Objet du Conseil n. 854 du 4 novembre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 854/XIII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
TITOLO I
SERVIZI ANTINCENDI
CAPO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI
Articolo 1
(Istituzione dei servizi antincendi)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera z), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), lo svolgimento dei servizi antincendi sul territorio regionale in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato.
Articolo 2
(Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione si avvale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che si articola in:
a) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato personale professionista;
b) personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato personale volontario.
2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è componente fondamentale e struttura operativa del sistema di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).
3. Ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti.
4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco svolge inoltre le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia.
Articolo 3
(Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)
1. Le funzioni e le competenze in materia antincendi facenti capo al Ministero dell'interno o al Ministro dell'interno sono attribuite, rispettivamente, all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione.
Articolo 4
(Competenze)
1. Le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articolano in:
a) prevenzione degli incendi;
b) soccorso pubblico;
c) attività di protezione civile;
d) formazione.
2. Allo svolgimento delle competenze di cui al comma 1, concorrono il personale professionista e il personale volontario, con le modalità di cui, rispettivamente, al titolo II e al titolo III.
Articolo 5
(Attività al di fuori del territorio regionale)
1. Il Presidente della Regione, su richiesta delle autorità competenti o in esecuzione di specifiche convenzioni o di accordi internazionali, dispone l'impiego di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco al di fuori del territorio regionale, per la partecipazione ad attività di addestramento, per lo svolgimento di attività formative e delle altre attività di cui all'articolo 4, comma 1.
2. In caso di calamità naturali o di gravi ed urgenti necessità, il Presidente della Regione, in accordo con le competenti autorità, dispone, di propria iniziativa, l'immediato invio del personale di cui al comma 1 fuori dal territorio regionale.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI
Articolo 6
(Prevenzione degli incendi)
1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza attribuita ai vigili del fuoco dalle disposizioni statali vigenti in materia.
2. Nell'esercizio delle attività di prevenzione degli incendi si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
Articolo 7
(Attività di soccorso pubblico)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione per i quali sono richieste professionalità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, ed idonee risorse strumentali.
2. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico consistono, in particolare:
a) nel soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di ogni altra emergenza;
b) in tutte le attività in cui l'opera del Corpo valdostano dei vigili del fuoco può essere utile per l'incolumità delle persone e la salvaguardia di animali e di cose.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno dell'effettiva necessità.
4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in coordinamento con le analoghe strutture del Ministero dell'interno, assicura inoltre, nei limiti delle proprie competenze, la direzione tecnica dei soccorsi nell'ambito degli interventi di difesa civile.
Articolo 8
(Partecipazione alle attività di protezione civile)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipa, negli ambiti di propria competenza, alle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ad ogni altra attività diretta a superare l'emergenza e assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 9
(Formazione)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco promuove la formazione nelle materie della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura l'attività formativa di propria competenza, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura l'attività formativa del proprio personale attraverso la Scuola regionale antincendi.
Articolo 10
(Scuola regionale antincendi)
1. Nell'ambito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è istituita la Scuola regionale antincendi che provvede, in via prioritaria, alla formazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità della struttura regionale competente individuata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
3. La Scuola regionale antincendi organizza, anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni o strutture similari, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.
4. Nell'ambito delle attività istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Scuola regionale antincendi può svolgere corsi anche per le strutture dell'Amministrazione regionale o per altri enti pubblici o privati.
5. La struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per maxi emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley - Meysattaz, costituisce parte integrante e qualificante della Scuola regionale antincendi e può essere messa a disposizione di soggetti pubblici o privati, oltre che per attività di formazione, anche per attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le modalità organizzative e gestionali della Scuola regionale antincendi sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
Articolo 11
(Attività di soccorso pubblico)
1. L'attività di soccorso pubblico è svolta dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del Comandante regionale dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del personale preposto al comando delle squadre di soccorso.
2. Al fine di migliorare l'efficienza dei soccorsi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.
Articolo 12
(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)
1. L'attività di estinzione degli incendi boschivi è svolta in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
2. Nel caso in cui l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso compete al personale preposto al comando delle squadre di soccorso del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le quali i reparti degli organi forestali sono tenuti a collaborare.
Articolo 13
(Servizi antincendi aeroportuali)
1. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:
a) istituisce i servizi antincendi aeroportuali;
b) stabilisce la classificazione degli aeroporti ai fini del servizio antincendi.
2. La struttura regionale competente individuata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995:
a) individua, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti;
b) provvede al rilascio delle abilitazioni al personale incaricato per il servizio antincendi.
Articolo 14
(Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura:
a) il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi, con gli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), con altri organismi nazionali;
b) il collegamento con organismi comunitari e internazionali, in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;
c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta dal medesimo Centro.
2. La Regione, ove richiesto, provvede alle eventuali spese per le attività del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno riguardanti la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Articolo 15
(Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, con funzioni di presidente;
b) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco;
c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).
2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di altra struttura analoga di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), la Commissione è integrata, con diritto di voto:
a) da un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;
b) da un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
4. La Commissione può avvalersi, per particolari questioni, della consulenza di tecnici o altri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, aventi specifiche competenze nelle materie trattate. I relativi incarichi sono affidati con le modalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.
7. I componenti della Commissione di cui ai commi 1, lettera c), 2 e 3, lettera a), hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
8. Le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 16
(Compiti della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)
1. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi svolge, in particolare:
a) le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed ai Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi, limitatamente al territorio regionale;
b) le funzioni di supporto per la predisposizione di normative tecniche e per la trattazione di problematiche o questioni in materia di prevenzione degli incendi, su richiesta delle competenti strutture regionali.
Articolo 17
(Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco:
a) si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del medesimo Corpo e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali in ambiti territoriali limitrofi;
b) previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di interventi per calamità naturali nel territorio regionale;
c) assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con i reparti di soccorso di altri Stati.
Articolo 18
(Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:
a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;
b) alla gestione dei ripetitori e di altre apparecchiature appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
Articolo 19
(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante un contingente centrale, avente sede operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, e contingenti periferici, operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero territorio regionale.
2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, individua, con proprio decreto, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista.
3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.
Articolo 20
(Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Il servizio di soccorso pubblico è gratuito.
2. Sono a pagamento:
a) i servizi in cui non sussistono immediati pericoli alle persone o alle cose, ferme restando le priorità riconosciute alle esigenze di soccorso pubblico;
b) i servizi di vigilanza antincendi, obbligatori o su richiesta, ai fini della prevenzione degli incendi;
c) le attività di polizia amministrativa, ai fini della prevenzione degli incendi;
d) le attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) le attività svolte a favore di soggetti terzi dalla Scuola regionale antincendi, fatto salvo quanto previsto da specifiche convenzioni;
f) eventuali altre attività di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disciplinate da specifiche convenzioni.
3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista con l'ausilio, se necessario, limitatamente ai servizi di cui alle lettere a), b), e) e f), del personale volontario in possesso di adeguata formazione.
4. Nei servizi a pagamento, il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale che provvede alla determinazione periodica delle relative tariffe con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni.
5. Parte delle risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi a pagamento resi dal personale professionista al di fuori dell'orario di servizio può essere utilizzata, in sede di contrattazione collettiva regionale, per la corresponsione di eventuali indennità a favore del personale avente diritto e per il pagamento dei relativi oneri di legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni al bilancio di previsione.
6. Le risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi a pagamento resi dal personale volontario sono attribuite ai distaccamenti comunali con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in aggiunta al contributo regionale ordinario di cui all'articolo 67, comma 1.
7. Al fine di conseguire un più elevato grado di sicurezza nel territorio regionale, i servizi a pagamento di cui al presente articolo, ivi compresi i servizi di formazione e addestramento, a qualunque titolo resi dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sono individuati come attività istituzionali svolte in veste di pubblica autorità.
Articolo 21
(Competenze in ordine a strumenti urbanistici)
1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG) e dei regolamenti di polizia urbana o dell'eventuale emanazione di normative regolamentari che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, i comuni sono tenuti ad acquisire il parere del Comandante regionale dei vigili del fuoco per le parti riguardanti la prevenzione degli incendi.
2. Il parere del Comandante regionale dei vigili del fuoco deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dai comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, per questioni generali di viabilità, limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla predetta viabilità.
Articolo 22
(Competenze in ordine agli idranti stradali)
1. I comuni sono tenuti a provvedere, in conformità alle direttive e alle prescrizioni impartite dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali, secondo la capacità dei propri acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi, secondo le necessità e le possibilità locali, e all'installazione di eventuali apparecchi di allarme.
2. La planimetria aggiornata con l'ubicazione degli idranti stradali deve essere elaborata a cura dei singoli comuni e inviata al Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, l'uso degli idranti stradali è gratuito.
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO
Articolo 23
(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)
1. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), la Regione, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, è autorizzata:
a) ad utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia per quelli trasferiti in proprietà alla Regione, ai sensi dell'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) ad avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).
2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 1 sono posti a carico della Regione.
Articolo 24
(Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
1. Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applica, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle relative peculiarità organizzative, la normativa statale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai servizi di protezione civile.
2. Per il personale volontario, la Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale volontario, individua il datore di lavoro, limitatamente alle attività di cui all'articolo 57, comma 1, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
3. Per le attività di cui all'articolo 63, comma 1, il datore di lavoro è individuato dai comuni, con assunzione dei relativi oneri finanziari.
4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 2, gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono a carico dei comuni.
Articolo 25
(Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)
1. In caso di gravi e urgenti necessità, il Presidente della Regione può ordinare, per il tempo strettamente necessario, la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto, salvo indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.
2. Del potere di cui al comma 1, può avvalersi il personale preposto al comando delle operazioni delle squadre, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Regione.
Articolo 26
(Particolari incarichi)
1. Quando ricorrono eccezionali circostanze, il Comandante regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in via temporanea, a svolgere interventi di interesse pubblico, anche al di fuori dei compiti istituzionali, per i quali il personale interessato abbia particolare attitudine.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PROFESSIONISTA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 27
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale professionista.
Articolo 28
(Articolazione del personale professionista)
1. L'articolazione organizzativa del personale professionista è definita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995.
2. Il personale professionista si compone:
a) delle strutture dirigenziali di cui agli articoli 40 e 41;
b) del personale di cui al comma 3.
3. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi delle normativa regionale vigente in materia, nel rispetto delle relazioni sindacali.
4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si può avvalere, inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio civile volontario ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta).
Articolo 29
(Personale professionista)
1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il restante personale regionale, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 38 e ai capi IV, V e VI del presente titolo sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. L'accesso ai profili professionali dell'organico del personale professionista dell'area amministrativo-contabile resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale.
4. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 139/2006, al personale della qualifica dirigenziale, ai funzionari tecnici, ai capisquadra e ai capireparto, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco professionista sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.
5. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con decreto del Presidente della Regione.
Articolo 30
(Organico)
1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica e dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale e nell'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera dbis), della l.r. 45/1995.
Articolo 31
(Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale professionista)
1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale professionista è sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri centri specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.
2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) dopo tre mesi di assenza dal servizio per motivi di salute, effettuata dal dipendente in uno o più periodi nell'arco dell'anno solare;
b) su motivata richiesta del dirigente competente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, i relativi requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto dell'accertamento e la periodicità di svolgimento, ove questa non sia stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 32
(Mobilità)
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996. In caso di più richieste, costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza.
4. Al personale trasferito ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
CAPO II
AMBITI DI ATTIVITA'
Articolo 33
(Compiti)
1. Al personale professionista sono attribuiti compiti di:
a) prevenzione degli incendi;
b) soccorso pubblico;
c) protezione civile;
d) formazione e addestramento nel settore antincendi;
e) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.
Articolo 34
(Prevenzione degli incendi e vigilanza antincendio)
1. Il personale professionista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 6, provvede, in particolare:
a) all'organizzazione e al funzionamento del servizio di prevenzione incendi e al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia;
b) agli accertamenti, ai sopralluoghi e alle visite tecniche, secondo la normativa vigente in materia;
c) ai servizi di vigilanza e all'attività di formazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) al rilascio di pareri alle strutture regionali che ne fanno richiesta su questioni attinenti alla prevenzione incendi e alla gestione dei soccorsi;
e) all'esame, allo studio e alla formulazione di proposte per l'elaborazione di normative regionali in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Articolo 35
(Soccorso pubblico)
1. Nell'ambito del soccorso pubblico il personale professionista, oltre allo svolgimento ed al coordinamento delle attività di cui all'articolo 7, provvede, in particolare, a:
a) effettuare studi e rilevazioni statistiche ed emanare disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in collaborazione con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile;
b) coordinare, a livello di pianificazione, le tematiche inerenti la difesa civile afferenti alle funzioni attribuite alla Regione, di concerto con le altre strutture regionali competenti;
c) promuovere e gestire i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in generale, esercitare funzioni di indirizzo, al fine di coordinare l'attività del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con quelle degli enti suddetti;
d) gestire i servizi antincendi aeroportuali.
Articolo 36
(Attività di protezione civile)
1. Il personale professionista partecipa alla pianificazione di protezione civile ed è coinvolto nelle attività di protezione civile dagli organi competenti qualora le proprie competenze tecniche e specialistiche possono essere di utilità per un'efficace risoluzione delle medesime.
2. Il personale professionista partecipa, quale componente fondamentale, alle attività della centrale unica di soccorso di cui alla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).
3. I dirigenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono componenti di diritto del Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001.
Articolo 37
(Formazione e addestramento nel settore antincendi)
1. Il personale professionista provvede al coordinamento delle attività di formazione e addestramento delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, determinandone criteri e indirizzi organizzativi.
Articolo 38
(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile)
1. Il personale professionista coordina le attività di promozione della cultura della sicurezza antincendi e partecipa, di concerto con le altre strutture regionali competenti, alla diffusione della cultura della protezione civile.
2. Il personale professionista provvede alla promozione e alla comunicazione istituzionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in coordinamento con le altre strutture regionali competenti in materia di comunicazione e soccorso.
3. Il personale professionista promuove e partecipa, anche per il tramite di associazioni all'uopo costituite, ad attività agonistiche e sportive, in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, può essere autorizzato il distacco temporaneo di personale professionista che abbia raggiunto un adeguato livello di preparazione in qualità di atleta o allenatore, con le modalità stabilite in apposita convenzione. I relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Articolo 39
(Assicurazioni)
1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008).
2. Nel caso di spostamenti per estinzioni di incendi o per soccorsi tecnici urgenti, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.
3. Il personale professionista è inoltre coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.
4. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale professionista e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento, ivi compreso quello aeroportuale.
CAPO III
STRUTTURE DIRIGENZIALI
Articolo 40
(Strutture dirigenziali)
1. Le strutture organizzative dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono suddivise in un'area strategico-amministrativa e in un'area operativa-tecnica.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la suddivisione nelle aree di cui al comma 1 e l'articolazione delle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa quella del Comando regionale dei vigili del fuoco, è definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità di cui agli articoli 16 e 17, comma 2, della l.r. 45/1995.
4. I dirigenti dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici;
b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici.
5. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 41
(Comandante regionale dei vigili del fuoco)
1. Al Comandante regionale dei vigili del fuoco, che appartiene all'area operativa-tecnica, sono attribuite le seguenti competenze:
a) assicurare, anche per gli aspetti connessi alla difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di estinzione degli incendi su tutto il territorio regionale;
b) coordinare gli interventi operativi delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) provvedere all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi e al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) provvedere agli accertamenti, ai sopralluoghi e alle visite tecniche, secondo la normativa vigente in materia;
e) provvedere all'organizzazione e all'attuazione dei servizi di vigilanza antincendi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 139/2006;
f) provvedere all'organizzazione e all'attuazione degli interventi nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17.
2. Le ulteriori competenze sono stabilite con deliberazioni della Giunta regionale.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Comandante può essere sostituito da un ispettore antincendi direttore o da un ispettore antincendi dallo stesso designato o, in caso di mancata designazione, designato da altro dirigente della struttura organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
CAPO IV
RECLUTAMENTO
Articolo 42
(Reclutamento dei vigili del fuoco professionisti)
1. I vigili del fuoco professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione;
b) statura non inferiore a metri 1,65;
c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertare con le modalità di cui all'articolo 31.
3. L'ammissione alle prove è subordinata al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco professionista.
4. Il bando di concorso può richiedere, nell'ambito del medesimo profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi.
5. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.
Articolo 43
(Reclutamento di capisquadra e capireparto)
1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco professionista.
2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di caposquadra.
3. Ai fini della nomina, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.
4. Qualora il corso di cui all'articolo 46 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel predetto termine per esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso.
Articolo 44
(Reclutamento dei funzionari tecnici)
1. Il reclutamento dei funzionari tecnici, nei quali rientrano i profili dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.
3. I requisiti di accesso al concorso pubblico sono quelli di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b) e c), e comma 3. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è di anni trentacinque, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età non trova applicazione nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
Articolo 45
(Riserva di posti e valutazione dei titoli)
1. Il 15 per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva o servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
2. Costituiscono titolo da valutare secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta):
a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili professionali dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
c) l'aver prestato servizio di leva o servizio civile nel Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario per almeno tre anni;
e) l'essere orfani di appartenenti al Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome deceduti per cause di servizio.
Articolo 46
(Corsi di formazione)
1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e della nomina, i vincitori dei concorsi di cui agli articoli 42, 43 e 44 devono frequentare un apposito corso organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.
2. L'assunzione a tempo indeterminato o l'avanzamento sono subordinati al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.
3. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso i soggetti che:
a) dichiarano di voler rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
4. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, i partecipanti sono esclusi dal medesimo o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 31.
Articolo 47
(Trattamento economico per la frequenza ai corsi)
1. I partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
3. Il personale dipendente da enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è collocato in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce il trattamento economico di cui al comma 1.
4. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che non si svolgano nell'ambito del territorio regionale sono rimborsate le spese di vitto e alloggio e le spese di trasferta di inizio e fine corso, con le modalità e nella misura prevista per il personale regionale.
CAPO V
SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA
Articolo 48
(Disciplina)
1. Il personale professionista è soggetto al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale regionale.
2. In virtù della particolarità del servizio svolto e della sua rilevanza anche esterna, al personale professionista si applicano inoltre, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, le disposizioni di cui al presente capo.
Articolo 49
(Censura)
1. La censura è inflitta per:
a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;
c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio;
e) uso di bevande alcoliche in servizio.
Articolo 50
(Riduzione temporanea dello stipendio)
1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
a) uso di modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
b) uso di linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
c) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
d) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
f) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.
