Objet du Conseil n. 59 du 8 avril 1964 - Verbale

OGGETTO N. 59/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20-3-1956 N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Presidente, MARCOZ, fa presente che gli oggetti iscritti al n. 26 e al n. 35 dell'ordine del giorno concernono argomenti identici che propone, quindi, di trattare insieme.

Il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta del Presidente, Marcoz.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara quindi aperta la discussione sui seguenti due disegni di legge regionale:

1) - disegno di legge regionale (oggetto n. 26) di iniziativa del Consigliere Signor Montesano Giuseppe, concernente: "Norme modificatrici della rendita a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti previsti dalla legge regionale 12-11-1959 n. 5", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1964:

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Aosta 27 gennaio 1964.

Ill.mo Signor

Presidente del Consiglio Regionale

AOSTA

La prego volere inscrivere nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge (Norme modificatrici della rendita a favore dei malati di silicosi ed asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti previsti dalla Legge regionale 12 novembre 1959 n. 5) che mi pregio presentare avvalendomi dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Con osservanza.

F.to: G. Montesano

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OGGETTO: Disegno di legge d'iniziativa del Consigliere regionale Montesano Giuseppe concernente: Norme modificatrici della rendita a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti, previsti dalla Legge regionale 12 novembre 1959 n. 5.

Memoriale

Il Consiglio Regionale, preoccupato dal fatto che nella Valle d'Aosta molti malati di silicosi ed asbestosi erano rimasti esclusi dalle provvidenze contemplate dalle leggi dello Stato per avere abbandonato il lavoro polveroso da oltre quindici anni, avvalendosi delle norme statutarie per l'attuazione e l'integrazione delle leggi dello Stato in materia di sanità ed assistenza, approvò la legge regionale a loro favore, che venne promulgata dal Presidente della Giunta il 12 novembre 1959 col n. 5.

Tale legge ebbe lo scopo di sanare una palese e grave ingiustizia sociale costituita dal fatto assurdo che la legge dello Stato (12-4-1943 n. 455 modificata dal D.P. 20-3-1956 n. 648) contemplava - e contempla tuttora - il diritto all'indennizzo da parte dei malati di silicosi ed asbestosi riscontrati tali soltanto nel quindicennio susseguente all'abbandono del lavoro polveroso.

L'assurdità di questo disposto era ed è evidente e, senza considerare che fattori di indole esclusivamente biologica venivano a soggiacere ad esigenze di carattere amministrativo ed attuariale, era stato osservato, più che altrove, nella nostra Regione (che in questo campo conserva un triste primato) che molti malati rimanevano, per le ragioni sopradette, senza forma alcuna di assistenza economica.

La legge regionale citata sanò questa situazione ed oggi possiamo dire che oltre un centinaio di malati hanno ricevuto e ricevono la rendita prevista.

Tale rendita - per ragioni comprensibili - fu uguagliata a quella che l'INAIL pagava ai propri assistiti,. così come l'altra rendita e l'assegno una tantum ai superstiti furono erogati in misura conforme.

Il concetto che informò tale criterio era basato, oltre che su ragioni equitative, anche sul fatto che nella sperata ipotesi di una modifica della legge statale (con l'abolizione del periodo carenziale del quindicennio) i nostri assistiti, che automaticamente sarebbero passati all'INAIL (anche perché è lo stesso INAIL che ha accertato e ne ha valutato l'invalidità per conto della Regione) si sarebbero trovati nella nuova sede assistenziale senza apprezzabili squilibri economici.

Lo stesso concetto informa l'allegato disegno di legge, il quale è stato suggerito dal fatto che lo Stato con provvedimento legislativo del 19 gennaio 1963 n. 15 ha riveduto l'importo delle prestazioni ed ha portato ad esso degli apprezzabili miglioramenti, miglioramenti che si intendono attuare con questo provvedimento anche in confronto degli assistiti da parte dell'Amministrazione Regionale.

Legge regionale

Norme modificatrici della rendita a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti, previsti dalla Legge regionale 12 novembre 1959 n. 5.

Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'importo della rendita dovuta ai malati riconosciuti affetti da silicosi ed asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di revisioni successive, previsto dall'articolo 3 della Legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, è aumentato in conformità a quanto disposto dalla Legge dello Stato 19 gennaio 1963 n. 15.

Art. 2

L'importo della rendita e dell'assegno una volta tanto a favore dei superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi ed asbestosi, previsto dall'articolo 4 della stessa legge regionale, è aumentato in conformità a quanto disposto dalla stessa citata Legge dello Stato.

Art. 3

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione. Le spese per il corrente esercizio finanziario, previste in L. 10.000.000 saranno imputate al capitolo 116 della parte spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, con aumento per L. 10.000.000 dello stanziamento del capitolo stesso previo storno d'uguale somma dal capitolo 48 della parte spesa del bilancio.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà incerta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta ?.

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2) - disegno di legge regionale (oggetto n. 35) recante modifiche alla legge regionale 12-11-1959 n. 5, concernente norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20-3-1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, disegno di legge che è pure stato trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1964:

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Con legge 19 gennaio 1963 n. 15, le rendite per inabilità permanente sono state rivalutate con decorrenza 1° luglio 1962.

I limiti salariali sono stati, con la citata legge, rivalutati nelle seguenti misure: massimale L. 685.000; minimale Lire 370.000.

La retribuzione annua da prendere a base della liquidazione nei limiti predetti viene calcolata, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 20-3-1956 n. 648, su quanto è stato corrisposto al lavoratore sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi nel periodo nel quale è stato addetto a lavorazioni silicotigene. Qualora, però, la malattia si verifichi (e ciò accade per la totalità o quasi totalità dei casi assistiti e gestiti dalla Regione) dopo l'abbandono delle lavorazioni silicotigene, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in denaro che in natura, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

L'art. 8 bis sopracitato prevede, inoltre, che se la manifestazione della malattia si verifica dopo l'abbandono della lavorazione silicotigena ed il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del R. Decreto 17 agosto 1935, numero 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, però, tale retribuzione risulta inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.

La legge 19 gennaio 1963 n. 15 prevede, inoltre, la rivalutazione delle retribuzioni relative a manifestazioni professionali manifestatesi precedentemente al 1° luglio 1962.

Per tale rivalutazione sono stati predisposti appositi coefficienti riportati in tabelle allegate alla citata legge.

