Objet du Conseil n. 112 du 21 mai 1964 - Verbale
OGGETTO N. 112/64 - RINNOVAZIONE-PROROGA, CON MODIFICAZIONI, DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE E L'AERO CLUB DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE DI AOSTA. APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE. DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito alla relazione concernente la proposta di rinnovazione-proroga, con modificazioni, della Convenzione stipulata tra la Regione e l'Aero Club della Valle d'Aosta per la gestione dell'Aeroporto Regionale di Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 29 aprile 1964 - prot. n. 207, unitamente all'ordine del giorno suppletivo dell'adunanza dell'11 maggio 1964:
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In data 26-7-1963 il Consiglio Regionale approvava una bozza di nuova convenzione da stipulare tra la Regione e l'Aero Club Valle d'Aosta per la gestione dell'Aeroporto regionale.
La Commissione di Coordinamento, cui il provvedimento era stato inviato per il visto, richiedeva se sulla convenzione stessa fosse stato richiesto il parere del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. Poiché per la precedente convenzione non era stata richiesta tale formalità, la Regione provvedeva ad inviare in visione al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - la bozza in questione.
In data 30-3-1964 il sopracitato Ispettorato dava il proprio nulla osta al rinnovo per il triennio 18-5-1963 - 17-5-1966 della convenzione tra Regione e Aero Club Valle d'Aosta, richiedendo tuttavia le modifiche di cui alla allegata lettera. Pertanto il nuovo schema di convenzione, da approvarsi dal Consiglio Regionale, risulta il seguente:
(OMISSIS: segue schema di convenzione riportato in calce al deliberato).
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
- Ispettorato generale dell'Aviazione-civile
- SERVIZIO TRASPORTI AEREI -
Ufficio Trasporti Nazionali
Roma, 30 Marzo 1964
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
Prot. n. 36323/32
OGGETTO: Schema di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Aero Club Valle d'Aosta per la gestione dell'aeroporto regionale di Aosta.
e per conoscenza:
ALL'AERO CLUB D'ITALIA - Via del Pozzetto, 105 - ROMA
Con riferimento alla lettera 15 settembre 1963 n. 16457/f, questo Ministero comunica il proprio nulla osta al rinnovo per un triennio, con decorrenza dal 18 maggio 1963, della convenzione con l'Aero Club Val d'Aosta per la gestione del locale aeroporto.
La convenzione relativa dovrà, però, essere modificata come appresso:
- l'art. 4 dovrà essere sostituito dal seguente: "L'Aero Club, fermi rimanendo i poteri dalla legge devoluti al direttore della circoscrizione aeroportuale, dovrà controllare, assumendone la responsabilità, il volo nella area aeroportuale ed attuare le disposizioni che saranno impartite dai competenti organi aeronautici e dalla Regione per l'uso dell'aeroporto e dei relativi impianti".
- l'art. 6 dovrà essere sostituito dal presente: "La Presidenza dell'Aero Club provvederà a quanto di sua competenza per le gestione dell'aeroporto mediante la sua organizzazione ed il suo personale specializzato e ne risponderà verso la Regione.
L'Aero Club è tenuto all'osservanza delle norme previste dalle disposizioni di legge vigenti nonché di tutte le disposizioni che comunque possano essere emanate dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile in merito all'esercizio dell'aeroporto, specie per quanto concerne i servizi di sicurezza del volo.
L'assunzione in servizio e il licenziamento di personale da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta sono subordinati al nulla osta dell'Amministrazione regionale. L'Aero Club è tenuto a trasmettere all'Ispettorato generale dell'aviazione civile l'elenco del personale preposto o adibito ai vari servizi aeroportuali, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza del personale stesso alle esigenze del servizio aeroportuale".
- all'art. 8, dopo le parole "Società fornitrici" aggiungere le parole: "dandone comunicazione, per quanto di competenza, all'Ispettorato generale dell'aviazione civile".
