Objet du Conseil n. 133 du 4 octobre 1962 - Verbale

OGGETTO N. 133/62 - CONFERMA DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL 18.7.1962 E RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITÀ, MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di conferma dell'approvazione del disegno di legge regionale n. 17 approvato nell'adunanza consiliare del 18 luglio 1962 (provvedimento legislativo n. 119), recante norme per lo esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 18.7.1962 approvava un disegno di legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta.

Tale disegno di legge regionale costituiva una modificazione del precedente analogo disegno di legge già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 4.6.1962 (oggetto n. 3).

Le modificazioni erano state apportate al suddetto disegno di legge allo scopo di limitare il trasferimento agli organi regionali di funzioni e competenze nella sola materia di tutela del paesaggio prevista dall'art. 2 - lettera q - (potestà legislativa primaria) dello Statuto speciale della Regione, ferma restando, ovviamente, la competenza amministrativa già attribuita agli organi regionali in materia di antichità, monumenti e belle arti con l'articolo 5 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532 e con gli articoli 3 - lettera n. 4 e 51 dello Statuto medesimo.

Con lettera 17.8.1962 n. 2540 di prot., il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:

"Ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, rinvio, non vistato, il disegno di legge regionale distinto in oggetto, atteso che, nella nuova formulazione del testo, permangono i motivi di censura relativamente agli articoli 1 e 2 che dispongono il trapasso di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, il che non può avvenire mediante provvedimento regionale, come già feci presente con la mia precedente nota n. 1959, in data 4 luglio u.s.".

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Per le ragioni già precedentemente esposte non si ritiene che siano fondati i motivi di censura relativamente agli articoli 1 e 2 del nuovo disegno di legge regionale e, pertanto, si propone che il Consiglio regionale confermi - senza alcuna modificazione e ai fini dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta - l'approvazione del disegno di legge regionale n. 17 già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 18.7.1962 (oggetto n. 119).

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Segue discussione sull'argomento alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, ed i Consiglieri BONDAZ e PALMAS.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sulla proposta di conferma di approvazione del disegno di legge regionale n. 17 recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta, approvata dal Consiglio regionale nella adunanza del 18 luglio 1962.

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha confermato - senza alcuna modificazione e ai fini dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta - l'approvazione del disegno di legge regionale n. 17 già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 18 luglio 1962 (provvedimento legislativo n. 119) e recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta.

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