe servirsi della possibilità offertagli dall'articolo 8 dello Statuto speciale per ottenere, da parte dell'E.N.E.L., particolari agevolazioni a favore dei cittadini valdostani.

Ritiene che la redistribuzione dell'energia elettrica a particolari condizioni di favore sarebbe anche un miglior sistema per favorire l'industrializzazione: per mantenere i livelli d'occupazione e per garantire lo sviluppo dell'artigianato senza ricorrere continuamente a provvidenze regionali che rischiano di trasformare la Regione in un Ente assistenziale.

Il Consigliere NEBBIA chiede se la capacità dell'invaso sia effettivamente ridotta a 7 milioni di mc. e chiede altresì come si comporterebbe la Giunta nel caso in cui da parte dell'E.N.E.L. si avanzasse la richiesta per nuove subconcessioni di acque.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica in risposta che, a seguito del disastro del Vajont, è stato costruito sulla sponda orografica destra della Dora di Valgrisenche un canale di svaso che riduce il massimo carico teoricamente possibile a 7 milioni di mc..

Fa presente che in Valle d'Aosta vi sarebbe la possibilità di installare ancora due invasi: uno al Nivolet che raccoglierebbe le acque del Gran Paradiso e l'altro a Champontaille nel quale verrebbero convogliate le acque del Rutor e, parzialmente, del Monte Bianco.

Precisa che, sinora, nessuna richiesta è pervenuta alla Giunta da parte dell'E.N.E.L., ma in una tale eventualità la Giunta si riserva di effettuare un'istruttoria in modo di essere in grado di dare una risposta motivata e ponderata.

Quanto alle considerazioni del Consigliere Dujany, afferma che esse riprendono le tesi contenute nel rapporto svolto a suo tempo da Federico Chabod e, pur riconoscendo che esse possono essere valide sotto certi aspetti, osserva che la risoluzione del problema si presenta estremamente complessa.

Fa presente che, a suo tempo, la riserva di energia elettrica a favore della Valle d'Aosta era stata attuata con imposizioni fiscali per cui ancora adesso il B.I.M. percepisce 1.300 Lire per Kw/h, percentuale che non ha subìto variazioni in conseguenza della svalutazione.

Una difficoltà è data dal fatto che la produzione di energia elettrica ha un andamento stagionale estremamente differenziato per cui, ad un eccesso di produzione in estate, fa riscontro una carenza in inverno.

L'E.N.E.L. sostiene quindi che la Valle d'Aosta non può usufruire in modo continuo dei 2.640 milioni di Kw/h che essa produce in estate. Il Parlamento ha stabilito che l'E.N.E.L. paghi alla Valle d'Aosta dei canoni sugli utili di bilancio e, a partire dal giorno in cui questa legge è stata approvata dal Parlamento, stranamente il bilancio dell'E.N.E.L. è stato in passivo, per cui la Regione non riceve attualmente dall'E.N.E.L. alcun introito.

Sostiene che, in teoria, l'unica possibilità per la Regione di ottenere dei vantaggi è quello di sfruttare direttamente le acque laddove non esiste, da parte dell'Ente di Stato, alcun interesse allo sfruttamento creando dei piccoli invasi. Ciò potrebbe avvenire ad esempio a Saint-Barthélemy, secondo quanto previsto dalla proposta di legge statale di iniziativa del Gruppo dei Democratici Popolari e, successivamente, emendata dalla Giunta.

Altre soluzioni sono precluse dal pesante indebitamento dell'Ente pubblico e dalla gravissima carenza di energia che mette addirittura in forse la possibilità di ripresa industriale. Del resto anche il modo di utilizzazione delle acque non è più quello di creare un'energia a flusso corrente, ma di collocare una riserva di energia per i momenti di punta che sono quelli invernali.

Il Consigliere DUJANY si dichiara insoddisfatto delle risposte ricevute dal Presidente della Giunta e ribadisce i concetti già espressi in precedenza, chiedendo in particolare quando sarà insediata la Commissione speciale per l'Energia recentemente nominata dal Consiglio, fra i cui compiti dovrebbero rientrare anche i rapporti con l'E.N.E.L..

Il Presidente DOLCHI fa presente che è in fase di elaborazione il decreto istitutivo della Commissione in questione che verrà convocata per il suo insediamento non appena esaurita l'intensa attività che il Consiglio regionale è chiamato a svolgere in questi giorni.