La liquidazione delle rendite gestite dalla Regione viene effettuata attualmente sulla base del massimale di L. 450.000.

La riliquidazione delle rendite gestite dalla Regione con l'utilizzazione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 15 è, nella maggioranza dei casi, impossibile.

Infatti, molti beneficiari delle rendite corrisposte dalla Regione hanno lavorato all'estero o presso Ditte Italiane che attualmente non esistono più, per cui l'accertamento delle retribuzioni da rivalutare è assai difficile e, in qualche caso, impossibile.

Per questo, nel passato, la Regione ha sempre calcolato la rendita sulla base del massimale di L. 450.000.

Con il nuovo disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale, si propone di riliquidare le rendite sulla base del nuovo massimale di Lire 685.000 previsto dalla legge 19 gennaio 1963 n. 15.

I silicotici assistiti dalla Regione alla data del 29 febbraio 1964 sono in numero di 103; sono in corso di istruttoria e accertamento n. 96 domande di assistenza.

La maggiore spesa che deriverà a carico della Regione, per le pratiche definite, in sede di applicazione della ora proposta nuova legge regionale, è prevista in circa Lire 6.000.000 annue.

L'importo delle rendite attuali e delle nuove rendite, in relazione alle varie percentuali di inabilità (dal 21% al 100%) risultano dall'allegato A).

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

approvi

l'unito disegno di legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato)

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Allegato A

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

IMPORTO DELLE RENDITE PER SILICOSI SULLA BASE DELLE TARIFFE ATTUALI E SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE PROPOSTE CON L'ALLEGATO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE.

sulla base di

L.

450.000

annue

e di L.

685.000

annue

21%

L.

49.050

"

L.

74.665

"

22%

L.

51.750

"

L.

78.775

"

23%

L.

54.450

"

L.

82.885

"

24%

L.

56.700

"

L.

86.310

"

25%

L.

59.400

"

L.

90.420

"

26%

L.

62.100

"

L.

94.530

"

27%

L.

64.800

"

L.

98.640

"

28%

L.

67.500

"

L.

102.750

"

29%

L.

69.750

"

L.

106.175

"

30%

L.

72.450

"

L.

110.285

"

31%

L.

75.150

"

L.

114.395

"

32%

L.

77.850

"

L.

118.505

"

33%

L.

81.000

"

L.

123.300

"

34%

L.

83.700

«

L.

127.410

"

35%

L.

86.400

"

L.

131.520

"

36%

L.

89.100

"

L.

135.630

"

37%

L.

91.800

"

L.

139.740

"

38%

L.

94.950

"

L.

144.535

"

39%

L.

97.650

"

L.

148.645

"

40%

L.

100.350

"

L.

152.755

"

41%

L.

103.500

"

L.

157.550

"

42%

L.

106.200

"

L.

161.660

"

43%

L.

109.350

"

L.

166.455

"

44%

L.

112.050

"

L.

170.565

"

45%

L.

115.200

"

L.

175.360

"

46%

L.

117.900

"

L.

179.470

"

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

55%

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

121.050

124.200

127.350

130.050

133.200

136.350

139.500

142.650

145.800

"

"

"

"

"

"

"

"

"

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

184.265

189.060

193.855

197.965

202.760

207.555

212.350

217.145

221.940

"

"

"

"

"

"

"

"

"

56%

L.

148.950

"

L.

226.735

"

57%

L.

152.100

"

L.

231.530

"

58%

L.

155.700

"

L.

237.010

"

59%

L.

158.850

"

L.

241.805

"

60%

L.

162.000

"

L.

246.600

"

61%

L.

167.400

"

L.

258.820

"

62%

L.

172.800

"

L.

263.040

"

63%

L.

178.650

"

L.

271.945

"

64%

L.

184.500

"

L.

280.850

"

65%

L.

189.900

"

L.

289.070

"

66%

L.

196.200

"

L.

298.660

"

67%

L.

202.050

"

L.

307.565

"

68%

L.

207.900

"

L.

316.470

"

69%

L.

214.200

"

L.

326.060

"

70%

L.

220.500

"

L.

335.650

"

71%

L.

226.800

"

L.

345.240

"

72%

L.

233.100

"

L.

354.800

"

73%

L.

239.850

"

L.

365.105

"

74%

L.

246.600

"

L.

375.380

"

75%

L.

252.900

"

L.

384.970

"

76%

L.

260.100

"

L.

395.930

"

77%

L.

266.850

"

L.

406.205

"

78%

L.

273.600

"

L.

416.480

"

79%

L.

280.800

"

L.

427.440

"

80%

L.

360.000

"

L.

548.000

"

81%

L.

364.500

"

L.

554.850

"

82%

L.

369.000

"

L.

561.700

"

83%

L.

373.500

"

L.

568.550

"

84%

L.

378.000

"

L.

575.400

"

85%

L.

382.500

"

L.

582.250

86%

L.

387.000

"

L.

589.100

87%

L.

391.500

"

L.

595.950

88%

L.

396.000

"

L.

602.800

89%

L.

400.500

"

L.

609.650

90%

L.

405.000

"

L.

616.500

91%

L.

409.500

"

L.

623.350

92%

L.

414.000

"

L.

630.200

93%

L.

418.500

"

L.

637.050

94%

L.

421000

"

L.

643.900

95%

L.

427.500

"

L.

650.750

96%

L.

432.000

"

L.

657.600

97%

L.

436.500

"

L.

664.450

98%

L.

441.000

"

L.

671.300

99%

L.

445.500

"

L.

678.150

100%

L.

450.000

"

L.

685.000

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Il Consigliere MONTESANO illustra il disegno di legge regionale da lui presentato riferendo quanto segue:

"Il disegno di legge regionale che ho presentato reca norme modificatrici di integrazione e di attuazione non tanto della legge dello Stato del 12 aprile 1943 n. 455 - modificata dal D.P. 20-3-1946 n. 648 -, quanto della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle di Aosta, del D.P.L. 20-3-1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Questa legge regionale, che è stata approvata dal Consiglio nell'adunanza del 7 ottobre 1959 (oggetto n. 107), si proponeva lo stesso scopo che si propone il nuovo disegno di legge, cioè quello di adattare le norme generali alle condizioni particolari dei lavoratori della Valle d'Aosta per assicurare loro indennità e garanzie anche assistenziali non contemplate dalla legge dello Stato.

Io chiedo venia al Consiglio Regionale se riepilogo brevemente i precedenti di questo argomento, ma ritengo opportuno di farlo non tanto per i Consiglieri che già facevano parte dell'ultima legislatura, quanto per i Consiglieri che siedono per la prima volta sui banchi del Consiglio.

La legge dello Stato, che prevede l'indennizzo ai malati di silicosi e asbestosi, stabilisce un limite di tempo per il riconoscimento della malattia e questo limite di tempo, che prima era di 10 anni, oggi è di 15 anni.

Infatti, la prima legge dello Stato, cioè la legge del 12 aprile 1943 n. 455, sanciva il diritto all'indennizzo per queste due gravi malattie professionali soltanto se la manifestazione della malattia, cioè la denuncia, dal punto di vista legale, fosse avvenuta nel decimo anno dall'abbandono della lavorazione polverosa.

Tale limite è stato aumentato a quindici anni con la nuova legge dello Stato.

Appare a tutti palese quanto sia assurdo detto disposto di legge che fa dipendere fenomeni squisitamente biologici da esigenze di carattere amministrativo e attuariale per la concessione o meno dell'indennizzo agli ammalati di silicosi e asbestosi.

Trattasi di una vera barriera al riconoscimento di queste due gravi malattie ed allora io e l'allora Assessore alla Sanità, Chantel, ravvisammo la necessità, più che la opportunità, di attuare in Valle d'Aosta una legge regionale per integrare le disposizioni di una legge statale, dando così la possibilità ai non pochi silicotici valdostani, che non potevano usufruire dell'indennizzo dello Stato, di avere un indennizzo dalla Regione.

Fu così che venne elaborata, approvata dal Consiglio e successivamente promulgata dal Presidente della Giunta Regionale, la legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20-3-1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, legge che abolisce il termine di decadenza dei 15 anni stabiliti dalla legge statale e riconosce il diritto alla rendita ai lavoratori ammalati di silicosi e asbestosi vita natural durante.

In allora l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale e il Consiglio Regionale si erano preoccupati di far aderire la legge regionale alla legge dello Stato e questo per parecchie ragioni.

Anzitutto perché non si poteva creare una sperequazione fra lavoratori pensionati dalla Regione e lavoratori pensionati dello Stato per quanto riguarda l'indennità e, in secondo luogo, soprattutto, perché ravvisando la possibilità di una futura abolizione del termine di decadenza dei 15 anni, ciò che sta avverandosi proprio in questi giorni, gli ammalati della Valle d'Aosta potessero passare a carico dell'INAIL e continuare a percepire dall'INAIL lo stesso indennizzo che percepivano dalla Regione.

Noi ci siamo preoccupati di questo fatto anche ed essenzialmente perché volevamo che l'iter della citata legge regionale del 1959 non incontrasse intoppi di carattere amministrativo cosicché la legge stessa potesse essere emanata.

Faccio notare che lo stesso Assessore Chantel, nella illustrazione della legge stessa, ebbe a dire queste precise parole: "Si dovrà seguire scrupolosamente la procedura stabilita dal D.P.R. 20-3-1956, n. 648 nella erogazione dei sussidi integrativi regionali, affinché, allorquando, in campo nazionale, saranno emanate norme legislative integrative della legge 12-4-1943, n. 455, la Regione possa essere sostituita dallo Stato nell'erogazione dei sussidi integrativi dell'assistenza statale".

La legge fu elaborata, approvata e promulgata e consta di pochi articoli, nei quali è sancita l'abolizione del termine di decadenza e viene ribadito il concetto che le rendite dei pensionati della Regione devono essere uguali a quelle dei pensionati dello Stato.

Ora, invece, nella relazione che illustra il disegno di legge elaborato e presentato dall'Assessorato alla Sanità, si legge che l'Assessorato, per ragioni di ordine pratico, anziché attenersi a quanto disposto dalla legge regionale 12-11-1959 n. 5 - che, come già detto, sancisce il principio che le rendite devono essere erogate nella stessa misura delle rendite erogate dallo Stato -, propone di riliquidare le rendite sulla base del nuovo massimale di Lire 658.000, previste dalla legge 19-11-963 n. 15.

È quanto mai assurdo che sia l'Assessore alla Sanità, a cui compete l'obbligo di far osservare la citata legge regionale, a proporre di contravvenire alle disposizioni della legge stessa, ciò che appare evidente, poiché con il disegno di legge elaborato dall'Assessorato alla Sanità, e sottoposto oggi all'esame e approvazione del Consiglio, si sancisce un illecito, che è quello di voler portare i massimali dello Stato come base unica e non differenziata nel calcolo delle rendite.

Voi, Consiglieri, avrete certamente letto l'elaborato presentato dal sottoscritto e quello presentato dall'Assessorato alla Sanità ed avrete notato che esiste sostanzialmente lo stesso concetto, lo stesso fine, che è quello di adeguare le pensioni dei silicotici e degli asbestosici alla nuova misura delle rendite stabilite dallo Stato con provvedimento legislativo 19-1-1963 n. 15.

Il principio è dunque lo stesso ed uguale è il fine.

Però io ho presentato il disegno di legge con il principio di far aderire la nuova legge regionale, oltre che a quanto stabilito dalla legge dello Stato, soprattutto a quanto sancito dalla legge regionale 12 novembre 1959, la quale non stabilisce delle misure proprie regionali per il calcolo delle indennità, ma stabilisce che dette indennità devono essere calcolate come previsto dalla legge dello Stato.

Se in passato l'Assessore Chantel, per comodità dell'ufficio ed in via ufficiosa, volle calcolare tutte le pensioni su un massimale di L. 470.000, cosa di cui i Consiglieri della passata legislatura non sono mai venuti a conoscenza, non può oggi il Consiglio, - in sede idonea di approvazione di norme modificatrici delle rendite a favore di malati di silicosi e di asbestosi e dello assegno a favore dei loro superstiti -, approvare un disegno di legge in cui viene stabilito il calcolo delle rendite sulla unica base del massimale di Lire 685.000.

Questo è in contrasto con la legge regionale del 12 novembre 1959 n. 5 e, quindi, o modifichiamo la citata legge regionale, oppure dobbiamo attenerci a quanto stabilito dalla legge stessa.

