Objet du Conseil n. 573 du 20 mai 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 573/XIII - Ritiro della proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), è sostituito dal seguente:
"1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:
a) euro 100.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) euro 110.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima di:
a) euro 110.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) euro 120.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. I mutui sono ammortizzabili in trenta anni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento del mutuo può essere ridotto a venticinque anni, venti anni, quindici anni o dieci anni.".
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 10)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
a) non può essere inferiore a euro 20.000;
b) non può essere superiore a euro 50.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.".
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:
a) per i redditi fino a euro 25.000, al 30 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
b) per i redditi superiori a euro 25.000 e fino a euro 35.000, al 50 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;
c) per i redditi superiori a euro 35.000 e fino a euro 50.000, al 70 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.".
Président - Pour ce qui est le point 26, la proposition de loi a été retirée de la part de la Conseillère Fontana, qui nous a adressé une lettre.
Il Consiglio prende atto.
