Objet du Conseil n. 37 du 21 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 37/63 - AUMENTO DELLA MISURA MASSIMA DEI SUSSIDI MENSILI AI VECCHI BISOGNOSI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aumento della misura massima dei sussidi mensili ai vecchi bisognosi, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Il sussidio massimo mensile che viene attualmente corrisposto ai vecchi bisognosi, a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, è di Lire 4.000 (quattromila) mensili.

Al fine di venire maggiormente in aiuto alla vecchiaia bisognosa, tenuto anche presente che il numero degli assistibili tende annualmente a diminuire in quanto a parecchi vecchi bisognosi viene ora concessa la pensione per i coltivatori diretti, sarebbe opportuno aumentare da Lire 4.000 a Lire 6.000 l'importo massimo del contributo, con conseguente aumento degli importi da corrispondere alle varie categorie di assistibili previste dall'articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione della citata legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1.

Attualmente il numero degli assistibili, calcolato sulla base dei rendiconti presentati dagli E.C.A. per il 2° semestre 1962, risulta dal seguente prospetto:

Categoria

numero assistibili

1^

549

2^

67

3^

149

4^

46

Totale

811

Con il proposto aumento delle misure dei sussidi, dal 1° gennaio 1963, la spesa complessiva da sostenere nel corrente esercizio finanziario ammonterebbe a complessive Lire 26.178.000, con una maggiore spesa di circa £. 5.000.000 da imputare all'apposito capitolo 103 - A del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1963 - in Lire 6.000 (seimila) mensili la misura massima dei singoli sussidi da corrispondere agli ECA per il 2° semestre dell'esercizio finanziario in corso (cioè per il primo semestre dell'anno 1963) per l'assistenza ai vecchi bisognosi, a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955, n.1 e del relativo Regolamento di esecuzione;

2°) di stabilire che le relative spese per la concessione dei sussidi in questione,- previste per il corrente esercizio finanziario in complessive Lire 26.178.000 -, siano imputate sull'apposito capitolo 103/A del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: ("Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa");

3°) di stabilire che al versamento agli E.C.A. delle somme per la corresponsione dei sussidi di cui si tratta si provveda mediante ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze su richiesta dell'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza Sociale".

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame e, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere alla votazione per la approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

veduto il vigente Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi e per l'attuazione della legge regionale 20.12.1955 n. 1, approvate con provvedimento consiliare n. 60 in data 12.4.1957 e n. 36 in data 21.2.1963;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventitre);

DELIBERA

1°) di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1963 - in Lire 6.000 (seimila) mensili la misura massima dei singoli sussidi da corrispondere agli E.C.A. per il 2° semestre dell'esercizio finanziario in corso (cioè per il primo semestre dell'anno 1963) per l'assistenza ai vecchi bisognosi a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955, n.1 e del relativo Regolamento di esecuzione;

2°) di stabilire che le relative spese per la concessione dei sussidi in questione - previste per il corrente esercizio finanziario in complessive Lire 26.178.000 - siano da imputare sull'apposito capitolo 103/A del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 ("Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa");

3°) di stabilire che al versamento agli E.C.A. delle somme per la corresponsione dei sussidi di cui si tratta si provveda mediante ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze su richiesta dell'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

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