Objet du Conseil n. 30 du 21 février 1963 - Verbale
OGGETTO N. 30/63 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:
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La necessità e l'importanza del provvedimento sono talmente evidenti che esimono dal farne una lunga illustrazione. Fra le ragioni tecniche che consigliano il potenziamento della frutticoltura, della viticoltura e delle altre produzioni agricole pregiate, basterà citare che l'ambiente (clima, terreno) ha tutti i requisiti per consentire l'ottenimento di produzioni qualitativamente di alto pregio, già conosciute e ricercate sul mercato e che, comunque, si distinguono nettamente dalle altre del piano.
Se a queste felici condizioni naturali si aggiunge una intelligente e razionale opera dell'agricoltore, bene preparato e guidato, i risultati pratici non potranno mancare. Certamente occorre subito avvertire il provvedimento basa la sua efficacia piuttosto sul miglioramento qualitativo delle produzioni che sul miglioramento quantitativo, anche se le possibilità di estendere le colture di cui si tratta non sono affatto da sottovalutare e risultano maggiori di quanto comunemente si crede.
Ciò facendo l'Amministrazione, fra l'altro, è perfettamente allineata con quelli che sono i programmi europei nel settore della agricoltura.
Sotto l'aspetto economico, sarà sufficiente osservare che una agricoltura basata sulla monocoltura o quasi (colture foraggere e allevamento bestiame).- risulta assai vulnerabile alle variazioni del mercato ed estremamente sensibile alle vicende climatiche.
Un maggior sviluppo di queste colture contribuirà sicuramente da un lato ad aumentare il reddito aziendale e dall'altro ad equilibrare, nelle annate, i redditi stessi.
Per produzioni pregiate di cui all'art. 1, oltre alla frutticoltura e alla viticoltura espressamente citate, si intendono, di norma, tutte quelle provenienti da colture capaci di fornire elevati redditi unitari rispetto alle tradizionali coltivazioni (prato, seminativi) e che, per contro, hanno anche una notevole intensità colturale relativamente all'impiego di mano d'opera, di capitali e di mezzi tecnici.
A titolo puramente esemplificativo si possono citare, per questa Regione, le seguenti: fragole, colture da orto in genere (esclusi gli orti familiari), colture arbustive quali lampone e ribes, nocciolo, ecc.
Ad evitare l'errore, verificatosi purtroppo frequentemente in molte Regioni, di un diffondersi disordinato di colture in zone non propriamente adatte, o di varietà non confacenti, il provvedimento demanda all'organo tecnico l'approvazione preventiva dei progetti. Poiché per la viticoltura questo aspetto assume una importanza preminente, si è creduto bene di limitare l'applicabilità della legge alle sole zone aventi vocazione viticola. Ovviamente, per zone a vocazione viticola si intendono quelle nelle quali è possibile produrre vini tipici, pregiati, apprezzati sul mercato e aventi caratteristiche distintive. La delimitazione di tali zone è demandata all'organo tecnico.
Può ancora essere utile rilevare che il provvedimento mira a promuovere lo sviluppo delle colture di cui si tratta in forma "specializzata". Si intende cioè incoraggiare l'agricoltura a creare una nuova frutticoltura e viticoltura svincolate dai sistemi ormai superati, in modo che sia possibile nei nuovi impianti applicare veramente tutti i moderni mezzi tecnici e colturali.
Tuttavia, in considerazione del notevole tempo occorrente, che rappresenta una delle caratteristiche di queste trasformazioni fondiarie, si è ritenuto necessario di comprendere nel provvedimento anche i lavori di riordino e di razionalizzazione delle colture attualmente in atto.
Resta inteso che tali lavori, per poter beneficiare delle provvidenze devono essere di rilevante entità, trasformare sostanzialmente tutta la coltura ed avere per oggetto colture che contribuiscano in modo sensibile alla formazione dei reddito aziendale.