Si vorrebbe, in sostanza, per superare le difficoltà che si incontrano per il calcolo di queste rendite, calcolare le rendite stesse in modo uguale per tutti; ma ciò non è ammissibile perché noi dobbiamo analizzare non soltanto le componenti economiche degli assistiti ma anche le componenti familiari.

Tutti possono darmi atto che le famiglie nella loro composizione non sono uguali, che il pensionato può avere moglie ed uno o più figli e, quindi, è ovvio che le condizioni sono diverse e che occorre, pertanto, una articolazione che aderisca alla situazione familiare del lavoratore.

Ma vi è di più e cioè che noi, calcolando le rendite sulla base dell'unico massimale, verremmo ad attuare la uguaglianza di trattamento dei diversi lavoratori, mentre invece essi devono essere considerati e trattati alla luce dei rispettivi componenti economici e familiari.

Io mi riservo di prendere la parola in seguito, dopo l'intervento dei vari Consiglieri, ma sin d'ora intendo ribadire che i Signori Consiglieri devono prendere in esame la legge regionale del 12 novembre 1959 n. 5 e tener presente che a tale legge regionale deve adeguarsi qualsiasi proposta di modifica per quanto riguarda le misure delle pensioni agli ammalati di silicosi e di asbestosi ".

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, fa presente di non aver nulla da obiettare in merito al disegno di legge di iniziativa del Consigliere Montesano tuttavia ritiene che una legge impostata come da schema proposto dal Consigliere Montesano incontrerebbe notevoli difficoltà nella sua attuazione pratica perché molti beneficiari delle rendite corrisposte dalla Regione hanno lavorato all'estero o presso Ditte italiane che attualmente non esistono più, per cui l'accertamento delle retribuzioni da rivalutare sarebbe assai difficile e, in qualche caso, impossibile.

Precisa che le obiezioni sollevate oggi dal Consigliere Montesano sono state già oggetto di discussione da parte della Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale nella passata legislatura, allorquando la Commissione esaminò il disegno di legge regionale recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del D.P.R. 20-3-1956 n. 648 sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, disegno di legge che, successivamente approvato dal Consiglio regionale, divenne legge operante nel territorio della Valle d'Aosta (legge regionale 12-11-1959 n. 5).

Propone, per tali ragioni, che il Consiglio approvi il disegno di legge elaborato dall'Assessorato alla Sanità e proposto dalla Giunta.

Il Consigliere MONTESANO osserva che un conto è parlare di comodità di computo delle pensioni e altro conto è fare una legge.

Rileva poi che il disegno di legge di sua iniziativa è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale sin dal 27 gennaio 1964, quando l'Assessore Balestri non pensava ancora al problema oggetto del disegno di legge.

Aggiunge che da oltre 30 anni sta occupandosi del problema dei silicotici, per cui conosce a fondo il problema.

Ritiene che il Consiglio, per avere una cognizione esatta del problema in discussione, prenda visione della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, più volte citata e dà lettura dei seguenti primi tre articoli di tale legge:

Art. 1

La rendita prevista dalla legge 12-4-1943 n. 455, modificata dal D.P. 20-3-1956 n. 648, è estesa nel territorio della Valle di Aosta a tutti i lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi ed ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che nati in Valle e residenti altrove vi stabiliscano successivamente la loro residenza, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro.

Art. 2

La revisione della misura della rendita dei lavoratori ammalati di cui al precedente articolo, anche se

titolari di rendita definitiva dell'Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, può essere richiesta senza limiti di tempo, durante tutta la vita de lavoratore ammalato, fermo restando il disposto dell'articolo 5 del D.P. 20-3-1956, n. 648.

Art. 3

L'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede a sue spese al pagamento della rendita dovute ai lavoratori di cui all'art. 1 ed alla maggior renditi dovuta agli stessi per le revisioni di cui all'art. 2 che non possa essere corrisposta dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro in base alle leggi dello Stato.

Il Consigliere Montesano ribadisce che il Consiglio non può approvare una nuova legge regionale che stabilisca dei massimali suoi propri eguagliando tutte le rendite, perché ci sarebbe in contrasto con la legge regionale 12-11-1959 n. 5 e, quindi, la legge potrebbe venir respinta dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Prega i Consiglieri di voler prendere in attento esame il problema, sia per la equità che comporta una rendita calcolata in base ai massimali previsti dalla legge dello Stato, sia per non incorrere nel pericolo grave della possibilità che la legge venga restituita non vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Il Consigliere GHEIS, dopo aver premesso di concordare pienamente sullo spirito informatore del disegno di legge di iniziativa del Consigliere Montesano e del disegno di legge proposto dalla Giunta, afferma che non va perso di vista l'interesse di quei lavoratori che sono gravemente menomati nella loro salute perché affetti da silicosi e da asbestosi,

Sottolinea, quindi, l'opportunità di sveltire per quanto possibile la discussione e, a tal fine, propone che la materia oggetto di discussione sia rinviata all'esame della nominanda Commissione consiliare permanente della Sanità e Assistenza Sociale.

Rileva che tale Commissione dovrebbe, a suo avviso, rivedere l'intera questione sulla base dei due disegni di legge presentati e vedere anche se non sia il caso di apportare alcune modifiche alla legge 12-11-1959 n. 5, qualora tale legge fosse realmente di ostacolo alla approvazione di una nuova legge regionale recante norme modificatrici della rendita a favore dei malati di silicosi e asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara di condividere il concetto informatore del disegno di legge proposto dalla Giunta, rilevando che tale disegno di legge segue i criteri stabiliti dalla legge dello Stato 19-1-1963 n. 15, salvo per quanto riguarda il criterio differenziale dei massimali e questo per ragioni di ordine pratico, in quanto, come è stato già detto dall'Assessore Balestri, riesce molto difficile in alcuni casi, per non dire impossibile, l'accertamento delle retribuzioni da rivalutare.

Il Consigliere MONTESANO fa presente che anche la legge dello Stato prevede la impossibilità di reperire, in determinati casi, i dati salariali da rivalutare e comunica che in tali casi vengono presi come base, per la rivalutazione, i dati salariali della categoria a cui il lavoratore apparteneva.

Ritiene che non esistano, quindi, le difficoltà a cui ha accennato l'Assessore Balestri, perché tali difficoltà possono benissimo essere risolte nel modo sopra esposto.

