Objet du Conseil n. 552 du 21 décembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 552/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1977, N. 45, E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1978, N. 13".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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L'art. 32 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta) ha ricondotto sotto la normativa del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 la disciplina del personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Regione, assimilandola a quella del personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie.
In conseguenza, è necessario adeguare alla suddetta normativa le norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole materne regionali, adottate con la legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, modificando quest'ultima nelle parti non più applicabili.
Nel contempo occorre abrogare la legge regionale 15 maggio 1978, n. 13, concernente l'immissione di insegnanti incaricate a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti delle scuole materne della Regione, per dare applicazione alle norme contenute nel titolo III - capo I della legge 9 agosto 1978, n. 463 che, agli effetti di analoga immissione nel corrispondente ruolo statale, dettano modalità diverse.
Per questi fini è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, composto di sei articoli.
Il primo comma dell'art. 1, in ossequio alle prescrizioni contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), estende l'accesso ai ruoli delle scuole materne regionali anche agli aspiranti di sesso maschile.
Con il secondo comma si sopprimono i riferimenti al concorso per soli titoli, in conformità dell'art. 33 cpv. della legge 9 agosto 1978, n. 463, che ha abrogato la normativa della sessione II del capo II del titolo II del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Il terzo comma estende al personale direttivo e docente della scuola materna le disposizioni della l.r. 26 aprile 1977, n. 33 in materia concorsuale.
Il quarto comma abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della l.r. n. 45/1977, in quanto in materia deve ritenersi applicabile l'art. 26 della legge n. 463/1978.
Con l'articolo 2 si integrano le disposizioni sull'accertamento della conoscenza della lingua francese, di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1977, estendendo al personale della scuola materna la normativa di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 della l.r. n. 23/1977 e alla l.r. 8.8.1977, n. 54.
Il primo comma dell'art. 3 applica al personale direttivo e docente della scuola materna gli artt. 2 e 6 del D.P.R. n. 861/1975, così come sono stati recepiti negli artt. 2 e 9 della l.r. n. 23/1977. La relativa decorrenza è fissata dalla data di entrata in vigore della legge n. 196/1978.
Con il secondo comma si propone, in conformità del primo comma, l'abrogazione del 2° comma dell'art. 9 della l.r. n. 45/1977.
L'art. 4 modifica l'orario obbligatorio di servizio del personale docente, fissato dall'ultimo comma dell'art. 10 della l.r. numero 45/1977, uniformandolo all'orario in vigore nelle corrispondenti scuole statali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 463/1978, salvo il prolungamento derivante dall'attività educativa bilingue, da definirsi con provvedimento dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.
L'art. 5, in analogia con l'art. 6 della legge n. 463/1978, prevede l'immissione a ruolo delle insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole regionali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, secondo le procedure indicate nella citata legge statale. Conseguentemente, la l.r. n. 13/1977 viene abrogata.
Chiude l'art. 6 con le formule di rito.
Nessun nuovo, maggior onere discende dalla presente legge a carico del bilancio della Regione.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il provvedimento.
Il Consigliere COUT esprime delle perplessità relative non tanto sulle finalità che il disegno di legge in questione si propone e che consistono nell'immissione in ruolo del personale insegnante nelle Scuole materne e nell'adeguamento a quanto disposto da varie leggi nazionali, ma sul fatto che in tale adeguamento non si tenga sufficientemente conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge statale n. 463, la cosiddetta "legge sul precariato".
Infatti il disegno di legge all'articolo 4 modifica l'orario obbligatorio precedentemente fissato dall'articolo 10 della L.R. n. 45 del 1977, uniformandolo all'orario in vigore nelle Scuole materne statali, prevedendo però la possibilità che l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con proprio provvedimento, sentite le OO.SS., possa fissare un prolungamento dell'orario per consentire l'attività educativa in lingua francese.
Sostiene che in tal modo la fissazione dell'orario viene ad essere delegata all'Assessore alla Pubblica Istruzione, mentre essa dovrebbe al limite essere definita con un provvedimento del Consiglio regionale.
