Objet du Conseil n. 134 du 4 octobre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 134/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER IL CENTRO DI VOLO A VELA ISTITUITO PRESSO L'AEROPORTO REGIONALE DI AOSTA A CURA DELL'AERO-CLUB DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione al disegno di legge regionale n. 14, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 13 luglio 1962 (provvedimento legislativo n. 113) e concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela, istituito presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell'Aero-Club della Valle d'Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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L'Aero Club Valle d'Aosta, al quale è affidata la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta, al fine di incrementare maggiormente l'attività dell'Aeroporto stesso e di propagandarne la conoscenza in Italia ed all'estero, ha preso gli opportuni preventivi accordi con i competenti organi aeronautici, d'intesa con la Regione, per la istituzione presso l'Aeroporto predetto di un centro di volo a vela.
Nella relazione rassegnata dall'Aero-Club della Valle d'Aosta risulta, fra altro, quanto segue:
"Nella costante ricerca di forme di attività aeronautica che sempre più concorrono alla valorizzazione della Valle d'Aosta e che nello stesso tempo partecipino alla creazione di nuove fonti di interesse turistico, nazionale ed internazionale, l'Aero Club Valle d'Aosta si è soffermato in particolare ad esaminare le possibilità di sviluppo del volo a vela (Omissis).
Vogliamo ancora mettere in evidenza l'importanza che questa nuova iniziativa verrebbe ad assumere nell'ambito della attività globale dell'Aeroporto regionale, al quale verrebbe ad apportare una nuova e vitale linfa, una spinta dinamica atta a portare in primo piano l'attività aerea della Valle d'Aosta.
Né va sottovalutata la considerazione che, per la sua maggiore economicità, il volo a vela consentirà l'estensione a classi meno abbienti della possibilità di accostarsi al volo, con la conseguenza di poter contare sopra una maggiore massa di piloti oltre a tutto meglio addestrati perché avranno avuto maggiori possibilità di volare. Non possiamo non mettere in rilievo l'importanza di questa considerazione nei confronti del soccorso alpino, che è pur sempre una delle mete più importanti del nostro Aero Club.
Dal punto di vista finanziario va inoltre rilevato che l'estensione delle attività dell'Aeroporto comporta una diminuzione nell'onere percentuale delle spese generali sulle singole attività: da questo punto di vista il personale previsto per la Scuola di Volo a Vela potrà in realtà costituire un utile apporto anche per il volo a motore, per il quale sovente, specie nei giorni festivi, si lamenta la scarsità di personale, essendo chiaramente insufficiente in tali occasioni un solo pilota ed un solo motorista.
Inoltre l'attività del volo a vela produrrà un aumento nelle ore di volo a motore con una ulteriore spinta verso la diminuzione dei costi." (Omissis)
Con deliberazione n. 80, in data 5 giugno 1962, il Consiglio regionale stabiliva:
1°) di approvare, in linea di massima e per quanto di competenza della Regione, la creazione presso l'Aeroporto di Aosta, a cura e sotto la gestione dell'Aero-Club Valle d'Aosta, di un Centro di volo a vela secondo norme, condizioni e modalità da concordare con le competenti Autorità aeronautiche;
2°) di approvare, in via di massima, l'assunzione a carico del bilancio regionale della spesa di Lire 8.000.000 (otto milioni) per acquisto di apparecchiature, velivoli e strumentazioni di cui in premessa e la spesa di Lire 2.400.000 per contributi regionali da concedere per il primo anno di gestione del predetto centro di addestramento per volo a vela, spese da finanziare sugli appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963;
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento di esecuzione, ad avvenuta approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962/63, per la approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese per l'acquisto di materiali e la concessione di contributi all'Aero Club Valle d'Aosta nelle spese di gestione del centro di cui si tratta, stabilendo sin d'ora che tutto il materiale acquistato con i fondi dell'Amministrazione regionale dovrà restare di proprietà regionale".
Con lettera in data 7.6.1962 prot. n. 1689, la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, nel restituire senza visto la sopracitata deliberazione consiliare, comunicava quanto segue:
"Sembra a questa Commissione di Coordinamento che per i contributi straordinari di complessive Lire 10.400.000 da concedere all'Aero Club Valle d'Aosta, per la istituzione di un Centro di volo a vela, non sia ammissibile la istituzione di appositi capitoli di spesa con la legge formale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1962/1963, ma che, trattandosi di nuova spesa, occorra apposita legge regionale sostanziale, che li autorizzi".
Senza entrare nel merito di quanto sopra e al fine di addivenire, senza difficoltà burocratiche e con la massima possibile sollecitudine, alla realizzazione dell'iniziativa di cui si tratta, il Consiglio regionale approvava, nell'adunanza del 13 luglio 1961 (oggetto n. 113), un disegno di legge regionale concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per l'istituzione di un Centro di volo a vela, presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell'Aero Club della Valle d'Aosta.
Con lettera in data 11 agosto 1962, prot. n. 2121, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento comunicava quanto segue:
"Repubblica Italiana - Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta Il Rappresentante del Ministero dell'Interno - Presidente
N. 2121 di prot. All. n. 1
Aosta, 11 agosto 1962
Al Signor Presidente del Consiglio regionale della Valle di AOSTA
Al Signor Presidente della Giunta regionale della Valle di AOSTA
Oggetto: Disegno di legge regionale recante concorso finanziario della Regione nella spesa per la istituzione di un centro di volo a vela presso l'Aeroporto di Aosta.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, restituisco non vistata l'unita copia del disegno di legge in oggetto distinti, in quanto le attività di carattere sportivo esulano dalle materie di competenza legislativa regionale.
