Objet du Conseil n. 888 du 18 novembre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 888/XIII - Disegno di legge: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati".
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di attività trasfusionali, allo scopo di conseguire le seguenti finalità:
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) un'efficace tutela della salute della collettività, attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;
c) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e dei trapianti.
2. La presente legge disciplina, in particolare, le attività trasfusionali, le quali si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, nonché la produzione di farmaci emoderivati.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali, il frazionamento con mezzi fisici semplici e la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale;
b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo e autologo;
c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;
d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale;
e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati;
f) emovigilanza: il sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di emocomponenti trasfusi.
Articolo 3
(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche)
1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate su persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.
3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio consenso informato al momento del parto.
4. Per l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore e della donatrice e per le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, si applicano i protocolli definiti con decreto del Ministro competente in materia di salute di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).
Articolo 4
(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)
1. Il sangue non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori e oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.
2. Le attività trasfusionali rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e i relativi costi sono a carico della Regione.
Articolo 5
(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale)
1. I servizi e le prestazioni erogabili dalle strutture dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), in rapporto alle specifiche competenze disciplinari e alla programmazione definita secondo le modalità di cui all'articolo 10, con esenzione dalla partecipazione alla spesa in materia di attività trasfusionali, comprendono:
a) le attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale, consistenti:
1) nell'esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;
2) nella raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) nella lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati;
4) nell'esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
5) nella conservazione e nel trasporto del sangue e degli emocomponenti;
6) nella cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre Regioni;
7) nella collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
8) nella trasmissione al centro regionale di coordinamento e nella compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate;
9) nelle indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e nella prevenzione della malattia emolitica del neonato, nonché nella tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;
10) nelle attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
11) nella gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;
12) nella gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
13) nel servizio di tipizzazione tissutale;
14) nella tenuta di un registro di donatori di midollo osseo e di donatori tipizzati per il sistema genetico HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo);
b) le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza, consistenti:
1) nell'esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
2) nella verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;
3) nell'assegnazione e nella distribuzione del sangue e degli emocomponenti;
4) nel supporto trasfusionale nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza sanitaria;
5) nella pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
6) nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e dell'emodiluizione;
7) nello svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8) nella raccolta di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;
9) nella promozione del buon uso del sangue;
10) nella funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
11) nelle ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;
c) la promozione della donazione del sangue.
Articolo 6
(Strutturazione della rete trasfusionale regionale)
1. Le attività trasfusionali sono espletate da una rete di strutture con compiti operativi, di programmazione e controllo o consultivi, quali:
a) il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT), avente per bacino d'utenza l'intero territorio regionale e collocato presso l'Ospedale regionale Umberto Parini - Hôpital régional Umberto Parini, che svolge anche le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);
b) le sedi di raccolta periferiche gestite direttamente dal SIMT o le unità di raccolta associative;
c) la struttura regionale competente in materia di attività trasfusionali, di seguito denominata struttura competente;
d) la commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'articolo 9;
e) le associazioni e le federazioni di donatori di sangue;
f) il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (COBUS).
2. Le funzioni e i compiti delle diverse strutture della rete trasfusionale regionale sono disciplinate dal piano sangue e plasma di cui all'articolo 10, comma 2.
Articolo 7
(Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue)
1. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e regionale, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.
2. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 1 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge secondo le indicazioni fissate dal Ministro competente in materia di salute, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), e convenzionate con l'Azienda USL, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della l. 219/2005.
Articolo 8
(Contributi regionali)
1. Nell'ambito dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione favorisce l'attività delle associazioni e delle federazioni di cui all'articolo 7 e la loro organizzazione sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, i criteri per la concessione del contributo annuo a favore delle articolazioni territoriali delle associazioni e delle federazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005 e operanti nel territorio regionale, in misura proporzionale al perseguimento degli obiettivi concordati annualmente con la commissione medesima. I contributi sono concessi in un'unica soluzione, entro il 31 luglio successivo a quello dell'anno di riferimento, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
3. Il dirigente della struttura competente, sentita la commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, concede inoltre, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, ai comitati regionali o ai corrispondenti organismi delle associazioni e delle federazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005 e operanti nel territorio regionale contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attività, secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del contributo erogabile, sulla base del bilancio di previsione dell'anno in corso, calcolato secondo i criteri di cui al comma 5;
b) liquidazione del 50 per cento del contributo, entro il 31 luglio dell'esercizio in corso;
c) liquidazione del saldo del contributo, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa presentazione, entro il 10 maggio di ogni anno, da parte delle associazioni o delle federazioni interessate, di apposita domanda alla struttura competente, corredata del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere regolarmente approvati dai rispettivi organi collegiali.
5. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 3 è pari al 90 per cento della differenza fra il totale delle entrate derivanti dai contributi associativi, esclusi quelli erogati dalla Regione, e da donazioni varie e il totale delle uscite risultanti dal bilancio di previsione del comitato regionale o del corrispondente organismo dell'associazione o della federazione per l'esercizio in corso.
6. Qualora, ad esercizio concluso, risulti dal conto consuntivo dell'associazione o della federazione un avanzo di amministrazione, il contributo di cui al comma 3 è ridotto in misura pari all'avanzo stesso. Non sono considerati avanzi di amministrazione le somme accantonate per la realizzazione di progetti, aventi anche durata pluriennale, approvati in sede di bilancio di previsione.
7. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.
Articolo 9
(Commissione regionale tecnico-consultiva)
1. Presso la struttura competente opera la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue.
2. La commissione è nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente in materia di sanità o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato;
c) dal direttore sanitario dell'Azienda USL o da un suo delegato;
d) dal direttore del SIMT o da un suo delegato;
e) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni o dalle federazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005 e operanti nel territorio regionale, in numero proporzionale a quello dei soci donatori di sangue di ciascuna, con un minimo di un rappresentante se l'associazione o la federazione ha un numero di soci donatori di sangue pari o superiore al 12,5 per cento del totale. Qualora le associazioni o le federazioni che raggiungono il 12,5 per cento del totale dei donatori risultino superiori a quattro, sono prescelti i rappresentanti delle quattro associazioni o federazioni con il maggior numero di soci donatori.
3. Nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale vigente, la commissione:
a) acquisisce i dati sulla raccolta e sull'utilizzo del sangue donato nella regione;
b) esprime pareri in merito agli accordi tra l'Azienda USL e le associazioni o le federazioni di cui all'articolo 7;
c) esprime pareri e formula proposte in merito alla programmazione, all'organizzazione generale e al relativo finanziamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e di promozione della donazione, in rapporto agli obiettivi del piano sangue e plasma di cui all'articolo 10, comma 2;
d) esprime pareri e formula proposte in merito alle modalità di prelievo e raccolta del sangue, con particolare riferimento all'afflusso dei donatori nelle sedi e unità di raccolta e al soddisfacimento delle situazioni di emergenza;
e) esprime pareri e formula proposte in merito al coordinamento delle attività di cui alla presente legge fra le diverse strutture della rete trasfusionale regionale;
f) esprime pareri e formula proposte in merito all'assegnazione e distribuzione del sangue raccolto ad uso trasfusionale e alla sua migliore utilizzazione;
g) esprime pareri e formula proposte in merito alle modalità di definizione degli obiettivi promozionali, di reclutamento di nuovi donatori, di partecipazione alla pianificazione della raccolta di sangue ed emoderivati che le associazioni o le federazioni di cui all'articolo 7 si impegnano a raggiungere;
h) verifica i risultati dell'attività di programmazione di cui alla lettera g), al fine della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8.
4. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno, per la definizione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera g). La commissione si riunisce, inoltre, su motivata richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Articolo 10
(Programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza regionale di sangue ed emoderivati e di concorrere al perseguimento della medesima autosufficienza a livello statale, la Regione:
a) promuove la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e delle federazioni di cui all'articolo 7;
b) istituisce il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello statale;
c) definisce annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale e interregionale e i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
d) definisce le modalità per la stipulazione di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio del plasma alle aziende produttrici e i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti;
e) cura i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche;
f) effettua il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale;
g) attiva programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;
h) promuove attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;
i) promuove l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche in forma consortile tra aziende di regioni diverse;
j) elabora specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti;
k) definisce gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale e interregionale e per l'assistenza in materia trasfusionale;
l) definisce la composizione e le modalità di partecipazione al COBUS dei rappresentanti delle associazioni e delle federazioni di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità organizzative, le funzioni e i compiti delle strutture della rete trasfusionale regionale di cui all'articolo 6 nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tramite il piano sangue e plasma, atto di programmazione regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 9.
Articolo 11
(Accreditamento delle strutture trasfusionali)
1. Le strutture trasfusionali che intendono ottenere l'accreditamento devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di accreditamento di strutture in ambito sanitario.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti per l'accreditamento e la durata del medesimo, le procedure per la richiesta, per la verifica dei requisiti ed eventuali misure di controllo atte a garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accreditamento siano rispettate, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia e tenuto conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 della l. 219/2005.
