Objet du Conseil n. 58 du 7 avril 1964 - Verbale
OGGETTO N. 58/64 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CAVERI, SULL'OGGETTO N. 32 DELL'ORDINE DEL GIORNO (Sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale). - LEGGE ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. 6-12-1962 N. 1643 (Interpellanza dei Consiglieri regionali Signori Torrione Giuseppe e Bionaz Cesare). - SCHEMA ORGANIZZATIVO TERRITORIALE DELL'E.N.E.L. - (Interpellanza del Consigliere regionale Signor Bionaz Cesare)
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che il Consiglio dovrebbe ora procedere alla discussione delle seguenti due interpellanze concernenti entrambe la legge istitutiva dell'ENEL, interpellanze che sono state trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1964.
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1) - Interpellanza dei Consiglieri regionali Signori Torrione Giuseppe e Bionaz Cesare relativa all'oggetto: "Legge istitutiva dell'ENEL 6-12-1964 n. 1643 Sentenza della Corte Costituzionale in data 7-3-1964 n. 13 - Richiesta di informazioni".
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Richiesta di interpellanza da porsi all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale
Signor Presidente del Consiglio regionale
Dato il grave colpo inferto al nostro Statuto Speciale dalla sentenza n. 13 del 7-3-1962 della Corte Costituzionale, al fine di poter giungere con unità di intenti ad una efficace difesa degli interessi e del prestigio regionali gravemente lesi, i sottoscritti Consiglieri del gruppo D.C. chiedono di essere resi edotti sullo sviluppo e conseguenze del gravissimo fatto.
Pertanto presentano al Signor Presidente della Giunta le seguenti interrogazioni:
1) - come si è svolta la difesa degli interessi regionali durante l'iter della Legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962 n. 1643 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 316 del 12 dicembre 1962.
2) - per quali motivi è stata abbinata la difesa dei diritti ed interessi della Regione autonoma Valle d'Aosta con quella della Regione Trentino-Alto Adige.
3) - quali conseguenze di ordine economico possono derivare alla Regione autonoma della Valle d'Aosta dalla sentenza n. 13 del 7 marzo 1964 della Corte Costituzionale.
4) - come la Presidenza della Giunta regionale ritiene di poter fronteggiare e rimediare in parte agli svantaggi che sorgeranno per la Valle d'Aosta dopo il totale assorbimento delle nostre forze idroelettriche da parte dell'ENEL.
5) - se sia già stato provveduto a costituire il Catasto regionale delle acque per usi irrigui e potabili, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto Speciale, nonché un elenco delle utenze irrigue subconcesse dopo l'11-3-1948.
6) - se il Presidente regionale ritiene utile e necessaria la costituzione di una Commissione di studio per esaminare la nuova situazione idroelettrica della Regione e proporre tutti gli atti necessari per giungere a quel contemperamento degli interessi regionali e dell'ENEL come previsto dalla stessa Corte Costituzionale.
Con ossequio.
F.ti: Avv. Giuseppe Torrione
Avv. Cesare Bionaz
Aosta 20-3-1964
2) - Interpellanza del Consigliere regionale Signor Bionaz Cesare: "Schema organizzativo territoriale dell'ENEL. - Richiesta di informazioni".
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RICHIESTA
di interpellanza da porsi all'Ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale.
Ill.mo Signor Presidente del Consiglio regionale
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Giunta, perché siano chiariti i seguenti punti, in relazione allo schema organizzativo territoriale dell'ENEL:
- Potranno essere discussi in Valle i problemi di politica elettrica, con riferimento alle particolari esigenze in fatto di agricoltura, industria e - in genere - dell'economia valdostana?
- potrà avere la Regione, attraverso i suoi Organi, voce in capitolo sulla programmazione e sull'esecuzione dei nuovi impianti idroelettrici, nonché sul controllo di quelli esistenti?
- sarà rispettato il principio della trattazione sindacale unitaria fatta in luogo dei problemi relativi a tutto il personale ENEL della Valle d'Aosta?
- è assicurata, o si prevede di ottenerla, l'esistenza di un organo periferico dell'ENEL che, per struttura e livello, possa rappresentare l'Ente in Valle d'Aosta e (opportunamente integrato per i problemi di fondo) possa svolgere un costruttivo dialogo con le autorità regionali su tutti i problemi della costruzione d'impianti e della produzione e distribuzione dell'energia elettrica in Valle?
Aosta, li 25 marzo 1964.
F.to: Avv. Cesare Bionaz
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Il Presidente, MARCOZ, informa il Consiglio che in merito alla questione dell'ENEL è stata anche presentata una interrogazione dal Consigliere regionale Signor Pedrini Ennio, interrogazione che non è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza odierna perché non pervenuta in tempo utile, interrogazione di cui dà lettura e che è del tenore seguente:
Aosta, 27 marzo 1964
Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Avuta notizia dell'inaudita sentenza della Corte Costituzionale avverso i nostri ricorsi in materia di acque contro i Decreti Presidenziali dell'ENEL, per il trapasso degli impianti SIP, CEB e Dinamo all'ENEL stessa;
Consci del gravissimo colpo inferto agli interessi ed al prestigio della Regione;
Si interroga la Presidenza della Giunta, al fine di sapere con esattezza se è stata ufficialmente trasmessa la sentenza in oggetto e, in caso affermativo, come intende reagire l'Amministrazione regionale.
Il Consigliere regionale: f.to Ennio Pedrini.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che all'oggetto n. 32 dell'ordine del giorno risulta iscritto il seguente oggetto:
"Comunicazione del Presidente della Giunta: sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di Decreti del Presidente della Repubblica relativi al trasferimento all'ENEL di Imprese elettriche, a' sensi della legge 6-12-1962 n. 1643, giudizi promossi con ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione Trentino-Alto Adige".
Propone che la discussione delle due interpellanze e della interrogazione di cui sopra possa essere abbinata alla discussione sull'oggetto della comunicazione che il Presidente della Giunta, Caveri, intende fare circa la menzionata sentenza della Corte Costituzionale, poiché si tratta dello stesso argomento e, cioè, della questione della legge istitutiva dell'ENEL.
Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta fatta dal Presidente, Marcoz.
Il Presidente, MARCOZ, dà la parola al Presidente della Giunta, Caveri, per le comunicazioni sull'oggetto n. 32, rilevando che gli interpellanti e l'interrogante potranno chiedere quegli ulteriori chiarimenti che desiderassero avere sull'argomento dopo la relazione del Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce quanto segue:
"Prima che fossero trasmesse alla Presidenza del Consiglio le interpellanze firmate dai Consiglieri Bionaz e Torrione, e un'altra interpellanza del Consigliere Bionaz, e l'interrogazione del Consigliere Pedrini, che mi viene comunicata in questo momento, avevo già trattato, sia pure rapidamente, questo argomento in occasione della festa della celebrazione del XVI anniversario dello Statuto regionale e del 18° anniversario dell'autonomia.
Prima che pervenissero alla Presidenza del Consiglio queste tre interpellanze avevo stabilito, con i colleghi di Giunta, di fare una relazione al Consiglio.
L'ultima sentenza della Corte Costituzionale si inquadra in una cornice di 4 sentenze della Corte Costituzionale.
La prima sentenza è quella che, come voi certamente non avrete dimenticato, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha annullato una parte del nostro Statuto, ha annientato una parte cioè dell'art. 43 dello Statuto, il quale dice che spetta alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i Consigli comunali e i Consigli degli Enti locali.
Mentre questo articolo 43 non fissava alcuna distinzione e stabiliva, quindi, che in ogni caso spettasse alla Giunta la facoltà di sciogliere i Consigli comunali e i Consigli degli Enti locali, fra i quali i Consorzi, la Corte Costituzionale stabiliva una distinzione tra il motivo di ordine pubblico e il motivo di violazione della legge e disponeva che solo nel caso di violazione di legge da parte di un Consiglio comunale, o da parte di un Consiglio di un Ente locale, solo in quel caso spettasse alla Giunta regionale di procedere allo scioglimento del Consiglio. Tesi sconvolgente, poiché contrastava e contrasta con quanto ci era stato insegnato e cioè che là dove la legge non distingue, non possa distinguere l'interprete. Invece, la Corte Costituzionale ha sovvertito questa tradizione dottrinale. Mentre l'articolo 43 non stabiliva nessunissima distinzione per quanto riguardava la facoltà di scioglimento da parte della Giunta regionale dei Consigli comunali e dei Consigli Enti locali, ecco che la Corte Costituzionale ha introdotto una distinzione che non esisteva nello Statuto. Quindi, noi possiamo dire che un pezzo del nostro Statuto ci è stato tolto in quell'occasione.
Successivamente, vi sono state altre due sentenze della Corte Costituzionale per quanto riguarda la prima e la seconda legge urbanistica regionale. La prima sentenza in questa materia ci è stata contraria, come voi sapete, e ancora più contraria ci è stata la seconda, poiché nella motivazione si sono stabiliti dei principi pericolosissimi per noi - per noi Regione, senza distinzione di maggioranza o di minoranza - che contrastavano coi pareri che a suo tempo ci erano stati dati da una personalità che ricopriva un'alta carica in una delle Assemblee della Repubblica e da parte dell'avvocato Sorrentino, Consigliere di Stato, ex Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente De Gasperi.
Noi avevamo interpellato, a suo tempo, questi due giuristi per sapere quale fosse il valore degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto e ci era stato risposto che alla Regione, alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, spettava la capacità amministrativa nelle materie per le quali la Regione aveva potestà legislativa stabilita dagli articoli 2 e 3.
La seconda sentenza della Corte Costituzionale in materia urbanistica, che è la terza di questa corona di sentenze della Corte Costituzionale, ha invece stabilito dei principi molto diversi e molto pericolosi per noi, non soltanto in materia di urbanistica, ma anche in altre materie e anche per l'avvenire.
Io a questa terza sentenza della Corte Costituzionale ho già accennato abbastanza chiaramente quando abbiamo trattato la questione del campetto del Breuil.
Veniamo alla quarta sentenza, che è quella che ci occupa oggi. La prima constatazione che noi possiamo fare è la seguente: che noi, come Regione, abbiamo promosso e svolto davanti alla Corte Costituzionale una causa e in questa causa vi era da una parte la Regione Valle d'Aosta e dall'altra parte vi era il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la causa è stata iniziata davanti alla Corte Costituzionale, Presidente del Consiglio dei Ministri era l'onorevole Fanfani. Ora, io non voglio anticipare qui quello che dirò dopo, ma mi sarà consentito in questo momento di accennare già a questa stranezza: di un Presidente del Consiglio dei Ministri, che, in contradditorio con la Regione Valle d'Aosta, sostiene tesi antitetiche a quelle del suo Ministro Guardasigilli, Senatore Bosco, il quale, come vedremo, aveva assicurato e garantito la immutabilità e la permanenza della concessione novantanovennale delle acque stabilita dallo Stato a favore della Regione in sede costituzionale, in sede di Statuto.
Questa è la prima constatazione da fare; queste assicurazioni non sono state soltanto verbali, come qualcuno troppo superficialmente ha detto. Mi domando se questa superficialità possa essere in buona fede. Come vedremo, queste assicurazioni del Ministro Guardasigilli, Senatore Bosco, erano state incorporate nella relazione fatta dal relatore di maggioranza alla legge sull'ENEL.
Ora, si sono dette delle cose abbastanza amene in questi ultimi giorni. Io voglio evitare gli spunti polemici, perché penso che questa discussione, questo dibattito, per il buon nome del Consiglio regionale, debba svolgersi ad un livello elevato. Ma io mi domando se sia stata letta, da parte di alcuni, una certa pagina della sentenza ultima della Corte Costituzionale, una pagina nella quale si dice questo (a pagina 23 della sentenza):
"L'Avvocatura (dello Stato) sostiene che l'impugnazione dei decreti di trasferimento, pur essendo tempestiva, è vana, in quanto si sarebbe dovuto impugnare tempestivamente la legge e le norme di attuazione; la difesa delle Regioni è, all'opposto, di avviso che sono attaccabili con i decreti di trasferimento anche le disposizioni legislative che di quei decreti costituiscono il presupposto.
La Corte ritiene che sia esatta la tesi sostenuta dalle Regioni. È vero che le leggi dello Stato, con la loro entrata in vigore si applicano anche nelle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale; è anche vero che la legge del 1962 e le norme di attuazione non hanno disposto alcuna esclusione nei riguardi delle Regioni, come risulterebbe esplicitamente dall'articolo 4 n. 5 della stessa legge, che fa cenno di enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale. Ma, nonostante tutto questo, è da ritenere che, nella particolare situazione in esame, una lesione degli interessi regionali non si sarebbe verificata prima dei decreti di trasferimento".
A questo punto, faccio una parentesi e mi permetto di sottolineare la enorme contraddizione tra questa ultima affermazione ("è da ritenere che, nella particolare situazione in esame, una lesione degli interessi regionali non si sarebbe verificata prima dei decreti di trasferimento") con tutto quello che segue dopo e che ci dà torto. Questa è una delle molte considerazioni che si possono fare su questa sentenza. Comunque, continuiamo nella lettura della sentenza, che dichiara: "La legge del 1962 non intese disciplinare compiutamente tutta la materia, e per questo rinviò a successive norme delegate. Anche queste norme lasciarono in disparte i problemi relativi alle Regioni a statuto speciale".
Ma, allora, anche qui noi ci domandiamo: se anche queste norme delegate lasciarono in disparte i problemi relativi alle Regioni a statuto speciale, come si possono fare quelle affermazioni che noi leggiamo nella seconda parte della sentenza. Qui è tutto un seguito di contraddizioni sconvolgenti; ed io, dicendovi questo, non ascolto il consiglio di chi mi diceva e mi consigliava che in questa sede, davanti al Consiglio regionale, non si sarebbe dovuto censurare la sentenza della Corte Costituzionale. Basta aprire una qualunque rivista di diritto per vedere che i commentatori censurano le sentenze di qualsiasi magistrato, magari anche le sentenze della Corte di Cassazione. E noi, in sede politica, davanti a questo Consiglio regionale, in questa tribuna politica, noi, non parliamo soltanto davanti al Consiglio regionale, ma parliamo davanti a tutta la popolazione della Valle di Aosta e abbiamo non solo il diritto, ma abbiamo il dovere di censurare, sia pure rispettosamente, anche le sentenze della Corte Costituzionale.
Comunque andiamo avanti nella lettura della sentenza che dice: "Gli organi di queste Regioni che potevano avere interesse all'impugnazione, avevano giustificati motivi per attendere che lo Stato provvedesse ad eliminare le incertezze che la legge e le norme successive avevano lasciato in piedi. Questa attesa degli organi regionali era legittima - e, si direbbe, anche doverosa - date le esplicite e tranquillizzanti assicurazioni che, in sede parlamentare, erano state fornite dalle voci più responsabili circa il rispetto dei diritti delle Regioni costituzionalmente garantiti".
