Objet du Conseil n. 31 du 21 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 31/63 - MODIFICAZIONI ALLA BOZZA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alle seguenti relazioni concernente la proposta di approvazione di modificazioni alla bozza di Statuto della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", approvata con provvedimento consiliare n. 199 in data 21 dicembre 1962, relazioni trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Con provvedimento n. 199 in data 21.12.1962 il Consiglio Regionale ha approvato, in via di massima, la bozza dell'atto costitutivo e la bozza dell'annesso Statuto della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta".

In merito a tale provvedimento la Presidenza della Commissione di Coordinamento, con lettera n. 3842 di prot., in data 21.1.1963, ha comunicato quanto segue:

"Si restituisce, non vistata, l'unita copia dell'atto deliberativo in oggetto distinto, facendo presente quanto segue:

1) l'opportunità di precisare, al primo coma dell'art.7 dello Statuto sociale, che gli operatori economici sono i detentori delle azioni delle categorie C e D;

2) la non ammissibilità del vincolo determinato dall'art.8 dello Statuto stesso, perché in contrasto con le vigenti norme in materia".

In relazione ai rilievi di cui sopra, si propone che il Consiglio Regionale, a parziale modificazione della bozza dello Statuto già approvato con propria deliberazione n. 199 del 21.12.1962,

Deliberi

di approvare le seguenti modificazioni agli articoli 7 - 1° comma - e 8 della bozza dello Statuto di cui sopra:

a) modificare come segue il 1° comma dell'articolo 7:

"Le azioni sono nominative, i detentori delle stesse sono quelli delle categorie previste al precedente articolo 6 (agli operatori economici sono riservate le azioni delle categorie C e D)".

b) di modificare come segue l'articolo 8:

"Articolo 8 - Dovranno essere vincolate e depositate presso la Società, fino al 31. 12.1964, numero duecento azioni della categoria C e numero duecento azioni della categoria D, per consentire la cessione delle medesime indipendentemente da quanto disposto nell'atto costitutivo, al prezzo che sarà stabilito dai competenti organi della Società, a norma del successivo articolo 10, a quegli operatori economici appartenenti alle categorie C e D che, successivamente alla costituzione della Società e sino al 31.12.1964, intendessero partecipare alla sottoscrizione del capitale azionario della Società stessa.

I possessori delle azioni vincolate continueranno a goderne i frutti e a usufruire di tutti i diritti fino a che saranno intestatari delle azioni".

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Facendo seguito ai precedenti allegati già trasmessi ed a parziale modifica di quanto già proposto,

Si propone

che il Consiglio Regionale, a parziale modificazione della bozza di Statuto già approvata con deliberazione consiliare n. 199, in data 21.12.1962,

Deliberi

di approvare le seguenti modificazioni della bozza di Statuto di cui sopra:

a) aggiunta del seguente nuovo articolo 7:

"In caso di aumento del capitale sociale e in caso di trasferimento di azioni, dovrà essere tenuto presente il principio paritetico nella distribuzione delle azioni fra le quattro categorie di azionisti di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto al 4° coma dell'articolo 10 e al 2° coma dell'articolo 11".

b) di modificare la numerazione progressiva del precedente articolo 7 in articolo 8.

c) modificare come segue il 1° comma del precedente articolo 7, ora articolo 8:

"Le azioni sono nominative, i detentori delle stesse sono quelli delle categorie previste al precedente articolo 6 (agli operatori economici sono riservate le azioni delle categorie C e D)".

d) sopprimere il precedente articolo 8.

e) modificare come segue le ultime quattro linee (parte finale) dell'articolo 11:

"al prezzo che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale spetterà, altresì, di stabilire le modalità del trasferimento delle azioni".

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Il Presidente, FILLIETROZ, premesso che i tre oggetti che si susseguono ora all'ordine del giorno riguardano tutti la Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", dichiara aperta la discussione generale sui tre oggetti stessi.

Prendono parte alla discussione il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri BORDON, DUJANY, LUCAT, MACHET, MONTESANO, PALMAS e TREVES.

Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione delle modificazioni alla bozza di Statuto della sopracitata Società.