Articolo 12
(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia:
a) adotta tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tal fine, emana atti di indirizzo affinché le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dei dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale;
b) emana atti di indirizzo affinché le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati relativi alle informazioni fornite e a quelle richieste ai donatori, all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni e ai test effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti;
c) provvede all'istituzione di un sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione e alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti;
d) emana atti di indirizzo affinché tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La gestione del sistema di qualità riguarda l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali e in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità;
e) adotta misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione;
f) adotta misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e statali di formazione per le attività trasfusionali.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti con le modalità definite nel piano sangue e plasma di cui all'articolo 10, comma 2.
Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge è determinato in euro 119.500 per l'anno 2010 e in euro 121.900 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nel medesimo obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), al capitolo 61265 (Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano);
b) 27 agosto 1994, n. 63 (Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano)).
Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Secrétaire Emily Rini.
Rini (UV) - Merci, M. le Président. Cari colleghi e care colleghe, il disegno di legge regionale n. 62 oggi al nostro esame è un provvedimento di riordino e di adeguamento in materia di attivita trasfusionali e di produzione degli emoderivati alla luce delle copiose variazioni normative statali ed europee. Permettetemi poi di sottolineare con grande soddisfazione, anche personale, come il presente disegno di legge, rispetto alla legge regionale n. 60 del 22 dicembre 1980 attualmente vigente in materia, regolamenta il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale. Sempre in quest'aula consiliare, con l'appoggio di tutti i colleghi, ho presentato congiuntamente al Consigliere Gianni Rigo, una mozione che aveva ad oggetto proprio la materia della donazione del cordone ombelicale. Non starò oggi qui a tediarvi ricordando nuovamente l'importanza ed il valore di tale gesto, poiche già lo feci in occasione della presentazione della mozione prima citata. Vorrei ricordare però come in quella occasione avevo percepito, soprattutto in seguito all'intervento dell'amico e collega Tibaldi, una scarsa fiducia nei confronti di una possibile e concreta realizzazione di questo importante obiettivo. Il collega Tibaldi infatti aveva, in maniera molto puntuale e precisa ricordato come questa materia non fosse nuova a quest'aula, poiché svariate volte nel passato vi erano state discussioni e solleciti rivolti in questa direzione tristemente caduti nel vuoto. Credo sia importante evidenziare le situazioni di inefficienza, ma credo sia altrettanto importante e fondamentale sottolineare anche le situazioni di efficienza. Proprio per questo motivo permettetemi di ringraziare sinceramente l'Assessore alla sanità Laniéce in primis e tutto il suo staff, che hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti di questo tema così importante e delicato, attivandosi in maniera operosa per poter far sì che la donazione cordonale diventi realtà anche in Valle d'Aosta. Il mio ringraziamento va esteso anche al personale dell'USL, che sarà insieme alle donatrici l'attore principale di questo progetto, che si sta attivando con grande professionalità ed impegno per il raggiungimento di questo importante obiettivo rendendo operativo il punto prelievo del cordone ombelicale presso il nosocomio valdostano.
Si tratta di un provvedimento che garantirà l'autosufficienza e la sicurezza nel settore sangue attraverso però l'atto di libera donazione generosa e non retribuita, così come è nella cultura propria del nostro popolo e nello spirito delle nostre leggi fondamentali. È con grande orgoglio patriottico che mi sento in dovere, in questa sede, di ricordare come il popolo valdostano sia particolarmente sensibile al valore della donazione del sangue essendo non solamente autosufficiente al proprio fabbisogno, ma in grado di soddisfare le richieste provenienti da altre regioni.
Pour ce qui est du contenu spécifique du projet de loi, ce dernier vise à atteindre les objectifs suivants: garantir l'autosuffisance régionale et contribuer à l'autosuffisance nationale en sang, en composants du sang et en médicaments dérivés du sang; atteindre des niveaux de sécurité plus élevés tout au long du processus comprenant le don et la transfusion de sang, en garantissant une sauvegarde plus efficace de la santé des donneurs, d'une part, et des receveurs, d'autre part; prévoir des conditions uniformes pour les services de transfusion sur tout le territoire régional; favoriser le développement de la médecine transfusionnelle, ainsi que la bonne utilisation du sang.
In tema di contributi poi, a differenza della previsione di quote statiche, fisse previste dalla legge regionale n. 60/1980, proprio per consentire la promozione dell'attività delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue, il disegno di legge in esame prevede la corresponsione annuale alle articolazioni territoriali di tali enti di contributi determinati in misura proporzionale al raggiungimento di obiettivi concordati di anno in anno, andando così a valorizzare e premiare l'efficienza, un principio questo che viene spesso annunciato e in questo disegno di legge finalmente concretizzato. La Regione potrà inoltre corrispondere ai comitati regionali o ai corrispondenti organismi delle associazioni e delle federazioni di donatori contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento delle attività.
