Objet du Conseil n. 35 du 21 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 35/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA NUOVA CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DELLE MOLINETTE, IN TORINO, NELLE SPESE PER L'ATTREZZATURA ASSISTENZIALE, DIDATTICA E SCIENTIFICA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge concernente autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario alla nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica della Clinica stessa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Il Consiglio Regionale nell'adunanza del 20 dicembre 1962, con deliberazione n. 184, ha espresso in linea di massima parere favorevole per la concessione di un contributo straordinario della Regione nelle spese per l'attrezzatura della nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino (Corso Polonia n.2).

La Clinica, ai sensi degli accordi intercorsi, riserverebbe un posto letto di degenza per l'assistenza medico-chirurgica specialistica alla popolazione della Valle d'Aosta.

La proposta è di notevole interesse, tenuto conto delle difficoltà che vi sono per ottenere posti negli ospedali specializzati di Torino e del conseguente disagio per gli abitanti della Valle d'Aosta i quali non possono disporre di adeguate attrezzature in loco.

Si ritiene, pertanto, possa essere approvata dal Consiglio Regionale la concessione di un contributo di Lire 10.000.000 alla condizione di cui sopra.

La relativa spesa può essere finanziata mediante istituzione di apposito capitolo 188 bis del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963, nonché mediante aumento di corrispondente somma alla previsione di entrata del capitolo 34 del bilancio stesso, con approvazione delle necessarie variazioni di bilancio.

L'aumento della previsione di entrata del capitolo 34 ("Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent") è giustificato dal maggior provento di Lire 389.806.122 già accertato per il periodo dal l° luglio 1962 al 10 dicembre 1962 sul capitolo di entrata stesso nei confronti del provento realizzato nel corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario (proventi realizzati: dal l° luglio 1961 al 31 gennaio 1962: Lire 1.379.145.738; dal 1° luglio 1962 al 31 gennaio 1963: Lire 1.768.951.860).

È stato predisposto, all'uopo, l'allegato disegno di legge regionale che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

Ad avvenuta promulgazione della legge regionale si provvederà, d'intesa con la predetta Clinica Odontostomatologica di Torino, ad approvare apposita Convenzione.

Quanto sopra premesso, sì propone che il Consiglio Regionale

Approvi

l'allegato disegno di legge regionale.

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(SEGUE: disegno di legge)

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si tratta.

Prendono parte alla discussione l'Assessore CHANTEL ed i Consiglieri LUCAT e MONTESANO.

Dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente, FILLIETROZ, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli del disegno di legge sono approvati dal Consiglio, con quattro votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati con quattro separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venti

- Voti favorevoli: diciannove

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario alla nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica della Clinica stessa:

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Disegno di legge regionale n. 6

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA NUOVA CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DELLE MOLINETTE, IN TORINO, NELLE SPESE PER L'ATTREZZATURA ASSISTENZIALE, DIDATTICA E SCIENTIFICA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione alla nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, di un contributo straordinario di Lire dieci milioni nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica della Clinica stessa.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire dieci milioni di cui al precedente articolo sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte I^ - ENTRATA e della Parte II^ - SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

a) Parte I^ - ENTRATA

Aumento della somma di Lire dieci milioni alla previsione di entrata del capitolo 34 "Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent"

b) Parte II^ - SPESA

Istituzione del seguente nuovo capitolo 188 bis: "Contributo straordinario alla nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino", con lo stanziamento di Lire dieci milioni.

Art. 3

Il contributo straordinario di cui all'articolo 1 sarà concesso e liquidato con deliberazione della Giunta Regionale, previa approvazione di apposita Convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, convenzione con la quale la Clinica stessa si impegni a riservare, in perpetuo, un posto letto di degenza per l'assistenza medico-chirurgica specialistica alla popolazione della Valle d'Aosta.

La spesa per la concessione del contributo straordinario di cui sopra sarà imputata all'apposito nuovo capitolo 188 bis del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 10 luglio 1962 - 30 giugno 1963.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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