IL CONSIGLIO

preso atto delle comunicazioni fatte dall'Assessore FOSSON dalle quali risulta:

a) che non è possibile aderire alle richieste avanzate dalla locale Società Cooperativa "Consortium volontaire des Producteurs de lait" tendenti ad assicurare alla Società Cooperativa stessa,- mediante modifiche allo Statuto della costituenda Società ed agli altri patti societari -, la rappresentanza di tutti i produttori di latte interessati (vedasi allegata copia della lettera in data 8 marzo 1962 prot. n. 12 della Società Cooperativa), nel senso che l'ingresso dei produttori di latte nella costituenda Società di gestione della Centrale del Latte sia subordinato alla appartenenza dei produttori stessi alla predetta Società Cooperativa.

b) che tale richiesta condizione di rappresentanza obbligatoria nei confronti di tutti i produttori di latte interessati, con conseguente assegnazione alla predetta Società Cooperativa di tutta la quota del capitale sociale riservata alla categoria dei produttori di latte e, intatti, in contrasto con le norme ora vigenti in materia, come risulta dalla decisione 13 gennaio 1953 del Consiglio di Stato - Sez. 1^ - n. 2295 (vedasi allegata copia) e dalla sentenza n. 11 in data 15 marzo 1960 della Corte Costituzionale (vedasi allegata copia).

c) che al fine di assicurare a tutti i produttori di latte interessati la possibilità di entrare a far parte della costituenda Società di gestione della Centrale del Latte erano stati approvati l'articolo 4 della bozza di Convenzione e l'articolo 8 della bozza di Statuto sociale recante, questo ultimo, il vincolo di una parte del capitale sociale a favore delle due categorie di operatori economici interessati (produttori e rivenditori di latte), e ciò anche allo scopo di evitare una possibile richiesta ministeriale in tale senso in sede di omologazione della Convenzione e dello Statuto sociale in questione, in relazione a quanto già richiesto dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, in sede di omologazione della Convenzione e dello Statuto della Società per la gestione della Centrale del Latte di Torino, con lettera in data 8 novembre 1951 prot.n. 20932.A.81/20649 (vedasi allegata copia).

d) che, per aderire alla richiesta della Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta e ad evitare ogni possibile motivo di ulteriore ritardo alla auspicata entrata in funzione della Centrale del Latte di Aosta, viene ora proposta la soppressione dell'articolo 8 della bozza di Statuto speciale già approvata con la deliberazione consiliare n. 199 in data 21 dicembre 1962.

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con voti favorevoli sedici, espressi con votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventiquattro; Consiglieri votanti: sedici; Consiglieri astenutisi dalla votazione: Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Lucat, Montesano, Petigat, Trèves);

DELIBERA

di approvare le seguenti modificazioni alla bozza di Statuto già approvata con deliberazione consiliare n. 199 in data 21 dicembre 1962:

a) aggiunta del seguente nuovo articolo 7:

"In caso di aumento del capitale sociale e in caso di trasferimento di azioni, dovrà essere tenuto presente il principio paritetico nella distribuzione delle azioni fra le quattro categorie di azionisti di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto al 4° comma dell'articolo 10 e al 2° comma dell'articolo 11".

b) modificare la numerazione progressiva del precedente articolo 7 in articolo 8.

c) modificare come segue il 1° comma del precedente articolo 7, ora articolo 8:

"Le azioni sono nominative: i detentori delle stesse sono quelli delle categorie previste al precedente articolo 6 (agli operatori economici sono riservate le azioni della categorie C e D").

d) sopprimere il precedente articolo 8.

e) modificare come segue le ultime quattro linee (parte finale) dell'articolo 11:

"al prezzo che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale spetterà, altresì, di stabilire le modalità del trasferimento delle azioni".

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ALLEGATI:

CONSORTIUM VOLONTAIRE PRODUCTEURS DE LAIT

Prot. n. 12 Aosta, lì 8.3.1962 -

Egregio Sig. Assessore all'Agricoltura e Foreste AOSTA

Poiché nel nostro Statuto art. 4° è scritto: "possono far parte della Società Cooperativa:

a) le persone fisiche e giuridiche proprietarie o titolari di aziende agricole produttrici di latte site nel Comune di Aosta o comuni viciniori;

b) le latterie turnarie site nel Comune di Aosta ed in quelli viciniori in funzione alla data dell'atto costitutivo".