Concludo analizzando un ultimo aspetto importante enunciato dall'articolo 9 del disegno di legge che disciplina la commissione regionale tecnico-consultiva. L'intervento normativo proposto rende paritetica tale commissione, che prende in considerazione le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, prevedendo la partecipazione di quattro rappresentanti designati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori operanti in Valle d'Aosta in numero proporzionale a quello dei soci donatori di sangue di ciascuna, oltre ai quattro rappresentanti designati dalla Regione.
Cari colleghi, siamo dunque chiamati oggi ad esprimerci su un disegno di legge, a parer mio, serio e ben strutturato che riorganizza la materia delle attività trasfusionali, tenendo conto delle novità introdotte dalle normative statali e comunitarie, con una particolare attenzione alle innovazioni e - fattore molto importante - orientata verso il futuro in campo medico-scientifico, introducendo la disciplina del prelievo di cellule staminali emopoietiche e da cordone ombelicale.
Président - La discussion est ouverte. Je vous rappelle que ce projet de loi a été approuvé en Ve Commission avec un avis favorable à la majorité et en IIe Commission avis favorable à l'unanimité avec un amendement. Il y a deux amendements: un amendement de la IIe Commission à l'article 13 et un amendement de l'Assesseur Lanièce.
La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.
Morelli (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Le projet de loi portant: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati", qui va supprimer la loi régionale n° 60/1980, transpose en les adaptant à la réalité et aux exigences locales les contenus de la loi de l'Etat n° 219/2005.
Le projet n° 62 contient des innovations importantes, telles que celles qui sont exprimées dans l'article 3 et se réfèrent en particulier à la donation du sang de cordon collecté lors de la naissance d'un enfant, dans le but d'utiliser les cellules souches hématopoïétiques qu'il contient pour traiter les cancers hématologiques et les leucémies. Par cette loi les parents qui le désirent pourront adhérer à la procédure concernant le don du sang de cordon à une structure publique, afin qu'il puisse être utilisé pour sauver des vies humaines. Il s'agit d'une intégration importante, qui va dans le sens d'une plus large diffusion de la culture de la solidarité. Sur cet argument le Conseil s'était déjà penché dans la législature passée, sans parvenir à une application concrète et dans cette législature la donation du sang de cordon a été relancée à travers une table ronde organisée par la FIDAS et par l'Association "San Michele Arcangelo" au mois de septembre 2008.
L'initiative, reprise par les collègues Rini et Rigo, auxquels nous rendons mérite, a été ponctuellement recueillie par le Conseil de la Vallée, qui a approuvé à l'unanimité une motion d'engagement, à laquelle notre groupe a donné un soutien convaincu, car nous pensons qu'il soit bien d'encourager dans notre région, qui est une région historiquement animée par l'esprit de solidarité, la culture de la donation et en ce sens nous avons appris en Ve Commission que les phases d'accreditamento du personnel et de la structure sont en cours et qu'aussitôt on pourra commencer à informer et sensibiliser la population quant à la donation du sang de cordon.
Pour ce qui est d'un autre aspect de la loi, celui qui concerne la participation des associations des donneurs de sang, nous avons dû constater que dans la phase de rédaction du projet de loi pas toutes les associations présentes en Vallée d'Aoste avaient été consultées et que ceci a donné lieu à des incompréhensions et à des divergences qui, à notre avis, devraient être possiblement évitées, lorsqu'il s'agit, comme en ce cas, de légiférer pour favoriser la participation active de toutes les associations et donc des citoyens à une cause noble et pour favoriser le développement de la culture de la donation, indépendamment de l'association de référence. La loi que nous allons supprimer fixait avec précision les critères pour l'allocation des contributions, ce qui n'est pas également clair dans le projet de loi n° 62, qui renvoie à la Junte, entendue la Commission régionale technique, la faculté de déterminer les critères pour l'allocation de la contribution annuelle. Nous souhaitons vivement, M. l'Assesseur, que dans le parcours d'actualisation le Gouvernement tiendra en juste compte les instances exprimées par toutes les associations, dans le respect du pluralisme et à tutelle aussi d'éventuelles associations, qui pourraient s'ajouter dans l'avenir. Et en ce sens nous vous invitons à vous y engager formellement. Merci.