Dato che a giustificazione del prolungamento d'orario si adduce la necessità di consentire lo svolgimento dell'attività educativa in lingua francese, fa presente che l'insegnamento del francese non dovrebbe essere limitato a due ore e mezza la settimana; del resto l'Assessorato della Pubblica Istruzione assume a favore del francese altre iniziative quali i corsi all'estero per insegnanti, i corsi di aggiornamento che vengono svolti in gran parte in francese, mentre dovrebbe sviluppare ulteriormente i metodi audiovisivi.
Per questi motivi annuncia l'intenzione del Gruppo Comunista di presentare degli emendamenti al disegno di legge tendenti a far sì che esso accolga lo spirito dell'articolo 9 della legge statale n. 463 per quanto riguarda la modifica dell'orario di servizio, la possibilità di estendere l'orario giornaliero di funzionamento delle Scuole materne fino a 10 ore e di assegnare ad ogni sezione due insegnanti.
Afferma che questi ultimi due punti sono particolarmente importanti perché l'estensione dell'orario giornaliero a 10 ore comporta la possibilità di instaurare il tempo pieno la qual cosa, anche se in Valle d'Aosta può procurare delle difficoltà nei Comuni più piccoli, risponde ad esigenze profondamente sentite nell'attuale società ed è quindi importante il fatto che anche il disegno di legge regionale attualmente in discussione preveda tale possibilità.
Quanto all'assegnazione di due insegnanti per ogni sezione, questa innovazione consentirebbe di eliminare la figura dell'assistente che attualmente coadiuva e sostituisce l'insegnante nell'assistere i bambini durante la refezione.
Contesta l'affermazione di chi sostiene che istituzionalizzare le due insegnanti comporterebbe un raddoppio del personale perché, a prescindere dal fatto che si può ricorrere al consolidamento delle classi in cui il numero dei bambini è ristretto, occorre tener presente che l'affiancamento di una nuova insegnante a quella preesistente non sarebbe automatico, dato che l'emendamento nella sua seconda parte prevede per l'istituzione di una seconda insegnante il previo parere del Consiglio di gestione delle Scuole materne regionali.
Il Consigliere DUJANY dichiara che l'illustrazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione è parsa particolarmente asettica e non sufficientemente esauriente.
Formula quindi le seguenti richieste di chiarimenti relative agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge:
a) quali differenze prevede, in materia di accertamento linguistico, l'attuale disegno di legge rispetto alla situazione precedente;
b) quali sono le differenze che l'attuale disegno di legge introduce rispetto alla normativa precedente per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico ed il trattamento previdenziale;
c) le differenze riguardo l'orario.
Il Consigliere RICCARAND fa presente che il disegno di legge sottoposto attualmente all'esame del Consiglio rappresenta l'applicazione, oltre che dell'articolo 32 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, anche della legge statale n. 463, la cosiddetta "legge sul precariato", perché essa nelle sue finalità avrebbe dovuto eliminare il fenomeno del precariato nella scuola.
In realtà essa rappresenta un'involuzione nel mondo della scuola rispetto alle conquiste degli anni precedenti, perché prevede una lunga attesa prima che gli insegnanti già abilitati vengano immessi in ruolo.
Ancor più grave è la situazione per gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione, dato che la legge n. 463 prevede l'abolizione dei corsi abilitanti e la scomparsa della possibilità di ottenere l'ammissione in ruolo per soli titoli ritornando così al vecchio sistema anacronistico e superato del reclutamento attraverso concorsi.
Malgrado ciò la legge n. 463 presenta in alcuni articoli degli aspetti positivi. In particolare l'articolo 9, che riguarda le Scuole materne, contiene delle importanti innovazioni prevedendo la possibilità che l'orario giornaliero possa essere elevato a dieci ore, che in ciascuna sezione siano assegnate due insegnanti e che l'orario settimanale delle insegnanti di Scuola materna sia ridotto da trentadue a trenta ore settimanali, con l'aggiunta di venti ore mensili come attività di preparazione, programmazione e coordinamento fra insegnanti, per cui si giunge ad un totale di trentacinque ore settimanali.
Il difetto principale del presente disegno di legge consiste nel fatto che esso non tiene in alcun conto quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 463 determinando una situazione di abnormità della Scuola materna regionale nei confronti della Scuola materna statale.