Io prego il Consiglio regionale e ogni singolo Consigliere regionale di meditare, se è in buona fede, al peso di queste altre affermazioni della sentenza:
"Con l'emanazione dei decreti di trasferimento, quelle attese perdettero ogni sostegno e solo allora si manifestò pienamente e concretamente il pregiudizio che da tutto il complesso della legge, delle norme di attuazione e dei decreti di trasferimento sarebbe potuto derivare alle Regioni".
Ora qualcuno ci dirà: quali sono state le assicurazioni? Le assicurazioni sono state queste.
Il 13 luglio 1962, davanti alla Commissione dei 45, di cui io non facevo parte, ho presentato un emendamento, dopo essermi consultato con molti Deputati, rivolgendomi particolarmente a quelli che, in ogni campo dello schieramento politico, potevano avere una certa propensione per le nostre tesi regionali. Al Presidente della Commissione, Onorevole Togni, ho detto: "Io non faccio parte della Commissione dei 45; però, come ho partecipato a sedute precedenti, io partecipo a questa seduta e, pur non facendo parte di questa Commissione, chiedo di presentare un emendamento". Questa facoltà mi è stata riconosciuta e, quindi, ho presentato un emendamento nel quale si diceva che nulla doveva considerarsi innovato o modificato per quanto stabilito dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Ho presentato questo emendamento dopo aver illustrato in modo particolare gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto ai membri della Commissione dei 45. Ho quindi manifestato la mia preoccupazione nel senso che questa legge dell'ENEL potesse in qualche modo nuocere alle facoltà e ai diritti che ci erano riconosciuti dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta; e subito dopo ho loro detto: "Io so già che alcuni di voi mi diranno che una legge costituzionale non può essere abrogata o derogata da una legge ordinaria; ma questo emendamento lo presento per scrupolo, per eccesso di scrupolo, poiché non vorrei che, domani, dei postumi interpreti vogliano attribuire a questa legge dell'ENEL una possibilità di sovvertimento delle norme stabilite dallo Statuto speciale della Valle di Aosta".
Allora si è udito nella Commissione dei 45 un coro di vari Deputati, i quali hanno detto: "Ma come? Un emendamento in questa materia? Ma non c'è nessun pericolo per la Regione della Valle d'Aosta, perché una legge ordinaria, qual'è quella dell'ENEL, non può modificare minimamente una legge costituzionale, quale è lo Statuto della Valle d'Aosta". E si è allora alzato a parlare il Senatore Bosco, Ministro Guardasigilli, il quale ha parlato a lungo e ha sostenuto la tesi che le mie preoccupazioni erano infondate, in quanto una legge costituzionale, quale lo Statuto, non poteva essere modificata da una legge ordinaria e in quanto certamente - diceva il Guardasigilli - malgrado la legge dell'ENEL rimaneva immutata la titolarietà della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta. Questa è stata la tesi del Ministro Guardasigilli Senatore Bosco. - Vi è stata, allora, una discussione, durante la quale io naturalmente cercavo di avere il massimo delle assicurazioni possibili, poiché mi rendevo conto che insistere nell'emendamento, in quel momento in cui tutti dicevano che quell'emendamento sarebbe stato pleonastico, voleva dire che lo stesso sarebbe stato respinto, e sarebbe stato respinto senza motivazione. D'altra parte sapevo che i verbali di quelle sedute di Commissioni sono redatti in modo molto approssimativo e quindi ho giudicato che fosse ancora più pericoloso che quell'emendamento, che da tutti in quel momento era ritenuto pleonastico, fosse respinto, sia pure come pleonastico, ma senza una motivazione che risultasse a verbale.
Ritenni quindi in quel momento prudente ottenere il massimo delle assicurazioni ed ho avuto assicurazioni da parte di tutti: ho avuto assicurazioni da parte del Presidente della Commissione, Onorevole Togni, da parte del Guardasigilli, Senatore Bosco, da parte del relatore, Onorevole De Cocci, che era il relatore di maggioranza della legge, il quale, a mia domanda, mi ha dato le più ampie assicurazioni nel senso che quanto aveva affermato il Guardasigilli ("rimane immutata la titolarità della concessione novantanovennale delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle di Aosta") sarebbe stata incorporata nella relazione alla legge.
Questo avveniva nella seduta della Commissione dei 45 in data 13 luglio 1962.
Nella settimana dal 13 al 20 luglio 1962 io sono stato in contatto con l'Onorevole De Cocci, relatore di maggioranza e ho continuato ad insistere e ho continuato a controllare per una settimana intera affinché quella frase del Guardasigilli fosse incorporata nella relazione del relatore di maggioranza. E quando lo incontravo nei corridoi della Camera mi diceva: "Ah sapesse che cosa ardua sia fare questa relazione di una legge così difficile, così complessa, in quei ristretti limiti di tempo che tutti conosciamo; io, finora, mi sono dimenticato di inserire quella frase, ma le prometto che la inserirò". Ed allora, a scanso di sorprese, io ho scritto una lettera in data 20 luglio 1962 - di cui ho qui il testo - nel quale ricordavo all'Onorevole De Cocci quali fossero i suoi impegni e quali fossero le assicurazioni e gli impegni del Guardasigilli e del Presidente della Commissione dei 45.
Ho ottenuto che quella già citata frase fosse incorporata nella relazione dell'On. De Cocci, relatore di maggioranza (vedansi gli Atti parlamentari n. 3906 a pagina 34).
Ma questo non è tutto, perché il Senatore Chabod si è pure interessato per ottenere analoghe assicurazioni in sede di Commissione Senatoriale e nella relazione alla legge fatta dal relatore Senatore Amigoni.
Io penso che molti Consiglieri regionali, che facevano parte del Consiglio che ha cessato le sue funzioni con l'ottobre del 1963, si ricorderanno che il precedente Consiglio regionale, in sede di discussione e di approvazione di un ordine del giorno, mi ha dato atto di quanto era stato fatto da me in sede di Commissione dei 45 e ha invitato il Senatore Chabod a fare altrettanto al Senato; il che è stato fatto; perché il Senatore Chabod ha scritto una lettera al Senatore Amigoni, che era relatore di maggioranza al Senato, e il Senatore Amigoni ha provveduto ad inserire nella relazione al Senato una frase nella quale ci si riferisce alle assicurazioni date e si precisa quanto segue: "conferma delle assicurazioni già date al Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a statuto speciale".
Questo è contenuto al n. 8 della relazione del Senatore Amigoni; va rilevato che quando il Guardasigilli fa delle assicurazioni in sede di Commissione dei 45, che sta istruendo e preparando il testo della legge sull'ENEL, il Guardasigilli non parla come Senatore, ma parla come rappresentante del Governo.
Ma questo non è tutto, perché nel verbale della seduta del Senato vi è una cosa ancor più interessante. L'onorevole Veronesi, deputato democristiano, aveva presentato un emendamento aggiuntivo, del genere di quello che io avevo presentato alla Commissione dei 45 e si ebbero assicurazioni dell'on. Colombo, altro membro del Governo, Ministro dell'Industria. L'on. Colombo ha detto: "Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la Regione Trentino Alto-Adige. Questa Regione, nel suo Statuto, ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non riceveranno alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame".
Lo vediamo dopo, invece, leggendo la sentenza della Corte Costituzionale, quale è stato il pregiudizio che, purtroppo, anche le norme dello Statuto del Trentino-Alto Adige hanno avuto, malgrado le assicurazioni del Ministro Colombo.
Quindi il Ministro dell'Industria Colombo al Senato confermava quello che nella Commissione dei 45 aveva già affermato il Guardasigilli e, cioè, dichiarava: "Mi pare che non vi sia alcun dubbio; tutta questa regolamentazione, che rappresenta direi uno jus speciale, sancito dallo Statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà".
Il Ministro Colombo concludeva: "Vi è poi la norma dell'articolo 10, che stabilisce il diritto di prelazione della Regione per quanto riguarda la concessione di acque pubbliche. Credo che entro i limiti previsti dallo Statuto, e alle condizioni in esso previste, anche questa norma non subisca pregiudizio alcuno dalla legge in esame".
Invece la Corte Costituzionale ha poi detto esattamente il contrario in questa sentenza che ci interessa.
Avendo poi l'on. Veronesi, di fronte a queste assicurazioni governative, ritirato la proposta di un articolo aggiuntivo, la proposta venne fatta propria e ripresentata dall'on. Almirante e il Ministro Colombo, come se non fossero state sufficientemente chiare le sue assicurazioni, ha detto: "Per quanto riguarda la questione posta dall'on. Almirante, io ho solo detto che le norme contenute in questa legge non possono evidentemente modificare una legge costituzionale. Rimettiamoci allora alla interpretazione della legge stessa. Secondo la mia opinione, l'ultimo comma dell'articolo 10 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige resta nella sua validità entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo".
Che cosa si poteva ottenere di più, in sede parlamentare, da parte dei membri del Governo, da parte del Guardasigilli, da parte del Ministro dell'Industria e Commercio?
Proseguiamo nell'esame della sentenza. In questa sentenza della Corte Costituzionale si afferma un qualche cosa di veramente straordinario, per quanto riguarda lo Statuto della Valle d'Aosta. Nelle pagine che seguono si fa riferimento all'articolo 2 del nostro Statuto.
L'articolo 2 dello Statuto, trattando della legislazione regionale primaria, dice: "In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie ...".
Dunque, con questo articolo si stabilisce, per la legislazione regionale primaria (lasciamo stare da parte, per un momento, la facoltà legislativa di integrazione o secondaria, stabilita dall'articolo 3) che questa legislazione regionale ha un limite e che questo limite, oltre che dalla Costituzione e dagli impegni internazionali, è rappresentato dalle riforme economiche e sociali della Repubblica.
Ma la sentenza della Corte Costituzionale applica questi limiti dell'articolo 2 non già alle leggi regionali, il che sarebbe ortodosso, ma le applica addirittura allo stesso Statuto regionale, il che è assolutamente impreveduto.
Ad ogni modo, veniamo alla parte centrale, a quello che è il nucleo, il punto fondamentale, la chiave di volta di questa sentenza. Siccome la nostra difesa aveva detto che c'era un contrasto tra la legge costituzionale ordinaria, la Corte Costituzionale se ne viene fuori con questa osservazione: "Ma, osserva la Corte, il lamentato contrasto non esiste. La questione centrale dei ricorsi della Valle è quella relativa agli effetti che la legge istitutiva dell'ENEL ha determinato nei riguardi della concessione novantanovennale delle acque pubbliche, di cui all'articolo 7 dello Statuto". (Quella concessione novantanovennale delle acque che il Ministro Guardasigilli dichiarava immutata nelle sue dichiarazioni alla Commissione dei 45 e che il Ministro Colombo dichiarava pure immutata nelle sue dichiarazioni al Senato).
Ebbene, cosa dice la Corte? La Corte, a pagina 28 della sentenza dice: "Quale che sia l'interpretazione da darsi alla espressione "condizione" che si legge nell'ultimo comma dell'art.. 7, è certo che la previsione di quella norma, che non poteva non riferirsi a future determinazioni dello Stato, si è realizzata con la legge di nazionalizzazione.
Vero è che questa legge non ha costituito una riserva rispetto alla concessione delle acque, bensì rispetto alle attività elettriche; ma è anche certo che, essendo le derivazioni a scopo idroelettrico uno degli essenziali strumenti per la produzione dell'energia elettrica, la concessione dell'uso dell'acqua per tale scopo non può nascere e non può vivere se non nell'ambito della riserva stabilita con la legge di nazionalizzazione.
In conclusione, la nazionalizzazione produce legittimamente i suoi effetti anche nei confronti della Valle, perché la relativa legge è stata adottata nell'ambito riservato alla futura azione dello Stato in virtù di due disposizioni dello Statuto: una più generale, contenuta nella prima parte dell'articolo 2 e l'altra, quella dell'art. 7, che si riferisce specificatamente alla materia".
La Corte si rifà all'ultimo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale in cui si dice: "La concessione è subordinata in ogni caso alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale".
Vi prego di fermare la vostra attenzione su questo comma e, prima di tutto, voglio ricordare che noi, nel lontano gennaio 1948, ci siamo fatti ricevere dalla Commissione dei 18, che era una emanazione della Commissione dei 75, istituita dall'Assemblea Costituente per la redazione dei quattro Statuti regionali e per la relazione della Costituzione. Si era formata una Commissione di 18, che era più specificatamente incaricata della redazione dei quattro Statuti speciali. Noi siamo stati ricevuti da questa Commissione dei 18 e, tra l'altro, avevamo fatto inserire all'articolo 7, per esempio, questa disposizione: "Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione".
Ma che cosa è avvenuto all'Assemblea Costituente? Io ho qui il verbale della seduta dell'Assemblea Costituente nella quale è stato approvato, in data 30 gennaio 1948, il nostro Statuto. È avvenuto che, per quanto riguarda l'articolo 7, l'on. Dossetti ha avuto, purtroppo, l'idea di proporre un emendamento aggiuntivo che è proprio l'ultimo comma dell'articolo 7 che ci pendeva sempre sul capo, come una spada di Damocle.
Infatti, risulta dal verbale che il Presidente dell'Assemblea Costituente, ad un certo momento (vedi pagina 4227 del verbale del 20 gennaio 1948) dice: "Passiamo all'emendamento aggiuntivo dell'on. Dossetti: "La concessione è subordinata in ogni caso alla condizione che lo Stato non intenda fare le acque oggetto di un piano di interesse nazionale".
Purtroppo risulta che, successivamente, questo comma, proposto dall'on. Dossetti, è stato messo in votazione ed è stato approvato.
Questo è un altro punto fermo del dibattito attuale.
Comunque questa sentenza della Corte che, secondo il parere di un illustre avvocato, è basata più in fatto che in diritto, giunge a stabilire una equazione, una equivalenza, tra la legge dell'ENEL e la circostanza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 7, e cioè, quella di un piano nazionale delle acque.
Ora, in primo luogo, a questo proposito, c'è da affermare che non è vero che la legge sull'ENEL, che affidala produzione e la distribuzione dell'energia elettrica all'ENEL, voglia dire che, con questo, esista un piano nazionale delle acque e che in questo piano nazionale delle acque sia conglobato quel piano previsto dall'articolo 8 e, cioè, il piano di sfruttamento delle acque che, secondo questo articolo 8, doveva essere redatto dal Comitato Misto, costituito da rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e da rappresentanti della Regione.