- L'ingresso nell'Ente azionario per la gestione Centrale del Latte è sempre garantito a tutti i produttori di latte che in qualsiasi momento vogliano o chiedano di far parte della Società Cooperativa Produttori Latte.

Lo scopo del nostro Consorzio Volontario Produttori Latte è soprattutto quello di riunire e rappresentare presso l'Ente gestore la Centrale del Latte tutti i produttori di latte; nel caso che questo fine non fosse raggiungibile e cioè che rappresentassimo solo un parte dei produttori, non vediamo l'utilità di una nostra partecipazione all'Ente gestore la Centrale del Latte.

Distintamente.

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giuseppe Lamastra

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Allegato

CONSIGLIO DI STATO - Adunanza della Sezione Prima del 13 gennaio 1953, n. Sezione 2295 -

Oggetto: Comune di Milano - Quesito circa gestione in economia della Centrale del Latte di Milano da parte del Comune.

Vedute le relazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica) in data 21 dicembre 1951 e 10 dicembre 1952, n. 20932 A.49/20276 e 20562, sulla gestione diretta della Centrale del Latte da parte del Comune di Milano;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Richiamato il parere interlocutorio di questa Sezione in data 22 gennaio 1952, n.2197, e considerato quanto sull'argomento hanno esposto, oltre l'Ufficio riferente, il Ministero dell'Interno, quello dell'Agricoltura e Foreste e quello dell'Industria e Commercio;

Rileva la Sezione come, per effetto dell'avvenuta abrogazione di tutto il complesso di norme giuridiche costituenti l'ordinamento corporativo, si renda necessario isolare dal testo della legge 16 giugno 1938, n. 851, sull'impianto e funzionamento delle "Centrali del Latte", quelle disposizioni che, presupponendo appunto quel regime giuridico debbano ritenersi cadute col cessare del medesimo, mentre restano in essere quelle altre disposizioni della medesima legge le quali perché esclusivamente volte a realizzare lo scopo della legge, cioè la tutela del "prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica" (art. 2), o perché intese al necessario controllo (nel più ampio interesse generale della economia e del lavoro) dell'attività dei comuni in questo campo, rispondono a permanenti esigenze anche dell'ordinamento giuridico ora vigente.

In ordine a questi ovvi concetti fondamentali, la Sezione osserva che la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle "Centrali", prevista dall'art. 5 della citata legge, a favore di "Consorzi di categoria", da costituirsi, sia pur volontariamente fra agricoltori ed industriali, ma "di intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932 n. 834, e del R.D.L. 16 aprile 1936 n. 1296 "postuli non solo l'applicabilità delle disposizioni ivi specificamente richiamate, ma di tutto il complesso delle leggi e dei principi giuridici e delle stesse posizioni concettuali del regime corporativo, circa la formazione di organizzazioni di categoria aventi funzione di rappresentanza giuridica sindacale erga omnes; ora, non occorre dilungarsi a dimostrare come tali concetti non trovino più applicazione nell'attuale regime, in cui restituita a tutti i cittadini (art. 18 della Costituzione) libertà di associazione, mancano organi "di categoria" a cui sia demandato, con la rappresentanza obbligatoria dei relativi interessi, la possibilità di predisporre "controlli" sotto i quali debbano costituirsi consorzi volontari di cui parla il citato art. 5 della legge del 1938. Né sembra valida, su questo punto, l'affermazione del Ministero dell'Industria e Commercio che la soppressione degli organi corporativi e delle organizzazioni sindacali fasciste, e quindi di un controllo, nella specie, limitato a soddisfare una semplice esigenza sindacale, sia, nella specie, irrilevante, in quanto venendo questo controllo a cessare, il diritto dei ceti interessati dovrebbe tornare a espandersi "per quel che era ristretto, in base a quel carattere di elasticità che è insito nei diritti soggettivi per cui essi riprendono automaticamente la loro estensione originaria quando viene meno la causa della limitazione". A parte l'esattezza o meno, da un punto di vista generale, di siffatto principio, nessuno contesta in concreto che i ceti economici possono ora liberamente consociarsi per raggiungere la propria finalità; è questo, anzi, come si è accennato, il principio da cui si parte; quel che si contesta, invece, è che sussistano ancora organi i quali possano rappresentare obbligatoriamente erga omnes quei medesimi ceti, così che, stipulata con uno di tali organi una convenzione che istituisca e gli affidi in esclusiva (come la legge sulle "Centrali del Latte" prevede) un pubblico servizio, non possano sorgere contestazioni da parte di privati, appartenenti a quel medesimo ceto economico, che intendano esercitare liberamente quella stessa attività contemplata in esclusiva dalla convenzione.