Articolo 51
(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)
1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al medesimo;
b) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
d) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
e) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, nel domicilio di terzi.
Articolo 52
(Licenziamento senza preavviso)
1. Il licenziamento senza preavviso è adottato per:
a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione del Corpo regionale dei vigili del fuoco nel corso degli interventi.
CAPO VI
CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA
Articolo 53
(Limiti di età)
1. Il personale professionista cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale professionista può essere trattenuto in servizio o può richiedere di essere trattenuto in servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale), a condizione che transiti nell'area amministrativo-contabile o in altro organico del ruolo unico regionale.
Articolo 54
(Perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio)
1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 31.
2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio si applicano le disposizioni previste per il restante personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.
3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, l'istituto della mobilità, secondo le procedure vigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))).
Articolo 55
(Iscrizione nei ruoli del personale volontario)
1. Il personale professionista non più in servizio può chiedere di far parte del personale volontario, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, il personale professionista appartenente all'area amministrativa-contabile può chiedere di far parte del personale volontario nel ruolo del personale volontario onorario.
TITOLO III
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO
Articolo 56
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volontario.
2. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione regionale.
Articolo 57
(Compiti)
1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:
a) protezione civile;
b) soccorso pubblico;
c) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.
Articolo 58
(Organizzazione territoriale)
1. Il personale volontario, organizzato su base comunale, è ripartito nei distaccamenti comunali.
2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento per comune.
3. Il personale dei distaccamenti comunali costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 59
(Attività di protezione civile)
1. Il personale volontario svolge, negli ambiti di propria competenza, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia, attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l'emergenza.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;
b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;
c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
d) attuazione di interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.
3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con le altre strutture operative coordinate dalla protezione civile.
Articolo 60
(Direzione delle attività di protezione civile)
1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile, di norma, sotto la direzione del Sindaco. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e al Comando regionale dei vigili del fuoco.
2. Nel caso in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento dell'organo di protezione civile competente e la direzione:
a) del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso, qualora il predetto personale partecipi alle operazioni;
b) dei capisquadra e degli ispettori di Comunità montana o della città di Aosta, in assenza o in attesa dell'intervento del personale professionista.
3. Nel caso di attività di protezione civile relative ad emergenze che coinvolgano più comuni, i distaccamenti comunali possono essere altresì attivati direttamente dal Presidente della Regione per il tramite delle competenti strutture regionali, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini di una più ottimale gestione delle criticità in atto.
4. Il personale volontario partecipa, inoltre, alle attività della colonna mobile regionale in collaborazione con altre strutture, all'interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall'organo di protezione civile competente.
Articolo 61
(Attività di soccorso pubblico)
1. Il personale volontario partecipa all'attività di estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici urgenti e all'attività di prevenzione per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso.
2. In assenza o in attesa dell'intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti, rispettivamente, sotto la direzione dei capisquadra e degli ispettori di Comunità montana o della città di Aosta.
3. Le attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, sono esercitate in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta, sotto la responsabilità del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso e secondo le direttive degli organi forestali regionali competenti.
Articolo 62
(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile)
1. Il personale volontario promuove e diffonde a livello locale, in coordinamento con il personale professionista e con le altre strutture e organi competenti, la cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile, anche attraverso l'attività dei gruppi giovanili.
2. Il personale volontario può partecipare inoltre alle attività delle associazioni a finalità agonistiche e sportive di cui all'articolo 38, comma 3.
Articolo 63
(Attività di interesse locale)
1. Il personale volontario, oltre alle attività di cui all'articolo 57, può svolgere, a livello di distaccamento comunale:
a) attività di interesse per le comunità locali, operando sotto la direzione e la responsabilità del Sindaco o del capodistaccamento competente per territorio;
b) attività di promozione e di sostegno al distaccamento;
c) attività di formazione, aggiornamento e ludico-sportive dei gruppi giovanili.
2. I comuni, d'intesa con il Consiglio del distaccamento, definiscono, con proprio regolamento, le modalità organizzative relative allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disponibili localmente.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.
Articolo 64
(Coordinamento locale dei distaccamenti comunali)
1. Nel caso di interventi riferiti alle attività di cui all'articolo 57 che richiedano un'azione coordinata di più distaccamenti comunali, il coordinamento spetta all'ispettore di Comunità montana o della città di Aosta, fino all'intervento del personale professionista.
Articolo 65
(Dotazioni e formazione del personale volontario)
1. La struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il Consiglio del personale volontario, provvede:
a) a dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché di dispositivi di protezione individuale;
b) ad organizzare le attività di formazione e di addestramento al fine di conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell'attività di soccorso;
c) ad assicurare le spese di funzionamento e di rappresentanza degli organi di cui agli articoli 94 e 96.
2. I comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, in relazione alle necessità logistiche ed operative del distaccamento, e contribuiscono, sentita la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, al potenziamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento in generale.
Articolo 66
(Finanziamenti)
1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:
a) il contributo regionale di cui all'articolo 67, comma 1;
b) i contributi degli enti locali;
c) i contributi o le donazioni di soggetti privati o pubblici;
d) gli introiti dei servizi a pagamento resi dal personale volontario.
2. I comuni gestiscono, d'intesa con il Consiglio di distaccamento, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito del proprio bilancio, al fine di garantirne il funzionamento e l'attività.
Articolo 67
(Contributo regionale)
1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento:
a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'articolo 57, ai corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, alle esercitazioni di addestramento organizzate a livello regionale e locale e alle riunioni di servizio;
b) alle attività svolte dal gruppo giovanile.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 68
(Esercizio di funzioni)
1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso la Comunità montana, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In tal caso, i compiti del capodistaccamento comunale spettano all'ispettore di Comunità montana competente per territorio.
Articolo 69
(Personale volontario)
1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:
a) personale aspirante;
b) personale operativo;
c) personale di supporto;
d) personale dei gruppi giovanili.
Articolo 70
(Personale volontario aspirante)
1. Possono far parte del personale volontario aspirante coloro i quali:
a) abbiano raggiunto i diciotto anni e non abbiano superato i sessantacinque anni di età;
b) abbiano adempiuto all'obbligo scolastico;
c) siano in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all'articolo 81, comma 3;
d) non si trovino nelle ipotesi di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Il personale volontario aspirante svolge attività di supporto tecnico e logistico alle operazioni di pronto intervento e partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo o del personale professionista.
3. Il personale volontario aspirante assume la qualifica di vigile volontario aspirante.
4. I vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1, assumono:
a) se di età inferiore ai quarantacinque anni, la qualifica di vigile volontario operativo;
b) se di età superiore ai quarantacinque anni, la qualifica di vigile volontario di supporto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, lettera b), i vigili volontari aspiranti di età superiore ai quarantacinque anni possono chiedere di far parte del personale volontario operativo. La richiesta può essere accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi anticendi, previa verifica dell'idoneità psicofisica e sentito il capodistaccamento di appartenenza.
Articolo 71
(Personale volontario operativo)
1. Fanno parte del personale volontario operativo:
a) i vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1;
b) il personale di cui all'articolo 55, comma 1;
c) il personale di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.
3. Per far fronte alle esigenze operative del distaccamento, al personale volontario operativo è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, subordinatamente alla frequenza di un apposito corso di formazione e al superamento di uno specifico esame di idoneità, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario. La qualifica riguarda esclusivamente i compiti di cui all'articolo 57 ed è limitata alla durata di ogni singolo intervento.
4. La qualifica di agente di polizia giudiziaria è attribuita con decreto del Presidente della Regione.
Articolo 72
(Personale volontario di supporto)
1. Fanno parte del personale volontario di supporto:
a) i vigili volontari aspiranti di età superiore ai quarantacinque anni che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1;
b) i vigili volontari operativi che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.
2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai fattori di rischio specifici delle mansioni di vigile del fuoco.
3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.
Articolo 73
(Personale volontario dei gruppi giovanili)
1. Ogni distaccamento può istituire, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, un gruppo giovanile del quale fanno parte i giovani che abbiano compiuto i dodici anni, e fino al compimento dei diciotto anni, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e in possesso dell'idoneità psicofisica specifica di cui all'articolo 81, comma 1.
2. I componenti del gruppo giovanile non possono svolgere servizio attivo.
3. Per l'organizzazione dei gruppi giovanili a livello di distaccamento e di Comunità montana possono essere emanate direttive comuni da parte del Consiglio del personale volontario.
Articolo 74
(Personale volontario onorario)
1. Fanno parte del personale volontario onorario:
a) a richiesta, il personale volontario che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica per il personale volontario di supporto, possa ancora svolgere, per l'esperienza maturata nel Corpo o per le proprie competenze e conoscenze tecniche e amministrative, attività utili per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
b) a richiesta, su proposta del distaccamento competente e previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, tutti coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli nei confronti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) a richiesta, il personale volontario che cessa dal servizio senza essere incorso in un provvedimento di destituzione o esonero o per aver rassegnato le dimissioni.
2. Il personale volontario onorario può svolgere attività a favore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, a ciò autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il Consiglio del personale volontario, esclusa la partecipazione diretta agli interventi di estinzione degli incendi, di soccorso tecnico urgente o alle relative attività di supporto tecnico e logistico.
3. La qualifica di vigile del fuoco onorario è conferita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, su proposta del distaccamento competente, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario.
Articolo 75
(Vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra)
1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all'incarico di caposquadra.
2. I vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono:
a) aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni;
b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 2.
Articolo 76
(Incarichi di caposquadra, capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari)
1. Al fine di provvedere, rispettivamente, alla direzione operativa delle squadre di intervento e al coordinamento dell'attività del distaccamento comunale, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari.
2. I capisquadra volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra i vigili idonei all'incarico di caposquadra ai sensi dell'articolo 75.
3. I capidistaccamento e i vicecapidistaccamento volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra il personale del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario.
CAPO II
PERSONALE
Articolo 77
(Organico)
1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti di cui all'articolo 57, la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il Consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.
2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di volontari inferiore a quattro unità.
3. Il numero massimo dei componenti il distaccamento comunale è fissato dal Consiglio del personale volontario, su proposta del capodistaccamento, sentito l'ispettore di Comunità montana o della città di Aosta.
4. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento comunale, di norma in rapporto di uno ogni cinque unità, è stabilito con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, su proposta del Consiglio del distaccamento.
Articolo 78
(Reclutamento)
1. Il personale volontario è reclutato a domanda presentata, di norma, al distaccamento comunale di residenza.
2. L'iscrizione, con la qualifica di vigile volontario aspirante, è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, su proposta del Consiglio del distaccamento.
3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:
a) per il passaggio nel personale volontario operativo, agli accertamenti di cui all'articolo 81, comma 2, lettera a);
b) per il passaggio nel personale volontario di supporto, se di età superiore ai quarantacinque anni, agli accertamenti di cui all'articolo 81, comma 2, lettera b).
4. Il personale idoneo agli accertamenti di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1.
5. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, o che non frequentino con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.
6. Coloro i quali, pur risultati idonei agli accertamenti di cui al comma 3, non frequentino entro diciotto mesi dall'iscrizione il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.
Articolo 79
(Avanzamento a vigile volontario operativo)
1. I vigili volontari aspiranti, dopo aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi. La qualifica è attribuita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi.
2. A domanda, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva o servizio civile o come vigile del fuoco volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
Articolo 80
(Avanzamento a vigile idoneo all'incarico di caposquadra)
1. Il personale operativo iscritto nel ruolo del personale volontario da almeno tre anni, può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 2.
2. Gli idonei al corso sono nominati vigili idonei all'incarico di caposquadra con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi. I non idonei possono essere ammessi a frequentare corsi successivi.
Articolo 81
(Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario)
1. In considerazione della particolare attività prestata e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale sottopone il personale volontario a specifici controlli sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri enti specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione d'idoneità specifica allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica sono effettuati secondo i seguenti livelli:
a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario operativo;
b) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario di supporto;
c) accertamenti periodici per il personale volontario operativo e per il personale volontario di supporto;
d) accertamenti preliminari all'ingresso nei gruppi giovanili.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e la periodicità degli accertamenti di cui al comma 2, e i requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento.
4. Il personale volontario è sottoposto agli accertamenti di cui al comma 2, lettera c), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del dirigente competente.
5. Il personale volontario operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2 non risulti più in possesso dell'idoneità psicofisica specifica, transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in difetto e a richiesta, nel ruolo dei vigili volontari onorari.
Articolo 82
(Corsi di formazione)
1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto, deve frequentare un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.
2. I vigili volontari operativi, per ottenere l'idoneità all'incarico di caposquadra, devono frequentare un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.
Articolo 83
(Corsi di specializzazione e aggiornamento)
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi, d'intesa con il Consiglio del personale volontario, organizza corsi periodici di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi.
2. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, comporta la decadenza dai relativi incarichi.
Articolo 84
(Esercitazioni)
1. Il Consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, organizza esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.
2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta organizzano esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario.
3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può esservi occasionalmente esonerato per comprovati motivi familiari o di salute.
Articolo 85
(Attività dei vigili volontari)
1. Nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 59 e 61, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità e può intervenire anche di propria iniziativa, nel rispetto delle direttive generali del Comandante regionale dei vigili del fuoco o del Sindaco del Comune sede del proprio distaccamento.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare alle esercitazioni e ai corsi di addestramento autorizzati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e alle attività di formazione presso la Scuola regionale antincendi.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.
4. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 63 è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.
5. Agli istruttori impegnati nelle attività di formazione spetta un rimborso spese forfetario, determinato con deliberazione della Giunta regionale.
6. Nei casi di cui al presente articolo, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio e possono richiedere, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), il rimborso, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori.
7. Ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 86
(Chiamata in servizio)
1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:
a) in occasione di emergenze di protezione civile;
b) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) per attività di formazione in qualità di formatore.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è riconosciuto lo status giuridico e il trattamento economico iniziale del personale professionista, ivi comprese le indennità accessorie.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, il vigile volontario è equiparato al vigile del fuoco professionista e il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario sono equiparati al caposquadra professionista. Nel caso in cui il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario svolgano mansioni da vigile, il trattamento economico è equiparato a quello del vigile del fuoco professionista.
4. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del posto.
Articolo 87
(Assicurazioni)
1. La Regione provvede alla copertura assicurativa dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni occorsi e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 63, ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione provvede inoltre:
a) alla copertura assicurativa del personale volontario per la responsabilità civile per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 63;
b) alla copertura assicurativa delle spese legali dei procedimenti giudiziari in cui il vigile del fuoco volontario, al quale è attribuito l'incarico di agente di polizia giudiziaria, è coinvolto in relazione a fatti o atti connessi all'espletamento dell'attività di cui all' articolo 71, comma 3;
c) alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui ai commi 1 e 2, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale professionista.
Articolo 88
(Tessera di riconoscimento)
1. Al personale volontario il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi rilascia una tessera di riconoscimento con l'indicazione della qualifica ricoperta.
2. La tessera di riconoscimento è sostituita in occasione di ogni variazione di qualifica.
3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi all'atto della cessazione dal servizio.
CAPO III
ORGANI
Articolo 89
(Organi rappresentativi del personale volontario)
1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:
a) l'Assemblea del distaccamento;
b) il Consiglio del distaccamento;
c) il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;
d) gli ispettori e i viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta;
e) il Consiglio del personale volontario;
f) il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario;
g) l'Assemblea del personale volontario.
Articolo 90
(Assemblea del distaccamento)
1. L'Assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento comunale di appartenenza.
2. L'Assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti:
a) nomina il Consiglio del distaccamento;
b) nomina il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;
c) nomina i capisquadra;
d) approva i programmi operativi del distaccamento.
3. I regolamenti comunali possono attribuire ulteriori compiti all'Assemblea del distaccamento.
4. L'Assemblea del distaccamento è convocata dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria quando lo richiedano:
a) almeno un quinto dei componenti l'organico del distaccamento comunale;
b) il Sindaco;
c) il presidente del Consiglio del personale volontario;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi.
5. L'Assemblea del distaccamento delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'organico del distaccamento comunale e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 91
(Consiglio del distaccamento)
1. Il Consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, dal vicecapodistaccamento e da almeno due Consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento, di cui uno con l'incarico di assistente del gruppo giovanile, qualora costituito.
2. Il Consiglio del distaccamento svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime motivato parere in ordine all'accettazione o al rigetto delle domande di arruolamento nel personale volontario del distaccamento;
b) esprime motivato parere in ordine all'ammissione ai corsi successivi del personale volontario che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 82;
c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;
d) predispone i programmi operativi del distaccamento;
e) segnala al Sindaco e al dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi le necessità del distaccamento;
f) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea del distaccamento;
g) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge o dai regolamenti comunali.
3. Il Consiglio del distaccamento è convocato dal capodistaccamento o dal vicecapodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in seduta straordinaria quando lo richiedano:
a) almeno due Consiglieri;
b) il Sindaco;
c) il presidente del Consiglio del personale volontario;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi;
e) l'ispettore o il viceispettore di Comunità montana o della città di Aosta.
4. Il Consiglio del distaccamento delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.
Articolo 92
(Capodistaccamento e vicecapodistaccamento)
1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l'Assemblea e il Consiglio del distaccamento.
2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicecapodistaccamento.
3. Il capodistaccamento, in particolare, provvede:
a) alla suddivisione del distaccamento in squadre;
b) alla programmazione delle esercitazioni del distaccamento;
c) alla tenuta degli elenchi dei componenti il distaccamento;
d) alla sorveglianza e manutenzione della sede e delle attrezzature, degli automezzi e degli equipaggiamenti in dotazione;
e) alla tenuta dei registri delle attività del distaccamento;
f) alla cura delle pratiche amministrative;
g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio del distaccamento.
Articolo 93
(Ispettori e viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta)
1. I capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Comunità scelti, di norma, tra il personale operativo del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario idoneo all'incarico di caposquadra.
2. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali in ordine a questioni tecniche quali, in particolare:
a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali nei casi di cui all'articolo 64;
b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;
c) il rispetto delle disposizioni di servizio;
d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione ai distaccamenti comunali.
3. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al Consiglio del personale volontario in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti di propria competenza territoriale.
4. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta non possono far parte del Consiglio del personale volontario.
5. In caso di assenza o impedimento, l'ispettore è sostituito dal viceispettore.
6. Gli ispettori e i viceispettori hanno diritto a percepire un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.
Articolo 94
(Consiglio del personale volontario)
1. Il Consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Comunità montane e della città di Aosta. A tal fine, i capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta eleggono, per ogni Comunità montana e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti appartenenti alla Comunità.
2. Il Consiglio del personale volontario nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.
3. Il Consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente del Consiglio del personale convoca il Consiglio in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con convocazione scritta almeno cinque giorni prima, e in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri o il Presidente della Regione o il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi.
5. Il Consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora un piano di ripartizione dei contributi assegnati dalla Regione ai distaccamenti comunali, ai sensi dell'articolo 67, comma 1;
b) designa i rappresentanti del personale volontario in seno alla commissione di cui all'articolo 6 del r.r. 1/2000;
c) svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale volontario;
d) individua i criteri secondo i quali può essere disposto l'esonero dal servizio, in caso di assenza continuata dalle esercitazioni;
e) propone l'istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario;
f) propone l'organizzazione di periodiche esercitazioni del personale volontario;
g) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;
h) delibera le convocazioni dell'Assemblea del personale volontario;
i) predispone e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;
j) delibera l'adesione del personale volontario ad organismi regionali, nazionali ed internazionali del volontariato;
k) emana le direttive inerenti all'organizzazione dei gruppi giovanili;
l) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge.
Articolo 95
(Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario)
1. Il presidente del Consiglio del personale volontario rappresenta il personale volontario ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) presiede il Consiglio e l'Assemblea del personale volontario;
b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi e gli enti regionali, nazionali ed internazionali;
c) dispone la convocazione degli organi che presiede.
2. Il presidente del Consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.
3. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario hanno diritto a un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.
Articolo 96
(Assemblea del personale volontario)
1. L'Assemblea del personale volontario è composta dal personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria, di norma, una volta l'anno. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:
a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;
b) almeno un quarto del personale volontario;
c) il Presidente della Regione;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi anticendi.
4. Il presidente convoca l'Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con convocazione scritta contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell'attività del personale volontario di rilevanza regionale.
Articolo 97
(Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario)
1. Gli organi rappresentativi del personale volontario di cui agli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 durano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili alla stessa o ad altre cariche.
2. Gli eletti negli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altra causa.
3. Nel corso del quadriennio, le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altra causa, devono essere ricoperte di norma entro quarantacinque giorni. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all'avvenuta elezione dei nuovi organi.
4. Le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario sono effettuate a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.
CAPO IV
SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO
Articolo 98
(Esonero e sanzioni disciplinari)
1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, il personale volontario è soggetto al provvedimento di esonero dal servizio e alle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 99 e 100.
2. Il personale volontario è esonerato dal servizio nei seguenti casi:
a) assenza continuata, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni, valutata secondo i criteri individuati dal Consiglio del personale volontario;
b) quando gli sia stato inflitto per tre volte il provvedimento di censura di cui all'articolo 99.
3. Il provvedimento di esonero è disposto dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.
4. Gli esonerati dal servizio possono presentare nuova domanda di iscrizione nei ruoli del personale volontario decorsi almeno cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di esonero.
Articolo 99
(Censura)
1. La censura è inflitta per:
a) alterazione o modificazione dell'uniforme o della tessera di riconoscimento o negligenza nella loro cura;
b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;
c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso in dotazione individuale o collettiva;
d) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
e) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizio non urgenti.
2. Il provvedimento di censura è inflitto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il capodistaccamento.
Articolo 100
(Destituzione)
1. La destituzione è inflitta per:
a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi contro le persone o a danno delle cose affidate alla custodia e alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi;
d) chi incorra nelle ipotesi di cui all'articolo 58 del d.lgs. 267/2000.
2. Il provvedimento di destituzione è inflitto dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.
3. Il personale volontario destituito non può ripresentare nuova domanda di iscrizione.
Articolo 101
(Commissione disciplinare)
1. È istituita una commissione disciplinare composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, che la presiede;
b) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco;
c) dal presidente del Consiglio del personale volontario;
d) dall'ispettore della Comunità montana interessata o della città di Aosta;
e) da un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari a quella del vigile volontario sottoposto a procedimento disciplinare.
2. La commissione disciplinare infligge al personale volontario i provvedimenti di esonero e di destituzione e decide in merito ai ricorsi promossi contro i provvedimenti di censura.
Articolo 102
(Ricorsi)
1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione disciplinare.
2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso ricorso al Presidente della Regione.
3. Le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO V
CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Articolo 103
(Cause di cessazione e limiti di età)
1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:
a) al raggiungimento dei sessantacinque anni di età;
b) per perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio;
c) per dimissioni.
2. Il personale volontario può presentare domanda per essere trattenuto in servizio anche oltre i sessantacinque anni di età per lo svolgimento di attività di supporto o come membro onorario.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al trattenimento in servizio del personale volontario che ne faccia richiesta.
4. Il trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre i limiti di età è disposto per un anno e può essere rinnovato.
5. Il trattenimento in servizio del personale volontario onorario oltre i limiti di età è disposto per cinque anni e può essere rinnovato.
Articolo 104
(Perdita di idoneità al servizio)
1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica dei vigili volontari operativi è accertata ai sensi dell'articolo 81, comma 1.
2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.
Articolo 105
(Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio)
1. Il personale volontario che cessa dal servizio deve restituire al capodistaccamento le attrezzature di uso individuale affidategli e i capi di equipaggiamento che hanno funzione di dispositivo di protezione individuale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 106
(Regolamenti e altre modalità di applicazione della legge)
1. L'applicazione della presente legge può essere integrata dall'adozione di specifici regolamenti regionali volti a disciplinare, in particolare:
a) la frequenza dei corsi di specializzazione;
b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;
c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;
d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;
e) il gruppo sportivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
f) i particolari incarichi di cui all'articolo 26.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, o i dirigenti competenti, con proprio provvedimento, possono disciplinare, nel rispetto delle relazioni sindacali, ulteriori aspetti organizzativi volti a garantire il massimo grado di efficacia organizzativa e di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 107
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 14.552.330 per l'anno 2010 e annui euro 14.293.940 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni), 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative), 2.2.1.11 (Protezione civile).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2010 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
a) nell'obiettivo programmatico 1.2.1., ai capitoli:
1) 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per annui euro 8.180.000;
2) 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per annui euro 2.864.600;
3) 30515 (Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione) per annui euro 300.000;
4) 30570 (Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale) per annui euro 9.000;
5) 30605 (Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva) per annui euro 190.000;
6) 30606 (Spese per la frequenza di corsi di formazione preventivi all'assunzione) per annui euro 1.000;
7) 33223 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 70.000;
b) nell'obiettivo programmatico 1.3.1. ai capitoli:
1) 33200 (Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 303.730 nel 2010 e per euro 340.000 nel 2011;
2) 33225 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo) per euro 390.000 nel 2010 e per euro 410.000 nel 2011;
3) 33235 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 150.000;
4) 33240 (Spese per l'acquisto di attrezzature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 340.000;
c) nell'obiettivo programmatico 1.3.2. al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento di comitati e commissioni) per annui euro 1.000;
d) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) per euro 30.000 nel 2010 e per euro 53.340 nel 2011;
e) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 ai capitoli:
1) 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 50.000;
2) 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica) per annui euro 10.000;
f) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02 al capitolo 21610 (Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)) per euro 15.000 nel 2010 e per euro 10.000 nel 2011;
g) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03 al capitolo 22330 (Contributi annui a favore del gruppo sportivo dei vigili del fuoco "G. Godio") per annui euro 8.000;
h) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. ai capitoli:
1) 40835 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 80.000;
2) 40840 (Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 100.000 nel 2010 e per euro 97.000 nel 2011;
3) 40842 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 50.000;
4) 40843 (Trasferimenti finanziari ai comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 180.000;
5) 40844 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 30.000;
6) 40845 (Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco), per euro 100.000 nel 2010 e per euro 70.000 nel 2011.
4. I proventi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 34 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 108
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'adozione dei regolamenti regionali di cui all'articolo 106, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al r.r. 1/2000.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), e della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), in quanto compatibili.
Articolo 109
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la l.r. 7/1999, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 31;
b) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 24;
c) l'articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;
d) la legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37;
e) la legge regionale 20 maggio 2002, n. 5;
f) la l.r. 20/2002;
g) la legge regionale 17 agosto 2004, n. 20;
h) l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
i) l'articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.
Articolo 110
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Président - Ce projet de loi a été approuvé en IIe et IIIe Commissions avec 10 amendements de la part des Commissions, il y a aussi 1 amendement du Président de la Région et 11 amendements du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.
Prola (UV) - Merci, M. le Président. Con la legge regionale 19 marzo 1999, n. 7: "Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta", la Regione disciplina nel suo territorio la prevenzione e l'estinzione degli incendi, nonché i servizi di soccorso tecnico urgente, funzioni attribuite alla nostra Regione in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, attuativa dell'articolo 2, lettera z), dello Statuto speciale. Avviene quindi la nascita ufficiale, il 1° gennaio 2000, data di regionalizzazione dei vigili del fuoco, del "Corpo valdostano dei vigili del fuoco", il cui comando assume la seguente denominazione: "Comando regionale dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta".
Un primo intervento legislativo della Regione Valle d'Aosta, teso a ordinare e definire al meglio i compiti e l'operatività dei vigili volontari, fu messo in atto, con l'istituzione del "Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari", attraverso la legge regionale n. 38 del 31 maggio 1983, ma soltanto con l'entrata in vigore della legge regionale n. 37 del 27 maggio 1988: "Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari", tale importante servizio di prevenzione e soccorso trova ampio riconoscimento e largo consenso. Nel 1988 viene quindi per la prima volta delineata la moderna struttura del "Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari", componente fondamentale del progetto di protezione civile della Regione. Il passaggio, il 1° gennaio 2000, dei vigili del fuoco professionisti dalle dipendenze del Ministero degli interni a quelle della Regione autonoma Valle d'Aosta e l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge regionale n. 20 del 24 ottobre 2002 hanno contribuito al definitivo chiarimento degli ambiti operativi dei pompieri sul territorio regionale: personale professionista e personale volontario che ora costituiscono unitariamente il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
La secolare tradizione di solidarietà delle piccole comunità di montagna si perpetua ancora oggi grazie al personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: numerosi sono infatti i distaccamenti che hanno già festeggiato l'importante traguardo del secolo di vita. La presenza di 76 distaccamenti in 73 comuni dei 74 componenti la Regione autonoma Valle d'Aosta è la prova del radicamento di tale "servizio" all'interno di una popolazione che da sempre ha dovuto trovare in sé stessa la forza per lottare e reagire alle avversità della vita e del vivere in montagna. La solidarietà era infatti la naturale base portante dell'impegno richiesto agli "uomini validi" ed ogni Comune aveva un proprio regolamento che ne definiva l'azione e gli ambiti d'intervento.
Il 15 ottobre 2000 la più grave alluvione degli ultimi cento anni ha fatto vittime e danni per miliardi. Anche in quell'occasione i vigili professionisti, i vigili volontari e la Protezione civile danno saggio di un altruismo e una dedizione senza precedenti aiutando tutta la popolazione valligiana: da Pont-Saint-Martin a Courmayeur. Si tratta senza dubbio del più alto esempio di efficienza e collaborazione del sistema di soccorso valdostano. Non solo, gli scenari certo tragici di quelle settimane hanno tuttavia costruito fattivamente quello spirito di cooperazione e solidarietà transfrontaliera che fino ad allora era parsa pura utopia.
Per quanto riguarda il Traforo del Monte Bianco, le associazioni valdostane di protezione civile, i vigili del fuoco valdostani e francesi hanno dato vita sul campo a quanto pensato solo sulla carta: addestramento, prove d'incendio, simulazione d'incidenti, collaudi, con una "convivenza" di una quarantina di vigili del fuoco e sapeur-pompiers per oltre 24 mesi.
Per questi motivi, oltre che per una semplificazione normativa, a più di nove anni dalla costituzione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno presentare un'unica normativa sui servizi antincendi che comprenda la disciplina dell'organizzazione del personale professionista e volontario attualmente disciplinati dalle leggi regionali n. 20/2002 e n. 7/1999. Da rilevare inoltre un altro elemento essenziale che prevede il disegno di legge: l'integrazione del Corpo dei vigili del fuoco nel sistema della protezione civile attraverso le attività di previsione e prevenzione dei rischi.
Oggi viene quindi presentato in Consiglio un disegno di legge frutto di un importante lavoro di concertazione svolto in tutte le sedi che contiene una rivisitazione e un'armonizzazione con le normative in vigore che vengono oggi abrogate. Le nuove disposizioni concernenti l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta pongono quindi tre principali obiettivi: il potenziamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, il rafforzamento del ruolo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nel sistema valdostano di protezione civile, la valorizzazione dell'unicità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle sue due componenti: quella del personale professionista e quella del personale volontario. Con il presente disegno di legge la disciplina del Corpo tiene conto dell'organizzazione regionale e del sistema regionale di protezione civile, valorizzando tuttavia le peculiarità del Corpo. Proprio queste peculiarità e, in particolare, l'esigenza di una formazione sempre più specializzata e specialistica sono alla base di una delle principali novità contenute nel disegno di legge: la previsione, all'articolo 10, di una scuola regionale antincendi, oggetto di dibattito e discussione in sede di commissione consiliare e le cui modalità organizzative e gestionali saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La formazione di quanti operano nel complesso sistema delle emergenze, siano essi tecnici, professionisti, volontari e l'informazione di quanti sono soggetti ad un pericolo o devono convivere con particolari situazioni di rischio sono alla base di una sistematica ed efficace programmazione di previsione e prevenzione in materia di gestione dell'emergenza. Gli eventi dimostrano, da sempre, che l'efficacia di un'azione è somma di pianificazione e programmazione dell'intervento e di preparazione teorico-pratica delle forze che intervengono "in prima linea", ma anche di quelle che operano a supporto delle prime. Gli stessi eventi mettono ugualmente in luce che l'efficacia di un intervento in emergenza è tanto più alta quanto maggiore è il coordinamento delle forze in campo ed è uniforme la loro preparazione.
Garantire la sensibilizzazione, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli operatori del Corpo valdostano dei vigili del fuoco deve rivestire per la Regione un'attività prioritaria finalizzata alla creazione di una base comune di conoscenze, competenze e modalità operative, che consente di: comprendere i linguaggi e adottare i medesimi atteggiamenti e comportamenti durante le attività di soccorso tecnico urgente; rafforzare le motivazioni e le ragioni dell'impegno nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco; favorire la conoscenza reciproca e dare un supporto nella progettazione degli interventi a livello locale. Tale priorità si rivela ancor più urgente se si considera che i vigili del fuoco sono chiamati ad operare in situazioni di emergenza, locali, nazionali ed internazionali, sempre più complesse, che richiedono una crescente competenza e professionalità. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di qualificare sempre di più la professionalità delle due componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, professionisti e volontari, attraverso una formazione integrata che partendo da questi presupposti permetta di: favorire una crescita professionale di tutte le componenti siano esse effettive o volontarie; favorire lo scambio di esperienze fra le varie forze; condividere le risorse in termini di personale, di mezzi ed attrezzature fra le componenti del sistema; facilitare il riconoscimento delle capacità professionali delle singole organizzazioni o enti; favorire un'ulteriore valorizzazione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco; favorire l'affermazione di una cultura di protezione civile quale sistema integrato; favorire la fase di ricerca, d'innovazione e di aggiornamento nel settore dell'antincendio per migliorare la risposta all'emergenza.
Attraverso la Scuola regionale antincendi s'intende, inoltre, specializzare il momento formativo, utilizzando anche esperienze sviluppatesi a livello internazionale, tenendo conto delle caratteristiche transfrontaliere di montagna della Regione e del suo territorio, caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie stradali, ivi compresi i due Tunnel internazionali del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Per questo motivo la struttura di addestramento per le maxi emergenze in galleria, denominata "finestra di Sorreley-Meysattaz", in fase di allestimento, costituirà parte integrante della scuola e potrà essere messa a disposizione di soggetti pubblici e privati non solo per attività di formazione, ma anche di studio, sperimentazione e ricerca scientifica.
Nel corso dei lavori della III Commissione sono state sentite le varie componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Protezione civile, gli organismi sindacali e il Consorzio enti locali. Al testo, in seguito alle varie audizioni, sono stati apportati 10 emendamenti, recependo varie osservazioni illustrate principalmente dal Presidente dei volontari del Corpo e dagli enti locali.
Tornando al disegno di legge e alle principali novità introdotte, esso si compone di 4 titoli per complessivi 110 articoli. In dettaglio, il titolo I disciplina in generale le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. In particolare, viene riconosciuto il ruolo del Corpo sul territorio valdostano e viene sottolineato il fatto che esso risulta articolato in personale professionista e personale volontario. Con l'articolo 4 vengono individuate le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco articolate in: prevenzione incendi, soccorso pubblico, attività di protezione civile, formazione. Vengono disciplinati i servizi gratuiti e a pagamento dei professionisti con la possibilità di utilizzare in alcuni casi il personale volontario. Viene introdotta, in particolare per il personale volontario, una normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuando inoltre i datori di lavoro.
Nel titolo II viene individuata l'organizzazione del personale professionista, quindi definite in dettaglio le sopracitate competenze. Viene stabilito il principio generale della partecipazione del personale professionista alle attività di protezione civile. Sono introdotte tra i compiti istituzionali la promozione e la diffusione culturale della sicurezza antincendi e protezione civile.
Il titolo III riguarda invece gli aspetti relativi al personale volontario, la loro organizzazione e, simmetricamente a quanto previsto per i professionisti, vengono individuati i compiti ai quali sono sottoposti. La valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco volontari è uno degli obiettivi primari del presente disegno di legge, tenuto conto della qualità del servizio che gli stessi offrono alla comunità valdostana. La presenza capillare sul territorio dei vigili del fuoco volontari attraverso i 76 distaccamenti e sicuramente esempio di efficienza del servizi, poiché essi garantiscono interventi in pochi minuti dall'allertamento. Le modifiche più incisive riguardo alla normativa esistente per i vigili del fuoco volontari vanno nel senso di una loro maggior valorizzazione anche attraverso il riconoscimento della possibilità di istituire gruppi giovanili. Riconoscimento che permetterà, negli anni, di diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione e protezione del territorio valdostano, della sicurezza antincendi e garantirà un continuo turnover delle forze messe in campo attraverso il proseguimento dell'attività dei distaccamenti di generazione in generazione. Altra novità è il riconoscimento per i vigili del fuoco operativi della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, come del resto gia previsto dalla normativa nazionale, subordinatamente alla frequenza di un apposito corso di formazione ed al superamento di uno specifico esame di idoneità, tenuto conto della delicatezza di tali compiti. Ulteriore innovazione riguarda il prevedere la figura di vigile del fuoco volontario onorario, riservata a coloro che si siano resi meritevoli nei confronti del Corpo. Segnalerei inoltre l'attribuzione agli ispettori di Comunità montane del coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali e il riconoscimento del ruolo degli istruttori formatori.
Concludendo, ringrazio per la collaborazione e la disponibilità il dipartimento competente, gli organi direttivi dei vigili del fuoco professionisti e volontari, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e la Presidenza del Governo.
Invito il Consiglio regionale a dare il proprio contributo positivo per l'approvazione di questo disegno di legge, che determina e organizza in maniera omogenea e sinergica il comparto della protezione civile, settore vitale per la sicurezza dei cittadini e strategico per la difesa del territorio. Grazie.
Président - Pour un deuxième rapport la parole au Conseiller Crétaz.
Crétaz (UV) - Merci, M. le Président. Come già anticipato dal collega Prola, tratterò due aspetti essenziali del disegno di legge che oggi viene proposto: le disposizioni finanziarie e la disposizione per il personale.
Aspetti finanziari. L'articolo 107 del disegno di legge, che reca le disposizioni finanziarie, prevede che al finanziamento dell'onere complessivo di euro 14.552.330 (ivi comprese le spese del personale per il 2010, considerato che la legge, ai sensi dell'articolo 110, entrerà in vigore il 16 gennaio 2010), si provvederà mediante le ordinarie risorse iscritte a bilancio per tale anno (bilancio pluriennale 2009-2010).
Personale. Per ciò che concerne il personale regionale, ossia i vigili del fuoco professionisti, a livello politico c'è stato un continuo confronto con le organizzazioni sindacali, che sono state sentite dal Presidente della Regione in quattro occasioni (18 marzo, 15 aprile, 19 maggio, 1° luglio), al termine delle quali hanno manifestato il loro apprezzamento per l'adesione da parte della Regione alle loro richieste, in particolare per ciò che concerne la suddivisione delle strutture organizzative dirigenziali in due aree: una strategico-amministrativa ed una operativa-tecnica, quest'ultima riservata al personale proveniente dal Corpo e per ciò che concerne la specificazione in legge delle competenze del comandante. In particolare l'articolo 32 del disegno di legge, recependo una richiesta del personale, prevede la possibilità della mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Il capo III del titolo II, concernente le strutture dirigenziali, intende coniugare la specificità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con la disciplina regionale sulla dirigenza prevista dalla legge regionale n. 45/1995. In quest'ottica, l'articolo 40 suddivide le strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in un'area strategico-amministrativa con compiti, oltre che amministrativi, di raccordo con il personale volontario, con il sistema regionale di protezione civile e con gli organismi nazionali ed internazionali, per l'accesso alla quale valgono le regole generali previste per l'accesso alla dirigenza regionale, e un'area operativa-tecnica di cui fa parte il Comandante regionale dei vigili del fuoco, per l'accesso alla quale è necessaria l'appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (o del Corpo nazionale, o dei corrispondenti Corpi di altri enti pubblici) e il servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, o del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici. L'articolo 41 infine specifica le competenze del Comandante regionale dei vigili del fuoco e le modalità per la sua sostituzione. Grazie.
Président - La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Non possiamo sottrarci all'invito del Consigliere Prola di dare il contributo come Consiglio regionale come forze di opposizione per quanto è possibile al miglioramento, al perfezionamento di un testo di legge intorno al quale abbiamo lavorato in queste ultime settimane con la necessaria attenzione e la doverosa applicazione.
Siamo convinti che si tratti di una legge difficile: è semplice assemblare due testi normativi distinti, è semplice cumulare le norme che vanno da 1 a 50 con quelle da 1 a 50 ed ottenere un testo che va da 1 a 100, qui siamo però in presenza di due mondi, di due approcci distinti alla problematica della sicurezza del cittadino e dei nostri beni, a storie anche diverse che ha vissuto un Corpo che è stato regionalizzato in tempi recenti e che oggettivamente è ancora in fase di assestamento per quanto riguarda una serie di problematiche, che ha vissuto a lungo all'interno di un quadro normativo e anche gerarchico diverso da quello che è proprio al resto dell'amministrazione... e il vastissimo mondo del volontariato, di cui fortunatamente ci possiamo valere, come ci valiamo della professionalità del Corpo dei vigili del fuoco professionisti. Non è qui luogo di fare retorica, ma abbiamo essenzialmente il dovere con questo intervento di muoverci con la dovuta attenzione per non stravolgere i lineamenti e anche i punti qualificanti che avevano questi due mondi, di rettificarne laddove è possibile delle carenze o delle debolezze e di puntare, come si è deciso di fare, come noi condividiamo che si faccia, ad un sistema che riesca a coinvolgere armonicamente gli apporti che devono venire da una parte e dall'altra.
Abbiamo sicuramente registrato non solo e non tanto all'interno delle audizioni che si sono svolte in via formale... che peraltro hanno dato anche atto dell'esistenza di valutazioni diverse all'interno dei rispettivi ambiti: mi riferisco anche a posizioni manifestate dal Corpo dei vigili del fuoco volontari, che hanno segnalato diverse valutazioni in ordine ad alcuni degli elementi che sono stati discussi, abbiamo registrato questa diversità di posizioni e abbiamo cercato di farne oggetto... purtroppo non riuscendo a farlo all'interno della commissione - non voglio riaprire una discussione che abbiamo già avuto in quella sede -, ma avremmo auspicato avere più tempo di confrontarci, dopo aver acquisito gli elementi informativi, per mettere a nudo questi diversi approcci.
Alcune cose sono emerse intorno a singole questioni che sono state sollevate e rappresentate, ma per altre c'è stata una trattazione purtroppo abbastanza affrettata e ne siamo tutti responsabili e vittime. Cerchiamo quindi di portare in quest'aula... lo abbiamo fatto con la presentazione di un certo numero di emendamenti che abbiamo sottoposto all'attenzione dei colleghi questa mattina, che vogliono evidenziare alcuni punti che, a nostro modo di vedere, sono perfettibili della legge. Non entro nell'estremo dettaglio nell'illustrarli, nel fare presente al Consiglio di quali questioni si tratta, li enuncio molto sommariamente: riguardano intanto la definizione delle competenze, i limiti entro i quali devono essere svolte. In questo delicato settore dei vigili del fuoco ci troviamo costantemente a contatto, non a conflitto, ma sicuramente a contatto e qualche volta anche in frizione con l'operato di altri Corpi sul territorio per le diverse funzioni in qualche modo complementari che svolgono ed è necessario che siano adottate le opportune attenzioni e che siano anche chiari, nel momento in cui normiamo o ritorniamo a normare questa materia, i limiti di responsabilità entro i quali può essere addossato ad un Corpo o ai suoi singoli appartenenti l'onere di fare fronte, soprattutto quando si tratta di questioni della delicatezza di quelle che stiamo trattando e che spesso coinvolgono anche vite umane, coinvolgono anche sinistri di rilevante importanza.
Abbiamo anche cercato di portare in evidenza l'esistenza di una questione delicata e non sufficientemente approfondita: la questione del comando di questo Corpo, l'unicità della funzione che è attribuita a chi ha la responsabilità così delicata non solo delle fasi strettamente operative, ma direi di tutto un insieme di attività che ruotano intorno al comando. Ci sono da questo punto di vista delle visioni sicuramente diverse, il disegno di legge in oggetto consacra una suddivisione dicotomica, ossia una spaccatura di aree all'interno della struttura, che non siamo convinti che debba essere necessariamente una situazione a tempo indeterminato e da consacrare con legge. Voglio dare la chiave di lettura che ci pare coerente con il nostro modo di pensare ed è che si debba avere all'interno di questa struttura un'unicità di riferimento, un'unicità di comando, che deve prescindere sia dalle persone che in un momento o nell'altro sono chiamate a svolgere questa funzione, sia da valutazioni anche di carattere ricognitivo dell'esistente, di chi oggi ricopre questa o quell'altra funzione all'interno di un servizio, di una direzione, di un coordinamento o quant'altro. Il nostro tentativo e il nostro contributo va in questa direzione, tenta di dare quella che a nostro avviso deve essere una chiara e rafforzata autorevolezza del comando di questo Corpo: parliamo di comando dei vigili del fuoco professionisti.
Ci siamo soffermati, forse questo ha anche un po' dilungato alcune discussioni in commissione, sulla questione della scuola antincendi, sulla quale vogliamo essere molto precisi, perché si tratta sicuramente di un investimento di valore, di una necessità sentita di perfezionare, di rafforzare la qualità dell'approccio tecnico con il quale operano questi nostri uomini, ma si tratta anche di una questione che va letta all'interno del nostro contesto regionale di amministrazione e di regione quale siamo: di regione piccola, di regione che deve sempre fare questo delicato lavoro di contemperare il livello alto di qualità e di specializzazione con i numeri molto bassi che la contraddistinguono. Qui si scontrano, o comunque devono cercare un punto di incontro due esigenze diverse: un'esigenza orizzontale di far condividere il valore formativo non soltanto al Corpo dei vigili del fuoco professionisti ma, per quanto è possibile, a tutti coloro che operano nel settore degli incendi e del soccorso. Noi esprimiamo un'opzione di principio favorevole a che vi sia una più larga lettura del mandato di questa struttura e anche, se possibile, in futuro un maggior coinvolgimento di altri segmenti, perché non si proceda nella logica dei "giardini chiusi". C'è stato a questo proposito in commissione un tentativo e anche uno sforzo da parte di alcuni colleghi di tenere aperte, per quanto possibile, le finestre di questa struttura. Crediamo che si debba fare di più in questa direzione e far sì che tale struttura sia veramente un patrimonio largo e che operi con molta apertura sull'esterno e non soltanto con una logica interna al Corpo stesso.
Un altro punto delicato, che non siamo stati d'altra parte noi per primi ad evidenziare, ma che è emerso nel corso dell'esame in commissione, è la questione dell'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria al personale volontario. Su questo naturalmente approfondiremo nel dettaglio la questione quando entrerà in discussione l'emendamento riguardante tale specifico punto, ma vorrei ricordare la preoccupazione che è stata espressa in proposito anche dagli stessi enti locali e alla quale aggiungo una mia personale valutazione e - non me ne vogliano i colleghi del gruppo - anche di cautela professionale nei confronti di questa qualifica. Siamo convinti che ci siano dei motivi seri che hanno dettato la richiesta da parte di alcuni rappresentanti dei vigili del fuoco volontari, che ci siano anche dei motivi di oggettiva praticità che possano "militare", nel senso di far ritenere utile questa attribuzione da parte del Presidente della Regione delle funzioni di polizia giudiziaria limitatamente a determinate situazioni e con dei limiti ben definiti a personale comunque volontario. Noi ricordiamo molto sommessamente, ricordiamo a tutti i colleghi che la funzione di polizia giudiziaria implica una serie di doveri e di cautele molto delicate nell'apprendere la notizia dei reati, nell'impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, nel ricercare gli autori, nel compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova. Non guardo solo alla finalità positiva, guardo, guardiamo anche alla necessaria prudenza nello svolgimento di queste funzioni, che richiedono delle competenze elevate e da mantenere costantemente in esercizio. Ci sono in questo senso alcune misure che sono stabilite nella proposta che è in discussione, ma riteniamo alquanto rischioso e azzardato che si apra tale finestra. È una nostra cautela che non diminuisce minimamente il pregio e la qualità dell'intervento che può essere portato nel momento dell'emergenza da chi opera come vigile del fuoco volontario, ma che assicura ad un Corpo professionale lo svolgimento di alcune particolari funzioni che tra l'altro non attengono nemmeno al relazionamento con la nostra Amministrazione regionale, ma attengono al rapporto con altre istituzioni, in particolare con la Magistratura.
Ci sono ancora state delle discussioni che sono emerse, in particolare nel confronto con le organizzazioni sindacali che hanno riguardato la questione delle sanzioni disciplinari, per le quali già da tempo dovrebbe essere stata delegificata questa materia e riportata nell'ambito della contrattualizzazione. Nel mettere mano a questa legge sarebbe tempo di sciogliere anche questo nodo e di stabilire direttamente il rinvio alla contrattazione, fatta salva l'applicazione nel periodo intercorrente da qui a questa definizione concordata del mantenimento delle sanzioni precedentemente in vigore. Non mi dilungo ulteriormente, questa è stata una questione essenzialmente di principio che abbiamo sollevato e sulla quale riteniamo più opportuno procedere in un modo diverso da quello che è stato indicato.
Segnaliamo ancora da ultima - forse dimenticherò qualcosa, ma sarà puntualmente ripreso nell'esame dell'articolato - la questione delle qualifiche degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco professionali, che presentano alcune non corrette corrispondenze o comunque non aggiornate corrispondenze con il Corpo nazionale. Qui, da quanto abbiamo potuto valutare, ci troviamo di fronte a due strade distinte: una estrema, che è la totale differenziazione nominale del Corpo per individuare le nostre autonome e direi speciali originalissime denominazioni e attribuzioni con le corrispondenti necessarie qualifiche tecniche e i necessari titoli per l'assunzione di queste qualifiche; oppure una situazione di maggiore armonia e di maggiore vicinanza con quelle statuali. Ci sono state illustrate anche nel dettaglio alcune situazioni di questo genere, non riteniamo inutile la segnalazione, quindi, recependo questa sollecitazione, crediamo anche che si possa operare, attraverso un mandato che riteniamo di dare attraverso un nostro emendamento, questa armonizzazione di qualifiche.
Questi sono i punti sui quali, colleghi, desideravamo riportare la vostra attenzione, ci sarebbero poi anche altre questioni di prospettiva, oltre a quelle già indicate dai colleghi relatori, che andrebbero evidenziate. Una che è emersa incidentalmente nelle discussioni e che riteniamo non priva di pregio è la necessità che vi sia comunque anche una maggiore femminilizzazione del Corpo dei vigili del fuoco per quanto riguarda anche questo settore; non riteniamo inutile la presenza femminile e sarebbe forse auspicabile che questa potesse in futuro, quando ce ne saranno le possibilità, prendere corpo.
Da ultimo - e in questo mi rivolgo al relatore Crétaz in particolare, che ha fatto riferimento alla parte finanziaria - volevamo evidenziare che il parere dato su questo disegno di legge dal Coordinatore delle finanze conteneva una precisa clausola, Presidente Cerise: "Il parere espresso è da ritenersi valido fino alla presentazione al Consiglio regionale del bilancio per il 2010 e di quello pluriennale per il triennio 2010-2012". Siamo ancora in tempo forse per fare l'opportuno adeguamento, ma è già stato presentato al Consiglio, questo bilancio per il 2010 e quello pluriennale sono a nostre mani già da questa mattina, è una piccola regolazione che forse si è ancora in tempo a fare, ma lo diciamo con spirito assolutamente costruttivo. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Il provvedimento che andiamo a discutere e a votare è un provvedimento atteso, da anni si parla della necessità di dare una maggiore organicità all'attività del servizio antincendi che in questa regione vede un consistente numero di volontari e di un Corpo professionistico che, seppur ridotto nei numeri, ha espresso in questi ultimi tempi tutte le sue competenze e le sue capacità negli eventi anche dell'Abruzzo di poche settimane fa. Un provvedimento che nasce dalle esigenze di rendere più professionale l'attività di questi due Corpi, di integrarli, di renderli sinergici, di renderli maggiormente coerenti con le necessità dell'interazione con altre Regioni, con addirittura altri Stati, Corpi anche esteri, proprio in quel contesto di protezione civile di più ampio ragionamento, della sicurezza dei cittadini, che ha visto la nostra Regione impegnata anche ultimamente. Non ultima la necessità di rendere aggiornati gli operatori della sicurezza per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, quella tecnica e logistica, e la necessità di dare un coordinamento alle azioni anche sotto il senso della responsabilità giudiziaria del comando e delle loro attività. Una legge che costa e che inciderà sul bilancio della Regione, una legge importante sotto questo aspetto, ma una legge che ha anche l'ambizione di mettere insieme culture e storie diverse, professionalità simili, ma diverse fra loro, una legge che ha faticato molto, che ha avuto una gestazione molto lunga e molto al di là dei 9 mesi tipici di un essere umano, gestazione che è iniziata nella scorsa legislatura, l'impegno del Presidente Caveri è stato riconosciuto anche durante i lavori e la decisione di questa Giunta di andare nella fase finale, nella fase decisionale certamente si è fatta sentire.
Devo dire che, mentre il Consiglio oggi approverà - credo - questa legge, perché la maggioranza ha i numeri per farlo, se c'è pienamente in quest'aula la consapevolezza che questa era una strada obbligata proprio per i temi e le motivazioni che abbiamo appena illustrato, dall'audizione dei vari componenti decisionali che hanno costruito questo percorso ad oggi abbiamo rilevato grandi perplessità. Lo dobbiamo dire sia per quanto riguarda il Corpo dei professionisti, sia per quanto riguarda il Corpo dei volontari, per quanto riguarda i sindacati e i dirigenti, per quanto riguarda tutti quelli che saranno coinvolti in questa legge di integrazione. Le perplessità sono tante, ma non sono quelle che ci spaventano, perché, quando si propone un cambiamento e si va a modificare ruoli soprattutto di una comunità come questa, una piccola comunità, si vanno a toccare sensibilità, abitudini, si vanno a proporre cambiamenti che le menti stesse non sono spesso pronte ad accettare, si vanno a toccare "giardinetti", piccoli poteri, equilibri anche di relazione. Siamo una piccola comunità, ci si conosce, a volte per non fare un dispetto si evita di prendere una decisione. In questo senso il coraggio di andare avanti su tale strada è un coraggio da ammirare, perché è una legge necessaria per fare in modo che anche la popolazione valdostana, come molte altre regioni, si doti di un Corpo che nella sua integrità faccia fronte a quel bisogno... e perché per le risorse che vengono investite lo faccia con la migliore organizzazione possibile. Dico quindi una legge coraggiosa, che ha avuto una lunga gestazione, che lascia intatte al momento le perplessità e le preoccupazioni di chi è coinvolto in questo cambiamento.
