Objet du Conseil n. 36 du 21 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 36/63 - MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20.12.1955, N. 1.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazione dell'articolo 6 del vigente Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi, in attuazione della legge regionale 20.12.1955 n. 1, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Il Consiglio Regionale, nella seduta del 12 aprile 1957, ha approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

L'articolo 1 di tale Regolamento stabilisce, al secondo comma, quanto segue:

"L'assistenza è fatta mediante la concessione e l'erogazione di sussidi mensili, in misura variabile da stabilire per ciascun assistito, entro i limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio Regionale per le categorie di assistiti previste al successivo articolo 6".

L'articolo 6 del citato Regolamento stabilisce quanto segue ai fini della determinazione delle misure dei sussidi assistenziali da concedere ai vecchi bisognosi:

"Gli E.C.A., assunte le notizie ed accertate le condizioni indicate nei precedenti articoli 2 e 3, provvedono alla ripartizione dei vecchi bisognosi, in base alle condizioni economiche e di salute, in quattro categorie:

1°) sussidio totale

2°) sussidio ridotto 80/100 del totale

3°) sussidio ridotto 60/100 del totale

4°) sussidio ridotto 40/100 del totale".

Al fine di una maggiore perequazione dei sussidi da corrispondere ai vecchi bisognosi, si ritiene necessario modificare parzialmente l'art.6 del Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1955 n. 1, stabilendo che alla 4^ categoria di assistibili sia concesso un sussidio mensile pari al 50% del sussidio massimo e stabilendo, altresì, che, in sede di determinazione dell'importo dei sussidi spettanti alle categorie 2^, 3^ e 4^, si provveda all'arrotondamento dell'importo stesso, per eccesso a Lire 500 (cinquecento) o a Lire 1.000 (mille).

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di modificare come segue l'articolo 6 del vigente Regolamento per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, per l'assistenza ai vecchi bisognosi, approvato dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 12 aprile 1957:

Art. 6 - "Gli Enti Comunali di Assistenza, assunte le opportune informazioni ed accertate le condizioni indicate nei precedenti articoli 2 e 3, provvedono, in base alle condizioni economiche e di salute, alla ripartizione degli assistibili nelle seguenti categorie:

1°) categoria assistibili con il sussidio massimo

2°) categoria assistibili con il sussidio ridotto all'80/100 del sussidio massimo;

3°) categoria assistibili con il sussidio ridotto al 60/100 del sussidio massimo;

4°) categoria assistibili con il sussidio ridotto al 50/100 del sussidio massimo.

Gli importi dei sussidi spettanti agli assistibili delle categorie 2^, 3^ e 4^ sono arrotondati per eccesso a Lire cinquecento o a Lire mille.

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame e, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

veduto il Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi e per l'attuazione della legge regionale 20.12.1955 n.1, approvato con provvedimento consiliare n.60, in data 12.4.1957;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventitré);

DELIBERA

1°) di modificare come segue l'articolo 6 del vigente Regolamento per la attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n.1, per l'assistenza ai vecchi bisognosi, approvato dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 12 aprile 1957;

Art. 6: "Gli Enti Comunali di Assistenza, assunte le opportune informazioni ed accertate le condizioni indicate nei precedenti articoli 2 e 3, provvedono, in base alle condizioni economiche e di salute, alla ripartizione degli assistibili nelle seguenti categorie:

1°) categoria assistibili con il sussidio massimo

2°) categoria assistibili con il sussidio ridotto all'80/100 del sussidio massimo

3°) categoria assistibili con il sussidio ridotto al 60/100 del sussidio massimo

4°) categoria assistibili con il sussidio ridotto al 50/100 del sussidio massimo.

Gli importi dei sussidi spettanti agli assistibili delle categorie 2^, 3^ e 4" sono arrotondati per eccesso a Lire cinquecento".

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