Objet du Conseil n. 32 du 21 février 1963 - Verbale
OGGETTO N. 32/63 - APPROVAZIONE DI NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, IL COMUNE DI AOSTA E LA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA".
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente approvazione di nuova bozza dì Convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", in relazione ai rilievi formulati dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta al provvedimento consiliare n. 200 in data 21 dicembre 1962, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:
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Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 200 in data 21 dicembre 1962, ha approvato la bozza di Convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni " Centrale del Latte di Aosta", per la cessione in affitto e la gestione della Centrale del Latte, cioè dello stabile a suo tempo costruito e convenientemente attrezzato, a cura e spese della Regione, per essere adibito ad uso della Centrale del latte a' sensi ed in conformità delle norme di legge vigenti.
In merito a tale provvedimento deliberativo del Consiglio, la Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 21 gennaio 1963 prot.n. 3843, ha comunicato quanto segue:
"Poiché manca ogni norma che consenta la cessione di impianti di proprietà della Regione, questa Commissione di Coordinamento è d'avviso che dovrà a ciò provvedersi con apposita legge regionale che ne disciplini pure gli aspetti patrimoniali e finanziari.
Si restituisce, pertanto, non vistata l'unita copia del provvedimento di cui all'oggetto".
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In merito a quanto sopra, devesi osservare che questa Amministrazione Regionale, in relazione all'art. 20 del Decreto L.L. 7 settembre 1945 n. 545 e all'art. 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ha sempre provveduto e provvede normalmente ad approvare gli affitti attivi e passivi di beni immobili e relativi impianti mediante la adozione di normali provvedimenti deliberativi, in conformità alle norme vigenti in materia.
Si osserva, inoltre che, in relazione all'art. 5 del sopramenzionato Decreto L.L. n. 545, il vigente regolamento delle attribuzioni e delle competenze degli organi regionali prevede, per quanto concerne le competenze demandate alla Giunta Regionale, che la Giunta stessa provveda, in conformità alle leggi e ai regolamenti: (...Omissis...).
6°) all'amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione (?Omissis...);
17°) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;
19°) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove.
Si ritiene, pertanto, che non occorra approvare preventivamente apposite norme di legge per addivenire alla cessione in affitto dello stabile della Centrale del Latte.
Il Consiglio Regionale potrebbe, quindi, confermare l'approvazione della bozza di Convenzione per la cessione in affitto dello stabile stesso mediante l'adozione di normali provvedimenti deliberativi, a' sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento.
Peraltro, riesaminata la bozza di Convenzione e il provvedimento consiliare n. 200 in data 21.12.1962, si propone di apportare alla parte dispositiva della menzionata deliberazione consiliare e alla bozza di Convenzione di cui si tratta le seguenti modificazioni ed aggiunte:
I) Modificazioni alla bozza di Convenzione:
a) all'ultimo comma del primo capoverso della bozza di convenzione, già approvata, si propone di modificare la frase "....e che in persona dei suoi legali rappresentanti dichiara di accettare, di assumere la gestione della Centrale del Latte e annesso Caseificio di proprietà della Regione Valle d'Aosta" nella seguente nuova formulazione: "....e che in persona dei suoi legali rappresentanti dichiara di accettare, di assumere in affitto e in gestione lo stabile sede della Centrale del Latte e dell'annesso Caseificio di proprietà della Regione Valle d'Aosta, con i relativi impianti";
b) modificare come segue il capoverso n. 2 della bozza di Convenzione: "la durata della presente Convenzione è stabilita in anni nove, salvo proroga da deliberare a suo tempo"
c) modificare come segue il comma d) del capoverso 4 della bozza di Convenzione: "d) a gestire la Centrale del Latte e a distribuire regolarmente il latte, trattato ed imbottigliato, alle rivendite di latte della Città di Aosta entro il.......";
d) sopprimere le seguenti ultime parole del capoverso 17 della bozza di Convenzione: "il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno".
II) Completamento della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 200 in data 21.12.1962:
Si propone di completare la parte dispositiva mediante una norma riguardante l'introito dei canoni di affitto dello stabile per la Centrale del Latte sugli appositi capitoli di entrata dei bilanci di previsione della Regione.