Noi abbiamo voluto non esprimere una contrarietà a questa legge, anche se c'erano molti punti di quelli che il Consigliere Louvin ha illustrato che ci lasciano perplessi. Non nascondiamo che questo atipico comando unico, atipico proprio perché non va a toccare i "giardinetti" pre-esistenti, ci lascia perplessi così come ci lascia perplessi la scuola antincendi, che è nelle mani assolutamente professionali del Corpo dei vigili del fuoco, ma che lascia al buon senso della loro gestione la relazione con gli altri Corpi coinvolti nella protezione civile. Abbiamo ancora percepito nelle consultazioni una grande confusione del ruolo di questi Corpi all'interno del più ampio bacino della protezione civile, qui c'è ancora qualcuno che non ha capito o fa finta di non capire che oggi si va nella direzione di un coordinamento unico, ma non solo in questa piccola regione, in tutto il territorio nazionale ed europeo, di Corpi che, quando entrano in azione, lo entrano sotto emergenza e non si può, sotto l'emergenza che è la vita dei cittadini, andare a disquisire su chi comanda in una certa situazione, perché è quello che, pur con la grande professionalità che è stata espressa anche nelle ultime disgrazie, si è venuto a creare. Noi consideriamo questa una legge di transizione, una legge di volontà precisa di un necessario cambiamento, ma non ancora una legge che abbia fatto comprendere a tutti gli attori protagonisti di questa integrazione la necessità del doversi mettere in quella direzione. Abbiamo ascoltato rappresentanti che prendono atto della necessità come un costo necessario, ma che non hanno alcuna intenzione di modificare un solo centimetro del loro comportamento rispetto a quello che stanno facendo in questo momento e nelle prossime settimane a legge approvata; credo che su questo bisognerà fare un lavoro molto importante. Spero che il percepito che abbiamo avuto nelle commissioni sia diverso rispetto alle garanzie che sono state offerte a chi ha dovuto portare avanti la lunga e difficile negoziazione di questi equilibri di integrazione, però noi abbiamo la perplessità, e la esprimiamo con grande sincerità, che non tutti gli attori protagonisti di questo processo di integrazione abbiano compreso bene la necessità che si vada in quella direzione. La nostra sensazione è stata che sì si aderisce, si deve, perché alla fine si deve, perché "se la Regione decide, non si può fare diversamente, ma noi rimaniamo questi", loro rimangono quelli: "questa è casa nostra, quella è casa loro e, se noi dobbiamo andare a casa loro, cosa ci dicono e cosa ci fanno". Lo riteniamo, se vogliamo, un costo emotivo abbastanza scontato per quanto riguarda degli essere umani che devono fare degli spostamenti e dei cambiamenti di indirizzo, ma credo che necessitino di una regia decisamente più forte, perché si spieghi a queste persone che i tempi, le necessità di logistica, di risparmio della spesa, di efficienza e di organizzazione, soprattutto di maggiore sicurezza dei cittadini non possono più prescindere dai piccoli interessi di bottega, di comune, di paese, o di Corpo.
Noi quindi non esprimiamo una contrarietà a questo disegno di legge, che evidentemente è un inizio di una transizione che speriamo sia la più breve possibile, qui devo dire che esprimiamo questa preoccupazione legata al fatto che molti degli atti operativi concreti sono demandati a processi e a norme successive, guarda la regolamentazione della scuola, come funzionerà: adesso lasciamo a voi vigili del fuoco, però poi anche la forestale arriverà... dovremo fare una mediazione, molte delle applicazioni operative, concrete di questa legge andranno in norme e regolamentazioni successive. Ecco noi stiamo a guardare questa regolamentazione, Presidente Rollandin, confidando sul fatto che si è voluti arrivare fin qui, non si farà un passo indietro, ma se ne faranno due avanti nella direzione della maggiore efficienza ed efficacia di questi due straordinari Corpi di 1.500 volontari e di 220 professionisti, che però si devono integrare in un più ampio bacino, quello della protezione civile, e devono saper dialogare tutti e due, quello professionista e quello volontario, con gli altri protagonisti della sicurezza del nostri cittadini, perché la sicurezza dei nostri cittadini viene prima dei loro interessi di bottega. Questo deve essere il messaggio chiaro e forte che con questa legge si deve mandare a questi professionisti o a questi volontari, nella logica di dare un significato alle risorse che stiamo mettendo a capitolo di spesa in tali bilanci, che sono risorse di milioni di euro, che certamente non vengono messe così solo perché è più comodo gestire un gruppo unico, piuttosto che due, qui c'è una necessità di operatività concreta nel momento dell'emergenza. Questa è una legge che deve andare a sopperire, al di là dei meriti straordinari che questi Corpi hanno ottenuto sul campo della sicurezza dei cittadini, alle carenze operative, logistiche e di integrazione dei Corpi stessi. Ci asterremo quindi su tale provvedimento comprendendone e condividendone la necessità, abbiamo ribadito la convinzione che questo sia un primo passo, mentre saremo molto più convinti e più determinati a dare il nostro voto positivo laddove le norme e i regolamenti successivi andranno a dare applicazione vera e concreta ad un desiderio che questa legge esprime e che al momento è e rimane un desiderio.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, in una realtà come quella della Valle d'Aosta, che conosciamo benissimo, che sappiamo fatta di piccoli comuni sparsi su un territorio che è vasto rispetto alla popolazione, quindi a bassa densità abitativa, territorio con un grandissimo patrimonio di boschi e foreste, certamente una legge che va a disciplinare meglio i due Corpi che intervengono su questa realtà è una legge di massima importanza per la nostra realtà e quindi merita la nostra attenzione. Sul ruolo svolto dal personale non siamo stati noi a dirlo, ma gli elogi li ha fatti direttamente il Presidente, se non altro con questa ultima brochure che ci ha consegnato, ci è stato detto quanto i nostri vigili del fuoco siano stati operativi e capaci anche in situazioni esterne alla nostra realtà.
Trovo che questo sia un provvedimento - inizierò con il dire le cose che ritengo positive - estremamente positivo e che valorizzi, a fianco del riconoscimento del ruolo fondamentale dei vigili professionisti, i vigili volontari. In un territorio come il nostro non si può prescindere dal ruolo importante dei volontari, dicevo, perché i costi di una gestione professionale sarebbero enormi e insostenibili, quindi è indispensabile per noi la valorizzazione di questi volontari, anzi, a mio avviso, questo tipo di provvedimento potrebbe essere interessante e propedeutico rispetto ad altre realtà, dove sia possibile valorizzare la partecipazione di volontari. Naturalmente mi riconosco in molte delle perplessità che sono state sollevate dai colleghi precedentemente, in particolare il collega Louvin e il collega Lattanzi, perché la legge perfetta non esiste e spetta a noi in questa sede far emergere le criticità. Criticità che probabilmente non sfuggono neanche agli estensori della legge, ma che in queste condizioni particolari avranno avuto le loro ragioni, che magari ci diranno, per non aver tenuto in debito conto alcune considerazioni: una su tutte riguarda le risorse umane. Sicuramente, quando andiamo a dire al Corpo dei vigili del fuoco e ai professionisti che vanno implementate le loro azioni, vanno svolte ulteriori attività, deve essere aumentata la capacità di entrare in sinergia con altre forze, noi chiediamo loro uno sforzo maggiore, ma garanzie di risorse aggiuntive non ci sono; questa è la nota più dolente di tale testo.
L'altra considerazione è che, sempre per quanto attiene i professionisti che si devono muovere su un terreno che è di tipo nazionale ed europeo, l'inquadramento giusto in un Corpo valdostano li vedeva fino a qualche tempo fa assolutamente omogenei al resto del territorio nazionale. Oggi modifiche che sono intervenute sul livello nazionale non vengono riprese a livello locale e questo qualche problema lo crea, è stato manifestato anche in alcune situazioni di emergenza, perché il fatto di avere un Corpo regionale dei vigili del fuoco non dovrebbe entrare in contrasto con un'omogeneità delle qualifiche, che invece è indispensabile che permanga, proprio per questa necessità che c'è di scambio di persone che possono arrivare da noi in situazioni di emergenza o noi andare in soccorso ad altri.
Vedo per esempio la scuola regionale sotto una luce molto positiva: la vedo come un grosso passo avanti, ma allo stesso tempo vale per la scuola regionale quello che ho detto in generale per il Corpo dei vigili professionisti, ossia questa scuola può diventare anche un fiore all'occhiello della nostra regione se ci saranno le risorse necessarie. Come dicevano prima anche i colleghi Lattanzi e Louvin, quindi qui servono degli impegni precisi, che questa scuola non sia soltanto un contenitore che sottrae risorse ai vigili del fuoco professionisti in settori operativi, anziché essere una cosa che implementa la loro funzionalità. Noi quindi corriamo il rischio, se venissero investite lì molte risorse, di limitare l'operatività del Corpo, ci vuole un chiarimento rispetto all'operatività della scuola.
Non da ultimo mi permetto di evidenziare il fatto che la struttura originale che ci siamo dati a livello regionale, che prevede che il comandante dei vigili sia un capo servizio di terzo livello, dovrebbe almeno in situazioni di emergenza essere tale da non creare nessun intoppo nell'operatività, perché, da questo punto di vista, sappiamo che altrove questo meccanismo è un meccanismo più diretto di collegamento con la Prefettura.
Su altre questioni più specifiche magari, se ci sarà discussione sugli emendamenti, interverremo, ma sicuramente una l'ha sollevata correttamente il collega Louvin e riguarda il riconoscimento di agente di polizia giudiziaria per quanto riguarda i volontari. A mio avviso, non è una cosa di per sé negativa, anzi potrebbe avere degli aspetti estremamente positivi. Mi permetto però di rilevare che nel testo non è contenuto un aspetto che, secondo me, è fondamentale: in un momento di operatività bisogna sapere esattamente chi comanda e chi ha il titolo per farlo, nel testo vi è un'ambiguità, perché potrebbe accadere che il titolo di agente di polizia giudiziaria non spetti al più alto in grado...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
...lo so che non è un comando... però io le dico: immaginiamo una situazione concreta in cui esiste uno che ha il titolo di agente di polizia giudiziaria e magari dice: "io sono quello che ha il titolo" e l'altro, che è il suo superiore in comando, non ce l'ha. Questo potrebbe accadere, perché non è prescritto (può darsi che io abbia letto male) che vi sia rigorosamente l'accesso grado per grado, altrimenti non è concesso a quello del grado successivo, qui c'è una libera adesione a quel percorso, quindi questo dovrebbe essere chiarito per impedire che ci siano anomalie da quel punto di vista.
Ripeto: per noi l'elemento più delicato è quello delle risorse da mettere a disposizione del Corpo dei vigili professionisti, che è quello che potrebbe in futuro farci assumere una posizione completamente positiva rispetto all'articolato della legge, su cui per adesso ci asteniamo.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Di solito l'intervento è a conclusione di quello dei colleghi, al di là che sia o no chiusa la discussione generale... anzi credo che dia la possibilità di eventuali ulteriori specificazioni, che non è mai un male, cosa che si può fare, perché la legge ha tutte le opportunità nell'illustrazione degli emendamenti di meglio chiarire queste varie funzioni.
Credo sia corretto anzitutto ringraziare i relatori che hanno svolto un lavoro importante nell'illustrare questo disegno di legge, che correttamente i colleghi hanno analizzato e che poi hanno specificato come una legge innovativa, complessa, che crea una serie di nuove possibilità operative e, come tutte le novità, ha anche insite delle difficoltà nella sua applicazione. Basterebbe, per capire meglio lo spirito con cui si è giunti all'esigenza di definire in maniera importante e coordinata i vigili professionisti e i vigili volontari, ricordare alcuni avvenimenti che hanno segnato la storia della Valle d'Aosta: la tragedia del Tunnel del Monte Bianco, l'alluvione del 2000 e ultimamente la triste esperienza di Lucoli. Sono fatti che hanno segnato profondamente la nostra comunità e nel contempo hanno visto lavorare in modo coordinato e attento, gomito a gomito, fra gli altri, vigili del fuoco volontari e vigili del fuoco professionisti. Questo ha creato le premesse per un lavoro importante di coordinamento e soprattutto per un dibattito che è stato lungo e complesso, perché si vanno a creare dei punti di contatto nuovi e non dobbiamo nemmeno sottacere un aspetto importante: molti di quelli che poi hanno fatto i vigili professionisti prima erano vigili volontari, molti di quelli che sono professionisti aderiscono a loro volta ai Corpi dei volontari dei singoli comuni. Noi abbiamo in Valle dei numeri impressionanti per quanto riguarda l'adesione come volontari ai vigili del fuoco: quasi 2.000; abbiamo l'adesione in tutti i comuni di un Corpo dei vigili volontari e poi daremo una relazione che meglio specifica gli investimenti fatti in materiali in dotazione ai vigili del fuoco volontari.
Oggi abbiamo in quasi tutte le stazioni distribuite sul nostro territorio una ricchezza di mezzi che purtroppo nel tempo... basterebbe guardare i piccoli musei che artigianalmente hanno costituito tutti i pompieri... il collega Donzel ha ricordato che alcune di queste associazioni hanno più di 100 anni... e hanno fatto vedere da dove sono partiti, con quali motopompe, con cosa operavano e con cosa oggi possono intervenire rapidamente in modo coordinato ed efficiente nel momento in cui c'è un episodio che può essere riferito sia alle civili abitazioni, sia alle strutture isolate agricole in genere, sia alla prevenzione degli incendi o, meglio, l'intervento per spegnere gli incendi. Dico questo perché qualcuno ha giustamente sottolineato che c'è un'esigenza: quella di fare un salto culturale importante che porti a rendere omaggio, da un lato, all'esperienza, alla competenza dei professionisti e nel contempo ad accettare in modo soddisfacente (e direi anche entusiasta in certi casi) l'apporto dei vigili del fuoco volontari. Non è più solo un discorso di dire: io, quando c'è un incendio, mi metto a disposizione, perché oggi anche i vigili del fuoco volontari fanno già una serie di preparazioni, la formazione, molto importante, tanto che, nel momento in cui ci siamo trovati a discutere su questa legge con i volontari e i professionisti, si è evidenziato proprio questo punto: che tutta una serie di operazioni iniziano con i volontari, perché sono quelli più vicini nel proprio settore e questo si vede soprattutto nelle valli laterali, nelle zone in cui rispetto ai distaccamenti... ecco perché si prevede di avere anche dei distaccamenti legati lungo l'asse centrale della nostra regione: c'è a Courmayeur, c'è ad Aosta, ci saranno nella bassa Valle proprio per evidenziare questa possibilità ma, laddove non ci sono, è importantissima questa presenza dei vigili del fuoco volontari, che sanno operare, che hanno chiesto di fare quel salto di qualità che oggi molte volte non gli viene riconosciuto. Vi è quindi alla base di questa impostazione l'esigenza di fare in modo che gradualmente - chiaramente non è un'incorporazione: è una collaborazione fra due Corpi che mantengono la loro strutturazione, i vigili del fuoco professionisti e i vigili del fuoco volontari -, vi sia la possibilità, attraverso gli strumenti di cooperazione, attraverso la scuola, attraverso l'attivazione di un percorso fatto per i giovani che possano aderire sempre più a queste organizzazioni, di far crescere la cooperazione, che è un esempio sicuramente importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello di Paesi europei come la Francia, che su questo modello ha costruito molto. Riteniamo quindi che tale legge vada nella direzione di fare questo salto di qualità.
Sulle osservazioni fatte non posso che apprezzare il fatto che vi siano delle difficoltà, è stato sottolineato, questa non è una legge che "dice": "bene, da domani si fa così, è tutto a posto", ma che "dice": "da domani si collabora in un certo modo, c'è bisogno di avere il tempo necessario perché gradualmente si entri tutti in questa logica". Qualcuno è già più avanti, qualcuno l'ha sollecitata, qualcuno ne è ancora un po' spaventato, perché immagina che questa collaborazione possa in qualche modo interferire con il lavoro, con l'intervento finora svolto dai vigili del fuoco volontari in modo particolare. Credo però che, sotto questo profilo, il lavoro svolto anche in commissione, il fatto di aver accolto una serie di emendamenti che andavano nella direzione di aiutare a svolgere questo ruolo sia estremamente positivo.
Sulle osservazioni puntuali che sono state fatte e che in parte avevano fatto oggetto delle relazioni dei colleghi Prola e Crétaz di un intervento che spiegava perché alcune cose vengono fatte, chiaramente qui si tratta di operare in funzione di una semplificazione normativa rispetto alle due leggi esistenti: la n. 20/2002 e la n. 7/1999, si arriva ad una legge organica che prende in considerazione queste due realtà. Noi riteniamo che essa sia il futuro, come nell'ambito di quella che è stata la discussione credo non vi sia stata nessuna modalità che abbia affrettato la discussione. Non dimentichiamo che la legge era già stata presentata prima dell'estate e prima ancora dobbiamo ringraziare la pazienza del coordinatore del dipartimento, il dottor Lucat, che ha fatto tante riunioni prima con i professionisti, poi con i volontari, alcune le abbiamo fatte assieme, credo ne abbia sentite di tutti i colori, giustamente perché all'inizio c'erano perplessità, però la discussione è stata molto lunga. Non credo che sotto questo profilo si possa dire che la discussione sia stata affrettata, almeno credo che ci siano stati tutti i tempi per prevedere le possibilità operative che potevano portare all'attenzione le eventuali esigenze operative.
Qualcuno ha detto giustamente: "non è sufficientemente sottolineato l'aspetto della collaborazione con le altre forze e con gli altri Corpi", ad esempio con i forestali. Vorrei dire che si sta operando già con la centrale unica del soccorso, qui parliamo di una parte di quello che avviene con i vigili del fuoco, dove abbiamo allo stesso tavolo un insieme di figure operative che vanno nella direzione prima di tutto conoscere le problematiche e poi fare da punto di riferimento per le esigenze nei vari settori e nei vari campi. Qui il problema dell'intervento sia dei vigili volontari, sia dei vigili professionisti è stato analizzato nel dettaglio, con gli interventi anche professionalmente più impegnativi non solo ai vari livelli nazionali e internazionali, ma nelle attività specifiche del singolo Corpo; le competenze aeroportuali, le competenze in altri settori sono state prese in considerazione, perché per ognuno c'è un'esigenza di avere un riferimento puntuale e una formazione conseguente, dunque c'è stato il tempo necessario per evidenziare queste possibilità operative.
Sul comando unificato dei vigili e sull'operatività, sotto questo profilo, si era partiti con un certo tipo di impostazione, poi a livello di richieste che erano state portate avanti a livello sindacale e dei singoli Corpi si era evidenziata l'esigenza di sottolineare le due aree strategico-amministrativa ed operativa in modo che si potesse avere personale che fosse collegato più strettamente con il Corpo dei vigili professionisti e a questo potesse meglio ricollocarsi. Questa è stata una delle motivazioni che è stata presa in considerazione e su cui si è puntato molto nell'ambito della costruzione di tale normativa.