Ammette che il problema è molto delicato e complesso, per le indagini che comporta l'accertamento delle retribuzioni da rivalutare e dichiara di essere, pertanto, d'accordo sulla proposta, fatta dal Consigliere Gheis, che il Consiglio demandi alla nominanda Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale lo studio del problema in discussione.

Ritiene però che detta Commissione, data la delicatezza e la complessità dell'argomento, debba essere integrata da esperti in materia e da legali che rappresentino sia la maggioranza che la minoranza consiliare.

L'Assessore BALESTRI dichiara che il disegno di legge proposto dalla Giunta è stato studiato ed elaborato da tecnici che avevano specifica competenza in materia ed insiste, quindi, affinché detto disegno di legge sia posto ai voti, dichiarandosi spiacente di non poter aderire alla proposta fatta dal Consigliere Gheis soprattutto perché ciò significherebbe ritardare ulteriormente il provvedimento di rivalutazione delle rendite, provvedimento che risponde alle aspettative dei lavoratori affetti da silicosi e asbestosi.

Il Consigliere GHEIS dichiara che la preoccupazione espressa dall'Assessore Balestri è condivisa anche da tutti i Consiglieri, ma ritiene che possa essere più pregiudizievole e pericoloso l'approvare nell'adunanza odierna il disegno di legge proposto dalla Giunta che non il soprassedere momentaneamente ad ogni decisione in merito, in attesa che la nominanda Commissione della Sanità possa esaminare la questione; infatti, nel deprecato caso in cui il provvedimento legislativo venisse respinto dal Presidente della Commissione di Coordinamento, per le ragioni esposte dal Consigliere Montesano, si perderebbe più tempo di quanto richiederebbe l'esame della questione da parte della Commissione consiliare.

Aggiunge che, qualora la sua proposta venisse accolta, l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale potrebbe invitare la Commissione ad approfondire il problema e ad accelerare i lavori, di modo che la questione potrebbe essere trattata e decisa dal Consiglio entro il corrente mese.

Il Vice Presidente, STRAZZA, riferendosi a quanto detto dal Consigliere Montesano, rileva che nessuno può contestare il fatto che la legge dello Stato è carente nella materia in discussione, tanto è vero che il Consiglio sta discutendo una proposta di legge per l'aggiornamento della rendita a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e della rendita a favore dei loro superstiti.

Precisa che l'accertamento delle retribuzioni da rivalutare è, in alcuni casi, tutt'altro che facile.

Chiede che il disegno di legge proposto dalla Giunta sia approvato dal Consiglio, così come è stato predisposto, per corrispondere alle giuste aspettative dei lavoratori silicotici della Valle d'Aosta che verranno a beneficiare di tale provvedimento.

Il Consigliere DUJANY lamenta che la maggioranza voglia ancora una volta, con la forza del numero, fare approvare dal Consiglio nella seduta odierna un provvedimento legislativo della bontà del quale soltanto pochi Consiglieri sono persuasi.

Concorda che si debba fare in fretta perché i lavoratori affetti da silicosi e asbestosi attendono giustamente che siano aggiornate le rendite loro spettanti.

Rileva, però, che l'attuale Consiglio è stato insediato sin dal novembre dell'anno scorso e fa presente che le Commissioni consiliari permanenti avrebbero potuto essere nominate in una delle prime sedute successive, senza attendere la sessione primaverile per la nomina delle Commissioni stesse.

Dichiara che, se vi è un ritardo, questo ritardo non può che essere imputato alla maggioranza consiliare e non già alla minoranza.

Il Consigliere GERMANO rileva che se il problema della nomina delle Commissioni consiliari permanenti non è stato sottoposto sino ad oggi al Consiglio ciò è dovuto al fatto che la questione della composizione delle varie Commissioni è stata discussa dai Capi dei vari Gruppi consiliari in successive riunioni nelle quali si era giunti ad un accordo sulla composizione delle Commissioni stesse, accordo che, però, è successivamente venuto meno.

Il Presidente, MARCOZ, riferendosi al rilievo fatto dal Consigliere Dujany, secondo cui si vorrebbe ancora una volta, con la forza del numero, fare approvare dal Consiglio un provvedimento legislativo, fa presente che l'argomentazione del Consigliere Dujany non regge per varie ragioni che illustra, precisando, fra l'altro, che non si può ovviamente pretendere che la maggioranza segua l'orientamento della minoranza.

Dichiara che la questione sta in questi termini e, cioè, che, in forza della legge regionale del 12-11-1959 n. 5, circa 200 silicotici residenti in Valle d'Aosta hanno potuto beneficiare di una rendita che viene loro elargita dalla Regione, rendita che non avrebbero potuto avere in base alla legge dello Stato.

Precisa che si tratta ora di adeguare le loro pensioni a quelle che sono corrisposte dallo Stato e ritiene che il Consiglio, udite le ragioni esposte dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, debba, senza ulteriori indugi, procedere all'approvazione del provvedimento legislativo proposto dalla Giunta.

Il Consigliere GHEIS rileva che effettivamente non può essere esclusa l'eventualità che la legge regionale in discussione, se approvata dal Consiglio nel testo proposto dalla Giunta, sia respinta dal Presidente della Commissione di Coordinamento per le ragioni esposte dal Consigliere Montesano.

Ribadisce l'opportunità, ad evitare tale eventualità, che il Consiglio regionale demandi alla nominanda Commissione consiliare permanente della Sanità ed. Assistenza Sociale lo studio del problema sulla base del disegno di legge di iniziativa del Consigliere Montesano e del disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Osserva che nessun pregiudizio ne deriverebbe per gli interessi dei lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, perché la decorrenza del emanando provvedimento potrebbe essere retrodatata al 1-1-1964.

Fa presente che si avrebbe, così, la garanzia che l'iter del provvedimento legislativo che verrà studiato e predisposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio sarà sollecito e che la legge potrà essere applicata presto.

L'Assessore BALESTRI ripete che il disegno di legge proposto dalla Giunta è stato studiato e predisposto da tecnici e legali e che in merito al suddetto disegno di legge è stato sentito anche il parere di tecnici e di legali estranei alla Amministrazione regionale. Dichiara di non nutrire, quindi, le preoccupazioni espresse dai Consiglieri della minoranza e di essere convinto che il provvedimento legislativo, se approvato dal Consiglio, otterrà il visto di legittimità da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.