Questo piano è stato redatto dal Comitato Misto subito dopo l'approvazione del nostro Statuto. Ora, pensiamo un momento a questo: l'ENEL avrebbe potuto benissimo prendere atto della esistenza di questo piano, redatto dal Comitato Misto e dichiarare di non aver nulla da aggiungere; oppure l'ENEL poteva anche dire alla Regione che questo piano redatto dal Comitato Misto doveva essere modificato e concordare con la Regione la modifica di questo piano. Quindi, non necessariamente la legge dell'ENEL si identifica con il conglobamento di questo piano in un piano nazionale delle acque.
A questo punto io non vorrei dimenticare una cosa che è molto importante in relazione ad alcune domande che mi pongono gli interpellanti; e, cioè, quale può essere l'avvenire, in relazione a questa sentenza. Io, in questi giorni ho fatto varie considerazioni. La Corte Costituzionale, in questa materia, ha fatto in realtà una affermazione in fatto o, meglio, ha fatto una interpretazione autentica della legge sull'ENEL, di una legge del Parlamento.
Ora, la interpretazione autentica di una legge non spetta alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha il compito e la funzione di dire se una legge dello Stato o una legge regionale sia conforme, o meno, alla Costituzione o allo Statuto regionale, se una legge sia costituzionale o meno; ma la Corte Costituzionale non ha il compito di fare l'interpretazione autentica di una legge dello Stato, perché questo compito di interpretazione autentica spetta al Parlamento.
Quindi io penso (e spero di trovare il conforto in questa tesi da parte di altri) che sia sempre possibile - è una delle vie di uscita che noi abbiamo - che il Parlamento, con un'altra legge provveda all'interpretazione autentica della legge dell'ENEL, ai fini della tutela dei diritti statutari della Valle d'Aosta, conformemente a quello, d'altra parte, che dice la sentenza della Corte nella sua ultima parte, dove si afferma: "Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la Corte auspica che si provveda a tale contemperamento (cioè il contemperamento delle esigenze nazionali con quelle regionali) tenendo presenti i poteri ed i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma. Se è vero che le leggi possono provvedere legittimamente in materia, in tutto o in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano entro i limiti che gli Statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi Statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria".
Io penso che per questa parte della sentenza e per le altre considerazioni già fatte - cioè che non spetta affatto alla Corte Costituzionale fare l'interpretazione autentica di una legge del Parlamento e di identificare la legge dell'ENEL con un piano nazionale delle acque, - noi abbiamo la possibilità, per l'avvenire, di fare presentare dai nostri Parlamentari o da altri Parlamentari un disegno di legge nel quale sia contenuta una norma che stabilisca l'interpretazione autentica della legge dell'ENEL, nel senso che non si è inteso procedere ad un piano nazionale per lo sfruttamento delle acque ed inglobare in questo piano nazionale le acque della Valle d'Aosta, né di annientare con questo il piano previsto dall'articolo 8 dello Statuto.
Non ho preparato un testo scritto e svolgo in modo libero la mia relazione e gli argomenti che possono essere sviluppati in questa materia.
Comunque sia, la parte centrale di questa sentenza, la parte che ci è negativa, si compone di due punti: il primo punto è questo: quale che sia l'interpretazione da darsi alla espressione "condizione" che si legge nell'ultimo comma dell'articolo 7, è certo che la previsione di quella norma, che non poteva non riferirsi a future determinazioni dello Stato, si è realizzata con la legge di nazionalizzazione. Questo è il primo punto, cioè identificazione della legge dell'ENEL con un piano nazionale sulle acque.
Il secondo punto è questo: È chiaro che la concessione non è venuta meno per quanto si riferisce all'uso delle acque a scopo diverso da quello di produzione di energia elettrica.
Ora, a me pare che, se si afferma questo, si viene a dire che è venuta meno la concessione di acque a scopo di produzione di energia elettrica in quella parte che è riservata all'ENEL. Questa è la mia interpretazione. Vi sono altri che fanno delle interpretazioni più ottimistiche: le potremo discutere più oltre.
In questa sentenza, però, devo riconoscere, vi sono dei punti che sono lasciati in sospeso, vi sono dei punti che sono riconosciuti a nostro favore, come quando si dice, per esempio: "Nessuna contestazione è stata mossa circa i diritti della Regione riguardanti i 9/10 dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto e i diritti relativi ai sovracanoni stabiliti a norma delle leggi vigenti. Quindi si chiarisce che i 9/10 dei canoni stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 12 ci rimangono sempre assicurati e che ci rimangono sempre assicurati i sovracanoni stabiliti dalle altre leggi vigenti.
Poi vi è una frase che, per quanto sibillina, ha un certo valore a nostro favore; in relazione a quanto vi dicevo, prima, della possibilità di una legge di interpretazione autentica, da parte del Parlamento, della legge dell'ENEL, e cioè la seguente frase: "Nella presente controversia non possono formare oggetto di esame e di decisione le concrete applicazioni di queste enunciazioni di carattere generale, non essendo attuale l'interesse della Regione a proporre le relative questioni". Questa frase è a pagina 29 e, più precisamente, al IV capitolo.
Quanto sopra dimostra che su certi punti la sentenza della Corte Costituzionale non si è pronunciata.
Mi preoccupo ora di rispondere a tutti i quesiti che mi sono stati posti dagli interpellanti, tenendo però presenti quei punti che la stessa sentenza dichiara di lasciare in sospeso; quindi, se vi sono dei punti lasciati in sospeso da questa sentenza della Corte Costituzionale, è chiaro che su questi punti non si può rispondere per il momento.
Io credo di aver risposto al primo punto della interrogazione: "Come si è svolta la difesa degli interessi regionali durante l'iter della legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ecc.".
A questo aggiungo che, con una lettera del gennaio 1963, il Presidente Marcoz, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale, uscita la legge dell'ENEL, d'accordo con noi, mandava una lettera in data 29 gennaio 1963 al Ministro dell'Industria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale, tra l'altro, si diceva:
"Questa Amministrazione regionale.....ritenendo che le menzionate assicurazioni per le autorevoli sedi in cui sono state date, valgono a garantire il rispetto dei sovramenzionati diritti statutari della Regione, in sede di pratica attuazione della legge 6 dicembre 1962........prego codesto On.le Ministero di voler disporre affinché, in sede di elaborazione degli emanandi decreti di trasferimento all'ENEL di Imprese idroelettriche, soggette alle norme sulla nazionalizzazione........sia tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa delle acque pubbliche in Valle di Aosta in materia di concessioni e subconcessioni idroelettriche".
Malgrado questa lettera, sono usciti i decreti di trasferimento del Presidente della Repubblica contro i quali è stata fatta l'impugnazione da parte della Regione.
Mi si domanda: "Per quali motivi è stata abbinata la difesa dei diritti ed interessi della Regione Valle d'Aosta con quelli della Regione Trentino-Alto Adige". Come risulta dalla sentenza, è la Corte Costituzionale che ha riunito d'ufficio i ricorsi della Regione Valle d'Aosta, della Regione Trentino-Alto Adige e di un avvocato di Milano, per ragioni di connessione.
Mi si domanda quali siano le conseguenze di ordine economico: dipende dalla risposta che si vuole dare ad alcuni quesiti che pone questa sentenza, poiché è certo che ci spettano 9/10 dei canoni. Secondo alcuni per le concessioni già date dalla Regione ci rimarrebbero i 10/10 dei canoni. Per quella parte delle concessioni, ad ogni modo, se noi facciamo l'ipotesi più nera e, cioè, che alla Regione rimangono soltanto i 9/10 dei canoni, si può fare abbastanza facilmente un calcolo: in base a risultanze dell'Ufficio Acque (dalle quali emerge che i canoni davano un gettito per la Regione di 160 milioni all'anno, ai quali bisogna aggiungere i canoni di 6 concessioni controverse, concessioni date al tempo della Repubblica di Salò e annullate con decreti interministeriali del Ministro delle Finanze e del Ministro dei Lavori Pubblici) il danno, nel caso che rimangano solo i 9/10, sarebbe di 16 milioni all'anno, e sarebbe di una trentina di milioni nel caso che si dovessero considerare anche quelle altre sei concessioni di cui la Regione aveva ottenuto a suo tempo l'annullamento.
Quindi, con questo credo di aver risposto alla questione n. 3.
Anticipo la risposta alla questione n. 5, poiché risponderò insieme alle questioni n. 4 e n. 6; mi si domanda se sia stato costituito un catasto regionale delle acque per usi irrigui e potabili.
Rispondo che fin dal 1948 esiste questo catasto e i relativi registri si trovano presso l'Ufficio Acque e sono a disposizione di quei Consiglieri regionali che li vorranno consultare. In questi registri sono elencati i nomi delle Ditte, i corsi d'acqua, i Comuni, le portate, le superfici irrigate, i tipi di coltura, i provvedimenti legislativi in base ai quali queste utenze sono state riconosciute, le scadenze delle concessioni; i periodi irrigatori, i canoni quando ci sono, perché quando si tratta di acque ad uso irriguo non ci sono canoni, e le date dei rinnovi di queste utenze (voi sapete che ci sono due leggi regionali che provvedono a questi rinnovi).
A proposito della discussione della parte centrale della sentenza, ho detto che vi è ancora la possibilità di una legge nazionale di interpretazione autentica della legge dell'ENEL per quanto ci riguarda e penso di fare una proposta. Noi, in questa seduta, eleggeremo i membri della Commissione degli Affari Generali e della Commissione dei Lavori Pubblici.
Io propongo che le due Commissioni si riuniscano insieme, integrate dai Parlamentari, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori che vorranno farne parte, dagli esperti che saranno nominati da queste due Commissioni le quali congiunte e riunite, studino in modo più approfondito questa sentenza della Corte Costituzionale e vedano quali sono i rimedi da apportare in questa situazione.
Vi è un'altra interpellanza che si riferisce, più che altro, allo schema organizzativo territoriale dell'ENEL. Mi si chiede: "Potranno essere discussi in Valle i problemi di politica elettrica, con riferimento alle particolari esigenze in fatto di agricoltura, industria e, in genere, dell'economia valdostana?". Evidentemente sì, perché la sentenza dice che "la concessione non è venuta meno per quanto si riferisce all'uso delle acque a scopo diverso da quello di produzione di energia elettrica"; quindi la produzione, sia pure di energia elettrica a scopo industriale, rimane sempre di competenza della Regione.
Mi si domanda: "Potrà avere la Regione, attraverso i suoi organi, voce in capitolo sulla programmazione e sulla esecuzione dei nuovi impianti idroelettrici, nonché sul controllo di quelli esistenti?". E si chiede: "È assicurato o si prevede di ottenere l'esistenza di un organo periferico dell'ENEL che, per strutture e livello possa rappresentare l'ENEL in Valle d'Aosta e, opportunamente integrato per i problemi di fondo, possa svolgere un costruttivo dialogo con le autorità regionali, su tutti i problemi della costruzione di impianti e della produzione e distribuzione di energia elettrica in Valle?".
A questo proposito, d'accordo con la Giunta, ho mandato una lettera alla presidenza dell'ENEL nella quale chiedo che siano istituiti presso il Distretto dell'ENEL per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta, un Ufficio di collegamento con le autorità regionali, un Centro esecutivo per le costruzioni idroelettriche in Valle d'Aosta e, infine, un Servizio per l'esercizio delle centrali idroelettriche della Valle d'Aosta.
Vi è un ultimo quesito che è posto da questa seconda interpellanza ed è: "Sarà rispettato il principio della trattazione sindacale unitaria fatta in luogo dei problemi relativi a tutto il personale ENEL della Valle d'Aosta?".
A questo proposito ho ricevuto un ordine del giorno della Confederazione Generale del Lavoro, nel quale si auspica appunto che vi sia un decentramento anche in questa materia, per cui le questioni sindacali possano essere trattate sul piano regionale e sul piano locale.
Questa è l'esposizione che io intendevo fare al Consiglio su questa materia.
A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 7, devo fare ancora una considerazione e, cioè: l'ordine del giorno del Consiglio regionale che alcuni di voi ricorderanno, prendeva atto delle assicurazioni date dal Guardasigilli e dell'inserimento nella relazione alla Camera (la relazione al Senato non era stata ancora redatta) di quella tale dichiarazione del Guardasigilli; quindi, dichiarazione non soltanto verbale, ma inserita nella relazione alla Camera.
Ho riletto un parere che era stato dato da alcuni consulenti della Regione il 16 di novembre (al Senato la legge dell'ENEL venne approvata in data 15 novembre), quindi non c'era più la possibilità di inserire questo emendamento; comunque voglio fare un ulteriore rilievo perché, naturalmente del senno di poi son piene le fosse e ci sono molti pontefici massimi che in questo momento stanno sputando sentenze. Nell'emendamento che era stato proposto da questi consulenti in data 16 novembre si diceva che le norme della legge dell'ENEL "si applicheranno nella Regione Valle d'Aosta in quanto compatibili con il regime delle acque pubbliche stabilito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4".
Ora, io vi prego di voler meditare un momento su questa considerazione: anche se fosse stato aggiunto un emendamento del genere di quello che ci era stato consigliato tardivamente, dopo che la legge era passata al Parlamento, anche se fosse stato incorporato nella legge, questo emendamento sarebbe stato perfettamente inutile, perché ugualmente la sentenza avrebbe detto quello che ci ha detto e, cioè, questo: "Ma, osserva la Corte, il lamentato contrasto non esiste".
La Corte Costituzionale, cioè, nella sua sentenza afferma che non esiste contrasto tra la legge dell'ENEL e lo Statuto regionale, perché si riattacca sempre all'ultimo comma di quell'articolo 7 del cui inserimento nel nostro Statuto dobbiamo ringraziare l'On.le Dossetti.
Quindi è chiaro come il sole che, se anche quell'emendamento fosse stato aggiunto, sarebbe stato perfettamente inutile, perché la sentenza della Corte Costituzionale ci avrebbe dato ugualmente torto.
Con questo io chiudo la mia esposizione. Può darsi benissimo che, trattandosi di una materia molto complessa e ardua, io abbia dimenticato di esporvi qualche punto della discussione; eventualmente posso sempre ritornare sull'argomento, ma mi pare di aver svolto i punti che si potevano esporre ed illustrare in questa materia.
Qualcuno ci ha proposto di ricorrere al Tribunale dell'AIA perché, in seguito a quella tale sentenza del Pretore di Milano, vi è qualcuno che farà questo; noi pensiamo che le Regioni non possono farlo per ragioni evidenti. Io ho provveduto a redigere un testo di articolo relativo alla questione del piano di utilizzazione delle acque, articolo che potrebbe essere incorporato in norme di attuazione della legge dell'ENEL; io non ve ne dò lettura perché sarebbe prematuro farlo e sarebbe forse anche nocivo farlo in questo momento.
Io ritengo di avere detto quanto era in mio dovere di dire lumeggiando questa sentenza nei suoi prevalenti aspetti negativi, in quegli aspetti che vengono dalla sentenza stessa lasciati in sospeso e in quei punti che sono positivi ed aggrappandoci ai quali noi potremo forse ricuperare almeno in parte quello che ci è stato tolto per il momento".
