Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 890 du 18 novembre 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 890/XIII - Reiezione della proposta di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)".

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), è inserito il seguente:

"2bis. Nei Comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti, il consiglio comunale può essere sostituito dall'Assemblea degli elettori. In tale caso, la popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'indizione del referendum di cui all'art. 18ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è aggiunta la seguente:

"hbis) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica unica dirigenziale;".

2. Dopo la lettera hbis) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, come aggiunta dal comma 1, è aggiunta la seguente:

"hter) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione o da essa controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 32bis)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Articolo 32bis

(Rappresentanza dei generi nelle liste)

1. Nelle liste dei candidati al consiglio comunale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 3 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da non meno di 5 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 15 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.".

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 la cifra: "100" è sostituita dalla cifra: "50".

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 53)

1. Al comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "tre quinti".

Articolo 7

(Modificazione all'articolo 57)

1. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 le parole: "due terzi" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: "tre quinti".

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 59)

1. L'articolo 59 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare una preferenza per il candidato della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, limitatamente ad una sola lista.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome del candidato prescelto, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per il candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il prescelto ed i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a una, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Organi)

1. Sono organi del Comune:

a) l'Assemblea degli elettori o il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco ed il Vicesindaco.".

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Articolo 18bis

(Autonomia statutaria)

1. Nei Comuni fino a 300 abitanti lo statuto comunale può stabilire la forma di rappresentanza scegliendola tra quelle indicate all'articolo 18, comma 1, lettera a).".

Articolo 11

(Inserimento dell'articolo 18ter)

1. Dopo l'articolo 18bis della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 18ter

(Referendum)

1. La disposizione dello statuto comunale che prevede quale forma di rappresentanza l'Assemblea degli elettori, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), è sottoposta obbligatoriamente a referendum tra gli elettori del Comune.

2. La disposizione di cui al comma 1 è da considerare approvata qualora alla consultazione partecipi la maggioranza degli elettori del comune e qualora la proposta ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Il referendum, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con legge regionale, si effettua entro l'anno precedente quello delle elezioni del Comune interessato.

4. Il referendum non può essere riproposto prima di due legislature successive allo svolgimento del referendum stesso.".

Articolo 12

(Inserimento del Capo Ibis)

1. Dopo l'articolo 18ter della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"CAPO IBIS

ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI".

Articolo 13

(Inserimento dell'articolo 18quater)

1. Dopo l'articolo 18ter della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 11, e all'interno del Capo Ibis, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

"Articolo 18quater

(Assemblea degli elettori)

1. L'Assemblea degli elettori è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è composta dai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

2. L'Assemblea degli elettori si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

3. L'Assemblea degli elettori può inoltre riunirsi su richiesta del Sindaco, del Presidente della stessa o di un numero di elettori stabilito dallo statuto comunale.

4. Gli elettori facenti parte dell'Assemblea hanno diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea stessa;

b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti l'attività del Comune;

c) di ottenere dagli uffici comunali tutti gli atti e le notizie utili all'espletamento delle proprie funzioni.

5. Le sedute dell'Assemblea degli elettori sono pubbliche.

6. Il Sindaco, il Vicesindaco e gli assessori partecipano di diritto all'Assemblea degli elettori, senza diritto di voto, nel caso in cui non ne facciano parte.".

Articolo 14

(Inserimento dell'articolo 18quinquies)

1. Dopo l'articolo 18quater della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 13, e all'interno del Capo Ibis, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

"Articolo 18quinquies

(Competenze dell'Assemblea degli elettori)

1. L'Assemblea degli elettori ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;

b) regolamento dell'Assemblea;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV;

f) istituzione e ordinamento dei tributi;

g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

h) i criteri per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.".

Articolo 15

(Inserimento dell'articolo 18sexies)

1. Dopo l'articolo 18quinquies della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 14, e all'interno del Capo Ibis, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

"Articolo 18sexies

(Regolamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea degli elettori, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento della stessa, che prevede, in particolare:

a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea, ivi compresi i termini e le procedure per la convocazione;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

c) la disciplina del diritto di iniziativa degli elettori facenti parte dell'Assemblea;

d) l'organizzazione interna dell'Assemblea, ivi compresa la previsione di un Presidente e l'eventuale istituzione di commissioni;

e) le modalità ed i limiti per la presentazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.".

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) esame della condizione degli eletti;

b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

c) elezione della Commissione elettorale comunale;

d) statuto del Comune;

e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;

f) statuto delle aziende speciali;

g) regolamento del Consiglio;

h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;

i) rendiconto;

j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;

k) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV;

l) istituzione e ordinamento dei tributi;

m) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici, comprese le progettazioni preliminari e definitive;

o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;

q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

s) regolamenti;

t) piani, programmi e progetti;

u) dotazione organica del personale;

v) partecipazione a società di capitali;

w) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

x) determinazione delle tariffe di cui alla lettera w);

y) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

z) acquisti e alienazioni di immobili;

aa) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.".

Articolo 17

(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna nella Giunta, ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

Articolo 18

(Inserimento dell'articolo 23bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

"Articolo 23bis

(Interrogazione popolare)

1. Ogni cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune ha diritto di interrogare la Giunta comunale in ordine a problematiche di interesse della cittadinanza. La Giunta vi risponde nell'Assemblea degli elettori o nel corso di una seduta del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno.".

Articolo 19

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Président - Maintenant on passe à l'examen article par article de la proposition de loi n° 52. Il punto n. 29 è stato ritirato, adesso votiamo la proposta di legge n. 52 presentata dal gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau. È evidente che, se non passa l'articolo 1, la proposta decade.

La parole au Conseiller Donzel sur l'article 1er.

Donzel (PD) - Solo per correttezza nei confronti di chi ha lavorato e prodotto un testo di legge ed è arrivato fino qui, ci sono delle parti che condividiamo e altre che non condividiamo, l'obiettivo vale per Vallée d'Aoste Vive-Renouveau come per il testo della maggioranza, l'auspicio era quello di arrivare qui con un testo condiviso, quindi ci sarà un'astensione sul vostro testo di legge, che è stato sicuramente un contributo importante, ma non possiamo dire che qui c'è un confronto fra una legge migliore e una non legge. Era altra l'idea del lavoro che ci aveva visto coinvolti fin dall'inizio. Astensione.

Si dà atto che alle ore 20,03 il Consigliere Segretario Tibaldi lascia l'aula e non partecipa alla votazione dell'oggetto.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 4

Contre: 25

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - La proposition de loi n° 52 est repoussée.