Da queste considerazioni discende l'inapplicabilità attuale dei primi tre comma dell'art. 5 della ricordata legge del 1938.

Sussiste in pieno, invece, l'applicabilità del 4° e 5° comma del medesimo articolo, i quali concernono l'assunzione diretta delle "Centrali" da parte del Comune o dei consorzi comuni, nonché i controlli a cui devono sottostare le deliberazioni di detti enti che intendono provvedere direttamente all'impianto e all'esercizio della "Centrale". (...Omissis...).

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Allegato

N. 11 SENTENZA 15 MARZO 1960

Deposito in cancelleria: 23 marzo 1960

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n.75 del 26 marzo 1960

Pres. AZZARITI - Rel. GABRIELI

Industria e Commercio - Centrali del Latte - Legge 16 giugno 1938, n.851 - Artt. 5, primo, secondo e terzo comma, 6 e 8: norme sui consorzi di categoria concessionari delle Centrali e sulla regolamentazione del prezzo di vendita del latte - Abrogazione - Artt. 1 e 5, quarto e quinto comma: riserva ai Comuni o consorzi di Comuni della facoltà di istituire in esclusiva Centrali del Latte - Esclusione di illegittimità costituzionale - Art. 16: sanzione dell'ammenda per violazione di precetti sulla conservazione e sulla distribuzione del latte delle Centrali - Esclusione di illegittimità costituzionale (Costituzione, art.41; legge 16 giugno 1938, n.851, artt. 13 e 14).

LA CORTE COSTITUZIONALE (...Omissis...)

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938 n. 851, contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle Centrali del latte, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1959 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Villari Salvatore, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.288 del 28 novembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

Uditi gli Avvocati Enzo Silvestri e Costantino Mortati, per Villari Santi, quale esercente la patria potestà sul minore Villari Salvatore, Filippo, Ungaro e Antonio Sorrentino, per la Centrale del Latte di Messina e il Vice Avvocato Generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto: (...Omissis...)

Sicché - si conclude - può affermarsi che le Centrali del Latte, istituite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica (art. 2 legge) debbano, necessariamente, continuare ad esistere, in base alle norme in vigore, con gestione o esercizio diretto da parte dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni, con l'unica differenza che, siffatto tipo di esercizio - mentre era previsto, in via eccezionale, dal penultimo comma dell'art. 5, della legge 16 giugno 1938 n. 851 - per effetto della abrogazione delle norme sull'ordinamento corporativo (che facevano obbligo della concessione della gestione ai Consorzi di categoria), deve ritenersi che ora costituisca il sistema di gestione normale, se non esclusivo, da parte dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

Si chiede pertanto, che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 2 maggio 1959, relativa alla legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 16 giugno 1938 n.851 (in particolare: degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della stessa legge), in riferimento all'art. 41 della Costituzione (Omissis).

Considerato in diritto (...Omissis)

Quanto al merito, interpretando l'ordinanza di rinvio, la questione sottoposta all'esame della Corte si pone con riferimento soltanto agli artt. 1, 5, commi quarto e quinto, e 16 della legge 16 giugno 1938 n.851. Relativamente alle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo dell'art. 5 e nell'art. 6 della citata legge n.851, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato R.D.L. 9 agosto 1943 n.721, e D.L.lgt. 23 novembre 1944 n.369, è venuto a mancare il presupposto per l'applicabilità delle norme stesse. Non esistono più, infatti, i Consorzi di categoria volontariamente costituiti tra agricoltori, commercianti e industriali, d'intesa con le rispettive organizzazioni funzionanti con rappresentanza pubblicistica (art. 10 legge 6 giugno 1932, n. 834, e R.D.L. 16 aprile 1936 n.1296) ai quali il Comune o il Consorzio dei Comuni doveva obbligatoriamente dare in concessione le Centrali del Latte. E non esistendo i Consorzi di categoria, non ha più ragion d'essere la disposizione dell'art. 6, che riguarda gli Statuti di detti Consorzi.

