Objet du Conseil n. 33 du 21 février 1963 - Verbale
OGGETTO N. 33/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA" E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ STESSA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:
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Il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 198 del 21.12.1962, approvava un disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e l'autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.
Con il provvedimento stesso si approvava anche il finanziamento della spesa a carico della Regione per la sottoscrizione del capitale azionario della costituenda Società.
- In merito al sopracitato provvedimento consiliare, con lettera in data 18.1.1963, prot. n. 222, il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ha comunicato quanto segue:
"Ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, rinvio, non vistato, l'unito sovra indicato disegno di legge regionale, attesa che manca un opportuno coordinamento fra il provvedimento legislativo e lo schema dell'atto costitutivo della Società per quanto concerne la cessione alla Regione di parte delle azioni della categoria C e della categoria D, eventualmente non acquistate dai produttori e dai rivenditori entro il 31.12.1964.
Occorrerà, infatti, che nella normativa della legge regionale sia inserita apposita disposizione che consenta di far fronte, all'occorrenza, al predetto impegno, di cui all'art. 4 comma 6° dell'atto costitutivo.
Con l'occasione, richiamo pure quanto la Commissione di Coordinamento ha rilevato in sede di esame della Convenzione e dello Statuto sociale e precisamente:
1) Per la Convenzione - mancanza di norme per consentire la cessione degli impianti da parte della Regione talché dovrà a ciò provvedersi con apposita legge regionale che ne disciplini anche gli aspetti patrimoniali e finanziari;
2) Per lo Statuto sociale: a) necessità che nel primo comma dell'articolo 7 sia precisato trattarsi dei detentori delle azioni delle categorie C e D;
b) inammissibilità, perché in contrasto con le vigenti norme in materia, del vincolo di n. 200 azioni della categoria C e di n. 200 azioni della categoria D per consentire la loro cessione a quegli operatori economici che, successivamente alla costituzione della Società e successivamente al 31.12.1964, intendessero partecipare alla sottoscrizione azionaria.
Superfluo far presente che la modifica al disegno di legge regionale dovrà essere disposta ad approvata regolarizzazione della Convenzione e dello Statuto sociale.
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In merito ai rilievi e alle richieste di cui sopra si osserva quanto segue:
1) Per la Convenzione: si fa riferimento a quanto approvato e proposto nella relazione allegata all'oggetto n. 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza;
2) Per lo Statuto sociale: si fa riferimento a quanto approvato e proposto nella relazione allegata all'oggetto n. 28 dell'ordine del giorno dell'adunanza;
3) Per il disegno di legge regionale, di cui al presente oggetto n. 27 dell'ordine del giorno dell'adunanza, si fa osservare che non era stata approvata e finanziata alcuna spesa per quanto concerne le eventuali future sottoscrizioni di nuove azioni da parte della Regione, trattandosi di spese che, ai sensi dell'art.4 comma 6° dell'atto costitutivo della Società di cui si tratta, potrebbero non verificarsi e, comunque, di spese non ancora determinabili nel loro ammontare.
D'altra parte non si è ritenuto opportuno approvare e finanziare eventuali spese, con accantonamenti di relativi fondi residuati per sottoscrizione di nuovo capitale azionario che si riteneva non dover fare, rinviandosi, quindi, all'occorrenza, l'adozione dei necessari provvedimenti consiliari di approvazione e finanziamento di spese non determinabili e che andrebbero, comunque, finanziate sui bilanci dei prossimi esercizi finanziari.
Tenuta presente, peraltro, la richiesta di inserzione di apposita disposizione relativa al finanziamento delle eventuali spese di cui si tratta, si potrebbe completare il testo del disegno di legge di cui si tratta mediante l'aggiunta del seguente nuovo articolo 5:
Art. 5
Alle eventuali successive sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", si provvederà, di volta in volta, con apposite leggi regionali di approvazione e di finanziamento delle relative spese."
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale
Approvi
nel testo sottoriportato il disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e l'autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa".
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SEGUE: disegno di legge
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Il Presidente, FILLIETROZ, in considerazione del fatto che sul disegno di legge in esame si è già ampiamente discusso in sede di trattazione del precedente oggetto n. 31, invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1, 2, 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti e favorevoli: sedici; astenutisi dalla votazione i Consiglieri AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, LUCAT, MONTESANO, PETIGAT e TRÈVES).
Articolo 5 - Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio con lo stesso risultato della votazione dei precedenti articoli e con la seguente modificazione:
- aggiunta, al primo rigo, dopo la parola "successivi" delle parole: "acquisti e".
Articolo 6 - Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio con lo stesso risultato della votazione dei precedenti articoli, senza modificazioni.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del nuovo disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati con sei separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventiquattro;
- Consiglieri astenutisi dalla votazione: otto (AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, LUCAT, MONTESANO, PETIGAT e TRÈVES);
- Consiglieri votanti: sedici;
- Voti favorevoli: sedici.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa:
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Disegno di legge regionale n.5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... 1963 n. ... : PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA" E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ STESSA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" con sede in Aosta.
La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi atto costitutivo e Statuto sociale da approvare preventivamente dai competenti organi della Regione, del Comune di Aosta e dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino che partecipano alla costituzione della Società stessa.
Art. 2
È autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di spesa di Lire cinquemilioni.
Art. 3
Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:
a) lo stanziamento del capitolo 53 ("Spese per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici e spese e contributi per il funzionamento della Centrale del Latte di Aosta") è ridotto da Lire venticinquemilioni a Lire ventimilioni;
b) è istituito il seguente capitolo 203 bis: "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", - con lo stanziamento di Lire cinquemilioni.
Art. 4
Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, prevista in complessive Lire cinquemilioni, graverà sull'apposito nuovo capitolo 203 bis, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963.
La spesa di cui al precedente comma sarà approvata, impegnata e liquidata con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 5
Agli eventuali successivi acquisti e sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni "Centrale del Latte di Aosta" si provvederà, di volta in volta, con apposite leggi regionali di approvazione e di finanziamento delle relative spese.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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