Il Consigliere BIONAZ premette che la lunghissima esposizione fatta dal Presidente della Giunta, Caveri, sulla sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale non era a suo avviso del tutto necessaria, perché sarebbe bastato leggere il seguente passo della sentenza:
"...l'elemento comune, che ai fini della presente controversia è da mettere in rilievo, viene dato dal fatto che i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, da rispettare, e le leggi della Repubblica, da integrare ed attuare, non si riferiscono soltanto alle leggi che erano vigenti al momento dell'emanazione degli Statuti. Il che significa che, quando una nuova legge statale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non è la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella.
Enunciato questo principio in linea generale, non si può in questa sede delineare concretamente il margine che è ancora rimasto alla potestà legislativa delle due Regioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico: ...".
Il Consigliere Bionaz precisa che sarebbe interessante sapere, in proposito, se da parte dei due Parlamentari valdostani e della Giunta Regionale sia stato fatto tutto quanto era possibile per ovviare alle gravi conseguenze derivanti dalla approvazione della legge istitutiva dell'ENEL e dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Dichiara di avere appreso che l'On.le Caveri, allora Deputato al Parlamento, si premurò di chiedere delle assicurazioni al Ministro Guardasigilli On.le Bosco, al Ministro Colombo e al Presidente della Commissione legislativa On.le De Cocci circa il rispetto dei diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche.
Osserva che l'On.le Caveri, il quale non era e non è democristiano, avrebbe dovuto avere dei dubbi sulla validità e sulla portata di tali assicurazioni in quanto il parere di un Ministro non vincola affatto il Parlamento, anche se viene dato dal Ministro Guardasigilli.
Rileva che la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici - Sezione Acque, - opportunamente integrata dai consulenti legali Avvocati Bondaz e Palmas e dal consulente tecnico Ing. Torrione, - dopo approfondito studio della questione, aveva suggerito di fare inserire il seguente emendamento nella legge istitutiva dell'ENEL: "7 bis - I criteri della presente legge si applicheranno alla Regione Valle d'Aosta in quanto compatibili con il regime delle acque pubbliche statuito dalla legge costituzionale 26-2-1948 n. 4".
Chiede perché i due Parlamentari valdostani non abbiano insistito per l'inserimento di tale emendamento nella legge istitutiva dell'ENEL o non abbiano, quanto meno, preteso che l'emendamento venisse posto in votazione. Osserva che, anche in caso di reiezione dell'emendamento in seguito a votazione, si sarebbe saputo quali fossero gli amici e quali i nemici della Valle d'Aosta in seno al Parlamento.
Ritiene che i due Parlamentari valdostani, agendo come hanno agito, abbiano dimostrato una carenza assoluta del senso del loro dovere in tale circostanza.
Rileva che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, Caveri, sarebbe stato inserito nel verbale della Commissione Parlamentare, dietro sua richiesta, una frase per garantire il rispetto della titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta e, cioè, la seguente frase:
"Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta".
Osserva, in proposito, che la titolarità non è stata posta in discussione, ma che la sentenza della Corte Costituzionale ha svuotato in parte le norme del nostro Statuto in materia di diritti regionali sulle acque pubbliche, poiché, praticamente, la Regione non potrà più disporre delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Rileva che se esiste la possibilità, a cui ha accennato il Presidente della Giunta, Caveri, di rimediare in parte alle gravissime conseguenze derivanti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, occorre agire subito ed adottare immediatamente i provvedimenti che si ritiene di poter adottare.
Fa presente che secondo quanto proposto dal Presidente della Giunta, Caveri, vi sarebbe la possibilità di promuovere l'emanazione di una norma di legge statale di interpretazione autentica della legge dell'ENEL per quanto ci riguarda, per cui la questione dovrebbe essere studiata ed approfondita dalla nominanda Commissione consiliare per gli Affari Generali e le Finanze e dalla Commissione consiliare dei Lavori Pubblici.
Dichiara di essere, invece, dell'avviso di nominare una Commissione ad hoc, composta da legali e da tecnici particolarmente versati in materia idroelettrica, incaricati di studiare e di approfondire la questione e di formulare concrete e motivate proposte, che possano indurre il Parlamento ad un ripensamento sul problema dell'ENEL per quanto riguarda il rispetto dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Chiede se la Giunta possa già nell'adunanza odierna fare i nomi dei legali e dei tecnici che dovrebbero studiare la questione, rilevando che la scelta dei nominativi è di estrema importanza, perché toccherà ai legali ed ai tecnici stabilire i criteri che dovranno orientare l'azione che dovrà essere promossa dalla Regione per far sì che il Parlamento dia una interpretazione autentica della legge dell'ENEL per la salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Per quanto concerne la distribuzione degli incarichi direttivi nell'ENEL, dichiara di essere a conoscenza che la divisione in Distretti e in Compartimenti è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEL con una semplice deliberazione.
Ritiene che ciò possa facilitare la concessione di maggiori poteri al Distretto della Valle d'Aosta, poteri che siano al livello delle esigenze della nostra Valle in materia idroelettrica.
Insiste sulla opportunità che si agisca con sollecitudine, rilevando che non si può aderire ad una soluzione di acquiescenza sulla questione dell'ENEL ed osservando che il tempo non lavora certo a nostro favore.
Aggiunge che si tratta di salvare e di tutelare i diritti statutari e gli interessi della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico e chiede che sia indetta al più presto una riunione straordinaria del Consiglio Regionale per l'esame del problema dell'ENEL in relazione alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che il Consigliere Bionaz ha concluso la sua esposizione formulando due proposte che sono in antitesi tra di loro.
Rileva infatti che, mentre con la prima proposta il Consigliere Bionaz ha chiesto che sia nominata una Commissione ad hoc, composta di giuristi e di tecnici esperti in materia idroelettrica per lo studio del problema, con la seconda proposta il Consigliere Bionaz sollecita la convocazione in adunanza straordinaria ed urgente del Consiglio Regionale per lo studio dello stesso problema.
Il Consigliere BIONAZ dichiara che, a suo avviso, le due proposte non sono affatto in contrasto fra di loro per varie ragioni, rilevando fra l'altro che, in sede di adunanza straordinaria, il Consiglio potrà stabilire in base a quali criteri dovranno essere prescelti i giuristi ed i tecnici che debbono fare parte dell'apposita nominanda Commissione e potrà dare direttive di massima anche circa l'impostazione politica del problema.
Il Consigliere PEDRINI, dopo aver rilevato che la nazionalizzazione delle Imprese idroelettriche è un frutto del Governo di centro-sinistra, chiede al Presidente della Giunta, Caveri, di precisare se abbia dato, o no, il suo voto favorevole alla legge istitutiva dell'ENEL allorquando la legge è stata votata e approvata dalla Camera dei Deputati.
Dichiara che, secondo quanto gli risulta, l'emendamento alla legge istitutiva dell'ENEL formulato e suggerito dalla Commissione consiliare permanente dei lavori pubblici, - integrata per l'occasione dai legali Bondaz e Palmas e dal tecnico Ing. Torrione, - era stato inviato al Parlamentare valdostano Senatore Chabod affinché lo presentasse per la votazione in sede di discussione al Senato della legge istitutiva dell'ENEL.
Rileva che il Senatore Chabod si è limitato a dare il suo voto favorevole alla legge di cui si tratta, senza presentare l'emendamento proposto dalla predetta Commissione, con il risultato che sono state così svuotate del loro contenuto le norme statutarie sui diritti della Regione in materia di acque pubbliche ad suo idroelettrico.
Ricorda che uno dei primi provvedimenti adottati in esecuzione della legge in questione è stato il trasferimento all'ENEL di tutti gli stabilimenti idroelettrici della Società S.I.P.
Ricorda che, allorquando venne promulgata la legge istitutiva dell'ENEL, i Liberali affissero un manifesto in cui sostenevano che l'Amministrazione Regionale doveva ricorrere alla Corte Costituzionale contro tale legge.
Conclude, dichiarando di concordare sulla proposta, fatta dal Consigliere Bionaz, per una immediata convocazione in adunanza straordinaria del Consiglio Regionale per la discussione e l'approfondimento del problema, che è uno dei più importanti e vitali per l'avvenire della Valle d'Aosta.
Aggiunge che la Presidenza del Consiglio potrebbe già stabilire sin da oggi la data della prossima convocazione straordinaria del Consiglio Regionale.
Il Presidente, MARCOZ, riferendosi all'intervento del Consigliere Pedrini, osserva che non è affatto vero che con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge istitutiva dell'ENEL siano stati violati o soppressi i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche, perché la violazione dei nostri diritti sulle acque pubbliche è avvenuta successivamente, allorquando sono stati emanati i Decreti, aventi valore di leggi, che ordinavano il trasferimento all'ENEL degli impianti idroelettrici funzionanti in Valle d'Aosta.
Segue discussione sulla procedura da seguire dal Consiglio per la discussione dell'argomento in relazione alla comunicazione fatta dal Presidente della Giunta, Caveri, sulla sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale.
Il Consigliere DUJANY fa presente che il Consiglio si trova di fronte a due interpellanze e ad una comunicazione fatta dal Presidente della Giunta sulla citata sentenza ed esprime l'avviso che, in relazione alla prassi seguita in passato e alle norme del regolamento interno, il Consiglio Regionale dovrebbe limitarsi a prendere atto delle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta al Consiglio, salva per gli interpellanti la facoltà di dichiarare se siano soddisfatti o no dei chiarimenti avuti dal Presidente della Giunta in risposta alle loro interpellanze.
Il Consigliere GERMANO ritiene che su un argomento di così grande importanza, quale è quello della tutela dei diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche, debba essere aperto un dibattito e che debba essere permesso a tutti i Consiglieri di esprimere la propria opinione su tale problema, in relazione alla lunga esposizione fatta dal Presidente della Giunta, Caveri, sulla sentenza della Corte Costituzionale.
Il Consigliere DUJANY fa notare che è stato lo stesso interpellante, Consigliere Bionaz, a chiedere che il Consiglio sia convocato in adunanza straordinaria ed urgente, per lo studio del problema dell'ENEL in relazione ai diritti statutari della Valle d'Aosta; ritiene quindi che sia chiaro che da parte della minoranza si vuole che l'argomento venga discusso, ma ribadisce che il Regolamento interno del Consiglio non prevede l'apertura della discussione su una comunicazione della Presidenza della Giunta.
Il Consigliere MONTESANO ribadisce la tesi sostenuta dal Consigliere Dujany ed osserva che l'argomento è troppo importante perché possa essere discusso in un periodo di tempo limitato.
Aggiunge che è, inoltre, necessaria una certa qual preparazione sull'argomento, preparazione che molti Consiglieri non hanno oggi anche perché all'ordine del giorno figurava soltanto lo svolgimento di due interpellanze e la comunicazione del Presidente della Giunta sulla sentenza della Corte Costituzionale.
Aggiunge ancora che, aprendo oggi il dibattito sul problema dell'ENEL, la discussione non potrà ovviamente essere contenuta in un limite ristretto di tempo, il che andrebbe a detrimento della trattazione degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno e ancora da discutere.
Il Presidente, MARCOZ, ricorda che il Consigliere Bionaz ha proposto che il Consiglio sia presto convocato in adunanza straordinaria per la trattazione dell'argomento in discussione e che il Consigliere Pedrini ha chiesto che la Presidenza del Consiglio stabilisca oggi stesso la data della prossima convocazione del Consiglio.
Ritiene, quindi, opportuno che abbia luogo oggi quanto meno un breve dibattito per sentire in merito a tale proposta l'opinione dei Consiglieri.
Il Consigliere GERMANO dichiara che è suo intendimento di presentare un ordine del giorno sull'argomento in discussione, ordine del giorno che dovrebbe essere votato dal Consiglio dopo le dichiarazioni di voto che riterranno di fare i Consiglieri.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, chiede la parola, precisando che non intende per ora rispondere alle questioni di merito, alle quali si riserva di rispondere in seguito, ma per parlare della questione pregiudiziale che è sorta durante la discussione.
Ricorda che il Consiglio ha concordato sulla proposta, fatta dal Presidente, Marcoz, di abbinare la trattazione delle due interpellanze e dell'argomento riguardante la comunicazione del Presidente della Giunta concernente la sentenza in data 24-2 - 7-3-1964 della Corte Costituzionale.
Rileva quindi che non si tratta soltanto di discutere le due interpellanze, - perché, se così fosse, egli avrebbe fatto una replica sulle questioni di merito sollevate dai Consiglieri Bionaz e Pedrini, replica alla quale sarebbe seguita una contro replica da parte degli interpellanti e la discussione sarebbe così finita.
Fa presente che sulla relazione da lui fatta hanno già interloquito alcuni Consiglieri e che, quindi, vi è già stato un inizio di discussione.
Rileva che, durante le passate legislature, seguiva quasi sempre una discussione sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta Regionale e ritiene che non vi sia, quindi, alcun motivo per cui anche oggi non possa essere seguita tale prassi.
Ricorda poi che il Consigliere Germano ha accennato che è suo intendimento di presentare all'esame e approvazione del Consiglio un ordine del giorno sull'argomento della sentenza della Corte Costituzionale.
È quindi evidente, - egli dice, - che la discussione che è già stata iniziata può continuare e ciò per vari motivi che illustra.
Il Consigliere PEDRINI rileva che nell'adunanza odierna del mattino il Presidente, MARCOZ, basandosi su una norma del Regolamento interno del Consiglio, ha rinviato la trattazione di tre interpellanze presentate dai Consiglieri liberali.
Fa presente che, qualora venisse accettata da parte della Presidenza del Consiglio la presentazione dell'ordine del giorno preannunciato dal Consigliere Germano, chiederà che siano poste immediatamente in discussione le tre interpellanze predette.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ricorda di aver detto all'inizio della trattazione dell'argomento in discussione che, prima che pervenissero alla Presidenza del Consiglio le interpellanze a firma dei Consiglieri Bionaz e Torrione e a firma del Consigliere Bionaz, nonché l'interrogazione del Consigliere Pedrini, aveva stabilito con i colleghi di Giunta, ai quali aveva brevemente riferito sulla sentenza della Corte Costituzionale, di fare una relazione sull'argomento al Consiglio.
Rileva che il Consigliere Pedrini lamenta il fatto che il Presidente del Consiglio abbia rinviato a più tardi lo svolgimento di tre interpellanze presentate dai Consiglieri liberali, ma fa presente che il Presidente del Consiglio non ha fatto, né più né meno, che applicare una precisa norma del Regolamento interno del Consiglio.
Illustra brevemente le norme del Regolamento che disciplinano la presentazione e la discussione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
In merito alla questione, se possa essere aperto, o meno, un dibattito sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta, fa presente che dalle comunicazioni fatte in Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sia in materia di politica interna che in materia di politica estera, nasce "ipso facto" un dibattito parlamentare.
Dichiara che il Consiglio Regionale non è, ben inteso, un Parlamento nazionale, ma ne segue la prassi, per cui, - egli dice, - non vi è ragione alcuna per non ammettere la discussione sull'argomento anche perché su tale questione hanno già preso la parola alcuni Consiglieri.
Per quanto riguarda la proposta di rinviare ad una prossima adunanza straordinaria del Consiglio la discussione dell'argomento oggetto delle sue comunicazioni, ritiene che tale proposta debba essere messa ai voti per l'approvazione, o meno, da parte del Consiglio.
Il Consigliere BORDON dichiara che bene si è fatto ad abbinare la discussione delle due interpellanze e della interrogazione all'oggetto delle comunicazioni del Presidente della Giunta, Caveri, sulla sentenza in data 24 febbraio - 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale.
Rileva, però, che i Consiglieri Bionaz e Pedrini hanno proposto e chiesto una convocazione straordinaria del Consiglio per la discussione sull'oggetto delle comunicazioni che, ritiene, richiederà parecchie ore.
Esprime l'avviso che il Consiglio possa concordare su tale proposta, anche perché il problema è troppo importante perché possa venire discusso senza la dovuta preparazione da parte dei Consiglieri.
Riferisce che, già in passato, il Consiglio ha avuto occasione di discutere la questione dell'ENEL in parecchie sedute, su presentazione di interpellanze da parte di alcuni Consiglieri.
Chiede e raccomanda alla Presidenza del Consiglio di voler disporre affinché siano redatti e fatti pervenire tempestivamente ai Consiglieri gli estratti dei verbali delle adunanze consiliari in cui è stata trattata la questione dell'ENEL, affinché i Consiglieri possano prenderne visione, - in particolare quei Consiglieri che per la prima volta siedono sui banchi del Consiglio, - ed approfondire l'argomento, in vista della prossima discussione sull'oggetto delle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta.
Chiede ancora che la Presidenza del Consiglio stabilisca sin da oggi la data in cui avrà luogo la prossima adunanza straordinaria del Consiglio proposta dai Consiglieri della minoranza, rilevando che, in caso contrario, i Consiglieri della minoranza, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, potrebbero chiedere la convocazione del Consiglio che dovrebbe avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Il Consigliere GERMANO fa presente che l'articolo 47 del Regolamento interno del Consiglio stabilisce che la discussione può avere inizio in due modi:
a) con la lettura e la discussione immediata di una proposta iscritta all'ordine del giorno ad iniziativa della Giunta Regionale, di un membro della Giunta o di un Consigliere;
b) con la lettura e la discussione di un rapporto o progetto di una Commissione.
Rileva, in proposito, che la disposizione di cui alla lettera a) può essere applicata, nel presente caso, in quanto il Consiglio si trova di fronte a comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta.
Richiama ancora l'attenzione del Consiglio sull'articolo 58 del Regolamento interno, che dispone quanto segue: "Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, concernenti il contenuto delle disposizioni della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio. Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale".
Ricorda poi che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, al Parlamento vige la prassi che alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri segua la discussione sull'argomento delle comunicazioni.
Il Consigliere BORDON ribadisce le ragioni per cui ritiene opportuno che la discussione sull'oggetto delle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta sia rinviata alla prossima adunanza straordinaria del Consiglio.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara che nel regolamento interno del Consiglio non vi è alcuna norma che disciplini la procedura da seguire per l'argomento delle comunicazioni della Presidenza della Giunta e della Presidenza del Consiglio.
Fa presente che, durante la passata legislatura, alle comunicazioni che venivano fatte dalla Presidenza della Giunta seguivano quasi sempre dei brevi dibattiti.
Rileva però che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, nelle precedenti legislature seguivano degli ampi dibattiti su comunicazioni concernenti i problemi di grande importanza.
Fa presente che, per l'avvenire, ogni qualvolta sarà iscritto all'ordine del giorno l'oggetto: "comunicazioni della Presidenza della Giunta o della Presidenza del Consiglio", sarà precisato che sull'argomento potrà seguire un dibattito.
Osserva che sull'argomento delle comunicazioni fatte oggi dal Presidente della Giunta molti Consiglieri hanno già preso la parola e ritiene, quindi, che anche gli altri Consiglieri possano esprimere il loro punto di vista sull'argomento.
Il Consigliere DUJANY afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente della Giunta, in passato, alle comunicazioni della Presidenza della Giunta o della Presidenza del Consiglio non seguiva alcuna discussione; osserva, d'altra parte che, come già detto dal Presidente, Marcoz, non vi è alcuna norma nel regolamento interno del Consiglio che regoli la procedura delle "comunicazioni" delle Presidenze del Consiglio e della Giunta.
Circa il riferimento fatto dal Consigliere Germano all'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio, fa presente che tale articolo non può trovare applicazione nel caso in discussione, perché riguarda "...il contenuto delle disposizioni della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio".
Raccomanda che, qualora si intenda instaurare una nuova prassi, si precisi nell'ordine del giorno che, alle "comunicazioni" seguirà la discussione.
L'Assessore MANGANONI dichiara che non corrisponde a verità l'affermazione, fatta dal Consigliere Dujany, che in passato alle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta non seguiva mai alcuna discussione; infatti ricorda benissimo che, durante la legislatura in cui Presidente della Giunta era l'Avv. Bondaz, ogni qualvolta lo stesso Presidente riferiva al Consiglio sull'esito dei suoi viaggi a Roma, per la trattazione di problemi di interesse regionale, alle comunicazioni del Presidente della Giunta seguiva sempre la discussione.
Il Consigliere CASETTA dichiara quanto segue:
"Sarà forse una deformazione professionale che mi consiglia questo intervento, ma non può d'altronde passare inosservata tutta una campagna orchestrata dalla Democrazia Cristiana contro l'Amministrazione regionale a proposito della sentenza della Corte Costituzionale che qui oggi discutiamo.
Mi riferisco alle interpellanze e alla illustrazione qui avvenuta, oltre all'articolo apparso sul giornale La Région n. 13 del 31 marzo u.s.
È proprio il caso di dire qui, per certuni: "attaccare per non essere attaccati". Mi si potrebbe obiettare che non è questa la sede per polemizzare con i giornali del Partito democristiano, ma poiché ho la ferma convinzione, e ne ho avuto oggi la certezza, che l'autore di quello scritto sieda in quest'aula, nei banchi del Gruppo democristiano, e poiché, inoltre, anche in quest'aula e nelle interpellanze presentate sono già riecheggiate alcune delle tesi sostenute dal giornale democristiano, credo che non andrò fuori tema se accennerò a quell'articolo.
Orbene, ci si chiede "in base a quale criterio" gli Amministratori regionali "abbiano deciso di non impugnare la legge istitutiva dell'ENEL e di ricorrere, invece, contro il decreto presidenziale di trasferimento della Impresa elettrica S.I.P. all'ENEL.
Chiunque avrà sfogliato, anche solo sommariamente, la copia della sentenza della Corte Costituzionale, trasmessaci dal Presidente del Consiglio regionale, avrà potuto con facilità constatare che proprio a questo argomento la Corte Costituzionale ha dedicato una parte della propria sentenza per rigettare appunto la richiesta della Avvocatura Generale dello Stato, avanzata a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Moro, il quale sosteneva la stessa tesi dei democristiani e dei liberali valdostani: che cioè si sarebbe dovuto ricorrere contro la legge istitutiva dell'ENEL e non già contro i successivi decreti presidenziali di trasferimento di imprese elettriche all'ENEL.
Leggiamo nella suddetta sentenza, a pagina 10, che vi erano "giustificati motivi per attendere che lo Stato provvedesse ad eliminare le incertezze che la legge e le norme successive avevano lasciato in piedi. Questa attesa era legittima - e, si direbbe, anche doverosa date le esplicite e tranquillizzanti assicurazioni che, in sede parlamentare, erano state fornite dalle voci più responsabili circa il rispetto dei diritti delle Regioni, costituzionalmente garantiti.
"Con l'emanazione dei decreti di trasferimento" - leggiamo ancora nella sentenza - "quelle attese perdettero ogni sostegno e solo allora si manifestò pienamente e concretamente il pregiudizio che da tutto il complesso della legge, delle norme di attuazione e dei decreti di trasferimento sarebbe potuto derivare alle regioni".
Legittima aspettativa, giustificata da tranquillizzanti assicurazioni, dunque, ma successivo colpo alla schiena dei decreti presidenziali di trasferimento, mentre l'On.le Moro, democristiano, pochi mesi or sono aveva detto di voler attuare gli statuti delle regioni autonome.
Ci si viene a dire ora che non dovevamo accontentarci di quelle assicurazioni. Vi è, in questo appunto, un aspetto grottesco: i democristiani valdostani dicono che i democristiani di Roma sono uomini di cui bisogna diffidare, parolai. Concordiamo con questo giudizio; le promesse e gli impegni dei governanti democristiani di Roma le consideriamo come frasi scritte su un blocco di ghiaccio esposto al sole e diffidiamo, sino a quando non abbiamo visto i fatti, perché ce lo impone l'esperienza degli anni che sono trascorsi dalla Liberazione ad oggi.
Ma voi, Consiglieri regionali democristiani, siete in qualche modo differenti dai vostri colleghi di Roma? Prendiamo, ad esempio, il Consigliere regionale, Prof. Berthet; egli è il grande capo del settimanale democristiano La Région, il padrone di questo bel campione di autonomismo. Ebbene, questo giornale democristiano ha pubblicato recentemente due intere pagine dedicate all'anniversario dell'autonomia valdostana: un sacco di più o meno belle parole. Ma l'autonomia valdostana è ancora ben lungi dall'essere interamente applicata e corre, invece, il grave pericolo di essere distrutta, con un Governo centrale che si comporta nei suoi confronti come io mi comporto quando sono di fronte ad un'arancia: mangiandone cioè uno spicchio per volta. Così fanno i democristiani con la nostra autonomia.
Bisogna dunque fare qualche cosa di concreto per salvare, ripeto, salvare, l'autonomia della Valle d'Aosta e perché sia finalmente realizzato il suo Statuto speciale in ogni parte.
Erano state fatte delle proposte precise: cioè la convocazione del Consiglio regionale, in seduta straordinaria nel giorno della celebrazione della Festa dell'Autonomia, che approvasse un ordine del giorno di sollecito al Governo centrale per la immediata attuazione dello Statuto speciale e di una delegazione che si recasse a Roma per consegnare personalmente questo ordine del giorno.
Tutti i Gruppi consiliari hanno accettato queste proposte del Presidente del Consiglio, meno il Gruppo democristiano. O meglio, anche il Gruppo democristiano aveva accettato, ma poi si è subito pentito ed ha fatto una precipitosa retromarcia, rimangiandosi tutto.
Ora, io vorrei chiedere al Consigliere Prof. Berthet come egli riesca a conciliare quelle due pagine, che ho definite di gargarismi autonomistici del giornale di cui egli è supervisore, con la concreta, evidente e dimostrata volontà della DC valdostana di dar man forte, sempre e ad ogni costo, a tutte le iniziative antiautonomistiche del Governo centrale. Tale attitudine della DC valdostana risulta evidente anche a proposito del problema dei diritti della Valle d'Aosta sulle acque, quando, per coprire le pesanti responsabilità del loro Partito, del Governo centrale e, personalmente, dell'On.le Moro, essi tentano di contrabbandare la tesi che causa di questa ennesima mutilazione del nostro Statuto speciale sarebbe addirittura il Governo regionale!
In quella specie di articolo pubblicato dal suo giornale, Consigliere Berthet, si fa dello spirito e si scommette che gli union-comunisti parleranno anche, cito testualmente, "della necessità di unirci ancora di più per difendere i nostri diritti".
Mi consentano i colleghi Consiglieri di compiacermi intanto del fatto che persino un redattore del settimanale democristiano ha capito che gli unionisti, i socialisti ed i comunisti della Valle d'Aosta ricercano la strada dell'unità fra tutti i Valdostani per realizzare i diritti autonomistici della nostra Regione.
Ma il tipo che ha scritto quell'articolo, dell'unità dei Valdostani non sa che farsene e ci viene a dire che "il diritto impone di chinare la testa anche quando si è avuto torto". Io vorrei chiedere in particolare al Consigliere Berthet - ma anche a tutti gli altri Consiglieri regionali democristiani - se essi condividono, o meno, la tesi di quel cortigiano che ci dice che dobbiamo chinare la testa. È una risposta che sollecito, ma una risposta chiara e precisa, come è chiara e precisa la domanda. Perché, se la risposta fosse affermativa, assisteremmo in quest'aula ad un semplice dialogo fra sordi.
Per parte nostra, i comunisti non chinano la testa: non l'abbiamo chinata quando comportarsi diversamente significava mettersi contro corrente e ciò non costava poco e non la chineremo certamente oggi. Continueremo a denunciare le responsabilità della Democrazia Cristiana per i pesanti attacchi e per le mutilazioni allo Statuto speciale valdostano cui assistiamo ad iniziativa del Governo centrale. E chiameremo i Valdostani all'unità e alla lotta, perché siamo convinti che, con l'unità e la lotta dei Valdostani, l'autonomia della nostra Valle può essere salvata".
Il Consigliere BENZO dichiara che l'intervento fatto dal Consigliere Casetta non ha nulla a che vedere con la questione dell'E.N.E.L. ed esula, quindi, dall'argomento in discussione.
Rileva che da parte di Consiglieri della minoranza è stato fatto notare, con quella serietà e responsabilità che dovrebbe sempre contraddistinguere i Consiglieri regionali, che per la discussione di un problema di così grande importanza occorre che i Consiglieri siano preparati, il che richiede loro un certo qual tempo per studiare e approfondire la questione.
Pur concordando che il Consiglio regionale potrebbe benissimo, in analogia alla prassi seguita dal Parlamento italiano, affrontare subito la discussione dell'argomento oggetto delle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta, ritiene, per i motivi anzidetti, che sia più opportuno rinviare la discussione dell'argomento ad una prossima adunanza straordinaria del Consiglio.
L'Assessore FOSSON ricorda che il Consigliere Bionaz ebbe a dichiarare che l'Avv. Caveri, che non è un democristiano, avrebbe dovuto diffidare, come già ebbe ad osservare la Corte Costituzionale, delle assicurazioni dategli dai Ministri appartenenti alla Democrazia Cristiana.
Rileva che la Corte Costituzionale ha affermato esattamente l'opposto di quanto asserito dal Consigliere Bionaz, come risulta dal seguente passo a pagina 23 della sentenza della Corte Costituzionale: "Gli organi di queste Regioni, che potevano aver interesse all'impugnazione, avevano giustificati motivi per attendere che lo Stato provvedesse ad eliminare le incertezze che la legge e le norme successive avevano lasciato in piedi. Questa attesa era legittima - e, si direbbe anche doverosa - date le esplicite e tranquillizzanti assicurazioni che, in sede parlamentare, erano state fornite dalle voci più responsabili circa il rispetto dei diritti delle Regioni, costituzionalmente garantiti".