Il Consigliere DUJANY annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari motivandola con il fatto che non si è voluta utilizzare l'occasione offerta dall'oggetto in questione per aprire una trattativa con l'E.N.E.L., volta ad assicurare alla Regione una riserva di energia elettrica.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento in questione.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta Andrione;

- con voti favorevoli: ventiquattro, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi e Maquignaz);

DELIBERA

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - di derivare ed utilizzare le acque del torrente Dora di Valgrisenche, a mezzo del serbatoio artificiale con sbarramento in località Beauregard, in Comune di Valgrisenche, nonché di derivare, per essere utilizzate nell'impianto predetto, le acque dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval affluenti di sinistra della Dora di Valgrisenche, nella misura complessiva non superiore a moduli 165, corrispondente ad una portata media di moduli 41,33, per produrre sul salto di m. 1.010, nella Centrale di Avise, la potenza nominale media di Kw 40.924,80, sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'E.N.E.L.;

3°) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 160.477.042 (centosessantamilioniquattrocentosettantasettemilaquarantadue) a titolo di canoni arretrati per il periodo 16 marzo 1954 al 19 aprile 1978 da introitare al Capitolo 365 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere - artt. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e Legge 5.7.75 n. 304");

b) pagamento presso la stessa Tesoreria regionale, della somma di Lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc. da introitarsi al Capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni d'acqua e miniere");

4°) di stabilire, come specificato all'articolo 13 del disciplinare di subconcessione, in Lire 46.910.271 (quarantaseimilioninovecentodiecimiladuecentosettantuno) il canone annuo da corrispondere alla Regione a decorrere dal 20 aprile 1978 fino a trenta mesi dalla data del decreto di subconcessione o fino all'utilizzazione delle derivazioni secondarie dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval, nonché in Lire 51.701.367 (cinquantunmilionisettecentounmilatrecentosessantasette) il canone annuo da corrispondere alla Regione a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei trenta mesi suddetti o dal giorno dell'utilizzazione delle suddette derivazioni secondarie.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua per utilizzazione idroelettrica del torrente Dora di Valgrisenche ed affluenti chiesta dalla S.I.P. ora E.N.E.L. con istanza 28.1.1963.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua

L'acqua viene derivata: dal torrente Dora di Valgrisenche, con formazione di serbatoio sul torrente in località Beauregard della capacità utile di mc 70 x 106, e con derivazione anche delle acque affluenti Miollet, Orfeuille e Planaval.

La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 165 (litri secondo sedicimilacinquecento) risultando la quantità media pari a moduli 41,33 (litri secondo quattromilacentotrenta) dei quali moduli 19,08 con acqua fluente e moduli 22,25 con acqua di serbatoio.

La massima portata da derivare dai torrenti Miollet ed Orfeuille durante l'anno è di litri/secondo 200 per ogni torrente; la massima portata da derivare dal torrente Planaval, solamente durante il semestre invernale è di lit/sec cinquecento. Nel semestre estivo la derivazione dal torrente Planaval deve restare inattiva.

L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale di Avise in Comune omonimo.

Art. 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione

Il dislivello fra il pelo d'acqua del serbatoio di Beauregard a quota di invaso normale 1770 ed il pelo d'acqua alla restituzione nella Dora Baltea a quota 724 è di mt. 1046 circa.

Art. 3

Dislivello e forza motrice in base alla quale è stabilito il canone

Il dislivello fra il baricentro del serbatoio di Beauregard a quota 1739,70 ed il pelo d'acqua allo scarico sotto le turbine alla quota 729,70 è di mt. 1010,00. Di conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone è pari a:

4133 x 1010 / 102 = Kw 40.924,80

Art. 4

Luogo e modo di presa dell'acqua

L'acqua del torrente Dora di Valgrisenche viene derivata in località Beauregard del Comune di Valgrisenche e la derivazione ha luogo mediante sbarramento del torrente con diga ad arco-gravità, al fine di ottenere un serbatoio della capacità di 70 milioni di mc, dal quale prelevare le acque a mezzo di canale di derivazione in gallerie, avente la soglia di imbocco a quota 1684,80, che si origina dalla sponda sinistra del serbatoio a circa 170 metri a monte della diga.

