Objet du Conseil n. 135 du 4 octobre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 135/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un assegno mensile al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il primo comma dell'art. 179 delle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, stabilisce quanto segue: "Gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore e sono soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali."
Con vari provvedimenti di legge pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 3.5.1962 n. 113, sono stati concessi a varie categorie di impiegati dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, miglioramenti economici consistenti nella corresponsione di un assegno mensile, non pensionabile, pari a L. 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di Lire 10.000.
I miglioramenti economici previsti dalle leggi in questione sono stati già estesi al personale dipendente dalle altre tre Regioni a Statuto speciale e da Provincie e Comuni.
I rappresentanti della Commissione Interna del Personale hanno da tempo richiesto la concessione dei miglioramenti economici di cui sopra al personale dell'Amministrazione regionale.
La richiesta della Commissione Interna ha formato oggetto di un preliminare esame da parte della Commissione Consultiva per il Personale, la quale si è pronunciata favorevolmente all'accoglimento della richiesta.
La Giunta regionale, dopo attento esame del problema e anche in considerazione del l'attuale elevato costo della vita in seguito agli avvenuti aumenti dei prezzi dei generi di prima necessità, ha stabilito di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge concernente la corresponsione al personale dell'Amministrazione regionale di un assegno mensile nella misura di L. 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario.
La spesa a carico del bilancio regionale per l'attuazione del provvedimento di legge in questione ammonta a complessive lorde annue Lire 66.000.000 circa, spesa che può essere imputata sugli appositi vari capitoli del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962/63 su cui gravano le spese per gli emolumenti delle varie categorie del personale regionale. La spesa per il 1° semestre 1962 (L.33.000.000) va imputata al capitolo 126 del bilancio, previa integrazione dello stanziamento del capitolo stesso della occorrente somma, da prelevare dal capitolo 47 del bilancio.
Va osservato che, a' sensi dell'art. 2 (lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale.
Si riportano nella seguente tabella le misure mensili e annue lorde dell'assegno mensile di cui all'allegato disegno di legge con riferimento agli stipendi annui iniziali e ai relativi coefficienti di stipendio o salario in vigore per i vari gradi in cui si suddivide il personale regionale:
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grado regionale |
Coefficienti corrispondenti |
Importo dell'indennità di cui all'allegato disegno di legge
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|
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annuo |
mensile |
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1 |
900 |
756.000 |
63.000 |
|
2 |
746 |
626.640 |
52.220 |
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3 |
670 |
562.800 |
46.900 |
|
4 |
500 |
420.000 |
35.000 |
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5 |
402 |
337.680 |
28.140 |
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6 |
325 |
273.000 |
22.750 |
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7 |
271 |
227.640 |
18.970 |
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8 |
229 |
192.360 |
16.030 |
|
9 |
202 |
169.680 |
14.140 |
|
10 |
180 |
151.200 |
12.600 |
|
11 |
157 |
131.880 |
10.990 |
|
12a |
180 |
151.200 |
12.600 |
|
12b |
173 |
145.320 |
12.110 |
|
12c |
159 |
133.560 |
11.130 |
|
12d |
151 |
126.840 |
10.570 |
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12e |
142 |
120.000 |
10.000 |
(Segue disegno di legge regionale)
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Sull'argomento segue discussione fra il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore CHANTEL ed i Consiglieri BONDAZ, DUJANY e MONTESANO.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver rilevato che nessun altro Consigliere intende intervenire nella discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione.
Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri 'presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un assegno mensile al personale dipendente dell'Amministrazione regionale:
Disegno di legge regionale n. 20
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE.............. N....: CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1° gennaio 1962 al personale dell'Amministrazione regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base ai sottoriportati assegni annui principali previsti dalle vigenti tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione regionale è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o di salario, come (IP, sottoriportata tabella, con un minimo di lire diecimila:
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Grado gerarchico regionale |
Stipendi e salari annui |
Coefficienti corrispondenti |
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1° |
2.700.000 |
900 |
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2° |
2.239.000 |
746 |
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3° |
2.010.000 |
670 |
|
|
4° |
1.500.000 |
500 |
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|
5° |
1.206.000 |
402 |
|
|
6° |
975.000 |
325 |
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|
7° |
813.000 |
271 |
|
|
8° |
687.000 |
229 |
|
|
9° |
606.000 |
202 |
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10° |
540.000 |
180 |
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|
11° |
471.000 |
157 |
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|
12a |
540.000 |
180 |
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|
12b |
519.000 |
173 |
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|
12c |
477.000 |
159 |
|
|
12d |
453.000 |
151 |
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|
12e |
426.000 |
142 |
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Art. 2
L'assegno mensile di cui al presente articolo 1 non è corrisposto:
a) - al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d'incarico;
b) - al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;
c) - al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent;
d) - al personale addetto alla pulizia degli Uffici dell'Amministrazione regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.
Art: 4
Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire sessantasei milioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli 11 (per L. 46.734.800), 20 (per L. 422.320), 15 (per L. 4.078.200), 33 (per L. 169.680), 66 (per L. 4.959.360), 68 (per L. 133.560), 73 (per L. 1.744.680), 74 (per Lire 126.840), 95 B (per L. 2.442.720), 107 (per L. 782.040), 108 A (per L. 3.079.440), 226 (per L. 1.326.360) della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962/30 giugno 1963, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Alla liquidazione delle spese, previste in complessive Lire trentatremilioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962 si provvederà mediante imputazione al capitolo 126 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963, previo aumento dello stanziamento del capitolo stesso della somma di Lire trentatremilioni, da prelevare dallo stanziamento del capitolo 47 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese").
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del la Regione Valle di Aosta.
Aosta, lì
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