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Il disegno di legge alla nostra attenzione, come è stato detto molto bene dalle colleghe, disciplina le attività trasfusionali e la produzione degli emoderivati; in sostanza l'articolo 1 al comma 2 disciplina le attività trasfusionali che si fondano sulla donazione volontaria. Donazioni possiamo dire un po' speciali, donazioni che offrono un elemento vitale del nostro corpo e che trasmettono quindi forza e vitalità. Il sangue liquido che scorre nel nostro sistema arterovenoso non a caso viene associato da un punto di vista figurativo allo spirito e al vigore, ma anche alla discendenza e alla famiglia. Donare il proprio sangue diventa così un atto di suprema nobiltà, un aiuto a chi soffre e a chi ha bisogno di attingere dall'esistenza altrui per conservare la propria. In Valle d'Aosta è forte e diffusa la cultura della donazione, lo possiamo dire ed è già stato detto molto bene: i valdostani hanno sempre saputo dimostrare un profondo senso di solidarietà umana non solo di fronte a fatti drammatici. Donare è un gesto di apparente ordinaria solidarietà, un gesto che non ha clamori, che non risponde ad una scelta emozionale, ma ad un atto di vita quotidiana, perché ogni giorno da qualche parte c'è bisogno di sangue, anche se nessuna campagna mediatica accompagna il gesto. Un gesto di vera fratellanza che donne e uomini sconosciuti compiono a favore di altre donne e uomini sconosciuti; un gesto di rara e preziosa umanità il cui significato è direttamente legato alla vita. Ancor più profondo oggi nel nostro mondo ricco e moderno caratterizzato dall'egoismo in un tempo che è il prodotto della disgregazione dei legami sociali, di una società fortemente competitiva e utilitaristica. Donare vuol dire riconoscere che tutti, donne e uomini, sono uguali in un momento in cui le vicende della storia e della politica ripropongono un conflitto fra razze e culture che invece devono coesistere nel rispetto del fondamentale diritto alla vita in salute. La "cultura" della donazione del sangue - lo voglio ricordare - ha inoltre aperto le porte verso un'altra "cultura": quella della donazione degli organi. La nuova disciplina delle attività trasfusionali che siamo chiamati ad approvare è frutto di questa cultura e dell'impegno dei tanti e tanti anonimi donatrici e donatori a cui va il nostro sincero ringraziamento.
Una storia, una cultura che ha tracciato un solco preciso, netto e che il disegno di legge riprende e rafforza. Cosa voglio dire? La donazione del sangue in Valle d'Aosta ha compiuto quest'anno 60 anni. La prima riunione ufficiale organizzata per ricreare l'AVIS si è svolta al dopolavoro Cogne il 12 giugno 1949. Il principio fondamentale su cui si basava allora la nuova associazione era la donazione gratuita ed anonima del sangue, per distinguersi da altri gruppi che organizzavano le trasfusioni con il pagamento delle donazioni. Sul retro dei moduli di allora di adesione all'associazione i volontari sottoscrivevano una dichiarazione di impegno che si concludeva con la frase: "la trasfusione del sangue è volontaria, anonima e gratuita". Il primo anno gli associati non raggiungevano le 50 unità, ma l'attività della nuova associazione fu subito benevolmente accolta in città e il numero dei donatori aumentò velocemente. "Le Pays d'Aoste" in un articolo pubblicato il 1° ottobre 1949 in occasione della "Prima giornata del donatore" così descriveva quell'avvenimento: "L'AVIS, costituita fin dal 1937, aveva interrotto la sua attività nel corso della guerra. Ricostituita per opera soprattutto dell'infaticabile e volitivo dottor Vogliazzo, si ripromette una proficua attività in favore di chiunque si trovi in disperati frangenti; funzione sociale dunque cui non possiamo che fervidamente plaudire". La strada era stata tracciata e pian piano, grazie alla vicinanza dell'Amministrazione comunale di Aosta, della Regione e successivamente dei Comuni, da quel primo nucleo crebbe e si ramificò l'attuale associazionismo. Le finalità di allora sono però ancora quelle di oggi, richiamate nei principi contenuti nell'articolo 1 del disegno di legge: raggiungere e mantenere l'autosufficienza; raccogliere sangue da donatori periodici e perciò controllati, che donano in forma disinteressata, anonima e gratuita; il sangue non può essere oggetto di commercio. Sessant'anni dopo l'Associazione AVIS non è più sola, sono nati altri soggetti e per questo il disegno di legge ne regolamenta l'attività, stabilendo: che le associazioni o federazioni devono essere iscritte all'Albo regionale del volontariato; il meccanismo di assegnazione dei contributi per la promozione che le sezioni svilupperanno durante l'anno in base ad obiettivi prestabiliti e il meccanismo puntugliosamente descritto di assegnazione di contributi alle federazioni per lo svolgimento dell'attività istituzionale; la composizione paritetica della commissione che regola il sistema trasfusionale e controlla l'attività e il raggiungimento degli obiettivi.