Per quanto riguarda la proposta di collegarsi o di avvicinare la nostra legge alle problematiche nazionali, noi ne abbiamo tenuto conto ampiamente; abbiamo presente la normativa dei vigili professionisti a livello nazionale e credo che per la gran parte sia mutuata dall'organizzazione, anche perché, nel momento in cui si va fuori Valle, è giusto che vi sia tutta la possibilità di collegarsi e quindi che vi sia un collegamento stretto. Questo non vuol dire che in alcuni dettagli non si possa diversificare a livello di organizzazione, ma tale parte è stata strettamente tenuta in considerazione e fa parte organica della predisposizione dell'articolato della legge.
Vorrei meglio specificare il discorso della qualifica di agente di polizia giudiziaria: questo è stato un tema molto dibattuto, i colleghi hanno già espresso le conseguenze della qualifica di agente di polizia giudiziaria, qualifica che comporta anche delle responsabilità. Mentre all'inizio si immaginava di darlo a tutti indistintamente, si è poi optato per la soluzione adottata in legge di avere invece a scelta e dopo un corso con esame finale la possibilità di attribuire la qualifica, il che permette di dare la sicurezza che chi (stiamo parlando dei vigili volontari) in quel momento avrà la qualifica di agente di polizia giudiziaria non avrà nessun problema in quanto ha superato un esame dopo un corso abilitante. Questo perché ci si deve rendere conto delle implicazioni di diventare volontariamente agente, non perché si è costretti; lo dico perché questo è un tema dirimente, si poteva dire tutti, al che alcuni avevano detto: "ma io non me la sento di avere questo tipo di impatto con alcuni obblighi che sono conseguenti al fatto di essere agente di polizia giudiziaria". Qui pertanto è stata messa una formula che è per tutti rassicurante, ossia, a seconda dei momenti, a seconda della possibilità operativa, si fa una scelta. Il fatto di essere agenti di polizia giudiziaria comporta determinati impegni sotto il profilo di fornire a verbale una serie di constatazioni che non sono legate al semplice operatore volontario e tutta un'altra serie di conseguenze. Questo è stato un punto importante che ha impegnato nella discussione molto tempo e la cui soluzione, da quello che ci è parso, è stata una soluzione valida e che non creerà mai intoppi, perché i gradi di comando non sono in funzione dell'essere o non essere agente di polizia giudiziaria; il comando è al capo distaccamento locale fino a quando non arriva - se sono degli impegni gravosi - il responsabile del comando dei professionisti, che subentra e prende le redini. È importante che vi sia sotto questo profilo chiarezza nell'ordine degli interventi, per quello dicevo non ci sarà mai confusione di ruoli, né possibilità di avere intoppi per quanto riguarda l'attività, perché è quello che conta, a noi interessa molto che nel momento in cui si è operativi questo sia definito e sia chiaro. Nel contempo credo che gli emendamenti abbiano meglio precisato le possibilità operative dei due Corpi messi assieme, come possono funzionare e come possono coordinare il loro intervento.
Sulla scuola antincendio si è detto molto, sull'opportunità, sull'interesse della scuola stessa, qualcuno ha voluto inserire con un emendamento l'aggettivo "aperta", ma la scuola antincendio è una scuola formativa che è legata all'importanza di avere, è stato detto, anche attraverso una struttura come quella della finestra di Sorreley, la galleria specifica e altri mezzi, che sono innovativi, che possono creare le premesse per interventi in poco tempo e che hanno chiaramente individuato quelli che possono essere gli ostacoli, le difficoltà di intervento. Questo dopo la tragedia del Bianco ha per tutti creato le premesse affinché tale scuola ci sia, sia voluta, ma è una scuola aperta a cui possono partecipare tutti i gradi dell'Amministrazione, quindi tutta la Protezione civile, di cui i vigili sono parte integrante e parte principale. Non ci sembra quindi che sia necessario, a priori, qualificare meglio la scuola, la scuola antincendio è come tale aperta a tutti, a privati, a forme esterne, che possono poi fruire di questa struttura e del fatto che ci sono professionalità in grado di portare avanti tali esigenze.
Mi sembra che nell'insieme vi sia una legge organica, una legge che ha il grosso vantaggio di creare una serie di sinergie che si vanno a sperimentare per la prima volta, che potranno avere anche dei momenti di criticità che andranno affrontati, nel senso che ci sarà un passaggio tale per cui si immagina e si spera che questo possa determinare un progresso nell'ambito dell'azione coordinata a vantaggio dell'esigenza della nostra popolazione. Credo che su questo non ci possano essere molti dubbi, perché le osservazioni fatte sono state per la gran parte recepite, gli emendamenti vanno in tale direzione, la progressione e anche i contratti sono stati individuati in modo tale da tener conto dei possibili cambiamenti e, sotto questo profilo, ritengo che le prerogative dei due Corpi siano mantenute, però sono coordinate e quindi vanno nella direzione che, noi auspichiamo, possa dare degli ottimi risultati. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Agostino.
Agostino (UV) - Grazie, Presidente. Intervengo brevemente solo per sottolineare l'enorme differenza esistente fra la nostra Regione e le Regioni del resto d'Italia: l'enorme differenza intendo dire prima di tutto come volontari, perché penso che 1.500 volontari più 220 professionisti, facendo il calcolo, rapportati al numero di abitanti, non abbia uguali in tutta Italia e un motivo c'è: la Regione Valle d'Aosta, alluvione del 2000 insegna, meno male! Volevo anche sottolineare oltre i 14 milioni messi a disposizione, che non sono pochi, per il funzionamento complessivo di questa enorme struttura... adesso chiamiamola enorme, perché è accorpata fra professionisti e volontari, ma questo ci fa pensare quanto il Governo regionale, quanto la Regione tenga al suo territorio perché, se ben ricordate, se nel 2000 non avessimo avuto tutto questo insediamento di persone, di volontari, sicuramente non ci troveremmo in tali condizioni nove anni dopo, perché se andiamo a guardare l'intera Valle d'Aosta adesso come è, tutta ben rifatta, messa a punto, pulita, certamente non siamo nelle condizioni di dire che la Regione non abbia fatto niente, anzi va un plauso, ma molto grosso al Governo regionale in questo campo. Io quindi penso che questo disegno di legge che abbiamo fatto sia ben strutturato, che i 104 articoli siano ben predisposti e sicuramente nel futuro non farà altro che migliorare tale struttura. Ben venga quindi tale legge che va a migliorare il tutto, ci auguriamo nel futuro di non avere bisogno di questi vigili volontari, nel senso che non accada niente, questo ci auguriamo: che in Valle d'Aosta i mezzi rimangano nelle autorimesse fermi, ben lucidati e sempre pronti in caso di emergenza. Grazie.
Président - Collègues, suite à la remarque faite par le Conseiller Louvin pour ce qui est de l'article 107, nous avons reçu l'amendement proposé par le Président de la Région, qui va modifier l'article même et faire en sorte qu'il y ait une modification pour les dépenses et les années dans lesquelles sont prévues les dépenses pour avoir la couverture financière. Si vous êtes d'accord, l'amendement sera discuté à l'article 107. Il n'y a pas d'autres qui souhaitent intervenir? Je ferme la discussion générale. On passe à l'examen article par article. Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 31
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 3: même résultat.
A l'article 4 nous avons l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Noi stiamo mantenendo su questa legge una posizione aperta, abbiamo presentato 11 emendamenti e non conosciamo ancora, se non in termini generali, l'opinione che sarà concretamente manifestata sui singoli articoli e abbiamo scelto di esprimere in questo modo la nostra disponibilità al concorso ad una legge che riteniamo fondamentale, ma che deve trovare qualche correzione di rotta. In base all'esito della posizione che assumerà la maggioranza sui nostri emendamenti, valuteremo la votazione finale.
Per quanto riguarda questo primo emendamento, lo riteniamo utile per definire in modo concettualmente più unitario le funzioni di soccorso pubblico e di protezione civile che a nostro modo devono avere una stessa continuità, analoga a quella che è anche indicata nel decreto legislativo n. 139/2006. Ci pare che questa formulazione potrebbe essere più consona rispetto all'inquadramento generale delle competenze del Corpo, come sono definite da questa legge.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Sugli emendamenti, che abbiamo analizzato anche con i responsabili del servizio, con il coordinatore, credo sia più corretto che su ognuno si intervenga visto che c'è la volontà di illustrarlo, altrimenti posso dire in linea generale che riteniamo il fatto di aver valorizzato le due attività: soccorso pubblico e attività di protezione civile... l'unica differenza è che vengono messe sulla stessa riga e qui sono messe su due punti diversi, perché la differenza è questa, il che significa che le attività le riconosciamo, ossia questo è riconosciuto per entrambi essere della protezione civile. Essere su due posizioni diverse vuol solo dire che viene specificato che una è l'attività di soccorso pubblico, l'altra è l'attività di protezione civile... entrambe sono del Corpo. Messe tutte assieme sembra che... questa è la notazione che mi viene fatta come aspetto più tecnico... soccorso pubblico e protezione civile sembra che le due siano in qualche modo collegate, ma messe sullo stesso piano; secondo noi, sono due attività e aspetti che sono distinti, ma entrambi sotto lo stesso tetto: questa è la differenza. Non riteniamo quindi di modificare questo aspetto, perché francamente non ne comprendiamo nemmeno la grande differenza se non per quanto riguarda il modo con cui sono state esplicitate, il fatto di meglio precisare che si vogliono creare le premesse per queste quattro attività e non solo le due messe assieme. Questa è la ragione per cui non voteremo tale emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1. Le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articolano in:
a) prevenzione degli incendi;
b) soccorso pubblico e protezione civile;
c) formazione.".
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 5
Contre: 23
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. A l'article 8 nous avons l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Questo emendamento ci sembra essere anche nella logica della premessa sulla quale ci siamo confrontati poco fa e a cui è stato attribuito poco peso, poco più che un valore semantico. In realtà qui si tratta di circoscrivere a nostro modo in maniera più accurata la perimetrazione dell'attività di protezione civile che, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di previsione e di prevenzione dei rischi, non devono veder stravolto l'assetto e l'organizzazione complessiva del Corpo. Noi abbiamo inteso in questo modo sottolineare che tale partecipazione deve necessariamente essere contraddistinta dal limite delle competenze proprie e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Il rischio di sottrarre energia alla funzione di soccorso per accentuare, laddove non fosse in condizione di affrontarle il Corpo, quelle di previsione e prevenzione, a nostro modo di vedere, potrebbe creare qualche disarmonia, crediamo più opportuno delinearla e definirla in questi termini.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Do lettura di questo emendamento rispetto a quanto è previsto nel testo: "Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipa..." e fino qui è uguale, nel testo in esame si dice: "negli ambiti di propria competenza", la modifica sarebbe "nei limiti delle proprie competenze"...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...leggiamo questa prima parte... nei limiti o negli ambiti di propria competenza... anche qui io, per carità, non ci vedo questa... anzi "negli ambiti" vuol dire che ognuno rispetta la propria competenza nel proprio ambito.
Viene poi aggiunto in questo caso: "... e delle risorse umane e finanziarie disponibili", questo però è quello che succede sempre, se non ci sono le risorse, una cosa non si fa. È pleonastico, ma scusate tutte le volte che si fa un impegno o viene attivata un'operazione dobbiamo aggiungere: "nei limiti della disponibilità delle persone e dei fondi disponibili"? Dovremmo allora aggiungerlo ad ogni paragrafo! Questo è pleonastico e su questo ci siamo confrontati, francamente non riteniamo che sia necessario aggiungere questo che è già nelle "cose".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Partecipazione alle attività di protezione civile)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipa, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse umane e finanziarie disponibili, alle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ad ogni altra attività diretta a superare l'emergenza e assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.".
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 5
Contre: 23
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 10 nous avons l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Ho sentito un po' di fastidio del Presidente nell'affrontare delle questioni che possono non avere un momento di straordinaria importanza, ma fanno parte di quel lavoro di affinamento delle leggi che normalmente si fa in commissione. Siccome lei, Presidente, ha detto poco fa che c'è stata una discussione molto lunga, le significo che dal momento in cui è finita la presentazione degli emendamenti da parte della Giunta regionale ci sono stati 16 minuti di discussione in commissione e alla nostra richiesta di fare questo lavoro in commissione ci è stato detto che c'era urgenza e che si doveva andare avanti. Lo facciamo questa sera, ci prendiamo un po' di tempo, non ne facciamo perdere, speriamo, più del dovuto, ma facciamo qui il nostro lavoro, perché avremmo anche gradito che per esempio il collega relatore ci avesse coinvolti nell'elaborazione degli emendamenti, una commissione è un luogo nel quale si può anche collaborare, i colleghi dell'opposizione non sono necessariamente dei lebbrosi! Non si è ritenuto farlo in quel luogo, lo si fa stasera con un po' di calma.
Noi mettiamo sul tavolo il nostro punto di vista, che mi pare qui sia di diverso spessore e che riguardi la scuola regionale antincendi, è il discorso che mi pare abbiamo già tenuto poco fa a questo proposito. A nostro modo di vedere, si dovrebbe trattare di una scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico, con una latitudine potenzialmente superiore rispetto alla pura e semplice funzione antincendio. Ripeto: qui siamo sul terreno dell'opinabile e si scontrano le logiche di assoluta specializzazione o di maggior ampliamento e di coinvolgimento di interessenza anche con altri settori della nostra amministrazione tecnica, che presiedono a funzioni di protezione, in particolare di protezione del territorio. A noi pare che questa possa essere una struttura aperta e non una struttura tendenzialmente interna, specifichiamo: "in via prioritaria, ma non esclusiva". Aggiungo però nel terzo comma: "corsi di aggiornamento aperti o riservati", non soltanto corsi riservati. Lei, Presidente, che è molto attento, noterà questa piccola sfumatura, che non è per noi un dato di pura forma... ma anche di mantenerli aperti a persone esterne che possono essere tecnicamente funzionali a funzioni di pubblico soccorso e in qualche caso magari anche a funzioni antincendio, perché no? Non credo che ci siano soltanto gli aspetti operativi di stretta competenza, la formazione diventa ormai sempre più un'attività da svolgere a largo raggio e non in un ambito puramente ristretto.
Il terzo comma è riformulato di conseguenza nella sua parte conclusiva e trova anche una significativa modificazione il comma 6: lo sottolineo, perché mi pare il collega Lattanzi facesse riferimento nella discussione generale agli atti successivi, al momento applicativo. Collega, qui siamo ad un richiamo alle nostre necessità di intervenire in quella fase, di non demandare in modo cieco alla Giunta regionale queste funzioni, laddove possiamo dire qualcosa di particolare. Siccome noi qualcosa di particolare riteniamo di poterlo dire e abbiamo sentito osservazioni pertinenti in commissione a questo proposito, riteniamo che sarebbe utile avere tale possibilità che le modalità organizzative e gestionali della scuola siano stabilite da un apposito regolamento regionale e non da una deliberazione propria della Giunta regionale.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Posso assicurare che il rispondere o dare delle spiegazioni... tant'è che non ho voluto farlo nella discussione generale proprio per poter dare delle risposte puntuali affinché non venisse sottovalutato il dialogo che avviene qui. Ho sottolineato che gli emendamenti potevano essere presentati in qualsiasi momento, non necessariamente dopo gli emendamenti presentati o dal relatore, o dalla Giunta: in qualsiasi momento un consigliere può presentare emendamenti, quindi anche all'inizio della discussione può presentarli, quindi non doveva presentarli necessariamente...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...no, gli emendamenti si possono presentare ma, nel momento in cui uno ritiene di avere degli emendamenti da fare, può proporli alla commissione, perché il suo discorso è stato: "noi non abbiamo avuto tempo, perché abbiamo avuto 16 minuti da quando abbiamo avuto gli emendamenti". Io sto dicendo che gli emendamenti, se uno vuole, li presenta all'inizio della discussione, da quando ha il testo e poi può adattare gli emendamenti, quindi non è un problema di tempi.
Il punto sostanziale qui è che noi parliamo di scuola regionale antincendi, che non può essere confusa con un'eventuale scuola di soccorso. Il soccorso coinvolge e va a comprendere una serie di altri attori, che non potrebbero far parte di questa scuola. Un conto è dire che si occupa anche di soccorso, un conto è dire che è una scuola di soccorso, perché a livello sanitario in tutte le varie manifestazioni del pronto soccorso, della protezione civile e dei vari temi c'è una specializzazione, una preparazione che si inserisce nel discorso del soccorso pubblico, ma non è nella scuola antincendi, quindi è per questa ragione che non riteniamo di modificare tale punto.
Per l'ultimo comma, le deliberazioni attuative, credo che anche nelle norme precedenti siano previste come punto di riferimento, se vogliamo, potremmo prevedere anche delle forme di consultazione, non ho alcun problema, nel momento in cui prepareremo le delibere, le porteremo alle Commissioni e ci prendiamo fin d'ora l'impegno di portarle alle Commissioni competenti. Non ho nessun problema sotto questo profilo, ma è diversa la delibera dal regolamento e credo che il collega me lo insegni, perché il regolamento ha uno spessore diverso anche sotto il profilo di quello che significa: rispetto alla delibera attuativa, il regolamento è un modo di operare, "delibera attuativa" vuol dire che io nel momento in cui applico... posso oggi operare, domani modificare una parte; modificare tutte le volte il regolamento sarebbe obiettivamente imbarazzante.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Scuola regionale antincendi)
1. Presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è istituita la Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico che provvede, in via prioritaria ma non esclusiva, alla formazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. La Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico è posta sotto la responsabilità della struttura regionale competente individuata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
3. La Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico organizza, anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni o strutture similari, corsi di specializzazione o di aggiornamento aperti o riservati al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La frequenza da parte del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di tali corsi è obbligatoria; le relative spese restano a carico del bilancio della Regione.
4. Nell'ambito delle attività istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico può svolgere corsi anche per altre strutture dell'Amministrazione regionale, nonché per altri enti pubblici o privati.
5. La struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per maxi emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley - Meysattaz, costituisce parte integrante e qualificante della Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico. Tale struttura può essere messa a disposizione di soggetti pubblici o privati per attività di formazione, nonché per attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le modalità organizzative e gestionali della Scuola regionale antincendi e di soccorso pubblico sono stabilite da apposito regolamento regionale.".
Conseillers présents: 33
Votants: 27
Pour: 5
Contre: 22
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat.
La parole au Conseiller Louvin sur l'article 15.