Il Consigliere MONTESANO informa il Consiglio che fin dall'inizio della sua vita professionale si interessa al problema della silicosi e asbestosi e precisa di aver fatto parte della Commissione consultiva per la legge statale 12-4-1943 n. 455 (estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, silicosi ed asbestosi) e della Commissione consultiva per il D.P.R. 20-3-1956 n. 648, che ha portato modificazioni alla citata legge statale.

Precisa di avere, altresì, preso parte all'elaborazione della legge regionale 12-11-1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del D.P.R. 20-3-1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. Dichiara di poter quindi affermare con tutta coscienza, per la esperienza specifica acquistata in materia, che è necessario che il problema venga affrontato con cognizione di causa, perché interessa tutta una categoria di lavoratori. Fa presente che la legge base da consultare per lo studio della questione è quella recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e cioè il R.D. 17-8-1935 n. 1765 sul quale richiama la particolare attenzione del Consiglio.

Rileva che il problema in discussione concerne la rivalutazione delle rendite a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e della rendita e dell'assegno a favore dei loro superstiti, prevista dalla legge regionale 12-11-1959 n. 5, in applicazione di quanto disposto con la legge statale 19-1-1963 n. 15, nella quale le rendite per inabilità permanenti sono state rivalutate con decorrenza 1-7-1962, cioè con effetto retroattivo.

Ritiene che anche la Regione Valle d'Aosta possa rivalutare con decorrenza retroattiva la rendita a favore dei malati di silicosi e di asbestosi e dei loro superstiti, ma insiste ancora sulla necessità che il problema sia approfondito ad evitare che il provvedimento legislativo recante modificazioni alla legge regionale 12-11-1959 n. 5 venga respinto dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Ribadisce che il disegno di legge proposto dalla Giunta è in contrasto con la citata legge regionale e che occorre quindi, in primo luogo, che la predetta legge regionale sia opportunamente modificata se si vuole che il nuovo provvedimento legislativo possa ottenere il visto della autorità di controllo.

L'Assessore COLOMBO dà atto che il Consigliere Montesano ha inquadrato il problema nei suoi giusti termini precisando che il provvedimento legislativo all'esame del Consiglio regionale concerne la rivalutazione delle rendite a favore dei malati di silicosi e asbestosi. Osserva che il provvedimento legislativo in questione risponde alle aspettative dei malati di silicosi e di asbestosi che attendono l'aggiornamento delle rendite loro spettanti. Fa presente che la legge statale 19-1-1963 n. 15 stabilisce, agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite, il massimale di Lire 685.000 e il minimale di Lire 370.000.

Osserva che, qualora si provvedesse alla rivalutazione delle rendite secondo l'impostazione data al problema dal Consigliere Montesano nel disegno di legge di sua iniziativa, si verificherebbe l'inconveniente che un numero non indifferente di lavoratori, anziché avere un miglioramento della loro rendita, vedrebbero ridotta la rendita stessa.

Dichiara di non condividere, per varie ragioni che illustra, le preoccupazioni espresse dai Consiglieri di minoranza circa la possibilità che il provvedimento legislativo, se approvato nel testo proposto dalla Giunta, possa venire respinto dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Aggiunge che, approvando il suddetto provvedimento, la maggioranza consiliare è certa di fare gli interessi dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi e che è quindi sulla forza del ragionamento e non già sulla forza del numero che la maggioranza si basa per l'approvazione del provvedimento legislativo in questione.

Il Consigliere GHEIS rileva di aver detto prima che i Consiglieri dell'opposizione non sono contrari a nessuna delle due leggi regionali proposte dal Consigliere Montesano e dalla Giunta, perché entrambe le leggi sono ispirate ad un alto fine sociale. Ripete che il nocciolo della questione per essi, per quanto riguarda il disegno di legge proposto dalla Giunta, sta nel fatto che detto disegno di legge è in contrasto con la legge regionale del 12-11-1959 n. 5 e potrebbe quindi venire respinto dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Circa il rilievo fatto dall'Assessore Colombo, il quale ebbe a sottolineare la necessità che il provvedimento legislativo venisse approvato al più presto nell'interesse della categoria interessata, ricorda di aver già detto che il provvedimento potrebbe avere applicazione con decorrenza retroattiva e ritiene che, in tal modo, possano essere pienamente salvaguardati gli interessi degli ammalati di silicosi ed asbestosi.

Il Consigliere MONTESANO dichiara che potrebbe anche consentire sulla proposta di rivalutazione delle rendite sulla base del nuovo massimale di Lire 685.000 previsto dalla legge 19-1-1963 n. 15, ma ritiene che tale questione non debba essere articolata nel disegno di legge in esame, ma debba essere regolamentata in un secondo tempo, in sede di applicazione della legge.

Afferma che la sua preoccupazione è che la legge, così come è stata elaborata e proposta dall'Assessorato alla Sanità, possa non venire approvata dalla Autorità di controllo.

Ricorda che, all'inizio della discussione sull'argomento, il Presidente Marcoz, constatando che gli oggetti iscritti ai numeri 26 e 35 dell'ordine del giorno concernono argomenti identici, ha proposto di abbinare la discussione dei due oggetti e che tale proposta è stata approvata dal Consiglio. Lamenta che la discussione che doveva avvenire su entrambi i disegni di legge, si svolga soltanto sul disegno di legge predisposto dall'Assessorato e chiede che la discussione sia riportata anche sul disegno di legge di sua iniziativa.

Inoltre, considerato che all'ordine del giorno vi sono alcuni oggetti (oggetti numeri 26, 51 e 54) che vertono sull'argomento della silicosi, aderendo alla proposta fatta dal Consigliere Gheis, chiede in via di subordine, per quel senso di responsabilità che ogni Consigliere deve sentire, che tutti i problemi di cui agli oggetti numeri 25, 26, 35, 51, 54, siano rinviati all'esame della nominanda Commissione consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale, in quanto vi è una interdipendenza fra i vari provvedimenti da adottare.

Chiede, infine, che sia posto in votazione il disegno di legge di sua iniziativa e che successivamente, qualora tale disegno di legge non venga approvato, sia posto ai voti il disegno di legge proposto dalla Giunta.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che tutti i Consiglieri hanno avuto e hanno la possibilità di parlare e di discutere sia sul disegno di legge regionale di iniziativa del Consigliere Montesano che sul disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Il Consigliere BENZO rileva che le richieste fatte dal Consigliere Montesano meritano di essere accolte perchè giustificate e consone al regolamento interno del Consiglio.