In merito ai rilievi formulati dal Consigliere Pedrini, - il quale fra l'altro ebbe ad affermare che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto ricorrere tempestivamente alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'E.N.E.L. -, fa presente che la strada seguita dall'Amministrazione regionale era quella giusta, come è stato esplicitamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il ricorso presentato dall'Amministrazione regionale contro il decreto di trasferimento dell'Impresa S.I.P. all'ENEL era legittimo e tempestivo aggiungendo che, nella particolare situazione della Valle d'Aosta, una lesione degli interessi regionali non poteva verificarsi prima dei decreti di trasferimento di imprese idroelettriche all'ENEL.
Osserva che, purtroppo, il risultato è quello che tutti conoscono e ritiene che, anziché cercare di addossare delle responsabilità a carico dei Parlamentari e della precedente Giunta regionale per l'esito sfavorevole della sentenza della Corte Costituzionale, i Consiglieri regionali di tutte le correnti politiche dovrebbero unire i loro sforzi per cercare di salvare il salvabile.
Il Consigliere PEDRINI dichiara di essere, come pure gli altri Consiglieri, a conoscenza che appena 48 ore prima dello scadere del termine stabilito per ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL, la Giunta pensava di inviare una persona a Roma a presentare il ricorso alla Corte Costituzionale.
Comunica che la Giunta regionale è receduta da tale decisione dopo aver sentito il parere di alcune persone.
Precisa di concordare con l'Assessore Fosson sull'opportunità che tutti i Consiglieri regionali, a qualsiasi corrente politica appartengano, uniscano i loro sforzi per la difesa dei diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Il Consigliere BERTHET dichiara quanto segue:
"Se il Consigliere comunista Germano ci avesse detto subito che il Consigliere comunista Casetta doveva leggerci il compitino preventivamente preparato, farcito di fiele e di veleno contro la mia povera persona, per attaccare la Democrazia Cristiana, non avremmo perso tempo in questioni procedurali ed avremmo ascoltato, come abbiamo ascoltato, quanto egli ha voluto annunciarci senza portare alcun utile elemento per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
Non voglio polemizzare con una persona che per l'autonomia valdostana non ha dato niente".
Il Consigliere GERMANO ricorda che nel 1962 il Partito Liberale ebbe a diffondere un manifesto nel quale sosteneva la necessità che l'Amministrazione regionale ricorresse alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'E.N.E.L.
Rileva, però, che quanto si affermava in tale manifesto è stato smentito dalla sentenza stessa della Corte Costituzionale nella quale, come è già stato fatto notare dal Presidente della Giunta, si legge che il ricorso presentato dall'Amministrazione regionale alla Corte Costituzionale contro il decreto di trasferimento di impianti idroelettrici all'ENEL è stato tempestivo e legittimo, in quanto la lesione degli interessi regionali non si è verificata prima della emanazione dei decreti di trasferimento degli impianti idroelettrici all'E.N.E.L.
Dichiara che il Consigliere Bionaz ha fatto una affermazione giusta allorquando ha detto che bisognava diffidare delle assicurazioni date dai Ministri democristiani, - cioè dal Ministro Bosco, Guardasigilli, e dal Ministro Colombo -, perché tali Ministri, allorquando la legge istitutiva dell'ENEL fu discussa ed approvata dalle due Camere e fu, in seguito, applicata con la emanazione dei decreti impugnati, non si preoccuparono affatto delle assicurazioni prima date ai due Parlamentari valdostani circa il rispetto dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Questa, - egli dice -, è la realtà delle cose e l'unica possibilità che si presenta ai democristiani della Valle d'Aosta per dimostrare che sono dei veri autonomisti è di unirsi ai gruppi consiliari della maggioranza per denunciare l'operato anti-autonomistico dei Ministri democristiani del Governo Centrale ed indurli a cambiare sistema nei confronti della Valle d'Aosta.
Dichiara di concordare sulla proposta, fatta dal Presidente della Giunta, di demandare alla Commissione consiliare dei Lavori Pubblici ed a quella degli Affari Generali e Finanze, - integrate dai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, dagli Assessori regionali e dai due Parlamentari valdostani nonché da tecnici competenti in materia di acque pubbliche -, l'incarico di studiare congiuntamente il problema e di formulare proposte concrete circa l'azione che riterranno più opportuna per la tutela dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Aggiunge che, ovviamente, le proposte delle due Commissioni congiunte dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio regionale.
Conclude, sottoponendo alla approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:
"IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
riunito in seduta ordinaria il giorno 7 aprile 1964, esaminata la sentenza 24-2-1964 n. 13 della Corte Costituzionale, nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica relativi al trasferimento all'E.N.E.L. di imprese elettriche, ai sensi della legge 6-12-1962 n. 1643, giudizi promossi con ricorsi della Regione Valle di Aosta e della Regione Trentino-Alto Adige;
Constatato
come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato abbia sostenuto innanzi alla Corte Costituzionale, con ogni mezzo, l'abolizione dell'articolo 7 e seguenti dello Statuto regionale;
Vista l'accettazione di tale tesi che, di fatto, annulla ogni potestà sui diritti novantanovvennali sulle acque per la produzione di energia elettrica da parte della Regione Autonoma Valdostana, come garantito dalla legge costituzionale;
Deplora
l'atteggiamento anti-autonomistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in considerazione delle assicurazioni ricevute da autorevoli voci governative in occasione del dibattito parlamentare sulla legge dell'E.N.E.L.;
Auspica
che, come richiamato dalla sentenza in oggetto, il legislatore provveda al più presto, con adeguati provvedimenti legislativi, al contemperamento delle esigenze nazionali con quelle regionali tale da garantire il ripristino delle garanzie e dei diritti costituzionali previsti per la Valle d'Aosta dallo Statuto Speciale".
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara quanto segue:
"Il Consigliere Bionaz, evidentemente, considera la sentenza della Corte Costituzionale come una specie di tabù che non si deve toccare.
Noi non condividiamo questa opinione.
Ormai appare chiaro, da questi fatti recenti e dai precedenti che ho ricordato or ora, che il potere centrale vuole fare nei confronti dello Statuto regionale della Valle d'Aosta la politica del carciofo, di cui parlava Carlo Emanuele di Savoia, il quale diceva che voleva conquistare l'Italia e che l'avrebbe mangiata come un carciofo, una foglia alla volta.
Noi abbiamo perso la prima foglia con la sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 43 dello Statuto, la seconda foglia con la prima sentenza sulla legge regionale urbanistica, la terza foglia con la seconda sentenza in materia urbanistica e la quarta foglia con questa sentenza sulla legge istitutiva dell'ENEL in materia di acque pubbliche.
Se si continua di questo passo, alla Valle d'Aosta rimarrà soltanto più l'involucro della autonomia, noi avremo il piacere di riunirci in questa sala per decidere circa i contributi ed i sussidi da concedere, ma il succo della autonomia sarà stato svuotato dal potere centrale che persegue questa politica.
A proposito di quelle quattro sentenze, desidero ricordare una cosa e, cioè, che due anni fa il Senatore Chabod, il Presidente Marcoz ed io ci siamo recati dal Presidente Fanfani, al quale abbiamo parlato di diverse questioni che concernevano la Valle d'Aosta. Abbiamo trovato l'On. Fanfani morbido su certe questioni (e forse oggi, che siamo al sicuro per quanto riguarda la Casa da gioco di St. Vincent, sarebbe il momento di fare certe indiscrezioni), ma quando abbiamo chiesto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri recedesse dalla causa nella quale si discuteva della ampiezza dell'articolo 43 dello Statuto, l'On. Fanfani ci ha opposto un reciso rifiuto.
Si parla della Avvocatura dello Stato; ma l'Avvocatura dello Stato, sia ben chiaro, non è che un organo, non è che un mezzo ed uno strumento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che noi abbiamo avuto contraria in questa ultima causa in materia di acque pubbliche, causa che si è conclusa con la sentenza della Corte Costituzionale.
Il Consigliere Bionaz ha detto un momento fa, - in relazione alle note assicurazioni date da Ministri democristiani alla Camera ed al Senato -, che io non sono un democristiano.
Rispondo al Consigliere Bionaz che democristiano non lo sono mai stato e non lo sarò mai: questo ho dichiarato nel 1946 quando un rappresentante del Clero mi offriva di rappresentare la Valle d'Aosta per il Partito della Democrazia Cristiana. Gli ho risposto che non potevo accettare questa candidatura perché non ero mai stato democristiano.
Ma l'osservazione fatta prima dal Consigliere Bionaz non regge, perché davanti ad una dichiarazione solenne fatta dal Ministro Guardasigilli di fronte ad una Commissione legislativa Parlamentare, dichiarazione che viene incorporata nella relazione di maggioranza alla legge e quando il Ministro Colombo, nella discussione della legge al Senato, fa quelle tali autorevoli dichiarazioni che io vi ho letto, il Parlamentare, di qualsiasi colore esso sia, quando ascolta in Parlamento delle dichiarazioni che un Ministro responsabile fa a nome del Governo, deve credergli.
D'altra parte, è veramente assurdo e grottesco che proprio da parte democristiana ci si venga a rimproverare di aver avuto fiducia nelle assicurazioni date dai Ministri democristiani.
Su questo punto il Consigliere Bionaz, come ha fatto notare l'Assessore Fosson, è smentito in pieno dalla sentenza della Corte Costituzionale che parla di dichiarazioni esplicite e tranquillanti rese in sede parlamentare dalle voci più responsabili.
Vi è un'altra osservazione che io voglio fare ed è questa: il Consigliere Bionaz ha letto il seguente passaggio della relazione dell'On.le De Cocci, relatore di maggioranza: "rimane immutata la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta".
Il Consigliere Bionaz ha quindi detto, testualmente, queste parole: "a cosa serve la titolarità della concessione novantanovennale?". Ma è proprio questo il punto centrale della sentenza che vi ho letto un momento fa ("È chiaro che la concessione non è venuta meno per quanto si riferisce all'uso delle acque a scopo diverso da quello di produzione di energia elettrica"); in forza della sentenza, è venuta meno la concessione novantanovennale delle acque pubbliche ad uso idroelettrico fatta alla Valle d'Aosta. Ecco quello che rimane della titolarità delle acque novantanovennali.
Vi è ancora un altro punto che è stato sostenuto dal Consigliere Bionaz. Egli, per suffragare non so quale sua tesi, ad un certo momento, ha detto che il Presidente della Giunta, anziché i vari punti che ha citato nella sua lunga esposizione, avrebbe dovuto citare il punto che, a suo avviso, è il più importante della sentenza, e cioè, il seguente (pag. 26): "...quando una nuova legge statale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non è la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella".
Ma tale frase non si riferisce già alle questioni che ci riguardano, ma si riferisce alla Regione Trentino-Alto Adige, come si legge a pag. 26: "Il Trentino Alto Adige, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ha potestà legislativa...".
Quindi, ripeto, tale frase interessa il Trentino-Alto Adige e non la Valle d'Aosta.
Ma vi è un'altra cosa da osservare ed è che si è confuso tra Statuto regionale, leggi regionali e leggi statali, come ho già detto nel mio primo intervento. In questa questione si doveva discutere se lo Statuto regionale, che è una legge costituzionale, dovesse rimanere fermo e non già discutere di un inesistente contrasto tra leggi regionali e leggi dello Stato.
Qui non si trattava di discutere dei limiti delle leggi statali e delle leggi regionali, ma dei limiti allo Statuto regionale che non sono posti dall'articolo 2 dello Statuto stesso.
Trovo strano che il Consigliere Bionaz invochi come dei grandi principi quelli che sono delle tesi evidentemente anti-autonomistiche, tesi che, se fossero accolte anche per l'avvenire, non rimarrebbe in piedi più nulla dei quattro Statuti speciali regionali.
Il Consigliere Benzo ha detto che i Consiglieri non sarebbero ora preparati a discutere questa questione; ma la sentenza della Corte Costituzionale è stata comunicata ai Consiglieri 10 giorni fa e vi sono state parecchie riunioni degli esecutivi e delle riunioni preconsiliari, per cui i Consiglieri regionali avevano tutto il tempo per prepararsi alla discussione sull'argomento in questi 10 giorni.
Io dichiaro che darò il mio voto favorevole all'ordine del giorno che è stato presentato dal Consigliere Germano.
Riconosco che questa materia è effettivamente molto difficile, complessa ed intricata. Vi dirò, in proposito, che nei giorni scorsi io ho consultato parecchie persone su questo argomento, ho interpellato dei tecnici in materia idroelettrica e dei giuristi ed abbiamo tenuto parecchie riunioni di Giunta ed altre riunioni in sede politica. Ebbene, io ho notato che anche gli specialisti in questa materia, pur essendo di grande valore, rimangono imbarazzati di fronte a certi quesiti.
In effetti, da questa complessa e, possiamo anche dire, confusa legge dell'E.N.E.L., - che è tale perché è stata elaborata affrettatamente -, non è facile desumere dei giudizi chiari e sicuri.
Desidero ora fare una proposta. Il dibattito di questo Consiglio potrà continuare fin che si vuole, nel modo più completo e più esauriente possibile, ma ad un certo momento, se non vogliamo smarrirci in divagazioni ideologiche, ma rimanere nel tema, bisogna tirare le fila della discussione.
Lo so che è molto comodo dire: "C'est faute à Voltaire".
Per quanto mi riguarda io ho la coscienza tranquilla ed ho sostenuto, a viso aperto, in questo Consiglio quella che è la mia opinione.
Sono pronto non soltanto ad una riunione straordinaria, ma a molte riunioni straordinarie del Consiglio. La discussione è servita a chiarire le varie posizioni dei Consiglieri, ma ad un certo momento occorre concludere e la proposta che io faccio è che sia dato mandato ad una Commissione di studiare seriamente e concretamente il problema e vedere quali sono i rimedi che possono essere adottati in questa situazione, avvalendosi di persone, tecnici e giuristi, aventi particolare competenza in materia.
Se ben ricordate, io avevo già proposto che tale incarico fosse demandato alle Commissioni consiliari dei Lavori Pubblici e degli Affari Generali e Finanze, integrate dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai due Parlamentari valdostani e dagli Assessori regionali.
Nulla vieta che il Consiglio discuta nuovamente il problema sulla base delle conclusioni e delle proposte alle quali addiverranno le predette due Commissioni.
Questa è la proposta concreta e pratica che io faccio".
Il Consigliere GHEIS dichiara, a titolo personale, di essere preoccupato per il fatto che il Consiglio in oltre tre ore abbia discusso soltanto uno o due punti dell'ordine del giorno.