Louvin (VdAV-R) - Volevamo porre un quesito al Presidente della Regione. Questa Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi in cui sono confluite varie competenze è una commissione molto delicata. Qui c'è un numero pari di componenti, eventualmente integrato da altri due componenti, quindi sempre in numero pari. Volevo chiedere perché non è stata prevista la soluzione dei casi di parità all'interno della commissione, semmai prenda nota gentilmente il Presidente, se vuole, come necessità attuativa; fra le molte delibere ci sarebbe anche questa, credo sia abbastanza delicato che ci si trovi in situazioni di impasse in commissioni tecniche di tale calibro. È una commissione che ha delle competenze anche per quanto riguarda delle modalità di intervento nel campo di immobili di grande importanza, di stabili di grandi dimensioni, quindi il peso che può avere in senso dirimente di determinate questioni la componente operativa dei vigili del fuoco potrebbe essere non priva di rilievo. Grazie se avrà la cortesia di darmi qualche chiarimento.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Per sottolineare come il profilo della commissione, che giustamente è stato sottolineato è essenzialmente tecnico, porta ad avere individuato questi quattro punti cardine integrati di volta in volta, non solo integrati dalle varie parti ma, come dice il comma 2, la commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili o di altra struttura analoga; questo avviene di norma, quindi la disparità è fatta dall'integrazione che avviene con uno di tali membri.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 31
Votants: 21
Pour: 21
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 32
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 17: même résultat. Article 18: même résultat. Article 19: même résultat.
La parole au Conseiller Louvin sur l'article 20.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Su questo articolo c'erano state delle osservazioni da parte del Consiglio permanente degli enti locali, non vorrei sbagliare, ma non mi pare che abbia fatto oggetto di emendamento e vorrei chiedere a questo proposito, rispetto alle obiezioni che sono state sollevate da tale organismo, quali sono le valutazioni della Giunta.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Le perplessità che erano state sollevate da parte degli enti locali erano legate al tipo di servizio che veniva svolto a pagamento. È stato chiarito che non può esserci sovrapposizione e soprattutto concorrenza fra il servizio fatto dai professionisti e il servizio degli enti locali, in quanto le modalità con cui qui sono previste praticamente escludono che ci sia questo pericolo nel modo in cui loro si attivano.
Président - Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 23: même résultat.
La parole au Conseiller Louvin sur l'article 24.
Louvin (VdAV-R) - L'articolo 24 presentava delle particolarità per quanto riguarda l'applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. C'era in seno agli enti locali, in particolare l'interlocutore primo e diretto dei vigili del fuoco volontari, una certa apprensione per quanto riguarda gli oneri non mi pare tanto economici quanto di responsabilità per il sindaco eventualmente nel doversi assumere questa funzione di datore di lavoro. C'è qui una situazione abbastanza complessa per cui le responsabilità ricadrebbero, se fosse individuato in questo senso, su un soggetto diverso da quello che ha poi la reale possibilità di controllare e di intervenire. L'assemblea del consiglio permanente aveva espresso una contrarietà a farsi carico di questo onere e chiedeva che fosse individuato all'interno del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il responsabile della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Gradiremmo anche qui conoscere l'opinione della Giunta regionale nel capire meglio il procedimento che si intende seguire e se c'è una restrizione o meno per quanto riguarda i soggetti che possono essere individuati.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - In effetti questo è un comma importante, perché tiene conto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, allora ci sono le norme che specificano di chi è la responsabilità, tant'è che sono state qui evidenziate con i rispettivi oneri. Il fatto che ci siano le occasioni, in particolare al comma 3... credo che il riferimento sia per le attività di cui all'articolo 63: il datore di lavoro individuato dai comuni, come assunzione di... con i relativi oneri finanziari, credo sia questo a cui si fa riferimento. Qui il problema è che la norma stessa attualmente prevede che vi sia questo passaggio a cui non si può non attenersi, quindi abbiamo spiegato che questo era un obbligo.
Président - Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 32
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 34
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 6 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 26: même résultat. Article 27: même résultat. Article 28: même résultat. A l'article 29 nous avons l'amendement n° 4 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - È un articolo che riguarda il personale professionista e, al di là di qualche piccola integrazione di riferimenti normativi, a noi preme in particolare la questione individuata al 6° comma relativa alle qualifiche professionali del personale dell'area operativa-tecnica...
(interruzione di un consigliere, fuori microfono)
...noi lo introduciamo nell'emendamento come 6° comma, che individua questa competenza specifica in sede di contrattazione collettiva, quindi l'armonizzazione rimandata naturalmente agli organi competenti della Regione. Abbiamo usato non a caso questo termine: non omologare, ma armonizzare; abbiamo esplicitato poco fa... e mi pareva che sulla questione anche altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito avessero una sensibilità comune... il principio della riconoscibilità mutua e della parità nell'assunzione di determinate qualifiche laddove non abbiano un carattere di radicale diversità a noi sembra una soluzione migliore rispetto a quella individuata e apre una "valvola di adeguamento", che può essere di qualche utilità e può essere anche un momento di successivo aggiustamento in queste relazioni reciproche che il nostro Corpo dei vigili del fuoco ha con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - La risposta che do è sostanzialmente tecnica, mi porta a dire che questo passaggio non è possibile, in quanto tale formulazione del comma 6 diventerebbe come un obbligo, mentre questa possibilità è già prevista al comma 3 dell'articolo 28 che abbiamo appena votato, laddove si dice: "Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi della normativa regionale vigente in materia, nel rispetto delle relazioni sindacali". Si dice che la contrattazione avviene a livello generale, quindi c'è un discorso fatto con i sindacati, che invece qui metto come un obbligo che invece non è possibile farlo, altrimenti supereremmo questo preciso impianto che è legato alla contrattazione che deve esserci a livello sindacale.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Articolo 29
(Personale professionista)
1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il restante personale regionale, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 38 e ai capi IV, V e VI del presente titolo sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. L'accesso ai profili professionali dell'organico del personale professionista dell'area amministrativo-contabile resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale.
4. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 139/2006 e dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), ai funzionari tecnici, ai capisquadra e ai capireparto, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco professionista sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.
5. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con decreto del Presidente della Regione.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà in sede di contrattazione collettiva regionale all'armonizzazione delle qualifiche professionali del personale appartenente all'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con le corrispondenti figure previste a livello nazionale.".
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 5
Contre: 23
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 32
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 9 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 31: même résultat. Article 32: même résultat. Article 33: même résultat. Article 34: même résultat. Article 35: même résultat. A l'article 36 nous avons l'amendement n° 5 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - "Il personale professionista partecipa alla pianificazione di protezione civile ed è coinvolto nelle attività di protezione civile dagli organi competenti", a noi questa parte del primo comma dell'articolo 36 è sembrata estremamente generica, ossia che il personale in generale partecipi alla pianificazione delle attività di protezione civile e sia coinvolto. Noi suggeriamo - crediamo sia più corretto - di distinguere fra le funzioni di pianificazione, che rimangono nel comando dei vigili del fuoco, e di coinvolgimento, questo sì, del personale professionista nelle attività di protezione civile quando queste risultino utili ad un efficace svolgimento delle medesime. Il punto nodale non è alla fine dell'articolo, è nella distinzione dei ruoli fra comando che partecipa alla pianificazione e le funzioni invece di coinvolgimento operativo, che sono estese all'insieme del Corpo.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Qui c'è una motivazione nel modo con cui è stato scritto "il personale professionista", perché nel personale non c'è solo il comando dei vigili del fuoco, ma c'è anche il personale delle direzioni, altrimenti si escluderebbe questo personale. Mettendo "il personale professionista", si mette tutto il personale che ha diritto e che può essere coinvolto per le proprie professionalità nell'ambito della formazione.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comando dei vigili del fuoco partecipa alla pianificazione delle attività di protezione civile. Il personale professionista è coinvolto nelle attività di protezione civile qualora le proprie competenze tecniche e specialistiche possano risultare utili ai fini di un efficace svolgimento delle medesime.".
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 5
Contre: 23
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 37: même résultat. Article 38: même résultat. Article 39: même résultat. A l'article 40 nous avons les amendements n° 6 et n° 7 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et l'amendement n° 1 du Président de la Région.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Siamo al punto nodale del comando del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, rispetto al quale riteniamo nettamente preferibile una formulazione unitaria, salvo necessità ulteriore di specificazione di articolazioni da valutare in concreto. Abbiamo questa visione un po' di stretta unità delle funzioni di comando e vediamo come fondamentalmente pregiudizievole questa divisione nelle aree già codificata in legge fra un'area strategico-amministrativa e l'area operativa-tecnica. Noi non siamo convinti che consacrare questo in legge - cosa che normalmente non facciamo, perché demandiamo l'articolazione delle funzioni e delle aree a provvedimenti deliberativi della Giunta regionale in sede di applicazione della legge n. 45 - sia una scelta particolarmente felice. Riteniamo preferibile che siano indicate delle strutture organizzative come operanti nel quadro del comando e - questo è oggetto dell'emendamento successivo - che le strutture possano essere articolate in aree distinte. C'è una distinzione oggettiva fra una facoltà e una necessità in legge, fra un obbligo e una facoltà che ci si riserva, credo che questo potrebbe dare maggiore duttilità e permettere, per quanto è possibile, di salvaguardare anche quella forza che riteniamo debba avere la posizione di comando del Corpo.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - La presentazione del disegno di legge in origine non prevedeva questo stacco. Una lunga discussione con le forze sindacali e con i rappresentanti del Corpo dei professionisti ha portato a questa dizione, che è in qualche modo garantista del fatto che vi sia una certa ripartizione operativa, quindi la certezza che viene mantenuta tale ripartizione. Credo che questo abbiano potuto confermarlo all'unanimità le organizzazioni sindacali, che volevano tale tipo di dizione, su cui personalmente potevo avere le stesse perplessità, ma l'idea era che, se non era messa in legge, rischiava di essere collegata con le future organizzazioni e deliberazioni e quindi essere soggetta a variabili in funzione di cambiamenti di altra natura. Questa è stata una richiesta, ed è a verbale, che mi ha un po' stupito all'inizio, ma comprensibile sotto altre sfaccettature. Ne do la lettura tanto per dire che non c'è una presa di posizione, ci sembrava necessario non dare spazio a dei dubbi sulla volontà di far funzionare il Corpo con queste due possibilità. Che poi venga messo in legge francamente è una garanzia che hanno voluto e che noi riteniamo possibile con questo spirito.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
"1. Le strutture organizzative del Corpo valdostano dei vigili del fuoco operano nel quadro del Comando regionale dei vigili del fuoco.".
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 5
Contre: 23
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - L'amendement n° 7 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau est échu; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, le strutture organizzative del Corpo valdostano dei vigili del fuoco possono essere articolate in un'area strategico-amministrativa e in un'area operativa-tecnica. L'articolazione delle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa quella del Comando regionale dei vigili del fuoco, è definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.".
Je soumets au vote l'amendement n° 1 du Président de la Région, qui récite:
Emendamento
La lettera b) del comma 4 dell'art. 40 è sostituita dalla seguente:
"b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o nel corrispondente profilo professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici.".
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 40 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 40
(Strutture dirigenziali)
1. Le strutture organizzative dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono suddivise in un'area strategico-amministrativa e in un'area operativa-tecnica.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la suddivisione nelle aree di cui al comma 1 e l'articolazione delle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa quella del Comando regionale dei vigili del fuoco, è definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità di cui agli articoli 16 e 17, comma 2, della l.r. 45/1995.
4. I dirigenti dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici;
b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o nel corrispondente profilo professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici.
5. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseillers présents: 32
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 9 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 41 nous avons l'amendement n° 8 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Brevemente per sottolineare come vi sia necessità a nostro avviso di rafforzare, di dare peso alla funzione del comandante attraverso una specificazione alla lettera a) della diretta responsabilità che assume negli aspetti connessi alla difesa civile e non soltanto genericamente assicurare questo servizio. La specificazione invece aggiuntiva della lettera g) propone di affidare al comandante il coordinamento degli interventi operativi e dell'attività di formazione e aggiornamento con il personale volontario. È una nostra indicazione tendenziale che si pone nell'ottica di non lasciare evolvere i sistemi in modo divaricato, ma di avere un punto di collegamento sulle attività formative, a livello del coordinamento delle attività, nella persona del comandante.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Vorrei sottolineare che la differenza, che è stata parzialmente spiegata dal collega Louvin, tiene conto anche del fatto che qui diciamo: "Al Comandante regionale dei vigili del fuoco...", nell'emendamento previsto dal gruppo non si faceva più menzione del fatto che appartiene all'area operativo-tecnica. Lo dico perché qui noi individuiamo un percorso che è stato frutto di questa proposta effettuata da tale gruppo di lavoro, che ha lavorato con i vigili sia professionisti che volontari e questo è il testo che è stato visto espressamente in quella funzione e con tale coordinamento. Riteniamo quindi che questa dizione sia sufficiente.
Per quanto riguarda il fatto del coordinamento degli interventi operativi, bisogna tener conto che proprio perché il coordinamento può essere fatto sia da... essenzialmente è il comandante, ma può esserci anche qualcun altro che lo coordina, perché non sempre è il comandante... esprimerlo vuol dire che lo obbliga comunque sempre a fare, mentre è - come già attualmente - fatto a seconda di chi è operativo in quel momento... questa sarebbe una forzatura obiettiva.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 8 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:
"1. Al Comandante regionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze:
a) avere la diretta responsabilità, anche per gli aspetti connessi alla difesa civile, del servizio di soccorso pubblico e di estinzione degli incendi su tutto il territorio regionale;
b) coordinare gli interventi operativi delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) provvedere all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi e al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) provvedere agli accertamenti, ai sopralluoghi e alle visite tecniche, secondo la normativa vigente in materia;
e) provvedere all'organizzazione e all'attuazione dei servizi di vigilanza antincendi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 139/2006;
f) provvedere all'organizzazione e all'attuazione degli interventi nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17;
g) coordinare gli interventi operativi e l'attività di formazione e aggiornamento con il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".
Conseillers présents: 31
Votants: 27
Pour: 5
Contre: 22
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 41:
Conseillers présents: 31
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 9 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 42:
Conseillers présents: 31
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 43: même résultat. Article 44: même résultat. A l'article 45 nous avons l'amendement n° 1 de la IIème et de la IIIème Commissions, qui récite:
Emendamento
L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"Articolo 45
(Riserva di posti e valutazione dei titoli)
1. Il 15 per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva o servizio civile nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
2. Costituiscono titolo da valutare secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta):
a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili professionali dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
c) l'aver prestato servizio di leva o servizio civile nel Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
d) l'aver svolto senza demeriti periodi di servizio temporaneo, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, per almeno sei mesi complessivi;
e) l'aver prestato servizio senza demeriti come personale volontario per almeno cinque anni;
f) l'essere orfani di appartenenti al Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome deceduti per cause di servizio.".
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 46: même résultat. Article 47: même résultat. A l'article 48 nous avons l'amendement n° 9 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Siamo in tema di sanzioni disciplinari e non sto a ripetere quello che ho già anticipato al momento della discussione generale. Proponiamo che si faccia rinvio, per quanto riguarda le specifiche sanzioni disciplinari previste per il Corpo dei vigili del fuoco, a quello che sarà stabilito nel contratto collettivo regionale; fino a quel momento riterremo più semplice e normale che si mantenesse l'operatività delle sanzioni che sono stabilite dal precedente testo normativo. In aggiunta il terzo comma precisa la titolarità dell'erogazione delle sanzioni disciplinari, ci sembra in coerenza con quanto abbiamo detto sul ruolo del comandante... di poterne demandare l'effettiva erogazione direttamente al comandante.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Per quanto riguarda il primo comma, questo terrebbe in vita la legge n. 7, che invece noi abroghiamo. Per quanto riguarda il secondo comma, quello aggiunto, è illegittimo in quanto le sanzioni sono inflitte dal dirigente competente e non dal comandante.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il Capo V del Titolo II è sostituito dal seguente:
"Capo V
SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA
Articolo 48
(Disciplina)
1. Il personale professionista è soggetto al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale regionale.
2. In virtù della particolarità del servizio svolto e della sua rilevanza anche esterna, al personale professionista si applicano le specifiche sanzioni disciplinari stabilite dal contratto collettivo regionale. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale contenente una disciplina sostitutiva di quella legislativa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte al personale professionista dal Comandante regionale dei vigili del fuoco.".
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 5
Contre: 25
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 48:
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 49:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 50: même résultat. Article 51: même résultat. Article 52: même résultat. Article 53: même résultat. Article 54: même résultat. Article 55: même résultat. Article 56: même résultat. Article 57: même résultat. Article 58: même résultat. Article 59: même résultat. Article 60: même résultat. Article 61: même résultat. Article 62: même résultat. Article 63: même résultat. Article 64: même résultat. Article 65: même résultat. Article 66: même résultat. A l'article 67 nous avons l'amendement n° 2 de la IIème et IIIème Commissions, qui récite:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio del personale volontario e il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.".
Conseillers présents: 32
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 67 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 67
(Contributo regionale)
1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento:
a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'articolo 57, ai corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, alle esercitazioni di addestramento organizzate a livello regionale e locale e alle riunioni di servizio;
b) alle attività svolte dal gruppo giovanile.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio del personale volontario e il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Est-ce que je peux annoncer le même résultat? Même résultat.
Article 68: même résultat.
Président - A l'article 69 nous avons l'amendement n° 3 de la IIème et IIIème Commissions.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Questo emendamento individua, oltre al personale onorario che a noi non crea alcun imbarazzo, la figura del personale istruttore. Motiveremo meglio nella discussione del nostro emendamento le ragioni per le quali siamo in disaccordo con questa innovazione, per il momento su questo emendamento ci asteniamo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 de la IIème et IIIème Commissions, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:
a) personale aspirante;
b) personale operativo;
c) personale istruttore;
d) personale di supporto;
e) personale dei gruppi giovanili;
f) personale onorario.".
