Objet du Conseil n. 22 du 21 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 22/63 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN RIFUGIO ALPINO IN LOCALITÀ CIGNANA, NEL COMUNE DI VALTOURNANCHE.- DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione di un contributo per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana, nel Comune di Valtournanche, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Il Signor Giovanni Barmasse, maestro di sci, residente in Aosta, ha presentato domanda all'Assessorato Regionale al Turismo al fine di ottenere la concessione di un contributo regionale nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana del Comune di Valtournanche.

Tale domanda è stata presentata ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n.2 recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico nel territorio della Regione.

Alla domanda il richiedente ha allegato il progetto esecutivo dei lavori ed il relativo preventivo di spesa predisposti dal tecnico libero professionista Geom. Bruno Bovet, da Arvier.

Trattasi di una costruzione in muratura a due piani con le tipiche caratteristiche dei rifugi alpini, con tetto in lamiera zincata, il cui costo complessivo è previsto in arrotondate Lire 9.650.000.

L'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 2 stabilisce, tra l'altro, che l'ammontare del contributo regionale nelle spese per la costruzione di rifugi e di altre opere alpine non debba superare il 70% delle spese e che alla relativa concessione provveda il Consiglio o la Giunta Regionale a seconda delle rispettive competenze per limiti di spesa.

La domanda del Signor Barmasse è stata esaminata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 20 dicembre 1962 (oggetto n. 189) e la decisione in merito alla concessione del sussidio di cui si tratta è stata rinviata a successiva adunanza affinché fossero esaminate le condizioni alle quali subordinare la concessione del contributo trattandosi di richiesta pervenuta da parte di un privato cittadino per una iniziativa di interesse pubblico e soggetta alle norme di legge vigenti in materia di rifugi alpini.

La Giunta Regionale, riesaminata la domanda del Signor Barmasse, propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di approvare la concessione a favore del Signor Giovanni Barmasse, residente in Aosta (Via St. Martin de Corléans), di un contributo di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana, del Comune di Valtournanche;

2°) di stabilire che la liquidazione del contributo di cui si tratta sia effettuata previo rilascio, da parte dell'interessato Sig. Barmasse, di un impegno scritto con cui il predetto assuma l'obbligo di vincolare e di destinare in futuro il costruendo immobile a rifugio alpino, ai sensi delle leggi vigenti in materia, impegnandosi a richiedere il preventivo benestare della Regione per una eventuale futura destinazione diversa dell'immobile stesso e a provvedere in tal caso alla restituzione del contributo regionale, salvo eventuale concessione di un contributo regionale alberghiero nelle spese per l'eventuale futura trasformazione e sistemazione dell'immobile stesso ad uso di albergo;

3°) di approvare e dì impegnare la spesa di Lire 6.750.000 sul capitolo 120 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Spese e contributi per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) ecc.", che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

4°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per la liquidazione dei ratei del contributo alle condizioni di cui sopra e su presentazione di stati di avanzamento dei lavori e regolari rendiconti di spesa.

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame. Prendono parte alla discussione il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori CHANTEL e SAVIOZ ed i Consiglieri GUGLIELMINETTI e MONTESANO.

L'emendamento soppressivo delle parole "in futuro", di cui al quarto rigo del punto 2°) della proposta, presentato dal Consigliere Montesano, viene accolto dal Consiglio.

Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta con l'emendamento di cui sopra.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Turismo, SAVIOZ;

- vista la legge regionale 10 gennaio 1961 n. 2;

- richiamata la propria deliberazione n. 189 in data 20.12.1962;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

1°) di approvare la concessione a favore del Signor Giovanni Barmasse, residente in Aosta (Via St. Martin de Corléans), di un contributo di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) nelle spese per la costruzione di un Rifugio alpino, in località Cignana, del Comune di Valtournanche;

2°) di stabilire che la liquidazione del contributo di cui si tratta sia effettuata previo rilascio, da parte dell'interessato Signor Barmasse, di un impegno scritto con cui il predetto assuma l'obbligo di vincolare e di destinare il costruendo immobile a rifugio alpino, ai sensi delle leggi vigenti in materia, impegnandosi a richiedere il preventivo benestare della Regione per una eventuale futura destinazione diversa dell'immobile stesso e a provvedere in tal caso alla restituzione del contributo regionale, salvo eventuale concessione di un contributo regionale alberghiero nelle spese per l'eventuale futura trasformazione e sistemazione dell'immobile stesso ad uso di albergo;

3°) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 6.750.000 sul capitolo 120 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Spese e contributi per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) ecc.", che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

4°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per la liquidazione dei ratei del contributo alle condizioni di cui sopra e su presentazione di stati di avanzamento dei lavori e regolari rendiconti di spesa.

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