- all'art. 13 sostituire le parole: "Ministero difesa aeronautica" con: "Ispettorato generale dell'aviazione civile".
F.to illeggibile
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L'Assessore SAVIOZ riferisce in merito ai precedenti della questione in esame, rilevando l'urgente necessità di addivenire alla regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale e l'Ente gestore dell'Aeroporto di Aosta mediante la stipulazione della proposta nuova convenzione.
Il Consigliere CASETTA dichiara di concordare, in linea di massima, sulla convenzione proposta.
Rileva l'entità dei contributi che già attualmente l'Amministrazione Regionale eroga all'Aero Club della Valle d'Aosta e, in considerazione della notevole attività che questo Ente sarà chiamato a svolgere in futuro in conseguenza del previsto potenziamento degli impianti dell'aeroporto, ritiene opportuno includere nella convenzione una clausola contemplante la decadenza della convenzione stessa in casi di inadempienza contrattuale di una delle parti; ritiene, altresì, opportuno nominare due rappresentanti del Consiglio Regionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Aero Club Valle d'Aosta.
L'Assessore SAVIOZ, dichiara di essere, personalmente, favorevole ad una gestione diretta dell'Aeroporto di Aosta da parte dell'Amministrazione Regionale; osserva quindi che i problemi sollevati dal Consigliere Casetta sono già stati dibattuti, a suo tempo, in sede di Giunta Regionale che si è espressa in modo negativo in merito.
Fa presente che l'Amministrazione Regionale provvede al controllo dell'attività dell'ente gestore dell'Aeroporto, in quanto i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'Aeroporto sono soggetti al controllo della Regione, mentre l'attività riguardante i voli turistici è già di competenza regionale.
Ribadisce l'urgente necessità che la convenzione entri al più presto in vigore, osservando che eventuali nuove modifiche alla convenzione stessa potrebbero ritardarne ulteriormente l'approvazione e la stipulazione.
Circa la clausola riguardante la decadenza della convenzione in casi di inadempienza contrattuale, rileva che la convenzione non è troppo impegnativa per il futuro.
Dichiara che se l'Aero Club della Valle d'Aosta non provvederà agli adempimenti previsti, la convenzione decadrà.
Il Consigliere CASETTA conferma di ritenere opportuno prevedere per iscritto una simile eventualità; osserva che l'inclusione di due rappresentanti del Consiglio Regionale (uno della maggioranza e uno della minoranza) nel Consiglio di amministrazione dell'Aero Club Valle d'Aosta costituirebbe una ulteriore garanzia per gli investimenti che l'Amministrazione Regionale effettuerà per il campo di aviazione di Aosta.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che i lavori per il potenziamento dell'Aeroporto saranno eseguiti direttamente dalla Regione.
Rileva che la presente convenzione è stata stesa seguendo la prassi in vigore un po' dovunque nel resto del territorio nazionale, dove le Amministrazioni pubbliche affidano agli Aero-Club la gestione degli aeroporti e contribuiscono nelle spese di gestione mediante erogazione di contributi annui di entità variabile.
Il Consigliere GHEIS dichiara di condividere per varie ragioni il punto di vista del Consigliere Casetta in merito all'inclusione di due rappresentanti del Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Aero-Club.
L'Assessore ANDRIONE fa presente che nella discussione di un precedente oggetto dell'ordine del giorno è stato già concordato di approfondire in seguito lo studio del problema riguardante l'Aeroporto di Aosta; propone, quindi, che nel frattempo la convenzione sia approvata nell'attuale sua stesura, rinviando l'esame di eventuali sue modifiche o perfezionamenti in sede di discussione del problema generale.
Si dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta formulata dall'Assessore Andrione.
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta della Giunta.