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quanto sopra premesso, si propone che
IL CONSIGLIO REGIONALE
a parziale modificazione e completamento di quanto già approvato con la propria deliberazione n. 200 in data 21.12.1962,
Deliberi
1°) di approvare, in via di massima, nel nuovo testo sottoriportato, la bozza di Convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma della Valle di Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con delega alla Giunta Regionale per l'approvazione delle eventuali necessarie modifiche e del testo definitivo della Convenzione stessa, nonché per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione medesima ad avvenuta costituzione della predetta Società per Azioni;
2°) di stabilire che le somme da versare dalla predetta costituenda Società alla Regione quali canoni di affitto, a' sensi del capoverso 17) della stipulanda Convenzione, siano introitate al capitolo 1 della Parte prima - ENTRATE - del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, per tutta la durata della Convenzione ("Capitolo 1 - Redditi di terreni e di fabbricati")."
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SEGUE: bozza di Convenzione
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Il Presidente, FILLIETROZ, in considerazione del fatto che l'esame del presente oggetto è già stato fatto in modo esauriente in sede di discussione del precedente oggetto n. 31, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione della bozza di Convenzione di cui si tratta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;
richiamata la propria deliberazione n. 200 in data 21.12.1962 e a modifica di quanto già approvato con la deliberazione stessa;
con voti favorevoli sedici, espressi con votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventiquattro; Consiglieri votanti: sedici; Consiglieri astenutisi dalla votazione: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, LUCAT, MONTESANO, PETIGAT, TRÈVES);
DELIBERA
1°) di approvare, in via di massima, nel nuovo testo sottoriportato, la bozza di Convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma della Valle di Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con delega alla Giunta Regionale per l'approvazione delle eventuali necessarie modifiche e del testo definitivo della Convenzione stessa, nonché per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione medesima ad avvenuta costituzione della predetta Società per Azioni;
2°) di stabilire che le somme da versare dalla predetta costituenda Società alla Regione quali canoni di affitto, a' sensi del capoverso 17) della stipulanda Convenzione, siano introitate al capitolo 1 della Parte prima - ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, per tutta la durata della Convenzione (Capitolo 1 - Redditi di terreni e di fabbricati").
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BOZZA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARE FRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA, IL COMUNE DI AOSTA E LA SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.
L'anno ... (...Omissis...)
Sono comparsi i Signori ...
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Regione Valle d'Aosta, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio della Valle in data ...
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco della Città di Aosta, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale in data ... e rispettivamente Presidente e Consigliere delegato della Società per Azioni Centrale del Latte di Aosta, corrente in Aosta, capitale £ ... a quanto infra autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data ... i quali mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
1) La Regione Valle d'Aosta, come sopra impersonata e legalmente rappresentata dal Presidente, quale proprietaria dei terreni e degli stabili situati in Aosta ... nonché dei macchinari installati in detti stabilimenti e costituenti il complesso Centrale del Latte e annesso Caseificio, il tutto come descritto nel testimoniale di stato firmato dalle parti e allegato al presente atto;
la città di Aosta, come sopra impersonata e legalmente rappresentata dal Sindaco, quale titolare dell'autorizzazione ministeriale concessa ai sensi dell'art. 2 della legge 16 giugno 1938 n. 851 dal Ministro della Sanità in data ... per l'impianto e l'esercizio in Aosta di una Centrale del Latte per le occorrenze della popolazione aostana;
vista l'autorizzazione del Presidente della Valle quale organo prefettizio di cui all'art.4 della legge stessa per l'impianto e l'esercizio di detta Centrale del Latte in Aosta, rilasciata in data ...
visto il Decreto del Presidente della Valle in data ... n. ... emanato ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge 16 giugno 1938, mediante il quale viene fissato il perimetro della "Zona bianca" entro la quale la Centrale deve ritirare il latte occorentele dai produttori e il perimetro della zona entro la quale è vietata per la durata della presente convenzione l'introduzione e la vendita di latte che non sia di pertinenza della Centrale;
in esecuzione della deliberazione del ... del Consiglio della Valle e della deliberazione del ... del Consiglio Comunale di Aosta, che si allegano al presente atto;
concedono
alla Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", costituita con rogito ... avente sede in Aosta e capitale sociale di £ ... e che in persona dei suoi legali rappresentanti dichiara di accettare, di assumere in affitto e in gestione lo stabile sede della Centrale del Latte e dell'annesso Caseificio di proprietà della Regione Valle d'Aosta.
2) La durata della presente Convenzione è fissata per anni nove, salvo proroga da deliberare a suo tempo.
3) Detta Centrale del Latte sarà gestita nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica e sarà soggetta, per quanto concerne la sua attività in ordine al trattamento igienico del latte destinato al consumo alimentare della popolazione aostana, alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme sanitarie vigenti per la vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto in Aosta.
4) La Società concessionaria si impegna:
a) ad acquistare e a mettere in funzione quanto occorra per il completamento dei servizi della Centrale e in particolare (autocarri, bottiglie, attrezzatura del gabinetto d'analisi, ecc. ecc.);
b) ad assumere in servizio il Direttore ed il personale tutto occorrente per il regolare esercizio della Centrale;
c) a stipulare con i produttori della zona bianca il Regolamento relativo all'approvvigionamento del latte per la Centrale;
d) a gestire la Centrale del Latte e a distribuire regolarmente il latte, trattato e imbottigliato, alle rivendite di latte della Città di Aosta entro il ...
5) La Società concessionaria dovrà mantenere in perfetta efficienza gli stabili ed i macchinari concessi in esercizio, curarne la più scrupolosa manutenzione, effettuare i rinnovi e stanziare all'uopo annualmente le quote di ammortamento delle misure seguenti:
- 2% per gli stabili
- 8% per gli impianti -
- 11% per i macchinari -
- 20% per le attrezzature, gli automezzi e il gabinetto di analisi. I fondi di ammortamento non potranno essere reinvestiti se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta.
6) La Società non potrà effettuare modifiche e sostituzioni agli stabili e agli impianti concessi in esercizio se non previo assenso della Regione Valle d'Aosta.
7) La Società dovrà mantenere e integrare l'attrezzatura della Centrale del Latte con macchinari e dotazioni rispondenti ai più moderni ed efficienti criteri tecnici in materia. Di detto materiale e di tutti i beni mobili ed immobili che acquisterà, dovrà essere tenuto un inventario con i prezzi di acquisto e allo scadere della concessione la Regione potrà rilevarle a prezzo di stima e basarsi sui prezzi d'acquisto per materiale nuovo all'epoca della stima e tenuto il debito conto dello stato d'uso e degli ammortamenti effettuati dalle singole attività a rilevarsi.
Tale valutazione, in difetto di accordo diretto tra le parti, sarà effettuata da esperti che saranno nominati con la procedura e con le modalità fissate dal T.U. della legge sulla Municipalizzazione, del 15 ottobre 1925, o dalle leggi che dovessero sostituire tale T.U.
8) In caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione per decadenza, pronunciata dalle competenti Autorità, o per revoca della concessione, per fatto o colpa della Centrale, la Regione Valle d'Aosta potrà, a sua scelta, o assumere in proprio la gestione della Centrale stessa, o farla gestire dalla Città di Aosta, o stipulare una nuova Convenzione con altro Ente idoneo ed attrezzato per il trattamento e il rifornimento del latte alla popolazione aostana.
Qualora, nel caso di risoluzione anticipata della convenzione, oppure al termine di essa, la Regione o il Comune intendano assumere in proprio la gestione della Centrale, saranno applicate le disposizioni del D.R. 15 ottobre 1925 n.2578, che ha approvato il T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, o di eventuali leggi modificative o sostitutive di quelle del citato T.U.
9) Lo Statuto della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", di cui all'atto costitutivo della Società stessa, rogito ... che viene allegato alla presente Convenzione come parte integrante, e per tutta la durata della Convenzione non potrà essere modificato se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta e della Città di Aosta;
10) La Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" si impegna di osservare il Regolamento di esercizio della Centrale stessa, così come approvato dalle Autorità e che viene allegato alla presente Convenzione come parte integrante. Detto Regolamento per tutta la durata della Convenzione non potrà essere modificato se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta e della Città di Aosta.
11) Per quanto attiene alla vigilanza sanitaria ed al controllo di tutte le operazioni tecniche che si compiono nella Centrale del Latte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 giugno 1938 n.851, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Regolamento igienico sanitario per il latte alimentare della Città di Aosta - che viene allegato alla presente Convenzione come parte integrante.
Parimenti le parti fanno riferimento all'art.16 della legge stessa per quanto concerne i provvedimenti a carico della Società concessionaria in caso di trasgressione agli obblighi ad essa incombenti in dipendenza della datale concessione.
Saranno a carico della Centrale non soltanto le spese della vigilanza e del controllo igienico sanitario sulle operazioni che si svolgono in Centrale ma anche quelle inerenti alla vigilanza ed al controllo sulla produzione e sulla raccolta del latte.
12) Il prezzo di vendita del latte trattato dalla Centrale è fissato dal Comitato Provinciale Prezzi o dagli altri Organi che dovessero essere preposti a tale funzione dalla legge. A mente dell'art. 8 della legge 6 giugno 1938 n.851, dovrà essere sentito al riguardo il parere della Città di Aosta.
Su richiesta della Città di Aosta o della Centrale, il Comitato Provinciale Prezzi o l'Organo all'uopo delegato ha facoltà di rivedere il prezzo di vendita del latte al consumatore, con riferimento ai vari fattori del costo e tenendo presente il prezzo di vendita delle altre Città italiane dotate di Centrale.
Nella determinazione del prezzo di vendita si dovrà tenere conto dei seguenti fattori in quanto giustificati in funzione dell'esercizio della Centrale prevista nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica:
a) costo del latte pagato ai produttori della zona bianca;
b) spese della raccolta e del trasporto e costi inerenti fino alla consegna del latte alla Centrale;
c) spese per il calo del latte nelle lavorazioni e del realizzo dei superi;
d) spese industriali, di mano d'opera, contributi e spese amministrative e commerciali comprese quelle per la propaganda del consumo del latte;
e) spese di manutenzione degli impianti e dei materiali vari della Centrale;
f) spese di distribuzione del progetto;
g) margine per la rivendita del latte;
h) spese della vigilanza igienico sanitaria dalla stalla al consumo;
i) interessi passivi, escluso il capitale azionario;
l) importo degli ammortamenti per il rinnovo degli immobili, dei macchinari e di tutti i beni mobili inerenti alla Centrale;
m) importo dell'affitto e degli altri oneri della Società;
n) oneri fiscali gravanti sull'esercizio;
o) equo utile, tenuto conto che non potrà essere distribuito ai soci un dividendo superiore al 5% annuo.
13) La Società concessionaria dovrà tenere una contabilità separata per quanto riguarda la gestione della Centrale come tale per il latte destinato al consumo diretto da quanto riguarda eventuali altre attività sociali.
14) La Società concessionaria sarà tenuta a fornire gratuitamente all'Amministrazione della Regione e all'Amministrazione Comunale di Aosta tutte le notizie ed i dati di carattere statistico che le verranno richiesti anche in ordine al funzionamento e rendimento tecnico degli impianti della Centrale.
15) La Società concessionaria dovrà consentire l'accesso ai propri locali dei delegati dell'Amministrazione Regionale e dell'Amministrazione Comunale di Aosta e l'ispezione dei propri registri e documenti contabili e tecnici.
16) La Società concessionaria dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione dei fabbricati ed impianti contro i danni dell'incendio ed alla assicurazione contro i rischi di responsabilità civile presso una Società assicuratrice scelta d'intesa con la Regione e dovrà dare a questa in visione le relative polizze ed esibire, a richiesta, le quietanze del pagamento dei premi.
17) La Società concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Valle d'Aosta, per tutta la durata della Convenzione, il canone annuo di affitto degli stabilimenti fissato in Lire ... pagabile a rate semestrali anticipate.
18) È inibito alla Società concessionaria, per tutta la durata della convenzione, di cedere o di affittare ad altri, tanto gli stabilimenti quanto la gestione della Centrale.
19) Le spese della presente convenzione e relative faranno carico alla Società concessionaria, dandosi atto ad ogni effetto che la presente Convenzione, come da premessa, viene stipulata nel prevalente interesse pubblico.
20) La presente convenzione avrà validità dopo che sarà intervenuta l'approvazione delle Autorità competenti ed è soggetta all'omologazione del Ministro della Sanità, sentiti gli altri Ministeri competenti.
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