La diga in calcestruzzo, ha un'altezza massima di metri 139 sul piano delle fondazioni, e quota di massima ritenuta a mt. 1770. Il ciglio di coronamento, a quota 1772, ha uno sviluppo di metri 394 e larghezza di metri 5,00.

Il progetto definitivo della diga di ritenuta dell'Ing. Giulio Gentile è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 1984 del 17.12.1954 e la diga è stata costruita in conformità di esso.

Gli scarichi della diga sono ricavati in sponda destra e sono costituiti da uno scarico di superficie, da uno scarico di alleggerimento e da uno scarico di fondo le cui rispettive quantità si riuniscono poi in un'unica galleria che le porta al torrente. Oltre a tali scarichi esiste nel corpo della diga uno scarico profondo per prosciugare la diga stessa fino alla quota 1680.

Lo scarico di superficie è costituito da uno sfioratore rettilineo di mt. 60, con ciglio sfiorante a quota 1770.

Lo scarico di alleggerimento è costituito da un tratto di galleria in pressione a sezione circolare del diametro di mt. 4,00 con soglia di imbocco a quota 1725 ed è manovrabile mediante due paratoie piane in serie.

Lo scarico di fondo è costituito da un tratto di galleria in pressione, del diametro di mt. 4,80, con soglia di imbocco a quota 1683,48, ed è manovrabile a mezzo di due paratoie piane rettangolari.

La presa dai torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval, ancora da attuare, saranno costituite, per ogni torrente, da una traversa fissa tracimabile, sbarrante il rispettivo alveo. Per effetto di questa traversa le acque verranno addotte ad una vasca di decantazione, provvista di sfioratore e di scarico di fondo, dalla quale, mediante soglia sfiorante, passeranno in una tubazione di eternit, in galleria, che le condurrà alla galleria di derivazione del serbatoio a mezzo di pozzi verticali.

Tutte le opere sopra descritte, costruite e da costruire sono conformi al progetto a firma Ing. Giulio Gentile, in data 20 dicembre 1962, che fa parte integrante del presente disciplinare.

È pure stata eseguita la galleria di scarico in sponda destra con imbocco a quota 1697 prescritta dal collaudo della diga in data 19.4.1969 avente le seguenti caratteristiche:

- opera di presa, a forma rettangolare larga m. 9 divisa in due luci con soglia a quota 1697,00, situata in sponda destra a circa 2 km a monte della diga;

- galleria a forma circolare lunga m. 3346 con diametro interno di m. 3,40 e pendenza i = 0,005, sviluppandosi in sponda destra con sbocco all'aperto, circa 1 km a valle della diga;

- camera valvole, posta al termine della galleria nel punto in cui sbocca all'aperto, con fabbricato esterno a forma di doppio trapezio rettangolare dove sono installati gli organi di intercettazione costituiti da due paratoie piane ed una derivazione di mt. 1,90 di diametro, munite di valvole a farfalla a fondo per consentire l'eventuale collegamento alla galleria di derivazione dell'impianto in sponda sinistra, a mezzo sifone;

- canale coperto per il convogliamento in alveo delle portate di scarico lungo m. 164 a sezione rettangolare di m. 4,50 x 4,00 con opera di sbocco nella Dora di Valgrisenche a quota 1.651,00.

Art. 5

Regolazione dalla portata

Il progetto della S.I.P., ora E.N.E.L., al fine dell'utilizzazione delle acque della Dora di Valgrisenche, ha dimensionato il canale derivatore ad una portata massima di mod. 165, perciò tale dimensionamento si ritiene sufficiente di per sé ad evitare che entri nel canale un quantitativo d'acqua superiore.

Anche gli sfioratori previsti di costruire nelle vasche di decantazione delle acque derivate dai torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval si ritengono sufficienti ad evitare che entri nei rispettivi canali una portata superiore a quella massima di subconcessione stabilita per essi dall'art. 1 del presente disciplinare.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di prescrivere in qualsiasi momento quelle previdenze e dispositivi tecnici che riterrà necessarie prescrivere per contenere le portate entro i limiti massimi di subconcessione.

Art. 6

Canale di carico

Il canale di carico dell'impianto che parte direttamente dal serbatoio, senza attraversare il corpo della diga ha una complessiva lunghezza di circa undicimilatrecentoquaranta metri, dalla presa del serbatoio all'inizio della condotta forzata, e si svolge tutto in roccia, in galleria in pressione rivestita di cemento, lungo la falda sinistra della valle con un diametro costante di mt. 2,70. Lungo il percorso riceverà a mezzo di pozzi verticali le acque da derivare dai torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval.