IL CONSIGLIO
richiamate le deliberazioni consiliari n. 138 del 31-10-57, n. 42 del 7-4-1960 e n. 133 del 26-7-1963;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
di approvare e di autorizzare la stipulazione, tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta, di una Convenzione per la gestione dell'Aeroporto Regionale di Aosta, durante il triennio 1963-1965 come da schema sottoriportato, delegando alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di Convenzione sottoriportata, nonché per l'applicazione delle clausole della Convenzione e per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese relative, entro i limiti degli stanziamenti annuali di spesa previsti sugli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 1963-1964, 1964-1965 e 1965-1966.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L'AERO CLUB VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE DI AOSTA.
Premesso che (Omissis) fra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta si conviene e si stipula quanto segue:
1°) La Regione Autonoma Valle d'Aosta proroga per un triennio, a decorrere dal 18-5-1963, la cessione in gestione all'Aero Club Valle d'Aosta dell'aeroporto regionale di Aosta, con le sue dotazioni, impianti ed attrezzature.
2°) La Regione provvederà alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale miglioramento dell'aeroporto e degli impianti aero-portuali di sua proprietà.
3°) L'Aero Club assume la responsabilità della gestione, della manutenzione ordinaria e dell'efficienza tecnica dell'aeroporto e dei relativi impianti, nonché la responsabilità generale dell'apertura dell'aeroporto al traffico aereo-turistico secondo le leggi e le disposizioni in vigore.
4°) L'Aero Club, fermi rimanendo i poteri dalla legge devoluti al direttore della circoscrizione aeroportuale, dovrà controllare, assumendone la responsabilità, il volo nella area aeroportuale ed attuare le disposizioni che saranno impartite dai competenti organi aeronautici e dalla Regione per l'uso dell'aeroporto e dei relativi impianti.
5°) L'Aero Club dovrà, inoltre, curare affinché il turismo aereo nella Valle d'Aosta abbia il massimo sviluppo e dovrà promuovere, a tale scopo, le iniziative del caso che debbano essere previamente concordate con l'Amministrazione Regionale.
6°) La Presidenza dell'Areo Club provvederà a quanto di sua competenza per la gestione dell'aeroporto mediante la sua organizzazione ed il suo personale specializzato e ne risponderà verso la Regione. L'Areo Club è tenuto all'osservanza delle norme previste dalle disposizioni di legge vigenti nonché di tutte le disposizioni che comunque possano essere emanate dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile in merito all'esercizio dell'aeroporto, specie per quanto concerne i servizi di sicurezza del volo.
L'assunzione in servizio e il licenziamento di personale da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta sono subordinati al nulle osta dell'Amministrazione Regionale. L'Aero Club è tenuto a trasmettere all'Ispettorato generale dell'aviazione civile l'elenco del personale preposto o adibito ai vari servizi aeroportuali, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza del personale stesso alle esigenze servizio aeroportuale.
7°) I proventi dell'esercizio aeroportuale e degli impianti di proprietà della Regione (tasse di atterraggio e soste; affitti di gestione particolare, proventi di Corsi di addestramento e di volo a motore e a vela, ecc..) saranno introitati dall'Aero Club. L'Aero Club darà alla Regione rendiconti bimestrali delle entrate e delle spese di gestione dell'aeroporto e dei relativi impianti. L'aereo Aermacchi L. 60 di proprietà regionale, sarà impiegato per l'effettuazione di voli turistici o di interesse dell'Amministrazione Regionale secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato regionale per il Turismo e con gestione (entrate e spese) separata e per conto della Regione a cura del predetto Assessorato. Per l'impiego dell'aereo Aermacchi L. 60 il personale addetto all'aeroporto osserverà le disposizioni dell'Assessorato regionale per il Turismo verso il quale sarà responsabile dell'uso e della manutenzione dell'aereo stesso.
8°) All'approvvigionamento e alla distribuzione del carburante e lubrificante nell'aeroporto provvederà direttamente l'Aero Club, che stipulerà convenzioni particolari con le Società fornitrici dandone comunicazione, per quanto di competenza all'Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, e che sarà responsabile circa le modalità d'uso e di distribuzione di tale materiale, specie di quello avente facilitazioni doganali.
