Objet du Conseil n. 834 du 4 novembre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 834/XIII - Interrogazione: "Iniziative assunte per attenuare gli effetti del congelamento di una quota significativa dei fondi depositati in tesoreria di pertinenza dell'USL della Valle d'Aosta".
Interrogazione
Con la sentenza n. 79/2009 il TAR della Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la Regione Valle d'Aosta aveva chiesto l'annullamento della nota con cui la Ragioneria Generale dello Stato respingeva la richiesta della stessa Regione di considerare inoperante per l'USL della Valle d'Aosta il "vincolo di indisponibilità" riguardante le risorse presenti al 31/12/2008 sulle contabilità speciali di tutti gli enti del comparto sanitario;
Dalla decisione del TAR valdostano emerge che a nulla rileva in proposito la provenienza in via esclusiva di tali risorse dal sistema di autofinanziamento regionale;
Considerata l'elevata incidenza del vincolo apposto dallo Stato sulle giacenze di cassa che ammonterebbe, al 31/12/2008, a ben 66.429.386 €;
Rilevato che il vincolo che provoca l'indisponibilità, per l'anno 2009, su una quota pari all'80 percento delle giacenze e che tale vincolo verrà ridotto, fino ad estinguersi nel 2013, in una misura pari al 20 percento delle giacenze inizialmente trasferite;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
la Giunta per sapere:
1) i motivi del mancato accoglimento del ricorso presentato al TAR dalla Regione e se contro la sentenza sia stata presentato appello;
2) quali effetti produca sulla gestione finanziaria dell'ente il vincolo di indisponibilità citato in premessa;
3) quali iniziative siano state assunte dall'amministrazione regionale e dall'USL per attenuare gli effetti del "congelamento" di una quota così significativa dei fondi depositati in tesoreria di pertinenza dell'USL della Valle d'Aosta.
F.to: Louvin - Giuseppe Cerise - Chatrian
Président - La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Grazie, Presidente. Per chiarire meglio i termini della questione sollevata, occorre richiamare l'articolo 77quater della legge n. 133/2008, che ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, anche agli enti del comparto sanitario, quindi aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, eccetera.
Rispetto all'oggetto specifico dell'interrogazione, il predetto articolo 77quater, al comma 8, ha altresì introdotto il meccanismo del vincolo di indisponibilità delle somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità specifiche per spese correnti e per le spese in conto capitale intestate alle stesse strutture sanitarie. In sostanza, la disposizione normativa ha determinato l'impossibilità di disporre con immediatezza delle somme giacenti sulle contabilità speciali, prevedendo la possibilità di poterne usufruire attraverso un meccanismo frazionato di prelievo in quote annuali costanti del 20 percento su ciascun anno fino al 2013, anno in cui il meccanismo di prelievo frazionato si esaurirà naturalmente. Per attenuare gli effetti di eventuali crisi di liquidità, l'articolo sopra richiamato ha previsto la possibilità di deroghe al limite del prelievo annuale del 20 percento, da riassorbire negli esercizi successivi. Il problema del contenzioso è proprio presente nel comma 8 dell'articolo 77, dove dice (cito): "Le risorse trasferite alle strutture sanitarie, di cui al comma 1 lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale... presso la sezione della tesoreria provinciale". Chiaramente noi, a carico diretto del bilancio statale, non abbiamo nulla, la sanità viene finanziata totalmente, se non per una quota veramente minima per alcuni progetti di prevenzione, dal fondo regionale, quindi questo è il cuore del problema.
I "motivi del mancato accoglimento del ricorso presentato al TAR dalla Regione"... La sentenza 79/2009 del TAR della Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso 34/2009 promosso dalla Regione avverso la nota 5 marzo 2009, adottata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale il ministro ha comunicato di non poter assecondare la richiesta della Regione di prevedere l'esclusione dell'Azienda sanitaria locale Valle d'Aosta dall'assoggettamento del vincolo di indisponibilità del 20 percento sulle risorse valdostane destinate al finanziamento del servizio sanitario, ritenendo applicabile il vincolo d'indisponibilità previsto dal comma 8.
