Objet du Conseil n. 150 du 24 juin 1967 - Verbale

OGGETTO N. 150/67 - Legge regionale recante proroga del termine di scadenza previsto dal 4° comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 9 e 11 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione.

Con legge regionale 10/11/1966 n. 13 sono state approvate modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione ed è stata approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell'Amministrazione Regionale.

In applicazione del quarto comma dell'articolo 9 e del secondo comma dell'art. 11 della soprarichiamata legge, il Consiglio Regionale ha stabilito di provvedere alla copertura di posti di carriera direttiva vacanti, delegando alla Giunta ogni successivo provvedimento per l'approvazione dei relativi bandi di concorso e per l'espletamento dei concorsi medesimi.

La Giunta regionale ha approvato i bandi di concorso e ha bandito i concorsi interni, ma a causa di improrogabili impegni e del notevole lavoro richiesto per l'inquadramento nella nuova pianta organica del personale regionale, non è materialmente possibile espletare i concorsi di cui si tratta entro i termini di mesi otto e di un anno dalla data di promulgazione della legge regionale 10.11.1966 n. 13, previsti dal 4° comma dell'articolo 9 e dal secondo comma dell'articolo 11 della legge stessa.

Si propone, quindi, di prorogare i termini per l'espletamento dei sopramenzionati concorsi sino al 31 dicembre 1967 e, a tale scopo, si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.

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Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.............................. n. ...........: PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 13, PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI INTERNI PER IL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono prorogati al 31 dicembre 1967 i termini previsti dal 4° comma dell'articolo 9 e dal 2° comma dell'art. 11 della legge regionale 10/11/1967 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta lì

Bionaz (D.C.) - C'è tutto negli allegati. Siccome non c'è la possibilità materiale di fare questi concorsi interni, cioè espletare tutti questi adempimenti secondo la legge 10 novembre 1966 per i concorsi interni del personale della Regione, chiediamo che il Consiglio proroghi i termini di sei mesi, così com'è previsto nell'allegato disegno di legge.

Germano (P.C.I.) - Volevo chiedere quanti dei concorsi interni previsti, non dalla legge, ma dal personale dipendente sono stati attuati e quanti ne devono ancora essere attuati.

Bionaz (D.C.) - Rimangono da fare tutti quelli di categoria direttiva. Alcuni sono già banditi, altri no, parliamo di concorsi interni.

Montesano (P.S.D.I.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Allora metto in votazione. Sono due articoli, li mettiamo ai voti per alzata di mano, poi passiamo alla votazione segreta. Articolo 1. Osservazioni? Il Consigliere Pramotton mi suggerisce che c'è una modifica, non so se sia nell'allegato a disposizione dei Consiglieri...: "È prorogato al 10 novembre 1967 il termine di scadenza...", eccetera. È a conoscenza questo dei Consiglieri?

(Voci) - Sì.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.............................. n. ...........: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGINALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 13, PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI INTERNI PER IL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale:

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È prorogato al 10 novembre 1967 il termine di scadenza previsto dal 4° comma dell'articolo 9 della legge regionale 10.11.1967 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Montesano (P.S.D.I.) - Osservazioni? Chi approva l'articolo 1 alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio approva all'unanimità con 30 voti favorevoli.

Montesano (P.S.D.I.) - Articolo 2. Osservazioni? Come dice Germano? ...(voce del Consigliere Germano)... un altro allegato che hanno dato stamattina.

Germano (P.C.I.) - Il rinvio alla legge regionale 10 novembre 1967, n. 13 è sbagliato perché il 10 novembre 1967 deve ancora venire.

Montesano (P.S.D.I.) - Correggeremo nella legge regionale citata l'erroneo riferimento all'anno 1967 con "1966". Chi approva l'articolo 2 alzi la mano. Contrari? Astenuti? L'articolo 2 è approvato all'unanimità con 30 voti favorevoli.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta.

Il Presidente, Montesano, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, recante proroga del termine di scadenza previsto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione:

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.............................. n. ...........: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 13, PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI INTERNI PER IL PERSONALE DELLA REGIONE

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È prorogato al 10 novembre 1967 il termine di scadenza previsto dal 4° comma dell'articolo 9 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì