Objet du Conseil n. 40 du 7 mars 1967 - Verbale

OGGETTO N. 40/67 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24 E 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con allegata relazione, in data 23 febbraio 1967:

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"Con proposta allegata all'oggetto n.13 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 9 dicembre 1966, discussa nell'adunanza consiliare del 29 dicembre 1966, veniva sottoposto al Consiglio un disegno di legge regionale recante norme modificative e integrative delle leggi regionali 30.11.1965 n. 24 e 12.9.1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Il Consiglio Regionale nell'adunanza del 29 dicembre 1966 stabiliva di sottoporre il disegno di legge di cui si tratta all'esame di apposita Commissione, opportunamente integrata.

In base alle proposte approvate dalla Commissione di cui si tratta nell'adunanza del 25 gennaio 1967 ed alle proposte della Giunta Regionale è stato elaborato l'allegato nuovo disegno di legge regionale che viene ora sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio Regionale".

(Segue allegato disegno di legge (...Omissis...)

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L'Assessore BENZO illustra brevemente il provvedimento in esame, precisando, che le norme modificative ed integrative di cui si tratta sono già state discusse ed approvate dalla competente Commissione integrata con i rappresentanti della minoranza consiliare, in particolare per quanto riguarda la norma concernente la concessione di una garanzia sussidiaria regionale fino alla concorrenza massima del 20% dell'intera annualità di ammortamento con rilascio di garanzia ipotecaria sugli alloggi da acquistare, da costruire o da sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili.

Il Consigliere GERMANO rileva che, contrariamente all'atteggiamento assunto nell'odierna seduta mattutina dalla Giunta Regionale, nella soluzione del problema di cui si tratta la Giunta stessa ha manifestato della buona volontà, che ha consentito di risolvere il problema nell'interesse dei valdostani.

Fa presente che, con le norme modificative ed integrative in discussione, la legge 30 novembre 1965 n. 24 acquista la sua vera natura di provvedimento atto a favorire i meno abbienti.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, senza discussione, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articoli 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, senza discussione, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 5

Il Consigliere MANGANONI rileva che alla quarta e quinta linea dell'articolo in esame risultano le seguenti parole:

"... la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria regionale...".

Osserva che con queste parole "potrà concedere" si lascia un potere discrezionale assoluto alla Giunta Regionale per quanto riguarda la concessione della garanzia fideiussoria regionale.

L'Assessore BENZO fa presente che l'apposita Commissione consiliare, nell'esaminare detto problema, aveva annesso la delicatezza della concessione della garanzia sussidiaria regionale ed aveva accennato alla possibilità di formulare la relativa norma nel modo testé letto dal Consigliere Manganoni, dando incarico al funzionario competente di studiare attentamente la formulazione più opportuna nell'interesse della Regione.

Chiede in merito la conferma da parte del Consigliere Fillietroz, il quale ha partecipato alla seduta della Commissione in cui si era trattato di questo problema.

Il Consigliere MANGANONI ribadisce che, a suo avviso, la formulazione della norma in questione, così come risulta dall'allegato in possesso dei Signori Consiglieri, lascia troppo potere discrezionale alla Giunta Regionale.

Il Consigliere FILLIETROZ dichiara che, in sede di Commissione, era solo stata prevista la concessione della garanzia sussidiaria regionale fino alla concorrenza massima del 20% dell'intera annualità di ammortamento.

Il Consigliere GERMANO fornisce alcune precisazioni sulla discussione avvenuta in sede di Commissione consiliare sul problema di cui si tratta e dichiara che i rappresentanti della minoranza consiliare avevano accolto la proposta di concedere la garanzia sussidiaria regionale fino alla concorrenza massima del 20% dell'intera annualità di ammortamento.

Aggiunge, che la predetta Commissione aveva dato incarico al funzionario competente di formulare nel modo migliore la relativa norma e di trasmetterla in visione ai Consiglieri di minoranza prima di proporla al Consiglio Regionale; il che non è stato fatto.

Ritiene che le parole "potrà concedere" dovrebbero essere sostituite con un semplice "concederà", perché non vi è alcun motivo che possa giustificare un ampio potere discrezionale della Giunta in tale senso.

Dopo una breve discussione in merito, alla quale partecipano l'Assessore BENZO ed i Consiglieri CAVERI, FILLIETROZ e GERMANO, l'Assessore Benzo dichiara di essere favorevole all'accoglimento della modificazione testé proposta dal Consigliere Germano.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'articolo in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo stesso con la modificazione proposta dal Consigliere Germano.

Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), con la modificazione soprariportata.

Articoli 6 e 7

Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati dal Consiglio, senza discussione, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articoli 8 e 9

Si dà atto che gli articoli 8 e 9 sono approvati dal Consiglio senza discussione, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di leggo in esame sono stati dal Consiglio approvati, con nove separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare:

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Disegno di legge regionale n. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA

Legge regionale ... n. ...: NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24 E 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

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Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare:

1°) ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, saranno considerate case di nuova costruzione soltanto le case per le quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità in data non anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione di mutuo agevolato;

2°) ai fini dell'applicazione del capoverso lettera b) dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n.24, allorquando la proprietà dell'area o della superficie utilizzata per la costruzione del fabbricato risulti intestata a Minore convivente ed a carico del richiedente, potrà essere prodotta, a titolo di documentazione della disponibilità dell'area o della superficie stessa, idonea autorizzazione per la utilizzazione dell'area a scopo edificatorio e per l'iscrizione ipotecaria.