Il tribunale ha affermato altresì che, data la natura meramente dichiarativa e interpretativa della nota del ministero, essa è incapace di incidere sulla posizione giuridica della Regione, pertanto insuscettibile di essere impugnata in sede giurisdizionale. Il tribunale inoltre ha ritenuto che la Regione sia carente di una specifica legittimazione, in quanto secondo il Collegio l'articolo 77quater comma 8 della legge n. 133/2008 porrebbe un vincolo diretto alla disponibilità di risorse intestate all'USL, mentre nessun effetto diretto sarebbe previsto dalla Regione (anche questa è un'incongruenza, visto che è la Regione che finanzia l'USL). Le strutture regionali competenti, sentito il professor avvocato Francesco Saverio Marini, che ha sostenuto la difesa della Regione nel giudizio de quo, hanno valutato i profili di criticità della decisione rilevando fra l'altro che il TAR, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, è entrato nel merito della questione, fornendo un'interpretazione della normativa statale che appare erronea.
L'Amministrazione regionale ha quindi deciso, con deliberazione di Giunta n. 2951 del 23 ottobre 2009, di proporre appello al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della predetta sentenza, proprio (cito il commento dell'avvocato Marini) per il fatto che "non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto diretto per la Regione stessa, la quale, al contrario, si vede ingiustamente vincolare somme che derivano direttamente dal proprio sistema di autofinanziamento".
Cosa stiamo facendo per evitare questo disguido? La Regione, attraverso un meccanismo concordato di erogazione dei flussi finanziari previsti nell'esercizio 2009, ha operato nel senso di annullare gli effetti di eventuale crisi di liquidità determinati dall'impossibilità di poter utilizzare con pienezza le risorse liquide pre-esistenti sulla contabilità speciale. L'erogazione quindi di flussi finanziari adeguati e costanti, mensili e bimensili, ha consentito all'Azienda di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie con esattezza e puntualità, pertanto né l'articolo 77 quater, comma 8 della legge 133/2008, né la sentenza del TAR n. 79/2009 hanno prodotto effetti significativi sulla gestione finanziaria dell'ente. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Ringrazio l'Assessore.
Non è poca cosa che ci si preoccupi di un congelamento da 66 milioni di euro, quindi siamo contenti di sentire che si siano individuate delle soluzioni tecniche per tamponare la situazione affinché non ci siano disagi nei flussi di cassa dell'USL.
Ci preoccupa, a monte, la posizione che ha preso il ministero su questa questione e che tiene nei confronti di una contabilità che è tutta interna al sistema finanziario regionale. Su questo mi pare però di aver visto che la sentenza n. 79 indica una carenza della Regione nel non aver impugnato a monte le norme, cioè in qualche modo saremmo intervenuti, secondo quanto ha detto il TAR, un po' tardi per cercare di tacconare le conseguenze di questo articolo 77quater; quindi ci rammarichiamo che non si sia intervenuti tempestivamente. La questione peraltro delle contabilità speciali e dei limiti, dei vincoli che pone lo Stato in materia contabile, è una questione che è forse da riguardare in termini più generali e credo che sarebbe utile in proposito una riflessione anche nel quadro delle future discussioni sul federalismo fiscale, in modo che non ci troviamo costantemente a rincorrere queste situazioni, come avviene anche in questo caso.
La ringrazio del chiarimento. Le deroghe che erano previste dalle norme non mi sembravano molto efficaci, era un po' come dare con il contagocce; se comunque l'Assessorato è in grado di fornire, attraverso i finanziamenti che arrivano dalla Regione all'USL, le risorse necessarie in modo costante, questo almeno ci rassicura. Grazie.
Président - Comme il a été convenu, le Conseil est suspendu jusqu'à dix heures et quarante-cinq minutes.
Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 10,02 alle ore 10,45.