La norma di cui all'art. 6 consente all'Amministrazione di liquidare acconti anche nel caso (che si presume si verificherà frequentemente) della esecuzione frazionata in lotti di lavori relativi ad impianti di colture comprese in un unico progetto. E ciò allo scopo di poter corrispondere ai richiedenti gli acconti di cui all'articolo 6 nonché la totale liquidazione dei contributi allo scadere del termine fissato nell'art. 4 per ciascun lotto.
Ovviamente, il frazionamento del progetto, ai fini della esecuzione dei lavori, sarà determinato e autorizzato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste avendo cura che ciascun lotto rappresenti una entità a sé stante e di sufficiente ampiezza rispetto al totale.
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(SEGUE: disegno di legge)
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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si tratta.
Intervengono nel dibattito l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri AILLON, DUJANY, MACHET e PETIGAT.
Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente, FILLIETROZ, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, con sette separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articolo 8 - Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré) e con modificazioni alla lettera a) il cui nuovo testo risulta come segue:
a) all'apposito fondo disponibile di Lire cinquanta milioni sul residuato di Lire duecento milioni già approvato con provvedimento consiliare 4 giugno 1962, n.69, a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n.8;
Articolo 9 - Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati con nove separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente FILLIETROZ accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventidue
- Voti favorevoli: ventuno
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate:
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Disegno di legge regionale n.4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di contributi a favore delle aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest'ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola).
Art. 2
I contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, tenuto conto dell'ambiente agrario nei quale si attua l'impianto.
Art. 3
I contributi saranno concessi di preferenza: per l'impianto di nuovi frutteti e vigneti specializzati per la trasformazione, nelle zone a vocazione frutticola e viticola, di colture promiscue o sparse in colture specializzate per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti per l'impianto di vivai, con precedenza a quelli effettuati da organizzazioni di agricoltori legalmente costituite e di consorzi di miglioramento fondiario; per la trasformazione di terre incolte in frutteti e vigneti o in altre colture pregiate.
Art. 4
I contributi nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, nelle seguenti misure:
a) agli imprenditori agricoli 33% della somma ammessa comprensiva di tutte le spese d'impianto, nonché di quelle relative alle pratiche colturali strettamente inerenti alle operazioni d'impianto medesimo fino al secondo anno di vita;
b) alle cooperative agricole, ai consorzi ci miglioramento fondiario, entrambi legalmente costituiti, il contributo ci cui alla lettera a) è elevato al 40%;
c) 15% della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;
d) 25% della spesa ammessa per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti.
Art. 5
La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è subordinata:
1) alla rispondenza tecnica ed economica dei nuovi impianti, di trasformazione o di riordino di colture preesistenti, alle condizioni di mercato e agli indirizzi tecnico-economici della Regione;
2) alla presentazione e alla preventiva approvazione, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, del piano completo ed organico dei lavori comprendente le operazioni che vanno dall'impianto fino al primo o al secondo anno di vita a seconda della natura delle colture e degli impianti;
3) all'accertamento che le opere si inseriscano tecnicamente ed economicamente nell'ambiente agrario nel quale saranno eseguite.
Art. 6
Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto o del vigneto e dei vivai; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita d'insieme delle colture, sia per quanto concerne l'aspetto qualitativo che quello quantitativo.
Potranno essere concessi acconti sui contributi in misura non superiore al 50% dell'importo e soltanto quando dallo stato di avanzamento dei lavori risulti ultimato l'impianto delle colture.
Per i lavori di riordino di colture preesistenti, la liquidazione dei contributi sarà effettuata in una unica soluzione ad avvenuto collaudo dei lavori.
Art. 7
Al riconoscimento, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della presente legge provvede l'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e per le Foreste.
All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge nonché ogni altro adempimento di esecuzione per l'applicazione della legge stessa.
Contro i provvedimenti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 8
Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà mediante imputazione:
a) all'apposito fondo disponibile di Lire cinquanta milioni sul residuato di Lire duecento milioni già approvato con provvedimento consiliare 4 giugno 1962 n. 69, a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8;
b) all'apposito capitolo 49 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei successivi esercizi finanziari.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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