Il canale di carico sarà mantenuto in conformità dal progetto di cui al precedente articolo 4, avvertendo che dovranno essere sempre prese le precauzioni necessarie per impedire infiltrazioni d'acqua e frammenti delle sponde.

Art. 7

Canale di scarico

Dopo l'utilizzazione nella centrale in caverna, le acque vengono restituite in destra della Dora Baltea, in Comune di Avise, a quota 724 circa, a mezzo di canale di scarico in galleria, rivestita in calcestruzzo, dallo sviluppo di circa mt. 768. Anche questo canale sarà mantenuto conforme a quanto previsto dal progetto di cui al precedente articolo 4.

Art. 8

Condizioni particolari cui soddisfare la derivazione

Nell'interesse della pubblica incolumità l'Ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa, o di scarico dell'impianto onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possano determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.

Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino od indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.

Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.

In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.

A rendere poi più manifesto tale pericolo, l'Ente dovrà provvedere se necessario a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione Regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione Regionale, darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.

L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'E.N.E.L. di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.

Art. 9

Garanzie da osservarsi

Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il subconcessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione del suo impianto, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dall'impianto stesso, Qualora si rilevasse la necessitò futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza degli impianti, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.

È fatto altresì obbligo all'E.N.E.L. di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con l'utilizzazione d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.

L'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:

a) durante il periodo irriguo

i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'E.N.E.L., così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'E.N.E.L., si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'E.N.E.L. deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria dalla realizzazione degli impianti E.N.E.L.. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.

Le prese debbono sempre essere tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa degli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione.

Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.

Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi di acqua effettuati dagli impianti dell'E.N.E.L. si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'E.N.E.L. di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.

Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto dell'E.N.E.L., si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.

b) durante tutto l'anno

i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.

Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili:

Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.

L'E.N.E.L. resta in ogni caso obbligato a provvedere a norma di legge, al risarcimento agli aventi diritto dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.

Nuove esigenze pubbliche d'acqua:

nell'eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dall'Amministrazione Regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro 5 anni dalla data del decreto di subconcessione, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'E.N.E.L. e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.

Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità dell'impianto.

La nuova domanda di subconcessione d'acqua, dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.

In caso di opposizione l'Amministrazione Regionale deciderà in contradditorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, ed in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.

Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione Regionale, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:

a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;

b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivantigli dal rilascio d'acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.

In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dai punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e l'indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministrazione Regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche, e della legge regionale 8.11.1956 n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.

Nell'interesse del Turismo:

l'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire con piantagioni arboree o con inerbimenti, quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.

Nell'interesse dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour:

È fatto obbligo al subconcessionario di sospendere o limitare, su ordine dell'Amministrazione Regionale, l'alimentazione del serbatoio di Beauregard, lasciando defluire in tutto od in parte le portate naturali, nei casi di comprovata necessità, qualora non scorresse nella Dora Baltea acqua sufficiente per alimentare le competenze dei Canali Demaniali che da essa si derivano. La sospensione totale o parziale, salve ed impregiudicate le ragioni del subconcessionario, non potrà sollevare diritto di pretendere indennizzi di qualsiasi specie.

Nell'interesse militare:

L'Ente subconcessionario deve sottostare alle condizioni del disciplinare dell'1/8/1955 n. 13306 di repertorio redatto dall'Amministrazione Militare, registrato a Torino il 13/8/1955 al n. 6437 Vol. 795 atti privati, trascritto in Aosta il 26/8/1955 casella 2694 registro d'ordine art. 2514 del Registro formalità.

Nell'interesse ittiogenico:

L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio Regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16/1/1954.

Nell'interesse idrografico:

L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.

Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, alla presa del canale derivatore, nelle camere di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.

Art. 10

Collaudo

Il collaudo dell'impianto, escluso il collaudo della Diga di Beauregard che è disposto dal Presidente della competente Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Art. 11

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4.

Art. 12

Termini per l'ultimazione dei lavori

I lavori dell'impianto sono stati ultimati ad eccezione delle opere di presa e di derivazione delle acque dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval.

