Objet du Conseil n. 564 du 26 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 564/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento limitatamente all'anno 1979 della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2, e 23 maggio 1973, n. 24, recanti provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate".
Secondo quanto previsto dalla legge regionale 23.5.1973 n. 24 "Provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate - Modificazioni alla legge regionale 25.2.1964, n. 2", attualmente è prevista in bilancio una somma di £. 30.000.000 annui.
Con tale legge si concede un contributo ai viticoltori per il reimpianto di vigneti e altre colture pregiate, ammontante al 50% delle spese d'impianto stabilite in circa £. 8.000.000 ad Ha. nel 1973. Tali spese, in base ai calcoli effettuati dai nostri tecnici, ammontano ora a circa £. 20.000.000 per Ha.
Inoltre la CEE con Regolamento n. 2517/69 del 9.12.1969 e n. 794/76 dell'8.4.1976 aveva vietato ogni forma di contributo inteso a favorire direttamente o indirettamente la costituzione o il rinnovo di meleti, pereti o pescheti. Per tale motivo la legge regionale 23.5.1973 n. 24 non era stata applicata sinora alla frutticoltura. Ora la CEE, con il Regolamento n. 1153/78 del 30.5.1978, considerato che sarebbe utile incoraggiare la riconversione dei frutteti esistenti incentivando la coltivazione di varietà più confacenti alle condizioni regionali, ha abolito il divieto imposto agli Stati membri di concedere aiuti per il rinnovo di meleti, pereti e pescheti. L'Assessorato all'agricoltura e foreste è pertanto in grado di accettare domande di reimpianto di frutteti.
Al fine di aggiornare la spesa ammessa a contributo per il reimpianto di vigneti - portandola dagli £. 8.000.000 già previsti per il 1973 agli attuali £. 20.000.000 ad Ha.- e per riammettere a contributo le spese di reimpianto di frutteti, è pertanto necessario per il 1979 un ulteriore finanziamento di £. 70.000.000=.
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Disegno di legge regionale n. 107
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................... n. ........: "AUMENTO LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1979 DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 25 FEBBRAIO 1964, N. 2 E 23 MAGGIO 1973, N. 24, RECANTI PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE".
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Per l'anno 1979 è autorizzata la maggiore spesa di £. 70.000.000= per l'applicazione delle norme delle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, recanti provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.
Articolo 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in £. 70.000.000=, graverà sul capitolo 3865 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo già versata sul capitolo 920 (Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281)) della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento
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CAP. 920: |
Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) |
£. 70.000.000= |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento
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CAP. 3865: |
Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24) |
£. 70.000.000= |
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Marcoz.
Marcoz (U.V.) - Dalla relazione dell'ultima variazione di bilancio si vede chiaramente che c'è stata una rivalutazione dei costi per l'impianto dei vigneti, dei frutteti, quindi per l'anno 1979 era necessario avere un ulteriore finanziamento di 70 milioni di lire.
Dolchi (P.C.I.) - Come risulta dai documenti trasmessi ai Signori Consiglieri, la Commissione Affari Generali ha espresso parere favorevole unanime per l'approvazione e, quindi, può aprirsi la discussione generale. Nessuno chiede la parola in sede di discussione generale? Se mi concedete 30 secondi, visto che nessuno chiede la parola, si passa alla trattazione, articolo per articolo.
Articolo 1. Nessuno chiede la parola sull'articolo 1? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa al voto segreto sul complesso della legge, disegno di legge n. 107 iscritto al punto n. 14 dell'ordine del giorno.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 15
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 107.
Si passa alla trattazione del punto n. 15 dell'ordine del giorno.