Alcune osservazioni in merito. Le associazioni dei donatori sono essenziali, lo abbiamo visto: senza la loro attività il numero dei cittadini che generosamente dona il sangue sarebbe di gran lunga inferiore. Proprio per questo il numero dei donatori cresce ogni anno. Il sostegno finanziario è importante per mantenere viva l'attività promozionale. Il nuovo meccanismo che lega i contributi al raggiungimento di obiettivi predefiniti e che spinge le associazioni a progettare l'attività futura è un passo in avanti e non può che fare del bene. Questi meccanismi però non potranno essere legati all'incremento del numero delle donazioni, perché tale aspetto dipende esclusivamente dal centro trasfusionale, SIMT, e dalla sua organizzazione. Già da molti anni infatti la gestione delle chiamate dipende dal sistema sanitario, l'associazione ha invece il compito di cercare sempre nuovi donatori. Gli obiettivi potranno essere legati all'incremento degli aspiranti donatori, all'organizzazione di un numero maggiore di manifestazioni promozionali, ad una maggiore sensibilizzazione dei donatori per essere più disponibili a donare il sangue in forme anche diverse da quelle consuete. La composizione paritetica della commissione prevista, oltre a riconoscere il ruolo fino ad oggi svolto dalle associazioni, garantisce un equilibrio tra le necessità del sistema sanitario e la giusta tutela dei donatori.
Questo disegno di legge, è stato bene ricordato, contiene infine un'importante novità: regolamenta la donazione, il prelievo e la conservazione di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale. "La naturale conclusione - è stato detto - di un percorso che ha preso avvio con la mozione approvata all'unanimità da questo Consiglio". Oggi abbiamo una proposta definita, ma nel frattempo l'azienda USL della Valle d'Aosta ha avviato da tempo l'iter per l'accreditamento della struttura di raccolta e per il percorso formativo del personale. È già stato detto, lo ripeto, che nel cordone ombelicale ci sono cellule staminali particolari capaci di trasformarsi in tutti i diversi tipi di cellule del sangue e "il trapianto di cellule staminali - ho trascritto dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - rappresenta una terapia salvavita consolidata e di grande successo per la cura di numerose e gravi malattie".
Il disegno di legge afferma il principio che la conservazione del sangue del cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il servizio sanitario nazionale. Fino ad oggi chi voleva conservare le staminali cordonali aveva un'unica possibilità: pagare circa 2.000 euro (più 200 all'anno di canone) per spedire la sacca ad una biobanca estera, perché non è facile riuscire a donare il cordone ad una banca pubblica. I punti nascita attrezzati a fare la raccolta sono soltanto 200 in tutto il Paese. Il risultato è che nel 2007 su 570.000 parti i cordoni conservati per la donazione in banche pubbliche sono stati pochi. Pochissimi in confronto a quelli inviati all'estero a strutture private; un numero che peraltro, secondo le ultime stime del 2008, è destinato a raddoppiare. Questo nostro provvedimento allora può essere utile a sconfiggere il Far west, come viene chiamato, creato dal miraggio del business e dall'umana speranza. Mentre in Italia si continua a disciplinare malamente e a materia, prima con un emendamento al decreto "milleproroghe" di questa primavera, poi prorogando un'ordinanza sulla conservazione delle staminali in biobanche private estere e in attesa di un decreto del Ministero del lavoro per la conservazione di sangue cordonale per uso autologo, la Valle d'Aosta offre il suo contributo nella direzione di una donazione solidaristica, gratuita, pubblica, in legalità e trasparenza. Per le considerazioni che ho cercato di esprimere, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - I principi, le finalità e le impostazioni, l'impalcatura di questo disegno di legge, che sono stati descritti precisamente dalla relatrice e nei quali ci riconosciamo, sono condivisi anche dal nostro gruppo consiliare, pertanto non sto a soffermarmi su ciò che è stato detto, ribadito e sottolineato da chi mi ha preceduto. Vorrei soffermarmi invece, anche per economia dei tempi dei lavori, su quello che non ci convince di questo disegno di legge. Anzitutto sappiamo che il provvedimento è stato costruito a tavolino da una sola associazione con l'organo esecutivo, associazione che ha avuto una parte importante nella storia della donazione in Valle d'Aosta, ovvero l'AVIS, che dopo 60 anni raccoglie oggi circa 3.000 iscritti e che ha sviluppato un'articolazione territoriale di tutto rispetto. Ciò ovviamente contribuisce a dare lustro alla medesima e a quanto l'associazione produce a vantaggio della comunità valdostana e anche di soggetti esterni alla comunità valdostana che abbisognano di sangue e di emoderivati. Abbiamo raccolto in commissione anche una pacata, ma determinata lamentala da parte dell'Associazione FIDAS, la quale è stata coinvolta successivamente nella fase dei lavori, diciamo a proposta confezionata, sulla base del fatto che la FIDAS è nata successivamente e la sua attività, seppur lodevole, non è riuscita ad avere un numero così ampio di iscritti e di donazioni, sono tuttavia 600 gli iscritti effettivi anche di questa donazione. Direi che tale dinamismo che si è creato nel settore non va certamente letto come una rivalità, ma ha contribuito a raccogliere ulteriori sentimenti di donatori che l'AVIS non è riuscita a raggiungere, che invece è riuscita a raggiungere la FIDAS attraverso il settore pubblico e in particolare delle forze dell'ordine.