Quanto all'art. 8, che prevede la fissazione da parte dei Comuni del prezzo di vendita del latte trattato dalla Centrale, è da rilevare che a tale regolamentazione è stato sostituito il sistema temporaneo contenuto nelle disposizioni relative ai comitati ministeriali e provinciali dei prezzi (D.L. Lgt. 19 ottobre 1944, n.848; D.L.Lgt. 26 aprile 1946 n.363; D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n.836), in virtù del quale la determinazione del prezzo del latte prodotto dalle Centrali è stata attribuita ai comitati dei prezzi.

Pertanto l'oggetto del giudizio di legittimità è circoscritto alle disposizioni contenute nell'art. 1, nei commi quarto e quinto dell'art.5 e nell'art. 16 della legge n.851; disposizioni che, se pur contenute in questa legge, prescindono dall'ordinamento corporativo.

Invero l'articolo primo attribuisce esclusivamente ai Comuni anche riuniti in consorzio la facoltà di istituire "Centrali del latte", del resto già riconosciute dall'art. 27 del R.D. 9 maggio 1929 n.994. È a rilevare inoltre che anche l'impianto e l'esercizio delle Centrali del Latte potevano esistere indipendentemente dall'ordinamento corporativo. Dispongono infatti i commi quarto e quinto dell'articolo 5, che ove la concessione delle Centrali al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata, il Comune o il Consorzio di Comuni, con deliberazione approvata e omologata dal Ministero, potrà, "in via eccezionale", provvedere direttamente all'impianto e alla gestione della Centrale. Eccezionalità da intendersi non come temporaneità, bensì nel significato di diversità dalla disciplina di carattere generale, consistente nella concessione delle Centrali ai Consorzi di categoria.

Ciò trova conferma nel fatto che la legge n.851 nel regolare l'impianto e l'esercizio delle Centrali non distingue tra Centrali gestiti dai Comuni e Centrali gestite dai Consorzi.

Occorre, ora, esaminare se la istituzione ed il funzionamento delle Centrali del Latte siano in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica privata affermato dall'articolo 41, primo comma della Costituzione. Alla denuncia di illegittimità per violazione dell'art. 41, la difesa dello Stato e la difesa della Centrale di Messina eccepiscono che la legge del 1938 n.851, sarebbe legittimata dalla norma dell'art. 43 della Costituzione.

Nel sistema della Carta costituzionale la libera iniziativa economica incontra i limiti indicati nell'art. 41 e nell'art. 43; disposizioni che vanno tenute presenti per stabilire se una determinata limitazione legislativa del diritto di iniziativa economica sia consentita dalla Costituzione. L'art. 41, dopo avere affermato che l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (secondo comma); e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (terzo comma). Per l'art. 43, poi, a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energie o a situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse generale.

Ora, poiché la questione da decidere attiene alla legittimità della riserva ai Comuni del monopolio locale del latte, occorre esaminare le disposizioni impugnate in riferimento all'art. 43. Ritiene la Corte che questa norma consente alla legge, tra l'altro la possibilità di attribuire ad enti pubblici per ragioni di utilità generale la facoltà di concedere, in esclusiva, determinate categorie di imprese e, tra le altre, quelle relative a servizi pubblici essenziali che abbiano carattere di preminente interesse generale. Orbene a tali condizioni risponde la legge 16 giugno 1938 n.851, la quale attribuisce a certi enti pubblici (Comuni o consorzi di Comuni) la facoltà di istituire Centrali con esclusiva per la vendita del latte.

