Objet du Conseil n. 151 du 24 juin 1967 - Verbale
OGGETTO N. 151/67 - Legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.
Con legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è stata autorizzata la concessione ai ciechi civili, nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento" e stabilito nella misura di Lire 5.000 mensili.
Dall'entrata in vigore della legge sono stati finora ammessi a fruire di tale forma di assistenza regionale circa cento ciechi civili.
La corresponsione dell'"assegno di accompagnamento" nella sopracitata modesta entità ha recato un certo conforto ai ciechi civili della Regione, ma non ha certo rappresentato la soluzione dei gravi problemi di natura economica ed assistenziale che travagliano tale disagiata categoria di persone, soluzione che non rientra nelle competenze e nelle possibilità della Regione.
D'altra parte, lo Stato non ha ancora approvato gli auspicati importanti provvedimenti atti a garantire l'autosufficienza dei ciechi civili.
Pertanto, allo scopo di dare un maggiore aiuto ai ciechi civili della Valle d'Aosta, si propone che il Consiglio approvi l'aumento dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale previsto a favore dei ciechi civili dalla sopracitata legge regionale; tale assegno potrebbe essere aumentato da Lire 5.000 a Lire 10.000 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 1967.
La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dal proposto aumento è già stata prevista e finanziata in apposito stanziamento di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (Capitolo 111: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"), per un ammontare di Lire 8.000.000, come risulta dall'elenco Allegato E alla legge regionale 3.4.1967 n. 6, di approvazione del bilancio stesso. La copertura della maggiore spesa annua di cui si tratta risulta, pertanto, assicurata anche per i successivi anni finanziari.
L'apposita Commissione consiliare permanente di studio, nell'adunanza del 9 giugno 1967, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta e all'allegato disegno di legge regionale.
Si propone quindi che il Consiglio regionale
approvi
l'unito disegno di legge regionale recante:
"Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili".
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale.............................. n. ...........: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1965 N. 4, CONCERNENTE L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento" e previsto a favore dei ciechi civili dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, è aumentata da Lire cinquemila a Lire diecimila mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1967.
Art. 2
La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in annue Lire otto milioni, sarà imputata sul capitolo 471 ("Spese per l'assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire otto milioni a Lire sedici milioni.
Per l'anno finanziario 1967, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 471 ("Spese per assegni di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da Lire otto milioni a Lire sedici milioni mediante prelievo della somma di Lire otto milioni da capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 3
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Mappelli (D.C.) - Come avete avuto occasione di vedere negli allegati, fino ad oggi, in base alla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, si dava per ogni cieco riconosciuto dal Collegio medico regionale un assegno di 5.000 lire mensile quale accompagnamento. In base alle condizioni economiche di gran parte di questi nostri concittadini, abbiamo ritenuto opportuno di prevedere già nel bilancio un aumento di altre 5.000 lire al mese, per portare a 10.000 lire l'assegno di accompagnamento a coloro che hanno un reddito sempre inferiore alle 10.000 mensili.
Montesano (P.S.D.I.) - Chi chiede la parola? Dichiarazioni? Allora si passa all'esame articolo per articolo. Articolo 1. Osservazioni? Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Voti favorevoli: 30. Il Consiglio approva all'unanimità. Articolo 2. Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con tre separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove.
Il Presidente, Montesano, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il soprariportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge.