Detto questo a premessa, quali sono i punti che ci lasciano perplessi? Innanzitutto l'articolo 3 è un passo avanti, e ringraziamo i colleghi Rini e Rigo che con una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio hanno riportato all'attenzione dell'aula quello che anche il nostro gruppo fece qualche anno fa, allora con il medesimo successo in termini di voti, ma con una minore attenzione a livello esecutivo nel portare avanti il progetto. L'accreditamento del personale specializzato per raccogliere le cellule staminali del sangue cordonale sta procedendo anche se lentamente, nel momento in cui abbiamo perfezionato l'audizione in commissione eravamo al 70 per cento del personale formato e speriamo che, secondo le intenzioni che ci sono state comunicate, l'accreditamento previsto per gennaio 2010 si realizzi in tutti i suoi dettagli. I punti dolenti sono gli articoli 8 e 9. All'articolo 8 si parla di contributi regionali, il comma 2 demanda alla Giunta la definizione dei criteri per la concessione dei benefici senza indicare quali possono essere le direttrici di questi criteri, a differenza di quanto faceva la legge n. 60/1980 che stabiliva due punti fermi. È vero che quella legge è superata, ma è vero anche che in quella legge c'erano delle sicurezze che oggi sono demandate all'attenzione della Giunta. Il punto ancor più dolente è che questi contributi saranno erogati in misura proporzionale al perseguimento degli obiettivi concordati annualmente con la commissione regionale tecnico-consultiva, abolendo conseguentemente le quote fisse previste dalla legge regionale n. 60/1980, modificata nel 1994. Questa modalità di erogazione dei contributi alle associazioni ci risulta palesemente contraria alla legge n. 219/2005, legge quadro nazionale, precisamente all'articolo 6, dove è scritto: "con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome... viene adottato - lettera b dell'articolo - uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo e alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali". Mi risulta che ci sia stato un accordo il 20 novembre 2008 e che sia stato sottoscritto anche dalla Valle d'Aosta, quindi non riusciamo a capire come mai un accordo sancito a quel livello istituzionale e una legge quadro qual è la n. 219 vengano oggi sottovalutati, per non dire ignorati dalla stesura dell'articolo 8 del disegno di legge in questa forma. Ecco che questo è un punto sul quale ci siamo soffermati anche durante l'esame in V Commissione e alle cui domande non sono state fornite risposte convincenti né dall'Assessore, né dai tecnici.
L'altro articolo che non ci convince è l'articolo 9 ed è importante perché stabilisce quali sono le modalità di determinazione dei componenti della commissione regionale tecnico-consultiva ed è la lettera e) quella che è stata messa in discussione, perché, secondo questa lettera, devono essere individuati 4 rappresentanti dalle "associazioni o federazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 16/2005... in numero proporzionale a quello dei soci donatori di sangue di ciascuna, con un minimo di un rappresentante se l'associazione o la federazione ha un numero di soci donatori di sangue pari o superiore al 12,5 per cento del totale", con una clausola che, qualora questa soglia non venga raggiunta, siano prescelti i rappresentanti delle 4 associazioni o federazioni con il maggior numero di soci donatori. È vero che questo numero oggi può garantire anche la presenza di un rappresentante della federazione minoritaria, ma è vero che la partecipazione dei 4 rappresentanti delle associazioni dei donatori sarebbe preferibile fosse interpretata secondo dei criteri che diano maggiori garanzie di rappresentatività sia alla federazione minoritaria, ma anche ad eventuali altri enti associativi che un domani possono concorrere sul mercato della raccolta del sangue. A noi pare che questa soglia del 12,5 per cento sia abbastanza alta... se un'associazione anche di categoria più ristretta si affaccia su questo scenario... il 12,5 è veramente una soglia importante. Ci pare che questa limitazione a 4 rappresentanti voglia mortificare tale dinamismo che in questi ultimi anni è stato foriero di aspetti positivi, altrimenti anche l'AVIS, con tutta l'attenzione che le possiamo riconoscere, rischiava in una situazione di monopolio di sedersi su sé stessa. È bene precisare che l'AVIS oggi è l'ente che percepisce la totalità dei contributi messi a disposizione, mentre l'altra associazione non li percepisce o eventuali altre associazioni che si volessero affacciare su questo scenario sarebbero penalizzate comunque, ma qui non è un discorso di chi percepisce o non percepisce: è un discorso di equità e di rappresentatività che, a nostro avviso, avrebbero potuto essere calibrate in maniera più ragionata nella riformulazione di una legge che è valida nei principi e nell'impalcatura, ma che ha queste due zone d'ombra che, a nostro avviso, non sono state né colmate, né affrontate fino in fondo né in commissione, né oggi.