Osserva che questo denota indubbiamente l'importanza dell'argomento e la preoccupazione del Consiglio per la sentenza della Corte Costituzionale che viene a mutilare il nostro Statuto regionale.
Afferma che il Consiglio deve avere, come primo scopo, la difesa dello Statuto regionale e che, in luogo di bizantineggiare sulle ragioni che hanno portato a questa situazione, si debba esaminare che cosa può essere fatto per la difesa del nostro Statuto e della nostra autonomia.
Dichiara di concordare sulla proposta, fatta dal Presidente della Giunta, di demandare alle due predette Commissioni consiliari, opportunamente integrate, lo studio e l'approfondimento della questione.
Fa presente che è assolutamente necessario che le suddette due Commissioni consiliari inizino al più presto il loro lavoro; dopo di che la questione potrà essere nuovamente portata in Consiglio ed i Consiglieri potranno discutere nuovamente su questa materia complessa e controversa.
Ritiene necessario che il Consiglio prosegua, oggi, nella trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
Il Consigliere BENZO, riferendosi alla interpretazione data dal Presidente della Giunta ad una dichiarazione fatta in precedente intervento, chiarisce di non avere inteso dire che i Consiglieri non sono tutti preparati alla discussione sull'argomento oggetto della sentenza, ma di avere inteso affermare che dalle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta sulla sentenza della Corte Costituzionale, che sono durate un'ora e cinque minuti, con documentazioni particolareggiate, deriva la necessità di una ulteriore documentazione da parte dei Consiglieri per poter discutere con cognizione di causa dell'importante argomento.
Rileva che, dopo ben due ore di discussione, l'unica proposta fattiva sull'argomento è stata quella del Presidente della Giunta e conclude ribadendo l'opportunità di rinviare ad una prossima adunanza straordinaria del Consiglio la continuazione della discussione sulle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta, affinché i Consiglieri abbiano la possibilità di documentarsi e di prepararsi seriamente sull'argomento.
Il Consigliere MONTESANO ricorda di avere, nel suo primo intervento, già proposto, data l'importanza dell'argomento, di rinviare ad una prossima adunanza consiliare la discussione del problema per dare ai Consiglieri la possibilità di documentarsi e di prepararsi seriamente sull'argomento.
Fa presente che tale sua proposta non è stata condivisa dal Presidente della Giunta, il quale fece rilevare che i Consiglieri avevano avuto 10 giorni di tempo per documentarsi e studiare la questione; osserva che la risposta a tale rilievo è stata data, poco fa, dallo stesso Presidente della Giunta allorquando ha comunicato di avere sentito la necessità in questi ultimi giorni di consultare dei giuristi e dei tecnici sull'oggetto della sentenza e di avere notato che anche tali giuristi e tecnici, ai quali ebbe a formulare dei quesiti su vari punti, non avevano dato risposte precise, ma erano rimasti molto perplessi su alcuni argomenti.
Osserva che non deve quindi meravigliare che i Consiglieri, i quali non ricoprono la carica di Presidente della Giunta e non sono legali, chiedano, per quel senso di responsabilità che comporta la carica di Consigliere regionale, un certo lasso di tempo per studiare il problema, che va affrontato, - egli dice -, non soltanto sull'elaborato della sentenza della Corte Costituzionale, ma soprattutto in relazione alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta nelle sue odierne comunicazioni al Consiglio.
Afferma che i Consiglieri hanno trovato molto interessanti tali dichiarazioni, che sono servite a delucidare abbastanza chiaramente il problema.
Conclude dichiarando che, trattandosi di un argomento di capitale importanza per la Valle d'Aosta, ogni Consigliere deve sentire il dovere di portare il suo contributo alla discussione e di farlo con cognizione di causa.
Il Consigliere BIONAZ, rispondendo al Presidente della Giunta, dichiara di non considerare come tabù la sentenza della Corte Costituzionale.
Ricorda di aver chiesto per primo la convocazione del Consiglio regionale in adunanza straordinaria per lo studio della questione e per vedere se e in qual modo si possa correre ai ripari contro le gravi conseguenze che derivano alla Regione da tale sentenza.
Dichiara che tale sentenza costituisce un vero disastro per la Valle d'Aosta e riconosce che le quattro sentenze della Corte Costituzionale, menzionate dal Presidente della Giunta, hanno in parte menomato il nostro Statuto.
Lamenta che, malgrado tali gravi precedenti, l'allora Deputato Caveri non abbia voluto presentare, in sede di discussione alla Camera della legge istitutiva dell'ENEL, l'emendamento che era stato formulato e suggerito dall'ex Presidente della Giunta, Bondaz, che è democristiano, unitamente all'Avv. Palmas e all'Ing. Torrione, emendamento che era stato approvato dalla Commissione consiliare dei Lavori Pubblici e che era l'unico mezzo che consentisse di correre ai ripari contro eventuali future sorprese.
Dichiara di essere, con i suoi colleghi di Partito, per la difesa dello Statuto regionale ed insiste affinché il Consiglio sia convocato al più presto in adunanza straordinaria per la discussione del problema.
Aggiunge che, quale interpellante, non è soddisfatto della risposta avuta dal Presidente della Giunta, Caveri.
Il Consigliere PEDRINI dichiara che non voterà l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Germano e ricorda di avere già espresso, quale interrogante, il suo pensiero sul problema oggetto della sentenza in esame.
Dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Presidente della Giunta, ma ritiene indispensabile, anzitutto, che venga dato un lasso di tempo ai Consiglieri per documentarsi e per approfondire il problema, in relazione alle comunicazioni fatte dal Presidente della Giunta.
Insiste quindi affinché, prima della riunione delle due Commissioni consiliari, sia convocato in adunanza straordinaria il Consiglio per chiarire la posizione di tutti i Gruppi politici in ordine alla questione dell'ENEL.
L'Assessore ANDRIONE, dopo avere premesso che occorre fare una distinzione fra le posizioni assunte dalla minoranza in ordine al problema dell'ENEL rileva che il Consigliere Pedrini ha ricordato che il Partito Liberale è stato contrario alla nazionalizzazione della energia elettrica, mentre gli altri Partiti erano favorevoli alla nazionalizzazione.
Fa presente che, a parte il Gruppo Liberale, tutti gli altri Gruppi dei Partiti presenti in aula hanno votato a favore della legge istitutiva dell'ENEL.
Aggiunge che oggi ancora la maggioranza parlamentare è favorevole a tale legge, anche se ha dovuto constatare, con un certo dispiacere, che nel nominare il Comitato Direttivo dell'ENEL si sono ingigantiti i quadri, indulgendo all'abitudine italiana di fare i carrozzoni.
Purtroppo, - egli dice -, è avvenuto che, malgrado una serie di autorevoli assicurazioni formali date ai nostri Parlamentari dal Governo e dai Relatori di maggioranza, - dei quali, secondo il Consigliere Bionaz, non bisognava fidarsi -, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Valle d'Aosta.
Rileva che sull'argomento è seguita in Consiglio una lunga discussione che, a parte le dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta a titolo di comunicazioni, è stata una discussione eminentemente politica sulle responsabilità gravanti sugli uomini politici.
Sembra di assistere, - egli osserva -, ad una scena che ricorda una commedia dell'arte italiana del 500 e le astuzie di Arlecchino, perché la Democrazia Cristiana, che è la principale responsabile di questa sentenza e di tutte le mutilazioni dello Statuto regionale, viene a dare la colpa a noi, in particolare all'Union Valdôtaine, di questa sentenza.
Dopo aver accennato alle quattro note sentenze della Corte Costituzionale contrarie alla nostra Regione, sottolinea il fatto che, dopo 18 anni di autonomia e 16 anni dall'approvazione dello Statuto con legge costituzionale, vi sono ancora oggi numerosi articoli dello Statuto non applicati. Cita, ad esempio, l'articolo 40 dello Statuto regionale relativo all'insegnamento e ai programmi scolastici.
Se è vero, - egli dice -, che la lamentata continua azione di sabotaggio del nostro Statuto fa parte di un disegno politico molto preciso e che si vuole lasciare in piedi soltanto la facciata di uno Statuto svuotato di ogni contenuto, noi poniamo ai Consiglieri della Democrazia Cristiana questo quesito:
"O i Consiglieri democristiani qui presenti dichiarano con noi che la responsabilità non solo di questa sentenza, ma di tutto quanto è avvenuto, è dovuta principalmente e soprattutto all'azione anti autonomistica del Governo Democristiano, - ed allora dimostrano di essere autonomisti, oppure essi cercano di scusare l'azione del Governo centrale ed in tal caso sono, di fatto, arati autonomisti".
Il Consigliere GHEIS ribadisce che il Presidente della Giunta, Caveri, ha proposto al Consiglio una soluzione pratica del problema, rilevando che preoccupazione di tutti i Consiglieri è la salvaguardia dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara di concordare su quanto detto dai Consiglieri Gheis e Montesano ed in parte anche su quanto detto dal Consigliere Pedrini.
Rileva che nella discussione seguita sulla sentenza in esame vi è stato un aspetto politico che è stato sottolineato anche dall'Assessore Andrione e sul quale la discussione potrebbe continuare ancora per delle ore ed anche per delle giornate intere.
Precisa che l'aspetto politico deve sfociare logicamente in una votazione pro o contro l'ordine del giorno che è stato presentato.
Osserva che se vi è un augurio da formulare è che in questa adunanza possa venire approvato un ordine del giorno sul quale vi sia l'accordo unanime di tutti i Consiglieri evitando gli spunti polemici.
Ritiene che se, ad un dato momento, non vi sarà un punto di arresto costituito da una presa di posizione unanime del Consiglio regionale contro le continue usurpazioni da parte del potere centrale sul potere regionale e se non vi sarà una reazione concorde di fronte alle lacerazioni continue dello Statuto valdostano, il Consiglio regionale non avrà dimostrato di essere all'altezza del suo compito.
Afferma che, soltanto attraverso una manifestazione unanime del Consiglio regionale, il potere centrale potrà tenere conto dei nostri diritti.
È mai possibile, - egli dice -, che i Consiglieri regionali dei vari Gruppi non sentano tutti insieme quello che si chiamava "le sens du pays", cioè quella solidarietà che ci deve unire tutti di fronte ai più gravi problemi?
Si potrà dire tutto quello che si vuole, - egli continua -, sull'iter parlamentare di questa legge, si potrà dire che i Parlamentari avevano torto od avevano ragione, ma tutto questo non interessa, è un piccolo gioco.
Di fronte ai pericoli nei quali siamo incorsi e nei quali continueremo ad incorrere, poiché ci troviamo su di un piano inclinato, è necessario, - egli afferma -, che vi sia la unanimità del Consiglio, perché solo in tale modo si fanno gli interessi della popolazione valdostana e quelli dell'autonomia; e in tal senso rivolgo un vivo appello al Consiglio regionale.
Circa l'aspetto tecnico e giuridico della questione, fa riferimento a quanto detto dai Consiglieri Gheis, Montesano e Pedrini.
Constata che i tre predetti Consiglieri sono d'accordo su di un punto fondamentale e, cioè, sulla necessità della nomina di una super Commissione, per lo studio del problema.
Ritiene che detta super Commissione debba essere composta da Amministratori e debba essere integrata da tecnici e giuristi per l'approfondimento della questione dal punto di vista tecnico e giuridico, al fine di giungere ad una soluzione e ad una azione che diano la possibilità di salvare il salvabile.
Ritiene che la super Commissione debba riunirsi prima della prossima adunanza del Consiglio regionale.
Si dichiara certo che, dal punto di vista tecnico-giuridico, si possa trovare una soluzione che salvaguardi gli interessi della Valle d'Aosta sulla questione dell'E.N.E.L. contemperando le norme della legge dell'E.N.E.L. con le norme dello Statuto regionale.
Ribadisce che la super Commissione consiliare di studio dovrebbe essere composta dalla Commissione Affari Generali e Finanze, dalla Commissione dei Lavori Pubblici, dai due Parlamentari valdostani, dai Presidenti del Consiglio e della Giunta e dagli Assessori.
Fa presente che detta Commissione dovrebbe studiare seriamente il problema avvalendosi del parere di giuristi e di esperti in materia di acque pubbliche.
Il Consigliere GHEIS, concordando sulla proposta del Presidente della Giunta, esprime l'avviso che il Consigliere Germano dovrebbe soprassedere alla richiesta di discussione e approvazione dell'ordine del giorno presentato, in attesa di conoscere i primi risultati del lavoro della nominanda Commissione.
Dichiara che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla predetta Commissione, il Consiglio potrà discutere con maggior cognizione di causa anche il citato ordine del giorno.
Invita, quindi, il Consigliere Germano a volere ritirare, per il momento, il suo ordine del giorno.
Il Consigliere BENZO ritiene che nessuno dei Consiglieri possa dissentire dall'ultima parte dell'intervento del Presidente della Giunta, Caveri, il quale, dopo aver sottolineato le gravi conseguenze che derivano alla Valle d'Aosta dalla sentenza della Corte Costituzionale, ha richiamato l'attenzione del Consiglio sulla necessità di adottare i rimedi più idonei atti a limitare, per quanto possibile, i riflessi negativi che derivano da tale sentenza.
Esprime il timore che l'ordine del giorno proposto dal Consigliere Germano possa, così come è formulato, dare adito in campo nazionale a qualche reazione, che non sarebbe indicata in vista dell'azione che la Regione intende svolgere per temperare, nel limite del possibile, la portata della sentenza di cui sopra.
Ritiene opportuno che i Capi gruppo consiliari si riuniscano e rivedano la formulazione di detto ordine del giorno, sempre che il Consigliere Germano non intenda ritirarlo.
L'Assessore FOSSON dichiara di condividere in parte quanto detto dal Consigliere Benzo e ritiene che la questione tecnico-giuridica, il cui esame sarà demandato alla nominanda Commissione, debba essere scissa dalla questione politica, che forma oggetto dell'ordine del giorno presentato.
Ritiene opportuno che vi sia l'accordo unanime del Consiglio su un ordine del giorno e dichiara di concordare con il Consigliere Benzo sull'opportunità che l'ordine del giorno sia riesaminato dai Capi gruppo consiliari.
Il Consigliere MONTESANO, a nome del Partito Social-Democratico, dichiara di essere perfettamente d'accordo sul problema e sul concetto di fondo dell'ordine del giorno, cioè sulla necessità della difesa unanime, da parte di tutti i Consiglieri, dell'autonomia valdostana.
Dichiara di non essere altrettanto d'accordo sulla forma di detto ordine del giorno e, pur rilevando che l'ordine del giorno potrebbe essere stilato e concordato dopo la prossima riunione del Consiglio regionale, dichiara, in via subordinata, di aderire alla proposta, fatta dal Consigliere Benzo e dall'Assessore Fosson, che l'ordine del giorno sia esaminato dai Capi gruppo consiliari per ottenere un'approvazione unanime da parte del Consiglio.