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 70:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 71 nous avons l'amendement n° 10 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Si tratta di un emendamento soppressivo che riguarda la questione nodale che abbiamo affrontato poco fa: la qualifica di agente di polizia giudiziaria. "Per far fronte alle esigenze operative del distaccamento, al personale volontario operativo è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, subordinatamente alla frequenza di un apposito corso di formazione e al superamento di uno specifico esame di idoneità, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario" e poi si perimetra questa funzione. Ora, noi abbiamo già detto, Presidente, che capiamo le sollecitazioni che le sono arrivare da parte di alcuni distaccamenti del Corpo dei vigili del fuoco volontari, non di meno insistiamo molto e molto convintamene su questo aspetto. Si tratta di funzioni che hanno un'estrema delicatezza e rilevanza anche sotto il profilo processuale per quanto riguarda la ricerca delle prove e momenti testimoniali, in situazioni che possono sembrare anche di "minor momento" e che possono tradursi in sede giudiziale in momenti particolarmente delicati. A nostro modo di vedere, è pericoloso esporre del personale che può avere fatto il corso, che può avere sostenuto l'esame, che ha avuto la validazione, insomma, mettiamo in moto tutta una macchina non sappiamo per quante persone che dovremo continuare ad aggiornare, quando si tratta di funzioni che richiedono di per sé a nostro avviso una costante professionalità. Questo stride un po' con la visione che abbiamo del volontario, di qualcuno che dedica una quantità rilevante del suo tempo, eccetera, ma che non necessariamente si deve trasformare in un professionista del settore. Qui siamo in una di quelle zone di confine, ma che non ci interessano per quanto riguarda gli aspetti di maggiore o minore prestigio di un raggruppamento o dell'altro: a noi preoccupa cosa si troverà a fare chi è investito di quelle funzioni, che si troverà in una certa vallata, in un certo momento a dover verbalizzare delle situazioni, a dover assicurare delle prove per quanto riguarda dei procedimenti. Abbiamo avuto modo di conoscere situazioni anche delicate da questo punto di vista e anche la testimonianza, oltre che la verbalizzazione del vigile del fuoco, è assolutamente dirimente in determinate situazioni, negli incidenti dolosi ad esempio. A noi sembra discutibile che si generalizzi questa possibilità, pur con tutte le salvaguardie che sono state indicate. Invitiamo quindi molto fermamente a riflettere su questa innovazione, insistiamo quindi affinché venga accolto tale emendamento.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Su questo punto, come avevo già accennato in discussione generale, c'è stata una forte e prolungata discussione, ci sono stati incontri prima con i vigili professionisti per capire quali potevano essere le implicazioni di avere contemporaneamente... nel momento in cui diventano operativi... anche un vigile volontario che abbia questa qualifica. Si è discusso con i vigili volontari esprimendo tutte le perplessità che adesso sono state evocate, soprattutto l'impegno e la responsabilità nell'assumere un certo ruolo ed è proprio per quello che la dizione con cui si dà questa opportunità, tutta da verificare... qui l'adesione è volontaria. Non è un obbligo quindi il fatto di avere questa possibilità mette alla prova alcuni che si sentono motivati e che possono fare questo lavoro, tenendo conto che avere tale qualifica permette in certe situazioni di svolgere compiti e firmare alcuni certificati, che oggi invece non possono firmare e quindi devono far venire dal comando di Aosta per il classico bombolone, per lo spostamento: devono far spostare i vigili professionisti per arrivare e firmare quello che il volontario ha già visto e può fare tranquillamente. Dico una delle motivazioni che sono state esposte, poi condivido tutte le precauzioni del caso. Questa è una modalità che, secondo noi, può essere, essendo volontaria, esperita in una fase che sicuramente è di applicazione della norma. È con questo spirito che l'abbiamo accolto e abbiamo dato l'opportunità, non certo l'obbligo di avere tale peculiarità.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 10 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
I commi 3 e 4 dell'articolo 71 sono soppressi.
Conseillers présents: 33
Votants: 27
Pour: 4
Contre: 23
Abstentions: 6 (Bertin, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 71:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Nous avons l'amendement n° 4 de la IIème et IIIème Commissions et l'amendement n° 11 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau qui souhaite supprimer l'article 71bis objet de l'amendement proposé par la commission.
La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 4 des commissions.
Louvin (VdAV-R) - Credo di essere costretto a spiegare adesso le motivazioni per le quali vi è un emendamento di segno diametralmente opposto, perché, in caso contrario, se decade l'emendamento, non abbiamo neanche la possibilità di lasciare traccia di un pensiero, pensiero "debole" forse... ma comunque un nostro pensiero sulle tante questioni che abbiamo sollevato e ci dispiace che qualche collega non abbia apprezzato lo sforzo di studio e di approfondimento che ha cercato di fare il nostro gruppo, pure in una materia così complessa. La nostra visione, per quanto riguarda la questione del personale volontario istruttore, non è critica in senso generale, è problematica, perché ci pare che introduca una figura ulteriore e possa essere in qualche modo fonte di un avvitamento del Corpo dei vigili del fuoco volontari su sé stesso: più che di un avvitamento, di un ripiegamento rispetto alle funzioni formative.
Come abbiamo sottolineato l'importanza di mantenere sul versante del Corpo dei vigili professionali la funzione propriamente formativa, anche rispetto alla stessa logica che avete individuato per la nascita della scuola antincendio, ci sembra essere questa un'apertura ulteriore che non ha precedenti, che instaura un ulteriore fronte particolarmente delicato. Avremmo privilegiato il rinsaldarsi del rapporto con scuola e con professionisti, andando veramente a costituire in quel momento un continuum di azione anche nel campo formativo. Il fatto di creare, come previsto dall'emendamento della commissione che noi non voteremo, di forgiare delle proprie personalità formatrici a loro volta, ci sembra un appesantimento e non ci sembra la soluzione più idonea in questa fase, il collega Lattanzi diceva di transizione della legge verso i nuovi equilibri che si possono instaurare fra questi due versanti. Manteniamo quindi un dissenso sull'emendamento proposto, che non voteremo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 de la IIème et IIIème Commissions, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:
"Articolo 71 bis
(Personale volontario istruttore)
1. Nell'ambito del personale volontario operativo è istituita, secondo specializzazioni definite dal Comando regionale dei vigili del fuoco d'intesa con il Consiglio del personale volontario, la figura dell'istruttore.
2. Il vigile volontario operativo, per accedere alla qualifica di istruttore, deve:
a) aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni;
b) aver ottenuto parere favorevole del Consiglio del personale volontario;
c) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 3.
3. Il mantenimento della qualifica di istruttore è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dall'Amministrazione regionale tramite la Scuola regionale antincendi.".
Conseillers présents: 32
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 9 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - L'amendement n° 11 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau est échu; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
L'articolo 71bis è soppresso. È, conseguentemente, soppresso ogni riferimento alla figura dell'istruttore contenuto nel disegno di legge n. 51 e negli emendamenti allo stesso delle commissioni consiliari II e III.
Président - Je soumets au vote l'article 72:
Conseillers présents: 31
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Article 73: même résultat. Article 74: même résultat. A l'article 75 nous avons l'amendement n° 5 de la IIe et IIIe Commissions, qui récite:
Emendamento
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
"a) aver maturato un'anzianità di servizio, come vigile operativo, di almeno cinque anni;".
Je soumets au vote l'article dans le texte ainsi amendé:
Articolo 75
(Vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra)
1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all'incarico di caposquadra.
2. I vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono:
a) aver maturato un'anzianità di servizio, come vigile operativo, di almeno cinque anni;
b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 2.
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 76: même résultat. A l'article 77 nous avons l'amendement n° 6 de la IIe et IIIe Commissions, qui récite:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di volontari inferiore a sei unità.".
Je soumets au vote l'article 77 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 77
(Organico)
1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti di cui all'articolo 57, la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, sentito il Consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.
2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di volontari inferiore a sei unità.
3. Il numero massimo dei componenti il distaccamento comunale è fissato dal Consiglio del personale volontario, su proposta del capodistaccamento, sentito l'ispettore di Comunità montana o della città di Aosta.
4. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento comunale, di norma in rapporto di uno ogni cinque unità, è stabilito con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, su proposta del Consiglio del distaccamento.
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 78: même résultat. Article 79: même résultat. A l'article 80 nous avons l'amendement n° 7 de la IIe et IIIe Commissions, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale operativo iscritto nel ruolo del personale volontario da almeno cinque anni, può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 82, comma 2.".
Je soumets au vote l'article 80 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 80
(Avanzamento a vigile idoneo all'incarico di caposquadra)
1. Il personale operativo iscritto nel ruolo del personale volontario da almeno cinque anni può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 2.
2. Gli idonei al corso sono nominati vigili idonei all'incarico di caposquadra con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi. I non idonei possono essere ammessi a frequentare corsi successivi.
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 81: même résultat. A l'article 82 nous avons l'amendement n° 8 de la IIe et IIIe Commissions.
La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 8.
Louvin (VdAV-R) - Mi pare che questo emendamento trovi la fondatezza delle nostre perplessità sulla formazione del personale dei vigili volontari operativi, in particolare al terzo comma, che "per ottenere la qualifica di istruttore, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale", ossia non glielo fanno coloro che sono, a nostro modo di vedere, competenti, che si fanno già la scuola all'interno, ma glielo deve fare a parte l'Amministrazione regionale. Qui c'è una grave incongruenza, è vero che si dice tramite la scuola antincendi, però dovrebbe essere assolutamente normale, immediato che questo avvenga in quella sede. Noi continuiamo a ritenere che il formare i formatori sia un errore organizzativo a cui dovremmo sottrarci, comunque ci asteniamo in conseguenza all'emendamento precedente.
Président - Je donne la lecture de l'amendement n° 8 de la IIe et IIIe Commissions:
Emendamento
L'articolo 82 è sostituito dal seguente:
"Articolo 82
(Corsi di formazione)
1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto, deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.
2. I vigili volontari operativi, per ottenere l'idoneità all'incarico di caposquadra, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.
3. I vigili volontari operativi, per ottenere la qualifica di istruttore, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 83:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 84: même résultat. Article 85: même résultat.
A l'article 86 nous avons l'amendement n° 9 de la IIe et IIIe Commissions, qui récite:
Emendamento
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 86 è sostituita dalla seguente:
"c) per attività di formazione in qualità di istruttore.".
Je soumets au vote l'article dans le texte ainsi amendé:
Articolo 86
(Chiamata in servizio)
1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:
a) in occasione di emergenze di protezione civile;
b) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
c) per attività di formazione in qualità di istruttore.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è riconosciuto lo status giuridico e il trattamento economico iniziale del personale professionista, ivi comprese le indennità accessorie.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, il vigile volontario è equiparato al vigile del fuoco professionista e il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario sono equiparati al caposquadra professionista. Nel caso in cui il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario svolgano mansioni da vigile, il trattamento economico è equiparato a quello del vigile del fuoco professionista.
4. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del posto.
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 87:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 88: même résultat. Article 89: même résultat. Article 90: même résultat. Article 91: même résultat. Article 92: même résultat.
Président - A l'article 93 nous avons l'amendement n° 10 de la IIe et IIIe Commissions, qui récite:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 93 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista eventualmente incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali, in particolare per ciò che concerne:
a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali nei casi di cui all'articolo 64;
b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;
c) il rispetto delle disposizioni di servizio;
d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché delle sedi dei distaccamenti comunali.".
Je soumets au vote l'article dans le texte ainsi amendé:
Articolo 93
(Ispettori e viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta)
1. I capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Comunità scelti, di norma, tra il personale operativo del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario idoneo all'incarico di caposquadra.
2. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista eventualmente incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali, in particolare per ciò che concerne:
a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali nei casi di cui all'articolo 64;
b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;
c) il rispetto delle disposizioni di servizio;
d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché delle sedi dei distaccamenti comunali.
3. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al Consiglio del personale volontario in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti di propria competenza territoriale.
4. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta non possono far parte del Consiglio del personale volontario.
5. In caso di assenza o impedimento, l'ispettore è sostituito dal viceispettore.
6. Gli ispettori e i viceispettori hanno diritto a percepire un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 94: même résultat. Article 95: même résultat. Article 96: même résultat. Article 97: même résultat. Article 98: même résultat. Article 99: même résultat. Article 100: même résultat. Article 101: même résultat. Article 102: même résultat. Article 103: même résultat. Article 104: même résultat. Article 105: même résultat. Article 106: même résultat.
A l'article 107 nous avons une proposition d'un amendement, à mon avis cet amendement va dans la direction de rendre plus compréhensible, comme a été évoqué de la part du collègue Louvin, sinon moi je peux mettre en votation... si le Conseil est d'accord de voter l'amendement à l'article 107... il y a deux possibilités... si on prend l'article 66 du Règlement... vi leggo: "Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ammette la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con emendamenti precedentemente depositati o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché il deposito avvenga prima della chiusura della discussione generale - cosa che è avvenuta - dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio trasmette, senza ritardo, copia degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti a ciascun Consigliere", cosa che è stata fatta. A me questa sembra una soluzione di buon senso.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Lungi da noi l'idea di voler creare dei problemi e delle difficoltà, però vorremmo solo intanto che chi ha presentato l'emendamento avesse il garbo di spiegare dove vengono modificate le parti finanziarie, se è una normalissima norma di scorrimento. Ci troviamo in un bilancio che sarà completamente diverso dal precedente, così abbiamo appreso in commissione, vorremmo soltanto capire se questo è stato fatto a collage per togliersi il problema, oppure no.
Vi è poi un problema di fondo, sul quale forse varrebbe la pena avere un attimo di chiarimento e se questo genere di emendamenti rimangono aperti ed ammissibili: mi riferisco in particolare all'Ufficio di Presidenza cosa ne pensi della questione, i colleghi Capigruppo, non lo so. Noi non volevamo creare difficoltà, pensavo fosse solo una questione di pareri, così era detto... "questo parere ha una validità a scadenza", eccetera, se c'è un cambiamento nella parte finanziaria, si dica qualcosa, al di là del buon senso che il Presidente mette sempre naturalmente.
Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Come già ha detto bene il Presidente, questo è un emendamento che, dal punto di vista tecnico, chiarisce solo un aspetto: il fatto che questa legge è arrivata in Consiglio e nella Giunta successiva alla presentazione in Consiglio è arrivato il bilancio, quindi è un mero aggiustamento, non vengono cambiate assolutamente le cifre. Per tranquillizzare il collega Louvin, abbiamo specificato, in base alla nuova impostazione del bilancio, le unità previsionali alle quali si attingerà per far fronte alle risorse dal bilancio 2010-2011-2012.
L'unità previsionale 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale), l'unità previsionale di base 1.14.7.10 (Spese di gestione dei servizi antincendio e protezione civile) e l'unita previsionale di base 1.14.7.20 (Investimenti per i servizi antincendi e di protezione civile), queste unità previsionali di base contengono i vecchi capitoli che erano previsti nel parere originale di legittimità da parte dell'Assessorato delle finanze nel momento in cui è stata scaricata in Consiglio la legge. Un mero aggiustamento formale quindi e condividiamo in toto l'interpretazione del Presidente del Consiglio.
Président - La parole au Conseiller Louvin. Il me paraît une proposition judicieuse.
Louvin (VdAV-R) - Dal buon senso non ci si deve mai scostare e non ci scostiamo noi, rileviamo comunque la necessità di procedere in modo diverso. Lo abbiamo detto all'inizio della discussione di questa legge, verrebbe da dire adesso: la fretta fa i gattini ciechi... può succedere a tutti, politici e tecnici, però questa fretta che c'è stata fa sì che oggi ci sia oggettivamente una deroga ad un comportamento abituale, che è quello di accettare gli emendamenti a termini di Regolamento solo entro la mattinata. Noi naturalmente, ma non data l'ora, in senso collaborativo rispetto a necessità che determinate leggi vadano avanti e abbiano una loro approvazione... anche se non l'avranno e anticipo già in questo il giudizio che daremo alla fine per mancanza di accoglimento, di attenzione nei confronti anche solo di uno dei nostri emendamenti. Può succedere di essere totalmente fuori strada, ma che su 11... ecco, fossero stati 12, avrei detto almeno nel giro dell'orologio uno anche stando fermo lo azzecchiamo, si vede che era proprio il dodicesimo che non abbiamo presentato...
Sembra strano però che tutta la nostra visione, che non era diametralmente opposta, ma era significativamente diversa per alcuni aspetti, non sia stata accolta, ma non è un problema di prestigio o di orgoglio: è un problema politico che ci porterà ad esprimere - anticipo quindi la dichiarazione di voto - un'astensione sull'intero provvedimento, mentre abbiamo dato responsabilmente, avendoli soppesati, dei giudizi positivi su molti degli articoli del provvedimento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del Presidente della Regione, che recita:
Emendamento
L'articolo 107 è cosi sostituito:
"Articolo 107
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 14.552.330 per l' anno 2010 e annui euro 14.293.940 a decorrere dall'anno 2011.
2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni), 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative), 2.2.1.11 (Protezione civile).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2010 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
a) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. ai capitoli:
1) 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per annui euro 8.180.000;
2) 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per annui euro 2.864.600;
3) 30515 (Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione) per annui euro 300.000;
4) 30570 (Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale) per annui euro 9.000;
5) 30605 (Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva) per annui euro 190.000;
6) 30606 (Spese per la frequenza di corsi di formazione preventivi all'assunzione) per annui euro 1.000;
7) 33223 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 70.000;
b) nell'obiettivo programmatico 1.3.1. ai capitoli:
1) 33200 (Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 303.730 nel 2010 e per euro 340.000 nel 2011;
2) 33225 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo) per euro 390.000 nel 2010 e per euro 410.000 nel 2011;
3) 33235 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 150.000;
4) 33240 (Spese per l'acquisto di attrezzature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 340.000;
c) nell'obiettivo programmatico 1.3.2. al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento di comitati e commissioni) per annui euro 1.000;
d) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) per euro 30.000 nel 2010 e per euro 53.340 nel 2011;
e) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 ai capitoli:
1) 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 50.000;
2) 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica) per annui euro 10.000;
f) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02 al capitolo 21610 (Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)) per euro 15.000 nel 2010 e per euro 10.000 nel 2011;
g) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03 al capitolo 22330 (Contributi annui a favore del gruppo sportivo dei vigili del fuoco "G. Godio") per annui euro 8.000;
h) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. ai capitoli:
1) 40835 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 80.000;
2) 40840 (Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 100.000 nel 2010 e per euro 97.000 nel 2011;
3) 40842 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 50.000;
4) 40843 (Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 180.000;
5) 40844 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 30.000;
6) 40845 (Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco), per euro 100.000 nel 2010 e per euro 70.000 nel 2011.
4. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale), nell'unità previsionale di base 1.14.7.10 (Spese di gestione dei servizi antincendio e protezione civile) e nell'unità previsionale di base 1.14.7.20 (Investimenti per i servizi antincendi e di protezione civile).
5. I proventi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 34 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseillers présents: 32
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 108:
Conseillers présents: 31
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Article 109: même résultat. Article 110: même résultat.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Collègues, nous avons achevé nos travaux. Le Conseil est convoqué pour demain matin à neuf heures.
La séance est levée.
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La séance se termine à vingt heures et vingt-sept minutes.