C'è ancora un punto: quello del piano sangue e plasma, che riconosce è vero al Consiglio una funzione propulsiva, anche di approfondimento, elaborativa che prima non c'era nella legge del 1980 e che rappresenta sotto questo profilo una nota positiva in tale disegno di legge. È un piano sangue che provvede ad una pianificazione ed è auspicabile che le disattenzioni che sono state evidenziate negli articoli 8 e 9 possano in qualche misura essere colmate nella redazione e nell'approvazione del piano sangue, il quale si riferisce ad un periodo di tempo che si dice essere triennale, ma che non viene scritto da nessuna parte, forse l'emendamento dell'Assessore va in questa direzione.
Fatte queste considerazioni, voteremo favorevolmente la maggior parte degli articoli, non voteremo quelli che ci paiono oggetto di censura motivata come ho detto e ci asterremo sul voto finale della legge.
Président - Nous sommes toujours en discussion générale. S'il n'y a pas d'autres conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Grazie, Presidente. Sono già state dette tantissime cose riguardo questa legge. Ringrazio la relatrice, ringrazio il Presidente della V Commissione ed i Commissari che hanno voluto concentrarsi su questa modifica di legge importante. Permettetemi di ringraziare in modo particolare coloro che sono l'oggetto di questa legge: i donatori, quindi l'AVIS Valle d'Aosta che quest'anno compie i 60 anni di fondazione della sezione di Aosta e poi sono gemmate tutte le altre sezioni regionali, che sono una ventina in Valle d'Aosta dalla più piccola, quella di Introd, alla più grande quella di Aosta, dove è presente questo spirito di donazione che è ben rimarcato nella nostra regione. Devo ringraziare anche una nuova associazione che da alcuni anni si è affacciata nel panorama valdostano: il gruppo di donatori volontari di sangue appartenenti alla Polizia di Stato e al personale civile del Ministero dell'Interno della Regione Valle d'Aosta denominata "San Michele Arcangelo", la quale ringraziamo per il contributo che dona alla nostra regione, così come ringrazio tutti i donatori che non sono iscritti ad alcuna associazione, ma regolarmente partecipano a questo importante atto della donazione del sangue, che è alla base di importanti azioni nell'ambito sanitario. Non mi dilungo oltre perché sono già stati enunciati tutti i principi della legge. Ringrazio ancora coloro che hanno partecipato al dibattito e credo che questa legge contribuisca a migliorare ulteriormente tutto l'aspetto riguardante la donazione del sangue nella nostra regione.
Per quanto riguarda l'emendamento, è un emendamento all'articolo 10 dove si inserisce la parola "triennale" all'atto di programmazione relativo al piano sangue, che verrà presentato in Consiglio ogni tre anni. Grazie.
Président - On peut passer à l'examen article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 2: même résultat. Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 33
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Lattanzi, Patrizia Morelli, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 10 il y a l'amendement de l'Assesseur Albert Lanièce, qui récite:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole "atto di programmazione regionale" è inserita la parola "triennale".
Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 10
(Programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza regionale di sangue ed emoderivati e di concorrere al perseguimento della medesima autosufficienza a livello statale, la Regione:
a) promuove la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e delle federazioni di cui all'articolo 7;
b) istituisce il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello statale;
c) definisce annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale e interregionale e i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
d) definisce le modalità per la stipulazione di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio del plasma alle aziende produttrici e i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti;
e) cura i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche;
f) effettua il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale;
g) attiva programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;
h) promuove attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;
i) promuove l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche in forma consortile tra aziende di regioni diverse;
j) elabora specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti;
k) definisce gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale e interregionale e per l'assistenza in materia trasfusionale;
l) definisce la composizione e le modalità di partecipazione al COBUS dei rappresentanti delle associazioni e delle federazioni di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità organizzative, le funzioni e i compiti delle strutture della rete trasfusionale regionale di cui all'articolo 6 nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tramite il piano sangue e plasma, atto di programmazione regionale triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 9.
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 11: même résultat. Article 12: même résultat. A l'article 13 il y a l'amendement de la IIe Commission, qui récite:
Emendamento
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge è determinato in euro 119.500 per l'anno 2010 e in euro 121.900 a decorrere dall'anno 2011.
2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011:
a) l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica);
b) al finanziamento dell'onere si provvede mediante utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nel medesimo obiettivo programmatico al capitolo 61265 (Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione).
3. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.9.1.11 (Spese per il servizio sanitario regionale).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Je soumets au vote l'article 13 comme substitué par l'amendement:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 14: même résultat. Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