Il Consigliere GERMANO dichiara di essere favorevole alla proposta di sottoporre l'ordine del giorno, nella giornata di domani, all'esame dei Capi gruppo consiliari; precisa che, in caso di accordo di tutti i Capi gruppo su un diverso ordine del giorno, ritirerà il suo ordine del giorno.
Dichiara che manterrà, invece, l'ordine del giorno se non sarà possibile addivenire alla formulazione di un ordine del giorno approvato da tutti i Gruppi consiliari.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, concorda sulla proposta di soprassedere all'esame della questione politica, ma ritiene che si possa senz'altro discutere sulla questione di ordine politico e, cioè, sulla proposta di demandare lo studio del problema alla nominanda Commissione.
Il Consigliere PEDRINI dichiara che, per quanto lo concerne, non intende recedere dalla proposta e dalla richiesta di convocare il Consiglio al più presto in adunanza straordinaria per la discussione del problema; aggiunge che, nel frattempo, la nominanda Commissione potrebbe riunirsi ed iniziare i suoi lavori.
I Consiglieri BERTHET e BORDON danno entrambi assicurazione che il loro Gruppo consiliare darà il voto favorevole alla approvazione di un ordine del giorno per la salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Chiedono, peraltro, ed insistono, a' sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, affinché il Consiglio sia convocato in adunanza straordinaria, entro il termine di venti giorni, per lo studio del problema.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ritiene che la convocazione del Consiglio entro il termine di 20 giorni non sia opportuna e che la proposta non sia quindi improntata a buon senso; rileva, infatti, che la discussione del problema da parte del Consiglio può risultare utile e proficua soltanto se il Consiglio abbia maggiori elementi, ciò che non si potrà avere per tale data, in quanto la nominanda Commissione non avrà ancora avuto il tempo materiale di affrontare lo studio del problema per varie ragioni che illustra.
Il Consigliere BORDON osserva che non si può contestare alla minoranza il diritto di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio a' sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno; dichiara inoltre di non condividere il parere, espresso dal Presidente della Giunta, che la discussione del problema da parte del Consiglio non possa essere utile e proficua.
L'Assessore FOSSON dichiara di condividere il punto di vista espresso dal Presidente della Giunta, in quanto, a suo avviso, una riunione del Consiglio regionale per la discussione del problema, prima che il problema sia stato approfondito dalla nominanda Commissione, non può dare alcun risultato concreto.
L'Assessore ANDRIONE ribadisce il concetto espresso dal Presidente della Giunta e dichiara che, se la minoranza insisterà per la convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria a' sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, il Gruppo consiliare di maggioranza chiederà che sia discusso e posto ai voti l'ordine del giorno proposto dal Consigliere Germano affinché il problema politico sia affrontato dal Consiglio.
Il Consigliere BORDON osserva che da parte della Giunta e da parte della minoranza è stata sottolineata l'opportunità, per ovvie ragioni, di giungere alla formulazione di un ordine del giorno che riscuota il voto unanime del Consiglio.
Dichiara che la minoranza pone soltanto la condizione che l'ordine del giorno sia discusso dopo che avrà avuto luogo l'adunanza straordinaria del Consiglio richiesta dalla minoranza.
Il Consigliere GERMANO rileva che i Consiglieri Gheis, Benzo e Montesano hanno proposto che l'ordine del giorno sia discusso nell'adunanza di domani, previo esame dell'ordine del giorno stesso da parte dei vari Capi gruppo, al fine di giungere alla formulazione di un ordine del giorno che possa essere approvato all'unanimità dal Consiglio.
Osserva che ora, da parte di Consiglieri del Gruppo democristiano, viene richiesta la convocazione del Consiglio entro il termine di venti giorni per la discussione del problema e dichiara di condividere l'avviso, espresso dal Presidente della Giunta e dall'Assessore Fosson, che la discussione dell'argomento non possa essere proficua se la nominanda Commissione non abbia prima approfondito lo studio del problema in questione.
Osserva che della nominanda Commissione faranno parte anche Consiglieri del gruppo democristiano e fa presente che gli stessi, qualora dovessero constatare un dilazionamento dei lavori della Commissione, potranno sempre richiedere la convocazione del Consiglio entro il termine di venti giorni, a' sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno.
Il Consigliere DUJANY osserva che l'argomento della sentenza della Corte Costituzionale è stato iscritto all'ordine del giorno come comunicazioni del Presidente della Giunta e che i Consiglieri della minoranza avevano chiesto insistentemente che la discussione dell'argomento, alla luce delle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta, venisse rinviata ad una prossima adunanza straordinaria. Lamenta che tale richiesta non sia stata accettata dalla Giunta con l'intento di voler obbligare la minoranza a chiudere la discussione sull'argomento con un ordine del giorno, senza dare la possibilità ai Consiglieri di approfondire la questione sulla base degli elementi ora comunicati dal Presidente della Giunta.
Sottolinea l'opportunità che siano dati ai Consiglieri alcuni giorni di tempo per approfondire il problema, affinché possano discuterne con maggior cognizione di causa nella prossima adunanza consiliare; rileva che il ritardo di pochi giorni non può recare alcun pregiudizio all'Amministrazione regionale.
Il Consigliere Pedrini ribadisce la sua proposta di convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria per lo studio del problema, aggiungendo che a tale riunione potrebbero anche essere invitati alcuni tecnici e giuristi, i quali potrebbero illuminare il Consiglio sul problema oggetto di discussione.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara quanto segue:
"Non è conforme ai principi che regolano il funzionamento del Consiglio regionale l'invitare tecnici ed esperti ad illustrare il loro punto di vista su determinati problemi in sede di adunanze consiliari.
I tecnici ed esperti possono e debbono essere sentiti in sede di Commissione, come si fa dappertutto, ma mai in sede di adunanza consiliare.
Circa la proposta, fatta dalla minoranza, di convocare il Consiglio in adunanza straordinaria entro il termine di venti giorni, riconosco che la minoranza può benissimo chiedere la riunione straordinaria del Consiglio, però, mi spiace dirlo, ancora una volta si rivela uno stile ed un metodo.
Io sono veramente deluso di constatare questo nuovo fatto, perché eravamo arrivati già ad un accordo sulla questione della formazione della Commissione, in quanto si era constatato che, invece di continuare a pestare l'acqua nel mortaio, come stiamo facendo adesso, era molto più proficuo fare la riunione di quella tale Commissione e, dopo, riportare la questione in Consiglio.
Invece ecco che, quando già si profilava l'accordo, vi è stata l'impennata della minoranza con la presentazione di una richiesta scritta di convocazione del Consiglio entro 20 giorni.
Questo è sempre lo stesso stile che conosciamo da tempo, vorremmo vedervi cambiati, ma il male è che voi, dal punto di vista politico, non cambiate mai.
Eccone la prova.
Quando ancora non conoscevamo l'esito della sentenza della Corte Costituzionale, avevamo stabilito di celebrare la festa dell'Autonomia in una seduta solenne del Consiglio ed avevamo combinato una riunione dei Capi Gruppo consiliari per cercare di trovare il punto d'incontro su un ordine del giorno, nel quale si sarebbe chiesta la realizzazione dello Statuto.
Tutti i rappresentanti dei Gruppi consiliari si erano trovati d'accordo, compreso il Consigliere Berthet che rappresentava la D.C., ma dopo vi è stato un cambiamento di scena: la D.C. non è stata più di tale avviso.
Pazientemente siamo ritornati alla carica ed ha avuto luogo una seconda riunione, nella quale abbiamo fatto la stessa proposta.
Dimenticavo di dirvi che nella prima riunione ci eravamo accordati non soltanto sull'ordine del giorno comune, ma anche sulle Commissioni consiliari.
Nella seconda riunione, anziché il Consigliere Berthet, interviene un altro rappresentante per conto della D.C. e noi, pazientemente, chiediamo una terza riunione, alla quale partecipa di nuovo il Consigliere Berthet e, alla fine, ci sentiamo dare una risposta negativa.
Questo è sempre lo stesso stile che continua.
Io mi ricordo che quando, nel 1953,è avvenuta la rottura fra l'Union Valdôtaine e la D.C., si è verificata la stessa cosa.
Noi discutevamo allora di quello che bisognava fare nell'interesse della Valle d'Aosta ed io dicevo che con la D.C. non c'era niente da fare. I Colleghi dell'Union Valdôtaine erano, invece, dell'avviso che vi fosse la possibilità di un dialogo.
Ebbene, che cosa si è verificato nel 1953? - È avvenuto che Voi ci avete tenuto sulla corda per delle settimane e dei mesi, fino ad una settimana dalle elezioni politiche in cui ci avete detto che non potevate più andare d'accordo con noi e che facessimo quello che volevamo.
Lo stile continua, Voi sarete sempre inconfondibilmente gli stessi.
Oggi, con la proposta di una riunione straordinaria del Consiglio, proposta che maschera la vostra impreparazione alla seduta di oggi, e il rifiuto di riunire prima l'apposita Commissione per lo studio del problema, Voi tentate di silurare all'ultimo momento la proposta della Giunta.
Quindi, la questione si ripresenta di nuovo in termini politici.
Noi, in definitiva, saremmo stati anche disposti a soprassedere alla presentazione di quel tale ordine del giorno: non siamo né ciechi, né muti, conosciamo la realtà delle cose e possiamo anche capire che Voi, che appartenete alla D.C., abbiate delle difficoltà per firmare un determinato ordine del giorno; ma ritengo che potreste eventualmente però firmare un ordine del giorno stilato sotto altra forma.
Io affermo che vi è ancora la possibilità di un accordo; ma se non ci fosse questa possibilità, cioè se intendeste insistere nel vostro rifiuto di demandare lo studio della questione alla Commissione, in tal caso io chiederei che sia posta ai voti la proposta di sospendere la discussione e di sottoporre tutta la questione dell'ENEL e della sentenza della Corte Costituzionale allo studio della nominanda Commissione, che dovrebbe essere composta come ho già più volte precisato.
L'art. 49 del Regolamento interno del Consiglio ci dà tale possibilità, perché dice che la discussione può essere interrotta, fra l'altro, "per domandare il rinvio della proposta all'esame di .una Commissione e della Giunta regionale".
Qualora la nostra soluzione venisse accettata, la maggioranza prenderebbe l'impegno di sottoporre la questione all'esame del Consiglio, dopo esaurito l'esame della questione stessa da parte della Commissione e rinuncerebbe, per il momento, alla presentazione dell'ordine del giorno.
Io penso che i vari Gruppi consiliari debbano meditare su quanto Vi ho detto, tenendo presente che, in caso negativo, saremmo costretti a chiedere che sia posta ai voti la proposta che ho fatto; ma, in tal caso, verrebbe posto ai voti anche l'ordine del giorno".
Il Consigliere MONTESANO esprime l'avviso che, allorquando si tratta di ricercare un accordo fra due tesi in contrasto, i diversi schieramenti debbano sforzarsi di trovare un punto d'incontro, altrimenti, l'accordo non potrebbe concretizzarsi.
Rileva di aver detto precedentemente di essere personalmente favorevole alla formazione della Commissione e di concordare, altresì, sul concetto di fondo dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Germano, ma di riservarsi però di formulare osservazioni sulla forma dell'ordine del giorno.
Dichiara di essere uno dei firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio regionale in adunanza straordinaria, ma ritiene che il problema della nomina della Commissione consiliare e dell'inizio dei lavori da parte della Commissione stessa, così come è stato proposto dal Presidente della Giunta, e il problema della riunione in adunanza straordinaria del Consiglio possano trovare un punto di coincidenza.
Ritiene che, - anche se l'articolo 20 del Regolamento stabilisce che, su richiesta fatta da un terzo dei Consiglieri, il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta -, si possa aderire alla proposta di convocare il Consiglio entro 30-35 giorni per dare modo alle due Commissioni riunite di fare un primo esame della questione giuridica e tecnica della sentenza della Corte Costituzionale.
Conclude, proponendo che il Consiglio si pronunci sulle proposte di nomina della Commissione ad hoc e di convocazione del Consiglio in adunanza straordinaria.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, premette che se la maggioranza si irrigidisse sulla richiesta di applicazione dell'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio, in base al quale la discussione può essere interrotta fra l'altro, "per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale", in tal caso la richiesta sarebbe approvata e verrebbe, ipso facto, proceduralmente a cadere la richiesta di convocazione del Consiglio regionale in adunanza straordinaria, a' sensi dell'art. 20 del Regolamento interno.
Dichiara, però, di voler aderire a quanto detto dal Consigliere Montesano per varie ragioni che illustra e conclude ribadendo la proposta di demandare alla apposita nominanda Commissione lo studio della questione, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale e dando assicurazione, per conto della maggioranza, per quanto riguarda l'impegno di riunire il Consiglio entro un determinato periodo di tempo, che potrebbe essere di 35-40 giorni, in modo che la nominanda Commissione abbia il tempo, se non di ultimare i suoi lavori, quanto meno di fornire al Consiglio alcuni elementi che potrebbero essere utili per la discussione sull'argomento.
Aggiunge che, se tale proposta viene accettata dalla minoranza, rimarrà sospesa anche la questione dell'ordine del giorno di carattere politico.
Sulla proposta del Presidente della Giunta segue una breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, CAVERI, il Presidente del Consiglio, MARCOZ, e i Consiglieri BORDON e DUJANY, i quali dichiarano di aderire alla proposta fatta dal Presidente della Giunta a condizione che l'adunanza straordinaria del Consiglio, richiesta dalla minoranza, abbia luogo entro 35/40 giorni e con l'intesa che, in tale adunanza, sia anche posto ai voti l'ordine del giorno di carattere politico, previ accordi fra i Gruppi consiliari sulla formulazione dell'ordine del giorno stesso.
Il Consiglio prende atto.
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Il Presidente, MARCOZ, informa il Consiglio che domani, alle ore dieci, si svolgeranno in Aosta i funerali del compianto Maggiore Cavagnet Giuseppe, già Comandante Partigiano nel periodo della Liberazione e, ultimamente, Vice Commissario della Regione presso il Casinò de la Vallée, in St. Vincent.
Ritiene opportuno, per dare la possibilità agli Amministratori regionali di intervenire ai funerali, che l'adunanza del Consiglio, già fissata per le ore nove del mattino, sia rinviata alle ore 15,30 pomeridiane di domani.
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Si dà atto che, su concorde parere del Consiglio, l'adunanza viene sospesa alle ore venti e minuti cinque e rinviata alle ore 15,30 di domani, 8 aprile 1964.
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Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
(Avv. Oreste Marcoz)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Siggia Avv. Giovanna in Bianco)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Brero Dr. Attilio)