Si dà atto che la Regione ha provveduto inizialmente e una volta tanto alla spesa per il primo approvvigionamento del pieno di carburante del serbatoio aeroportuale, al fine di assicurare la necessaria giacenza di carburante.
9°) La Regione - che ha già eseguito le opere murarie relative all'installazione delle aviorimesse concesse dal Ministero Difesa Aeronautica per il ricovero dei veicoli dell'Aero Club - provvederà alla manutenzione straordinaria delle aviorimesse stesse.
L'Aero Club provvederà alla manutenzione ordinaria ed al pagamento del. canone di affitto erariale nonché alla copertura assicurativa delle aviorimesse, come richiesto dal Ministero competente.
10°) In relazione ai compiti di gestione assunti e per lo svolgimento della sua attività aerea, l'Aero Club utilizzerà i locali della palazzina aeroportuale per uso di uffici, di magazzini e di residenza del personale addetto ai servizi aeroportuali.
Si dà atto che la palazzina è stata consegnata all'Aero Club arredata e pronta all'uso per uffici e servizi.
11°) Gli impianti fissi e mobili, le attrezzature e gli arredamenti aeroportuali saranno dati in consegna, con appositi verbali di consistenza e di consegna, all'Aero Club che dovrà utilizzarli con la cura del buon padre di famiglia e sarà responsabile della loro efficienza e manutenzione, salvo il normale deperimento per l'uso.
12°) A titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e di gestione normale dell'aeroporto e degli impianti aeroportuali, la Regione corrisponderà all'Aero Club un contributo annuo regionale in misura da stabilirsi, di anno in anno, dalla Giunta regionale entro i limiti di spese annue degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e da liquidarsi anche in più ratei, previo controllo del consuntivo documentato delle spese e delle entrate annue di gestione dell'aeroporto.
Saranno escluse dal computo delle spese ammissibili a contributo annuo regionale le spese che non si riferiscono alla gestione normale dell'aeroporto, quali: le spese per corsi di pilotaggio a pagamento e per l'addestramento di piloti al volo a motore e a vela; le spese di rappresentanza e di ospitalità dell'Aero-Club e altre analoghe spese per iniziative e attività particolari proprie dell'Aero-Club e non riferentisi alla gestione normale dell'aeroporto regionale.
Il materiale e le attrezzature dell'aeroporto acquistati dall'Aero-Club con il sovvenzionamento della Regione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Regionale.
13°) A prescindere dall'esistenza o meno di incarichi di gestione, l'Aero Club potrà svolgere la propria attività di volo sull'aeroporto regionale di Aosta secondo le sue norme statutarie e le attribuzioni riconosciutegli dall'Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, utilizzando gli impianti e le attrezzature aeroportuali senza alcun particolare onere, in conformità alle norme vigenti in materia di utilizzazioni aeroportuali.
14°) La Regione resta esonerata da ogni responsabilità per eventuali infortuni che si verifichino nell'area del campo di aviazione.
L'Aero Club si impegna, a tal fine, a contrarre polizze di assicurazioni contro gli infortuni di ogni genere e per danni a terzi connessi con la gestione dell'aeroporto.
15°) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si intendono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di aeroporti.
La Regione si riserva la facoltà di controllare l'adempimento degli obblighi assunti dall'Aero Club per la gestione ed il buon funzionamento dell'aeroporto regionale.
Per quanto concerne i rapporti tra la Regione e l'Aero Club Valle d'Aosta per l'esecuzione della presente convenzione, l'Aero Club stesso tratterà direttamente con l'Assessore Regionale al Turismo, quale rappresentante incaricato della Regione per il controllo della gestione dell'aeroporto di Aosta.
16°) La presente convenzione scade di pieno diritto al 17 maggio 1966.
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