Objet du Conseil n. 565 du 26 novembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 565/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni".

Il disegno di legge in questione ha lo scopo di aumentare la somma che la legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente "Interventi a favore dello sport", destina annualmente al finanziamento dell'attività svolta dalle federazioni, società e associazioni sportive operanti in Valle d'Aosta.

La causa prima dell'insufficienza degli attuali stanziamenti risiede nel processo inflazionistico che ormai da alcuni anni caratterizza la nostra economia e che ha causato una progressiva diminuzione, in termini reali, dei contributi erogati ai sensi della legge sopra richiamata.

In sede di elaborazione del piano di riparto dei contributi per l'anno 1979 si è cercato, per quanto possibile, di ovviare a tale situazione comprimendo al massimo i contributi da destinare allo svolgimento dell'attività straordinaria e di formazione di tecnici e dirigenti e privilegiando invece l'attività ordinaria; le economie così realizzate sono state tuttavia appena sufficienti a consentire un lieve incremento dei finanziamenti alle piccole federazioni, mentre per le federazioni più importanti (ASIVA, Calcio, Sports tradizionali, Pallavolo) i contributi sono rimasti immutati rispetto al 1978.

L'incremento proposto con la legge in oggetto è pertanto finalizzato a consentire un adeguamento anche di questi ultimi contributi, così da evitare un ridimensionamento, e talora perfino una drastica riduzione dell'attività ordinaria delle federazioni maggiori.

La copertura dell'onere di £. 30.000.000 è assicurata dalla disponibilità di cui al punto 8 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3 il cui stanziamento viene ridotto da £. 225.000.000 a £. 195.000.000.

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Disegno di legge regionale n. 110

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................... n. ........: AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 35 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni è autorizzata la maggiore spesa annua di £. 30.000.000=, il cui onere graverà sul capitolo 9370 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di £. 30.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 8, allegato E).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Articolo 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Capitolo 2175:

Fondo speciale per oneri derivanti provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - (Spese correnti - Allegato E punto 8)

£. 30.000.000=

Variazioni in aumento:

Capitolo 9370:

Interventi per attività sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35; 4 agosto 1975, n. 33; 5 luglio 1976, n. 21 e 18 luglio 1977, n. 51)

£. 30.000.000=

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La relazione all'Assessore Ramera.

Ramera (D.C.) - Credo che non ci sia non molto da relazionare, perché se tutti i Consiglieri ricordano, in sede di approvazione del bilancio del 1979, proprio su questo argomento ci fu da parte del Consigliere Lanivi, se non vado errato, la richiesta di un aumento da 320 a 350 milioni del fondo per le società sportive, e l'allora Assessore Filliétroz garantì che nel corso dell'esercizio si sarebbe cercato di rinvenire attraverso qualche capitolo i 30 milioni necessari; ora viene appunto all'esame questa variazione che garantisce, che dà la possibilità di ottenere i 30 milioni che verranno...anzi, credo che l'assemblea sportiva, precedendo il Consiglio, abbia già addirittura fatto la divisione dei "pani e dei pesci" nell'attesa appunto di un provvedimento legislativo che viene oggi votato.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione generale, ricordo al Consiglio che allegato ai documenti trasmessi ai Signori Consiglieri c'è per iscritto il parere favorevole della Commissione Affari Generali adottato in data 12 novembre. È aperta la discussione generale. C'è qualche Consigliere che intende prendere la parola? Nessuno chiede la parola. Si passa alla trattazione della legge, articolo per articolo.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'articolo 1 per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 25

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 110.

Si passa alla trattazione del punto n. 16 dell'ordine del giorno.