Ed è proprio al fine di far sì che anche il disegno di legge regionale introduca le innovazioni fissate dall'articolo 9 della legge n. 463 che il Gruppo di Democrazia Proletaria presenta, assieme al Gruppo Comunista, gli emendamenti già illustrati dal Consigliere Cout.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO comincia col rispondere alle domande formulate dal Consigliere Dujany.
Fa presente che l'articolo 2 regolante l'accertamento linguistico per la piena conoscenza della lingua francese è dovuto al fatto che già la L.R. n. 45 del 1977 all'articolo 7 recitava: "L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambienti bilingue in conformità dell'art. 39 e 40 dello Statuto".
Ma il riferimento più preciso dell'articolo in questione deve essere fatto con l'articolo 6 della L.R. n. 23 del 1977 concernente le norme di attuazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, meglio conosciuto sotto il nome di Decreto delegato per la Valle d'Aosta, nel quale era detto: "L'accertamento consiste in una prova scritta e una prova orale nel corso del quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana non senza riguardo ai programmi di insegnamento vigenti nelle relative Scuole".
Quanto allo stato giuridico ed economico del personale insegnante, l'unico cambiamento riguarda l'orario scolastico.
Ciò è dovuto al fatto che in Valle d'Aosta la L.R. n. 45 del 1977 aveva equiparato lo stato giuridico del personale della Scuola materna a quello del personale della Scuola elementare, ma ora, avendo la legge statale n. 463 diminuito di due ore l'orario di insegnamento nelle Scuole materne, è necessario operare un adeguamento riducendo l'orario settimanale delle Scuole materne regionali da trentadue a trenta ore.
Occorre però tener conto del fatto che in Valle d'Aosta è previsto un prolungamento d'orario per lo svolgimento dell'attività in lingua francese e dato che tale prolungamento è fissato per le Scuole elementari in tre ore e mezzo alla settimana, ha ritenuto di proporre alle OO.SS. un prolungamento di due ore e mezzo settimanali, tenuto conto del fatto che l'orario settimanale nella Scuola materna è di trenta ore e non di ventiquattro come nella Scuola materna.
Afferma che un prolungamento d'orario inferiore alle due ore e mezzo sarebbe immorale, in considerazione del fatto che per tale prolungamento d'orario viene corrisposto alle insegnanti un'indennità di lingua francese pari al 25% dell'intero stipendio, e, d'altra parte, accettando un prolungamento di una sola ora si verrebbe a creare una sperequazione rispetto alle insegnanti delle Scuole elementari per le quali il prolungamento è fissato in due ore e mezza.
Quanto alla doppia insegnante, rammenta ai Consiglieri Cout e Riccarand che non è possibile equiparare la figura giuridica delle Assistenti statali con quella delle giovani impropriamente chiamate "assistenti" assunte da vari Comuni della Valle d'Aosta con un contratto di lavoro a tempo determinato ed il cui lavoro consiste nel sostituire o coadiuvare il personale insegnante nel corso della refezione.
Conclude manifestando la disponibilità dell'Assessorato da lei diretto a portare l'orario giornaliero a dieci ore, ma ricorda che la Circolare ministeriale esplicativa della legge n. 463 ha specificato come per l'allungamento dell'orario giornaliero sia necessario il parere favorevole di almeno 15 genitori e questa condizione sarà estremamente difficile a realizzarsi in Valle d'Aosta, dato che ben 33 Scuole materne hanno un numero di allievi inferiori a 15.
Il Consigliere RICCARAND si dichiara in disaccordo sull'interpretazione fornita dall'Assessore alla Pubblica Istruzione alla serie di norme che ha appena illustrato.
In particolare ritiene che l'interpretazione fornita, circa il fatto che il prolungamento d'orario nella Scuola materna ed elementare sia un prolungamento dell'orario d'insegnamento, sia restrittiva, perché la L.R. 21 giugno 1977, al 2° comma dell'articolo 8, precisa che al personale della Scuola materna "è corrisposto, per il prolungamento d'orario dovuto derivante dell'attività educativa bilingue, una indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle Scuole elementari con legge regionale 2.2.1968 n. 1 e successive modificazioni".
E la L.R. 2 febbraio 1968 n. 1, all'articolo 1, parla di prolungamento di orario scolastico, ma non di orario di insegnamento, per cui nulla vieta, a suo avviso, che il prolungamento d'orario avvenga in attività di preparazione o di coordinamento che costituiscono anch'esse un servizio svolto dall'insegnante.