Sottolinea l'opportunità, per le ragioni esposte in precedenza dai Consiglieri Montesano e Gheis, che il Consiglio soprassieda ad ogni decisione sul provvedimento in discussione e demandi alla nominanda Commissione della Sanità ed Assistenza Sociale lo studio approfondito del problema sulla base dei due disegni di legge in discussione.

L'Assessore BALESTRI dichiara di non poter accogliere la proposta fatta dal Consigliere Gheis e ribadita dai Consiglieri Montesano e Benzo e chiede che il Presidente ponga in votazione il disegno di legge proposto dalla Giunta.

Il Consigliere MAPPELLI, per le ragioni esposte dai Consiglieri Gheis e Montesano, esprime il timore che vi sia effettivamente il pericolo che la legge regionale, se approvata dal Consiglio nel testo proposto dalla Giunta, sia respinta dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Per non pregiudicare gli interessi della categoria dei malati di silicosi e di asbestosi, propone di stabilire sin d'ora che la decorrenza della nuova misura delle rendite è fissata al 1-1-1964.

Il Vice Presidente, STRAZZA, premesso che i lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi attendono la rivalutazione della rendita loro corrisposta ai sensi della legge regionale 12-11-1959 n. 5, lamenta che sia proprio la minoranza a dare lo spunto, con le sue obiezioni, al Presidente della Commissione di Coordinamento per il rinvio, senza il prescritto visto, della legge regionale in esame, se sarà approvata dal Consiglio.

Dichiara di non nutrire preoccupazioni o dubbi di sorta sulla legittimità della legge regionale proposta dalla Giunta e fa presente che è dovere di ogni Consigliere di fare sì che tale legge possa essere approvata sollecitamente dal Consiglio.

L'Assessore COLOMBO, riferendosi alla proposta, fatta dal Consigliere Gheis e ribadita da altri Consiglieri, di stabilire al 1-1-1964 la decorrenza per la nuova misura della rendita, fa notare che all'articolo 1 del disegno di legge proposto dalla Giunta, tale decorrenza è fissata al 1-7-1963.

Il Consigliere PEDRINI precisa che i due Consiglieri del Gruppo consiliare Liberale sono favorevoli sia alla legge proposta dal Consigliere Montesano sia alla legge proposta dalla Giunta e dichiara che daranno il loro voto favorevole per l'approvazione di entrambe le leggi.

Il Presidente, MARCOZ, chiede se qualche Consigliere intenda prendere la parola per formulare osservazioni di carattere generale e informa che, in caso contrario, dichiarerà chiusa la discussione generale e inviterà il Consiglio a passare alla discussione e all'approvazione dei singoli articoli di entrambi i due disegni di legge.

Il Consigliere LUSTRISSY ricorda che i Consiglieri Gheis e Montesano hanno proposto che il Consiglio soprassieda nell'adunanza odierna ad ogni decisione sull'argomento in discussione e demandi alla nominanda Commissione consiliare permanente della Sanità ed Assistenza Sociale lo studio della questione, in relazione ai disegni di legge presentati dal Consigliere Montesano e dalla Giunta.

Chiede che tale proposta sia posta ai voti.

Il Presidente, MARCOZ, concordando sulla proposta del Consigliere Lustrissy, invita il Consiglio a votare per alzata di mano sulla menzionata proposta fatta dai Consiglieri Gheis e Montesano.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente Marcoz accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari diciotto e voti favorevoli tredici (astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini; Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti: trentuno), ha respinto la proposta di cui sopra.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende fare altre osservazioni di carattere generale sul disegno di legge di iniziativa del Consigliere Montesano e sul disegno di legge proposto dalla Giunta nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere anzitutto all'esame e alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di iniziativa del Consigliere Montesano, mediante votazioni per alzata di mano.

Articoli 1-2-3-4: si dà atto che, procedutosi a quattro distinte votazioni per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli quattordici e voti contrari diciotto (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), non ha approvato gli articoli 1 - 2 - 3 e 4.

Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione nel suo complesso, del disegno di legge regionale di iniziativa del Consigliere Montesano.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, si accertano i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: quattordici;

- Voti contrari: diciotto.

Il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica che il Consiglio regionale, con voti contrari diciotto e voti favorevoli quattordici (su trentadue Consiglieri presenti e votanti a scrutinio segreto) ha respinto il disegno di legge regionale di iniziativa del Consigliere Montesano.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, Marcoz, invita quindi il Consiglio a procedere alla discussione ed alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge regionale proposto dalla Giunta ed illustrato dall'Assessore Balestri.

Il Consigliere MONTESANO fa le seguenti dichiarazioni:

"Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge regionale presentato dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, perché contiene dei disposti che possono essere considerati in sede regolamentare. A base di questa mia astensione faccio le presenti osservazioni che prego di inserire a verbale:

"Il testo della Legge regionale appare, innanzi tutto, in contrasto con il precetto dell'art. 117 della Costituzione, secondo il quale la Regione emana norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti delle leggi dello Stato"; è in contrasto altresì con gli art. 2 e 3 dello Statuto Regionale secondo i quali la Regione della Valle d'Aosta "ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali" e cioè entro limiti chiari e prefissati, ed è in contrasto ancora con la Legge regionale 12-11-1959 n. 5 nella quale vengono stabilite norme di integrazione e attuazione della legge statale 12-4-1943 n. 455 e del D.P. 20-3-1956 n. 648 in materia di periodo di riconoscimento della silicosi e della asbestosi e non di modifica dell'importo delle rendite contemplate.

Il potere legislativo demandato quindi alla Regione è limitato indubbiamente a una potestà normativa (di integrazione e di attuazione) che può essere sostanzialmente considerata analoga alla potestà regolamentare, senza possibilità di apportare innovazioni alla normazione statale, ma solo di estendere detta normazione a casi e situazioni non direttamente da essa previsti (vedi ad es. i malati di silicosi ed asbestosi accertati dopo il quindicennio dall'abbandono del lavoro polveroso) e con la esclusione di qualsiasi deroga sia ai principi che alla sostanza delle norme. Per quanto le norme di integrazione possano essere considerate primarie, con differenza soltanto di grado e non di struttura con gli altri tipi di normazione regionale, atteso il particolare carattere della materia previdenziale, una legge come quella in esame innova sostanzialmente nella legislazione statale modificando importi di rendite e di assegni.