Con l'occasione, osservo pure che l'art. 2 del provvedimento, per la sua genericità, non risponde ai fini dell'art. 81 della Costituzione.
Il Prefetto Presidente: f.to G. Querci"
In merito a quanto sopra devesi osservare quanto segue:
1°) Il Consiglio regionale, nell'approvare il disegno di legge di cui si tratta, non ha inteso di fare uso di potestà legislativa per dettare norme in materia di attività di carattere sportivo, ma ha inteso semplicemente autorizzare - in materia di gestione del bilancio, - le spese e l'imputazione a bilancio delle spese di cui si tratta in relazione alla lettera in data 7.6.1962 prot. n. 1689 della Commissione di Coordinamento. Si tratta di spese per il concorso finanziario regionale disposto, in via facoltativa, per la attuazione dell'iniziativa in questione (Centro di Volo a Vela presso il campo di aviazione di Aosta) da parte dell'Aero-Club Valle d'Aosta, Ente al quale la Regione ha affidato la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta mediante apposita convenzione.
In effetti si tratta di un provvedimento di carattere amministrativo, già adottato con deliberazione e, in seguito, nuovamente adottato con legge formale ai soli fini dell'approvazione e dell'imputazione a bilancio delle spese in questione.
2°) La competenza amministrativa della Regione in materia di concessione di contributi all'Aero Club Valle d'Aosta e di intervento finanziario regionale per l'attuazione dell'iniziativa di cui si tratta è fuori dubbio. Basti pensare che la Regione, - che ha provveduto, direttamente e a totali sue spese, alla costruzione del campo di aviazione di Aosta -, deve espletare, a' sensi delle vigenti leggi, i servizi già di spettanza del soppresso Ufficio Prov.le del Turismo di Aosta (art. 9 D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532; articoli 61 e 64 della legge regionale 28 luglio 1956 n.3) nonché i servizi della soppressa Provincia di Aosta (articolo 12 capov. 11 e articolo 20 del Decreto L.L. 7.9.1945 n. 545).
Poiché agli Uffici Prov.li per il Turismo e alle Provincie è consentito il concorso o intervento finanziario integratore nelle spese per l'attuazione di iniziative e attività del genere di quelle di cui si tratta, non vi è alcun dubbio che anche la Regione Valle d'Aosta possa approvare l'intervento finanziario nelle spese per l'attuazione di un Centro di volo a vela, a cura dell'Aero Club della Valle d'Aosta, presso l'aeroporto regionale di Aosta.
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale:
(Segue disegno di legge)
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Sull'argomento segue discussione alla quale intervengono il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori GEX e FOSSON ed i Consiglieri PAGE, BORDON, BERTHET, GUGLIELMINETTI e DUJANY.
Il Presidente, FILLIETROZ, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per la approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione.
L'Assessore Gex propone, a nome della Giunta, che l'oggetto del disegno di legge (Concorso finanziario della Regione nella spesa per l'istituzione di un Centro di volo a vela presso l'Aeroporto Regionale di Aosta, a cura dell'Aero-Club della Valle d'Aosta sia approvato nella formulazione sottoriportata illustrandone le ragioni:
"Concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l'Aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aero Club della Valle d'Aosta".
Si dà atto che la nuova formulazione dell'oggetto del disegno di legge è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 1 - (È approvato il concorso finanziario della Regione nelle spese per l'istituzione presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura e sotto la gestione dell'Aero Club Valle di Aosta, di un Centro di volo a vela secondo norme, condizioni e modalità stabilite dalle competenti Autorità aeronautiche).
Si dà atto che l'articolo 1, su proposta della Giunta illustrata dall'Assessore GEX, è modificato ed approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, nel seguente nuovo testo (Consiglieri presenti e votanti: trentuno):
"È approvato il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito e gestito, presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell'Aero-Club della Valle di Aosta secondo le norme, condizioni e modalità già stabilite dalle competenti Autorità aeronautiche".
Articoli 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del nuovo - modificato disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con tre separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: trenta;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l'Aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aero-Club della Valle d'Aosta:
Disegno di legge regionale n. 19
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............. n....: CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER IL CENTRO DI VOLO A VELA ISTITUITO PRESSO L'AEROPORTO REGIONALE DI AOSTA A CURA DELL'AERO CLUB DELLA VALLE DI AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvato il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito e gestito, presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell'Aero-Club della Valle d'Aosta secondo le norme, condizioni e modalità già stabilite dalle competenti Autorità aeronautiche.
Art. 2
La spesa da assumere a carico regionale per l'acquisto di apparecchiature, velivoli e strumentazioni, previste in complessive Lire 8.000.000 (otto milioni), saranno finanziate sul capitolo 195 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ("Spese, contributi e sussidi ecc. per impianti, velivoli ed attrezzature del campo di aviazione di Aosta"), che presenta la necessaria disponibilità.
Le spese da assumere a carico regionale per la concessione di contributi a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta nelle spese annue di gestione del Centro di volo a vela, previste in annue Lire 3.000.000 (tremilioni), saranno finanziate sul capitolo 118 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ("Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione di Aosta"), che presenta la necessaria disponibilità, nonché sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Alla approvazione ed alla liquidazione delle spese di cui sopra provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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