La stessa legge stabilisce che con decreto del Prefetto deve essere fissato il perimetro della zona di produzione di pertinenza della Centrale in relazione al fabbisogno della popolazione (art. 11, primo comma); che con altro decreto prefettizio deve essere determinato il perimetro della zona urbana entro il quale è vietata la introduzione e la vendita del latte che non sia di pertinenza della centrale (art. 13, primo comma). E per tale tipo di impresa pubblica, destinata alla vendita in esclusiva di un prodotto alimentare, ricorrono le varie condizioni richieste dall'art. 43. Infatti le Centrali hanno il compito di preparare un alimento di largo consumo; la pastorizzazione e la distribuzione del latte è un servizio pubblico con i caratteri di servizio essenziale di preminente interesse generale; il diritto esclusivo di vendita concesso alle Centrali è un mezzo di protezione di un interesse igienico-sanitario pubblico e quindi risponde a fini di utilità generale. Tutto ciò è chiarito dal primo comma dell'art. 2 della legge n.851 del 1938, ove è detto che le centrali sono istituite e gestite "nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica". A questa finalità si ispirano tutte le disposizioni legislative che, prima della legge del 1938, hanno disciplinato la produzione e la distribuzione del latte; e cioè la legge n.5849 del 22 dicembre 1888, riprodotta nel T.U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n.636 (artt. 3, 114,218), modificata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2089, fino al R.D. 9 maggio 1929, n.994. Queste disposizioni regolano con accorgimenti sempre più efficienti la raccolta, la produzione e la vendita del latte; precisando che le Centrali istituite dai Comuni devono sottoporre il latte ai controlli necessari nonché alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità. Alla stessa tutela provvedono inoltre i regolamenti comunali di igiene. Ricollegandosi a questi precedenti, identiche finalità persegue la legge del 1938, n. 851, la quale dopo aver attribuito ai Comuni la facoltà di istituire le Centrali del Latte con l'esclusiva, mette in risalto l'interesse e l'utilità generale, predisponendo una serie di controlli atti a garantire la genuinità di un alimento di ampio consumo, quale è il latte. Essa infatti definisce le Centrali del Latte come speciali organizzazioni intese ad assicurare la genuinità del latte, condizionandolo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione o contaminazione (art. 1); subordina la istituzione delle Centrali al parere igienico-sanitario di una Commissione consultiva (artt. 2, 3); esclude dal conferimento del latte alla Centrale i produttori della zona per giustificate ragioni igieniche (art. 11, secondo comma); stabilisce che, ove il latte proveniente dalla zona di pertinenza della Centrale sia insufficiente a coprire il consumo locale, si possa prelevare il latte soltanto da vaccherie autorizzate, sempre per motivi igienici (art. 12); prescrive particolari cautele per garantire da manomissioni la vendita e la distribuzione del latte lavorato dalle Centrali (art. 14). Infine predispone una rigorosa vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni che si compiono nelle Centrali, affidandole ad organi qualificati (sindaco, prefetto, consiglio provinciale di sanità; ufficiale sanitario) (art.15).

Né può fondatamente contestarsi che il fine della tutela dell'igiene e della salute pubblica, collegato alla pastorizzazione e distribuzione del latte sia un fine di generale utilità di preminente interesse generale.

In proposito è sufficiente considerare che l'art. 32 della Costituzione stabilisce che la Repubblica "tutela la salute pubblica come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Rimane a dire dell'art. 16, il quale nel primo comma - che è quello cui si riferisce, in sostanza, la censura di incostituzionalità - appresta la sanzione penale (ammenda) per la violazione dei precedenti contenuti negli artt.13 e 14; e cioè divieto di vendita, nel perimetro della zona urbana stabilito dal prefetto, del latte che non sia di pertinenza della Centrale; obbligo dell'uso, per il latte proveniente dalla Centrale, di recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.

I suddetti precetti penalmente sanzionati provvedono a rendere efficaci le condizioni necessarie perché il servizio pubblico assunto dai Comuni possa attuarsi al riparo da quelle attività di terzi o da quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettano il normale svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrità. Ed in funzione della entità e della qualità del bene giuridicamente protetto si legittima la natura della sanzione comminata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la pregiudiziale eccepita dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Messina con l'ordinanza 2 maggio 1959 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938 n. 851, contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle Centrali del Latte, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 marzo 1960 (....Omissis.....).

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Allegato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

DIREZ.GEN.SERVIZI MEDICI-DIVISIONE 11^

N. 20932.A.81/20649 Roma, 8.11.1951 -

Risposta a nota del 26.11.1950 n.51032

OGGETTO: Centrale del Latte di Torino

AL PREFETTO di TORINO

Con la nota su richiamata codesta Prefettura, ai sensi dell'art. 5 della legge 16.6.1938 n.851, ha chiesto l'omologazione della convenzione stipulata fra il Comune di Torino e la Società per Azioni "Centrale del Latte di Torino" per l'impianto ed il funzionamento della Centrale stessa.