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge l'Ente subconcessionario dovrà eseguire e condurre a termine dette opere, attenendosi per la loro esecuzione al progetto dell'Ing. Giulio Gentile di cui al precedente articolo 4, entro mesi trenta dalla data del decreto di subconcessione.

La proroga eventuale al termine di esecuzione di tali opere non comporta proroga al pagamento del relativo canone.

Art. 13

Canone

Considerato che l'impianto "Beauregard - Avise" è entrato parzialmente in servizio il 16.3.1954 con la potenza nominale media di Kw 25.323 ed il 1° gennaio 1958 era in grado di produrre la potenza nominale media di Kw 37.132,35 (Kw 40.924,80 - 3.792,45 Kw relativi alle derivazioni dei torrenti Miollet, Orfeuille e Planaval non realizzate; considerato ancora che il collaudo della diga di Beauregard effettuato in data 19.4.1969 ha stabilito che il livello di esercizio del serbatoio non potrà superare mt. 1710 s.l.m. il che comporta una riduzione del salto fiscale da mt. 1010 a mt. 972,53, l'Ente Subconcessionario deve corrispondere all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta i seguenti canoni:

a) per il periodo dal 16.3.1954 al 31.12.1957 l'annuo canone di £. 16.611.888.= in ragione di Lire 656/kw sulla potenza di Kw 25.323.=

b) per il periodo dal 1° gennaio 1958 al 31 gennaio 1962, l'annuo canone di Lire 24.358.821.= in ragione di Lire 656/Kw sulla potenza nominale di Kw 37.132,35.=

c) per il periodo dal 1° febbraio 1962, data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 fino al 19.4.1969 data del collaudo della diga di Beauregard, il canone annuo di £. 48.717.643.= in ragione di Lire 1.312/Kw sulla potenza di Kw 37.132,35.=

d) per il periodo dal 20.4.1969 fino a trenta mesi dalla data del decreto di subconcessione o fino all'utilizzazione delle derivazioni secondarie di cui all'art. 12 il canone annuo di L. 46.910.271 in ragione di L. 1.312/Kw sulla potenza di Kw 35.754,73 (3.750 x 972,53 / 102)

e) per il periodo decorrente dal giorno successivo dalla scadenza dei trenta mesi suddetti o dal giorno dell'utilizzazione delle derivazioni secondarie di cui all'art. 12, e sino a quando la quota d'invaso sarà limitata a 1710 mt. s.l.m., l'annuo canone di Lire 51.701.367. = in ragione di Lire 1.312/Kw sulla potenza di Kw 39.406,53 (4.133 x 972,53 / 102)

Tale canone dovrà essere corrisposto anticipatamente, anche se il subconcessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto od in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera b) dell'art. 17 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285 e del penultimo comma della legge 18.10.1942 n. 1434.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalle date sopra stabilite, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale. Al riguardo e per un periodo di anni 5 dalla data del decreto di subconcessione l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285. Di conseguenza il subconcessionario è tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessari e permettere loro il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.

Pertanto, il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati a decorrere dal 16.3.1954 al 19.4.1978 è di Lire 936.210.615= da tale somma vanno dedotte Lire 775.733.573= già concordate come corrisposte in precedenza; di conseguenza rimane da versare da parte dell'E.N.E.L. la somma di L. 160.477.042.

Art. 14

Pagamenti e Depositi

All'atto della firma del precedente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale dell'importo di Lire 160.477.042 di cui all'articolo precedente come da quietanza n. .... in data .....................;

b) il versamento, presso la suddetta Tesoreria, della somma di Lire 1.342.333 come da quietanza n. 3724 in data 5 settembre 1977 pari ad 1/40 del canone annuo fissato dal precedente articolo 13, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 21.12.1961 n. 1501;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire 500.000.= come da quietanza n. .... in data ..................... per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione;

Restano poi a carico dell'ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione atti, copia di disegni, dei documenti, ecc..., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta.

Art. 15

Sovracanoni

Per il sovracanone annuo a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nell'accordo E.N.E.L./Consorzio 23.4.1975. Per il sovracanone a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario sia dell'Amministrazione Regionale, valgono le norme contenute nella convenzione S.I.P./Regione 28.9.1962.

Art. 16

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.56, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Art. 17

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio ad Avise presso la Centrale.

Aosta, lì

L'ENTE SUBCONCESSIONARIO

E.N.E.L.-Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

Compartimento di Torino

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