Essa, infatti, sostituisce propri precetti a quelli contenuti nel D.P. 20-3-1956 n. 643, precetti che devono essere soltanto adattati ed integrati ed arriva, anzi, in tal modo ad una legislazione non secundum legem o praeter legem, bensì contra legem, perché in contrasto con i principi e le regole dell'assicurazione sociale, avente un ben definito complesso in campo statale e regionale quanto a soggetti, campo di applicazione e procedura".

Il Consigliere GHEIS, a nome dei Consiglieri del Gruppo della D.C., fa la seguente dichiarazione di astensione dal voto:

"Premetto innanzi tutto che siamo favorevoli alla sostanza e allo spirito altamente sociale che ha guidato la proposta di legge dell'Assessore Balestri.

Dichiaro nel tempo stesso che siamo realmente preoccupati circa la validità e la applicabilità di questo provvedimento legislativo.

Noi riteniamo più funzionale, anzi aderente alla realtà della legislazione, sia nazionale che regionale, e più rispondente all'interesse dei lavoratori, degli assistiti e dei pensionati, la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Montesano, proposta che è stata respinta dal Consiglio.

Per questa ragione dichiaro che ci asteniamo dalla votazione della proposta di legge Balestri, facendo presente che la nostra astensione non significa che siamo contrari all'indirizzo e allo scopo sociale che riconosciamo alla suddetta proposta, ma significa che è nostra preoccupazione viva e reale che questa proposta di legge possa non ottenere la prescritta superiore approvazione, con conseguente ritardo nell'assistenza ai silicotici pensionati".

Il Consigliere BARONE fa la seguente dichiarazione di voto:

"Io dichiaro che voterò in favore di questa proposta di legge, la quale va pienamente e completamente incontro alle aspettative dei lavoratori.

La dichiarazione di astensione fatta dal Consigliere Montesano, invocando palesemente l'intervento del Presidente della Commissione di Coordinamento, boccia le aspettative dei lavoratori valdostani".

L'Assessore BALESTRI ribadisce che la proposta di legge predisposta dall'Assessorato è stata ispirata a criteri di ordine pratico ed ha ottenuto il parere favorevole anche di tecnici e di legali estranei all'Amministrazione regionale.

Rileva che le dichiarazioni fatte dal Consigliere Montesano e Gheis possono ostacolare l'approvazione della legge regionale da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.

Segue breve discussione fra l'Assessore Colombo e il Consigliere Montesano in merito al disegno di legge presentato nella passata legislatura dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale relativamente al problema in discussione.

Il Presidente, MARCOZ, rileva che, essendo stata già chiusa la discussione di carattere generale, i Consiglieri possono soltanto più chiedere la parola per fare dichiarazioni di voto o di astensione dal voto, ma non già per fare osservazioni di carattere generale.

Riferendosi alle dichiarazioni fatte dal Consigliere Montesano e pur concordando che ogni Consigliere ha diritto di dire quello che gli aggrada, osserva che tali dichiarazioni non costituiscono di certo una difesa delle norme e prerogative della legge.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, MARCOZ, invita quindi il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale proposto dalla Giunta, mediante votazioni per alzata di mano.

Articolo 1: Il Consigliere MONTESANO rileva che l'articolo 1 stabilisce che "l'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, ai malati riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dal 1-7-1963, in base alla retribuzione rivalutata in lire 685.000 annue".

Ritiene che il calcolo dell'importo della rendita, in base al massimale di Lire 685.000 annue, possa essere fatto in sede di regolamentazione, ma non già in sede legislativa.

Dichiara che, a suo avviso, l'articolo 1 è quindi in contrasto con la legge regionale 12-11-1959 n. 5.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, con l'astensione dal voto da parte di 14 Consiglieri (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione quattordici: Albaney, Benzo, Berthet, Bionaz, Bordon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Montesano, Personnettaz, Verthuy).

Articolo 2: Il Consigliere MONTESANO dà lettura del seguente 1° comma del citato articolo 2:

"La rendita a favore dei superstiti, prevista dall'art. 27 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, è ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione rivalutata ai sensi del precedente articolo 1".

Dichiara che tale articolo è in contrasto con quanto sancito dal 1° comma dell'art. 27 del R.D. 17-8-1935 n. 1765.

"Se l'infortunio", - oppure la malattia professionale, chiarisce il Consigliere Montesano - "ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a 2/3 del salario: ?".

Il Consigliere Montesano osserva che la rendita a favore dei superstiti dovrebbe essere, quindi, ragguagliata non già all'80%, ma bensì ai 2/3 della retribuzione rivalutata ai sensi del precedente articolo 1.

Si dà atto che l'art. 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, con l'astensione dal voto da parte di 14 Consiglieri (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione quattordici: Albaney, Benzo, Berthet, Bionaz, Bordon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Montesano, Personnettaz, Verthuy).

Articoli 3 - 4: Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con l'astensione dal voto da parte di 14 Consiglieri (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione quattordici: Albaney, Benzo, Berthet, Bionaz, Bordon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Montesano, Personnettaz, Verthuy).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge regionale proposto dalla Giunta ed illustrato dall'Assessore Balestri sono stati dal Consiglio singolarmente approvati con separate quattro votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri favorevoli: diciannove;

- Consiglieri astenutisi dalla votazione quattordici (Albaney, Benzo, Berthet, Bionaz, Bordon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Montesano, Personnettaz, Verthuy).

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente modifiche alla legge regionale 12-11-1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi:

Disegno di legge regionale n. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE???.. N?.: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12-11-1959 N. 5, RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, ai malati riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dal 1-7-1963, in base alla retribuzione rivalutata in lire 685.000 annue.

Art. 2

La rendita a favore dei superstiti, prevista dall'art. 27 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, è ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione rivalutata ai sensi del precedente articolo 1.

L'assegno una volta tanto, a favore dei superstiti, è corrisposto nei casi e negli importi previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 3

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi Capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura della spesa annua di lire 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di lire 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964;

1) lo stanziamento del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio (Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni;

2) lo stanziamento del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio (Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità - legge regionale 12-11-1959 n. 5) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni.

Art. 4

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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