Ritiene che non sia valida neanche l'affermazione che un prolungamento d'orario di due ore e mezzo sia necessario per permettere un'educazione bilingue, perché tutta l'attività educativa dovrebbe essere impostata in senso bilingue, anche se, a suo avviso, il bilinguismo è una limitazione e occorrerebbe piuttosto parlare di plurilinguismo.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento che si creerebbe rispetto agli insegnanti delle Scuole elementari nel caso in cui il prolungamento di orario scolastico per le Scuole materne si riducesse a una sola ora, asserisce che tale sperequazione è più apparente che reale, dato che le Scuole materne hanno un orario settimanale superiore rispetto a quello delle Scuole elementari.
Per quanto riguarda la questione della doppia insegnante, anche se ammette che l'asserzione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione può avere una sua parte di verità, occorre ugualmente tener presente l'innovazione introdotta da tale provvedimento nella concezione pedagogica della Scuola materna, rompendo per la prima volta il rapporto fra singolo insegnante ed allievo ammettendo invece la copresenza di due insegnanti, e questa innovazione dovrebbe quindi essere introdotta, seppure per gradi, anche nella Scuola materna valdostana.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola nell'argomento in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 e 3
Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati da parte dei Consiglieri Cout e Riccarand rispettivamente i seguenti emendamenti:
- Sostituire le parole "salvo il prolungamento d'orario derivante dall'educazione bilingue, le cui modalità saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione sentite le OO.SS." con le parole: "con un prolungamento d'orario di 4 ore mensili per l'aggiornamento e per la programmazione delle attività in lingua francese nelle ore di insegnamento bilingue".
- Aggiungere il seguente nuovo terzo comma:
"Al funzionamento delle Scuole materne regionali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge statale 9.8.1978, n. 463. Si applica altresì il comma quarto dell'articolo 9 della legge statale 9.8.1978, n. 463 con l'aggiunta dopo "turno antimeridiano" delle seguenti parole: "o antimeridiane e pomeridiane, anche su proposta del Consiglio di gestione".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di non poter accogliere gli emendamenti presentati dai Consiglieri Cout e Riccarand proprio perché la L.R. 2 febbraio 1968, n. 1 parla di prolungamento di orario scolastico, il quale non può essere che il prolungamento dell'orario di apertura delle scuole; ribadisce che il prolungamento d'orario di una sola ora settimanale per gli insegnanti delle Scuole materne sarebbe una sperequazione nei confronti degli insegnanti delle Scuole elementari.
Il Consigliere COUT annuncia la propria intenzione di mantenere gli emendamenti perché, pur non essendo contrario al disegno di legge nel suo complesso, ritiene che esso debba essere emendato per consentire un adeguamento a quella parte della legislazione nazionale che consentirebbe di introdurre importanti innovazioni anche nella Scuola materna valdostana.
Si dà atto che gli emendamenti summenzionati non sono approvati con voti favorevoli nove e voti contrari sedici (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli sedici e voti contrati nove (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articoli 5 e 6
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventisei;
- Consiglieri votanti: diciassette;
- Voti favorevoli: diciassette;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Riccarand e Tonino.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13".
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Disegno di legge regionale n. 38
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......................................................... n. ..... : "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1977, N. 45 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1978, N. 13".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli aspiranti di sesso maschile, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, dopo la parola "esami" sono soppresse le seguenti: "e concorsi per soli titoli".
Il terzo comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:
"I concorsi per il personale direttivo e docente della scuola materna sono indetti secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23".
Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è abrogato.
Art. 2
Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e l'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.
Art. 3
Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è sostituito dai seguenti:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge".
"Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23".
Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è abrogato.
Art. 4
Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è sostituito dal seguente:
"Al personale insegnante si applicano, per quanto concerne l'orario obbligatorio di servizio, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo il prolungamento d'orario derivante dall'educazione bilingue, le cui modalità saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione sentite le organizzazioni sindacali".
Art. 5
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato delle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349 e all'art. 7 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.
L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 e con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione in analogia al corrispondente decreto ministeriale.
La legge regionale 15 maggio 1978, n. 13 è abrogata.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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