Art. 2

I contributi previsti dalle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11 per la costruzione di nuovi alloggi , o per completamenti, ampliamenti ed ammodernamenti di rilievo ad abitazioni di proprietà, possono essere concessi anche ai lavoratori subordinati e agli artigiani che abbiano già ottenuto contributi per la costruzione o la sistemazione di fabbricati rurali nei quali non vi siano sufficienti e idonei locali di abitazione, in rapporto alle necessità della famiglia dei richiedenti.

La quota di contributo eventualmente già percepita per la costruzione o per la sistemazione di locali ad uso di abitazione deve essere conteggiata in riduzione dell'importo del mutuo ammissibile a contributo regionale. A tale fine l'ammontare della somma da detrarre sarà determinato dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo agevolato, capitalizzando il contributo già ottenuto dal richiedente al tasso del 5%, dalla data di concessione del contributo alla data di formazione della graduatoria provvisoria e con arrotondamento del capitale risultante a lire zero per le frazioni di capitale fino a lire cinquantamila e a lire centomila per le frazioni di capitale superiori a lire cinquantamila.

Art. 3

Sono approvate le seguenti modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24:

1°) il capoverso lettera e) è modificato come segue:

"lettera e) - anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato: punti 0,50.

Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell'anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

Alle vedove capi famiglia che, in seguito al decesso del coniuge avvenuto in attività di servizio, abbiano iniziato attività artigianale o attività lavorativa alle dipendenze di terzi, l'anzianità di lavoro o di attività artigianale espletata dal coniuge deceduto viene riconosciuta utile ai fini dall'assegnazione del punteggio per l'anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o per l'anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta".

2°) è approvato il seguente nuovo capoverso finale a completamento dell'articolo:

"h) - servizio militare prestato in qualità di ex combattente: punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti alle armi, con valutazione ad anno intero per le frazioni di anno di almeno sei mesi e senza valutazione delle frazioni di anno inferiori a sei mesi nonché del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.

I periodi di servizio militare prestato debbono essere comprovati con la presentazione di copia del foglio matricolare o dallo stato di servizio militare".

Art. 4

L'articolo 18 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 è modificato come segue:

"Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

L'eventuale ripartizione in zone territoriali dei fondi di cui alla presente legge sarà approvata con deliberazione del Consiglio Regionale".

Art. 5

Per la parte di mutui agevolati concessi a' sensi dello articolo 1 dalla legge regionale 30 novembre 1965 n.24 non ritenuta, da parte degli Istituti mutuanti, garantita da iscrizione ipotecaria e dal contributo regionale del 4%, la Giunta Ragionale concederà garanzia sussidiaria regionale, fino alla concorrenza massima del 20% dell'intera annualità di ammortamento, con rilascio di garanzia ipotecaria sugli alloggi da acquistare, da costruire o da sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri "beni immobili.

Art. 6

Per la concessione delle garanzie fideiussorie sussidiarie regionali di cui al precedente articolo 5, è autorizzata, per l'intera durata dei mutui, l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione di appositi corrispondenti stanziamenti di entrata e di spesa per rimborso di crediti e per pagamenti derivanti dalla concessione di garanzie fideiussorie su mutui concessi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, per un importo complessivo di Lire 1.800.000.000, pari a Lire 360.000.000 per ogni piano quinquennale di investimento e pari ad annue

£. 36.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1967 e fino all'anno 1986;

£. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1968 e fino all'anno 1987;

£. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1969 e fino all'anno 1988;

£. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1970 e fino all'anno 1989.

Art. 7

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie sussidiarie di cui all'articolo 5 della presente legge e per i conseguenti eventuali ricuperi di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e seguenti, fino all'anno 1989:

in Entrata

Cap. 131 "Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari"; con lo stanziamento di Lire 36.000.000 -

in Spesa

Cap. 145 "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia"; con lo stanziamento di Lire 36.000.000.

Le entrate e le spese derivanti alla Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 5 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1967, saranno imputate ai sopraindicati istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 e per gli anni successivi, sino agli importi annui massimi previsti al precedente articolo 6.

Art. 8

La concessione dei contributi regionali per l'assunzione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e successive modificazioni è estesa, - a decorrere dal 1° gennaio 1967 e per la concessione di mutui agevolati di importo non superiore a Lire tre milioni -, a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto ad un trattamento di pensione.

Per la concessione dei contributi regionali di cui sopra allo due predette categorie di richiedenti pensionati si osservano le norme e le condizioni particolari in vigore per i lavoratori delle corrispondenti categorie economiche (lavoratori subordinati e artigiani).

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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