Al riguardo questo Alto Commissariato, d'intesa con i Ministero dell'Interno, dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura e Foreste, osserva e rileva quanto segue:

1) Nella convenzione o nelle premesse del Testo definitivo di essa dovrà essere precisato che lo Statuto della Società fa parte integrante della convenzione medesima e che è stato approvato dal Comune.

2) L'art. 2 della Convenzione dovrà essere modificato nel senso di stabilire la possibilità di risolvere anticipatamente la Convenzione stessa, quando ne ricorrano i motivi e ad esclusiva iniziativa del Comune. Ciò si presenta necessario al fine del buon funzionamento della Centrale e per la giusta tutela degli interessi dei consumatori.

3) Nel caso di risoluzione anticipata della Convenzione, come pure al termine stabilito da essa, qualora il Comune intendesse assumere in proprio la gestione della Centrale, dovranno trovare applicazione le norme del T.U. del 1925 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle Amministrazioni Comunali, in quanto più favorevoli e più dettagliate di quelle stabilite nella Convenzione in esame e delle quali in quest'ultima non si fa invece menzione a proposito dell'acquisto e del trasferimento dei beni, degli impianti e delle attrezzature.

4) Il testo dell'art. 3 appare formulato in modo generico. In esso non vi è alcun accenno al regolamento di esercizio della Centrale, che il Comune avrebbe dovuto deliberare per stabilire le norme igieniche da osservarsi nelle varie fasi di raccolta, pastorizzazione, distribuzione e controllo del latte.

5) Circa la possibilità di nuove ammissioni di soci (art.6) potrebbe in pratica verificarsi una situazione di blocco da parte dei soci iniziali appartenenti alle singole categorie che hanno costituito la Società. Ciò sarebbe in contrasto con lo spirito della legge n. 851 del 1938. A fronteggiare tale teorica eventualità, pertanto, conviene introdurre nel testo dello Statuto una disposizione che riservi il diritto di sottoscrivere una quota, non inferiore al decimo del capitale massimo di 250 milioni, previsti dall'art. 5, ad interessati che legalmente abbiano facoltà di chiedere di essere ammessi, in qualità di nuovi soci, a far parte della Società gestionaria, in epoca successiva alla prima costituzione di essa. Sarà inoltre necessario far risultare che, in caso di aumento del capitale sociale, rimanga fermo il criterio distributivo delle azioni, in parti uguali, fra le cinque categorie che hanno costituito la Società.

6) Tenuto presente il principio paritetico dell'apporto finanziario dato dalle categorie menzionate all'art. 6, non si vede la possibilità di cui all'art. 9 di trasferire le azioni fra i soci appartenenti alle varie categorie ed anche ai non soci. Si raccomanda, perciò, che le limitazioni e le condizioni previste dallo stesso art.9 per gli eventuali trasferimenti di azioni tra i soci ed anche agli estranei, siano rigorosamente osservate ed abbiano, comunque, luogo col previo consenso anche del Comune, in previsione dell'eventualità che le azioni delle quattro categorie dei produttori, dei grossisti, degli industriali e dei rivenditori del latte finiscano per passare nelle mani di una soltanto di esse o addirittura nelle mani di estranei.

7) All'art. 13, per quanto riguarda la fissazione e la revisione del prezzo di vendita del latte, sarà necessaria una precisa indicazione dei vari fattori e dell'incidenza di ciascuno di essi sul costo, nonché delle modalità di revisione del prezzo. Tale precisazione appare tanto più necessaria ove si consideri che sulla questione del prezzo si è già manifestata una discordanza di vedute tra il Comune e la Società.

Subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti e raccomandazioni di cui sopra ed in considerazione che la deroga alla legge 16.6.1938, n. 851, consistente nell'aver affidato l'impianto e l'esercizio della Centrale del Latte ad una Società anziché al Consorzio di categoria di cui all'art. 5 della legge stessa, è stata riconosciuta come l'unica soluzione possibile e bene accetta nei confronti di tutte le categorie interessate e del Comune, questo Alto Commissariato omologa, ai sensi del predetto art.5 della legge n.851, la Convenzione di cui sopra stipulata tra il Comune di Torino e la Società per Azioni "Centrale del Latte di Torino".

F.to: L'ALTO COMMISSARIO -

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